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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 13/02/2026, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2520/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15289/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014452883 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2146/2026 depositato il 05/02/2026 Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Nominativo_1, l'intimazione di pagamento n. 07120259014452883/000, impugnata in uno e limitatamente al prodromico avviso di accertamento in essa portato n. TEZEZM000850 (atto n.67115011927334000000), presuntivamente notificato il 10/11/2014, avente ad oggetto imposta IRPEF ed addizionali IRPEF per l'anno 2009 dell'importo di euro 2.177,51.
Espone il ricorrente di aver aderito alla c.d. Rottamazione Agevolata TER (art.3 del DL 119/2018 e successiva riapertura dei termini ex art. 16 bis del d.l.n. 34/2019) con richiesta di adesione n. 2019-Aderisc-6556540 rif. AT-0719020190378799170 (allegata insieme a n.17 ricevute di pagamento) per cui il titolo per cui si procede risulterebbe annullato in virtù della suddetta adesione e del successivo pagamento intervenuto ex art. 3 del d.l. n. 119/2018, in subordine rileva la prescrizione del credito tributario e la nullità dell'intimazione per la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento.
Si è costituita tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli che ha depositato agli atti la copia dell'avviso di accertamento impugnato con l'avviso di intimazione corredato dalla sua relata di notifica che risulta perfezionatasi per compiuta giacenza del plico postale come certificato dalla raccomandata informativa in data 14/11/2014 ed ha eccepito l'intervenuta decadenza della domanda di adesione agevolata in virtù del ritardato pagamento della rata 2 (scadenza 28/02/2020) pagata in ritardo il giorno 7/3/2020 (oltre il limite di tolleranza dei cinque giorni) ed il mancato decorso del termine prescrizionale scaturente prima dalla domanda di adesione e poi da ciascuno dei successivi pagamenti.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON che deve essere dichiarata contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 5 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va considerato che è stata espressamente indicata dal contribuente nella propria istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti (datata 30/07/2019 e presentata ai sensi e per gli effetti del DEL 119/2018) l'attestazione della rinuncia agli eventuali contenziosi pendenti per cui vi sarebbe, come affermato dalla resistente Agenzia delle Entrate, una condotta incompatibile con la volontà di contestare giudizialmente la vicenda estintiva della pretesa tributaria.
Tale tesi non è condivisibile.
In effetti, preso atto dell'intervenuta decadenza poiché il pagamento è avvenuto oltre il termine dei cinque giorni di tolleranza previsto della legge (il ricorrente è decaduto dall'Istanza di definizione agevolata avendo tardivamente pagata la rata 2 scadente il 28/02/2020 il giorno 7/3/2020), deve essere considerato che per quel che attiene l'impegno del contribuente, assunto nella dichiarazione di adesione alla "rottamazione ter" ex art. 16 bis del d.l.n. 34/2019, e dell'ivi richiamato art. 3 del d.l. n. 119/2018, deve richiamarsi l'insegnamento giurisprudenziale in forza del quale "in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l.n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione - è revocabile quando la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non si perfeziona" (Cass. Civ., Sez. V, Sentenza, 28/01/2025, n. 1997).
Nel caso di specie deve essere preso atto dell'intervenuta decadenza per cui ben può dirsi che non si sia perfezionata la definizione del rapporto tributario e la proposizione del giudizio avverso l'intimazione di pagamento può essere qualificata come revoca della dichiarazione di rinuncia al giudizio (rctius: dell'impegno a non agire in giudizio).
Ciò premesso vanno esaminate le eccezioni poste da parte ricorrente relativa alla mancata notifica del prodromico avviso di accertamento e del decorso del termine prescrizionale.
Va rigettata la prima eccezione in quanto l'Agenzia delle Entrate prova la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento.
Passando, infine, ad esaminare l'eccezione di prescrizione deve essere osservato che per i debiti erariali, IVA IRPEF ed addizionali il termine prescrizionale è decennale: secondo la costante Giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.23397/2016, n. 11800/2018) per i tributi erariali -
IRPEF, IRAP, IVA, addizionali ed imposta di registro accertati e/o iscritti non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni ex art. 2948 del c.c., non potendosi i crediti erariali considerarsi prestazioni periodiche.
I debiti erariali, infatti, derivano da elementi certi ed individuati in ciascun anno di imposta sia per quanto riguarda i presupposti impositivi da cui scaturiscono, sia per quanto riguarda il loro ammontare (Cass. 4283/201 26013/2014). Di conseguenza, in assenza di una specifica disposizione di legge, risulta applicabile quanto previsto dall'art. 2946 c.c. e, quindi, la prescrizione decennale.
Per gli interessi e sanzioni il termine è da considerarsi quinquennale: la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi, infatti, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472, integra una obbligazione autonoma rispetto al debito principale che riguarda il tributo, con la conseguenza che rimane soggetta al termine di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948 c.c. e non al più ampio termine decennale, previsto dall' art. 2946 c.c. sono soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 472/1997; -gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione principale costituita dalle imposte atteso che, una volta sorta,
l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale
(Cassazione 2095/2023).
Nel caso di specie indubbiamente la presentazione dell'Istanza di Definizione agevolata ha rappresentato un atto di riconoscimento del debito con il consequenziale effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda i successivi pagamenti effettuati in presenza dell'effetto decadenziale del ritardato pagamento della seconda rata.
In tal senso la suprema Corte con Sentenza n. 19401/2022 ha chiarito che la dilazione non interrompe la prescrizione (non è forma di riconoscimento del debito) se vi è l'espressa e diversa finalità indicata dal contribuente.
Da tanto non può che essere accolta parzialmente l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente limitatamente alle sole sanzioni ed interessi portati dall'impugnata intimazione stante l'avvenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale, rigettato per il resto, le spese stante l'accoglimento parziale vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle sanzioni e agli interessi portati nell'intimazione impugnata;
rigetta per il resto e compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15289/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014452883 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2146/2026 depositato il 05/02/2026 Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Nominativo_1, l'intimazione di pagamento n. 07120259014452883/000, impugnata in uno e limitatamente al prodromico avviso di accertamento in essa portato n. TEZEZM000850 (atto n.67115011927334000000), presuntivamente notificato il 10/11/2014, avente ad oggetto imposta IRPEF ed addizionali IRPEF per l'anno 2009 dell'importo di euro 2.177,51.
Espone il ricorrente di aver aderito alla c.d. Rottamazione Agevolata TER (art.3 del DL 119/2018 e successiva riapertura dei termini ex art. 16 bis del d.l.n. 34/2019) con richiesta di adesione n. 2019-Aderisc-6556540 rif. AT-0719020190378799170 (allegata insieme a n.17 ricevute di pagamento) per cui il titolo per cui si procede risulterebbe annullato in virtù della suddetta adesione e del successivo pagamento intervenuto ex art. 3 del d.l. n. 119/2018, in subordine rileva la prescrizione del credito tributario e la nullità dell'intimazione per la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento.
Si è costituita tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli che ha depositato agli atti la copia dell'avviso di accertamento impugnato con l'avviso di intimazione corredato dalla sua relata di notifica che risulta perfezionatasi per compiuta giacenza del plico postale come certificato dalla raccomandata informativa in data 14/11/2014 ed ha eccepito l'intervenuta decadenza della domanda di adesione agevolata in virtù del ritardato pagamento della rata 2 (scadenza 28/02/2020) pagata in ritardo il giorno 7/3/2020 (oltre il limite di tolleranza dei cinque giorni) ed il mancato decorso del termine prescrizionale scaturente prima dalla domanda di adesione e poi da ciascuno dei successivi pagamenti.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON che deve essere dichiarata contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 5 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va considerato che è stata espressamente indicata dal contribuente nella propria istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti (datata 30/07/2019 e presentata ai sensi e per gli effetti del DEL 119/2018) l'attestazione della rinuncia agli eventuali contenziosi pendenti per cui vi sarebbe, come affermato dalla resistente Agenzia delle Entrate, una condotta incompatibile con la volontà di contestare giudizialmente la vicenda estintiva della pretesa tributaria.
Tale tesi non è condivisibile.
In effetti, preso atto dell'intervenuta decadenza poiché il pagamento è avvenuto oltre il termine dei cinque giorni di tolleranza previsto della legge (il ricorrente è decaduto dall'Istanza di definizione agevolata avendo tardivamente pagata la rata 2 scadente il 28/02/2020 il giorno 7/3/2020), deve essere considerato che per quel che attiene l'impegno del contribuente, assunto nella dichiarazione di adesione alla "rottamazione ter" ex art. 16 bis del d.l.n. 34/2019, e dell'ivi richiamato art. 3 del d.l. n. 119/2018, deve richiamarsi l'insegnamento giurisprudenziale in forza del quale "in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l.n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione - è revocabile quando la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non si perfeziona" (Cass. Civ., Sez. V, Sentenza, 28/01/2025, n. 1997).
Nel caso di specie deve essere preso atto dell'intervenuta decadenza per cui ben può dirsi che non si sia perfezionata la definizione del rapporto tributario e la proposizione del giudizio avverso l'intimazione di pagamento può essere qualificata come revoca della dichiarazione di rinuncia al giudizio (rctius: dell'impegno a non agire in giudizio).
Ciò premesso vanno esaminate le eccezioni poste da parte ricorrente relativa alla mancata notifica del prodromico avviso di accertamento e del decorso del termine prescrizionale.
Va rigettata la prima eccezione in quanto l'Agenzia delle Entrate prova la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento.
Passando, infine, ad esaminare l'eccezione di prescrizione deve essere osservato che per i debiti erariali, IVA IRPEF ed addizionali il termine prescrizionale è decennale: secondo la costante Giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.23397/2016, n. 11800/2018) per i tributi erariali -
IRPEF, IRAP, IVA, addizionali ed imposta di registro accertati e/o iscritti non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni ex art. 2948 del c.c., non potendosi i crediti erariali considerarsi prestazioni periodiche.
I debiti erariali, infatti, derivano da elementi certi ed individuati in ciascun anno di imposta sia per quanto riguarda i presupposti impositivi da cui scaturiscono, sia per quanto riguarda il loro ammontare (Cass. 4283/201 26013/2014). Di conseguenza, in assenza di una specifica disposizione di legge, risulta applicabile quanto previsto dall'art. 2946 c.c. e, quindi, la prescrizione decennale.
Per gli interessi e sanzioni il termine è da considerarsi quinquennale: la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi, infatti, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472, integra una obbligazione autonoma rispetto al debito principale che riguarda il tributo, con la conseguenza che rimane soggetta al termine di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948 c.c. e non al più ampio termine decennale, previsto dall' art. 2946 c.c. sono soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 472/1997; -gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione principale costituita dalle imposte atteso che, una volta sorta,
l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale
(Cassazione 2095/2023).
Nel caso di specie indubbiamente la presentazione dell'Istanza di Definizione agevolata ha rappresentato un atto di riconoscimento del debito con il consequenziale effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda i successivi pagamenti effettuati in presenza dell'effetto decadenziale del ritardato pagamento della seconda rata.
In tal senso la suprema Corte con Sentenza n. 19401/2022 ha chiarito che la dilazione non interrompe la prescrizione (non è forma di riconoscimento del debito) se vi è l'espressa e diversa finalità indicata dal contribuente.
Da tanto non può che essere accolta parzialmente l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente limitatamente alle sole sanzioni ed interessi portati dall'impugnata intimazione stante l'avvenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale, rigettato per il resto, le spese stante l'accoglimento parziale vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle sanzioni e agli interessi portati nell'intimazione impugnata;
rigetta per il resto e compensa le spese.