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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 166/2020 R.G., di appello avverso la sentenza n. 221/2020, pronunciata dal Tribunale di Larino in data 14.5.2020 nella controversia n.
1073/2014 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1
( ), Parte_2 C.F._2
( ), Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4
( ), Parte_5 C.F._5
( ), Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi, in forza di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Raffaele De Simone, con domicilio digitale come da pec da
Registri di giustizia;
APPELLANTI
CONTRO
( ), CP_1 C.F._7
( ), in persona del l. r. in carica, Controparte_2 P.IVA_1
pag. 1 di 21 rappresentati e difesi, in forza di procure in calce alle rispettive comparse di risposta, dall'Avv. Concetta Petrossi, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATI
E
( ), in persona del l. r. in carica, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Giuseppe Cericola, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
a) accogliersi l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la responsabilità di entrambi i conducenti proprietari dei rispettivi veicoli nella causazione del sinistro per cui è causa ex art. 2054 c.c., comma 2 e/o 4, oppure nella diversa misura secondo la determinazione di Codesta Ecc.ma Corte;
b) conseguenzialmente condannare gli appellati , Controparte_3 [...]
e , in solido tra di loro, al risarcimento in favore Controparte_5 CP_1 degli attori di tutti i danni quantificati, come da prospetto allegato alla domanda di I° grado, in complessive € 792.500 (settecentonovantaduemilacinquecento//00) pari al 50% del danno subito o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
c) con vittoria di spese vive (€ 2.556 per contrib unificato di questo grado ed € 518 per il primo grado) e compenso professionale oltre rimb. Forf.15% LP ed accessori di legge del doppio grado di giudizio da liquidarsi secondo valutazione di Codesta
Corte.
Per gli appellati e CP_1 CP_2 dichiarare inammissibile l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
pag. 2 di 21 e voglia rigettarlo per la sua infondatezza nel merito, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Per l'appellata Controparte_3 voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare l'appello inammissibile per contrasto con l'art.342 cpc e/o per manifesta infondatezza ex art.348 ter cpc, ovvero rigettarlo integralmente, in uno con i motivi posti a suo sostegno, siccome il tutto è inammissibile, erroneo ed infondato in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza e la responsabilità esclusiva e determinante in capo al Sig. nella causazione del sinistro de quo, Controparte_6 con vittoria di spese e competenze di lite del secondo grado.
FATTI DI CAUSA
1. Il presente giudizio ha ad oggetto il sinistro stradale verificatosi il 28.8.2013, intorno alle ore 17:00, sulla SS 709 (Tangenziale di Termoli), tra la IA NT targata CF550FC, guidata dal proprietario , che percorreva la Controparte_6 strada in direzione sud, e l'autoarticolato composto da trattore Volvo FH12 e semirimorchio Bartoletti L221T1, con rispettive targhe EM009EV e CB002194, guidato da e di proprietà di che proveniva CP_1 Controparte_2 nell'opposto senso di marcia.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, non oggetto di contestazioni, il , giunto all'altezza della progressiva chilometrica 0+100, Pt_1 caratterizzata da una curva volgente a destra a visuale limitata, invadeva la corsia di marcia opposta, andando a urtare l'autoarticolato, che percorreva regolarmente la propria corsia;
a seguito del violentissimo impatto, verificatosi tra la parte anteriore dell'autoarticolato e la parte anteriore dell'autovettura, "questa effettuava un quarto di giro su se stessa in senso antiorario e si incastrava con la fiancata destra sotto le ruote anteriori del mezzo pesante, il quale diventava a quel punto ingovernabile, tanto che prima urtava la barriera guard rail di destra, poi attraversava la carreggiata da destra a sinistra con la IA NT incastrata, per finire la sua corsa contro la barriera di guard rail di sinistra, dove, a causa dell'ulteriore urto violento, l'autovettura veniva completamente accartocciata con all'interno il suo conducente, , il quale decedeva quasi subito". Controparte_6
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , in qualità di genitori (i primi due) e di Parte_5 Parte_6
pag. 3 di 21 sorelle e fratello di , hanno proposto, nei confronti di e di Controparte_6 CP_2
presso cui l'autoarticolato era assicurato per la Controparte_3 responsabilità civile, domanda di risarcimento dei danni correlati al decesso del congiunto, quantificati in complessivi € 892.500,00, salva diversa quantificazione, previo accertamento della responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c. o nella diversa misura determinata dal giudice.
La società nel negare qualsiasi responsabilità per il sinistro, da ascrivere CP_2 esclusivamente al , ha proposto in via riconvenzionale, nei confronti degli Pt_1 attori e di compagnia assicuratrice della responsabilità civile della CP_4
IA NT, domanda di risarcimento dei danni subiti dal mezzo di sua proprietà.
Anche chiamato in causa per integrazione del contraddittorio ha CP_1 proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da lesione della propria integrità psico fisica, subiti in conseguenza del sinistro, sul presupposto della responsabilità esclusiva del . Pt_1
Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 221 del 14.5.2020, pronunciando sulle contrapposte domande, ha:
- rigettato la domanda principale proposta dai congiunti di;
Controparte_6
- rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal CP_1
- accolto per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta da e, CP_2 per l'effetto, condannato gli attori al pagamento della somma di € 798,75;
- condannato a manlevare gli attori di quanto versato in esecuzione CP_4 della sentenza;
- condannato gli attori al pagamento delle spese di lite sostenute da
[...]
Controparte_3
- compensato le spese tra gli attori, ; CP_1 CP_2 CP_4
- posto a carico del le spese della c.t.u. medico legale;
CP_1
- posto a carico di le spese della c.t.u. sul mezzo. CP_2 CP_4
Per ciò che rileva in questa sede, il tribunale, sulla base dell'istruttoria svolta, anche per mezzo dell'acquisizione della relazione tecnica dell'Ing. Per_1
, disposta dalla locale Procura della Repubblica e confermata dal tecnico
[...] ascoltato come testimone, ha ricostruito la dinamica dell'incidente e accertato la responsabilità del conducente della IA NT, in quanto autore di plurime violazioni di regole imposte dal codice della strada, in primis quella concernente il pag. 4 di 21 sorpasso in un tratto di strada in cui era imposto il divieto da apposito segnale, nonché in corrispondenza di una curva con scarsa visibilità, segnalata in più tratti con delineatori e tabelloni stradali, in quanto prossima a zona di svincolo;
a ciò doveva aggiungersi il superamento del limite di velocità di 60 km/h e la rilevata presenza, nel sangue del , di alcol etilico con una concentrazione di 0,67 g/l, Pt_1 superiore al limite di 0,5 previsto dal codice della strada.
Il tribunale ha, poi, ritenuto superata la presunzione di colpa concorrente stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., sulla base delle seguenti circostanze di fatto: 1)
l'autoarticolato guidato dal al momento dello scontro con l'auto, aveva una CP_1 velocità, rilevata dal cronotachigrafo del mezzo, inferiore al limite previsto per la strada percorsa, di 60 km/h; 2) dagli accertamenti compiuti dalla Polizia stradale era emerso che il aveva tentato di schivare la IA NT, con una CP_1 manovra repentina verso destra;
3) in base agli accertamenti tecnici compiuti dall'Ing. l'autoarticolato, in conseguenza dell'impatto, aveva riportato Per_1 danni anche agli organi direzionali e allo sterzo, tanto da divenire di fatto ingovernabile.
Ha, infine, escluso qualsiasi incidenza causale della violazione dell'art. 80 comma
14 c.d.s., contestata al conducente e alla società proprietaria dell'autoarticolato, consistente nell'aver messo lo stesso in transito con semirimorchio non presentato alla prescritta revisione periodica.
2. Avverso la sentenza, notificata il 7.6.2020, hanno proposto appello Pt_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , con atto di citazione notificato il 29.6.2020, chiedendone Parte_6 la riforma, con accoglimento delle conclusioni di merito sopra riportate.
Si sono costituiti e che hanno insistito CP_1 CP_2 Controparte_3 nella declaratoria di inammissibilità dell'appello e nel suo rigetto nel merito.
Dichiarata la contumacia di all'esito dell'udienza dell'8.3.2023, di cui CP_4
è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione è argomentata in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
pag. 5 di 21 Le critiche proposte sono motivate in termini adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata e sono tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata.
A tale proposito va richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass., SU n. 36481/2022), secondo cui è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
3. Con unico articolato motivo, l'appellante censura l'erronea valutazione delle circostanze di fatto emerse ai fini della prova del superamento della presunzione di concorso di colpa in capo al conducente dell'autoarticolato, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c.
A sostegno dell'impugnazione proposta deduce che: 1) la velocità tenuta dal al momento dell'incidente, sebbene inferiore al limite imposto di 60 km/h, CP_1 non era adeguata alle caratteristiche della strada percorsa, che è in discesa e presenta una curva a sinistra a corto raggio e visuale non libera, segnalata da apposita segnaletica verticale;
la situazione di fatto, quindi, era tale da richiedere una limitazione ulteriore della velocità, al fine di consentire un tempestivo arresto del veicolo in presenza di ostacoli improvvisi;
2) nessuna manovra di emergenza è stata tentata dal sia perché le dichiarazioni rese sul punto dall'agente CP_1 della Polizia stradale Cristiano Vocale non hanno trovato riscontro in analoghe dichiarazioni del e nei rilievi compiuti, sia perché il cronotachigrafo del CP_1 mezzo dallo stesso guidato non ha registrato alcuna frenata;
3) il tribunale non ha correttamente valutato l'incidenza causale dell'omissione della revisione periodica del mezzo, la quale comportava l'assoluto divieto di circolazione e ha avuto una indubbia rilevanza in ordine alla garanzia di efficienza dell'impianto frenante e dei pneumatici, e, quindi, sullo spazio di arresto dei veicolo;
4) il tasso alcolemico riscontrato sul , pari a 0,67 g/l, di poco superiore al limite di legge, non ha Pt_1 avuto alcuna incidenza sulla causazione del sinistro.
Le doglianze sono parzialmente fondate.
pag. 6 di 21 4. Il tribunale, accertate le plurime violazioni del codice della strada commesse da e, in particolare, quella, ritenuta gravissima, del divieto di Controparte_6 effettuare la manovra di sorpasso, "imposto dall'apposito segnale, oltreché a ridosso di curva con scarsa visibilità, segnalata in più tratti con delineatori e tabelloni stradali in ragione della prossimità di una zona di svincolo (art. 148, commi 10 e 14 c.d.s.)", ha ritenuto che l'accertamento della sua responsabilità non comportasse il superamento della presunzione di colpa concorrente stabilita dall'art. 2054 c.c., ritenendo necessario accertare che l'altro conducente,
[...]
si fosse pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a CP_1 quelle di comune prudenza e avesse fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Tale affermazione deve essere precisata nei termini che seguono.
La presunzione di responsabilità paritaria, stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. nel caso di scontro tra veicoli, ha natura residuale e opera soltanto nel caso in cui non sia possibile determinare in concreto la misura delle rispettive responsabilità e quando non possano essere accertate le cause e le modalità del sinistro (Cass., n.
7061/2020; Cass., n. 13762/2019; Cass., n. 9353/2019; Cass., n. 18631/2015;
Cass., n. 8409/2011), accertamenti che nel caso in esame sono ben possibili sulla base degli elementi di prova acquisiti, in particolare quelli che rinvengono dai rilievi compiuti dalla Polizia stradale, dalla documentazione, anche fotografica, acquisita e dalla ricostruzione della dinamica del sinistro operata dall'Ing. , su cui Per_1 gli stessi appellanti concordano, richiamandola espressamente a sostegno dell'impugnazione proposta.
Gli appellanti non pongono in dubbio il rilievo della gravissima violazione commessa da , che, nel percorrere la SS 709, in corrispondenza Controparte_6 della curva a destra, posta all'altezza della chilometrica 0+100, effettuava una vietata manovra di sorpasso di un autotreno che lo precedeva, oltrepassando a velocità superiore al limite imposto (al momento dell'impatto pari ad almeno 71,6 km/h, con ogni probabilità stimata per difetto dal momento che l'Ing. ha Per_1 preso in considerazione la sola energia cinetica dissipata nella frenata effettuata dalla IA NT, senza tener conto dell'ulteriore apporto di energia cinetica dissipata nella produzione dei danni prodotti nei due veicoli) la linea di mezzeria continua e invadendo completamente l'opposta corsia di marcia, su cui viaggiava l'autoarticolato guidato dal nessuna contestazione, in particolare, è stata CP_1 sollevata sulla circostanza, recepita dal primo giudice, che il punto d'urto tra i pag. 7 di 21 veicoli, individuato da una scalfittura e abrasione del manto stradale provocato dalle parti metalliche della IA NT, fosse nella corsia di pertinenza dell'autoarticolato, a una distanza di un metro dalla linea continua di margine.
In considerazione dello svolgimento dei fatti, su cui le parti concordano, non può dubitarsi che la condotta di guida del abbia avuto un'efficienza causale Pt_1 determinante sulla causazione dell'incidente, essendo evidente che se il conducente della IA NT avesse rispettato la regola di prudenza specifica dettata dal codice della strada (art. 148 comma 10 c.d.s.) che gli vietava la manovra di sorpasso nel tratto di strada percorso non si sarebbe verificata alcuna collisione tra i due veicoli, dal momento che l'autoarticolato percorreva regolarmente la propria corsia di pertinenza.
L'invasione dell'opposta corsia di marcia è manovra di per sé pericolosissima, tanto più se compiuta, come nel caso in esame, nell'atto nella percorrere una curva e di effettuare un sorpasso vietato di un autotreno, circostanza che rende non visibile a chi viaggia nell'opposta direzione di marcia la presenza del veicolo e, quindi non percepibile la sua intenzione di effettuare il sorpasso.
Non è rilevante accertare le ragioni per cui tale manovra intrinsecamente pericolosa sia stata compiuta, pur dovendosi dare atto che l'assunzione di bevande alcoliche da parte di , dimostrata dalla concentrazione di alcol nel Controparte_6 sangue risultante a seguito degli esami eseguiti (0,67 g/l), determina inevitabilmente un abbassamento della soglia di attenzione, della inibizione a compiere manovre vietate e pericolose e dei tempi di reazione a situazioni di pericolo;
a tale proposito va osservato che i valori della concentrazione di alcol nel sangue hanno un significato oggettivo e univoco e che la corporatura o da altre caratteristiche fisiche dell'assuntore influiscono sugli effetti dell'assunzione (ad es., per raggiungere lo stesso valore di concentrazione per un individuo magro sarà sufficiente bere un bicchiere di vino, mentre per uno corpulento ne occorreranno due), ma non certo sul grado di compromissione delle capacità di guida conseguente a determinate concentrazioni di alcol.
5. Fatte queste precisazioni, non è ravvisabile nella condotta di guida di
[...]
conducente dell'autoarticolato, un contributo causale alla verificazione CP_1 dell'incidente sotto il profilo del mancata regolazione della velocità al di sotto del limite imposto per la strada percorsa e del mancato compimento di manovre di emergenza finalizzate a evitare la collisione con la IA NT (punti 1 e 2
pag. 8 di 21 dell'impugnazione).
5.1. Quanto al primo aspetto, sostiene parte appellante, mediante richiamo all'art. 141 c.d.s., che il tribunale non ha correttamente valutato la condotta di guida del il quale, percorrendo una curva volgente a sinistra con scarsa visibilità e CP_1 in discesa, avrebbe dovuto tenere una velocità inferiore a quella di 60 km/h, imposta sul tratto di strada percorso, e a quella di 58 km/h, rilevata dal cronotachigrafo installato sul mezzo.
La doglianza è infondata.
In primo luogo il dato di 58 km/h non risulta indicato nella relazione dell'Ing.
[...]
, il quale si è limitato ad affermare che l'autoarticolato viaggiava entro il limite Per_1 di 60 km/h, mentre dall'esame della copia del disco del cronotachigrafo, in particolare dello "spicchio" orario compreso tra le 17 e le 18, è possibile rilevare che la linea della velocità, prima dell'improvviso azzeramento conseguente all'arresto del mezzo, si posizionava in zona intermedia tra i 40 e i 60 km/h; il valore più verosimile della velocità dell'autoarticolato al momento dell'incidente sembra compreso tra 50 e 55 km/h.
Va poi considerato che l'incidente si è verificato in un "tratto stradale sostanzialmente pianeggiante" (pag. 19 della relazione , che si Per_1 presentava in ottimo stato di conservazione e manutenzione ed era asciutto al momento dell'evento, in condizioni stradali e di luce naturale ottimali (erano le ore
17.10 circa di un giorno di fine estate).
Sia nella direzione di marcia Vasto – Termoli sia in quella opposta era presente un tabellone stradale con la dicitura "rallentare zona di svincolo", raffigurante altresì il limite di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso, così come la segnaletica verticale relativa alla curva destrorsa (direzione Vasto – Termoli) e sinistrorsa
(direzione Termoli – Vasto) pericolosa.
È, quindi, evidente che le possibili fonti di pericolo della strada, derivanti dall'essere una zona di svincolo e dalla presenza di una curva, sono state prese in considerazione dall'ente proprietario e gestore della strada allo scopo di fissare il limite di velocità in 60 km/h, notevolmente inferiore a quello di 90 km/h, previsto in via generale per le strade extraurbane, quale quella teatro del sinistro;
la contestualità dell'indicazione del segnale di pericolo e della fissazione di un limite di velocità inferiore a quello generale dimostra che tale limite è stato ritenuto idoneo a fronteggiare le situazioni di potenziale pericolo connesse alla percorrenza pag. 9 di 21 della curva.
Viene in rilievo, quindi, una concretizzazione del precetto di adeguare la velocità allo stato dei luoghi, mediante imposizione di uno specifico limite di velocità, che, in quanto fondato sulle caratteristiche del tratto di strada percorso, non consente di ritenere ipotizzabile l'obbligo di una limitazione ulteriore, che avrebbe un senso in ipotesi di vigenza dei limiti imposti dal codice della strada in via generale.
In ogni caso, una velocità inferiore a 60 km/h è piuttosto bassa e non può considerarsi eccessiva in relazione alla condizione dei luoghi, della strada e del traffico presenti al momento dell'incidente, nonché alle circostanze di questo (sulle circostanze di fatto da prendere in considerazione per verificare se la velocità sia eccessiva v. Cass., n. 165/1999; Cass., n. 20173/2004; Cass., n. 6559/2013).
Per un verso la strada si trovava in ottime condizioni di manutenzione e le condizioni di visibilità erano favorevoli;
per altro verso, considerato il carattere repentino della improvvida manovra di sorpasso della IA NT, con ogni probabilità qualsiasi ipotizzabile velocità inferiore, compatibile con l'esigenza di non determinare intralci nel traffico e quindi di non costituire essa stessa fonte di pericolo per la circolazione , non sarebbe stata sufficiente a evitare l'impatto.
Deve, poi, considerarsi che la presenza di un segnale di limite di velocità inferiore a quello generale, contestualmente a quello di pericolo per la presenza di una curva in zona di svincolo, era idoneo a ingenerare nell'utente della strada un legittimo affidamento sulla sufficienza del rispetto di tale limite al fine di prevenire il rischio di incidenti, senza necessità di diminuire ulteriormente la velocità in relazione a comportamenti imprudenti altrui del tutto imprevedibili.
Il disposto del comma 2 dell'art. 141 c.d.s., del resto, impone al conducente di tenere una condotta di guida tale da consentirgli di mantenere il controllo del proprio veicolo e di arrestarlo tempestivamente dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, ma non certamente di prendere in considerazione tutte le possibili violazioni altrui, il che condurrebbe a precludere di fatto la possibilità di circolazione, che è possibile in forza del principio di autoresponsabilità (corollario di quello di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.), che impone a ciascuno degli utenti della strada di farsi carico delle proprie violazioni e non di quelle altrui, se non quando siano prevedibili ex ante: la giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ritiene prevedibile l'imprudenza altrui nei casi in cui il veicolo antagonista
è visibile, come in ipotesi di attraversamento di un crocevia o di esecuzione di pag. 10 di 21 manovre di immissione che presuppongono l'applicazione delle norme sulla precedenza di diritto o di fatto (Cass., n. 30089/2024; Cass., n. 1992/2024), non certo in caso di manovra di sorpasso in una curva a ridotta visibilità, che consente non di prevedere il comportamento imprudente altrui, ma soltanto di percepirlo quando è ormai in atto.
5.2. Del pari infondata è la censura con cui si addebita al conducente dell'autoarticolato il mancato compimento di manovre di emergenza finalizzate a evitare l'impatto con l'auto guidata dal . Pt_1
Vanno innanzitutto prese in considerazione le peculiarità della vicenda, che ha visto la IA NT iniziare la manovra di soprasso di un autotreno in curva, evidentemente senza una piena visione della corsia di marcia opposta, che avrebbe consentito al di rendersi conto del sopraggiungere Pt_1 dell'autoarticolato; del pari era impedita anche la visuale del che ha visto CP_1 la IA NT solo quando la manovra di sorpasso era in corso e quando la visuale, in corrispondenza della fine della curva, era più libera.
Del tentativo fatto dal di spostarsi il più possibile sulla propria destra nel CP_1 tentativo di evitare l'impatto non può dubitarsi: di tanto ha riferito non solo il teste
Cristiano Vocale della Polstrada ma lo stesso il quale nell'immediatezza CP_1 del fatto ha spontaneamente dichiarato che, resosi conto della manovra di sorpasso della IA NT, si era spostato ancor più verso destra, non riuscendo tuttavia a evitare l'impatto a causa della repentinità e velocità della manovra altrui.
Di tale spostamento dell'autoarticolato vi è obiettivo riscontro nei rilievi dello stato dei luoghi compiuti dalla Polizia stradale, da cui risulta che il punto di impatto
(indicato con il numero 3 nella planimetria redatta) è assai vicino alla linea di separazione esterna della corsia di pertinenza dell'autoarticolato dalla banchina laterale (a fronte di una larghezza della corsia di 3,95 mt, il punto di impatto si colloca a una distanza di 1 mt dalla linea continua di margine) e che l'autoarticolato urtò contro il guard rail posto sul lato destro della sua direzione di marcia.
Dalle circostanze sopra indicate si ricava che in presenza di un'invasione di corsia così profonda qualsiasi spostamento a destra non sarebbe stato sufficiente a evitare l'impatto e che, in ogni caso, un tentativo in questo senso è stato fatto dal
CP_1
Non vale in senso contrario osservare che l'urto con il guard rail di destra si verificò solo dopo l'impatto tra i due veicoli, rilevandosi dalla planimetria e dalla stessa pag. 11 di 21 documentazione fotografica allegata (v. in particolare foto nn. 85 e 86) che il punto di inizio della strisciatura dell'autoarticolato sul guard rail di destra è grosso modo corrispondente al punto di collisione tra i due veicoli, indice del fatto che al momento dell'impatto l'autoarticolato era già spostato sulla destra in modo tale da occupare tutta la sede stradale oltre la linea di margine finendo con le ruote di destra sulla parte non asfaltata della banchina.
È evidente, pertanto, che nella situazione data il ha posto in essere l'unica CP_1 manovra possibile, che non è riuscita a evitare la collisione a causa della profondità dell'invasione di corsia da parte della IA NT.
Non può dirsi ritenersi, poi, che il non abbia tentato di frenare alla vista CP_1 dell'auto che effettuava il sorpasso.
Gli appellanti fondano tale deduzione sulla circostanza che sul cronotachigrafo non sarebbero presenti diminuzioni di velocità nell'ultima parte della registrazione, che tuttavia è smentita dal diretto esame della copia del disco, presente in atti.
Nello "spicchio" del disco di registrazione compreso tra le 17 e le 18 (ciascuno spicchio è a sua volta suddiviso in 12 parti, ciascuna delle quali, quindi, esprime la durata temporale di 5 minuti), è possibile osservare dapprima un calo graduale della curva di registrazione fino a velocità intermedia tra 60 e 40 km/h, e da questo punto un calo repentino che porta fino alla registrazione di velocità pari a zero, evidentemente corrispondente al momento di arresto dell'autoarticolato.
Se una diminuzione improvvisa della velocità è stata registrata, deve ritenersi che essa sia anche conseguenza della manovra di frenata posta in essere dal CP_1
Per altro verso, non può attribuirsi significato univoco alla mancanza di rilievi di tracce di frenata sull'asfalto prima del punto di impatto, che può essere giustificata dalla dotazione sul trattore Volvo FH12 del sistema di frenata ABS (documentata da parte appellata e non contestata dagli appellanti), che, come noto, impedendo il bloccaggio delle ruote, non consente che le stesse lascino tracce di frenata sul manto stradale.
Va, infine, considerato che, come riferito dal nell'immediatezza del fatto, CP_1 dopo l'impatto egli non era più riuscito a governare il mezzo, tanto che questo si era posto di traverso alla strada, impattando contro il guard rail di sinistra, con la fiancata destra della IA NT incastrata al di sotto dell'avantreno; quanto riferito trova riscontro nell'entità dei danni rilevati su tutta la parte anteriore del trattore
Volvo, che hanno compromesso anche gli organi direzionali e lo sterzo, come pag. 12 di 21 emerso a seguito degli accertamenti esperiti, che hanno consentito di rilevare l'indietreggiamento di circa 30 cm del mozzo della ruota anteriore sinistra.
6. È, invece, fondata, nei termini e limiti di cui alla motivazione che segue, la doglianza relativa alla omessa valutazione del contributo causale alla produzione del danno della circolazione del semirimorchio privo della revisione periodica obbligatoria.
Dall'esame della carta di circolazione del semirimorchio Bartoletti L221T1 targato
CB002194, che al momento dell'incidente era agganciato al trattore Volvo FH12 targato EM009AF, è emerso che esso era sprovvisto di revisione periodica, che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31.7.2013, motivo per il quale a
[...]
e ad eniva contestata la violazione dell'art. 80 comma 14 c.d.s. per CP_1 CP_2 aver messo in circolazione il suddetto rimorchio.
La norma indicata stabilisce il divieto assoluto di porre in circolazione i veicoli non presentati per la prescritta revisione, con la sola eccezione costituita dalla possibilità di circolare al fine di recarsi presso uno dei soggetti concessionari per le revisioni ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, al fine di presentare il veicolo per la revisione.
Tale prescrizione è posta a presidio della sicurezza della circolazione stradale, essendo la revisione periodica funzionale alla verifica dello stato manutentivo del veicolo in relazione al trascorrere del tempo e, quindi, della inesistenza di condizioni tali da incrementare il pericolo insito nella circolazione stradale.
Il carattere assoluto del divieto posto dalla legge, per effetto del quale solo l'esito positivo della verifica in sede di revisione rende legittima la circolazione, è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude la possibilità di circolazione con targa di prova di un veicolo non presentato per la revisione, nonostante la stessa sia possibile in deroga ad altre disposizioni del codice della strada (Cass., n. 16310/2016), e che esclude la responsabilità amministrativa per violazione del divieto di circolazione nella ricorrenza della scriminante dello stato di necessità, anche putativa (Cass., n. 4710/1999).
Trattandosi di divieto che non tollera eccezioni (se non quella limitata di cui si è detto) e con finalità precauzionale, la sua violazione, di cui sono responsabili sia il proprietario sia il conducente del veicolo, costituisce in sé una consapevole esposizione al rischio di arrecare danni a terzi per effetto della circolazione, senza che rilevi l'effettivo stato manutentivo del mezzo non revisionato o il periodo di pag. 13 di 21 tempo trascorso dalla scadenza dell'obbligo di revisione e senza che sia necessario accertare ex post la sua non idoneità alla circolazione.
Non può negarsi, quindi, che la circolazione del veicolo non presentato alla prescritta revisione costituisca un antecedente causale necessario del verificarsi dell'incidente in cui il veicolo sia rimasto coinvolto, come di recente affermato dalla
Suprema corte (Cass., n. 2696/2024), che a tal riguardo ha richiamato il principio costituzionale di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., "avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti".
Nel caso preso in esame dalla Cassazione veniva in considerazione la riduzione proporzionale della responsabilità del danneggiante in relazione alla condotta del danneggiato consistente nel mettere in circolazione, in violazione del divieto di cui all'art. 80 comma 14 c.d.s., un veicolo non presentato per la prescritta revisione, ma il principio è certamente applicabile anche in tema di individuazione dei profili di corresponsabilità dei conducenti e proprietari di veicoli coinvolti in un incidente stradale, che pure richiede la valutazione del contributo causale dato da ciascuno.
Non può condividersi, pertanto, l'affermazione del primo giudice, secondo cui l'omessa revisione non avrebbe avuto alcuna incidenza causale sul sinistro, smentita dagli stessi principi giurisprudenziali richiamati, secondo cui la violazione di una norma può costituire causa o concausa di un evento se è preordinata a impedirlo: non può dubitarsi, alla luce di quanto esposto, della natura precauzionale del divieto assoluto di circolazione del veicolo non presentato nei termini alla prescritta revisione, e quindi della finalità della disposizione di impedire l'aumento del rischio di sinistri.
I principi sopra indicati vanno applicati al caso in esame, sia pure tenendo conto della particolarità costituita dal fatto che dei due componenti dell'autoarticolato contro cui si è scontrata la IA NT non poteva circolare il semirimorchio
Bartoletti L221T1, mentre poteva legittimamente circolare il trattore Volvo FH12.
Considerata questa situazione di fatto, l'individuazione dell'effettivo contributo causale al verificarsi del sinistro dato dalla circolazione illegittima del semirimorchio deve essere condotta mediante un giudizio ipotetico, che prenda in considerazione la circolazione del solo trattore e verifichi, sulla base dell'accertata dinamica pag. 14 di 21 dell'evento, se il sinistro si sarebbe verificato e, in caso positivo, se esso avrebbe provocato gli stessi danni.
Deve ritenersi che, anche in ipotesi di circolazione del solo trattore Volvo, la collisione di questo con la IA NT si sarebbe comunque verificata, considerate le modalità repentine della manovra di sorpasso in curva e dell'invasione in profondità della corsia di pertinenza, di cui il ha potuto rendersi conto solo CP_1 nella parte finale della curva percorsa, così da non poter evitare la collisione con manovre di emergenza, per quanto esposto in precedenza.
Non può tuttavia negarsi che il peso del solo trattore e, quindi, la relativa forza cinetica, è inferiore a quello dell'autoarticolato comprensivo di semirimorchio, soprattutto se si considera che questo al momento dell'incidente era carico: tra i documenti allegati alla comunicazione di notizia di reato della Polizia stradale vi è il documento di trasporto dello , da cui risulta che sul Parte_7 semirimorchio erano caricati 22.960 kg di merce.
Il peso ulteriore rispetto a quello del trattore che poteva circolare era quindi, senza considerare il peso del semirimorchio, pari ad almeno 23 tonnellate, e tale maggiore peso ha prodotto una maggiore energia cinetica, che si è inevitabilmente manifestata in una maggiore forza di impatto contro la IA NT e in una maggiore inerzia di moto, che ha sicuramente determinato un impatto più violento contro il guard rail di sinistra e il conseguente schiacciamento dell'auto.
È, quindi, possibile affermare che la violazione del divieto di circolazione del semirimorchio, ferma restando l'estrema pericolosità della manovra di sorpasso posta in essere da , ha costituito un antecedente causale Controparte_6 rilevante in ordine alla produzione del danno, nel senso che ha contribuito al prodursi delle conseguenze dannose derivate dall'incidente.
Posto che la condotta di guida del è consistita in gravissime violazioni del Pt_1 codice della strada, mentre quella del è stata conforme alle regole di CP_1 condotte dettate dallo stesso codice e a quelle di generale prudenza, ad eccezione della violazione del divieto di circolazione del semirimorchio, e che l'incidente si sarebbe verificato anche in caso di circolazione del solo trattore Volvo, la percentuale di concorso di colpa nella causazione del danno di e di CP_1 per aver circolato con il semirimorchio Bartoletti può individuarsi nella CP_2 misura del 20%.
7. Deve, quindi, procedersi alla liquidazione del danno subito da ciascuno degli pag. 15 di 21 appellanti, i quali hanno così precisato le richieste con l'atto di citazione in primo grado: "danni economici, biologici, morali ed esistenziali … spese funerarie … valore ante sinistro dell'auto … danno non patrimoniale, quale danno morale, per il dolore e sofferenza interiore spettante iure proprio per la morte del congiunto … danno esistenziale per i primi 3 (genitori e sorella convivente)", con calcolo per ciascun familiare sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e facendo salva la diversa valutazione del giudicante.
7.1. Quanto al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute (danno biologico), deve darsi atto della mancanza di qualsiasi allegazione da parte degli appellanti in ordine a una compromissione, temporanea o permanente, della propria integrità psico fisica in conseguenza del sinistro in cui ha perso la vita il loro congiunto: anche il calcolo sviluppato per ciascuno degli appellanti fa esclusivo riferimento agli importi spettanti, in base alle tabelle all'epoca vigenti, per il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale.
7.2. Il danno morale e il danno esistenziale, che gli appellanti pretendono a titolo di risarcimento della sofferenza interiore e dello sconvolgimento della vita per la morte del congiunto, costituiscono manifestazioni del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale tra la vittima e i genitori e i fratelli, la cui sussistenza va ritenuta in via presuntiva anche in mancanza di specifiche deduzioni da parte degli appellanti, venendo in considerazione la lesione dei diritti inviolabili della famiglia di rango costituzionale sotto il duplice profilo della sofferenza soggettiva transeunte naturalmente conseguente alla morte di un congiunto e della perdita del rapporto affettivo e solidale con il parente morto.
A seguito della pronuncia della Cassazione n. 10579/2021 (negli stessi termini la n.
26300/2021 e la n. 33005/2021), che ha fissato i criteri per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha provveduto ad aggiornare, a partire dall'edizione 2022 delle tabelle, i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, uniformandosi ai criteri individuati dalla Suprema corte: adozione del criterio "a punto variabile", in luogo della precedente formulazione "a forbice"; estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
modularità; elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra cui indefettibili sono l'età della vittima, quella del superstite, il pag. 16 di 21 grado di parentela e l'eventuale convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi.
Le nuove tabelle milanesi, che prevedono l'attribuzione dei punti in funzione di cinque parametri, corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, soddisfano le esigenze indicate dalla Cassazione, fondandosi su idonei criteri per la liquidazione equitativa (Cass.,
n. 37009/2022) e possono, pertanto, essere poste a base (nella loro ultima edizione del 2024) della liquidazione del danno non patrimoniale spettante agli appellanti.
Ciò premesso, va rilevata la mancanza di deduzione e dimostrazione (anche in via presuntiva) di specifici elementi indicativi della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava ciascun rapporto parentale perduto (ad esempio sotto il profilo della frequenza dei contatti e delle occasioni di condivisione di momenti rilevanti della vita tra vittima primaria e ciascuna vittima secondaria), parametro con non va confuso con quello della convivenza;
pertanto, considerato che per tale parametro le tabelle consentono il riconoscimento di un numero di punti da 0 a 30,
a tutti gli appellanti devono essere attribuiti 15 punti, valore medio indicativo di normali relazioni affettive.
Elementi di fatto pacifici e incontestati, da considerare ai fini della liquidazione sono, poi, l'esistenza del rapporto di convivenza di con i genitori Controparte_6
e la sorella (dimostrata anche dallo stato di famiglia prodotto) e Parte_8
l'abitazione del fratello nello stesso stabile dove è situata la casa Parte_6 dei genitori.
Pertanto, considerata l'età della vittima primaria al momento del fatto (45 anni), e facendo applicazione delle due tabelle a punti per perdita del figlio e per perdita del fratello, vanno riconosciuti: ad e n. 59 punti (20 per l'età della vittima primaria, Parte_1 Parte_9
8 per l'età delle vittime secondarie, di 85 e 84 anni al momento del fatto, 16 per l'esistenza di un rapporto di convivenza, 0 per la sopravvivenza di 5 superstiti, 15 per l'intensità del rapporto parentale perduto); ad n. 71 punti (14 per l'età della vittima primaria, 12 per l'età della Parte_3 vittima secondaria, di 54 anni al momento del fatto, 30 per l'esistenza di un rapporto di convivenza protratta da oltre 40 anni, 0 per la sopravvivenza di 5
pag. 17 di 21 superstiti, 15 per l'intensità del rapporto parentale perduto);
a n. 41 punti (14 per l'età della vittima primaria, 12 per l'età Parte_4 della vittima secondaria, di 60 anni al momento del fatto, 0 per l'inesistenza di un rapporto di convivenza, 0 per la sopravvivenza di 5 superstiti, 15 per l'intensità del rapporto parentale perduto);
a n. 41 punti (14 per l'età della vittima primaria, 12 per l'età della Parte_5 vittima secondaria, di 59 anni al momento del fatto, 0 per l'inesistenza di un rapporto di convivenza, 0 per la sopravvivenza di 5 superstiti, 15 per l'intensità del rapporto parentale perduto);
a n. 49 punti (14 per l'età della vittima primaria, 12 per l'età Parte_6 della vittima secondaria, di 56 anni al momento del fatto, 8 per la circostanza dell'abitazione nello stesso stabile della vittima primaria, 0 per la sopravvivenza di
5 superstiti, 15 per l'intensità del rapporto parentale perduto).
Considerato il valore del punto (€ 3.911,00 per la tabella relativa alla perdita del figlio ed € 1.698,00 per la tabella relativa alla perdita del fratello), gli importi che esprimono in termini monetari all'attualità il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, sia per sofferenza interiore sia per l'aspetto dinamico relazionale, sono i seguenti:
per e € 230.749,00 ciascuno;
Parte_1 Parte_9
per € 120.558,00; Parte_3
per e € 69.618,00 ciascuna;
Parte_4 Parte_5
per € 83.202,00. Parte_6
Considerata la percentuale del 20% del concorso di colpa di e di CP_1 il risarcimento spettante agli appellanti è: CP_2
per e € 46.149,80 ciascuno;
Parte_1 Parte_9
per € 24.111,60; Parte_3
per e € 13.923,60 ciascuna;
Parte_4 Parte_5
per € 16.640,40. Parte_6
7.3. Il danno patrimoniale può ritenersi dimostrato limitatamente all'esborso per spese funerarie, documentato dalla fattura in atti per € 2.000,00, che risulta sostenuto da , e che va posto a carico di controparte nella misura di Parte_3
€ 400,00, corrispondente al 20%.
Nessuna dimostrazione è stata fornita in merito al valore della IA NT ante sinistro.
pag. 18 di 21 7.4. Dato atto che gli appellanti chiedono il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi liquidati a titolo di risarcimento danni e che nella richiesta risarcitoria è comunque implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi, diretti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, sia del danno da svalutazione monetaria (che, in quanto componenti essenziali del risarcimento, vanno riconosciuti anche a prescindere dalla proposizione di specifica domanda: v. Cass, n. 24468/2020), e considerato che gli importi come sopra liquidati esprimono il danno all'attualità (quindi, già comprendono la svalutazione monetaria), al fine di calcolare gli interessi compensativi essi devono essere devalutati dal giugno 2024 (epoca di pubblicazione delle ultime tabelle milanesi) all'agosto 2013 (epoca dell'evento dannoso), con l'applicazione dell'indice di devalutazione di 0,841, così da pervenire ai seguenti importi: per e € 38.814,00 ciascuno;
Parte_1 Parte_9 per € 20.279,60, a cui devono essere aggiunti € 400,00 per danno Parte_3 patrimoniale emergente per spese funerarie, per un totale di 20.679,00; per e € 11.710,00 ciascuna;
Parte_4 Parte_5 per € 13.995,00. Parte_6
Su detti importi vanno poi applicate la rivalutazione in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del sinistro sino a quella della presente liquidazione e gli interessi compensativi per ritardato pagamento maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate (Cass., sez. un.,
17.2.1995, n. 1712), ottenendosi i seguenti importi complessivi, per capitale rivalutato più interessi:
per e € 52.369,00 ciascuno (di cui € 7.879,00 per Parte_1 Parte_9 rivalutazione ed € 5.676,00 per interessi);
per € 27.901,00 (di cui € 4.198,00 per rivalutazione ed € 3.024,00 Parte_3
per interessi);
per e € 15.799,00 ciascuna (di cui € Parte_4 Parte_5
2.377,00 per rivalutazione ed € 1.712,00 per interessi); per € 18.882,00 (di cui € 2.841,00 per rivalutazione ed € Parte_6
2.046,00 per interessi).
Sui predetti importi decorrono gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
In relazione agli importi indicati va pronunciata condanna nei confronti di pag. 19 di 21 conducente e proprietario dell'autoarticolato e della compagnia assicuratrice della responsabilità civile dello stesso.
8. Alla riforma, sia pure parziale, della sentenza impugnata consegue la necessità di nuova regolamentazione delle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio, che vanno poste a carico di e CP_1 CP_2 Controparte_3 in solido tra loro nella misura di un terzo, considerato l'accoglimento parziale della domanda (proposta per ottenere il riconoscimento del 50% del danno subito), con liquidazione parametrata alle tabelle di cui al d. m. 55/2014, nelle diverse versioni vigenti al momento della conclusione dei giudizi di primo e secondo grado e con applicazione, in mancanza di nota spese, di valori medi relativi allo scaglione corrispondente all'importo complessivamente liquidato, avuto riguardo all'attività difensiva svolta e con esclusione della fase di trattazione per il giudizio di appello;
i restanti due terzi vanno compensati tra le parti.
Nella va disposto per le spese nei confronti di non destinataria di CP_7 alcuna richiesta e citata nel presente giudizio di appello a soli fini di denuntiatio litis.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 221/2020 pronunciata dal Tribunale di Larino in data 14.5.2020, proposto da , Parte_1
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, con citazione notificata in data 29.6.2020, nei confronti di Parte_6
e nella CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 contumacia di quest'ultima, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che il sinistro del 28.8.2013, per cui è causa, si è verificato per colpa concorrente di e di CP_1 [...]
nella misura del 20%, e di , nella misura CP_2 Controparte_6 dell'80%;
2) condanna e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento, per i titoli indicati in motivazione, delle
[...] seguenti somme, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo:
pag. 20 di 21 € 52.369,00 in favore di;
Parte_1
€ 52.369,00 in favore di;
Parte_9
€ 27.901,00 in favore di;
Parte_3
€ 15.799,00 in favore di;
Parte_4
€ 15.799,00 in favore di;
Parte_5
€ 18.882,00 in favore di;
Parte_6
3) condanna e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellanti, di un terzo
[...] delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in tale quota per il primo grado in € 4.477,00 e per il presente grado in € 3.330,00 per compensi, a cui aggiungere un terzo del c.u. versato in ciascun grado, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa;
dichiara compensati tra le parti i restanti due terzi.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 5.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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