Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente
dott.ssa Angela Casalini Giudice rel.
dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale congiunto instaurato da:
(C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
(VI) il 23/08/1976, con il patrocinio dell'Avv. CEVOLO ANDREA (C.F.
) con elezione di domicilio in B.go A. Mazza n. 2 C.F._2
43121 Parma ITALIA presso e nello studio dell' avv. CEVOLO ANDREA;
e
(C.F. ), nata a [...]_2 C.F._3
(PR) il 30/09/1981, con il patrocinio dell'avv. CEVOLO ANDREA (C.F.
) con elezione di domicilio in B.go A. Mazza n. 2 C.F._2
43121 Parma ITALIA, presso e nello studio dell'avv. CEVOLO ANDREA;
e con l'intervento obbligatorio de PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la regolazione del regime di responsabilità genitoriale e di affidamento dei figli minori, in particolare:
“che il Tribunale di Parma, ratifichi e omologhi le condizioni concordate dalle parti, quivi riportate:
1. i minori e vengono affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, i quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse (istruzione, scuola, salute, educazione) dovranno essere assunte di comune accordo;
2. La casa familiare, sita in Salsomaggiore Terme (PR), Località
Cangelasio n. 28, di proprietà esclusiva del IG. resterà Parte_1
assegnata a quest'ultimo mentre la madre vivrà presso l'abitazione con sede in Salsomaggiore Terme (PR), Via Bissolati n. 6/8 unitamente ai figli ivi residenti
3. il padre e la madre concordano che i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi preveda esatti tempi paritetici tra i due genitori, ovvero:
SETTIMANA lunedì marte mercole giovedì venerdì sabato domenic dì dì a
PRIMA Madre Padre Padre Madre Madre Padre Padre
SECONDA Madre Padre Padre Madre Padre Madre Madre
TERZA Madre Padre Padre Madre Madre Padre Padre
Madre Padre Padre Madre Padre Madre Madre Per_3
Pag. 2 di 8 4. Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i coniugi, secondo il preminente interesse dei minori e i loro impegni scolastici e sportivi, che rispettino la custodia condivisa;
5. Durante ogni estate ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di vacanza di almeno due settimane (anche non consecutive), che dovranno essere ogni anno preventivamente concordate tra le parti entro il
30 maggio. Solo in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, si stabilisce fin da ora che la madre avrà diritto di scelta negli anni dispari mentre il padre in quelli pari. In ogni caso i genitori dovranno sempre comunicarsi preventivamente il recapito ed il numero di telefono del luogo scelto per le vacanze insieme ai minori;
6. Quanto alle festività natalizie, i ragazzi trascorreranno la Vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro e viceversa, così come la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa e così pure l'ultimo dell'anno con un genitore ed AN con l'altro e viceversa;
inoltre, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, ogni anno essi, oltre alle vacanze estive, potranno trascorrere insieme ai figli un ulteriore periodo di vacanza di sette giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente. Solo in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, si stabilisce fin da ora che la madre avrà diritto di scelta negli anni dispari mentre il padre in quelli pari. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi consensualmente raggiunti dai genitori;
7. Dopo la fine della scuola e al di fuori dei soggiorni di vacanze fuori sede proseguirà la suddivisione secondo la predetta calendarizzazione;
Pag. 3 di 8 8. Sarà il padre dei minori a vicariare, quando necessario, le assenze per impegni o impossibilità della IG.ra . Altrettanto il IG. Parte_2 Pt_1
dovrà considerare in primis di ricorrere alla madre dei minori medesimi in caso di proprie assenze o impossibilità.
Si precisa che in caso di impossibilità di uno o dell'altro genitore subentreranno i parenti o la babysitter secondo la seguente logica:
In caso di giorno di pertinenza del padre:
Madre - Parenti Paterni – Parenti materni - Babysitter
In caso di giorno di pertinenza della madre:
Padre - Parenti Materni – Parenti paterni - Babysitter
9. Nel caso in cui si dovesse ricorrere ad una babysitter la relativa spesa, salvo diverso accordo, sarà a carico esclusivo del genitore che avrebbe dovuto occuparsi dei figli secondo la calendarizzazione di cui al presente ricorso;
10. In considerazione dell'equivalenza del tempo trascorso dai minori presso ciascun genitore, il IG. e si Parte_1 Parte_2
accordano nel senso di provvedere al mantenimento diretto dei figli, finché gli stessi non raggiungeranno l'indipendenza economica, fatta eccezione per l'abbigliamento ordinario il cui costo continuerà ad essere assolto dal padre previa esibizione del documento di spesa a cura della madre. Il relativo rimborso dovrà avvenire, tramite carta ricaricabile o bonifico bancario entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del documento di spesa.
Ove il costo mensile complessivo di dette spese, per entrambi i figli, dovesse essere superiore ad € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), ogni
Pag. 4 di 8 ulteriore necessità di spesa per abbigliamento ordinario dovrà essere previamente concordata con il padre. Sono irripetibili i costi / spese aggiuntive senza la previa concertazione con l'altra parte;
11. Le spese straordinarie così come individuate dalle linee guida in uso presso il Tribunale di Parma (20.12.2023), alle quali si rinvia, sono a carico del IG. nella misura dell'80% ed il restante 20% a carico Pt_1
della IG.ra . Parte_2
Le parti dichiarano di avere preso visione del predetto protocollo, di accettarlo in ogni sua parte;
12. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore
(tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
La documentazione di avvenuto pagamento delle predette spese e delle pezze giustificative dovrà essere inoltrata all'altro genitore entro e non oltre il giorno dieci del mese successivo alla spesa ed il rimborso della quota proporzionale dovrà essere versata in favore del genitore che ha sostenuto la spesa, entro e non oltre i successivi dieci giorni (ossia il giorno 20 del mese). Qualora non venga esibita la spesa effettuata riferita ai figli, alcun rimborso sarà dovuto dall'altro genitore;
13. Quanto alla volontà, manifestata da , di proseguire l'attività Per_1
sportiva di motociclismo, la IG.ra , pur condividendo la passione Parte_2
del figlio, non dispone delle risorse economiche necessarie. Il IG. Pt_1
Pag. 5 di 8 dichiara pertanto di accollarsi tutti i costi di iscrizione a detta attività
(comprese le spese per abbigliamento e attrezzature)
14. Il IG. , quale contributo all'estinzione del finanziamento Parte_1
contratto dalla IG.ra con l'istituto di credito (pratica n. Parte_2 CP_1
145752, con capitale residuo pari ad € 3.882,84) verserà alla stessa, tramite assegno circolare alla medesima intestato o bonifico bancario,
l'importo di € 2.000,00 (duemila/00);
15. Il cane MI, di proprietà del IG. , rimarrà presso l'abitazione Pt_1
dello stesso dove potrà godere di ampi spazi verdi a disposizione con spese di mantenimento, toelettatura, veterinarie a carico del medesimo.
Le parti convengono che la IG.ra potrà liberamente fare visita Parte_2
all'animale e, previo accordo, lo potrà accudire presso la propria abitazione. Nel periodo in cui il cane rimarrà con la IG.ra sarà Parte_2
quest'ultima ad occuparsi del mantenimento;
16. Gli effetti personali della IG.ra , ancora presenti nella casa Parte_2
familiare di proprietà del IG. , saranno dalla stessa prelevati entro Pt_1
e non oltre il 30.11.2024 mentre tutto l'arredamento resta in piena proprietà del IG. ; Pt_1
17. Le parti concordano che la sola IG.ra continuerà a percepire Parte_2
interamente l'assegno unico ma che i figli saranno posti fiscalmente a carico di entrambi i genitori per la stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
18. I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
Pag. 6 di 8 19. Le parti dichiarano che le condizioni sopra indicate sono da applicarsi al momento del deposito del presente ricorso (novembre 2024)
20. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del regime di affidamento dei figli minori, depositato in data 12/11/2024, hanno premesso di: aver intrapreso una stabile relazione;
da tale relazione nascevano a Parma i figli Per_1
(10/05/2010) e (18/04/2012); il nucleo così costituito ha vissuto nella Per_2
casa familiare di proprietà esclusiva del IG. sita in Parte_1
Salsomaggiore Terme (PR), Località Cangelasio Ceriati n. 28; con il passare del tempo la convivenza era diventata intollerabile a causa delle numerose liti che hanno portato ad un inasprimento dei rapporti.
Pertanto, hanno chiesto che il Tribunale volesse pronunciarsi sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e del regime di affidamento dei figli minori ex artt. 337 bis e ss. Cod. civ., alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto nulla osta a recepire l'accordo delle parti, che risponde all'interesse della prole.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero,
Visti gli artt. 337 bis e ss. cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ.,
dispone che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del regime di affidamento dei minori avvenga secondo le condizioni enunciate in ricorso depositato in data 12/11/2024;
spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al Pubblico
Ministero.
Parma, così deciso nella camera di conIGlio del 21/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
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