Articolo 2625 del Codice civile
Articolo 2624Articolo 2629 bis
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7 aprile 2010
Art. 2625.

(Impedito controllo).

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita' di controllo ((...)) legalmente attribuite ai soci ((o ad altri organi sociali)) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
Entrata in vigore il 7 aprile 2010
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