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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/06/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5477 - 2023 del R.G., avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso),
promosso
DA
; difesa e rappresentata dall'avv. CATALDO PICARDI, come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/11/2023, premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con che dalla loro unione era nato in [...] Controparte_1
Per_ 20/01/2018 il figlio riconosciuto da entrambi i genitori, adiva questo Tribunale
chiedendo che fosse disciplinato il regime di affidamento, mantenimento e visita del minore alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del minore in suo favore e di revocare la responsabilità genitoriale del padre sull'assunto dei comportamenti violenti del convenuto e della sua dedizione all'abuso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, per il cui reato era stato tratto in carcere;
chiedeva altresì di porre a carico del MA l'obbligo di versare in suo favore un assegno periodico mensile a titolo di concorso al mantenimento del figlio pari ad € 400,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
riferiva infine che, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza e di maltrattamenti perpetrati in suo danno, si era vista costretta a sporgere una prima querela in data 20/02/2023 presso la Stazione dei Carabinieri di
Lizzano per i reati di minaccia ed atti persecutori e una seconda querela orale per i medesimi fatti di reato in data 28/05/2023.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Con decreto del 22/11/2023 il Tribunale di Taranto invitava il Pubblico Ministero presso la Procura a fornire informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti, pendenti o definiti a carico del per i fatti di abusi familiari e/o di violenza domestica/di CP_1
genere perpetrati in danno della e della prole;
la procura riscontrava che era stato Pt_1
emesso decreto di rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 81comma I e 572 comma II c.p., e
56 e 629 c.p.
Con ordinanza depositata in data 06/05/2024 il Tribunale, decidendo in via provvisoria,
2 Per_ affidava in via esclusiva il minore alla madre e disponeva che per il tramite dei
Servizi Sociali territorialmente competenti fosse eseguita una attività di supporto e di monitoraggio in favore del nucleo familiare, assegnando ai suddetti Servizi il compito di effettuare una approfondita analisi in ordine alle condizioni di vita dei genitori, alle loro dinamiche relazionali con il figlio ed alla possibilità di una ripresa di normali rapporti tra padre e figlio nonché il compito di regolamentare l'esercizio del diritto di visita.
erano stati già incaricati di svolgere attività di supporto sul minore e CP_2
sull'intero nucleo familiare in forza di una precedente statuizione del Tribunale per i
Minorenni di Taranto resa nella procedura recante n. 510/19 VG cron. 1183, conclusasi con un provvedimento di archiviazione a seguito della valutazione del miglioramento delle condizioni esistenziali del minore.
Adottati i provvedimenti provvisori, espletata prova testimoniale e terminata la fase istruttoria, all'udienza a trattazione scritta del 02/04/2025 la parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
Dalla relazione depositata dai Servizi Sociali incaricati in data 27/09/2024 è emerso che la genitrice “ con il suo nucleo è in carico al servizio ormai dal 2019, si mostra come una
madre presente ed attenta, collaborativa ed aderente e a tutte le indicazioni e proposte
da parte del servizio, sia per se stessa tanto che ella ha iniziato e terminato il percorso
di consapevolizzazione e fuoriuscita dal circuito della violenza con il Cav “rompiamo il
Silenzio” operativo nell'Ambito Territoriale n° 07, che nell'interesse di al quale Per_1
permette di partecipare a tutte le attività implementate a favore dei minori su proposta
della scrivente, e che costituiscono occasione di monitoraggio indiretto, come ad
esempio, le colonie marine diurne che si svolgono in estate, la partecipazione ad un
campus socio educativo e ricreativo promosso dall'Ente; inoltre parteciperà anche Per_1
3 ai centri in procinto di essere avviati il prossimo mese aderendo al progetto di
potenziamento delle materie STEM. La sig.ra , anche grazie al percorso di Pt_1
inclusione sociale, connesso all'Assegno di Inclusione attivo fino al prossimo
31/12/2024, mantiene con il servizio scrivente un constante rapporto di aggiornamento e
collaborazione”.
Gli stessi Servizi Sociali con riguardo alla regolamentazione del diritto di visita da parte del hanno riferito che “la condizione di detenzione del CP_1 Controparte_1
impedisce qualsivoglia valutazione da parte del servizio circa l'opportunità di ripresa
dei rapporti padre/figlio e della modalità di svolgimento degli stessi, nonché dei
preventivi percorsi da proporre all'autorità Giudiziaria al cui esito subordinare
l'eventuale regolamentazione”.
Con successiva relazione depositata in data 28/01/2025 i suddetti Servizi incaricati
Per_ davano atto della circostanza che il minore era in attesa di una valutazione neuropsicologica per un approfondimento diagnostico-funzionale, precisando che con nota n. 17688 del 06/12/2024 era stato richiesto al Servizio di Neuropsichiatria di comunicare la data di avvio della suddetta valutazione, rispetto alla quale riferivano di non aver ancora ricevuto alcun riscontro;
a tal proposito i Servizi sottolineavano che “tale
valutazione è considerata necessaria, anche su segnalazione della scuola, poiché Per_1
manifesta nel contesto scolastico difficoltà di tipo cognitivo che richiedono ulteriori
approfondimenti diagnostici ed eventuale inquadramento specialistico. Nell'ambito delle
iniziative promosse dal Servizio Sociale in favore dei minori, è stato inserito, su Per_1
proposta del servizio e a titolo gratuito, in attività socio ricreative. La genitrice,
collaborativa rispetto alla proposta, ha scelto per il figlio un percorso focalizzato sulle
materie STEM, al fine di supportarlo nello svolgimento delle consegne scolastiche. Per_1
4 ha partecipato con entusiasmo alle attività, dimostrando interesse e rammaricandosi per
la conclusione delle stesse avvenuta il 31/12/2024”, concludendo da ultimo che “ , Per_1
nel dicembre 2023, ha manifestato sintomi riconducibili alla paralisi di BE e alla
porpora di . Per tale ragione, deve sottoporsi a periodici controlli Persona_2
neurologici. L'ultimo controllo è stato effettuato il 22 gennaio 2025, e, a seguito di tale
visita, è stata richiesta una risonanza magnetica cranica per una valutazione più
approfondita delle sue condizioni di salute. La sig.ra si mostra molto attenta e Pt_1
scrupolosa nella gestione della problematica, consapevole della possibilità di una
recidiva della sintomatologia”.
Passando all'esame del merito della vicenda con riguardo al regime di affidamento del
Per_ minore è il caso di osservare che, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere ispirata da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore
(Cassazione civile sez. I, 01/08/2023, n.23333; in senso conforme Cassazione civile sez.
I, 03/01/2017, n.27), tenendo conto delle conseguenze che la scelta del regime di affidamento produrrà nel breve e nel lungo periodo sulla vita dei figli (Cass., civ. sez. I,
ord. n. 21425 del 6.07.2022).
L'assunto delle plurime violazioni dei doveri nascenti dal rapporto di filiazione da parte del e della sua inidoneità ad espletare il ruolo genitoriale ha inoltre ricevuto CP_1
ampia ed inconfutabile conferma attraverso l'istruttoria orale della causa, la quale ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il totale disinteresse del resistente rispetto al figlio minore, desumibile altresì dalla sua contumacia.
Va a tal proposito sottolineata l'importanza e la piena attendibilità delle dichiarazioni rese
5 dalla teste , figlia della ricorrente, la quale ha confermato le condotte violente Tes_1
poste in essere del resistente e ha riferito che egli si recava sporadicamente a far visita al figlio minore e non provvedeva al suo mantenimento (si veda verbale di udienza civile del 05/02/2025).
Facendo applicazione di tali principi, nel caso di specie la gravi condotte di maltrattamento poste in essere dal unitamente alla violazione dei doveri di CP_1
assistenza morale e materiale della prole nascenti dal rapporto di filiazione, sono sintomatiche di una sua assoluta inidoneità allo svolgimento della funzione genitoriale,
ed in quanto tali giustificano una deroga al principio generale dell'affido condiviso di cui
Per_ all'art. 337 ter comma 1 c.c., ragion per cui il figlio minore va affidato in maniera esclusiva alla madre;
è inoltre opportuno prevedere che per il tramite dei Parte_1
Servizi Sociali già incaricati sia proseguita l'attività di supporto e di monitoraggio dell'intero nucleo familiare e con rimessione ai suddetti Servizi di ogni valutazione in merito alla opportunità di ripresa dei rapporti tra padre e figlio e alla previsione di eventuali incontri tra il e il figlio. CP_1
Quanto agli aspetti economici della vicenda, in considerazione dell'età del minore di anni
7 e delle sue presumibili esigenze di vita, dello stato detentivo del nonché della CP_1
capacità lavorativa di ciascun genitore, appare congruo porre a carico del CP_1
Per_ l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio , versando alla ricorrente un assegno periodico mensile di euro 200,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, oltre spese straordinarie individuate dal protocollo di intesa adottato dal
Tribunale di Taranto in data 04/07/2022 nella misura del 50% e corresponsione dell'assegno unico come per legge.
A tal proposito è opportuno inoltre osservare che il convenuto, rimanendo contumace,
6 nulla ha inteso dedurre in ordine alle avverse istanze.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato in data 07/11/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
Per_
1. il minore nato in Taranto il [...], in [...] esclusiva alla madre CP_3 Pt_1
nata a [...] il [...] con collocazione presso il suo domicilio;
[...]
2. PONE a carico di nato a [...] il [...] l'obbligo di Controparte_1
Per_ concorrere al mantenimento del figlia minore mediante versamento a Pt_1
di un assegno periodico mensile di euro 200,00 e di contribuire alle spese
[...]
straordinarie individuate dal protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Taranto in data
04.07.2022 nella misura del 50% con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 100%
dell'assegno unico universale, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
3. DISPONE che per il tramite dei Servizi Sociali già incaricati sia proseguita l'attività di supporto e di monitoraggio del nucleo familiare, rimettendo ai suddetti Servizi ogni valutazione in merito alla possibilità di una ripresa di rapporti tra padre e figlio ed invitandoli a relazione al Pubblico Ministero competente nel caso in cui riscontrassero accadimenti potenzialmente pregiudizievoli per il minore;
4. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
7 Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 11.06.2025.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5477 - 2023 del R.G., avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso),
promosso
DA
; difesa e rappresentata dall'avv. CATALDO PICARDI, come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/11/2023, premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con che dalla loro unione era nato in [...] Controparte_1
Per_ 20/01/2018 il figlio riconosciuto da entrambi i genitori, adiva questo Tribunale
chiedendo che fosse disciplinato il regime di affidamento, mantenimento e visita del minore alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del minore in suo favore e di revocare la responsabilità genitoriale del padre sull'assunto dei comportamenti violenti del convenuto e della sua dedizione all'abuso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, per il cui reato era stato tratto in carcere;
chiedeva altresì di porre a carico del MA l'obbligo di versare in suo favore un assegno periodico mensile a titolo di concorso al mantenimento del figlio pari ad € 400,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
riferiva infine che, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza e di maltrattamenti perpetrati in suo danno, si era vista costretta a sporgere una prima querela in data 20/02/2023 presso la Stazione dei Carabinieri di
Lizzano per i reati di minaccia ed atti persecutori e una seconda querela orale per i medesimi fatti di reato in data 28/05/2023.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Con decreto del 22/11/2023 il Tribunale di Taranto invitava il Pubblico Ministero presso la Procura a fornire informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti, pendenti o definiti a carico del per i fatti di abusi familiari e/o di violenza domestica/di CP_1
genere perpetrati in danno della e della prole;
la procura riscontrava che era stato Pt_1
emesso decreto di rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 81comma I e 572 comma II c.p., e
56 e 629 c.p.
Con ordinanza depositata in data 06/05/2024 il Tribunale, decidendo in via provvisoria,
2 Per_ affidava in via esclusiva il minore alla madre e disponeva che per il tramite dei
Servizi Sociali territorialmente competenti fosse eseguita una attività di supporto e di monitoraggio in favore del nucleo familiare, assegnando ai suddetti Servizi il compito di effettuare una approfondita analisi in ordine alle condizioni di vita dei genitori, alle loro dinamiche relazionali con il figlio ed alla possibilità di una ripresa di normali rapporti tra padre e figlio nonché il compito di regolamentare l'esercizio del diritto di visita.
erano stati già incaricati di svolgere attività di supporto sul minore e CP_2
sull'intero nucleo familiare in forza di una precedente statuizione del Tribunale per i
Minorenni di Taranto resa nella procedura recante n. 510/19 VG cron. 1183, conclusasi con un provvedimento di archiviazione a seguito della valutazione del miglioramento delle condizioni esistenziali del minore.
Adottati i provvedimenti provvisori, espletata prova testimoniale e terminata la fase istruttoria, all'udienza a trattazione scritta del 02/04/2025 la parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
Dalla relazione depositata dai Servizi Sociali incaricati in data 27/09/2024 è emerso che la genitrice “ con il suo nucleo è in carico al servizio ormai dal 2019, si mostra come una
madre presente ed attenta, collaborativa ed aderente e a tutte le indicazioni e proposte
da parte del servizio, sia per se stessa tanto che ella ha iniziato e terminato il percorso
di consapevolizzazione e fuoriuscita dal circuito della violenza con il Cav “rompiamo il
Silenzio” operativo nell'Ambito Territoriale n° 07, che nell'interesse di al quale Per_1
permette di partecipare a tutte le attività implementate a favore dei minori su proposta
della scrivente, e che costituiscono occasione di monitoraggio indiretto, come ad
esempio, le colonie marine diurne che si svolgono in estate, la partecipazione ad un
campus socio educativo e ricreativo promosso dall'Ente; inoltre parteciperà anche Per_1
3 ai centri in procinto di essere avviati il prossimo mese aderendo al progetto di
potenziamento delle materie STEM. La sig.ra , anche grazie al percorso di Pt_1
inclusione sociale, connesso all'Assegno di Inclusione attivo fino al prossimo
31/12/2024, mantiene con il servizio scrivente un constante rapporto di aggiornamento e
collaborazione”.
Gli stessi Servizi Sociali con riguardo alla regolamentazione del diritto di visita da parte del hanno riferito che “la condizione di detenzione del CP_1 Controparte_1
impedisce qualsivoglia valutazione da parte del servizio circa l'opportunità di ripresa
dei rapporti padre/figlio e della modalità di svolgimento degli stessi, nonché dei
preventivi percorsi da proporre all'autorità Giudiziaria al cui esito subordinare
l'eventuale regolamentazione”.
Con successiva relazione depositata in data 28/01/2025 i suddetti Servizi incaricati
Per_ davano atto della circostanza che il minore era in attesa di una valutazione neuropsicologica per un approfondimento diagnostico-funzionale, precisando che con nota n. 17688 del 06/12/2024 era stato richiesto al Servizio di Neuropsichiatria di comunicare la data di avvio della suddetta valutazione, rispetto alla quale riferivano di non aver ancora ricevuto alcun riscontro;
a tal proposito i Servizi sottolineavano che “tale
valutazione è considerata necessaria, anche su segnalazione della scuola, poiché Per_1
manifesta nel contesto scolastico difficoltà di tipo cognitivo che richiedono ulteriori
approfondimenti diagnostici ed eventuale inquadramento specialistico. Nell'ambito delle
iniziative promosse dal Servizio Sociale in favore dei minori, è stato inserito, su Per_1
proposta del servizio e a titolo gratuito, in attività socio ricreative. La genitrice,
collaborativa rispetto alla proposta, ha scelto per il figlio un percorso focalizzato sulle
materie STEM, al fine di supportarlo nello svolgimento delle consegne scolastiche. Per_1
4 ha partecipato con entusiasmo alle attività, dimostrando interesse e rammaricandosi per
la conclusione delle stesse avvenuta il 31/12/2024”, concludendo da ultimo che “ , Per_1
nel dicembre 2023, ha manifestato sintomi riconducibili alla paralisi di BE e alla
porpora di . Per tale ragione, deve sottoporsi a periodici controlli Persona_2
neurologici. L'ultimo controllo è stato effettuato il 22 gennaio 2025, e, a seguito di tale
visita, è stata richiesta una risonanza magnetica cranica per una valutazione più
approfondita delle sue condizioni di salute. La sig.ra si mostra molto attenta e Pt_1
scrupolosa nella gestione della problematica, consapevole della possibilità di una
recidiva della sintomatologia”.
Passando all'esame del merito della vicenda con riguardo al regime di affidamento del
Per_ minore è il caso di osservare che, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere ispirata da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore
(Cassazione civile sez. I, 01/08/2023, n.23333; in senso conforme Cassazione civile sez.
I, 03/01/2017, n.27), tenendo conto delle conseguenze che la scelta del regime di affidamento produrrà nel breve e nel lungo periodo sulla vita dei figli (Cass., civ. sez. I,
ord. n. 21425 del 6.07.2022).
L'assunto delle plurime violazioni dei doveri nascenti dal rapporto di filiazione da parte del e della sua inidoneità ad espletare il ruolo genitoriale ha inoltre ricevuto CP_1
ampia ed inconfutabile conferma attraverso l'istruttoria orale della causa, la quale ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il totale disinteresse del resistente rispetto al figlio minore, desumibile altresì dalla sua contumacia.
Va a tal proposito sottolineata l'importanza e la piena attendibilità delle dichiarazioni rese
5 dalla teste , figlia della ricorrente, la quale ha confermato le condotte violente Tes_1
poste in essere del resistente e ha riferito che egli si recava sporadicamente a far visita al figlio minore e non provvedeva al suo mantenimento (si veda verbale di udienza civile del 05/02/2025).
Facendo applicazione di tali principi, nel caso di specie la gravi condotte di maltrattamento poste in essere dal unitamente alla violazione dei doveri di CP_1
assistenza morale e materiale della prole nascenti dal rapporto di filiazione, sono sintomatiche di una sua assoluta inidoneità allo svolgimento della funzione genitoriale,
ed in quanto tali giustificano una deroga al principio generale dell'affido condiviso di cui
Per_ all'art. 337 ter comma 1 c.c., ragion per cui il figlio minore va affidato in maniera esclusiva alla madre;
è inoltre opportuno prevedere che per il tramite dei Parte_1
Servizi Sociali già incaricati sia proseguita l'attività di supporto e di monitoraggio dell'intero nucleo familiare e con rimessione ai suddetti Servizi di ogni valutazione in merito alla opportunità di ripresa dei rapporti tra padre e figlio e alla previsione di eventuali incontri tra il e il figlio. CP_1
Quanto agli aspetti economici della vicenda, in considerazione dell'età del minore di anni
7 e delle sue presumibili esigenze di vita, dello stato detentivo del nonché della CP_1
capacità lavorativa di ciascun genitore, appare congruo porre a carico del CP_1
Per_ l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio , versando alla ricorrente un assegno periodico mensile di euro 200,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, oltre spese straordinarie individuate dal protocollo di intesa adottato dal
Tribunale di Taranto in data 04/07/2022 nella misura del 50% e corresponsione dell'assegno unico come per legge.
A tal proposito è opportuno inoltre osservare che il convenuto, rimanendo contumace,
6 nulla ha inteso dedurre in ordine alle avverse istanze.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato in data 07/11/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
Per_
1. il minore nato in Taranto il [...], in [...] esclusiva alla madre CP_3 Pt_1
nata a [...] il [...] con collocazione presso il suo domicilio;
[...]
2. PONE a carico di nato a [...] il [...] l'obbligo di Controparte_1
Per_ concorrere al mantenimento del figlia minore mediante versamento a Pt_1
di un assegno periodico mensile di euro 200,00 e di contribuire alle spese
[...]
straordinarie individuate dal protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Taranto in data
04.07.2022 nella misura del 50% con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 100%
dell'assegno unico universale, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
3. DISPONE che per il tramite dei Servizi Sociali già incaricati sia proseguita l'attività di supporto e di monitoraggio del nucleo familiare, rimettendo ai suddetti Servizi ogni valutazione in merito alla possibilità di una ripresa di rapporti tra padre e figlio ed invitandoli a relazione al Pubblico Ministero competente nel caso in cui riscontrassero accadimenti potenzialmente pregiudizievoli per il minore;
4. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
7 Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 11.06.2025.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
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