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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dott. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Marcella PIZZILLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di riassunzione iscritto al n. 1199 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
Parte_1
c.f. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Fiorillo in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
Controparte_1
c.f. n. P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dall'avv. Franco Marruso in virtù di procura generale alle liti rep.27360, racc.4281 del 1°/06/2023allegata alla comparsa nel giudizio di riassunzione
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
avente ad OGGETTO: Riassunzione ai sensi dell'art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza n. 29240/2023 con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Salerno
n. 916/2020 ( Azione di pagamento )
sulle CONCLUSIONI richiamate dalle parti nelle note scritte inviate nel termine del
03/10/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato l'11/02/2014 la società Parte_1 [...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno Parte_1
la . Sulla premessa che, nel triennio 2006-2009, aveva applicato uno CP_2
sconto del 20% sugli importi relativi alle prestazioni rese in regime di convenzione con
Cont la sì come disposto dall'art. 1, comma 796, della legge 296/2006 e che, tuttavia, la
Cont
illegittimamente, aveva preteso che detto sconto, operante unicamente nel detto triennio, fosse applicato anche al triennio successivo, e pertanto non le aveva pagato €
34.948,89 per l'anno 2010, € 34.948,89 per l'anno 2011 ed € 30.735,58 per l'anno
2012, chiedeva all'adìto Giudice di condannare la convenuta al pagamento delle somme indicate, maggiorate degli interessi commerciali di cui al D. Lgs. 231/2002, decorrenti,
per la quota parte di sconto applicato in ciascuna fattura, dal termine di 60 gg dalla presentazione di ciascuna fattura al saldo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la in persona del Direttore CP_2
Generale p.t., e contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto,
eccependo che dall'art. 1, comma 796, lett. o) della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296,
a differenza di quanto previsto nelle diverse ipotesi disciplinate dal medesimo dettato normativo, non risultava fissato un termine di efficacia e/o di scadenza ai fini
2 dell'applicazione della citata disposizione, dovendosene così desumere l'ultrattivita della scontistica oggetto di doglianza.
2. Con sentenza n. 3897/2017 il Tribunale, ritenendo che la normativa, avente senz'altro carattere transitorio, dovesse produrre effetti sino alla “nuova
definizione/rivisitazione del sistema tariffario regionale secondo i nuovi criteri”, ancora non adottata, rigettava la domanda e compensava le spese processuali.
3. Con atto di citazione notificato il 27/02/2018 la impugnava la Parte_1
sentenza dinanzi alla Corte di Appello lamentando l'erroneità e falsa applicazione da parte del primo Giudice dell'art. 1, co. 796 della Legge n. 2962006 per aver ritenuto la norma temporanea e tuttavia prorogabile fino all'aggiornamento tariffario da parte della
Regione, e ciò nonostante il tenore della pronuncia della Corte Cost. n. 94/2009 che aveva affermato la compatibilità costituzionale dello sconto a condizione della sua temporaneità, ed il chiaro tenore letterale dell'art. 1, co. 796, lett.o) della Legge n.
296/2006. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza con accoglimento della domanda di primo grado ed il rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata , che resisteva al gravame, di cui chiedeva il CP_2
rigetto col favore delle spese. rassegnando
4. Con sentenza n. 916/2020 la Corte di Appello di Salerno rigettava l'impugnazione rilevando d'ufficio la mancanza di prova, il cui onere gravava sulla società appellante,
del contratto intercorso tra le parti, contenente la regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine ai profili impegnativi essenziali e ai prezzi concordati.
Confermava pertanto la sentenza impugnata e compensava tra le parti le spese di lite.
5. La società proponeva ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione
articolando due motivi. La Corte accoglieva il secondo motivo, con il quale la ricorrente aveva dedotto la violazione dell'art. 101 cpc per avere la Corte di Appello rilevato,
d'ufficio e senza sottoporla al contraddittorio delle parti, la mancanza di prova del
3 contratto, ed ha richiamato sul punto il principio di diritto per cui “La nullità, per
difetto di forma (nella specie, dovuta alla mancanza di prova dell'accettazione dell'ente
rispetto al preventivo ricevuto), di un contratto concluso da un Comune, integra una
questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere
indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a
sorpresa") che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante
volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far
valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente
attivato>>. (Cass. 22778/ 2019; Cass. 3543/ 2023).
La parte adduce che v'era mancata contestazione- che infatti significativamente spunta
Cont solo nel controricorso in questo giudizio- circa l'accreditamento con la , e che il
contratto era dato per implicito dalle parti, ma che avrebbe, diversamente, in caso di
contestazione, potuto essere depositato o comunque dimostrato”.
La sentenza veniva pertanto cassata e la causa rinviata dinanzi alla Corte di Appello di
Salerno in diversa composizione per un nuovo esame.
6. Con atto di citazione notificato il 17/11/2023 la ha Parte_1
riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia la Corte di Appello “1) accertato e dichiarato che lo sconto del
20% meglio indicato in narrativa non può applicarsi al triennio 2010-2012,
condannare la a pagare in favore dell'attrice, con riferimento allo sconto CP_2
illegittimamente preteso, le somme di euro 34.948,89 per l'anno 2010, euro 31.904,26
per il 2011, ed euro 30.735,58 per il 2012, oltre interessi al tasso ex L. 231\2002
decorrenti, per la quota parte di sconto applicato in ciascuna fattura e dunque non
pagato, dal termine di gg. 60 dalla presentazione di ciascuna fattura fino al soddisfo.
4 2) condannare la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio di CP_2
merito, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, ivi comprese le
spese generali, con distrazione in favore dei difensori che le hanno anticipate”.
Si è costituita la , che ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, disporre come di seguito.
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la sussistenza del difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario, in favore del Giudice amministrativo, con ogni conseguente
statuizione di legge. Nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'infondatezza di ogni avversa pretesa ossia che null'altro è dovuto dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., per differenze sul Controparte_1
corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate, in regime di accreditamento con il
S.S.N., negli anni 2010, 2011 e 2012. Nel merito, in via gradata: nella denegata ipotesi
in cui si dovessero ritenere in tutto o in parte fondate le avverse pretese, riconoscere i
relativi accessori di legge, in favore dell'appellante, solo a decorrere dall'atto
introduttivo del presente giudizio. In ogni caso: riconoscere in favore dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., la vittoria di spese e Controparte_1
competenze di causa, per il doppio grado di giudizio”.
7. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione inviate con le note scritte entro il termine del 03/10/2024, fissato ai sensi dell'art. 127
ter cpc, la Corte con ordinanza del 24/10/2024 ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. In via preliminare alla disamina del merito della causa, al fine di delimitare l'oggetto della presente fase di riassunzione, è utile richiamare il principio per cui “Nell'ipotesi
di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la
sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia
5 meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso
di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice
dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le
questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al
principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte”( cfr. Cass. n. 23314/2018; n.
4290/2015).
Inoltre, “In ragione della struttura "chiusa" propria del giudizio di rinvio, cioè della
cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle
precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e più precisamente fino
all'ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva subire eventuali specificazioni
(nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, specie quelle dell'art. 372
cod. proc. civ.), il giudice di rinvio, al fine di procedere al giudizio nei termini
rimessigli dalla cassazione con rinvio, può prendere in considerazione fatti nuovi
incidenti sulla posizione delle parti, senza violare il divieto di esame di punti non
prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento, soltanto a condizione che si
tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento,
non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed
istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di cassazione in sede
di rinvio” ( cfr. Cass. n. 11411/2018; n. 11962/2005).
9. Sulla base di questa necessaria premessa deve affermarsi che, in questo giudizio, che ha carattere restitutorio in quanto conseguente alla cassazione della sentenza di appello per violazione del principio del contraddittorio, il Collegio è chiamato a decidere sull'appello sì come originariamente proposto dalla e sulle Parte_1
Cont difese sì come espresse in quella sede dalla senza poter valutare nuove prospettazioni in fatto o in diritto né nuove eccezioni.
6 Ne consegue che oggetto del presente giudizio sono esclusivamente le questioni relative alla illegittima applicazione dello sconto del 20% da parte della CP_2
anche al triennio 2010/2012 e al diritto della società appellante di ottenerne il pagamento con la maggiorazione degli interessi ex dLgs n. 231/2002.
Non possono invece essere qui esaminate le eccezioni sollevate dalla per la CP_2
prima volta in questa sede, ovvero l'eccezione di difetto di giurisdizione, l'eccezione di prescrizione (doppiamente inammissibile in quanto sollevata in comparsa conclusionale), l'eccezione di applicabilità del c.d. sconto su base negoziale, l'eccezione di avvenuto superamento dei c.d. tetti di spesa.
10. Nel merito la sentenza del Tribunale va riformata e per l'effetto l'azione di pagamento introdotta dalla società nei confronti della va accolta. CP_2
Cont 10.1. La questione della applicabilità dello sconto previsto in favore delle dall'art. 1, co. 796, della legge 296/2006 anche oltre il triennio 2007/2009 è ormai definitivamente risolta dal giudice di legittimità, che ha enunciato il principio secondo il quale “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario
nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796,
lett. o), della l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009,
deponendo in tal senso non solo l'"incipit" della norma, che espressamente fa
riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che
con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza
della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in
ordine alla possibilità di una diversa interpretazione”( cfr. Cass. 2021 n. 27007; conf.
2018 n. 10582; 2022/20758).
Si legge in particolare in Cass. 2018 n. 10582, che
“L'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
per il 2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza
7 pubblica per il triennio 2007- 2009", conseguendone che le misure disposte dal
legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il
triennio 2007-2009. Si consideri peraltro che il decreto legge n. 248/2007, convertito in
legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disciplinato la "Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", senza prorogare
la disposizione sullo sconto forfettario previsto con la legge finanziaria del 2006. Infine,
per completare il quadro, con l'articolo 79 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n.
133/08, il legislatore ha voluto garantire l'efficienza, l'economicità e l'appropriatezza
del Sistema sanitario nazionale, disponendo l'obbligo di adeguamento delle tariffe "nel
rispetto del principio di efficienza ed economicità nell'uso delle risorse, secondo i costi
standard delle prestazioni", confermando così, come rilevato di recente anche dal
giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. III, 1 febbraio 2017, n. 439), la volontà di
superare definitivamente la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione
forfetaria, in quanto inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione
delle risorse ai sensi dell'art. 97 Cost., a tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32
Cost., ed ha quindi previsto che "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2009-2011" debba necessariamente avvenire "nel rispetto dei principi di
efficienza e di economicità nell'uso delle risorse", definiti secondo: a) i costi standard
delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondi
criteri di efficienza, appropriatezza, e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in
possesso del sistema informativo sanitario;
b) i costi standard delle prestazioni già
disponibili presso le regioni e le province autonome;
c) le tariffe regionali e le differenti
modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle
province autonome.
Tale conclusione è coerente a quanto rilevato da Corte cost. 2 aprile 2009, n. 94,
dichiarando infondata la relativa questione di costituzionalità, a proposito del carattere
8 temporalmente limitato della disciplina di cui l'art. 1, comma 796, lett. o) I. n. 296 del
2006”.
In adesione ai consolidati principi espressi dalla Corte di legittimità, deve quindi qui affermarsi che, con riferimento al triennio 2010/2012, non sussistono i presupposti per l'applicazione dello sconto forfettario.
Ne consegue che, per il periodo detto, la , per lo sconto illegittimamente CP_2
preteso nel triennio 2010/2012, deve pagare alla le somme Parte_1
indicate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto mai specificamente contestate dalla convenuta qui appellata.
10.2. Gli importi dovuti vanno maggiorati degli interessi di cui al dLgs n. 231/2002.
10.2.1. Sul punto occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito più
Cont volte che i rapporti tra strutture sanitarie e vadano qualificati come concessioni di pubblico servizio, e ciò sia con riferimento al sistema previgente (ex lege 833/1978) che in quello attuale, nel quale però il pagamento del corrispettivo viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito delle previsioni contenute in appositi accordi contrattuali (cfr. Cass. SU n. 30963/2022; Cass. n.1602/2022; Cass. n.23744/2020; Cass.
n.31029/2019).
In ordine alla natura di “transazione commerciale” ai sensi del d.Lgs. 231/2002 del rapporto instaurato tra le strutture accreditate e il Servizio sanitario la risposta della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.14349/2016; Cass. n. 20391/2016; Cass.
n.17665/2019; Cass. n.7019/2020 ) è affermativa, a patto che il contratto sia redatto per iscritto a pena di nullità e sia stato concluso in epoca successiva all'8 agosto 2002, data di entrata in vigore del richiamato decreto (cfr. la norma transitoria contenuta nell'art. 11).
Tale orientamento è stato seguito anche dopo la pronuncia a Sezioni Unite n. 29496 del
2020, avente ad oggetto la diversa fattispecie dell'assistenza farmaceutica, per la quale è
9 stata esclusa l'applicabilità del d. Lgs. n. 231 del 2002, in cui si dava atto che l'applicazione di tale disciplina alle strutture private accreditate nell'ambito del servizio sanitario nazionale era riconosciuta ormai in modo stabile dalla giurisprudenza, e si confermava il rilievo da darsi all'intervento, una volta ottenuta la concessione, di uno specifico accordo contrattuale (Cass. n. 4698/2022; Cass. n. 12868/2022; Cass. n.
10154/2023 ).
La suddetta interpretazione è altresì confortata anche la giurisprudenza eurounitaria (
cfr. Corte UE sentenza 18 novembre 2020, nella causa C-299/2019 su rinvio pregiudiziale dell'Italia, in cui si legge: “la Corte di giustizia ha ricondotto anche gli
appalti pubblici nell'ambito delle transazioni commerciali, osservando che ritenere
esclusa una parte così rilevante delle transazioni commerciali dall'ambito di
applicazione della direttiva renderebbe gravemente frustrata la funzione dissuasiva dei
ritardi: in particolare, si osserva che contrasterebbe con l'obiettivo della direttiva
2000/35, enunciato al suo considerando 22, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte
le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese
pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche”, e si citano Corte UE sentenza
1° dicembre 2022 Causa C-419/2021 resa su rinvio pregiudiziale della Polonia;
Corte
UE sentenza 28 gennaio 2020 nella causa C-122/2018, contro l'Italia, Parte_2
nell'ambito di una procedura di infrazione ove l'Italia è stata condannata proprio “ per il
ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e in particolare per i ritardi nel
settore sanitario, in cui il tempo medio nel periodo in considerazione era stato di 67
giorni, quindi oltre i sessanta giorni consentiti”).
Il principio è stato da ultimo ribadito da Cass. SU 2023 n. 35092, così massimata:
“Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n.
231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N.
erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in
10 forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di
terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di
un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi
moratori ex art. 5 del d.lgs. citato.”
10.2.2. Orbene, con riferimento al caso di specie, la pretesa di ottenere il riconoscimento degli interessi commerciali avanzata dalla società appellante deve ritenersi fondata avendo la medesima prodotto in questa fase di riassunzione del giudizio i contratti con la relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, in cui è stato illegittimamente CP_2
applicato lo sconto.
11. La sentenza del Tribunale di Salerno va pertanto riformata e, in accoglimento dell'appello, la va condannata al pagamento delle somme come richieste, CP_2
maggiorate degli interessi ex dLgs n. 231/2002.
12. Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese processuali gravano sulla soccombente . CP_2
Alla liquidazione si provvede in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al
DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, tenuto conto che il valore della causa è compreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 e considerando le fasi effettivamente trattate nei vari gradi di giudizio, con applicazione degli importi medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione ex art 392 cpc introdotto, a seguito della ordinanza della
Cassazione civile n.29240/2023, dalla
[...]
con atto di citazione notificato il 17/11/2023 Parte_1
nei confronti della , così provvede: Controparte_3
1) ACCOGLIE l'appello proposto dalla Parte_1
[... avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3897/2017 e per l'effetto condanna
11 la , in persona del Direttore generale e legale rappresentante p.t., al CP_2
pagamento in favore dell'appellante di € 34.948,89 per l'anno 2010, € 31.904,26 per l'anno 2011 ed € 30.735,58 per l'anno 2012, oltre interessi di mora al tasso di cui al dLgs n. 231/2002 decorrenti, per la quota parte di sconto applicato in ciascuna fattura,
dal termine di gg.60 dalla presentazione di ciascuna fattura sino al soddisfo;
2) CONDANNA la , in persona del in persona del Direttore generale e legale CP_2
rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della per il giudizio di primo grado in € 8.433,00 per compenso, Parte_1
per l'appello di prime cure in € 770,00 per spese vive ed € 9.991,00 per compenso;
per il giudizio di cassazione in € 7.655,00 per compenso;
per questo giudizio di rinvio in € 786,00 per spese vive ed € 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del
15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Vincenzo Fiorillo, che dichiara di averne fatto anticipo;
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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