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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa VR HI Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. (scadenza note 20/05/2025) ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 474/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Carmine Parte_1
Pirrottina;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dagli Avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, CP_1
giusta procura in atti;
- appellata-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 11.02.2019 presso il Tribunale di Reggio Calabria, Parte_1
esponeva:
[...]
- di aver prestato la propria attività lavorativa quale bracciante agricola nell'anno 2013 presso l'azienda di NI
NC Filippo;
- il rapporto lavorativo alle dipendenze del NI aveva avuto inizio in data
31.08.2013 e sino al 31.12.2013, per un totale di 102 giornate lavorative;
- che detto rapporto si era svolto sui terreni della azienda, ubicati a Reggio Calabria in località Oliveto, coltivato ad agrumi ed ortaggi, nonché presso i terreni ubicati nel Comune di Motta San Giovanni in località Ciosso e coltivati ad oliveto ed ortaggi;
- di aver svolto nel corso del predetto periodo la propria attività da lunedì al venerdì, osservando l'orario di lavoro prestabilito di sei ore e trenta circa per come concordato con il datore di lavoro: dalle ore 07.30/08:00 alle ore 14.00 /14:30 con una pausa pranzo di circa un'ora;
- il pagamento dello stipendio, che ammontava a circa 900 – 1.000 euro (variava in ragione delle giornate effettivamente prestate) avveniva normalmente a fine mese. Nel corso del mese l'istante chiedeva degli acconti e quindi a fine mese era liquidata la rimanenza;
- di aver svolto la propria attività seguendo le indicazioni che gli venivano date dal datore di lavoro e/o da un suo preposto che giornalmente indicava il tipo di lavorazione da effettuare (pulire il fondo, irrigarlo, coltivarlo, raccogliere i prodotti della terra ed altro);
- che, a seguito della pubblicazione del quarto elenco nominativo trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, era venuta a conoscenza di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno sopradetto;
- ritenuto il provvedimento adottato del tutto illegittimo, conveniva innanzi il Tribunale di
Reggio Calabria, in funzione di G.L., l' chiedendo l'accertamento dell'effettività della CP_1 propria prestazione lavorativa e conseguentemente l'illegittimità dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici da parte dell' CP_1
Costituitosi, l eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello CP_1
spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83 “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Giudice del Lavoro) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Nel merito confutava tutte le avverse deduzioni, eccezioni e domande e ribadiva la legittimità e fondatezza della disposta cancellazione dagli Elenchi agricoli della sig.ra per l'anno 2013 in conseguenza degli esiti dell'accertamento ispettivo, definito con Pt_1
verbale del 29.05.2019, con cui gli ispettori “non hanno rilevato elementi che possano dimostrare
e giustificare il ricorso alla manodopera bracciantile così come dichiarato”, e hanno riscontrato la natura fittizia di tutti i rapporti di lavoro da questi denunciati, tra cui appunto quello della ricorrente.
Con sentenza n. 267/2022, pubblicata il 08.02.2022, il Tribunale di Reggio Calabria,
Sezione Lavoro e Previdenza, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dall' ha rigettato il ricorso per intervenuta decadenza, restando, pertanto, precluso CP_1
Cont l'accertamento nel merito e ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio liquidate complessivamente in 1.700,00 € per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, nonché iva e cpa se dovute.
Avverso la predetta decisione ha interposto appello la Parte_1
evidenziando l'errata interpretazione, da parte del Giudice di prime cure, delle norme volute dal legislatore durante la crisi pandemica del 2020 da Covid-19, ribadendo la tempestività del deposito del ricorso introduttivo;
nel merito ha ribadito l'originaria tesi difensiva concernente l'esistenza del rapporto di lavoro con il datore di lavoro NI
NC Filippo;
in via istruttoria insiste per l'ammissione della prova testimoniale richiesta nel corso del primo grado del giudizio.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda e la conferma della sentenza CP_3 impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato e le parti hanno depositato note scritte nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio tenutasi in esito all'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Procedendo alla disamina omessa dal Tribunale, deve prendersi atto che a seguito dell'accertamento ispettivo sono stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro denunciati dal nel periodo dal 2011 al 2018 tra cui quello della ricorrente, Testimone_1
essendo stato accertato che i rapporti di lavoro denunciati erano solo apparenti, fittizi e finalizzati unicamente alla costituzione di posizioni assicurative per poter illegittimamente beneficiare di prestazioni previdenziali quali indennità di malattia, di maternità, assegni familiari ed indennità di disoccupazione.
I Funzionari Ispettivi Inps– dopo aver sentito più volte il titolare e n. 33 asseriti lavoratori, esaminato la documentazione fiscale, contabile e giuslavoristica esibita nonché quella presente negli archivi e dell'Agenzia delle Entrate – hanno riscontrato che: CP_1
1) il titolare della azienda ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie riguardo la consistenza aziendale e le colture praticate;
2) l'azienda non è mai stata iscritta alla locale Camera di Commercio quale azienda agricola;
3) non sono stati esibiti: registri IVA;
fatture di acquisto-vendita; dichiarazioni fiscali;
documenti contabili;
4) dalla consultazione degli archivi dell'Agenzia delle Entrate risultano dichiarazioni riferite ad un diverso codice EC (servizi forniti da revisor, periti, consulenti), mentre nessuna documentazione si riferisce all'attività agricola;
5) l'azienda è sprovvista di un conto corrente bancario;
6) l' in assenza di qualsivoglia forma di ricavo, avrebbe dovuto sostenere un Pt_2
impegno economico elevatissimo tra retribuzioni e contribuzione (mai pagata), con gestione assolutamente antieconomica;
7) la ditta è risultata totalmente inadempiente rispetto agli obblighi contributivi per il personale denunziato;
8) dall'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori sono emerse numerose ed evidenti contraddizioni e incongruenze in ordine al tipo di attività e alle modalità di svolgimento del lavoro, alle colture, ai periodi e agli orari di lavoro, alla presenza del titolare sui posti di lavoro, alle modalità di retribuzione, alla presenza degli altri braccianti.
Si tratta allora di verificare la correttezza delle conclusioni cui sono giunti gli ispettori dell'INL di Reggio Calabria, a seguito dell'accesso ispettivo.
Va premesso che, secondo l'indirizzo della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., esso è a carico della ricorrente e ciò in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il CP_1 presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000).
Va, infine, richiamato che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. Tuttavia, l'esclusione di valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria, posto che per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio
o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità).
Conformemente è stato affermato che il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori
(Cass. 09.11.2010, n. 22743; Cass. 02.10.2008, n. 24416; Cass. 14.04.2008, n. 9812; Cass.
06.06.2008, n. 15073).
Orbene, le risultanze dell'attività ispettiva quali sopra riportate risultano avvalorate dalla dichiarazione resa dalla stessa (identificata con il n. 20) che sentita Parte_1
dagli ispettori, ha dichiarato “Ho lavorato per NI NC nel 2012. […] Ho lavorato con […] [ndr lavoratore n. 15]. Facevo squadra con […] [ndr lavoratore n. 15], le squadre erano composte da 5,6,7 persone. NI era presente […] a volte lavorava con noi […]”. Circostanza, quest'ultima, smentita dallo stesso NI che, in data 01.04.2019, ha dichiarato: “io non lavoro manualmente il terreno, vado sui terreni per diletto e non lavoro con i braccianti”.
In ordine alle dichiarazioni rese dalla gli Ispettori hanno evidenziato che “Le Pt_1 circostanze riferite dal lavoratore n. 20 non hanno trovato corrispondenza nella dichiarazione del lavoratore n. 15 che ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare per per il Sig. NI NC nell'anno 2014[…]. Lavoravo alcune volte da solo, altre volte con altri braccianti, tra cui […] [ndr lavoratore n. 14], con la quale ho lavorato tutti e cinque gli anni. Ho lavorato anche con la SI
[…] [ndr lavoratore n. 5], e abbiamo sempre lavorato con squadre formate da due o tre persone al massimo. NI non era presente durante il lavoro e non lavorava mai con noi. […]”.
La dichiarazione resa dalla stessa rende superfluo l'espletamento di attività Pt_1 istruttoria.
Invero la prova per testi, per come articolata, è volta a provare una circostanza, ovvero di aver effettivamente reso una prestazione lavorativa quale bracciante agricola alle dipendenze del NI nell'anno 2013, smentita dalla dichiarazione resa dalla
[...]
nella quale lei stessa ha dichiarato di aver lavorato per la Ditta in questione Testimone_2 nell'anno 2012.
Ne consegue che la prova per testi articolata da parte appellante non è idonea a superare la dichiarazione resa in fase di accertamento ispettivo dalla lavoratrice stessa, odierna appellante, da considerarsi indubbiamente maggiormente attendibile sia “per l'effetto sorpresa” sia perché il ricordo dei fatti di causa all'epoca era certamente più vivido e preciso, dovendosi rammentare quell'orientamento in merito alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal lavoratore in fase di primo accesso ispettivo, secondo cui le stesse hanno rilevanza istruttoria ogni qualvolta risultino univoche e rese all'Organo di Vigilanza in sede accertativa, come nel caso de quo, con conseguente onere della controprova a carico del datore di lavoro. Se così non fosse, se, cioè, fosse obbligatoriamente necessaria una riconferma in giudizio delle dichiarazioni rese nell'immediatezza della verifica, risulterebbe vanificata la rilevanza istruttoria del c.d. effetto sorpresa, con conseguente impossibilità di concludere fruttuosamente i procedimenti ispettivi.
Di contro, le risultanze dell'attività ispettiva hanno offerto plurimi elementi, precisi e concordanti, che forniscono un solido impianto probatorio della fittizietà dei rapporti di lavoro. Invero, nel corso delle ispezioni sono state accertate irregolarità afferenti la posizione assicurativa e contributiva della lavoratrice ricorrente, unitamente a quella di molti altri presunti braccianti agricoli, denunciati quale manodopera lavorativa in palese esubero rispetto alle esigenze colturali dei fondi nonché dei periodi e della collocazione temporale delle produzioni.
La stessa attività di impresa è risultata antieconomica;
antieconomicità resa evidente dalla spropositata perdita economica evidenziata dalla tabella n. 7 (pag. 9 del verbale) dalla quale emerge che l'azienda, a fronte di ricavi pari a zero, avrebbe sostenuto tutte le spese per le retribuzioni del personale dipendente, difettando proprio il requisito essenziale dell'economicità dell'organizzazione aziendale, finalizzata alla realizzazione di un profitto.
L'accertamento ispettivo, infatti, è risultato dettagliato e completo e le conclusioni rassegnate appaiono coerenti con i presupposti in fatto, in contrasto con l'assunto della ricorrente.
Alla luce della valutazione del materiale raccolto in sede di accertamento ispettivo e tenuto conto del valore dirimente della dichiarazione resa dalla stessa in quella sede Pt_1
deve addivenirsi alla conclusione che il rapporto di lavoro non è stato provato.
L'appello va rigettato e la sentenza conferma con altra motivazione.
Non opera l'art 152 disp att c.p.c. trattandosi di causa avente ad oggetto la sola iscrizione negli elenchi, in assenza di richiesta di alcuna prestazione (cfr Cassazione n.
04/08/2020, n.16676).
Pertanto, la ricorrente , soccombente, va condannata alla rifusione in Parte_1
favore dell' delle spese del presente grado applicando i parametri minimi, stante CP_1
l'assenza di complessità delle questioni devolute in giudizio -, in complessivi € 3.473,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 267/2022, emessa dal Controparte_4
Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 08.02.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. Rigetta l'appello;
2. Condanna alla rifusione in favore dell delle spese del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre accessori come per legge;
3. Si dà atto che l'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 21/5/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa VR HI) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa VR HI Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. (scadenza note 20/05/2025) ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 474/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Carmine Parte_1
Pirrottina;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dagli Avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, CP_1
giusta procura in atti;
- appellata-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 11.02.2019 presso il Tribunale di Reggio Calabria, Parte_1
esponeva:
[...]
- di aver prestato la propria attività lavorativa quale bracciante agricola nell'anno 2013 presso l'azienda di NI
NC Filippo;
- il rapporto lavorativo alle dipendenze del NI aveva avuto inizio in data
31.08.2013 e sino al 31.12.2013, per un totale di 102 giornate lavorative;
- che detto rapporto si era svolto sui terreni della azienda, ubicati a Reggio Calabria in località Oliveto, coltivato ad agrumi ed ortaggi, nonché presso i terreni ubicati nel Comune di Motta San Giovanni in località Ciosso e coltivati ad oliveto ed ortaggi;
- di aver svolto nel corso del predetto periodo la propria attività da lunedì al venerdì, osservando l'orario di lavoro prestabilito di sei ore e trenta circa per come concordato con il datore di lavoro: dalle ore 07.30/08:00 alle ore 14.00 /14:30 con una pausa pranzo di circa un'ora;
- il pagamento dello stipendio, che ammontava a circa 900 – 1.000 euro (variava in ragione delle giornate effettivamente prestate) avveniva normalmente a fine mese. Nel corso del mese l'istante chiedeva degli acconti e quindi a fine mese era liquidata la rimanenza;
- di aver svolto la propria attività seguendo le indicazioni che gli venivano date dal datore di lavoro e/o da un suo preposto che giornalmente indicava il tipo di lavorazione da effettuare (pulire il fondo, irrigarlo, coltivarlo, raccogliere i prodotti della terra ed altro);
- che, a seguito della pubblicazione del quarto elenco nominativo trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, era venuta a conoscenza di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno sopradetto;
- ritenuto il provvedimento adottato del tutto illegittimo, conveniva innanzi il Tribunale di
Reggio Calabria, in funzione di G.L., l' chiedendo l'accertamento dell'effettività della CP_1 propria prestazione lavorativa e conseguentemente l'illegittimità dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici da parte dell' CP_1
Costituitosi, l eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello CP_1
spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83 “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Giudice del Lavoro) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Nel merito confutava tutte le avverse deduzioni, eccezioni e domande e ribadiva la legittimità e fondatezza della disposta cancellazione dagli Elenchi agricoli della sig.ra per l'anno 2013 in conseguenza degli esiti dell'accertamento ispettivo, definito con Pt_1
verbale del 29.05.2019, con cui gli ispettori “non hanno rilevato elementi che possano dimostrare
e giustificare il ricorso alla manodopera bracciantile così come dichiarato”, e hanno riscontrato la natura fittizia di tutti i rapporti di lavoro da questi denunciati, tra cui appunto quello della ricorrente.
Con sentenza n. 267/2022, pubblicata il 08.02.2022, il Tribunale di Reggio Calabria,
Sezione Lavoro e Previdenza, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dall' ha rigettato il ricorso per intervenuta decadenza, restando, pertanto, precluso CP_1
Cont l'accertamento nel merito e ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio liquidate complessivamente in 1.700,00 € per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, nonché iva e cpa se dovute.
Avverso la predetta decisione ha interposto appello la Parte_1
evidenziando l'errata interpretazione, da parte del Giudice di prime cure, delle norme volute dal legislatore durante la crisi pandemica del 2020 da Covid-19, ribadendo la tempestività del deposito del ricorso introduttivo;
nel merito ha ribadito l'originaria tesi difensiva concernente l'esistenza del rapporto di lavoro con il datore di lavoro NI
NC Filippo;
in via istruttoria insiste per l'ammissione della prova testimoniale richiesta nel corso del primo grado del giudizio.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda e la conferma della sentenza CP_3 impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato e le parti hanno depositato note scritte nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio tenutasi in esito all'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Procedendo alla disamina omessa dal Tribunale, deve prendersi atto che a seguito dell'accertamento ispettivo sono stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro denunciati dal nel periodo dal 2011 al 2018 tra cui quello della ricorrente, Testimone_1
essendo stato accertato che i rapporti di lavoro denunciati erano solo apparenti, fittizi e finalizzati unicamente alla costituzione di posizioni assicurative per poter illegittimamente beneficiare di prestazioni previdenziali quali indennità di malattia, di maternità, assegni familiari ed indennità di disoccupazione.
I Funzionari Ispettivi Inps– dopo aver sentito più volte il titolare e n. 33 asseriti lavoratori, esaminato la documentazione fiscale, contabile e giuslavoristica esibita nonché quella presente negli archivi e dell'Agenzia delle Entrate – hanno riscontrato che: CP_1
1) il titolare della azienda ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie riguardo la consistenza aziendale e le colture praticate;
2) l'azienda non è mai stata iscritta alla locale Camera di Commercio quale azienda agricola;
3) non sono stati esibiti: registri IVA;
fatture di acquisto-vendita; dichiarazioni fiscali;
documenti contabili;
4) dalla consultazione degli archivi dell'Agenzia delle Entrate risultano dichiarazioni riferite ad un diverso codice EC (servizi forniti da revisor, periti, consulenti), mentre nessuna documentazione si riferisce all'attività agricola;
5) l'azienda è sprovvista di un conto corrente bancario;
6) l' in assenza di qualsivoglia forma di ricavo, avrebbe dovuto sostenere un Pt_2
impegno economico elevatissimo tra retribuzioni e contribuzione (mai pagata), con gestione assolutamente antieconomica;
7) la ditta è risultata totalmente inadempiente rispetto agli obblighi contributivi per il personale denunziato;
8) dall'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori sono emerse numerose ed evidenti contraddizioni e incongruenze in ordine al tipo di attività e alle modalità di svolgimento del lavoro, alle colture, ai periodi e agli orari di lavoro, alla presenza del titolare sui posti di lavoro, alle modalità di retribuzione, alla presenza degli altri braccianti.
Si tratta allora di verificare la correttezza delle conclusioni cui sono giunti gli ispettori dell'INL di Reggio Calabria, a seguito dell'accesso ispettivo.
Va premesso che, secondo l'indirizzo della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., esso è a carico della ricorrente e ciò in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il CP_1 presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000).
Va, infine, richiamato che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. Tuttavia, l'esclusione di valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria, posto che per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio
o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità).
Conformemente è stato affermato che il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori
(Cass. 09.11.2010, n. 22743; Cass. 02.10.2008, n. 24416; Cass. 14.04.2008, n. 9812; Cass.
06.06.2008, n. 15073).
Orbene, le risultanze dell'attività ispettiva quali sopra riportate risultano avvalorate dalla dichiarazione resa dalla stessa (identificata con il n. 20) che sentita Parte_1
dagli ispettori, ha dichiarato “Ho lavorato per NI NC nel 2012. […] Ho lavorato con […] [ndr lavoratore n. 15]. Facevo squadra con […] [ndr lavoratore n. 15], le squadre erano composte da 5,6,7 persone. NI era presente […] a volte lavorava con noi […]”. Circostanza, quest'ultima, smentita dallo stesso NI che, in data 01.04.2019, ha dichiarato: “io non lavoro manualmente il terreno, vado sui terreni per diletto e non lavoro con i braccianti”.
In ordine alle dichiarazioni rese dalla gli Ispettori hanno evidenziato che “Le Pt_1 circostanze riferite dal lavoratore n. 20 non hanno trovato corrispondenza nella dichiarazione del lavoratore n. 15 che ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare per per il Sig. NI NC nell'anno 2014[…]. Lavoravo alcune volte da solo, altre volte con altri braccianti, tra cui […] [ndr lavoratore n. 14], con la quale ho lavorato tutti e cinque gli anni. Ho lavorato anche con la SI
[…] [ndr lavoratore n. 5], e abbiamo sempre lavorato con squadre formate da due o tre persone al massimo. NI non era presente durante il lavoro e non lavorava mai con noi. […]”.
La dichiarazione resa dalla stessa rende superfluo l'espletamento di attività Pt_1 istruttoria.
Invero la prova per testi, per come articolata, è volta a provare una circostanza, ovvero di aver effettivamente reso una prestazione lavorativa quale bracciante agricola alle dipendenze del NI nell'anno 2013, smentita dalla dichiarazione resa dalla
[...]
nella quale lei stessa ha dichiarato di aver lavorato per la Ditta in questione Testimone_2 nell'anno 2012.
Ne consegue che la prova per testi articolata da parte appellante non è idonea a superare la dichiarazione resa in fase di accertamento ispettivo dalla lavoratrice stessa, odierna appellante, da considerarsi indubbiamente maggiormente attendibile sia “per l'effetto sorpresa” sia perché il ricordo dei fatti di causa all'epoca era certamente più vivido e preciso, dovendosi rammentare quell'orientamento in merito alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal lavoratore in fase di primo accesso ispettivo, secondo cui le stesse hanno rilevanza istruttoria ogni qualvolta risultino univoche e rese all'Organo di Vigilanza in sede accertativa, come nel caso de quo, con conseguente onere della controprova a carico del datore di lavoro. Se così non fosse, se, cioè, fosse obbligatoriamente necessaria una riconferma in giudizio delle dichiarazioni rese nell'immediatezza della verifica, risulterebbe vanificata la rilevanza istruttoria del c.d. effetto sorpresa, con conseguente impossibilità di concludere fruttuosamente i procedimenti ispettivi.
Di contro, le risultanze dell'attività ispettiva hanno offerto plurimi elementi, precisi e concordanti, che forniscono un solido impianto probatorio della fittizietà dei rapporti di lavoro. Invero, nel corso delle ispezioni sono state accertate irregolarità afferenti la posizione assicurativa e contributiva della lavoratrice ricorrente, unitamente a quella di molti altri presunti braccianti agricoli, denunciati quale manodopera lavorativa in palese esubero rispetto alle esigenze colturali dei fondi nonché dei periodi e della collocazione temporale delle produzioni.
La stessa attività di impresa è risultata antieconomica;
antieconomicità resa evidente dalla spropositata perdita economica evidenziata dalla tabella n. 7 (pag. 9 del verbale) dalla quale emerge che l'azienda, a fronte di ricavi pari a zero, avrebbe sostenuto tutte le spese per le retribuzioni del personale dipendente, difettando proprio il requisito essenziale dell'economicità dell'organizzazione aziendale, finalizzata alla realizzazione di un profitto.
L'accertamento ispettivo, infatti, è risultato dettagliato e completo e le conclusioni rassegnate appaiono coerenti con i presupposti in fatto, in contrasto con l'assunto della ricorrente.
Alla luce della valutazione del materiale raccolto in sede di accertamento ispettivo e tenuto conto del valore dirimente della dichiarazione resa dalla stessa in quella sede Pt_1
deve addivenirsi alla conclusione che il rapporto di lavoro non è stato provato.
L'appello va rigettato e la sentenza conferma con altra motivazione.
Non opera l'art 152 disp att c.p.c. trattandosi di causa avente ad oggetto la sola iscrizione negli elenchi, in assenza di richiesta di alcuna prestazione (cfr Cassazione n.
04/08/2020, n.16676).
Pertanto, la ricorrente , soccombente, va condannata alla rifusione in Parte_1
favore dell' delle spese del presente grado applicando i parametri minimi, stante CP_1
l'assenza di complessità delle questioni devolute in giudizio -, in complessivi € 3.473,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 267/2022, emessa dal Controparte_4
Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 08.02.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. Rigetta l'appello;
2. Condanna alla rifusione in favore dell delle spese del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre accessori come per legge;
3. Si dà atto che l'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 21/5/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa VR HI) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)