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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4886/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Antonella Guerra Presidente dr. Massimo Vaccari Giudice dr. Claudia Dal Martello Giudice Rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4886/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSINI MATTEO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nogara (VR) in Via F.
Fellini, 4
RICORRENTE
Contro
), con il patrocinio dell'avv. FRIGOTTO Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE e FRIGOTTO ALBERTO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in SAN
BONIFACIO (VR), CORSO VENEZIA 112
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Verona.
pg. 1 di 3
oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza di prima comparizione del 16.01.2025 le parti hanno trovato un'intesa per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, rassegnando conclusioni congiunte e chiedendo l'omologa alle seguenti condizioni:
“- Previa autorizzazione a vivere separatamente, con obbligo di comunicarsi la nuova residenza, pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con rinuncia alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- Affido condiviso del figlio Persona_1
- Assegnazione della casa familiare alla ricorrente, che vi abiterà unitamente al figlio;
- Le parti, considerato che il resistente/convenuto dovrà reperire altra abitazione idonea, concordano nel senso che il resistente/convenuto potrà continuare a vivere nell'abitazione familiare al massimo sino al 15 maggio 2025, e che finché non lascerà
l'abitazione dovrà contribuire alle spese di locazione e per le utenze al 50%; dopo il rilascio le spese delle utenze e di locazione dell'abitazione familiare saranno sostenute dalla sola ricorrente;
- Data l'età del figlio, le visite ed i contatti padre-figlio vengono rimessi ad accordi tra loro (padre e figlio);
- Il resistente/convenuto è tenuto al versamento di un contributo al mantenimento del figlio in favore della ricorrente di euro 150,00 mensili entro il giorno 21 di ogni mese a mezzo bonifico nel conto che verrà indicato dalla ricorrente, oltre rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese accessorie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Verona. Con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
- L'AUU spetta integralmente alla ricorrente;
- Spese di lite integralmente compensate”.
In data 20.01.2025 il Procuratore della Repubblica ha espresso parere favorevole alle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Va premessa la sussistenza della giurisdizione italiana, posto che le parti risiedono abitualmente, come anche il loro figlio, in Italia, e che va applicata la legge italiana, pg. 2 di 3 corrispondente a quella dello Stato di attuale residenza delle parti, ai sensi dell'art. 8, lett. a) del REG. UE 2010/1259.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione, posto che, per quanto riferito negli atti difensivi e desumibile dalle dichiarazioni di entrambe parti, tra i coniugi si è senza dubbio già da tempo disgregata in modo irreversibile la comunione coniugale.
Le condizioni di separazione sulle quali le parti concordano devono essere omologate, poiché, alla stregua della documentazione in atti, risultano congrue e legittime. Ciò è a dirsi anche per quanto riguarda le condizioni relative ad affido condiviso, residenza prevalente e visite in relazione al figlio minore nato a [...] il Persona_1
09/10/2009, nonché le determinazioni economiche.
Non si è proceduto all'ascolto del minore, tenuto conto dell'accordo raggiunto fra i coniugi e considerato che anche i procuratori delle parti ne hanno rilevato l'inopportunità.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come concordemente richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa pendente tra
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni fra le stesse parti concordate, come riportate in Controparte_1
epigrafe, da intendersi qui integralmente richiamate e prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate fra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000 (matrimonio non trascritto in Italia).
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pg. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Antonella Guerra Presidente dr. Massimo Vaccari Giudice dr. Claudia Dal Martello Giudice Rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4886/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSINI MATTEO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nogara (VR) in Via F.
Fellini, 4
RICORRENTE
Contro
), con il patrocinio dell'avv. FRIGOTTO Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE e FRIGOTTO ALBERTO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in SAN
BONIFACIO (VR), CORSO VENEZIA 112
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Verona.
pg. 1 di 3
oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza di prima comparizione del 16.01.2025 le parti hanno trovato un'intesa per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, rassegnando conclusioni congiunte e chiedendo l'omologa alle seguenti condizioni:
“- Previa autorizzazione a vivere separatamente, con obbligo di comunicarsi la nuova residenza, pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con rinuncia alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- Affido condiviso del figlio Persona_1
- Assegnazione della casa familiare alla ricorrente, che vi abiterà unitamente al figlio;
- Le parti, considerato che il resistente/convenuto dovrà reperire altra abitazione idonea, concordano nel senso che il resistente/convenuto potrà continuare a vivere nell'abitazione familiare al massimo sino al 15 maggio 2025, e che finché non lascerà
l'abitazione dovrà contribuire alle spese di locazione e per le utenze al 50%; dopo il rilascio le spese delle utenze e di locazione dell'abitazione familiare saranno sostenute dalla sola ricorrente;
- Data l'età del figlio, le visite ed i contatti padre-figlio vengono rimessi ad accordi tra loro (padre e figlio);
- Il resistente/convenuto è tenuto al versamento di un contributo al mantenimento del figlio in favore della ricorrente di euro 150,00 mensili entro il giorno 21 di ogni mese a mezzo bonifico nel conto che verrà indicato dalla ricorrente, oltre rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese accessorie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Verona. Con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
- L'AUU spetta integralmente alla ricorrente;
- Spese di lite integralmente compensate”.
In data 20.01.2025 il Procuratore della Repubblica ha espresso parere favorevole alle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Va premessa la sussistenza della giurisdizione italiana, posto che le parti risiedono abitualmente, come anche il loro figlio, in Italia, e che va applicata la legge italiana, pg. 2 di 3 corrispondente a quella dello Stato di attuale residenza delle parti, ai sensi dell'art. 8, lett. a) del REG. UE 2010/1259.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione, posto che, per quanto riferito negli atti difensivi e desumibile dalle dichiarazioni di entrambe parti, tra i coniugi si è senza dubbio già da tempo disgregata in modo irreversibile la comunione coniugale.
Le condizioni di separazione sulle quali le parti concordano devono essere omologate, poiché, alla stregua della documentazione in atti, risultano congrue e legittime. Ciò è a dirsi anche per quanto riguarda le condizioni relative ad affido condiviso, residenza prevalente e visite in relazione al figlio minore nato a [...] il Persona_1
09/10/2009, nonché le determinazioni economiche.
Non si è proceduto all'ascolto del minore, tenuto conto dell'accordo raggiunto fra i coniugi e considerato che anche i procuratori delle parti ne hanno rilevato l'inopportunità.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come concordemente richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa pendente tra
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni fra le stesse parti concordate, come riportate in Controparte_1
epigrafe, da intendersi qui integralmente richiamate e prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate fra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000 (matrimonio non trascritto in Italia).
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pg. 3 di 3