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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5536 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59561 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
, c. f. con l'avv. Carla Parte_1 C.F._1
Scognamiglio;
PARTE ATTRICE
E
, c. f. , e Controparte_1 C.F._2 [...]
c. f. , con gli avv.ti Rocco Vincenzo Virgallita e CP_2 C.F._3
Francesca Rizzi;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: prestito personale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza dell'8 gennaio 2025 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio e in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2
, per ottenere la restituzione della somma complessiva di euro Persona_1
100.000,00, erogata con assegno BNL n. 3030483514-06 del 13.12.11, in favore di
[...]
a titolo di prestito personale. Persona_1
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Nello specifico, deduceva di aver intrattenuto per molti anni un rapporto Pt_1 Parte_1
di amicizia e fiducia con , il quale essendo un funzionario della BNL si Persona_1 occupava della gestione degli investimenti economici dell'attrice, e di aver sottoscritto l'assegno, intestato a , per effettuare un prestito che sarebbe servito al beneficiario Persona_1
per acquistare un immobile e in relazione al quale non veniva redatto nessun documento scritto proprio in ragione del legame affettivo anzidetto. Pertanto, a seguito del decesso di
[...]
, parte attrice agiva in giudizio nei confronti degli eredi per chiederne la Persona_1
restituzione.
Si costituivano in giudizio e che Controparte_1 Controparte_2
resistevano nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto e sostenendo la mancata dimostrazione del titolo di mutuo del versamento effettuato da la quale Parte_1 avrebbe, invece, erogato la somma nel complesso dell'attività finanziaria che Persona_1
curava in favore della stessa posto che in altre circostanze, allegate anche da controparte,
[...] erano stato sempre specificato il titolo di “prestito”, anche in relazione ad importi minori, ed erano stati redatti documenti scritti nei quali si stabilivano le modalità di restituzione.
Respinte le istanze istruttorie delle parti la causa, all'udienza del'8 gennaio 2025, tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda è infondata e va rigettata.
Innanzitutto, è necessario premettere che il mutuo è un contratto reale e ad effetti traslativi che comporta il trasferimento della proprietà della somma di denaro o dei beni dati a titolo di mutuo dal mutuante al mutuatario con l'obbligo di quest'ultimo di restituire la medesima quantità e genere di cose ricevute alla scadenza del contratto. Pertanto, costituisce un presupposto necessario al perfezionamento del contratto in esame la traditio che, anche se non necessariamente materiale, deve essere idonea a creare un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario e determinare l'uscita della somma di denaro dal patrimonio del mutuante e la conseguente acquisizione al patrimonio del mutuatario ma, parimenti, non costituisce una
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dichiarazione di volontà dalla quale può automaticamente desumersi la causa di mutuo caratterizzante l'operazione.
Ne deriva che l'attore che chiede la restituzione della somma di denaro o dei beni dati a titolo di mutuo è gravato dall'onere della prova dell'avvenuta consegna del denaro o della res e che quest'ultima è avvenuta, appunto, a titolo di mutuo con il conseguente obbligo di restituzione.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che: “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione” (…) l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa (…) la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n.30944 del 29/11/2018; cfr. Cass. civ., Sez. II n.27372 dell'8/10/2021Cass. civ., Sez. II,
29/11/2018, n.30944).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame va rilevato che parte attrice, pur dimostrando di aver versato la somma di denaro pari a complessivi euro 100.000,00 allegando copia dell'assegno, circostanza peraltro non contestata da parte convenuta, non ha fornito la prova della causa di mutuo dell'operazione né di altro titolo idoneo a sostegno della sussistenza dell'obbligo restitutorio.
Ciò in quanto parte attrice nel tentativo di dimostrare la causa di mutuo dell'operazione posta in Per essere ha allegato esclusivamente circostanze attinenti al rapporto fiduciario intercorso con
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, deducendo di aver più volte richiesto infruttuosamente la restituzione e di Controparte_3
aver revocato la revoca ad agire sui propri conti anche in relazione alle altre operazioni finanziarie, oltre che, riguardo all'asserito prestito personale, che l'esistenza dello stesso dovesse essere dedotta dall'acquisto dell'immobile di via Filomusi Guelfi n. 20 in Roma e dall'esistenza di altri prestiti personali stipulati negli anni precedenti in favore dello stesso.
Tuttavia, tali circostanze, per un verso, appaiono generiche e non idonee alla dimostrazione della sussistenza di un titolo fondante l'obbligo restitutorio della somma oggetto di causa e, per altro verso, risultano smentite da quanto allegato da parte convenuta.
Infatti, come si evince dalle allegazioni di quest'ultima e dai documenti depositati in atti, riguardo all'acquisto dell'immobile aveva effettuato autonomamente il Persona_1
pagamento del corrispettivo con gli assegni n. 2710104975-06 del 13 marzo 2012, n.
265360488307 e n. 2653604882-06 del 7 marzo 2012 e con la stipula di un separato finanziamento (cfr. doc. 8 e 9 comparsa di costituzione); riguardo alla revoca della delega del
[...]
ad operare sui conti correnti dell'attrice, invece, dagli estratti conto depositati si Persona_1
evince che i rapporti tra le parti, anche dal punto di vista finanziario, si sono protratti sino alla morte di posto che anche dopo il mese di ottobre del 2018 (data dell'asserita Persona_1
revoca della delega) sono state poste in essere operazioni economiche (cfr. docc. 5, 6, 7 e pec. in doc. 18 atto di citazione); infine, riguardo agli altri prestiti effettuati dall'attrice in favore di
[...]
, gli stessi, oltre ad essere sempre stati restituiti (cfr. doc. 12 e 14 atto di citazione), Persona_1
erano sempre redatti in forma scritta e con specifiche pattuizioni sulla restituzione rateale (cfr. doc. 13 comparsa di costituzione). Ne deriva, quindi, che contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, le parti ogniqualvolta hanno voluto stipulare un contratto di mutuo lo hanno fatto con la redazione di specifici documenti scritti anche per importi molto inferiori rispetto alla somma oggetto di causa riguardo alla quale, pertanto, risulta inverosimile ritenere che possa aver costituito l'oggetto di un prestito personale in forma orale.
Alla luce di quanto esposto, e in particolare della mancata dimostrazione della causa di mutuo dell'operazione o di altro titolo idoneo a sostegno della sussistenza dell'obbligo restitutorio, la domanda va rigettata.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute Parte_1
da e che liquida in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 7.052,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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