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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
UDIENZA DEL 29.1.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Giulianetti, Pistolesi, Scaramella in sost. di Parte_1
.
[...]
Il Giudice invita le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 443/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
- parte chiamata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20.12.24.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto quanto segue.
La Sig.ra il giorno 20.12.2018 cadeva accidentalmente lungo la strada presso l'Ufficio Postale di CP_1
Piombino (LI), Loc. Perticale, e veniva accompagnata al Pronto Soccorso di Piombino per le cure del caso. Come si legge nella relazione medico legale del Dott. (Doc. 13 e 14 B. 1 atti di parte fascicolo Persona_1 telematico.zip)
“A seguito di visita ortopedica veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione di frattura transtrocanterica scomposta in varo con distacco del piccolo trocantere sinistro (frattura femorale) per mezzo di applicazione di chiodo
Endovis Lungo 320 mm bloccato prossimalmente con doppia vite cefalica (100-95 mm) e distalmente con vite dinamica
da 35 mm (intervento 21.12.2018). All'ingresso gli esami ematochimici documentavano valori dell'emocromo pari a
4.590.000 globuli rossi, 11,3 gr. di emoglobina, 41,4% di ematocrito (valori nella norma). Durante l'intervento chirurgico la p. veniva sottoposta a trasfusione con 2 sacche di globuli rossi concentrati. Il decorso post-operatorio avveniva nel reparto di terapia intensiva per il monitoraggio e le cure del caso. Il primo emocromo nell'immediato
post-operatorio (21.12) evidenziava valori di emoglobina pari a 12 gr./dl. Il giorno seguente ulteriore calo dell'emoglobina che si attestava su valori di 10,4. Il pomeriggio del 22 dicembre la .p andava incontro ad episodio di fibrillazione atriale parossistica risoltosi spontaneamente. Sottoposta quindi a nuova trasfusione con sacca di sangue intero. In data 23 dicembre sono segnalate condizioni stabili pur rilevandosi emoglobina ridotta fino a 8,5 gr/dl. Fu
quindi sottoposta a due nuove sacche di trasfusione.
In data 24 dicembre 2019 veniva nuovamente trasferita nel reparto di ortopedia in condizioni cliniche stabili e con valori di emoglobina pari a 10,1 gr/dl. L'ulteriore decorso post-operatorio risultava sostanzialmente regolare con valori dell'emoglobina intorno a10 ed in progressiva lenta risalita. Venne dimessa definitivamente in data 28.12.2018
con prescrizione di terapia farmacologica, prevista rimozione dei punti a 2 - 3 settimane, medicazioni ogni 3 - 4 gg. Per la mancata consolidazione del sito di frattura , evidenziato ai controlli successivi ( tra febbraio e marzo 2019 ) sempre dai sanitari dell'Ospedale di Piombino fu programmata rimozione dei mezzi di sintesi. In quel periodo era vietato il carico e la p. si spostava con un girello. (Doc. A) La fu avvisata, nel frangente, che l'intervento chirurgico non CP_1 si sarebbe svolto molto presto per cui la donna decise di rivolgersi ad altri specialisti”.
La Sig.ra invece, decideva di rivolgersi ad altri specialisti per l'esecuzione del predetto ulteriore intervento CP_1 chirurgico”.
In data 20.03.19 la Sig.ra chiedeva un parere medico ad altro specialista e si sottoponeva a visita: CP_1
l'ortopedico Prof. di Siena confermava l'indicazione della necessità di rimozione dei mezzi di sintesi e Per_2 prescriveva ulteriore terapia farmacologica. (Doc. n. 1 allegato ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
Successivamente, su indicazione di conoscenti, la Sig.ra si sottoponeva ad un'altra visita medica CP_1 ortopedica: l'ortopedico Dr. Chiellini di Livorno, con certificato in data 27.03.2019 evidenziava “frattura pertrocanterica sinistra in ritardo di consolidazione. Consiglio eco-color-doppler venoso e valutazione anestesiologica per eventuale intervento di rimozione dei mezzi di sintesi e valutazione di impianto di protesi”. (Doc. n. 2 ricorso art. 696 bis cpc - B.
1 atti fascicolo di parte.zip)
“In data 02.04.19 l'esame eco-color-doppler venoso agli arti inferiori, consigliato dal Dott. Chiellini, faceva escludere segni di trombosi venosa in atto. (Doc. n. 3 ric. art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
In data 17.04.2019 una visita internistica della Dott.ssa dell'Ospedale di Piombino, Medicina Interna, Per_3 evidenziava “in attesa di intervento per protesi all'anca. Aspirinetta è stata prescritta per ischemia miocardica 5 anni fa. Da segnalare anemizzazione severa nel precedente intervento di riduzione ed osteosintesi con chiodo Endovis lungo
effettuata per frattura sotto-trocanterica sinistra. In tale occasione emotrasfusione. In considerazione del basso rischio Co trombotico e dell'alto rischio emorragico, può interrompere ed intraprendere terapia con EBPM a dosi profilattiche. L'intervento programmato per il 2 maggio prossimo venturo”. (Doc. n. 4 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip) “La Sig.ra dopo le varie visite, decideva di non sottoporsi all'intervento presso l'Ospedale di Piombino ed CP_1 in data 02.05.2019, si ricoverava presso la nella sede operativa di Controparte_2
Forte dei Marmi (LU), Via Padre Ingnazio Carrara n. 37, e lì veniva sottoposta ad intervento chirurgico di espianto dei mezzi di sintesi per una frattura, precedentemente impiantati dall'Ospedale di Piombino, che non avevano permesso la consolidazione ossea, dando luogo ad un quadro di pseudoartrosi”. (Doc. n. 5 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
Sempre nella relazione medico legale del Dott. (Doc. 13 e 14 ric. art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di Persona_1 parte.zip) si legge “Il programma terapeutico era quello di rimuovere tali mezzi ed applicare una artroprotesi completa. L'intervento viene descritto nella cartella clinica della casa di Cura di come CP_2 Controparte_2 privo di complicanze.
Nell'immediato periodo post-operatorio viene evidenziato nella medesima cartella clinica un netto abbassamento dei valori dell'emoglobina e soprattutto un deficit dello SPE con segni clinici ben evidenti descritti già in data 03.05.2019.
Nel successivo lungo periodo di ricovero presso tale struttura, si conferma a più riprese (sempre nella cartella clinica)
la paresi dello SPE con deficit della motilità del piede dx, studiato in data 08.05.2019 anche con un esame EMG che confermava assenza pressoché totale delle attività nel territorio di L5.
Sempre durante il ricovero ospedaliero presso la , come si evidenzia nella relativa cartella CP_2 CP_2 clinica, la pz andava incontro ad una ulteriore problematica clinica rappresentata dal formarsi di un ematoma
organizzato in sede di cicatrice chirurgica con progressiva anemizzazione fino a valori 7.7 gr/dl di emoglobina.
In data 15.05.2019 la pz veniva trasferita all'Ospedale di Massa Marittima per essere sottoposta ad un esame agio-tac nel sospetto di un sanguinolento attivo e rientrava nella medesima giornata presso la . Controparte_2
In data 16.05.2019 veniva sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico e veniva specificato che il nervo sciatico
appariva libero, mentre nessuna annotazione riguardo al nervo sciatico viene segnalata nel referto operatorio del
02.05.2019. (Doc. n. 6 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
Nonostante le cure riabilitative poste in essere direttamente nel ricovero e durante tutto il periodo di degenza post- operatoria a livello domiciliare, il danno periferico allo SPE è rimasto pressoché immodificato, come risulta dai
controlli elettromiografici del luglio 2019 e del settembre 2019.
Anche l'esame clinico obiettivo attuale conferma che la pz è portatrice di un danno sub tale dello SPE di sx con necessità di uso obbligato di di e deambulazione marcatamente claudicante con uso di bastoni di Pt_2 CP_5 appoggio”. CP_
“In data 20.05.2019 la paziente veniva trasferita al reparto riabilitativo della stessa (Doc. n. Controparte_2
7 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip) da dove veniva definitivamente dimessa in data 01.06.2019”.
(Doc. n. 8 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
“Alla dimissione segnalata deambulazione con due bastoni e molla di Codevilla. Prescritte stimolazioni a domicilio ed ulteriori cure fisico-riabilitative”.
“In data 03.07.2019 lo stesso Dott. Chiellini segnalava “Protesi anca sinistra su frattura. Deficit estensore del piede dal 2 maggio in fase di lieve ripresa con TINNEL + sulla testa del perone. Farà EMG sciatico. Continua elettro- terapia”. (Doc. n. 9 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
“In data 25.07.19 nuovo esame EMG a firma del Dottor evidenziava “Reperto ENG di danno motorio di tipo Per_4 assonale mielinico a carico del nervo peroneo a sinistra distalmente al caput fibulae. Nei limiti della norma il nervo tibiale posteriore a sinistra. Reperto EMG di danno neurogeno con abbondanti segni di denervazione in atto e assenza di attività di reclutamento allo sforzo volontario massimale nei muscoli tibiale anteriore, peroneo lungo ed estensore lungo dell'alluce a sinistra”. (Doc. n. 10 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
“In data 05.09.2019 nuovo esame EMG a firma del Dottor di Pisa che conferma esame compatibile con Per_5 compromissione del tronco comune dello sciatico con danno preminente sulla componente peroneale”. (Doc. n.11 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
"La Sig.ra effettuava un ulteriore esame EMG a firma del Dottor di Pisa che confermava la CP_1 Per_5 situazione”. (Doc. n. 12 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
Dopo l'operazione del 02.05.2019 le condizioni della Sig.ra ono peggiorate tanto da veder completamente CP_1 stravolte le sue abitudini di vita, come meglio dopo indicato.
L'attrice, identificando nell'intervento effettuato presso la la causa del CP_2
peggioramento delle proprie condizioni fisiche e di vita, ha quindi chiesto il risarcimento del danno.
La convenuta ha negato la propria responsabilità, sostenendo che la causa della situazione lamentata dall'attrice era da identificare nel primo intervento, effettuato presso l'ospedale di
Piombino.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità della e dunque la sua condanna al Controparte_3 risarcimento del danno all'attrice e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna della chiamata a tenerla indenne da tale soccombenza.
Autorizzata, ha quindi chiamato in causa la la quale ha fatto presente: di avere già CP_3 raggiunto un accordo transattivo con l'attrice e di avere già corrisposto la somma pattuita in proposito;
che la questione della propria responsabilità e delle conseguenze derivate da tale responsabilità era quindi fuori dell'oggetto del processo;
che quest'ultimo riguardava unicamente la distinta responsabilità della convenuta ed il distinto, maggior, danno, derivato all'attrice da tale responsabilità
La chiamata ha quindi chiesto la propria estromissione e comunque il rigetto della domanda proposta nei propri confronti.
Motivi della decisione
1. – A fini di pulizia concettuale e per meglio inquadrare l'oggetto del processo, occorre innanzitutto chiarire quanto segue.
Quando un soggetto agisce nei confronti di un altro, imputandogli una responsabilità ed il convenuto sostiene che la responsabilità sia in realtà di un terzo, che chiama in causa, qualora l'attore non modifichi la propria domanda originaria, chiedendo in via alternativa la condanna anche del chiamato, oggetto del processo rimane esclusivamente la sussistenza o meno del diritto dell'attore nei confronti del convenuto. Conseguentemente, laddove si accerti che la responsabilità è in realtà del terzo, la conseguenza non è una doppia condanna, del convenuto a risarcire il danno all'attore e del chiamato a tenere indenne il convenuto, bensì, più semplicemente, il rigetto della domanda dell'attore nei confronti del convenuto.
Stesso discorso vale nel caso in cui venga accertato che il danno lamentato dall'attore sia imputabile per alcuni profili alla responsabilità del convenuto e per altri a quella del chiamato: il convenuto verrà condannato al risarcimento derivante dalla propria responsabilità – e sotto questo profilo non potrà vantare alcun diritto di regresso nei confronti del chiamato – e per il resto la domanda verrà respinta.
La domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata è dunque infondata – e, come tale, da respingere – già in astratto.
Quanto poi alla domanda della medesima convenuta di condannare la chiamata a risarcire il danno all'attrice, essa va invece respinta in rito, per carenza di legittimazione ad agire.
La convenuta, infatti, non è sostituto processuale dell'attrice, ciò che solo la legittimerebbe a proporre la domanda in questione.
2. – Chiarito quanto precede – e posto dunque che in questione è unicamente se alla convenuta sia o meno ascrivibile una malpratica medica e quali siano i danni conseguenti (non genericamente all'intera vicenda riferita sopra, bensì unicamente) a tale malpratica medica – sul punto, in sede di atp, i ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, hanno concluso nel senso che nel corso dell'operazione effettuata presso la Casa di Cura si verificò una lesione del nervo sciatico dell'attrice ed hanno ritenuto che da tale lesione derivi, sul piano dell'invalidità permanente, un maggior danno, aggiuntivo rispetto a quello conseguente alla precedente operazione effettuata presso l'ospedale di Piombino, di 20 punti percentuali (dal 15 % di invalidità al 35 %) e, sul piano dell'invalidità temporanea, una maggior durata di quest'ultima, rispetto a quella usuale in caso di protesi all'anca, di 30 giorni al 75% e di 60 giorni al 50%.
Con riferimento a tale maggior danno la convenuta deve dunque essere senz'altro condannata al risarcimento del danno.
3. – Passando dunque alla quantificazione di quest'ultimo, e considerato per un verso che, come appena riferito, le conseguenze invalidanti della malpratica medica imputabile alla convenuta sono le seguenti:
- invalidità temporanea parziale al 75 %: 30 gg;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: 30 gg;
- invalidità permanente residua: 20 %; per altro verso che alla fattispecie trovano applicazione le disposizioni del d. lgs. 209/2005
(richiamate in proposito dall'art. 33 d.l. 158/2012, conv. in l. 189/2012, e poi dall'art. 74 l. 24/17, relativi al risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria), la somma da liquidare, secondo i parametri di cui all'art. 139 di tale d. lgs., estesi (in assenza del dpr previsto dall'art. 138) anche alle lesioni superiori al 9 %, aggiornati al 16.10.23
(data dell'ultimo d.m. di aggiornamento) ed aumentati del 40 % per inglobare nell'unica categoria del danno non patrimoniale, alla luce della giurisprudenza della Cassazione che appare maggiormente condivisibile, anche la componente del danno morale ed esistenziale (nella fattispecie particolarmente rilevante, dato che, come confermato testimonialmente, l'attrice era una persona attiva, per cui la difficoltà di deambulazione conseguente all'operazione influisce in modo particolarmente accentuato sulle sue condizioni di vita), va corrispondentemente quantificata come segue:
- invalidità temporanea parziale al 75 %: € 2.301,60;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: € 1.726,20;
- invalidità permanente residua: € 57.258,83; per un totale dunque di € 61.286,63, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2023 (data alla quale si riferisce l'aggiornamento operato dal citato d.m. 16.10.23 e dunque la quantificazione che precede) a quella della pubblicazione della presente decisione.
A tale somma deve poi aggiungersi quella delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu, pari ad € 2.729,51.
Quanto agli interessi legali, essi dovranno essere calcolati come segue:
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale, essi sono dovuti dal 2.5.19 (data dell'operazione) fino al saldo e dovranno però essere calcolati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato (€ 61.286,63 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla predetta data del 2.5.19, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere appunto l'importo liquidato;
- per ciò che concerne le spese mediche, premesso che gli interessi, parimenti dovuti fino al saldo, dovranno essere senz'altro calcolati sull'importo liquidato, per ciò che concerne il dies a quo di tale calcolo esso coinciderà con la data nella quale ciascuna spesa è stata sostenuta.
Le spese, anche dell'atp, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna la convenuta a versare a all'attrice, per il titolo di cui in motivazione, la somma di €
61.286,63, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2023 a quella della pubblicazione della presente decisione, e quella di € 2.729,51, oltre interessi come indicato;
respinge le domande proposte dalla convenuta nei confronti della chiamata condanna la convenuta a rifondere all'attrice ed alla chiamata le spese di lite, anche dell'atp, che rispettivamente liquida, unitariamente, in € 14.000,00 per compenso del difensore, € 786,00 per spese non imponibili ed € 6.100,00 per spese di ctp, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge, ed in € 14.000,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari
UDIENZA DEL 29.1.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Giulianetti, Pistolesi, Scaramella in sost. di Parte_1
.
[...]
Il Giudice invita le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 443/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
- parte chiamata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20.12.24.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto quanto segue.
La Sig.ra il giorno 20.12.2018 cadeva accidentalmente lungo la strada presso l'Ufficio Postale di CP_1
Piombino (LI), Loc. Perticale, e veniva accompagnata al Pronto Soccorso di Piombino per le cure del caso. Come si legge nella relazione medico legale del Dott. (Doc. 13 e 14 B. 1 atti di parte fascicolo Persona_1 telematico.zip)
“A seguito di visita ortopedica veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione di frattura transtrocanterica scomposta in varo con distacco del piccolo trocantere sinistro (frattura femorale) per mezzo di applicazione di chiodo
Endovis Lungo 320 mm bloccato prossimalmente con doppia vite cefalica (100-95 mm) e distalmente con vite dinamica
da 35 mm (intervento 21.12.2018). All'ingresso gli esami ematochimici documentavano valori dell'emocromo pari a
4.590.000 globuli rossi, 11,3 gr. di emoglobina, 41,4% di ematocrito (valori nella norma). Durante l'intervento chirurgico la p. veniva sottoposta a trasfusione con 2 sacche di globuli rossi concentrati. Il decorso post-operatorio avveniva nel reparto di terapia intensiva per il monitoraggio e le cure del caso. Il primo emocromo nell'immediato
post-operatorio (21.12) evidenziava valori di emoglobina pari a 12 gr./dl. Il giorno seguente ulteriore calo dell'emoglobina che si attestava su valori di 10,4. Il pomeriggio del 22 dicembre la .p andava incontro ad episodio di fibrillazione atriale parossistica risoltosi spontaneamente. Sottoposta quindi a nuova trasfusione con sacca di sangue intero. In data 23 dicembre sono segnalate condizioni stabili pur rilevandosi emoglobina ridotta fino a 8,5 gr/dl. Fu
quindi sottoposta a due nuove sacche di trasfusione.
In data 24 dicembre 2019 veniva nuovamente trasferita nel reparto di ortopedia in condizioni cliniche stabili e con valori di emoglobina pari a 10,1 gr/dl. L'ulteriore decorso post-operatorio risultava sostanzialmente regolare con valori dell'emoglobina intorno a10 ed in progressiva lenta risalita. Venne dimessa definitivamente in data 28.12.2018
con prescrizione di terapia farmacologica, prevista rimozione dei punti a 2 - 3 settimane, medicazioni ogni 3 - 4 gg. Per la mancata consolidazione del sito di frattura , evidenziato ai controlli successivi ( tra febbraio e marzo 2019 ) sempre dai sanitari dell'Ospedale di Piombino fu programmata rimozione dei mezzi di sintesi. In quel periodo era vietato il carico e la p. si spostava con un girello. (Doc. A) La fu avvisata, nel frangente, che l'intervento chirurgico non CP_1 si sarebbe svolto molto presto per cui la donna decise di rivolgersi ad altri specialisti”.
La Sig.ra invece, decideva di rivolgersi ad altri specialisti per l'esecuzione del predetto ulteriore intervento CP_1 chirurgico”.
In data 20.03.19 la Sig.ra chiedeva un parere medico ad altro specialista e si sottoponeva a visita: CP_1
l'ortopedico Prof. di Siena confermava l'indicazione della necessità di rimozione dei mezzi di sintesi e Per_2 prescriveva ulteriore terapia farmacologica. (Doc. n. 1 allegato ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
Successivamente, su indicazione di conoscenti, la Sig.ra si sottoponeva ad un'altra visita medica CP_1 ortopedica: l'ortopedico Dr. Chiellini di Livorno, con certificato in data 27.03.2019 evidenziava “frattura pertrocanterica sinistra in ritardo di consolidazione. Consiglio eco-color-doppler venoso e valutazione anestesiologica per eventuale intervento di rimozione dei mezzi di sintesi e valutazione di impianto di protesi”. (Doc. n. 2 ricorso art. 696 bis cpc - B.
1 atti fascicolo di parte.zip)
“In data 02.04.19 l'esame eco-color-doppler venoso agli arti inferiori, consigliato dal Dott. Chiellini, faceva escludere segni di trombosi venosa in atto. (Doc. n. 3 ric. art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
In data 17.04.2019 una visita internistica della Dott.ssa dell'Ospedale di Piombino, Medicina Interna, Per_3 evidenziava “in attesa di intervento per protesi all'anca. Aspirinetta è stata prescritta per ischemia miocardica 5 anni fa. Da segnalare anemizzazione severa nel precedente intervento di riduzione ed osteosintesi con chiodo Endovis lungo
effettuata per frattura sotto-trocanterica sinistra. In tale occasione emotrasfusione. In considerazione del basso rischio Co trombotico e dell'alto rischio emorragico, può interrompere ed intraprendere terapia con EBPM a dosi profilattiche. L'intervento programmato per il 2 maggio prossimo venturo”. (Doc. n. 4 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip) “La Sig.ra dopo le varie visite, decideva di non sottoporsi all'intervento presso l'Ospedale di Piombino ed CP_1 in data 02.05.2019, si ricoverava presso la nella sede operativa di Controparte_2
Forte dei Marmi (LU), Via Padre Ingnazio Carrara n. 37, e lì veniva sottoposta ad intervento chirurgico di espianto dei mezzi di sintesi per una frattura, precedentemente impiantati dall'Ospedale di Piombino, che non avevano permesso la consolidazione ossea, dando luogo ad un quadro di pseudoartrosi”. (Doc. n. 5 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
Sempre nella relazione medico legale del Dott. (Doc. 13 e 14 ric. art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di Persona_1 parte.zip) si legge “Il programma terapeutico era quello di rimuovere tali mezzi ed applicare una artroprotesi completa. L'intervento viene descritto nella cartella clinica della casa di Cura di come CP_2 Controparte_2 privo di complicanze.
Nell'immediato periodo post-operatorio viene evidenziato nella medesima cartella clinica un netto abbassamento dei valori dell'emoglobina e soprattutto un deficit dello SPE con segni clinici ben evidenti descritti già in data 03.05.2019.
Nel successivo lungo periodo di ricovero presso tale struttura, si conferma a più riprese (sempre nella cartella clinica)
la paresi dello SPE con deficit della motilità del piede dx, studiato in data 08.05.2019 anche con un esame EMG che confermava assenza pressoché totale delle attività nel territorio di L5.
Sempre durante il ricovero ospedaliero presso la , come si evidenzia nella relativa cartella CP_2 CP_2 clinica, la pz andava incontro ad una ulteriore problematica clinica rappresentata dal formarsi di un ematoma
organizzato in sede di cicatrice chirurgica con progressiva anemizzazione fino a valori 7.7 gr/dl di emoglobina.
In data 15.05.2019 la pz veniva trasferita all'Ospedale di Massa Marittima per essere sottoposta ad un esame agio-tac nel sospetto di un sanguinolento attivo e rientrava nella medesima giornata presso la . Controparte_2
In data 16.05.2019 veniva sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico e veniva specificato che il nervo sciatico
appariva libero, mentre nessuna annotazione riguardo al nervo sciatico viene segnalata nel referto operatorio del
02.05.2019. (Doc. n. 6 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
Nonostante le cure riabilitative poste in essere direttamente nel ricovero e durante tutto il periodo di degenza post- operatoria a livello domiciliare, il danno periferico allo SPE è rimasto pressoché immodificato, come risulta dai
controlli elettromiografici del luglio 2019 e del settembre 2019.
Anche l'esame clinico obiettivo attuale conferma che la pz è portatrice di un danno sub tale dello SPE di sx con necessità di uso obbligato di di e deambulazione marcatamente claudicante con uso di bastoni di Pt_2 CP_5 appoggio”. CP_
“In data 20.05.2019 la paziente veniva trasferita al reparto riabilitativo della stessa (Doc. n. Controparte_2
7 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip) da dove veniva definitivamente dimessa in data 01.06.2019”.
(Doc. n. 8 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
“Alla dimissione segnalata deambulazione con due bastoni e molla di Codevilla. Prescritte stimolazioni a domicilio ed ulteriori cure fisico-riabilitative”.
“In data 03.07.2019 lo stesso Dott. Chiellini segnalava “Protesi anca sinistra su frattura. Deficit estensore del piede dal 2 maggio in fase di lieve ripresa con TINNEL + sulla testa del perone. Farà EMG sciatico. Continua elettro- terapia”. (Doc. n. 9 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
“In data 25.07.19 nuovo esame EMG a firma del Dottor evidenziava “Reperto ENG di danno motorio di tipo Per_4 assonale mielinico a carico del nervo peroneo a sinistra distalmente al caput fibulae. Nei limiti della norma il nervo tibiale posteriore a sinistra. Reperto EMG di danno neurogeno con abbondanti segni di denervazione in atto e assenza di attività di reclutamento allo sforzo volontario massimale nei muscoli tibiale anteriore, peroneo lungo ed estensore lungo dell'alluce a sinistra”. (Doc. n. 10 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
“In data 05.09.2019 nuovo esame EMG a firma del Dottor di Pisa che conferma esame compatibile con Per_5 compromissione del tronco comune dello sciatico con danno preminente sulla componente peroneale”. (Doc. n.11 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
"La Sig.ra effettuava un ulteriore esame EMG a firma del Dottor di Pisa che confermava la CP_1 Per_5 situazione”. (Doc. n. 12 ricorso art. 696 bis cpc - B. 1 atti fascicolo di parte.zip)
Dopo l'operazione del 02.05.2019 le condizioni della Sig.ra ono peggiorate tanto da veder completamente CP_1 stravolte le sue abitudini di vita, come meglio dopo indicato.
L'attrice, identificando nell'intervento effettuato presso la la causa del CP_2
peggioramento delle proprie condizioni fisiche e di vita, ha quindi chiesto il risarcimento del danno.
La convenuta ha negato la propria responsabilità, sostenendo che la causa della situazione lamentata dall'attrice era da identificare nel primo intervento, effettuato presso l'ospedale di
Piombino.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità della e dunque la sua condanna al Controparte_3 risarcimento del danno all'attrice e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna della chiamata a tenerla indenne da tale soccombenza.
Autorizzata, ha quindi chiamato in causa la la quale ha fatto presente: di avere già CP_3 raggiunto un accordo transattivo con l'attrice e di avere già corrisposto la somma pattuita in proposito;
che la questione della propria responsabilità e delle conseguenze derivate da tale responsabilità era quindi fuori dell'oggetto del processo;
che quest'ultimo riguardava unicamente la distinta responsabilità della convenuta ed il distinto, maggior, danno, derivato all'attrice da tale responsabilità
La chiamata ha quindi chiesto la propria estromissione e comunque il rigetto della domanda proposta nei propri confronti.
Motivi della decisione
1. – A fini di pulizia concettuale e per meglio inquadrare l'oggetto del processo, occorre innanzitutto chiarire quanto segue.
Quando un soggetto agisce nei confronti di un altro, imputandogli una responsabilità ed il convenuto sostiene che la responsabilità sia in realtà di un terzo, che chiama in causa, qualora l'attore non modifichi la propria domanda originaria, chiedendo in via alternativa la condanna anche del chiamato, oggetto del processo rimane esclusivamente la sussistenza o meno del diritto dell'attore nei confronti del convenuto. Conseguentemente, laddove si accerti che la responsabilità è in realtà del terzo, la conseguenza non è una doppia condanna, del convenuto a risarcire il danno all'attore e del chiamato a tenere indenne il convenuto, bensì, più semplicemente, il rigetto della domanda dell'attore nei confronti del convenuto.
Stesso discorso vale nel caso in cui venga accertato che il danno lamentato dall'attore sia imputabile per alcuni profili alla responsabilità del convenuto e per altri a quella del chiamato: il convenuto verrà condannato al risarcimento derivante dalla propria responsabilità – e sotto questo profilo non potrà vantare alcun diritto di regresso nei confronti del chiamato – e per il resto la domanda verrà respinta.
La domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata è dunque infondata – e, come tale, da respingere – già in astratto.
Quanto poi alla domanda della medesima convenuta di condannare la chiamata a risarcire il danno all'attrice, essa va invece respinta in rito, per carenza di legittimazione ad agire.
La convenuta, infatti, non è sostituto processuale dell'attrice, ciò che solo la legittimerebbe a proporre la domanda in questione.
2. – Chiarito quanto precede – e posto dunque che in questione è unicamente se alla convenuta sia o meno ascrivibile una malpratica medica e quali siano i danni conseguenti (non genericamente all'intera vicenda riferita sopra, bensì unicamente) a tale malpratica medica – sul punto, in sede di atp, i ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, hanno concluso nel senso che nel corso dell'operazione effettuata presso la Casa di Cura si verificò una lesione del nervo sciatico dell'attrice ed hanno ritenuto che da tale lesione derivi, sul piano dell'invalidità permanente, un maggior danno, aggiuntivo rispetto a quello conseguente alla precedente operazione effettuata presso l'ospedale di Piombino, di 20 punti percentuali (dal 15 % di invalidità al 35 %) e, sul piano dell'invalidità temporanea, una maggior durata di quest'ultima, rispetto a quella usuale in caso di protesi all'anca, di 30 giorni al 75% e di 60 giorni al 50%.
Con riferimento a tale maggior danno la convenuta deve dunque essere senz'altro condannata al risarcimento del danno.
3. – Passando dunque alla quantificazione di quest'ultimo, e considerato per un verso che, come appena riferito, le conseguenze invalidanti della malpratica medica imputabile alla convenuta sono le seguenti:
- invalidità temporanea parziale al 75 %: 30 gg;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: 30 gg;
- invalidità permanente residua: 20 %; per altro verso che alla fattispecie trovano applicazione le disposizioni del d. lgs. 209/2005
(richiamate in proposito dall'art. 33 d.l. 158/2012, conv. in l. 189/2012, e poi dall'art. 74 l. 24/17, relativi al risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria), la somma da liquidare, secondo i parametri di cui all'art. 139 di tale d. lgs., estesi (in assenza del dpr previsto dall'art. 138) anche alle lesioni superiori al 9 %, aggiornati al 16.10.23
(data dell'ultimo d.m. di aggiornamento) ed aumentati del 40 % per inglobare nell'unica categoria del danno non patrimoniale, alla luce della giurisprudenza della Cassazione che appare maggiormente condivisibile, anche la componente del danno morale ed esistenziale (nella fattispecie particolarmente rilevante, dato che, come confermato testimonialmente, l'attrice era una persona attiva, per cui la difficoltà di deambulazione conseguente all'operazione influisce in modo particolarmente accentuato sulle sue condizioni di vita), va corrispondentemente quantificata come segue:
- invalidità temporanea parziale al 75 %: € 2.301,60;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: € 1.726,20;
- invalidità permanente residua: € 57.258,83; per un totale dunque di € 61.286,63, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2023 (data alla quale si riferisce l'aggiornamento operato dal citato d.m. 16.10.23 e dunque la quantificazione che precede) a quella della pubblicazione della presente decisione.
A tale somma deve poi aggiungersi quella delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu, pari ad € 2.729,51.
Quanto agli interessi legali, essi dovranno essere calcolati come segue:
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale, essi sono dovuti dal 2.5.19 (data dell'operazione) fino al saldo e dovranno però essere calcolati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato (€ 61.286,63 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla predetta data del 2.5.19, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere appunto l'importo liquidato;
- per ciò che concerne le spese mediche, premesso che gli interessi, parimenti dovuti fino al saldo, dovranno essere senz'altro calcolati sull'importo liquidato, per ciò che concerne il dies a quo di tale calcolo esso coinciderà con la data nella quale ciascuna spesa è stata sostenuta.
Le spese, anche dell'atp, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna la convenuta a versare a all'attrice, per il titolo di cui in motivazione, la somma di €
61.286,63, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2023 a quella della pubblicazione della presente decisione, e quella di € 2.729,51, oltre interessi come indicato;
respinge le domande proposte dalla convenuta nei confronti della chiamata condanna la convenuta a rifondere all'attrice ed alla chiamata le spese di lite, anche dell'atp, che rispettivamente liquida, unitariamente, in € 14.000,00 per compenso del difensore, € 786,00 per spese non imponibili ed € 6.100,00 per spese di ctp, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge, ed in € 14.000,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari