Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice Dott. Manuela Fontana, letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al N. 371/2024 R.G. promossa da:
rapp.ta e difesa dall'Avv. CARANDENTE COSCIA GIANCARLO Parte_1 presso il cui studio in Napoli alla Via F.sco De Mura n. 8 elettivamente domicilia;
contro
in persona del Controparte_1 presidente pro-tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv. DI STEFANO ANNA, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/01/2024, parte ricorrente, premesso di aver presentato, in data in data 23.12.21, alla competente commissione sanitaria, domanda di riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile senza mai essere convocata a visita e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 23446/22 R.G.) e che il consulente non aveva riconosciuto la sussistenza del relativo requisito sanitario, contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati integravano le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda, eccependo la carenza assertiva, l'inammissibilità della domanda e l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono
• Tiroidectomia subtotale (2016) per gozzo in trattamento sostitutivo
• Sindrome ansioso-depressiva di natura reattiva in trattamento farmacologico. • Artromialgie diffuse al rachide e agli arti accompagnate da marcato senso di stanchezza in soggetto in sovrappeso e con lieve aumento della creatinchinasi. • Episodi di asma bronchiale in fumatrice. Esame spirometrico nella norma.
• Ipoacusia di grado severo a sinistra. Tutte le patologie sopra menzionate erano già in atto all'epoca della domanda amministrativa. Agli esiti della patologia oncologica ginecologica si ascrive l'invalidità dell'11% prevista dal codice 9322 per le neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale. Agli esiti della tiroidectomia subtotale per gozzo, tenendo presente la necessità di trattamento ormonale sostitutivo, si ascrive l'invalidità del 20% applicando con criterio analogico proporzionale il codice 9322. La sindrome ansioso-depressiva di tipo reattivo ammette in base al codice 2205 l'invalidità fissa del 25%. Alla patologia osteomuscolare in soggetto in sovrappeso si ascrive, in base al codice 7105 e con criterio analogico proporzionale, l'invalidità del 20%. Agli episodi di asma bronchiale da correlare al fumo di sigarette si ascrive con riferimento al codice 6013 l'invalidità del 15%. La patologia uditiva ammette come previsto dal DM 05/02/1992 l'invalidità del 10% (codice 4005). Con il calcolo riduzionistico si perviene ad invalidità complessiva del 68% con decorrenza dal 23/12/2021, data della domanda amministrativa”. In data 12/10/2023 parte ricorrente presentava osservazioni alla bozza peritale ritenendo: “
1. non valutata la steatosi epatica diagnosticata nel certificato epatologico del 20/06/2022; 2. non valutata l'ipertensione arteriosa riportata in anamnesi nel certificato neurologico del 04/05/2023; 3. sottostimata la patologia dell'apparato locomotore, perché questa andava valutata assegnando l'invalidità prevista con range 31-40% dal codice 7010 e non applicando con criterio analogico proporzionale il codice 7105 ed assegnare l'invalidità del 20%. Ciò avrebbe permesso di riconoscere una invalidità complessiva del 74%”. Il CTU, in risposta alle osservazioni di parte ricorrente, integrava la propria relazione peritale precisando che “Punto 1). Riguardo alla steatosi epatica, il termine indica accumulo di grassi nelle cellule epatiche, ossia una condizione anatomica solitamente del tutto asintomatica. Infatti, solo se di grado avanzato, quindi non nel caso in esame, la steatosi può essere causa di fibrosi o cirrosi con relative conseguenze funzionali. Punto 2). Riguardo all'ipertensione arteriosa, questa è riportata come dato anamnestico in una visita neurologica, ma non è diagnosticata in nessun certificato agli atti, né è stata riferita dalla perizianda durante la visita medico-legale. Inoltre ho personalmente rilevato un PA del tutto normale, pari a 110/65 mmhg. Punto 3). Riguardo alla patologia osteoarticolare, stimarne il grado di invalidità non è una questione di scelta di codici. Infatti il giudizio deve fondarsi sulla documentazione medica agli atti, su quella strumentale per immagini, se disponibile, ma essenzialmente sugli effetti funzionali rilevati con l'esame obiettivo. Il tenere conto di tutto quanto sopra evidenziato mi porta a confermare la stima già fatta di invalidità del 20%.
In definitiva confermo le mie precedenti conclusioni”. In sede di chiarimenti, in merito alla certificazione medica sopravvenuta del 23.01.2024, all'udienza del 7.11.2024, il CTU ha rilevato che” “La certificazione in oggetto documenta una patologia sovrapponibile a quella già valutata. Si tratta di artromialgie diffuse, ossia dolori alle articolazioni e muscolari che sono espressione di fibromialgia, patologia reumatica, non specificatamente ortopedica. Infatti la cura prevede l'impiego di farmaci anti – depressivi piuttosto che farmaci anti – infiammatori ovvero mio – rilassanti. All'esame obiettivo la ricorrente deambulava normalmente e muoveva la colonna sia in senso laterale che antero - posteriore. Gli effetti funzionali non incidono sull'apparato locomotore”. Le conclusioni dell'ausiliario, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che, in assenza di una documentazione medica ulteriore che scalfisca le considerazioni ampiamente motivate del consulente d'ufficio, i rilievi mossi all'interno del ricorso assurgono a mero dissenso diagnostico e, di conseguenza, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413). Deve dunque concludersi per il rigetto della domanda attorea. Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio. Si pongono a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate CP_2
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda b) Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio c) Pone a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate CP_2
Così deciso in data 31/01/2025.
il Giudice dott. Manuela Fontana