(( (Responsabilita' e partecipazioni).)) ((Nella societa' in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.))
19 aprile 1942
25 febbraio 1970
9 dicembre 2000
1 gennaio 2004
(( (Responsabilita' e partecipazioni).)) ((Nella societa' in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.))
Commentari • 17
- 1. Le principali differenze tra S.a.s e S.a.p.a.Daniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 4 luglio 2025
[…] Stando alle disposizioni dell'articolo 2452 codice civile la responsabilità tra i due soci è così suddivisa: accomandanti, sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta; accomandatari, rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. […]
Leggi di più… - 2. Società di persone e società di capitaliAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 8 agosto 2017
[…] Come nella società in accomandita semplice, anche in questo caso gli accomandatari rispondono solidamente ed integralmente delle obbligazioni sociali (articolo 2452 del codice civile). […]
Leggi di più… - 3. Distribuire acconti in una società in liquidazione: è possibile?Giuseppe Spataro · https://www.iusinitinere.it/
[…] I 31 agosto 2005, n. 17585 in Soc., 2006, 855 in cui si afferma che: “il previgente art. 2452 c.c. consentiva la ripartizione anticipata solo in quanto i creditori fossero stati pagati o fossero state accantonate le somme a ciò necessarie. [4] ABBADESSA P., PORTALE G.B., Le Società per azioni, Codice Civile e norme complementari, […]
Leggi di più… - 4. il ruolo del liquidatoreFrancesca Linda Dammacco · https://www.diritto.it/ · 2 febbraio 2018
[…] Innanzitutto, richiamando quasi testualmente il comma 3 dell'art. 2452 c.c. ante Riforma, la norma in commento, al comma 1, facoltizza i liquidatori e, per l'effetto, conferisce loro il potere di chiedere ai soci, proporzionalmente, i versamenti ancora dovuti, qualora i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali. […]
Leggi di più… - 5. Società in accomandita per azioniEdizioni Simone · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 marzo 2017
Le Sapa e gli artt. 2452-2461 del codice civile: i soci accomandatari hanno la gestione e l'amministrazione della società. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 95
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 24/04/2023, n. 1225Provvedimento: […] Secondo il disposto dell'articolo 2280 del Codice civile (statuito per le società di persone, ma applicabile anche alle società di capitali per il richiamo operato dall'articolo 2452 del Codice civile), infatti, […] In considerazione, inoltre, della disposizione di cui all'art.2280 del c.c. (applicabile alle società di capitale per il richiamo disposto dall'articolo 2452 cc) secondo cui “i liquidatori non possono ripartire tra i soci neppure parzialmente i beni sociali finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli”, ne consegue una violazione di legge che abilita l'amministrazione finanziaria ad agire per il recupero di imposta, […]Leggi di più...
- art. 2495 c.c.·
- inammissibilità ricorso·
- responsabilità liquidatore·
- improponibilità ricorso·
- improcedibilità ricorso·
- legittimazione processuale·
- responsabilità soci·
- estinzione società·
- art. 2280 c.c.·
- notifica avviso di accertamento
- 2. Trib. Cagliari, sentenza 27/07/2021, n. 2400Provvedimento: […] Tali disposizioni, richiamate dal previgente art. 2452 c.c. in materia di società per azioni, a sua volta richiamato dal previgente art. 2497 c.c. in tema di società a responsabilità limitata, non sono piùLeggi di più...
- responsabilità amministrativa·
- art. 2395 c.c.·
- danno diretto·
- responsabilità liquidatore·
- prova del danno·
- fallimento società·
- nesso di causalità·
- art. 2489 c.c.·
- violazione obblighi liquidazione·
- diligenza creditore
- 3. Trib. Palermo, sentenza 21/09/2022, n. 3726Provvedimento: […] Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, istruito mediante produzione documentale, osserva il Collegio – sulla scorta dei princi- pi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità – che “grava sui liqui- datori una responsabilità sociale illimitata, parificata in tutto a quella degli amministratori, ora come allora (cfr. il vigente art. 2489 c.c., comma 2 e la vecchia versione dell'art. 2452 c.c., che richiamava l'art. 2276 c.c.), in relazione alla natura dell'incarico rivestito, da valutarsiLeggi di più...
- art. 2495 c.c.·
- par condicio creditorum·
- principio di soccombenza·
- contumacia·
- responsabilità del liquidatore·
- mancato recupero credito·
- art. 2489 c.c.·
- danno da inadempimento·
- onere della prova
- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 31/08/2005, n. 17585Provvedimento: […] Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dagli articoli 2280 e 2452 c.c., nonché dell'art. 384 c.p.c., i connessi vizi di motivazione della sentenza e la violazione dell'art. 2697 c.c. […] vale a dire, se i creditori sociali della Socsa s.p.a. fossero già stati soddisfatti, così come stabilito dall'art. 2280 primo comma - richiamato dall'art. 2452 - c.c., la cui mancata osservanza è sanzionata penalmente 2625 c.c.. […]Leggi di più...
- conseguenze·
- ripartizione dei beni tra i soci·
- inderogabilità·
- divieto imposto ai liquidatori ex art. 2280 cod. civ·
- di capitali·
- scioglimento·
- società·
- liquidatori·
- poteri·
- liquidazione·
- società per azioni
- 5. Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1986, n. 909Provvedimento: Ai sensi dell'art. 2452 cod. civ., richiamato per le società cooperative dall'art. 2516 cod. civ., le limitazioni che l'assemblea può disporre in ordine ai poteri dei liquidatori possono concernere anche la rappresentanza, sia sostanziale che processuale, della società. Pertanto, ove i poteri rappresentativi, senza distinzione fra attività negoziali ed attività processuali, risultino dall'assemblea conferiti congiuntamente ad entrambi i liquidatori di una società, è inammissibile il ricorso per Cassazione da questa proposto in base a mandato difensivo conferito da uno solo dei liquidatori.*Leggi di più...
- società per azioni·
- cassazione (ricorso per)·
- ricorso per cassazione proposto in base a mandato di uno solo di essi·
- poteri·
- conferimento dei poteri rappresentativi in modo congiunto a due liquidatori·
- liquidazione·
- inammissibilità·
- liquidatori·
- di capitali·
- scioglimento·
- rappresentanza della società·
- mandato alle liti (procura)·
- società·
- impugnazioni civili