CASS
Sentenza 2 settembre 2022
Sentenza 2 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/09/2022, n. 32273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32273 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AP IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sepkife le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Penale Sent. Sez. 4 Num. 32273 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 08/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di ER, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza del 10.3.2022, ha rigettato l'appello promosso da IC Giuliantonio avverso l'ordinanza che ha respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione a carico del predetto. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, 274, comma 1, lett. c), 275, 299 cod. proc. pen. La difesa si duole della motivazione espressa nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale, nel rigettare l'appello cautelare, in modo erroneo, ha ritenuto che non fossero stati addotti elementi di novità tali da influire sul quadro indiziario. In realtà, l'elemento di novità rappresentato dal ricorrente, riguardante la proposta di svolgere attività di agente di commercio per le regioni Carnpania, Lazio e Puglia, avrebbe dovuto essere valutata in relazione alle esigenze cautelari e non al quadro indiziario. L'incoerenza della motivazione della ordinanza si paleserebbe nella parte in cui, individuando il pericolo di reiterazione del reato nell'attività di spedizioniere svolta dal ricorrente, non tiene conto della mutata realtà lavorativa in cui chiede d'inserirsi l'IC. Il provvedimento si compone di argomentazioni apodittiche ed illogiche che rivelano una evidente carenza di motivazione in ordine ai requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari. 2. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La difesa ha presentato memoria di replica alle conclusioni del P.G., ribadendo come, nella ordinanza impugnata, i giudici di merito non abbiano chiarito le ragioni per le quali hanno ritenuto che il ricorrente possa concretamente reiterare il reato nello svolgimento del lavoro che gli è stato proposto: tutte le indagini richiamate in motivazione pongono in evidenza lo stretto legame dell'attività illecita contestata all'IC con l'area portuale di ER e la sua attività di spedizioniere. 9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di doglianza è manifestamente infondato, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Occorre premettere come, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non sia tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendo limitarsi a controllare che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali nuovi fatti allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari (cfr. Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, Rv. 265569). 2. Ebbene, le giustificazioni offerte dal Tribunale non appaiono meritevoli di essere censurate, essendo del tutto pertinenti e adeguate sul piano logico. Il Tribunale ha affermato come soltanto la misura degli arresti domiciliari possa prevenire il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede, rimarcando l'assenza di significativi elementi di novità. La circostanza della proposta di lavoro, si legge nella ordinanza, non incide sul pericolo di reiterazione del reato, attenuandolo o escludendolo. Il Tribunale, dunque, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, ha valutato l'elemento di novità prospettato dalla difesa in relazione al profilo delle esigenze cautelari. Il provvedimento non è lacunoso e l'assunto non soffre d'incongruenze: la stessa difesa, pur criticando il ragionamento seguito nella ordinanza, non chiarisce come la proposta di assunzione possa incidere sulle esigenze di cautela poste a fondamento dell'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari all'IC. Deve aggiungersi che la circostanza è invece prodromica all'ottenimento dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa, disciplinata dall'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. L'istituto risponde a scopi ben precisi, non rinvenibili nelle prospettazioni difensive, essendo volto a garantire alla persona ristretta agli arresti domiciliari, in stato di assoluta indigenza, di provvedere alle indispensabili esigenze di vita I criteri di valutazione da adottarsi per la concessione dell'autorizzazione al lavoro devono essere improntati a particolare rigore. Stante l'eccezionalità della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., l'autorizzazione potrà essere concessa solo in presenza di situazioni, obiettivamente riscontrabili, che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro nodo a necessità primarie di vita (cfr. ex multis Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, Osmani, Rv. 273205). E' quindi pienamente condivisibile l'assunto del Tribunale che esclude la possibilità d'intendere una proposta di lavoro come elemento suscettibile di incidere positivamente sul quadro delle esigenze cautelari, non essendo questo capace di rivelare la rescissione dei legami con gli ambienti criminali che avevano imposto la misura e garantire che non vi sia pericolo di reiterazione del reato. A questo proposito il Tribunale ha evidenziato come il pericolo di reiterazione di condotte illecite non possa essere scongiurato soltanto mantenendo l'imputato lontano dai porti d'Italia. La misura custodiale in atto, la quale prevede anche il divieto di comunicare telefonicamente e telematicamente con persone diverse dai conviventi, nel permanere delle esigenze originariamente individuate, ha lo scopo di impedire che l'IC riallacci legami con il mondo della criminalità dedito al traffico di stupefacenti, la qual cosa, si legge nella ordinanza, in assenza di elementi nuovi, può essere scongiurata stabilendo che il ricorrente permanga agli arresti domiciliari. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso in data 8 giugno 2022 Il Consigliere estensore
lette/sepkife le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Penale Sent. Sez. 4 Num. 32273 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 08/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di ER, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza del 10.3.2022, ha rigettato l'appello promosso da IC Giuliantonio avverso l'ordinanza che ha respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione a carico del predetto. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, 274, comma 1, lett. c), 275, 299 cod. proc. pen. La difesa si duole della motivazione espressa nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale, nel rigettare l'appello cautelare, in modo erroneo, ha ritenuto che non fossero stati addotti elementi di novità tali da influire sul quadro indiziario. In realtà, l'elemento di novità rappresentato dal ricorrente, riguardante la proposta di svolgere attività di agente di commercio per le regioni Carnpania, Lazio e Puglia, avrebbe dovuto essere valutata in relazione alle esigenze cautelari e non al quadro indiziario. L'incoerenza della motivazione della ordinanza si paleserebbe nella parte in cui, individuando il pericolo di reiterazione del reato nell'attività di spedizioniere svolta dal ricorrente, non tiene conto della mutata realtà lavorativa in cui chiede d'inserirsi l'IC. Il provvedimento si compone di argomentazioni apodittiche ed illogiche che rivelano una evidente carenza di motivazione in ordine ai requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari. 2. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La difesa ha presentato memoria di replica alle conclusioni del P.G., ribadendo come, nella ordinanza impugnata, i giudici di merito non abbiano chiarito le ragioni per le quali hanno ritenuto che il ricorrente possa concretamente reiterare il reato nello svolgimento del lavoro che gli è stato proposto: tutte le indagini richiamate in motivazione pongono in evidenza lo stretto legame dell'attività illecita contestata all'IC con l'area portuale di ER e la sua attività di spedizioniere. 9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di doglianza è manifestamente infondato, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Occorre premettere come, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non sia tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendo limitarsi a controllare che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali nuovi fatti allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari (cfr. Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, Rv. 265569). 2. Ebbene, le giustificazioni offerte dal Tribunale non appaiono meritevoli di essere censurate, essendo del tutto pertinenti e adeguate sul piano logico. Il Tribunale ha affermato come soltanto la misura degli arresti domiciliari possa prevenire il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede, rimarcando l'assenza di significativi elementi di novità. La circostanza della proposta di lavoro, si legge nella ordinanza, non incide sul pericolo di reiterazione del reato, attenuandolo o escludendolo. Il Tribunale, dunque, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, ha valutato l'elemento di novità prospettato dalla difesa in relazione al profilo delle esigenze cautelari. Il provvedimento non è lacunoso e l'assunto non soffre d'incongruenze: la stessa difesa, pur criticando il ragionamento seguito nella ordinanza, non chiarisce come la proposta di assunzione possa incidere sulle esigenze di cautela poste a fondamento dell'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari all'IC. Deve aggiungersi che la circostanza è invece prodromica all'ottenimento dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa, disciplinata dall'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. L'istituto risponde a scopi ben precisi, non rinvenibili nelle prospettazioni difensive, essendo volto a garantire alla persona ristretta agli arresti domiciliari, in stato di assoluta indigenza, di provvedere alle indispensabili esigenze di vita I criteri di valutazione da adottarsi per la concessione dell'autorizzazione al lavoro devono essere improntati a particolare rigore. Stante l'eccezionalità della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., l'autorizzazione potrà essere concessa solo in presenza di situazioni, obiettivamente riscontrabili, che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro nodo a necessità primarie di vita (cfr. ex multis Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, Osmani, Rv. 273205). E' quindi pienamente condivisibile l'assunto del Tribunale che esclude la possibilità d'intendere una proposta di lavoro come elemento suscettibile di incidere positivamente sul quadro delle esigenze cautelari, non essendo questo capace di rivelare la rescissione dei legami con gli ambienti criminali che avevano imposto la misura e garantire che non vi sia pericolo di reiterazione del reato. A questo proposito il Tribunale ha evidenziato come il pericolo di reiterazione di condotte illecite non possa essere scongiurato soltanto mantenendo l'imputato lontano dai porti d'Italia. La misura custodiale in atto, la quale prevede anche il divieto di comunicare telefonicamente e telematicamente con persone diverse dai conviventi, nel permanere delle esigenze originariamente individuate, ha lo scopo di impedire che l'IC riallacci legami con il mondo della criminalità dedito al traffico di stupefacenti, la qual cosa, si legge nella ordinanza, in assenza di elementi nuovi, può essere scongiurata stabilendo che il ricorrente permanga agli arresti domiciliari. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso in data 8 giugno 2022 Il Consigliere estensore