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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1519 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZA Parte_1 C.F._1
PAOLO e dell'avv. BEDONI MARCO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANOTTO Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO e dell'avv. TONNI SERGIO, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 549/2022 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
22/03/2022 e notificata in data 28/06/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“In via preliminare
1. Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Simoni n.1 a Verona, (C.F. e P.IVA
), alla convenzione 24.11.2016 (doc.3). P.IVA_1
2. Emettersi ordinanza ingiunzione immediatamente esecutiva ex art. 186 bis e/o ter c.p.c. nei
confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Piazza Simoni n.1 a Verona, (C.F. e P.IVA ), ed a favore di P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] per l'importo di euro
[...] C.F._1
676.380,00 (seicentosettantaseimilatrecentottanta/00) od alternativamente di euro 681.818,40
(seicentottantunomilaottocentodiciotto/40) per la vendita 20.3.2017 e l'ulteriore di euro
1.446.076,80 (unmilionequattrocentoquarantaseimilazerosettantasei/80) per la vendita 1.8.2017,
oltre agli interessi legali come previsti dall'art.1284 c.c. dal giorno della domanda sino a quello
del saldo effettivo.
3.In via subordinata, disporsi la chiamata in causa di . Controparte_2
In via principale e di merito.
Respingersi in toto le domande dell'attrice (appellata), in quanto temerarie ed infondate in fatto
ed in diritto.
In via riconvenzionale.
2
1.Condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in Piazza Simoni n.1 a Verona, (C.F. e P.IVA ), a pagare a favore di P.IVA_1
(C.F. ) la somma euro 676.380,00 Parte_1 C.F._1
(seicentosettantaseimilatrecentottanta/00) od alternativamente di euro 681.818,40
(seicentottantunomilaottocentodiciotto/40) per la vendita 20.3.2017 e l'ulteriore di euro
1.446.076,80 (unmilionequattrocentoquarantaseimilazerosettantasei/80) per la vendita 1.8.2017
ed in ogni caso la somma, anche quella condizionata alle future cessioni, dovuta in esecuzione
della convenzione 24.11.2016 (doc.3), oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. ed alla
rivalutazione dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo, con conferma di
ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 bis e/o ter c.p.c..
2. Condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Piazza Simoni n.1 a Verona, (C.F. e P.IVA , a pagare a P.IVA_1
favore di (C.F. ) la somma di euro 100.000,00 o in Parte_1 C.F._1
ogni caso la somma ritenuta dovuta in forza dell'art. 96 c.p.c..
In via subordinata e di merito
Disporsi la conversione dell'atto 24.11.2016 (seconda scrittura) ex art. 1424 c.c. o, in via di
ulteriore subordine, condannarsi , in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante a pagare a la somma di euro 2.122.456,80 oltre ad Parte_1
interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dal giorno della domanda al saldo a titolo di risarcimento
del danno.
In via subordinata e di istruttoria
Si richiamano i documenti depositati da 1 a 55: (… omissis…)
3 In via subordinata e di istruttoria:
I-Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1.Vero che in data 15.11.2016 presso gli uffici di in Piazza Simoni n.1 a Parte_2
Verona, si incontravano , per definire i Parte_2 Parte_1 Parte_3 rapporti tra , Immobiliare Cameri, OL FE s.r.l. in liquidazione e Parte_2 [...]
Parte_1
3. Vero che in quella occasione di tempo e luogo agiva in nome di 11 Parte_2 Pt_4 CP_
e . Controparte_1 Parte_2
2. Vero che in quella occasione di tempo e luogo prometteva a Parte_2 Parte_1 il riconoscimento della somma di euro 12,00 per ogni metro quadrato costruito o
[...] costruibile sul compendio in Oppeano individuato nella planimetria allegata sub.B al contratto
24.11.2016 (doc.3) che si rammostra.
3. Vero che in quell'occasione di tempo e luogo promise a Parte_2 Parte_1 che avrebbe coinvolto nello sviluppo di altre iniziative immobiliari, come quella di Vigasio, quella di LE CC e quella di Rovigo.
4. Vero che in quell'occasione di tempo e luogo pretese da che Parte_2 Parte_1 fossero definite tutte le controversie in corso tra le parti li rappresentate e presenti, nonché quelle future.
5. Vero che in data 24.11.2016 all'interno del Tribunale di Verona venivano firmati i documenti
Atto di transazione 24.11.2016 e Contratto preliminare di appalto ed accordo di riconoscimento di compensi 24.11.2016 (docc.2 e 3) che si rammostrano al teste.
6. Vero che in data 18.3.2017 presso il Ristorante Sacchetto a Palù (Vr) durante una cena conviviale alla presenza di , , Controparte_4 CP_5 Parte_3 Parte_1
l'avv. Paolo Pozza, il dott. ed altri dieci commensali
[...] Controparte_6 Parte_2 riferiva a che alla fine di luglio 2017, ottenuto il collaudo delle opere di Parte_1 urbanizzazione e con il rilascio dell'agibilità del capannone “DI”, avrebbe pagato la prima tranches dell'accordo 24.11.2017, riferendo testualmente: “Così puoi fare tranquillamente il tuo investimento in Ucraina”.
7. Vero che in data 20.2.2016 presso lo studio dell'ing. , il Signor Persona_1 Parte_1 riceveva delegati del gruppo DI interessati allo sviluppo dell'area NI ed
[...] indicava loro di rivolgersi a . Parte_2
8. Vero che durante la conversazione del 9.9.2017 chiedeva a Pt_1 Parte_1 Parte_2
il pagamento delle somme dovute in virtù dell'accordo 24.11.2016 (doc.3).
[...]
9. Vero che dal 9.9.2017 al 20.9.2017 telefonava all'utenza di Parte_1 Parte_2
che mai rispondeva alle chiamate.
[...]
10. Vero che durante la conversazione del 21.9.2017 fissava appuntamento a Parte_2
4 per lunedì 25.9.2017. Parte_1
11. Vero che durante la conversazione del 25.9.2017 presso gli uffici di Parte_2 in Piazza Simoni a Verona, rassicurava che Pt_2 Parte_2 Parte_1 avrebbe effettuato il pagamento del dovuto nella convenzione 24.11.2016 (doc.3) in termini dilazionati.
12. Vero che durante la conversazione del 29.9.2017 presso gli uffici di Parte_2 in Piazza Simoni a Verona, dichiarava di non ritenere congruo il Pt_2 Parte_2 prezzo di euro 12,00/mq previsto nell'accordo 24.11.2016 (doc.3) ed offriva a Parte_1 la somma di euro 500.000,00 a tacitazione delle pretese 24.11.2016.
[...]
13. Vero che durante la conversazione del 29.9.2017 presso gli uffici di Parte_2 in Piazza Simoni a Verona, dichiarava Pt_2 Parte_2
14. Vero che durante la conversazione del 25.9.2017 presso i suoi uffici in Parte_2
Verona riferiva che il fondo immobiliare che aveva acquistato i due lotti con atti 6.3.2017 e
1.8.2017 era a lui riconducibile ed a suoi soci.
15. Vero che durante la conversazione del 17.10.2017 presso i suoi uffici in Parte_2
Verona riferiva che riteneva non equo e sproporzionato l'accordo 24.11.2016. Pt_2
16. Vero che durante la conversazione del 25.10.2017 presso gli uffici di Parte_2 in Piazza Simoni a Verona, dichiarava di non ritenere congruo il Pt_2 Parte_2 prezzo di euro 12,00/mq previsto nell'accordo 24.11.2016 (doc.3) ed offriva a Parte_1 la somma di euro 500.000,00 a tacitazione delle pretese 24.11.2016.
[...]
Si indicano a testi:
da Isola Rizza su tutti i capitoli. Parte_3
Massimo dott. da Verona sul capitolo 5 e 6; CP_6
da Isola Rizza sul capitolo 5 e 6. Controparte_4
II-Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'attrice ed al l'esibizione dei documenti e Controparte_7
tavole progettuali indicate nel documento 25.
III-Ammettersi ctu sui seguenti quesiti:
“Esegua il ctu la trascrizione delle registrazioni in atti e, se del caso, provveda a redigere la
trascrizione sostituendo espressioni dialettali con le corrispondenti in italiano, individuando i
partecipanti che si indicano in , e .” Parte_2 Parte_1 Parte_3
“Esegua il ctu la verifica della consistenza del Monolotto in proprietà di Immobiliare Cameri
5 s.r.l. così come individuato nella planimetria allegata sub. B al contratto preliminare di appalto
ed accordo di riconoscimento di compensi 24.11.2016 ed individui l'esatta consistenza delle
vendite 6.3.2017 e 1.8.2017, così determinando l'importo dovuto in forza del menzionato
contratto a da Parte_1 Controparte_1
In ogni caso.
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
Per parte appellata
“1) In via principale: Dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il proposto appello di
e per l'effetto dichiararsi che nulla deve a Parte_1 Controparte_1 [...]
per effetto di nullità della scrittura in data 24.11.2016 denominata “accordo di Parte_1
riconoscimento di compensi”.
2) In via di appello incidentale: in riforma della sentenza n. 549/2022 del Tribunale di Verona
accogliersi la domanda di per la declaratoria della nullità ex art. 1418 Controparte_1
cc 2° comma per carenza assoluta di causa della convenzione del 24.11.2016 denominata
“accordo di riconoscimento di compensi”, dichiarandosi per l'effetto che Controparte_1
[... nulla deve a . Parte_1
3) In via di appello incidentale condizionato: Per la denegata ipotesi di accoglimento
dell'appello principale di accogliersi l'appello incidentale proposto da Parte_1
dichiarando la nullità ex art. 1418 cc 2° comma della convenzione Controparte_1
relativa al “riconoscimento di compensi” del 24.11.2016 per carenza assoluta di causa.
4) Rigettarsi conseguentemente la domanda riconvenzionale e ogni istanza di pagamento, anche
ex art. 186 ter cpc in quanto inammissibile, formulata da
contro
Parte_1
6 in relazione alla convenzione 24.11.2016 nonché ad ogni altro titolo. Controparte_1
5) Dichiararsi inammissibile l'impugnazione relativa ai capi di sentenza sulla revoca
dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter cpc del 23/30.1.2019, e sulla cancellazione delle
ipoteche giudiziali iscritte in forza dell'ordinanza-ingiunzione del 23.1.2019, confermandosi per
l'effetto la sentenza impugnata ove dispone la revoca dell'ordinanza ex art. 186 ter del 23/30-1-
2019 nonché l'ordine al Conservatore dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Verona di
cancellare l'ipoteca iscritta in data 1.8.2019 al n. 31605 RG e n. 5350 RP, al Conservatore
dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Brescia di cancellare l'ipoteca iscritta in data
12.8.2019 al n. 37738 RG e n. 6661 RP, e al Conservatore dell'Ufficio Provinciale del Territorio
di Milano 2 di cancellare l'ipoteca iscritta in data 14.8.2019 al n. 109889 RG e n. 20876 RP.
6) A conferma della sentenza impugnata, accertato l'indebito incasso da parte del Parte_1
della somma di € 169.986,39 da procedure esecutive intraprese in forza del citato
[...]
revocato titolo esecutivo, condannarsi a restituire a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 169.986,39, oltre agli interessi moratori dal pagamento fino al saldo.
[...]
7) In via subordinata: Previo accertamento dei presupposti di legge, dichiararsi la rescissione
ex art. 1448 cod. civ. del c.d. secondo contratto in data 24.11.2016 denominato “accordo di
riconoscimento di compensi”, e per l'effetto dichiararsi che nulla deve Controparte_1
a in base a detto contratto, con il rigetto di ogni domanda riconvenzionale e Parte_1
istanza di pagamento ex adverso formulata e con la condanna di a Parte_1
restituire a la somma di € 169.986,39 oltre interessi moratori dalla data Controparte_1
del pagamento fino al saldo .
8) In via subordinata istruttoria:
7 Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
a. “Vero che il contratto tra e DI dimesso sub. doc. 24 che mi viene Controparte_1 rammostrato è stato concluso in data 31.5.2016 dopo una trattativa di ca. una decina di mesi” b. “Vero che DI convocò una riunione presso la propria sede di Verona per il giorno
19.10.2016 avente ad oggetto la questione della trascrizione effettuata da , come risulta CP_2 dal doc. 25 che mi viene rammostrato” c. “Vero che all'incontro parteciparono per DI i dott. e Brandel con i relativi Per_2 professionisti dott. e avv. Ezechieli nonché, con il sig. gli avv.ti Pt_5 Parte_2
EN AS e IG BI e il consulente sig. Persona_3
d. “Vero che nel corso dell'incontro gli avv.ti AS e BI esposero i termini giuridici della questione, riferendo, da un lato, circa l'infondatezza della domanda oggetto di trascrizione, dall'altro evidenziando l'impossibilità di ottenere giudizialmente in tempi rapidi (ossia qualche mese) la cancellazione della trascrizione, considerato il disposto di cui all'art. 2668 c.c.” e. “Vero che i dirigenti e i professionisti di DI affermarono durante l'incontro che il permanere della trascrizione avrebbe reso difficile la possibilità di di Controparte_1 finanziare la realizzazione e costruzione del centro logistico sia per la difficoltà di accedere al credito bancario, sia per la difficoltà di convincere un investitore” f. “Vero che i medesimi esponenti di DI osservarono che la società tedesca non intendeva assumere alcun rischio, ancorché minimo, in ordine alle conseguenze dell'iniziativa giudiziaria di ” Controparte_2
g. “Vero che i dirigenti e i professionisti di DI esortarono a trovare la Controparte_1 soluzione per cancellare la trascrizione entro fine novembre del 2016, affermando che altrimenti avrebbero potuto rinunziare all'operazione e alla realizzazione del Centro logistico di Oppeano” h. “Vero che i medesimi esponenti di DI precisarono che non avrebbero preso in considerazione la richiesta di proroga prevista al punto 4.2 del contratto dimesso sub doc. n. 25
e attinente al permesso di costruire in quel frangente non ancora rilasciato dal Comune di
Oppeano, se prima non fosse stata risolta positivamente la questione della trascrizione”
Indica a testi, con riserva di altri in prefiggendo termine: IG BI ed Testimone_1
EN AS di Verona, di Bolzano e residente a [...]. Testimone_2 Testimone_3
9) Rigettarsi ogni domanda, anche istruttoria, del convenuto ivi compresa Parte_1
la richiesta di chiamata in causa di Controparte_2
10) Con vittoria di spese e compenso di causa di entrambi i gradi del giudizio.”
8 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1
al fine di far accertare la nullità dell'“accordo di riconoscimento compensi” sottoscritto dalle parti in data 24 novembre 2016 per assenza assoluta di causa del negozio e, in via subordinata,
chiedeva la rescissione del contratto per lesione ultra dimidium ex art. 1448 c.c.
Sosteneva che, nell'ambito di una controversia più ampia coinvolgente i soggetti Controparte_2
e (dal quale l'attrice aveva comprato un terreno, dal predetto a sua volta Parte_2
acquistato all'asta), al fine di ottenere l'immediata liberazione dalle trascrizioni delle domande giudiziali formulate in sede di opposizione agli atti esecutivi dalla società Controparte_2
(controllata di fatto da aveva stipulato quell'accordo di riconoscimento Parte_1
compensi contestualmente alla stipula di altri contratti, di transazione e preliminare di appalto
(entrambi riguardanti e sottoscritti anche da altri soggetti) al fine di estinguere, nella medesima data del 24 novembre 2016, la procedura esecutiva pendente e conseguentemente ottenere la cancellazione della trascrizione delle domande sugli immobili di sua proprietà, per poter poi stipulare un contratto con il colosso DI.
Deduceva, ancora, che il contratto di riconoscimento compensi stipulato con il era Parte_1
però nullo per carenza assoluta di causa, stante l'assenza di alcuna controprestazione per i compensi pattuiti derivanti dalla cessione o locazione dei terreni edificabili o inedificati
(compensi determinati per il per la vendita di terreni edificati nella misura di 12 euro Parte_1
al mq, mentre per la vendita dei terreni inedificati dalla somma data dalla capacità edificatoria espressa in metri quadrati, moltiplicati per 12 euro/mq).
9 Allegava, quanto alla domanda subordinata di rescissione, che era stata costretta a sottoscrivere il contratto per l'assoluta urgenza di cancellare le trascrizioni pregiudizievoli dagli immobili di sua proprietà.
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda attorea e Parte_1
sostenendo che il contratto era valido sia di per sé che in quanto parte della più ampia e complessa transazione raggiunta, nella quale contestualmente erano stati sottoscritti due contratti, un denominato “atto di transazione” e l'altro “contratto preliminare di appalto ed accordo di riconoscimento compensi”, che avevano definito una annosa vicenda legata ai beni venduti all'asta per alcuni debiti della società OL FE. Tenuto conto della liquidità ed esigibilità del proprio credito, fondato sull'accordo di riconoscimento compensi, chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per il credito vantato di oltre due milioni di euro.
In via riconvenzionale, posto che erano stati venduti da parte di sia il Controparte_1
monoblocco edificato (con area di 94.697 metri quadrati) sia una parte di terreni non edificata
(con area di 200.844 metri quadrati) con due atti rispettivamente del 20 marzo 2017 e del 1
agosto 2017 e considerato che era prevista la corresponsione di un compenso di 12 euro al mq per l'area edificata venduta e 12 euro al mq per il 60% dell'area inedificata venduta
(corrispondendo tale percentuale alla capacità edificatoria di cui all'accordo), chiedeva comunque il pagamento della somma di euro 676.380,00 per la prima vendita e di euro
1.446.076,80 per la seconda vendita. Chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento dei danni dal medesimo subiti per non aver potuto disporre del denaro a lui spettante, posto che sulla base delle promesse di pagamento del (vero dominus dell' che era di Pt_2 Controparte_1
proprietà dalla – v. visura doc. 1 di parte - di cui uno dei soggetti di Parte_6 Parte_1
10 riferimento era il che aveva venduto con atto del 13.9.2016 i terreni alla Pt_2 CP_1
– v. doc. 19 di parte -), il aveva sottoscritto un preliminare di
[...] Parte_1 Parte_1
compravendita con una società ucraina, con penali da pagare in caso di inadempimento, oltre alla condanna al pagamento di euro 100.000,00 ex art 96 c.p.c. per la temerarietà dell'azione intrapresa.
3. In corso di causa veniva emessa dal Tribunale ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.
a favore di avente ad oggetto il compenso dovuto per la vendita del 20 Parte_1
marzo 2017, essendovi contestazioni sulla vendita dell'area inedificata, ordinanza che veniva poi sospesa con l'ordinanza del 5 agosto 2021. Con la predetta ordinanza il Tribunale, rilevata d'ufficio la questione della possibile nullità virtuale dell'accordo di riconoscimento dei compensi per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 2491, 2 comma e 2633 cc, rimetteva la causa già trattenuta in decisione sul ruolo ex art. 101 c.p.c. con assegnazione di termini per dedurre e con successiva nuova assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
4. Con la sentenza n. 549/2022, nella quale il Tribunale di Verona descriveva analiticamente tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti dalla pagina 4 alla pagina 8 della decisione, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte per relationem, il Giudice di prime cure accertava l'assenza di causa del contratto di riconoscimento compensi se singolarmente considerato e al contempo l'esistenza della causa dell'atto di riconoscimento compensi in ragione della sussistenza di un collegamento negoziale tra l'atto di transazione, da un lato e il contratto preliminare di appalto e l'atto di riconoscimento compensi, dall'altro.
Dichiarava, tuttavia, la nullità del medesimo contratto in quanto stipulato in violazione degli artt.
11 2491, 2 comma e 2633 c.c., per avere il contratto concluso raggiunto un risultato equivalente alla distribuzione di utili al socio occulto della società OL FE in liquidazione, Parte_1
pur in presenza di debiti della società OL FE esistenti nel 2015 e di cui non era
[...]
stata data la prova del pagamento al 24.11.2016, data di stipula dell'accordo.
Rigettava, poi, l'istanza di chiamata in causa della società OL FE non essendo litisconsorte necessario neppure alla luce del rilievo d'ufficio.
Dichiarava assorbita la domanda ex art. 1448 c.c. e rigettava la domanda riconvenzionale del di pagamento della somma richiesta a titolo di compensi, previa revoca Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione in precedenza concessa e poi sospesa.
Condannava, infine, il al pagamento delle spese di lite successive al rilievo d'ufficio, Parte_1
compensando quelle precedenti.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la Parte_1
predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo censurava l'errata interpretazione del contratto e la violazione degli articoli 1325, 1367 e 1965 c.c. per avere il Tribunale mal interpretato l'accordo di riconoscimento compensi del 24.11.2016, accordo che, pur singolarmente considerato, era invece atto perfettamente valido.
5.2 Con il secondo motivo lamentava l'omessa, apparente o contraddittoria motivazione su punto decisivo, avendo il Tribunale erroneamente accertato l'esistenza di un atto del liquidatore di disposizione verso il socio occulto vietato ex art. 2491, 2 comma, cc Parte_1
errando nell'applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., ed errando altresì
12 sull'applicazione dell'art. 1965 c.c., dell'art 1411 c.c. e dell'art. 1321 c.c.
5.3 Con il terzo motivo censurava l'errata interpretazione dei documenti di causa e la violazione dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 2491 c.c., 2633 c.c. e 1418 c.c.
5.4 Con il quarto motivo lamentava la violazione ed errata applicazione degli art. 1421 c.c. e
2697 c.c. avendo errato il Tribunale a dichiarare la nullità d'ufficio del contratto in assenza dei presupposti di legge, per aver rilevato la nullità sulla base di un'ipotetica ricostruzione di fatto non supportata dai documenti in atti.
5.5 Con il quinto motivo censurava il mancato accoglimento della domanda di pagamento compensi, statuizione che comunque doveva conseguire all'accertamento della legittimità e validità dell'accordo di riconoscimento compensi nelle misure già indicate.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale contestava Controparte_1
l'avversa impugnazione e, in via di appello incidentale condizionato, censurava la parte della sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza della causa dell'atto di riconoscimento compensi nella causa ricavabile dal collegamento negoziale con l'atto di transazione e con l'ulteriore contratto stipulato. Inoltre, riproponeva la domanda di rescissione ex art. 1448 c.c.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 10 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, che entrambe le parti depositavano.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione. Per ragioni di ordine logico è necessario preliminarmente esaminare il
13 secondo, terzo e quarto motivo dell'appello principale, relativi alle censure mosse alla declaratoria della nullità virtuale dell'accordo di riconoscimento compensi per violazione delle norme imperative di cui agli articoli 2491, 2 comma e 2633 c.c., essendo la questione che ha definito il giudizio di primo grado.
8.1 L'art. 2491 cc, prevede che: “Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il
pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i
versamenti ancora dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che
dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla
integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali;
i liquidatori possono condizionare la
ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori
sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.”
L'art. 2633 c.c. così dispone: “I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del
pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli,
cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”
Secondo il Tribunale di Verona socio occulto di in Parte_1 Controparte_2
liquidazione, è stato destinatario della ripartizione di beni sociali (quale è anche un credito non scaduto) da parte del liquidatore della predetta società, a ciò indotto dal medesimo Parte_1
che era stato liquidatore della fino al cambio effettuato a favore di Controparte_2 Pt_7
14 , nuovo liquidatore. Posto che alla data del 7 maggio 2015 (v. doc. 22 di parte CP_8 Pt_1
sussistevano numerosi debiti della società OL FE s.r.l. e il non aveva
[...] Parte_1
fornito la prova che i predetti crediti fossero stati estinti o che vi fossero sufficienti risorse per estinguerli alla data del 24 novembre 2016, quando era stato stipulato l'accordo di riconoscimento compensi, doveva ritenersi integrata la fattispecie di cui agli articoli citati, con conseguente contrarietà dello stesso a norme imperative e conseguente declaratoria di nullità
virtuale del predetto accordo, come ricavabile dalla pronuncia n. 17585/2005 che, pur riguardando il previgente quadro normativo del diritto societario, aveva fatto solo divenire il divieto meno rigido, ma non le ragioni che ne fondavano la natura imperativa (v. pag. 16
sentenza di primo grado).
Secondo questa Corte il suddetto ragionamento prova troppo.
La sentenza citata esprime il seguente principio di diritto: “Nella società per azioni il divieto per
i liquidatori di ripartire fra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali (art. 2280 cod. civ.,
richiamato dall'art. 2452 cod. civ.) finché non siano stati pagati i creditori sociali o non siano
state accantonate le somme necessarie per il pagamento dei debiti non ancora scaduti,
penalmente sanzionato (art. 2625 cod. civ.), è stabilito a tutela dei creditori con carattere di
inderogabilità, e, quindi, la violazione del divieto non è esclusa dalla circostanza che la
garanzia generica offerta dal capitale sociale sia astrattamente idonea a garantire i creditori,
ovvero nel caso in cui, all'esito della liquidazione, si accerti che i creditori sono stati comunque
soddisfatti.”.
L'art. 2625 cc vigente all'epoca dei fatti esaminati dalla Corte di CAzione prevedeva che: “I
liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che
15 siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.”
Esaminando i testi delle due norme contenenti previsioni penali, l'art. 2625 cc e l'attuale art. 2633 cc, si può subito rilevare che se in passato l'attività del liquidatore oggetto della norma integrava un reato di pericolo procedibile d'ufficio, con l'introduzione dell'art. 2633 cc il reato è
diventato di danno (elemento costitutivo è il danno ai creditori) ed è punito a querela delle persone offese.
Premesso quanto sopra per l'inquadramento della fattispecie attuale, va fatta un'ulteriore premessa in diritto, che consiste nella distinzione tra reati contratto e reati in contratto. La
Suprema Corte, con la sentenza n. 26097/2016, procede ad una analitica disamina delle due fattispecie, dalla pagina 14 della motivazione, ove si legge, tra l'altro, che: “nella prospettiva del
diritto civile, non è sufficiente per aversi nullità del negozio che sia sanzionata, anche
penalmente, la condotta di colui o coloro che l'hanno posto in essere, dovendo farsi oggetto di
verifica, piuttosto, le finalità perseguite e gli interessi tutelati dalla norma violata, sia quanto al
divieto della condotta tenuta dalla/e parte/i che quanto al risultato ottenuto ponendo in essere
quel determinato regolamento di interessi. L'individuazione del trattamento civilistico dell'atto
negoziale che si confronti con una fattispecie di reato dipende molto dal rapporto che, volta a
volta, si abbia tra reato e contratto (o negozio)” e ancora: “Limitando l'esame alle relazioni che
si determinano quando il negozio concluso commettendo un reato, si usa distinguere l'ipotesi dei
reati commessi nell'attività di conclusione di un contratto, cioè dei c.d. reati in contratto, e
l'ipotesi dei reati che consistono nel concludere un determinato contratto, in sé vietato, cioè dei
c.d. reati contratto”. La pronuncia citata, pur trattando di un reato di pericolo presunto (poi
16 trasformato con la riforma in reato di danno) escludeva la nullità del contratto. A tale pronuncia seguiva la sentenza n. 9419/2017 che, pur decidendo in senso contrario a quella citata, perveniva a tale risultato solo in quanto all'epoca del fatto il reato (di cui all'art. 2624 cc) era ancora di pericolo presunto, ritenendo quindi di dover riconoscere la nullità virtuale del contratto esaminato prevedendo l'art. 2624 cc (a differenza dell'art. 2634 c.c. che lo ha sostituito) un reato di pericolo presunto. Si legge infatti in motivazione della predetta sentenza (pagg. 8 e 9) che:
“Ovviamente impregiudicato ogni discorso sulla norma dell'attuale art. 2634 cod. civ. (sulla cui
estraneità alla previsione in interesse si è già richiamata l'attenzione), resta fermo che la norma
dell'art. 2624 ha inteso salvaguardare - nel testo all'epoca vigente - l'interesse alla corretta
gestione e amministrazione delle società commerciali;
alla fedeltà, se si preferisce, della
funzione dei beni costituenti il patrimonio sociale: in quanto tali votati allo svolgimento
dell'impresa sociale, senza «troppo facili» deviazioni. La norma è di pericolo presunto: per sua
natura, dunque, condanna gli abusi di potere evitando a monte la stessa possibilità di un loro
verificarsi. La prestazione di garanzie sociale a favore dei debiti personali dell'amministratore,
d'altra parte, costituisce ipotesi macroscopica di possibile abuso.”
La citata distinzione tra reati contratto e reato in contratto e le conseguenze dell'una e dell'altra fattispecie sono esplicitate, poi, nel principio di diritto di cui alla pronuncia n. 18016/2018,
secondo cui: “In tema di cause di nullità del negozio giuridico, per aversi contrarietà a norme
penali ai sensi dell'art. 1418 c.c., occorre che il contratto sia vietato direttamente da tali norme,
nel senso che la sua stipulazione integri reato, mentre non rileva il divieto che colpisca soltanto
un comportamento materiale delle parti e, meno che mai, di una sola di esse.”
Applicando questi principi al caso in esame si osserva che le norme citate dal Tribunale non
17 vietano il riparto di beni sociali tra i soci, ma vietano che tali atti siano compiuti dai liquidatori con danno ai creditori sociali, danno che deve essere provato, essendo elemento costitutivo del reato, il quale ultimo è poi punibile solo a querela di parte.
Il divieto, quindi, non opera per il comportamento materiale di una sola parte.
Inoltre, la stipulazione avvenuta non viola principi inderogabili dell'ordinamento, sì da determinare una nullità virtuale dell'accordo di riconoscimento compensi e ciò si desume dal fatto che la norma che prevede il reato (2633 c.c.) rimette ai creditori la valutazione della sussistenza del danno e la prova dello stesso e alla loro volontà la proposizione della querela e l'art. 2491, 2 comma c.c. non vieta al liquidatore il compimento di un atto, ma lo subordina a determinate condizioni, sulle quali l'accertamento compiuto non può essere ipotetico ma deve essere sorretto da prova concreta e certa. Diversamente opinando si giungerebbe a rilevare la nullità di un atto (peraltro mai rilevata dalla parte attrice del presente giudizio prima del rilievo d'ufficio), che per sua natura è rimedio eccezionale, senza il coinvolgimento del soggetto che in tesi avrebbe dato origine alla nullità (il liquidatore della ) e senza i soggetti che in Controparte_2
tesi ne sarebbero danneggiati (i creditori della stessa).
Ciò conduce ad escludere che nel caso in esame, anche ammesso che la questione della nullità
virtuale potesse rilevarsi d'ufficio - posto che tutte le violazioni della norma citata erano ipotizzate dal Tribunale e non emergevano con certezza dagli atti (cfr Cass. Civ. n. 36353/2021)
- fosse possibile per il Giudice di prime cure ritenere il contratto nullo per violazione di norma imperativa di ordine pubblico o comunque di rilevanza pubblica, in quanto posta a tutela di un interesse generale (nell'interpretazione data da Cass. Civ. n. 26097/2016), non ravvisandosi nella norma in esame le caratteristiche di inderogabilità di cui sopra.
18 8.2 Escluso, dunque, che l'accordo di riconoscimento compensi del 24 novembre 2016 sia nullo per contrarietà a norma imperativa, occorre adesso esaminare il motivo di impugnazione dell'appello incidentale condizionato (che censura l'accertata sussistenza di causa concreta del contratto per il collegamento negoziale tra i due contratti stipulati il 24 novembre 2016) ed il primo motivo di appello principale (che censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto,
seppure solo come premessa, l'assenza di causa dell'accordo di riconoscimento compensi ove singolarmente considerato).
Deve brevemente osservarsi in fatto che la presente controversia ha alla base una complessa vicenda nella quale la CA , vantando un credito di 3.600.000,00 euro Controparte_9
nei confronti della , aveva iniziato un'azione esecutiva nei Controparte_2
confronti del debitore, azione che aveva condotto alla vendita all'asta dei terreni esecutati di cui si era reso aggiudicatario il 17 luglio 2014 per il prezzo di circa 3.000.000,00 Parte_2
euro. nel 2008, aveva anche ottenuto la cessione del credito da parte della Parte_2
CA di risparmio del mediante scambio di corrispondenza (poi formalizzata solo l'8 CP_9
settembre del 2014). Aveva chiesto, inoltre, ed ottenuto dal GE, la proroga per il pagamento del prezzo, che veniva in seguito corrisposto (oltre i termini di legge sen vi fosse stata la proroga) e,
infine, il decreto di trasferimento veniva emesso il 3 aprile del 2015. Avverso il decreto di trasferimento si era opposta la società OL FE con opposizione agli atti esecutivi,
trascrivendo la domanda. Nel settembre 2016 aveva venduto i predetti beni a Parte_2
società di proprietà della di cui uno dei soggetti di Controparte_1 Parte_6
riferimento era prima e poi, Parte_2 Parte_2 Controparte_1
avevano intrapreso trattative con il gruppo DI per la costruzione sui terreni oggetto del decreto
19 di trasferimento del centro logistico del predetto gruppo. In tale contesto, Parte_1
che era anche fideiussore della società OL FE (di proprietà al 90% del figlio del predetto), teneva i contatti con al fine di definire le controversie insorte e aveva Parte_2
indirizzato in precedenza i referenti del gruppo DI ad interloquire con quale Parte_2
proprietario dei terreni di loro interesse. In data 24 novembre 2016 le parti avevano stipulato, per sé e per altri soggetti, un atto di transazione e due contratti collegati (contratto preliminare di appalto e accordo di riconoscimento compensi) a definizione di tutte le controversie in essere o che potevano insorgere tra le stesse, in modo che all'udienza coeva del 24 Controparte_2
novembre 2016 rinunciasse all'opposizione agli atti esecutivi pendenti e Parte_8
(quale acquirente dei terreni dal medesimo) potessero ottenere la contestuale
[...]
cancellazione della trascrizione della domanda sui terreni oggetto del decreto di trasferimento.
Così riassunti in estrema sintesi i fatti di causa (per una disamina analitica delle allegazioni delle parti si rinvia per relationem alla sentenza di primo grado alle pagine da 4 a 8) che in parte sono pacifici e in parte comunque provati documentalmente, la nullità invocata da
[...]
si incentra sull'assenza di causa del solo accordo di riconoscimento compensi, CP_1
dovendo escludersi in sua tesi il collegamento negoziale con la transazione stipulata in pari data
(essendo secondo la medesima i contratti solamente coevi ma non collegati) e comunque per essere l'accordo di riconoscimento compensi nullo per assenza di causa, mancando qualsiasi possibile controversia tra e (essendoci invece Controparte_1 Parte_1
controversia tra e e non sussistendo alcuna Parte_2 Controparte_2
controprestazione per i compensi riconosciuti a (di 12 euro al mq per la Parte_1
vendita dei terreni edificati, oltre a quelli per la vendita dei terreni inedificati).
20 Ritiene la Corte, invece, che la causa del contratto sussista e sia rinvenibile nel collegamento negoziale tra tutti i contratti stipulati il 24 novembre 2016, avuto riguardo alla causa concreta sussumibile nello scopo avuto di mira da tutte le parti dei contratti collegati. Non è possibile, in primo luogo, analizzare singolarmente i contratti stipulati, perché nessun contratto sarebbe stato stipulato il 24 novembre 2016 in assenza degli altri contratti, sicché l'operazione compiuta dall'appellante incidentale di scinderli, per rinvenire la mancanza di causa del solo accordo di riconoscimento compensi, non è operazione praticabile perché stravolgerebbe la volontà delle parti manifestata con la stipula dei predetti accordi, non solo avvenuta contestualmente ma con previsioni contenenti richiami reciproci tra le due scritture, che li rendono di per sé inscindibili.
Del resto, giova osservare che tutte le parti avevano interesse alla predetta stipula:
- quale acquirente dei terreni su cui doveva essere edificato il centro Controparte_1
logistico di DI (per la costruzione del quale è stato stipulato il preliminare di appalto, che ha avuto in seguito puntuale esecuzione, con società riferibile a , aveva Pt_1 Parte_1
interesse alla immediata cancellazione delle ipoteche;
- quale destinatario di richieste risarcitorie (di e dell'avv. Parte_2 Controparte_2
Pozza) ed essendovi l'alea del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che poteva condurre anche al venir meno del suo acquisto all'asta dell'immobile già trasferito a Controparte_1
[...]
- quale fideiussore della Società OL FE e coinvolto per i debiti di Parte_1
in un ulteriore giudizio di esecuzione. Controparte_2
Determinanti, poi, nel senso di esternare il collegamento negoziale sono le clausole e le premesse di entrambi i contratti, che si richiamano l'un l'altro, come ben evidenziato dal Tribunale di
21 Verona nella sentenza impugnata dal penultimo capoverso di pagina 11 alla pagina 12:
“Tutto ciò premesso, deve però ritenersi l'esistenza di un collegamento negoziale tra la scrittura sin qui esaminata e quella denominata “Atto di transazione”.
Collegamento desumibile, in primo luogo, dal fatto che i legali delle parti definirono contestualmente il contenuto di entrambe (v. doc. n. 8 del fascicolo del convenuto), e che esse vennero poi sottoscritte nelle medesime circostanze di tempo e di luogo (in Tribunale, in occasione dell'udienza fissata nel giudizio portante il n. 2591/2016).
Inoltre, nella seconda scrittura si dà atto dell'avvenuta sottoscrizione della prima, ed il contratto preliminare d'appalto viene indicato come concluso “a completamento degli accordi indicati al superiore punto 1”.
Decisivo appare poi il punto 8 della prima scrittura, a mente del quale “le parti in causa si obbligano ad accettare le rinunce con integrale compensazione delle spese di lite, dandosi atto che con l'adempimento di quanto sopra indicato e degli accordi che contestualmente vengono sottoscritti da soggetti riconducibili al sig. ed al sig. , Parte_2 Parte_1 null'altro ed avranno a reciprocamente pretendere” (enfasi di Controparte_2 Parte_2
chi scrive).
Gli “accordi contestualmente sottoscritti”, sono, infatti, il “Contratto preliminare d'appalto” e
l'“Accordo di riconoscimento di compensi”, sì che, come osservato nell'ordinanza del 23 gennaio 2019, essi condividono natura e causa dell'“Atto di transazione”.
Ciò nel senso che, al fine di definire i rapporti intercorsi, a fronte delle rinunce espresse da
quest'ultima ha convenuto di ricevere, ed il si è obbligato a procurare, Controparte_2 Pt_2 oltre alla somma di € 150.000,00 versata contestualmente alla sottoscrizione degli accordi, ed oltre all'impegno di a sottoscrivere un contratto di appalto con Ve.Cos. S.r.l. – Parte_9
società riconducibili, rispettivamente, al ed al –, l'impegno di Pt_2 Parte_1 CP_1
l pagamento in favore del delle somme oggetto di causa.”).
[...] Parte_1
Va specificato, inoltre, rispetto alla predetta decisione, che oltre la clausola n. 8 dell'atto di transazione, citata dalla sentenza (di cui al doc. 26 di parte attrice), la premessa di cui al punto 4
22 del secondo contratto (di cui al doc. 27 di parte attrice) non è riferita solo al contratto di appalto ma sia al contratto di appalto che all'accordo di riconoscimento compensi - che condividono le medesime premesse e sono poi posti l'uno di seguito all'altro – che prevede, infatti: “che
pertanto, a completamento degli accordi indicati al superiore punto 1, e Controparte_1
11 , General Contractor cui la prima ha affidato l'appalto per lo sviluppo Pt_4 CP_1
immobiliare dell'area, hanno raggiunto con i sig.ri e con VE.COS. S.r.l. gli accordi Parte_1
che seguono. PRIMO CONTRATTO Tra le Parti Figura 11 S.r.l. e Controparte_1
VE. (…Omissis..). SECONDO CONTRATTO Tra le Parti e CP_10 Controparte_1
(…Omissis..).” Parte_1
Giova a questo punto evidenziare che la res dubia e litigiosa sussisteva direttamente o indirettamente tra le parti della complessiva transazione, perché laddove il giudizio di opposizione all'esecuzione si fosse concluso positivamente per OL FE S.r.l.
Immobiliare Cameri S.r.l., che nel frattempo aveva acquistato i predetti beni da Parte_2
avrebbe subito un danno, mentre con il recupero dei beni predetti, avrebbe Parte_1
potuto rientrare dalle sue esposizioni creditorie verso la stessa società Controparte_2
, cosa che non sarebbe potuta accadere in caso di esito inverso.
[...]
Riconosciuta quindi la res dubia e litigiosa, presupposto della complessiva transazione nella quale era avvinto anche il contratto coevo, composto a sua volta da due contratti, in modo perfettamente compatibile con la previsione di cui all'art. 1965, secondo comma, cc (cfr Cass.
Civ. n. 8330/1990), si osserva che il Giudice non può sindacare l'equilibrio economico tra le parti e che ai sensi dell'art. 1970 c.c. non è invocabile la rescissione del contratto per lesione
ultra dimidium. Peraltro, non è dato neppure comprendere quale sia la lesione subita dal
23 richiedente, posto che il prezzo di acquisto dei terreni da parte di nei Controparte_1
confronti di era pari ad euro 3.200.000,00 euro (cfr preliminare del 17.2.2015 di Parte_2
cui al doc. 24 di parte e il prezzo di rivendita degli stessi è superiore ai Parte_1
40.000.000,00 milioni di euro (cfr doc. 4 e 5 di parte vendite del 20.3.2017 e del Parte_1
1.8.2017).
In tale contesto di fatto, deve rilevarsi che aveva conoscenza del territorio e Parte_1
del tessuto economico industriale dove doveva essere realizzato il Centro Logistico NI (del gruppo DI) e di questo si dà conto sia nella prima premessa dell'accordo di riconoscimento compensi sia alla terza premessa delle premesse generali che nel testo precedono i due contratti
(cfr doc. 27). aveva, inoltre, indirizzato i referenti del gruppo DI a Parte_1
rivolgersi ad per la predetta edificazione e ciò, oltre che dalle allegazioni del Parte_2
primo grado non specificamente e adeguatamente contestate da si ricava Controparte_1
anche dalla seconda premessa che precede il contratto preliminare di appalto e l'accordo di riconoscimento compensi, premessa in cui si legge: “che la questione oggetto di definizione
coinvolge anche i rapporti intercorsi tra il signor e il Signor Parte_2 Parte_1
relativi alla trattativa di vendita del terreno oggetto del PUA area 8 “Centro Logistico
[...]
NI” (doc. 27 parte attrice).
Ancora, deve osservarsi che nel testo dell'accordo di riconoscimento compensi, nella seconda premessa, si legge: “che è interesse delle parti definire ogni possibile controversia anche non
ancora iniziata a definizione di tutti i rapporti intercorsi tra loro e relativi ai terreni facenti
parte della lottizzazione sopra richiamata” e, diversamente da quanto affermato da
[...]
il cui dante causa quale venditore del terreno era se le trascrizioni CP_1 Parte_2
24 non fossero state cancellate e l'affare con DI fosse saltato, sarebbe potuta insorgere controversia con , della quale è pacifico che i rapporti venivano tenuti con le altre Controparte_2
parti da e che della stessa erano soggetti economici di riferimento Pt_1 Parte_3
(come riconosciuto alla terza premessa generale del documento 27).
Il ruolo del infine, viene anche riconosciuto dal punto D dell'accordo di Parte_1
riconoscimento di compensi, nel conferimento del mandato di reperire potenziali clienti per acquisti, con previsione di una maggiorazione del compenso già concordato, che implicitamente riconosce un ruolo già svolto, in precedenza, dallo stesso.
Conclusivamente, quindi, va riconosciuto sia il ruolo di nella fattiva Parte_1
conclusione della complessiva operazione che ha condotto il 24 novembre 2016 alla stipula della transazione e degli atti collegati (preliminare di appalto e accordo di riconoscimento compensi)
sia i presupposti di fatto per cui allo stesso, nella complessa definizione dei rapporti tra tutte le parti, venivano riconosciuti dei compensi per l'opera in precedenza prestata e previsti eventuali ulteriori compensi per quella che in seguito avrebbe potuto prestare.
La causa concreta di tutti i contratti collegati si rinviene, dunque, nella definizione transattiva di tutti i rapporti tra tutte le parti che a diverso titolo hanno partecipato e sottoscritto i tre contratti collegati.
8.3 Venendo, dunque, al quinto motivo di impugnazione, relativo al mancato accoglimento della domanda di pagamento dei compensi dovuti a in base alle pattuizioni Parte_1
di cui all'accordo di riconoscimento compensi si osserva che, essendo stata accertata la validità
del contratto predetto, il pagamento risulta dovuto sia in relazione alla prima vendita che alla seconda vendita.
25 Quanto alla prima vendita il calcolo era puramente matematico, tanto che il Tribunale aveva emesso l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per la somma di euro 676.380,00.
Quanto alla seconda vendita, invece, coinvolgendo il calcolo anche la valutazione della capacità
edificatoria, poi determinata nel 60%, il predetto era stato demandato al CTU, il quale, all'esito degli accertamenti effettuati, con valutazione compiutamente argomentata e assolutamente condivisibile, ha riconosciuto dovuto l'importo di euro 1.446.076,80 euro (cfr pag 5 e 12 della relazione peritale integrativa depositata in data 1.10.2020), rispondendo in modo esaustivo e pertinente anche alle osservazioni del CTP di parte attrice nelle pagine 6 e ss. della perizia integrativa. A tale risultato è giunto, appunto, individuando la capacità edificatoria dei terreni inedificati ed effettuando poi, il calcolo matematico delle somme dovute in relazione ai metri quadri di terreno venduti come risultanti dai documenti di causa. Condividendosi il ragionamento svolto nella determinazione della capacità edificatoria e il calcolo effettuato su tale base va,
dunque, condannata la al pagamento a di tali Controparte_1 Parte_1
somme.
8.4 Non si ritiene, infine, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96, III comma, cpc, in quanto la complessità della questione oggetto di giudizio induce ad escludere il dolo o colpa grave e la temerarietà dell'azione.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, accolto l'appello principale proposto e rigettato l'appello incidentale.
10. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere poste per entrambi i gradi a carico della parte appellata e appellante incidentale soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di Controparte_1
26 cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del decisum, ad eccezione per il primo grado della fase istruttoria, che viene aumentata rispetto ai valori medi di euro 4.000,00 per i procedimenti ex art. 186 ter c.p.c. svolti in corso di causa e della fase decisionale, che viene determinata nei valori massimi per la stesura di doppi scritti conclusivi,
mentre per il grado di appello viene esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
11. Anche le spese di CTU per il principio di soccombenza devono essere poste definitivamente a carico della parte appellata Controparte_1
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_1
dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
a) Condanna l pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle somme di euro 676.380,00 per la vendita del 20 marzo 2017 e della somma
[...]
di euro 1.446.076,80 per la vendita del 1° agosto 2017, oltre interessi legali dalla data di ciascuna vendita al saldo effettivo.
27 2) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo Parte_1
grado in euro 61.107,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre agli esborsi di CU e marca e per il secondo grado in euro 31.283,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre agli esborsi di CU e marca.
3) Pone le spese di CTU del primo grado definitivamente a carico di Controparte_1
con condanna della stessa alla rifusione a di quanto dallo stesso
[...] Parte_1
versato al CTU a titolo di acconto e di compenso.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a Controparte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale condizionata, in ragione del rigetto del predetto gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1519 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZA Parte_1 C.F._1
PAOLO e dell'avv. BEDONI MARCO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANOTTO Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO e dell'avv. TONNI SERGIO, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 549/2022 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
22/03/2022 e notificata in data 28/06/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“In via preliminare
1. Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Simoni n.1 a Verona, (C.F. e P.IVA
), alla convenzione 24.11.2016 (doc.3). P.IVA_1
2. Emettersi ordinanza ingiunzione immediatamente esecutiva ex art. 186 bis e/o ter c.p.c. nei
confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Piazza Simoni n.1 a Verona, (C.F. e P.IVA ), ed a favore di P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] per l'importo di euro
[...] C.F._1
676.380,00 (seicentosettantaseimilatrecentottanta/00) od alternativamente di euro 681.818,40
(seicentottantunomilaottocentodiciotto/40) per la vendita 20.3.2017 e l'ulteriore di euro
1.446.076,80 (unmilionequattrocentoquarantaseimilazerosettantasei/80) per la vendita 1.8.2017,
oltre agli interessi legali come previsti dall'art.1284 c.c. dal giorno della domanda sino a quello
del saldo effettivo.
3.In via subordinata, disporsi la chiamata in causa di . Controparte_2
In via principale e di merito.
Respingersi in toto le domande dell'attrice (appellata), in quanto temerarie ed infondate in fatto
ed in diritto.
In via riconvenzionale.
2
1.Condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in Piazza Simoni n.1 a Verona, (C.F. e P.IVA ), a pagare a favore di P.IVA_1
(C.F. ) la somma euro 676.380,00 Parte_1 C.F._1
(seicentosettantaseimilatrecentottanta/00) od alternativamente di euro 681.818,40
(seicentottantunomilaottocentodiciotto/40) per la vendita 20.3.2017 e l'ulteriore di euro
1.446.076,80 (unmilionequattrocentoquarantaseimilazerosettantasei/80) per la vendita 1.8.2017
ed in ogni caso la somma, anche quella condizionata alle future cessioni, dovuta in esecuzione
della convenzione 24.11.2016 (doc.3), oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. ed alla
rivalutazione dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo, con conferma di
ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 bis e/o ter c.p.c..
2. Condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Piazza Simoni n.1 a Verona, (C.F. e P.IVA , a pagare a P.IVA_1
favore di (C.F. ) la somma di euro 100.000,00 o in Parte_1 C.F._1
ogni caso la somma ritenuta dovuta in forza dell'art. 96 c.p.c..
In via subordinata e di merito
Disporsi la conversione dell'atto 24.11.2016 (seconda scrittura) ex art. 1424 c.c. o, in via di
ulteriore subordine, condannarsi , in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante a pagare a la somma di euro 2.122.456,80 oltre ad Parte_1
interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dal giorno della domanda al saldo a titolo di risarcimento
del danno.
In via subordinata e di istruttoria
Si richiamano i documenti depositati da 1 a 55: (… omissis…)
3 In via subordinata e di istruttoria:
I-Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1.Vero che in data 15.11.2016 presso gli uffici di in Piazza Simoni n.1 a Parte_2
Verona, si incontravano , per definire i Parte_2 Parte_1 Parte_3 rapporti tra , Immobiliare Cameri, OL FE s.r.l. in liquidazione e Parte_2 [...]
Parte_1
3. Vero che in quella occasione di tempo e luogo agiva in nome di 11 Parte_2 Pt_4 CP_
e . Controparte_1 Parte_2
2. Vero che in quella occasione di tempo e luogo prometteva a Parte_2 Parte_1 il riconoscimento della somma di euro 12,00 per ogni metro quadrato costruito o
[...] costruibile sul compendio in Oppeano individuato nella planimetria allegata sub.B al contratto
24.11.2016 (doc.3) che si rammostra.
3. Vero che in quell'occasione di tempo e luogo promise a Parte_2 Parte_1 che avrebbe coinvolto nello sviluppo di altre iniziative immobiliari, come quella di Vigasio, quella di LE CC e quella di Rovigo.
4. Vero che in quell'occasione di tempo e luogo pretese da che Parte_2 Parte_1 fossero definite tutte le controversie in corso tra le parti li rappresentate e presenti, nonché quelle future.
5. Vero che in data 24.11.2016 all'interno del Tribunale di Verona venivano firmati i documenti
Atto di transazione 24.11.2016 e Contratto preliminare di appalto ed accordo di riconoscimento di compensi 24.11.2016 (docc.2 e 3) che si rammostrano al teste.
6. Vero che in data 18.3.2017 presso il Ristorante Sacchetto a Palù (Vr) durante una cena conviviale alla presenza di , , Controparte_4 CP_5 Parte_3 Parte_1
l'avv. Paolo Pozza, il dott. ed altri dieci commensali
[...] Controparte_6 Parte_2 riferiva a che alla fine di luglio 2017, ottenuto il collaudo delle opere di Parte_1 urbanizzazione e con il rilascio dell'agibilità del capannone “DI”, avrebbe pagato la prima tranches dell'accordo 24.11.2017, riferendo testualmente: “Così puoi fare tranquillamente il tuo investimento in Ucraina”.
7. Vero che in data 20.2.2016 presso lo studio dell'ing. , il Signor Persona_1 Parte_1 riceveva delegati del gruppo DI interessati allo sviluppo dell'area NI ed
[...] indicava loro di rivolgersi a . Parte_2
8. Vero che durante la conversazione del 9.9.2017 chiedeva a Pt_1 Parte_1 Parte_2
il pagamento delle somme dovute in virtù dell'accordo 24.11.2016 (doc.3).
[...]
9. Vero che dal 9.9.2017 al 20.9.2017 telefonava all'utenza di Parte_1 Parte_2
che mai rispondeva alle chiamate.
[...]
10. Vero che durante la conversazione del 21.9.2017 fissava appuntamento a Parte_2
4 per lunedì 25.9.2017. Parte_1
11. Vero che durante la conversazione del 25.9.2017 presso gli uffici di Parte_2 in Piazza Simoni a Verona, rassicurava che Pt_2 Parte_2 Parte_1 avrebbe effettuato il pagamento del dovuto nella convenzione 24.11.2016 (doc.3) in termini dilazionati.
12. Vero che durante la conversazione del 29.9.2017 presso gli uffici di Parte_2 in Piazza Simoni a Verona, dichiarava di non ritenere congruo il Pt_2 Parte_2 prezzo di euro 12,00/mq previsto nell'accordo 24.11.2016 (doc.3) ed offriva a Parte_1 la somma di euro 500.000,00 a tacitazione delle pretese 24.11.2016.
[...]
13. Vero che durante la conversazione del 29.9.2017 presso gli uffici di Parte_2 in Piazza Simoni a Verona, dichiarava Pt_2 Parte_2
14. Vero che durante la conversazione del 25.9.2017 presso i suoi uffici in Parte_2
Verona riferiva che il fondo immobiliare che aveva acquistato i due lotti con atti 6.3.2017 e
1.8.2017 era a lui riconducibile ed a suoi soci.
15. Vero che durante la conversazione del 17.10.2017 presso i suoi uffici in Parte_2
Verona riferiva che riteneva non equo e sproporzionato l'accordo 24.11.2016. Pt_2
16. Vero che durante la conversazione del 25.10.2017 presso gli uffici di Parte_2 in Piazza Simoni a Verona, dichiarava di non ritenere congruo il Pt_2 Parte_2 prezzo di euro 12,00/mq previsto nell'accordo 24.11.2016 (doc.3) ed offriva a Parte_1 la somma di euro 500.000,00 a tacitazione delle pretese 24.11.2016.
[...]
Si indicano a testi:
da Isola Rizza su tutti i capitoli. Parte_3
Massimo dott. da Verona sul capitolo 5 e 6; CP_6
da Isola Rizza sul capitolo 5 e 6. Controparte_4
II-Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'attrice ed al l'esibizione dei documenti e Controparte_7
tavole progettuali indicate nel documento 25.
III-Ammettersi ctu sui seguenti quesiti:
“Esegua il ctu la trascrizione delle registrazioni in atti e, se del caso, provveda a redigere la
trascrizione sostituendo espressioni dialettali con le corrispondenti in italiano, individuando i
partecipanti che si indicano in , e .” Parte_2 Parte_1 Parte_3
“Esegua il ctu la verifica della consistenza del Monolotto in proprietà di Immobiliare Cameri
5 s.r.l. così come individuato nella planimetria allegata sub. B al contratto preliminare di appalto
ed accordo di riconoscimento di compensi 24.11.2016 ed individui l'esatta consistenza delle
vendite 6.3.2017 e 1.8.2017, così determinando l'importo dovuto in forza del menzionato
contratto a da Parte_1 Controparte_1
In ogni caso.
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
Per parte appellata
“1) In via principale: Dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il proposto appello di
e per l'effetto dichiararsi che nulla deve a Parte_1 Controparte_1 [...]
per effetto di nullità della scrittura in data 24.11.2016 denominata “accordo di Parte_1
riconoscimento di compensi”.
2) In via di appello incidentale: in riforma della sentenza n. 549/2022 del Tribunale di Verona
accogliersi la domanda di per la declaratoria della nullità ex art. 1418 Controparte_1
cc 2° comma per carenza assoluta di causa della convenzione del 24.11.2016 denominata
“accordo di riconoscimento di compensi”, dichiarandosi per l'effetto che Controparte_1
[... nulla deve a . Parte_1
3) In via di appello incidentale condizionato: Per la denegata ipotesi di accoglimento
dell'appello principale di accogliersi l'appello incidentale proposto da Parte_1
dichiarando la nullità ex art. 1418 cc 2° comma della convenzione Controparte_1
relativa al “riconoscimento di compensi” del 24.11.2016 per carenza assoluta di causa.
4) Rigettarsi conseguentemente la domanda riconvenzionale e ogni istanza di pagamento, anche
ex art. 186 ter cpc in quanto inammissibile, formulata da
contro
Parte_1
6 in relazione alla convenzione 24.11.2016 nonché ad ogni altro titolo. Controparte_1
5) Dichiararsi inammissibile l'impugnazione relativa ai capi di sentenza sulla revoca
dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter cpc del 23/30.1.2019, e sulla cancellazione delle
ipoteche giudiziali iscritte in forza dell'ordinanza-ingiunzione del 23.1.2019, confermandosi per
l'effetto la sentenza impugnata ove dispone la revoca dell'ordinanza ex art. 186 ter del 23/30-1-
2019 nonché l'ordine al Conservatore dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Verona di
cancellare l'ipoteca iscritta in data 1.8.2019 al n. 31605 RG e n. 5350 RP, al Conservatore
dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Brescia di cancellare l'ipoteca iscritta in data
12.8.2019 al n. 37738 RG e n. 6661 RP, e al Conservatore dell'Ufficio Provinciale del Territorio
di Milano 2 di cancellare l'ipoteca iscritta in data 14.8.2019 al n. 109889 RG e n. 20876 RP.
6) A conferma della sentenza impugnata, accertato l'indebito incasso da parte del Parte_1
della somma di € 169.986,39 da procedure esecutive intraprese in forza del citato
[...]
revocato titolo esecutivo, condannarsi a restituire a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 169.986,39, oltre agli interessi moratori dal pagamento fino al saldo.
[...]
7) In via subordinata: Previo accertamento dei presupposti di legge, dichiararsi la rescissione
ex art. 1448 cod. civ. del c.d. secondo contratto in data 24.11.2016 denominato “accordo di
riconoscimento di compensi”, e per l'effetto dichiararsi che nulla deve Controparte_1
a in base a detto contratto, con il rigetto di ogni domanda riconvenzionale e Parte_1
istanza di pagamento ex adverso formulata e con la condanna di a Parte_1
restituire a la somma di € 169.986,39 oltre interessi moratori dalla data Controparte_1
del pagamento fino al saldo .
8) In via subordinata istruttoria:
7 Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
a. “Vero che il contratto tra e DI dimesso sub. doc. 24 che mi viene Controparte_1 rammostrato è stato concluso in data 31.5.2016 dopo una trattativa di ca. una decina di mesi” b. “Vero che DI convocò una riunione presso la propria sede di Verona per il giorno
19.10.2016 avente ad oggetto la questione della trascrizione effettuata da , come risulta CP_2 dal doc. 25 che mi viene rammostrato” c. “Vero che all'incontro parteciparono per DI i dott. e Brandel con i relativi Per_2 professionisti dott. e avv. Ezechieli nonché, con il sig. gli avv.ti Pt_5 Parte_2
EN AS e IG BI e il consulente sig. Persona_3
d. “Vero che nel corso dell'incontro gli avv.ti AS e BI esposero i termini giuridici della questione, riferendo, da un lato, circa l'infondatezza della domanda oggetto di trascrizione, dall'altro evidenziando l'impossibilità di ottenere giudizialmente in tempi rapidi (ossia qualche mese) la cancellazione della trascrizione, considerato il disposto di cui all'art. 2668 c.c.” e. “Vero che i dirigenti e i professionisti di DI affermarono durante l'incontro che il permanere della trascrizione avrebbe reso difficile la possibilità di di Controparte_1 finanziare la realizzazione e costruzione del centro logistico sia per la difficoltà di accedere al credito bancario, sia per la difficoltà di convincere un investitore” f. “Vero che i medesimi esponenti di DI osservarono che la società tedesca non intendeva assumere alcun rischio, ancorché minimo, in ordine alle conseguenze dell'iniziativa giudiziaria di ” Controparte_2
g. “Vero che i dirigenti e i professionisti di DI esortarono a trovare la Controparte_1 soluzione per cancellare la trascrizione entro fine novembre del 2016, affermando che altrimenti avrebbero potuto rinunziare all'operazione e alla realizzazione del Centro logistico di Oppeano” h. “Vero che i medesimi esponenti di DI precisarono che non avrebbero preso in considerazione la richiesta di proroga prevista al punto 4.2 del contratto dimesso sub doc. n. 25
e attinente al permesso di costruire in quel frangente non ancora rilasciato dal Comune di
Oppeano, se prima non fosse stata risolta positivamente la questione della trascrizione”
Indica a testi, con riserva di altri in prefiggendo termine: IG BI ed Testimone_1
EN AS di Verona, di Bolzano e residente a [...]. Testimone_2 Testimone_3
9) Rigettarsi ogni domanda, anche istruttoria, del convenuto ivi compresa Parte_1
la richiesta di chiamata in causa di Controparte_2
10) Con vittoria di spese e compenso di causa di entrambi i gradi del giudizio.”
8 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1
al fine di far accertare la nullità dell'“accordo di riconoscimento compensi” sottoscritto dalle parti in data 24 novembre 2016 per assenza assoluta di causa del negozio e, in via subordinata,
chiedeva la rescissione del contratto per lesione ultra dimidium ex art. 1448 c.c.
Sosteneva che, nell'ambito di una controversia più ampia coinvolgente i soggetti Controparte_2
e (dal quale l'attrice aveva comprato un terreno, dal predetto a sua volta Parte_2
acquistato all'asta), al fine di ottenere l'immediata liberazione dalle trascrizioni delle domande giudiziali formulate in sede di opposizione agli atti esecutivi dalla società Controparte_2
(controllata di fatto da aveva stipulato quell'accordo di riconoscimento Parte_1
compensi contestualmente alla stipula di altri contratti, di transazione e preliminare di appalto
(entrambi riguardanti e sottoscritti anche da altri soggetti) al fine di estinguere, nella medesima data del 24 novembre 2016, la procedura esecutiva pendente e conseguentemente ottenere la cancellazione della trascrizione delle domande sugli immobili di sua proprietà, per poter poi stipulare un contratto con il colosso DI.
Deduceva, ancora, che il contratto di riconoscimento compensi stipulato con il era Parte_1
però nullo per carenza assoluta di causa, stante l'assenza di alcuna controprestazione per i compensi pattuiti derivanti dalla cessione o locazione dei terreni edificabili o inedificati
(compensi determinati per il per la vendita di terreni edificati nella misura di 12 euro Parte_1
al mq, mentre per la vendita dei terreni inedificati dalla somma data dalla capacità edificatoria espressa in metri quadrati, moltiplicati per 12 euro/mq).
9 Allegava, quanto alla domanda subordinata di rescissione, che era stata costretta a sottoscrivere il contratto per l'assoluta urgenza di cancellare le trascrizioni pregiudizievoli dagli immobili di sua proprietà.
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda attorea e Parte_1
sostenendo che il contratto era valido sia di per sé che in quanto parte della più ampia e complessa transazione raggiunta, nella quale contestualmente erano stati sottoscritti due contratti, un denominato “atto di transazione” e l'altro “contratto preliminare di appalto ed accordo di riconoscimento compensi”, che avevano definito una annosa vicenda legata ai beni venduti all'asta per alcuni debiti della società OL FE. Tenuto conto della liquidità ed esigibilità del proprio credito, fondato sull'accordo di riconoscimento compensi, chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per il credito vantato di oltre due milioni di euro.
In via riconvenzionale, posto che erano stati venduti da parte di sia il Controparte_1
monoblocco edificato (con area di 94.697 metri quadrati) sia una parte di terreni non edificata
(con area di 200.844 metri quadrati) con due atti rispettivamente del 20 marzo 2017 e del 1
agosto 2017 e considerato che era prevista la corresponsione di un compenso di 12 euro al mq per l'area edificata venduta e 12 euro al mq per il 60% dell'area inedificata venduta
(corrispondendo tale percentuale alla capacità edificatoria di cui all'accordo), chiedeva comunque il pagamento della somma di euro 676.380,00 per la prima vendita e di euro
1.446.076,80 per la seconda vendita. Chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento dei danni dal medesimo subiti per non aver potuto disporre del denaro a lui spettante, posto che sulla base delle promesse di pagamento del (vero dominus dell' che era di Pt_2 Controparte_1
proprietà dalla – v. visura doc. 1 di parte - di cui uno dei soggetti di Parte_6 Parte_1
10 riferimento era il che aveva venduto con atto del 13.9.2016 i terreni alla Pt_2 CP_1
– v. doc. 19 di parte -), il aveva sottoscritto un preliminare di
[...] Parte_1 Parte_1
compravendita con una società ucraina, con penali da pagare in caso di inadempimento, oltre alla condanna al pagamento di euro 100.000,00 ex art 96 c.p.c. per la temerarietà dell'azione intrapresa.
3. In corso di causa veniva emessa dal Tribunale ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.
a favore di avente ad oggetto il compenso dovuto per la vendita del 20 Parte_1
marzo 2017, essendovi contestazioni sulla vendita dell'area inedificata, ordinanza che veniva poi sospesa con l'ordinanza del 5 agosto 2021. Con la predetta ordinanza il Tribunale, rilevata d'ufficio la questione della possibile nullità virtuale dell'accordo di riconoscimento dei compensi per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 2491, 2 comma e 2633 cc, rimetteva la causa già trattenuta in decisione sul ruolo ex art. 101 c.p.c. con assegnazione di termini per dedurre e con successiva nuova assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
4. Con la sentenza n. 549/2022, nella quale il Tribunale di Verona descriveva analiticamente tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti dalla pagina 4 alla pagina 8 della decisione, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte per relationem, il Giudice di prime cure accertava l'assenza di causa del contratto di riconoscimento compensi se singolarmente considerato e al contempo l'esistenza della causa dell'atto di riconoscimento compensi in ragione della sussistenza di un collegamento negoziale tra l'atto di transazione, da un lato e il contratto preliminare di appalto e l'atto di riconoscimento compensi, dall'altro.
Dichiarava, tuttavia, la nullità del medesimo contratto in quanto stipulato in violazione degli artt.
11 2491, 2 comma e 2633 c.c., per avere il contratto concluso raggiunto un risultato equivalente alla distribuzione di utili al socio occulto della società OL FE in liquidazione, Parte_1
pur in presenza di debiti della società OL FE esistenti nel 2015 e di cui non era
[...]
stata data la prova del pagamento al 24.11.2016, data di stipula dell'accordo.
Rigettava, poi, l'istanza di chiamata in causa della società OL FE non essendo litisconsorte necessario neppure alla luce del rilievo d'ufficio.
Dichiarava assorbita la domanda ex art. 1448 c.c. e rigettava la domanda riconvenzionale del di pagamento della somma richiesta a titolo di compensi, previa revoca Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione in precedenza concessa e poi sospesa.
Condannava, infine, il al pagamento delle spese di lite successive al rilievo d'ufficio, Parte_1
compensando quelle precedenti.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la Parte_1
predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo censurava l'errata interpretazione del contratto e la violazione degli articoli 1325, 1367 e 1965 c.c. per avere il Tribunale mal interpretato l'accordo di riconoscimento compensi del 24.11.2016, accordo che, pur singolarmente considerato, era invece atto perfettamente valido.
5.2 Con il secondo motivo lamentava l'omessa, apparente o contraddittoria motivazione su punto decisivo, avendo il Tribunale erroneamente accertato l'esistenza di un atto del liquidatore di disposizione verso il socio occulto vietato ex art. 2491, 2 comma, cc Parte_1
errando nell'applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., ed errando altresì
12 sull'applicazione dell'art. 1965 c.c., dell'art 1411 c.c. e dell'art. 1321 c.c.
5.3 Con il terzo motivo censurava l'errata interpretazione dei documenti di causa e la violazione dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 2491 c.c., 2633 c.c. e 1418 c.c.
5.4 Con il quarto motivo lamentava la violazione ed errata applicazione degli art. 1421 c.c. e
2697 c.c. avendo errato il Tribunale a dichiarare la nullità d'ufficio del contratto in assenza dei presupposti di legge, per aver rilevato la nullità sulla base di un'ipotetica ricostruzione di fatto non supportata dai documenti in atti.
5.5 Con il quinto motivo censurava il mancato accoglimento della domanda di pagamento compensi, statuizione che comunque doveva conseguire all'accertamento della legittimità e validità dell'accordo di riconoscimento compensi nelle misure già indicate.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale contestava Controparte_1
l'avversa impugnazione e, in via di appello incidentale condizionato, censurava la parte della sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza della causa dell'atto di riconoscimento compensi nella causa ricavabile dal collegamento negoziale con l'atto di transazione e con l'ulteriore contratto stipulato. Inoltre, riproponeva la domanda di rescissione ex art. 1448 c.c.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 10 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, che entrambe le parti depositavano.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione. Per ragioni di ordine logico è necessario preliminarmente esaminare il
13 secondo, terzo e quarto motivo dell'appello principale, relativi alle censure mosse alla declaratoria della nullità virtuale dell'accordo di riconoscimento compensi per violazione delle norme imperative di cui agli articoli 2491, 2 comma e 2633 c.c., essendo la questione che ha definito il giudizio di primo grado.
8.1 L'art. 2491 cc, prevede che: “Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il
pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i
versamenti ancora dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che
dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla
integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali;
i liquidatori possono condizionare la
ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori
sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.”
L'art. 2633 c.c. così dispone: “I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del
pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli,
cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”
Secondo il Tribunale di Verona socio occulto di in Parte_1 Controparte_2
liquidazione, è stato destinatario della ripartizione di beni sociali (quale è anche un credito non scaduto) da parte del liquidatore della predetta società, a ciò indotto dal medesimo Parte_1
che era stato liquidatore della fino al cambio effettuato a favore di Controparte_2 Pt_7
14 , nuovo liquidatore. Posto che alla data del 7 maggio 2015 (v. doc. 22 di parte CP_8 Pt_1
sussistevano numerosi debiti della società OL FE s.r.l. e il non aveva
[...] Parte_1
fornito la prova che i predetti crediti fossero stati estinti o che vi fossero sufficienti risorse per estinguerli alla data del 24 novembre 2016, quando era stato stipulato l'accordo di riconoscimento compensi, doveva ritenersi integrata la fattispecie di cui agli articoli citati, con conseguente contrarietà dello stesso a norme imperative e conseguente declaratoria di nullità
virtuale del predetto accordo, come ricavabile dalla pronuncia n. 17585/2005 che, pur riguardando il previgente quadro normativo del diritto societario, aveva fatto solo divenire il divieto meno rigido, ma non le ragioni che ne fondavano la natura imperativa (v. pag. 16
sentenza di primo grado).
Secondo questa Corte il suddetto ragionamento prova troppo.
La sentenza citata esprime il seguente principio di diritto: “Nella società per azioni il divieto per
i liquidatori di ripartire fra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali (art. 2280 cod. civ.,
richiamato dall'art. 2452 cod. civ.) finché non siano stati pagati i creditori sociali o non siano
state accantonate le somme necessarie per il pagamento dei debiti non ancora scaduti,
penalmente sanzionato (art. 2625 cod. civ.), è stabilito a tutela dei creditori con carattere di
inderogabilità, e, quindi, la violazione del divieto non è esclusa dalla circostanza che la
garanzia generica offerta dal capitale sociale sia astrattamente idonea a garantire i creditori,
ovvero nel caso in cui, all'esito della liquidazione, si accerti che i creditori sono stati comunque
soddisfatti.”.
L'art. 2625 cc vigente all'epoca dei fatti esaminati dalla Corte di CAzione prevedeva che: “I
liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che
15 siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.”
Esaminando i testi delle due norme contenenti previsioni penali, l'art. 2625 cc e l'attuale art. 2633 cc, si può subito rilevare che se in passato l'attività del liquidatore oggetto della norma integrava un reato di pericolo procedibile d'ufficio, con l'introduzione dell'art. 2633 cc il reato è
diventato di danno (elemento costitutivo è il danno ai creditori) ed è punito a querela delle persone offese.
Premesso quanto sopra per l'inquadramento della fattispecie attuale, va fatta un'ulteriore premessa in diritto, che consiste nella distinzione tra reati contratto e reati in contratto. La
Suprema Corte, con la sentenza n. 26097/2016, procede ad una analitica disamina delle due fattispecie, dalla pagina 14 della motivazione, ove si legge, tra l'altro, che: “nella prospettiva del
diritto civile, non è sufficiente per aversi nullità del negozio che sia sanzionata, anche
penalmente, la condotta di colui o coloro che l'hanno posto in essere, dovendo farsi oggetto di
verifica, piuttosto, le finalità perseguite e gli interessi tutelati dalla norma violata, sia quanto al
divieto della condotta tenuta dalla/e parte/i che quanto al risultato ottenuto ponendo in essere
quel determinato regolamento di interessi. L'individuazione del trattamento civilistico dell'atto
negoziale che si confronti con una fattispecie di reato dipende molto dal rapporto che, volta a
volta, si abbia tra reato e contratto (o negozio)” e ancora: “Limitando l'esame alle relazioni che
si determinano quando il negozio concluso commettendo un reato, si usa distinguere l'ipotesi dei
reati commessi nell'attività di conclusione di un contratto, cioè dei c.d. reati in contratto, e
l'ipotesi dei reati che consistono nel concludere un determinato contratto, in sé vietato, cioè dei
c.d. reati contratto”. La pronuncia citata, pur trattando di un reato di pericolo presunto (poi
16 trasformato con la riforma in reato di danno) escludeva la nullità del contratto. A tale pronuncia seguiva la sentenza n. 9419/2017 che, pur decidendo in senso contrario a quella citata, perveniva a tale risultato solo in quanto all'epoca del fatto il reato (di cui all'art. 2624 cc) era ancora di pericolo presunto, ritenendo quindi di dover riconoscere la nullità virtuale del contratto esaminato prevedendo l'art. 2624 cc (a differenza dell'art. 2634 c.c. che lo ha sostituito) un reato di pericolo presunto. Si legge infatti in motivazione della predetta sentenza (pagg. 8 e 9) che:
“Ovviamente impregiudicato ogni discorso sulla norma dell'attuale art. 2634 cod. civ. (sulla cui
estraneità alla previsione in interesse si è già richiamata l'attenzione), resta fermo che la norma
dell'art. 2624 ha inteso salvaguardare - nel testo all'epoca vigente - l'interesse alla corretta
gestione e amministrazione delle società commerciali;
alla fedeltà, se si preferisce, della
funzione dei beni costituenti il patrimonio sociale: in quanto tali votati allo svolgimento
dell'impresa sociale, senza «troppo facili» deviazioni. La norma è di pericolo presunto: per sua
natura, dunque, condanna gli abusi di potere evitando a monte la stessa possibilità di un loro
verificarsi. La prestazione di garanzie sociale a favore dei debiti personali dell'amministratore,
d'altra parte, costituisce ipotesi macroscopica di possibile abuso.”
La citata distinzione tra reati contratto e reato in contratto e le conseguenze dell'una e dell'altra fattispecie sono esplicitate, poi, nel principio di diritto di cui alla pronuncia n. 18016/2018,
secondo cui: “In tema di cause di nullità del negozio giuridico, per aversi contrarietà a norme
penali ai sensi dell'art. 1418 c.c., occorre che il contratto sia vietato direttamente da tali norme,
nel senso che la sua stipulazione integri reato, mentre non rileva il divieto che colpisca soltanto
un comportamento materiale delle parti e, meno che mai, di una sola di esse.”
Applicando questi principi al caso in esame si osserva che le norme citate dal Tribunale non
17 vietano il riparto di beni sociali tra i soci, ma vietano che tali atti siano compiuti dai liquidatori con danno ai creditori sociali, danno che deve essere provato, essendo elemento costitutivo del reato, il quale ultimo è poi punibile solo a querela di parte.
Il divieto, quindi, non opera per il comportamento materiale di una sola parte.
Inoltre, la stipulazione avvenuta non viola principi inderogabili dell'ordinamento, sì da determinare una nullità virtuale dell'accordo di riconoscimento compensi e ciò si desume dal fatto che la norma che prevede il reato (2633 c.c.) rimette ai creditori la valutazione della sussistenza del danno e la prova dello stesso e alla loro volontà la proposizione della querela e l'art. 2491, 2 comma c.c. non vieta al liquidatore il compimento di un atto, ma lo subordina a determinate condizioni, sulle quali l'accertamento compiuto non può essere ipotetico ma deve essere sorretto da prova concreta e certa. Diversamente opinando si giungerebbe a rilevare la nullità di un atto (peraltro mai rilevata dalla parte attrice del presente giudizio prima del rilievo d'ufficio), che per sua natura è rimedio eccezionale, senza il coinvolgimento del soggetto che in tesi avrebbe dato origine alla nullità (il liquidatore della ) e senza i soggetti che in Controparte_2
tesi ne sarebbero danneggiati (i creditori della stessa).
Ciò conduce ad escludere che nel caso in esame, anche ammesso che la questione della nullità
virtuale potesse rilevarsi d'ufficio - posto che tutte le violazioni della norma citata erano ipotizzate dal Tribunale e non emergevano con certezza dagli atti (cfr Cass. Civ. n. 36353/2021)
- fosse possibile per il Giudice di prime cure ritenere il contratto nullo per violazione di norma imperativa di ordine pubblico o comunque di rilevanza pubblica, in quanto posta a tutela di un interesse generale (nell'interpretazione data da Cass. Civ. n. 26097/2016), non ravvisandosi nella norma in esame le caratteristiche di inderogabilità di cui sopra.
18 8.2 Escluso, dunque, che l'accordo di riconoscimento compensi del 24 novembre 2016 sia nullo per contrarietà a norma imperativa, occorre adesso esaminare il motivo di impugnazione dell'appello incidentale condizionato (che censura l'accertata sussistenza di causa concreta del contratto per il collegamento negoziale tra i due contratti stipulati il 24 novembre 2016) ed il primo motivo di appello principale (che censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto,
seppure solo come premessa, l'assenza di causa dell'accordo di riconoscimento compensi ove singolarmente considerato).
Deve brevemente osservarsi in fatto che la presente controversia ha alla base una complessa vicenda nella quale la CA , vantando un credito di 3.600.000,00 euro Controparte_9
nei confronti della , aveva iniziato un'azione esecutiva nei Controparte_2
confronti del debitore, azione che aveva condotto alla vendita all'asta dei terreni esecutati di cui si era reso aggiudicatario il 17 luglio 2014 per il prezzo di circa 3.000.000,00 Parte_2
euro. nel 2008, aveva anche ottenuto la cessione del credito da parte della Parte_2
CA di risparmio del mediante scambio di corrispondenza (poi formalizzata solo l'8 CP_9
settembre del 2014). Aveva chiesto, inoltre, ed ottenuto dal GE, la proroga per il pagamento del prezzo, che veniva in seguito corrisposto (oltre i termini di legge sen vi fosse stata la proroga) e,
infine, il decreto di trasferimento veniva emesso il 3 aprile del 2015. Avverso il decreto di trasferimento si era opposta la società OL FE con opposizione agli atti esecutivi,
trascrivendo la domanda. Nel settembre 2016 aveva venduto i predetti beni a Parte_2
società di proprietà della di cui uno dei soggetti di Controparte_1 Parte_6
riferimento era prima e poi, Parte_2 Parte_2 Controparte_1
avevano intrapreso trattative con il gruppo DI per la costruzione sui terreni oggetto del decreto
19 di trasferimento del centro logistico del predetto gruppo. In tale contesto, Parte_1
che era anche fideiussore della società OL FE (di proprietà al 90% del figlio del predetto), teneva i contatti con al fine di definire le controversie insorte e aveva Parte_2
indirizzato in precedenza i referenti del gruppo DI ad interloquire con quale Parte_2
proprietario dei terreni di loro interesse. In data 24 novembre 2016 le parti avevano stipulato, per sé e per altri soggetti, un atto di transazione e due contratti collegati (contratto preliminare di appalto e accordo di riconoscimento compensi) a definizione di tutte le controversie in essere o che potevano insorgere tra le stesse, in modo che all'udienza coeva del 24 Controparte_2
novembre 2016 rinunciasse all'opposizione agli atti esecutivi pendenti e Parte_8
(quale acquirente dei terreni dal medesimo) potessero ottenere la contestuale
[...]
cancellazione della trascrizione della domanda sui terreni oggetto del decreto di trasferimento.
Così riassunti in estrema sintesi i fatti di causa (per una disamina analitica delle allegazioni delle parti si rinvia per relationem alla sentenza di primo grado alle pagine da 4 a 8) che in parte sono pacifici e in parte comunque provati documentalmente, la nullità invocata da
[...]
si incentra sull'assenza di causa del solo accordo di riconoscimento compensi, CP_1
dovendo escludersi in sua tesi il collegamento negoziale con la transazione stipulata in pari data
(essendo secondo la medesima i contratti solamente coevi ma non collegati) e comunque per essere l'accordo di riconoscimento compensi nullo per assenza di causa, mancando qualsiasi possibile controversia tra e (essendoci invece Controparte_1 Parte_1
controversia tra e e non sussistendo alcuna Parte_2 Controparte_2
controprestazione per i compensi riconosciuti a (di 12 euro al mq per la Parte_1
vendita dei terreni edificati, oltre a quelli per la vendita dei terreni inedificati).
20 Ritiene la Corte, invece, che la causa del contratto sussista e sia rinvenibile nel collegamento negoziale tra tutti i contratti stipulati il 24 novembre 2016, avuto riguardo alla causa concreta sussumibile nello scopo avuto di mira da tutte le parti dei contratti collegati. Non è possibile, in primo luogo, analizzare singolarmente i contratti stipulati, perché nessun contratto sarebbe stato stipulato il 24 novembre 2016 in assenza degli altri contratti, sicché l'operazione compiuta dall'appellante incidentale di scinderli, per rinvenire la mancanza di causa del solo accordo di riconoscimento compensi, non è operazione praticabile perché stravolgerebbe la volontà delle parti manifestata con la stipula dei predetti accordi, non solo avvenuta contestualmente ma con previsioni contenenti richiami reciproci tra le due scritture, che li rendono di per sé inscindibili.
Del resto, giova osservare che tutte le parti avevano interesse alla predetta stipula:
- quale acquirente dei terreni su cui doveva essere edificato il centro Controparte_1
logistico di DI (per la costruzione del quale è stato stipulato il preliminare di appalto, che ha avuto in seguito puntuale esecuzione, con società riferibile a , aveva Pt_1 Parte_1
interesse alla immediata cancellazione delle ipoteche;
- quale destinatario di richieste risarcitorie (di e dell'avv. Parte_2 Controparte_2
Pozza) ed essendovi l'alea del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che poteva condurre anche al venir meno del suo acquisto all'asta dell'immobile già trasferito a Controparte_1
[...]
- quale fideiussore della Società OL FE e coinvolto per i debiti di Parte_1
in un ulteriore giudizio di esecuzione. Controparte_2
Determinanti, poi, nel senso di esternare il collegamento negoziale sono le clausole e le premesse di entrambi i contratti, che si richiamano l'un l'altro, come ben evidenziato dal Tribunale di
21 Verona nella sentenza impugnata dal penultimo capoverso di pagina 11 alla pagina 12:
“Tutto ciò premesso, deve però ritenersi l'esistenza di un collegamento negoziale tra la scrittura sin qui esaminata e quella denominata “Atto di transazione”.
Collegamento desumibile, in primo luogo, dal fatto che i legali delle parti definirono contestualmente il contenuto di entrambe (v. doc. n. 8 del fascicolo del convenuto), e che esse vennero poi sottoscritte nelle medesime circostanze di tempo e di luogo (in Tribunale, in occasione dell'udienza fissata nel giudizio portante il n. 2591/2016).
Inoltre, nella seconda scrittura si dà atto dell'avvenuta sottoscrizione della prima, ed il contratto preliminare d'appalto viene indicato come concluso “a completamento degli accordi indicati al superiore punto 1”.
Decisivo appare poi il punto 8 della prima scrittura, a mente del quale “le parti in causa si obbligano ad accettare le rinunce con integrale compensazione delle spese di lite, dandosi atto che con l'adempimento di quanto sopra indicato e degli accordi che contestualmente vengono sottoscritti da soggetti riconducibili al sig. ed al sig. , Parte_2 Parte_1 null'altro ed avranno a reciprocamente pretendere” (enfasi di Controparte_2 Parte_2
chi scrive).
Gli “accordi contestualmente sottoscritti”, sono, infatti, il “Contratto preliminare d'appalto” e
l'“Accordo di riconoscimento di compensi”, sì che, come osservato nell'ordinanza del 23 gennaio 2019, essi condividono natura e causa dell'“Atto di transazione”.
Ciò nel senso che, al fine di definire i rapporti intercorsi, a fronte delle rinunce espresse da
quest'ultima ha convenuto di ricevere, ed il si è obbligato a procurare, Controparte_2 Pt_2 oltre alla somma di € 150.000,00 versata contestualmente alla sottoscrizione degli accordi, ed oltre all'impegno di a sottoscrivere un contratto di appalto con Ve.Cos. S.r.l. – Parte_9
società riconducibili, rispettivamente, al ed al –, l'impegno di Pt_2 Parte_1 CP_1
l pagamento in favore del delle somme oggetto di causa.”).
[...] Parte_1
Va specificato, inoltre, rispetto alla predetta decisione, che oltre la clausola n. 8 dell'atto di transazione, citata dalla sentenza (di cui al doc. 26 di parte attrice), la premessa di cui al punto 4
22 del secondo contratto (di cui al doc. 27 di parte attrice) non è riferita solo al contratto di appalto ma sia al contratto di appalto che all'accordo di riconoscimento compensi - che condividono le medesime premesse e sono poi posti l'uno di seguito all'altro – che prevede, infatti: “che
pertanto, a completamento degli accordi indicati al superiore punto 1, e Controparte_1
11 , General Contractor cui la prima ha affidato l'appalto per lo sviluppo Pt_4 CP_1
immobiliare dell'area, hanno raggiunto con i sig.ri e con VE.COS. S.r.l. gli accordi Parte_1
che seguono. PRIMO CONTRATTO Tra le Parti Figura 11 S.r.l. e Controparte_1
VE. (…Omissis..). SECONDO CONTRATTO Tra le Parti e CP_10 Controparte_1
(…Omissis..).” Parte_1
Giova a questo punto evidenziare che la res dubia e litigiosa sussisteva direttamente o indirettamente tra le parti della complessiva transazione, perché laddove il giudizio di opposizione all'esecuzione si fosse concluso positivamente per OL FE S.r.l.
Immobiliare Cameri S.r.l., che nel frattempo aveva acquistato i predetti beni da Parte_2
avrebbe subito un danno, mentre con il recupero dei beni predetti, avrebbe Parte_1
potuto rientrare dalle sue esposizioni creditorie verso la stessa società Controparte_2
, cosa che non sarebbe potuta accadere in caso di esito inverso.
[...]
Riconosciuta quindi la res dubia e litigiosa, presupposto della complessiva transazione nella quale era avvinto anche il contratto coevo, composto a sua volta da due contratti, in modo perfettamente compatibile con la previsione di cui all'art. 1965, secondo comma, cc (cfr Cass.
Civ. n. 8330/1990), si osserva che il Giudice non può sindacare l'equilibrio economico tra le parti e che ai sensi dell'art. 1970 c.c. non è invocabile la rescissione del contratto per lesione
ultra dimidium. Peraltro, non è dato neppure comprendere quale sia la lesione subita dal
23 richiedente, posto che il prezzo di acquisto dei terreni da parte di nei Controparte_1
confronti di era pari ad euro 3.200.000,00 euro (cfr preliminare del 17.2.2015 di Parte_2
cui al doc. 24 di parte e il prezzo di rivendita degli stessi è superiore ai Parte_1
40.000.000,00 milioni di euro (cfr doc. 4 e 5 di parte vendite del 20.3.2017 e del Parte_1
1.8.2017).
In tale contesto di fatto, deve rilevarsi che aveva conoscenza del territorio e Parte_1
del tessuto economico industriale dove doveva essere realizzato il Centro Logistico NI (del gruppo DI) e di questo si dà conto sia nella prima premessa dell'accordo di riconoscimento compensi sia alla terza premessa delle premesse generali che nel testo precedono i due contratti
(cfr doc. 27). aveva, inoltre, indirizzato i referenti del gruppo DI a Parte_1
rivolgersi ad per la predetta edificazione e ciò, oltre che dalle allegazioni del Parte_2
primo grado non specificamente e adeguatamente contestate da si ricava Controparte_1
anche dalla seconda premessa che precede il contratto preliminare di appalto e l'accordo di riconoscimento compensi, premessa in cui si legge: “che la questione oggetto di definizione
coinvolge anche i rapporti intercorsi tra il signor e il Signor Parte_2 Parte_1
relativi alla trattativa di vendita del terreno oggetto del PUA area 8 “Centro Logistico
[...]
NI” (doc. 27 parte attrice).
Ancora, deve osservarsi che nel testo dell'accordo di riconoscimento compensi, nella seconda premessa, si legge: “che è interesse delle parti definire ogni possibile controversia anche non
ancora iniziata a definizione di tutti i rapporti intercorsi tra loro e relativi ai terreni facenti
parte della lottizzazione sopra richiamata” e, diversamente da quanto affermato da
[...]
il cui dante causa quale venditore del terreno era se le trascrizioni CP_1 Parte_2
24 non fossero state cancellate e l'affare con DI fosse saltato, sarebbe potuta insorgere controversia con , della quale è pacifico che i rapporti venivano tenuti con le altre Controparte_2
parti da e che della stessa erano soggetti economici di riferimento Pt_1 Parte_3
(come riconosciuto alla terza premessa generale del documento 27).
Il ruolo del infine, viene anche riconosciuto dal punto D dell'accordo di Parte_1
riconoscimento di compensi, nel conferimento del mandato di reperire potenziali clienti per acquisti, con previsione di una maggiorazione del compenso già concordato, che implicitamente riconosce un ruolo già svolto, in precedenza, dallo stesso.
Conclusivamente, quindi, va riconosciuto sia il ruolo di nella fattiva Parte_1
conclusione della complessiva operazione che ha condotto il 24 novembre 2016 alla stipula della transazione e degli atti collegati (preliminare di appalto e accordo di riconoscimento compensi)
sia i presupposti di fatto per cui allo stesso, nella complessa definizione dei rapporti tra tutte le parti, venivano riconosciuti dei compensi per l'opera in precedenza prestata e previsti eventuali ulteriori compensi per quella che in seguito avrebbe potuto prestare.
La causa concreta di tutti i contratti collegati si rinviene, dunque, nella definizione transattiva di tutti i rapporti tra tutte le parti che a diverso titolo hanno partecipato e sottoscritto i tre contratti collegati.
8.3 Venendo, dunque, al quinto motivo di impugnazione, relativo al mancato accoglimento della domanda di pagamento dei compensi dovuti a in base alle pattuizioni Parte_1
di cui all'accordo di riconoscimento compensi si osserva che, essendo stata accertata la validità
del contratto predetto, il pagamento risulta dovuto sia in relazione alla prima vendita che alla seconda vendita.
25 Quanto alla prima vendita il calcolo era puramente matematico, tanto che il Tribunale aveva emesso l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per la somma di euro 676.380,00.
Quanto alla seconda vendita, invece, coinvolgendo il calcolo anche la valutazione della capacità
edificatoria, poi determinata nel 60%, il predetto era stato demandato al CTU, il quale, all'esito degli accertamenti effettuati, con valutazione compiutamente argomentata e assolutamente condivisibile, ha riconosciuto dovuto l'importo di euro 1.446.076,80 euro (cfr pag 5 e 12 della relazione peritale integrativa depositata in data 1.10.2020), rispondendo in modo esaustivo e pertinente anche alle osservazioni del CTP di parte attrice nelle pagine 6 e ss. della perizia integrativa. A tale risultato è giunto, appunto, individuando la capacità edificatoria dei terreni inedificati ed effettuando poi, il calcolo matematico delle somme dovute in relazione ai metri quadri di terreno venduti come risultanti dai documenti di causa. Condividendosi il ragionamento svolto nella determinazione della capacità edificatoria e il calcolo effettuato su tale base va,
dunque, condannata la al pagamento a di tali Controparte_1 Parte_1
somme.
8.4 Non si ritiene, infine, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96, III comma, cpc, in quanto la complessità della questione oggetto di giudizio induce ad escludere il dolo o colpa grave e la temerarietà dell'azione.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, accolto l'appello principale proposto e rigettato l'appello incidentale.
10. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere poste per entrambi i gradi a carico della parte appellata e appellante incidentale soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di Controparte_1
26 cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del decisum, ad eccezione per il primo grado della fase istruttoria, che viene aumentata rispetto ai valori medi di euro 4.000,00 per i procedimenti ex art. 186 ter c.p.c. svolti in corso di causa e della fase decisionale, che viene determinata nei valori massimi per la stesura di doppi scritti conclusivi,
mentre per il grado di appello viene esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
11. Anche le spese di CTU per il principio di soccombenza devono essere poste definitivamente a carico della parte appellata Controparte_1
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_1
dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
a) Condanna l pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle somme di euro 676.380,00 per la vendita del 20 marzo 2017 e della somma
[...]
di euro 1.446.076,80 per la vendita del 1° agosto 2017, oltre interessi legali dalla data di ciascuna vendita al saldo effettivo.
27 2) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo Parte_1
grado in euro 61.107,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre agli esborsi di CU e marca e per il secondo grado in euro 31.283,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre agli esborsi di CU e marca.
3) Pone le spese di CTU del primo grado definitivamente a carico di Controparte_1
con condanna della stessa alla rifusione a di quanto dallo stesso
[...] Parte_1
versato al CTU a titolo di acconto e di compenso.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a Controparte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale condizionata, in ragione del rigetto del predetto gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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