CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 775 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Cascano di ES CA (CE), Parte_1 via Nazionale n. 89, presso lo studio degli avv.ti Amelia Montecuollo e Sandra Coletta che la rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.ta in , viale P. L. Nervi 2G, presso Controparte_1 CP_1 esentata e difesa . Massimo Valleriani giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 847/2023 del Tribunale di Latina pubblicata il 26.09.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver prestato attività lavorativa, con Parte_1 qualifica di tecnico radiologo, alle dipendenze dell Controparte_1 dall'1.04.2006 e di aver ricevuto con lettera del 02.09.20 addebiti disciplinari e, quindi, con deliberazione n. 12 del 5.1.2022, notificata a mezzo pec in data 11.01.2022, la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso, ha convenuto in giudizio l rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
1 1) Dichiarare il licenziamento con preavviso comminato alla ricorrente con Deliberazione n.12 del 05.01.2022, a firma del Direttore Generale della
[...]
, comunicata a mezzo PEC il 11.01.2022, illegittimo Controparte_2 per le ragioni sopra esposte;
2) Per l'effetto, ordinare all' , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica;
3) Condannare l' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al ennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione e, comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
4) Il tutto con vittoria di spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.. Con ordinanza provvisoriamente esecutiva, come per legge;
5) Con riserva di far valere in separata sede ogni altro diritto derivante dall'intercorso rapporto di lavoro e sopra non specificatamente menzionato.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Latina ha respinto il Controparte_1 ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) quanto al rito prescelto dalla ricorrente, ha richiamato la propria ordinanza, emessa in data 2.12.2022, con cui era stata disposta la conversione del rito sommario in quello ordinario ex art. 409 c.p.c. CP_3
e ss. ii) nel merito, ha dichiarato la legittimità della sanzione espulsiva irrogata nei confronti della ricorrente>; al riguardo ha posto in rilievo che Il licenziamento in esame è stato comminato con preavviso ai sensi dell'art. 55 quater comma 1 lett. B) d.lgs 165/2001 in relazione ai fatti contestati il 20.10.2021 (nota prot. n. 89853) ed, in particolare, all'assenza ingiustificata protrattasi per 9 giorni consecutivi dal 1.7.2021 al 10.7.2021>, causale non contestata dalla ricorrente che, tuttavia, aveva dedotto la scusabilità della propria condotta a causa del suo stato di malattia che le aveva cagionato una sorta di amnesia e/o di stato confusionale portandola al convincimento di aver giustificato le assenze>; richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base delle risultanze documentali, ha escluso la sussistenza di motivi oggettivi fondanti la presunta incapacità temporanea di sottoporsi a visita medica nei giorni di luglio 2021 legata al suo stato di salute>, aggiungendo che le allegazioni fattuali dedotte dall' sono CP_4 rimaste incontestate> e che la prospettazione offerta dalla ricorr sde di libero interrogatorio era risultata confusionaria e contraddittoria;
ha quindi concluso affermando che parte ricorrente non ha fornito la prova della sussistenza di uno stato confusionale/emotivo correlato alle condizioni di salute di cui risulta affetta che le avrebbe impedito, nell'immediatezza, di giustificare le assenze contestate, con la conseguenza che la sua condotta di inadempimento della prestazione principale (svolgimento dell'attività lavorativa) non può dirsi, in concreto, scriminata né giustificata>.
2. Contro detta decisione ha proposto appello lamentando Parte_1 in sintesi: I) l'erroneità della sentenza nell o giudice, mancando di rilevare che “il disturbo borderline di personalità con episodi di
2 scompenso psicotico” è una conseguenza del grave squilibrio metabolico determinato dal “diabete di tipo mellito”, ha ritenuto le dichiarazioni rese dalla ricorrente, in merito alla patologia da cui sarebbe affetta e causa dell'assenza ingiustificata, confusionarie e, a tratti, contraddittorie;
II) l'erroneità della decisione per non avere il primo giudice verificato e valutato l'adeguatezza della sanzione disciplinare rispetto alla condotta posta in essere dalla ed Parte_1 alle condizioni di salute sottese alla stessa;
ha lamentato, inoltre e della documentazione medica ai fini dell'applicazione della “scriminante”; III) l'erroneità della decisione per omessa valutazione ed ammissione della prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo.
2.1. Autorizzato il rinnovo della notifica perché eseguita in violazione del termine a difesa di cui all'art. 435 comma 3 c.p.c., si è costituita in giudizio l CP_1
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Preliminarmente va osservato che il gravame risulta depositato e iscritto a ruolo il 27/3/2024 a fronte di una sentenza pubblicata il 26/9/2023, quindi oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile alla fattispecie in assenza di notifica della sentenza.
3.1. Unitamente al ricorso in appello è stata depositata istanza di rimessione in termini, con la quale il procuratore dell'appellante ha dedotto di avere effettuato in data 26.03.24 deposito telematico dell'atto di appello e che per mero errore era stata depositava come atto principale nota di deposito anziché l'atto di appello, che veniva comunque depositato tra gli allegati e non come atto principale;
che sempre per mero errore l'atto di appello era stato depositato nella forma dell'atto di citazione e non del ricorso.
3.2. Dalla documentazione tratta dal SICID, acquisita d'ufficio dal Collegio, risulta effettivamente un deposito telematico effettuato dall'appellante in data 26/3/2024 alle ore 19,52, deposito rifiutato dall'ufficio in data 27/3/2024 alle ore 11,11 con la motivazione: “Si fa presente che l'iscrizione non si può accettare in quanto inviata in modo errato. Previo accordo telefonico con l'avvocato Montecuollo si rifiuta l'iscrizione”.
3.3. Nella stessa giornata del 27/3/2024 alle ore 19,58 il procuratore ha provveduto al nuovo deposito, cui è seguita regolare iscrizione a ruolo.
3.4. L'avanzata domanda di rimessioni in termine può trovare accoglimento, sicché l'appello può ritenersi tempestivo.
3.5.Con il deposito del 26/3/2024, tempestivo ex art. 327 c.p.c., l'appellante aveva comunque provveduto a inoltrare a questa Corte, sebbene allegato alla nota di iscrizione a ruolo, l'atto di appello già notificato alla controparte via pec in data 25/3/2024 nelle forme dell'atto di citazione, avendo la predetta errato esclusivamente nella forma per avere applicato quella propria del rito civile ordinario, determinando il rifiuto dell'ufficio iscrizione.
3.6. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, “nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'appello va proposto con il deposito in cancelleria del ricorso nei termini perentori fissati dalla legge, ma tale requisito può dirsi validamente soddisfatto anche con il deposito di un atto di citazione, purché pero sia avvenuto nei suddetti termini e purché tale atto contenga la specificazione dei motivi di
3 gravame, rimanendo, di per sé, irrilevante la notificazione previamente effettuata all'appellato” (ex plurimis Cass. n. 2054/1981, Cass. 2260/1990 e succ conformi).
3.7. I richiamati presupposti ricorrono nel caso in esame, sicché l'appello può ritenersi tempestivo.
4. L'appello sebbene tempestivo è infondato e deve essere respinto.
5. L'appellante è stata dipendente dell di con qualifica di CP_1 CP_1 tecnico radiologo.
5.1. Con nota datata 2/9/2021, reiterata per irreperibilità della dipendente con successiva nota del 20.10.2021 consegnata a mano il 28/10/2021, l , su CP_1 segnalazione del Direttore della UOC Personale, ha contestato all'a le
“ripetute e continue assenze ingiustificate per giorni 9, dal 1.7.2021 al 10.7.2021, e debito orario pari ad ore 191,21 come da cartellino marcatempo Contr rimesso a questo ”, nonché l'assenza “ingiustificata a visita presso la CMV di Roma del 19.6.2 e quindi “l'infrazione disciplinare prevista dalla normativa in materia (violazione dei doveri ex art. 66, comma 9 n.1 Lettere a) e f) CCNL di riferimento, anche in relazione all'art. 55 quater comma 1 lett. B) d.lgs 165/2001, sanzionabile nel massimo con la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso, nonché ai sensi del comma 10 con particolare riferimento ai codici di comportamento aziendali e agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 64 del citato CCNL”.
5.2. Esaurito il procedimento disciplinare con l'audizione dell'appellante, l , con deliberazione del direttore generale del 5/1/2022, ha irrogato la CP_1
del licenziamento con preavviso per avere la predetta “maturato le assenze ingiustificate dal servizio come contestate (dal 1-7 al 10-7.2021), in numero notevolmente superiore al limite di tre assenze dal servizio nell'ultimo biennio come previsto dalla vigente normativa, non essendosi inoltre presentata alla visita della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e Finanze del 19 giugno 2021, per cui per la stessa si ritiene di dover procedere all'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ex art. 55 quater, comma 1 lettera B del D. Lgs 165/2001”, così come proposto dalla Commissione di Disciplina Aziendale”.
5.3. Le assenze ingiustificate, il debito orario e la mancata presentazione alla visita presso la CMV sono circostanze pacifiche, perché mai contestate dall'appellante.
6. Fatte tali necessarie premesse, i motivi del gravame non possono essere condivisi e vanno pertanto disattesi.
6.1. L'appellante, con il primo motivo, insiste anche in questa sede nell'affermare di essere affetta da “diabete mellito di tipo uno di cui il disturbo borderline di personalità con episodi di scompenso psicotico è una conseguenza dovuta al grave scompenso metabolico”, patologia già indicata nel ricorso introduttivo e in atti documentata e che avrebbe determinato “una marcata instabilità emotiva” e una “percezione alterata della realtà”, situazione rimasta invariata nel tempo e tale da integrare “una scriminante in merito alla condotta tenuta in relazione ai fatti di causa”.
4 6.2. Il gravame, però, non si confronta con le ragioni della decisione, in cui si legge che dalla documentazione sanitaria allegata al ricorso vi sono: 1) una cartella clinica che illustra il percorso psicologico svolto dalla ricorrente dal gennaio 2008 al giugno 2009 e dal luglio 2017 sino al marzo 2018 iniziato in esito al ricovero presso lo SPDC di Formia nel gennaio 2008 per “episodi di scompenso psicotico probabilmente in relazione ad un grave squilibrio metabolico” in paziente affetta “da diabete mellito di tipo 1 (giovanile)”; 2) un certificato del 18.05.2022 emesso dal dr. specialista in Psichiatria Per_1 presso di Frosinone in cui emerge che l te “presenta attuale buon CP_2 compenso sindromico in trattamento con terapia farmacologica”. La valutazione di tale piuttosto scarno compendio documentale consente di escludere la sussistenza di motivi oggettivi fondanti la presunta incapacità temporanea di sottoporsi a visita medica nei giorni di luglio 2021 legata al suo stato di salute. Non vi è infatti la prova di tale nesso eziologico né esso può ritenersi sussistente per presunzioni: il percorso psicologico seguito dalla ricorrente risulta cessato nel marzo 2018 (quindi oltre tre anni prima rispetto alle assenze del luglio 2021), mentre il certificato del maggio 2022 successivo di quasi un anno rispetto alle assenze contestate dà atto di miglioramento delle condizioni di salute della ricorrente. Non vi è dunque alcuna evidenza documentale attestante l'effettivo e concreto stato di salute della ricorrente nel periodo di luglio 2021. Anche in sede di procedimento disciplinare, a fronte della richiesta operata dalla Commissione Disciplinare dell'Ausl, risulta che parte ricorrente abbia depositato documentazione sanitaria inidonea a confermare la sussistenza di uno stato di salute causativo della dedotta temporanea incapacità a giustificare le assenza dal lavoro: segnatamente, un certificato del medico di medicina generale, nel quale veniva dichiarato che l'amnesia fosse in corso di accertamenti diagnostici (dunque non accertata) e delle ricette di prescrizione di visita neurologica e endocrinologica Tali allegazioni fattuali dedotte dall' sono rimaste CP_4 incontestate>.
6.3. Il Tribunale, quindi, ha escluso che con riguardo al periodo in contestazione- luglio 2021- sia stata fornita prova dell'invocato stato di alterazione patologica, che avrebbe impedito all'appellante di avere corretta percezione delle sue azioni e tale accertamento non è confutato dal gravame, che si limita a insistere nel richiamare la documentazione già esaminata dal primo giudice, omettendo però di confrontarsi criticamente con la valutazione da questi operata, e ad affermare che le condizioni dell'appellante non sarebbero migliorate nel tempo, senza però fornire al riguardo alcun valido riscontro.
6.4. A diverse conclusioni non può indurre il certificato medico prodotto in questo grado, rilasciato dal dott. il 6/3/2024, successivamente alla gravata Per_1 sentenza, in cui il sanitario si limita a dichiarare che l'appellante dal 13/4/2022 si sottopone a controlli periodici anche per il monitoraggio farmacologico presso il Centro di Salute Mentale di Ceprano.
6.5. L'invocato certificato non solo non contiene alcuna anamnesi né alcuna diagnosi, ma soprattutto fa riferimento a un periodo successivo di mesi ai fatti contestati senza fornire alcun elemento, neppure minimo, in ordine alle condizioni della paziente nel luglio 2021 e se la malattia che l'affligge, invero neppure indicata, abbia all'epoca effettivamente alterato le capacità cognitive e valutative della medesima.
5 6.6. Al riguardo si imponevano più puntuali allegazioni e riscontri sanitari, tenuto conto che nel ricorso introduttivo si afferma espressamente che “nonostante il suo stato di salute…… la sig.ra ha continuato a svolgere il Parte_1 suo lavoro con risultati proficui per qualità ed importanza”, così rappresentando una condizione di entità non grave e comunque non idonea a impedire il regolare svolgimento dei delicati compiti del tecnico radiologo.
6.7. Nel descritto contesto non assume alcun decisivo rilievo il passaggio della sentenza, su cui invece si attarda il primo motivo di gravame, laddove si legge che Va poi ulteriormente osservato che la ricorrente, sentita liberamente all'udienza del 1.12.2022, ha riferito circostanze diverse da quelle dedotte in ricorso: “sono affetta da diabete mellito di tipo 1 da quando ero giovane (11 anni), convivo pertanto da sempre con tale patologia e a volte gestire tale malattia insieme allo stress lavorativo mi ha portato ad avere delle dimenticanze. In relazione alle assenze per le quali sono stata licenziata dichiaro di aver giustificato la mia assenza avendo telefonato al mio coordinatore dr.
[...] telefonicamente avvertendolo che non mi sarei recata a lavoro e che Per_2 essivamente inviato certificato medico cosa che non ho fatto. Ricordo di essermi recata dal medico di base dr. prospettandogli la mia Persona_3 situazione di salute ed egli mi ha detto che avrebbe provveduto ad inviare il certificato medico telematicamente all'Inps e al datore di lavoro, ma evidentemente non lo ha fatto”. La prospettazione così offerta dalla ricorrente, appare piuttosto confusionaria e a tratti contraddittoria: la patologia che avrebbe determinato la dedotta involontarietà dell'assenza non sarebbe più la sindrome
“Disturbo borderline di personalità” bensì il “diabete mellito”; la ricorrente riferisce per la prima volta che l'assenza era stata giustificata al coordinatore dr. telefonicamente;
dichiara di essersi recata dal medico di base Persona_2 per ottenere i certificati sanitari (circostanza espressamente esclusa in ricorso) ma che fu proprio quest'ultimo a non inviarli all'INPS né al datore di lavoro>.
6.8. Per come evidenziato dal primo giudice, il racconto dell'appellante in sede di libero interrogatorio non è conforme a quanto riportato nel ricorso introduttivo, in cui si legge che “la ricorrente ha creduto di aver giustificato la sua assenza dal lavoro, richiedendo al suo medico di base la certificazione medica necessaria a dimostrare all il suo stato di malattia relativo CP_1 al periodo in contestazione, ed invece non l'ha fatto”, poiché in dette giornate a causa del “disturbo borderline di personalità con episodi di scompenso psicotico” che l'affligge non sarebbe stata nella condizione “di essere razionale e di agire di conseguenza”, difettando quindi della consapevolezza delle proprie azioni.
6.9. Le ragioni della decisione, diversamente da quanto sembra ritenere il gravame, non riposano sulla differente definizione della patologia (diabete mellito a cui consegue scompenso psicotico ovvero disturbo borderline) bensì, come sopra già evidenziato, sull'assenza di prova che nel periodo in contestazione l'appellante non fosse capace di rendersi conto delle proprie azioni a causa di una patologia, mentre il riferimento alla diversa rappresentazione dei fatti viene evidenziato esclusivamente a ulteriore supporto della insufficiente tesi difensiva.
7. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la gravata sentenza per avere a suo dire omesso di valutare adeguatamente la proporzionalità della
6 sanzione inflitta, errando nella valutazione della documentazione medica attestante i presupposti per l'applicazione della “scriminante”.
7.1. In ordine a quest'ultimo punto si rinvia a quanto esposto nel paragrafo precedente in ordine alla insufficienza della documentazione in atti ad attestare, anche solo sul piano indiziario, che l'ingiustificata assenza sia da imputare alla presenza acuta di un episodio psicotico ovvero a un'amnesia conseguente a uno stato patologico, dovendosi evidenziare, così come già fatto nella gravata sentenza, che l'appellante non ha dato prova di essersi sottoposta a quegli accertamenti diagnostici a lei prescritti in data 25/11/2021 dalla dott.ssa Parte (cfr certificato prodotto dall in prime cure). Per_4 riguardo alla valutazione oporzionalità, l'appellante, anche sul punto, non si confronta adeguatamente con la gravata sentenza in cui si legge che L'art. 55-quater, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 69) in relazione alla infrazione consistente nell'“assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nel biennio…”, prevede la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso. La disposizione ha quindi introdotto (fermi gli istituti più generali del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo), una tipizzazione di fattispecie di illeciti disciplinari particolarmente gravi ritenute idonee a fondare un licenziamento. Tra queste è appunto prevista l'ipotesi dell'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell'arco di un biennio, purché non ricorrano elementi che assurgano a “scriminante” della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza. La Cassazione ha recentemente ribadito il consolidato principio (cfr. sentenza n. 18372/2023) secondo cui “anche a fronte di una fattispecie legale quale quella di cui all'art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, il licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, conservando l'amministrazione il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento” (nello stesso senso Cass. 17600/2021; Cass., n. 18326 del 2016). In termini concreti ciò significa che la tipizzazione ex ante effettuata dal legislatore (con riguardo all'assenza non giustificata), onera il lavoratore di dedurre e fornire elementi che consentano (in primis all'Amministrazione e, successivamente ed eventualmente, al giudice) di valutare la ricorrenza di circostanze tali da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa, in tal senso comprendendo sia l'adempimento della prestazione principale sia tutto il corredo degli obblighi strumentali di correttezza e diligenza, e tali, quindi, da giustificare la condotta tenuta dal lavoratore seppur coincidente con la tipizzazione (oggettiva) effettuata dal legislatore. Occorre dunque effettuare la verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato alla ricorrente in relazione al concreto
7 rapporto, a tutte le circostanze del caso avuto riguardo anche all'assolvimento degli oneri probatori>.
7.3. Il Tribunale si è puntualmente attenuto ai princìpi che regolano la materia, omettendo una valutazione automatica della condotta contestata, pacificamente integrante l'illecito disciplinare in questione, ma procedendo alla valutazione del caso concreto, con verifica delle giustificazioni della dipendente, che però non hanno trovato positivo riscontro probatorio.
7.4. A ulteriore supporto della congruità della sanzione irrogata va osservato che nella contestazione disciplinare sono addebitate alla dipendente, oltre all'assenza ingiustificata per nove giorni anche un debito orario pari a ore 191,21, comprovato dai cartellini marcatempo prodotti dall in prime cure, CP_1 nonché l'assenza ingiustificata alla visita presso il CVM di Roma del 19/6/2019, come da verbale prodotto dall . CP_1
7.5. Rispetto a questi ultimi addebiti nulla è stato dedotto dall'appellante e gli stessi concorrono al giudizio di gravità della violazione degli obblighi gravanti sul dipendente, così da rendere giustificato il recesso, in assenza di utili riscontri per affermare l'assenza dell'elemento soggettivo.
7.6. Anche questo motivo, pertanto, va disatteso.
8. Parimenti va disatteso l'ultimo motivo di gravame con cui l'appellante si duole della mancata ammissione della prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo e qui ribadita.
8.1. Le circostanze articolate sono sotto più profili inammissibili, perché generiche, contenenti giudizi da comprovare piuttosto con certificazione medica, irrilevanti e inidonee a inficiare quanto affermato dal Tribunale e qui confermato.
9. La particolarità della vicenda esaminata, la natura delle questioni trattate e la diversa condizione delle parti giustificano la compensazione delle spese del grado.
9.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; dichiara compensate le spese del grado;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo agli appellanti principali le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 30.1.2025
LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
8
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 775 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Cascano di ES CA (CE), Parte_1 via Nazionale n. 89, presso lo studio degli avv.ti Amelia Montecuollo e Sandra Coletta che la rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.ta in , viale P. L. Nervi 2G, presso Controparte_1 CP_1 esentata e difesa . Massimo Valleriani giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 847/2023 del Tribunale di Latina pubblicata il 26.09.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver prestato attività lavorativa, con Parte_1 qualifica di tecnico radiologo, alle dipendenze dell Controparte_1 dall'1.04.2006 e di aver ricevuto con lettera del 02.09.20 addebiti disciplinari e, quindi, con deliberazione n. 12 del 5.1.2022, notificata a mezzo pec in data 11.01.2022, la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso, ha convenuto in giudizio l rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
1 1) Dichiarare il licenziamento con preavviso comminato alla ricorrente con Deliberazione n.12 del 05.01.2022, a firma del Direttore Generale della
[...]
, comunicata a mezzo PEC il 11.01.2022, illegittimo Controparte_2 per le ragioni sopra esposte;
2) Per l'effetto, ordinare all' , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica;
3) Condannare l' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al ennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione e, comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
4) Il tutto con vittoria di spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.. Con ordinanza provvisoriamente esecutiva, come per legge;
5) Con riserva di far valere in separata sede ogni altro diritto derivante dall'intercorso rapporto di lavoro e sopra non specificatamente menzionato.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Latina ha respinto il Controparte_1 ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) quanto al rito prescelto dalla ricorrente, ha richiamato la propria ordinanza, emessa in data 2.12.2022, con cui era stata disposta la conversione del rito sommario in quello ordinario ex art. 409 c.p.c. CP_3
e ss. ii) nel merito, ha dichiarato la legittimità della sanzione espulsiva irrogata nei confronti della ricorrente>; al riguardo ha posto in rilievo che Il licenziamento in esame è stato comminato con preavviso ai sensi dell'art. 55 quater comma 1 lett. B) d.lgs 165/2001 in relazione ai fatti contestati il 20.10.2021 (nota prot. n. 89853) ed, in particolare, all'assenza ingiustificata protrattasi per 9 giorni consecutivi dal 1.7.2021 al 10.7.2021>, causale non contestata dalla ricorrente che, tuttavia, aveva dedotto la scusabilità della propria condotta a causa del suo stato di malattia che le aveva cagionato una sorta di amnesia e/o di stato confusionale portandola al convincimento di aver giustificato le assenze>; richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base delle risultanze documentali, ha escluso la sussistenza di motivi oggettivi fondanti la presunta incapacità temporanea di sottoporsi a visita medica nei giorni di luglio 2021 legata al suo stato di salute>, aggiungendo che le allegazioni fattuali dedotte dall' sono CP_4 rimaste incontestate> e che la prospettazione offerta dalla ricorr sde di libero interrogatorio era risultata confusionaria e contraddittoria;
ha quindi concluso affermando che parte ricorrente non ha fornito la prova della sussistenza di uno stato confusionale/emotivo correlato alle condizioni di salute di cui risulta affetta che le avrebbe impedito, nell'immediatezza, di giustificare le assenze contestate, con la conseguenza che la sua condotta di inadempimento della prestazione principale (svolgimento dell'attività lavorativa) non può dirsi, in concreto, scriminata né giustificata>.
2. Contro detta decisione ha proposto appello lamentando Parte_1 in sintesi: I) l'erroneità della sentenza nell o giudice, mancando di rilevare che “il disturbo borderline di personalità con episodi di
2 scompenso psicotico” è una conseguenza del grave squilibrio metabolico determinato dal “diabete di tipo mellito”, ha ritenuto le dichiarazioni rese dalla ricorrente, in merito alla patologia da cui sarebbe affetta e causa dell'assenza ingiustificata, confusionarie e, a tratti, contraddittorie;
II) l'erroneità della decisione per non avere il primo giudice verificato e valutato l'adeguatezza della sanzione disciplinare rispetto alla condotta posta in essere dalla ed Parte_1 alle condizioni di salute sottese alla stessa;
ha lamentato, inoltre e della documentazione medica ai fini dell'applicazione della “scriminante”; III) l'erroneità della decisione per omessa valutazione ed ammissione della prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo.
2.1. Autorizzato il rinnovo della notifica perché eseguita in violazione del termine a difesa di cui all'art. 435 comma 3 c.p.c., si è costituita in giudizio l CP_1
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Preliminarmente va osservato che il gravame risulta depositato e iscritto a ruolo il 27/3/2024 a fronte di una sentenza pubblicata il 26/9/2023, quindi oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile alla fattispecie in assenza di notifica della sentenza.
3.1. Unitamente al ricorso in appello è stata depositata istanza di rimessione in termini, con la quale il procuratore dell'appellante ha dedotto di avere effettuato in data 26.03.24 deposito telematico dell'atto di appello e che per mero errore era stata depositava come atto principale nota di deposito anziché l'atto di appello, che veniva comunque depositato tra gli allegati e non come atto principale;
che sempre per mero errore l'atto di appello era stato depositato nella forma dell'atto di citazione e non del ricorso.
3.2. Dalla documentazione tratta dal SICID, acquisita d'ufficio dal Collegio, risulta effettivamente un deposito telematico effettuato dall'appellante in data 26/3/2024 alle ore 19,52, deposito rifiutato dall'ufficio in data 27/3/2024 alle ore 11,11 con la motivazione: “Si fa presente che l'iscrizione non si può accettare in quanto inviata in modo errato. Previo accordo telefonico con l'avvocato Montecuollo si rifiuta l'iscrizione”.
3.3. Nella stessa giornata del 27/3/2024 alle ore 19,58 il procuratore ha provveduto al nuovo deposito, cui è seguita regolare iscrizione a ruolo.
3.4. L'avanzata domanda di rimessioni in termine può trovare accoglimento, sicché l'appello può ritenersi tempestivo.
3.5.Con il deposito del 26/3/2024, tempestivo ex art. 327 c.p.c., l'appellante aveva comunque provveduto a inoltrare a questa Corte, sebbene allegato alla nota di iscrizione a ruolo, l'atto di appello già notificato alla controparte via pec in data 25/3/2024 nelle forme dell'atto di citazione, avendo la predetta errato esclusivamente nella forma per avere applicato quella propria del rito civile ordinario, determinando il rifiuto dell'ufficio iscrizione.
3.6. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, “nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'appello va proposto con il deposito in cancelleria del ricorso nei termini perentori fissati dalla legge, ma tale requisito può dirsi validamente soddisfatto anche con il deposito di un atto di citazione, purché pero sia avvenuto nei suddetti termini e purché tale atto contenga la specificazione dei motivi di
3 gravame, rimanendo, di per sé, irrilevante la notificazione previamente effettuata all'appellato” (ex plurimis Cass. n. 2054/1981, Cass. 2260/1990 e succ conformi).
3.7. I richiamati presupposti ricorrono nel caso in esame, sicché l'appello può ritenersi tempestivo.
4. L'appello sebbene tempestivo è infondato e deve essere respinto.
5. L'appellante è stata dipendente dell di con qualifica di CP_1 CP_1 tecnico radiologo.
5.1. Con nota datata 2/9/2021, reiterata per irreperibilità della dipendente con successiva nota del 20.10.2021 consegnata a mano il 28/10/2021, l , su CP_1 segnalazione del Direttore della UOC Personale, ha contestato all'a le
“ripetute e continue assenze ingiustificate per giorni 9, dal 1.7.2021 al 10.7.2021, e debito orario pari ad ore 191,21 come da cartellino marcatempo Contr rimesso a questo ”, nonché l'assenza “ingiustificata a visita presso la CMV di Roma del 19.6.2 e quindi “l'infrazione disciplinare prevista dalla normativa in materia (violazione dei doveri ex art. 66, comma 9 n.1 Lettere a) e f) CCNL di riferimento, anche in relazione all'art. 55 quater comma 1 lett. B) d.lgs 165/2001, sanzionabile nel massimo con la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso, nonché ai sensi del comma 10 con particolare riferimento ai codici di comportamento aziendali e agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 64 del citato CCNL”.
5.2. Esaurito il procedimento disciplinare con l'audizione dell'appellante, l , con deliberazione del direttore generale del 5/1/2022, ha irrogato la CP_1
del licenziamento con preavviso per avere la predetta “maturato le assenze ingiustificate dal servizio come contestate (dal 1-7 al 10-7.2021), in numero notevolmente superiore al limite di tre assenze dal servizio nell'ultimo biennio come previsto dalla vigente normativa, non essendosi inoltre presentata alla visita della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e Finanze del 19 giugno 2021, per cui per la stessa si ritiene di dover procedere all'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ex art. 55 quater, comma 1 lettera B del D. Lgs 165/2001”, così come proposto dalla Commissione di Disciplina Aziendale”.
5.3. Le assenze ingiustificate, il debito orario e la mancata presentazione alla visita presso la CMV sono circostanze pacifiche, perché mai contestate dall'appellante.
6. Fatte tali necessarie premesse, i motivi del gravame non possono essere condivisi e vanno pertanto disattesi.
6.1. L'appellante, con il primo motivo, insiste anche in questa sede nell'affermare di essere affetta da “diabete mellito di tipo uno di cui il disturbo borderline di personalità con episodi di scompenso psicotico è una conseguenza dovuta al grave scompenso metabolico”, patologia già indicata nel ricorso introduttivo e in atti documentata e che avrebbe determinato “una marcata instabilità emotiva” e una “percezione alterata della realtà”, situazione rimasta invariata nel tempo e tale da integrare “una scriminante in merito alla condotta tenuta in relazione ai fatti di causa”.
4 6.2. Il gravame, però, non si confronta con le ragioni della decisione, in cui si legge che dalla documentazione sanitaria allegata al ricorso vi sono: 1) una cartella clinica che illustra il percorso psicologico svolto dalla ricorrente dal gennaio 2008 al giugno 2009 e dal luglio 2017 sino al marzo 2018 iniziato in esito al ricovero presso lo SPDC di Formia nel gennaio 2008 per “episodi di scompenso psicotico probabilmente in relazione ad un grave squilibrio metabolico” in paziente affetta “da diabete mellito di tipo 1 (giovanile)”; 2) un certificato del 18.05.2022 emesso dal dr. specialista in Psichiatria Per_1 presso di Frosinone in cui emerge che l te “presenta attuale buon CP_2 compenso sindromico in trattamento con terapia farmacologica”. La valutazione di tale piuttosto scarno compendio documentale consente di escludere la sussistenza di motivi oggettivi fondanti la presunta incapacità temporanea di sottoporsi a visita medica nei giorni di luglio 2021 legata al suo stato di salute. Non vi è infatti la prova di tale nesso eziologico né esso può ritenersi sussistente per presunzioni: il percorso psicologico seguito dalla ricorrente risulta cessato nel marzo 2018 (quindi oltre tre anni prima rispetto alle assenze del luglio 2021), mentre il certificato del maggio 2022 successivo di quasi un anno rispetto alle assenze contestate dà atto di miglioramento delle condizioni di salute della ricorrente. Non vi è dunque alcuna evidenza documentale attestante l'effettivo e concreto stato di salute della ricorrente nel periodo di luglio 2021. Anche in sede di procedimento disciplinare, a fronte della richiesta operata dalla Commissione Disciplinare dell'Ausl, risulta che parte ricorrente abbia depositato documentazione sanitaria inidonea a confermare la sussistenza di uno stato di salute causativo della dedotta temporanea incapacità a giustificare le assenza dal lavoro: segnatamente, un certificato del medico di medicina generale, nel quale veniva dichiarato che l'amnesia fosse in corso di accertamenti diagnostici (dunque non accertata) e delle ricette di prescrizione di visita neurologica e endocrinologica Tali allegazioni fattuali dedotte dall' sono rimaste CP_4 incontestate>.
6.3. Il Tribunale, quindi, ha escluso che con riguardo al periodo in contestazione- luglio 2021- sia stata fornita prova dell'invocato stato di alterazione patologica, che avrebbe impedito all'appellante di avere corretta percezione delle sue azioni e tale accertamento non è confutato dal gravame, che si limita a insistere nel richiamare la documentazione già esaminata dal primo giudice, omettendo però di confrontarsi criticamente con la valutazione da questi operata, e ad affermare che le condizioni dell'appellante non sarebbero migliorate nel tempo, senza però fornire al riguardo alcun valido riscontro.
6.4. A diverse conclusioni non può indurre il certificato medico prodotto in questo grado, rilasciato dal dott. il 6/3/2024, successivamente alla gravata Per_1 sentenza, in cui il sanitario si limita a dichiarare che l'appellante dal 13/4/2022 si sottopone a controlli periodici anche per il monitoraggio farmacologico presso il Centro di Salute Mentale di Ceprano.
6.5. L'invocato certificato non solo non contiene alcuna anamnesi né alcuna diagnosi, ma soprattutto fa riferimento a un periodo successivo di mesi ai fatti contestati senza fornire alcun elemento, neppure minimo, in ordine alle condizioni della paziente nel luglio 2021 e se la malattia che l'affligge, invero neppure indicata, abbia all'epoca effettivamente alterato le capacità cognitive e valutative della medesima.
5 6.6. Al riguardo si imponevano più puntuali allegazioni e riscontri sanitari, tenuto conto che nel ricorso introduttivo si afferma espressamente che “nonostante il suo stato di salute…… la sig.ra ha continuato a svolgere il Parte_1 suo lavoro con risultati proficui per qualità ed importanza”, così rappresentando una condizione di entità non grave e comunque non idonea a impedire il regolare svolgimento dei delicati compiti del tecnico radiologo.
6.7. Nel descritto contesto non assume alcun decisivo rilievo il passaggio della sentenza, su cui invece si attarda il primo motivo di gravame, laddove si legge che Va poi ulteriormente osservato che la ricorrente, sentita liberamente all'udienza del 1.12.2022, ha riferito circostanze diverse da quelle dedotte in ricorso: “sono affetta da diabete mellito di tipo 1 da quando ero giovane (11 anni), convivo pertanto da sempre con tale patologia e a volte gestire tale malattia insieme allo stress lavorativo mi ha portato ad avere delle dimenticanze. In relazione alle assenze per le quali sono stata licenziata dichiaro di aver giustificato la mia assenza avendo telefonato al mio coordinatore dr.
[...] telefonicamente avvertendolo che non mi sarei recata a lavoro e che Per_2 essivamente inviato certificato medico cosa che non ho fatto. Ricordo di essermi recata dal medico di base dr. prospettandogli la mia Persona_3 situazione di salute ed egli mi ha detto che avrebbe provveduto ad inviare il certificato medico telematicamente all'Inps e al datore di lavoro, ma evidentemente non lo ha fatto”. La prospettazione così offerta dalla ricorrente, appare piuttosto confusionaria e a tratti contraddittoria: la patologia che avrebbe determinato la dedotta involontarietà dell'assenza non sarebbe più la sindrome
“Disturbo borderline di personalità” bensì il “diabete mellito”; la ricorrente riferisce per la prima volta che l'assenza era stata giustificata al coordinatore dr. telefonicamente;
dichiara di essersi recata dal medico di base Persona_2 per ottenere i certificati sanitari (circostanza espressamente esclusa in ricorso) ma che fu proprio quest'ultimo a non inviarli all'INPS né al datore di lavoro>.
6.8. Per come evidenziato dal primo giudice, il racconto dell'appellante in sede di libero interrogatorio non è conforme a quanto riportato nel ricorso introduttivo, in cui si legge che “la ricorrente ha creduto di aver giustificato la sua assenza dal lavoro, richiedendo al suo medico di base la certificazione medica necessaria a dimostrare all il suo stato di malattia relativo CP_1 al periodo in contestazione, ed invece non l'ha fatto”, poiché in dette giornate a causa del “disturbo borderline di personalità con episodi di scompenso psicotico” che l'affligge non sarebbe stata nella condizione “di essere razionale e di agire di conseguenza”, difettando quindi della consapevolezza delle proprie azioni.
6.9. Le ragioni della decisione, diversamente da quanto sembra ritenere il gravame, non riposano sulla differente definizione della patologia (diabete mellito a cui consegue scompenso psicotico ovvero disturbo borderline) bensì, come sopra già evidenziato, sull'assenza di prova che nel periodo in contestazione l'appellante non fosse capace di rendersi conto delle proprie azioni a causa di una patologia, mentre il riferimento alla diversa rappresentazione dei fatti viene evidenziato esclusivamente a ulteriore supporto della insufficiente tesi difensiva.
7. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la gravata sentenza per avere a suo dire omesso di valutare adeguatamente la proporzionalità della
6 sanzione inflitta, errando nella valutazione della documentazione medica attestante i presupposti per l'applicazione della “scriminante”.
7.1. In ordine a quest'ultimo punto si rinvia a quanto esposto nel paragrafo precedente in ordine alla insufficienza della documentazione in atti ad attestare, anche solo sul piano indiziario, che l'ingiustificata assenza sia da imputare alla presenza acuta di un episodio psicotico ovvero a un'amnesia conseguente a uno stato patologico, dovendosi evidenziare, così come già fatto nella gravata sentenza, che l'appellante non ha dato prova di essersi sottoposta a quegli accertamenti diagnostici a lei prescritti in data 25/11/2021 dalla dott.ssa Parte (cfr certificato prodotto dall in prime cure). Per_4 riguardo alla valutazione oporzionalità, l'appellante, anche sul punto, non si confronta adeguatamente con la gravata sentenza in cui si legge che L'art. 55-quater, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 69) in relazione alla infrazione consistente nell'“assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nel biennio…”, prevede la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso. La disposizione ha quindi introdotto (fermi gli istituti più generali del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo), una tipizzazione di fattispecie di illeciti disciplinari particolarmente gravi ritenute idonee a fondare un licenziamento. Tra queste è appunto prevista l'ipotesi dell'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell'arco di un biennio, purché non ricorrano elementi che assurgano a “scriminante” della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza. La Cassazione ha recentemente ribadito il consolidato principio (cfr. sentenza n. 18372/2023) secondo cui “anche a fronte di una fattispecie legale quale quella di cui all'art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, il licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, conservando l'amministrazione il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento” (nello stesso senso Cass. 17600/2021; Cass., n. 18326 del 2016). In termini concreti ciò significa che la tipizzazione ex ante effettuata dal legislatore (con riguardo all'assenza non giustificata), onera il lavoratore di dedurre e fornire elementi che consentano (in primis all'Amministrazione e, successivamente ed eventualmente, al giudice) di valutare la ricorrenza di circostanze tali da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa, in tal senso comprendendo sia l'adempimento della prestazione principale sia tutto il corredo degli obblighi strumentali di correttezza e diligenza, e tali, quindi, da giustificare la condotta tenuta dal lavoratore seppur coincidente con la tipizzazione (oggettiva) effettuata dal legislatore. Occorre dunque effettuare la verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato alla ricorrente in relazione al concreto
7 rapporto, a tutte le circostanze del caso avuto riguardo anche all'assolvimento degli oneri probatori>.
7.3. Il Tribunale si è puntualmente attenuto ai princìpi che regolano la materia, omettendo una valutazione automatica della condotta contestata, pacificamente integrante l'illecito disciplinare in questione, ma procedendo alla valutazione del caso concreto, con verifica delle giustificazioni della dipendente, che però non hanno trovato positivo riscontro probatorio.
7.4. A ulteriore supporto della congruità della sanzione irrogata va osservato che nella contestazione disciplinare sono addebitate alla dipendente, oltre all'assenza ingiustificata per nove giorni anche un debito orario pari a ore 191,21, comprovato dai cartellini marcatempo prodotti dall in prime cure, CP_1 nonché l'assenza ingiustificata alla visita presso il CVM di Roma del 19/6/2019, come da verbale prodotto dall . CP_1
7.5. Rispetto a questi ultimi addebiti nulla è stato dedotto dall'appellante e gli stessi concorrono al giudizio di gravità della violazione degli obblighi gravanti sul dipendente, così da rendere giustificato il recesso, in assenza di utili riscontri per affermare l'assenza dell'elemento soggettivo.
7.6. Anche questo motivo, pertanto, va disatteso.
8. Parimenti va disatteso l'ultimo motivo di gravame con cui l'appellante si duole della mancata ammissione della prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo e qui ribadita.
8.1. Le circostanze articolate sono sotto più profili inammissibili, perché generiche, contenenti giudizi da comprovare piuttosto con certificazione medica, irrilevanti e inidonee a inficiare quanto affermato dal Tribunale e qui confermato.
9. La particolarità della vicenda esaminata, la natura delle questioni trattate e la diversa condizione delle parti giustificano la compensazione delle spese del grado.
9.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; dichiara compensate le spese del grado;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo agli appellanti principali le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 30.1.2025
LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
8