Articolo 2452 del Codice civile
Articolo 2451Articolo 2445
Versione
19 aprile 1942
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Versione
25 febbraio 1970
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Versione
9 dicembre 2000
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2452.

(( (Responsabilita' e partecipazioni).)) ((Nella societa' in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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