Articolo 17 della Legge 16 ottobre 1953, n. 799
Articolo 16Articolo 18
Versione
15 novembre 1953
Art. 17.
Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'esercizio finanziario 1953-54, Buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tale modificazione puo' riguardare anche la scadenza dei Buoni.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni.
Con la stessa procedura, in deroga alle vigenti leggi sul Debito pubblico, il Ministro del tesoro ha facolta' di emettere nell'esercizio Buoni poliennali del Tesoro, anche a premio, a scadenza non superiore ai nove anni.
L'aumento dei Buoni ordinari e dei Buoni poliennali in circolazione non puo' superare, nell'esercizio, il disavanzo quale risulta dall'art. 24.
Entrata in vigore il 15 novembre 1953