Sentenza 13 aprile 2000
Massime • 1
La costruzione di pontili per imbarcazioni da diporto che rientrino nelle categorie di "porti" o "approdi turistici" (secondo la definizione datane dal D.P.R.12 dicembre 1997, n. 509, art. 2 ) richiede la valutazione della conformità ai parametri urbanistici ed edilizi effettuata attraverso la procedura della conferenza di servizi promossa dal sindaco e prevista dal D.P.R. n. 509 del 1997 (art. 5, commi 6 e 7), in cui confluisce la rappresentazione e valutazione contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti nel progetto. È, pertanto, configurabile il reato di cui all'art. 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nell'ipotesi di costruzione di tali manufatti qualora la concessione demaniale della Autorità marittima sia stata rilasciata in assenza dell'approvazione del progetto da parte della conferenza predetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2000, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 13/04/2000
Dott. PIERLUIGI ONORATO (est.) Consigliere SENTENZA
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere N. 1597
Dott. CARLO GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO CECCHERINI Consigliere N. 3689/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CA OM, nato a [...] il [...], quale legale rappresentante dell'Associazione Diporto Nautico Sistiana, 2) UT NO, quale legale rappresentante dello Yacht Club Cupa, 3) TT SC, quale legale rappresentante della Società Nautica Pietas Julia,
4) ER AN, quale legale rappresentante dell'Associazione Nautica Sistiana 89,
avverso l'ordinanza resa il 14 luglio 1999 dal tribunale di Trieste. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Wladimiro De Nunzio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi,
Udito il difensore degli indagati TA, TT e RZ, avv. prof. Alfredo Antonini, che ha insistito nel ricorso, Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Nel marzo 1999 l'Associazione Diporto Nautico di Sistiana, rappresentata da OM TT, la Società Nautica Pietas Julia, rappresentata da SC TT, lo Yacht Club Cupa, rappresentato da RN TA, e la Associazione Nautica Sistiana 89, rappresentata da AN RZ, ottenevano dal Comandante del Porto di Trieste la concessione demaniale di cinque specchi acquei nella baia di Sistiana al fine di costruire cinque pontili per imbarcazioni da diporto, con scadenza al 31.12.1999, rinnovabile alla scadenza per periodi quadriennali.
Le predette società, ottenuta la concessione dell'autorità marittima, provvedevano a costruire i pontili, senza richiedere altri provvedimenti autorizzatori o concessori, anche perché, secondo un parere espresso dall'autorità marittima, non era necessaria alcuna concessione edilizia.
In data 17.6.1999 i vigili urbani del comune di Duino Aurisina, sottoponevano a sequestro in via d'urgenza i pontili già costruiti, ravvisando a carico dei legali rappresentanti delle società nautiche il reato di cui all'art. 20 lett. c) della legge 47/1985 e quello di cui all'art. 1 sexies legge 431/1985. Il pubblico ministero chiedeva al g.i.p. la convalida del sequestro d'urgenza e il contestuale sequestro preventivo. Ma il giudice, con provvedimento del 22.6.1999, rigettava l'istanza, ritenendo che non ricorressero i reati ipotizzati, posto che da una parte non appariva necessaria la concessione edilizia e dall'altra lo specchio di mare occupato dai pontili non rientrava in nessuna delle categorie di beni vincolati dalla legge 431/1985. 2 - E pubblico ministero proponeva appello contro il provvedimento negativo del g.i.p., ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p.. E il tribunale di Trieste, con ordinanza del 14.7.1999, accogliendo l'appello, disponeva il sequestro preventivo dei cinque pontili istallati nella baia di Sistiana.
Con ampia e articolata motivazione il tribunale osservava quanto segue:
- non era stata accolta l'istanza di rinvio avanzata dai difensori per aderire all'astensione dalle udienze penali proclamata dalle associazioni di categoria forensi, giacché l'istituto del rinvio per legittimo impedimento del difensore (in cui si risolve l'esercizio del c.d. sciopero degli avvocati) non è applicabile per le udienze camerali;
- era infondata l'eccezione di irrituale presentazione dell'atto di appello, giacché - contrariamente alla tesi sostenuta dai difensori - correttamente il pubblico ministero aveva presentato l'impugnazione presso la cancelleria del giudice ad quem e non in quella del giudice a quo (ex artt. 322 bis, 3 10 e 309, comma 4, c.p.p.);
- non poteva applicarsi alla fattispecie in esame la giurisprudenza del consiglio di Stato e delle sezioni unite della cassazione civile, invocata dai difensori. In particolare le sezioni unite civili, con sentenza n. 3659 dell'8.4.1991, avevano statuito che non abbisognano di concessione edilizia le opere pubbliche su aree demaniali, qualora siano eseguite da un'amministrazione statale o da un privato in qualità di concessionario dell'amministrazione medesima;
mentre nel caso di specie si trattava di opere prive di qualsiasi connotato pubblicistico, costruite da privati, per soddisfare interessi privati, anche se su area demaniale e dopo aver ottenuto la concessione demaniale;
- i cinque pontili, realizzati per mezzo di galleggianti in calcestruzzo, struttura portante in acciaio e pavimenti con assi di legno, lunghi m. 90, m. 40, m. 32, m. 32 e m. 10, come tali capaci di ospitare un rilevante numero di imbarcazioni, rientravano nella nozione di opere edilizie, dovendosi considerare tali tutte quelle opere che modificano l'assetto del territorio, a prescindere dal materiale utilizzato (non necessariamente murario) e dall'aumento volumetrico. Nella fattispecie l'impatto territoriale, che il comune aveva il potere-dovere di controllare, era notevole in termini di servizi e infrastrutture (strade di accesso, posteggi, forniture di energia elettrica e d'acqua et similia);
- gli stessi pontili avevano natura permanente e non precaria, dovendo avere riguardo alla loro destinazione funzionale. Per conseguenza era necessario il previo rilascio della concessione edilizia, la cui mancanza integrava il reato di cui all'art. 20 legge 47/1985;
- sussisteva anche il fumus del reato di cui all'art. 1 sexies legge 431/1985, posto che la zona di Sistiana, compresa la baia, era stata dichiarata di notevole interesse pubblico con atto che assumeva rilievo ex art. 1 quinquies della legge 431/1985 in relazione all'art. 1 della legge n. 1497 del 1939;
- oltre al fumus dei reati ipotizzati, sussisteva anche il periculum in mora, posto che la libera disponibilità dei pontili avrebbe aggravato le conseguenze dei reati, cioè il negativo e non autorizzato impatto sul territorio sia sotto il profilo paesaggistico che sotto il profilo urbanistico: e ciò, secondo una giurisprudenza emergente e comunque condivisibile, anche se la costruzione dei pontili era ormai ultimata.
3 - Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli indagati, o direttamente o attraverso il ministero del difensore.
3.1 - E TT deduce:
3. 1.1 - violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 127, commi 1 e 5 c.p.p.), perché l'avviso delle udienze camerali del 2 e del 14 luglio 1999 non erano state notificate al dott. Antonio Regazzo, codifensore di fiducia del ricorrente, il quale - contrariamente alla ordinanza emessa sul punto dal tribunale - aveva diritto alla notifica nonostante fosse solo praticante avvocato;
3.1.2 - ancora violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 129, comma 4, e art. 99, comma 1, c.p.p.), giacché il tribunale aveva negato il rinvio dell'udienza camerale a fronte della proclamata adesione all'astensione forense dalle udienze penali:
infatti al difensore competono i diritti riconosciuti all'imputato, e questi ha diritto di ottenere il rinvio dell'udienza camerale se ha chiesto di essere sentito e allega un legittimo impedimento;
3.1.3 - violazione delle norme incriminatrici e di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nonché violazione dell'art. 321 c.p.p.. Sostiene che a) secondo la giurisprudenza del consiglio di Stato e delle sezioni unite civili della cassazione non è necessaria la concessione edilizia per le opere costruite sul demanio marittimo da un'amministrazione statale o da un privato concessionario della medesima;
b) la dichiarazione del notevole interesse pubblico della zona di Sistiana, non poteva comprendere anche lo specchio d'acqua, dove erano stati istallati i pontili;
inoltre, il decreto 29.5.1981 del ministero per i beni culturali e ambientali non poteva istituire il vincolo paesaggistico, perché ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1497 del 1939 doveva essere emesso di concerto col Ministero dei trasporti e con quello dei lavori pubblici;
c) il tribunale non aveva considerato che in materia di opere destinate alla nautica da diporto il D.P.R.
2.12.1997 n. 509 prevede che la concessione del capo del compartimento marittimo sia preceduta da una conferenza dei servizi, alla quale sono chiamati a partecipare la regione, il comune e altre autorità amministrative, in modo che tutti gli interessi, compresi quelli ambientali e urbanistici, siano rappresentati e valutati in una sola fase procedimentale;
3.1.4 - mancanza di motivazione sull'elemento psicologico dei reati, che era escluso dal legittimo affidamento degli indagati in ordine alla superfluità della concessione edilizia;
3.1.5 - erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., posto che il periculum in mora deve ritenersi escluso nel caso in cui le opere edilizie siano ultimate.
3.2 - Il difensore di TT, TA e RZ, dal canto suo deduce:
3.2.1 - inosservanza degli artt. 127/4 e 99/1 c.p.p. in ordine al negato rinvio dell'udienza camerale nonostante l'adesione dei difensori al c.d. sciopero degli avvocati;
3.2.2 - erronea applicazione delle norme sostanziali relative alle concessioni demaniali marittime e alle concessioni edilizie, giacché i pontili dovevano qualificarsi opere pubbliche realizzate in area demaniale da concessionari dello Stato, come tali esenti dalla necessità della concessione edilizia;
3.2.3 - erronea applicazione delle norme relative alla tutela ambientale, giacché, come ha chiarito il TAR Lazio, i vincoli imposti ex art. 1 quinquies legge 431/1985 può riguardare la costa ma non il mare antistante alla costa stessa, e giacché il decreto del ministero dei BB.CC. e AA. non è idoneo a imporre vincoli paesaggistici ex art. 13 legge 1497/1939;
3.2.4 - inosservanza del D.P.R.
2.12.1997 n. 509, che disciplina la procedura di rilascio della concessione marittima per le opere relative alla nautica da diporto, attraverso una conferenza dei servizi, che assorbe ogni altro atto autorizzatorio e concessorio;
3.2.5 - erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico dei reati;
3.2.6 - ancora inosservanza dell'art. 321 c.p.p., per aver ritenuto il periculum in mora nonostante fosse cessata la permanenza dei reati.
Motivi della decisione
4 - La prima doglianza in rito del ricorso TT (v. sopra n. 3.1.1) è manifestamente infondata. Infatti il dott. Antonio Regazzo, codifensore di fiducia dell'indagato, in quanto semplice praticante avvocato, non aveva alcun titolo per esercitare davanti al tribunale triestino in composizione collegiale, competente a decidere sull'appello proposto dal pubblico ministero ex art. 322 bis c.p.p.. Per conseguenza, lo stesso dott. Regazzo non aveva alcun diritto di essere avvisato in ordine alle udienze camerali fissate per la trattazione.
Invero, secondo il vigente ordinamento della professione forense (R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e succ. mod.), i praticanti procuratori (ora praticanti avvocati), dopo un anno dalla iscrizione nel registro speciale dei praticanti, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio nel circondario di iscrizione limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16.7.1997 n. 254, rientravano nelle competenze del pretore" (art. 8, comma secondo, come modificato dall'art. 10 legge 27.6.1988 n. 242 e poi dall'art. 246 D.Lgs. 19.2.1998 n. 51).
Orbene, com'è noto, la competenza sia per l'appello che per il riesame in materia di sequestri preventivi non è mai stata del pretore, ma è stata attribuita al tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, e anche dopo l'istituzione del c.d. giudice unico appartiene allo stesso tribunale in composizione collegiale (art. 180 del D.Lgs. 19.2.1998 n. 51, attuativo della citata legge delega n.
254/1997, con efficacia dal 2.6.1999).
5 - Anche l'ulteriore motivo in rito, formulato da tutti i ricorrenti, con cui si lamenta il mancato accoglimento della domanda di rinvio presentata dai difensori aderenti all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria (nn.
3.1.2 e 3.2.1), non può essere accolto.
Gli argomenti addotti infatti non sono tali da inficiare l'autorevole pronuncia delle sezioni unite di questa corte, secondo cui "il disposto dell'art. 486, comma quinto, c.p.p., a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 c.p.p. " (sent. n. 7551 del 27.6.1998, c.c. 8.4.1998, Cerroni, rv. 210795, proprio in materia di adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze). Invero, l'adesione a manifestazioni di protesta collettiva proclamate dalla categoria forense, in quanto espressione del diritto di libera associazione, è considerata come legittimo impedimento che, a certe condizioni, giustifica e impone il rinvio dell'udienza dibattimentale ex art. 486 c.p.p., ma non il rinvio dell'udienza camerale di cui agli artt. 322 bis. 3 10 e 127 c.p.p.. È stato infatti esattamente osservato che "l'art. 127, comma terzo, cod. proc. pen. dispone che il difensore, così come il P.M., le parti e le altre persone interessate sono sentiti solo se compaiono. Non esiste, quindi, un diritto all'audizione, ma unicamente la facoltà di essere sentiti, il cui esercizio presuppone la comparizione. Un diritto alla comparizione (e al rinvio), a tutela del quale vi è la sanzione processuale della nullità, è previsto solo per l'imputato o per il condannato (e non per il difensore), prescrivendo l'art. 127, comma quarto, cod. proc. pen. il rinvio dell'udienza esclusivamente se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente. Nè può ritenersi, stante la peculiarità del rito camerale, che vi sia compromissione del diritto della difesa (o eventualmente dell'accusa, cui è riservato il medesimo trattamento), potendo questo essere esercitato in maniera piena e totale mediante la presentazione di memorie in cancelleria." (Sez. IV, sent. n. 2534 del 06.03.1996, c.c. del 14.02.1996, Ambrosino rv 204173. È conforme, nonostante la formulazione della massima possa far ritenere il contrario, anche Sez. V, ord. n. 792 del 05-04-1996, ud. del 21- 02-1996, Borghigiani, rv 204283).
Contro questa tesi i ricorrenti argomentano che, ai sensi dell'art.99 c.p.p., al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, sicché anche il difensore avrebbe diritto al rinvio in caso di suo impedimento a partecipare all'udienza camerale. Ma l'argomento non ha pregio, giacché la norma citata estende ai difensori i diritti degli imputati facendo espressamente eccezione per il caso in cui tali diritti "siano riservati personalmente" all'imputato stesso. E non v'è dubbio che il diritto dell'imputato a ottenere il rinvio dell'udienza camerale per legittimo impedimento ex quarto comma dell'art. 127 c.p.p. è di natura personale, essendo riservato solo all'imputato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia internato o detenuto in luogo diverso da quello in cui siede il giudice.
6 - Più problematiche sono invece le censure sollevate in ordine al fumus dei reati ipotizzati, e specificamente in ordine agli elementi materiali degli stessi (n.
3.1.3 e nn. 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4). Ma, nonostante il pregio delle argomentazione difensive e nonostante che la giurisprudenza amministrativa e quella della cassazione civile possano apparire favorevoli ai ricorrenti, devono essere condivise le conclusioni dell'ordinanza impugnata.
Appare decisiva al riguardo la considerazione del D.P.R.
2.12.1997 n.509, citato dagli stessi difensori per lamentarne la disapplicazione.
Questo regolamento, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15.3.1997 n. 59 (c.d. legge Bassanini uno per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto. A tal fine distingue, nelle strutture destinate al servizio della nautica da diporto, il "porto turistico", ovvero un complesso di strutture realizzate al detto scopo con opere a terra e a mare, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari a quelli strettamente nautici;
lo "approdo turistico", ovvero la porzione di un porto polifunzionale destinata al detto scopo, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
e infine i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi d'acqua dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto (lettere a) b) e c) dell'art. 2, comma 1).
Per la realizzazione dei punti d'ormeggio il regolamento prevede che le relative concessioni demaniali siano rilasciate, secondo principi di celerità e snellezza, attraverso le procedure già previste per le strutture di interesse turi stico-ricreative dall'art. 59 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dall'art. 8 del D.L. 21.10.1996 n. 535,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23.12.1996 n. 647 (secondo cui sono delegate alle regioni le funzioni amministrative per "le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale" assentite per le finalità suddette, con la possibilità per le regioni stesse di avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità di apposita convenzione stipulata con il ministro dei trasporti e della navigazione) (art. 2, comma 3). Invece per la realizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici, il regolamento prevede una più complessa procedura centrata su una conferenza di servizi promossa dal sindaco. Più in particolare la domanda di concessione deve essere presentata al capo del compartimento marittimo competente per territorio, con contestuale comunicazione al comune. Il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione all'albo del comune e inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia. Esperita la pubblicazione, l'istanza è trasmessa a cura dell'autorità marittima al sindaco del comune, il quale promuove una conferenza di servizi, alla quale sono chiamati a partecipare la regione, il comune, la circoscrizione doganale, l'autorità competente a rilasciare la concessione demaniale marittima, l'ufficio del genio civile opere marittime, l'ufficio del territorio del ministero delle finanze (per gli aspetti dominicali), nonché altre amministrazioni che risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici. La conferenza di servizi decide, con provvedimento motivato, l'ammissibilità dell'istanza, prendendo in considerazione l'idoneità dell'iniziativa a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione" (commi 6 e 7 dell'art. 5). Verificata l'ammissibilità, il sindaco invita il richiedente alla presentazione del progetto definitivo, che viene approvato, in caso di conformità dello stesso ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici, mediante conferenza di servizi, e in caso di difformità, mediante accordo di programma (art. 6). Entro trenta giorni dall'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'accordo di programma, l'autorità marittima competente rilascia al richiedente la concessione demaniale mediante atto pubblico (art. 7).
È da notare che per i procedimenti disciplinati dal regolamento (da intendersi logicamente per quelli relativi alle concessioni non delegate alle regioni) non sono applicabili le norme dettate in materia dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché il comma nono dell'art. 82 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, il quale prescrive l'autorizzazione delle sovrintendenze regionali per i beni culturali e ambientali a tutela delle bellezze naturali (art. 9 del regolamento). Ciò significa che il nullaosta ambientale e paesaggistico non è formalmente richiesto perché la valutazione della compatibilità dei porti e degli approdi turistici con i vincoli ambientali e paesaggistici esistenti è compiuta in sede di conferenza di servizi, e cioè in quella sede procedimentale unificata in cui confluisce la rappresentazione e valutazione contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti nel progetto. In altri termini - per usare l'espressione testuale dell'art. 14, comma 2, legge 7.8.1990 n. 241 - le determinazioni concordate nella conferenza di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti dalla normativa vigente, in particolare per quanto concerne gli aspetti urbanistici e quelli paesaggistici.
Orbene, se si considera che il regolamento in questione è entrato in vigore il 19.4.1998 (art. 11), e che la concessione demaniale alle società degli indagati è stata rilasciata dal comandante del porto di Trieste nel marzo 1999, senza prima trasmettere la domanda di concessione al sindaco in modo da consentirgli la convocazione della prescritta conferenza di servizi;
se si considera inoltre che i cinque pontili sequestrati - per le caratteristiche materiali e funzionali accertate con motivazione insindacabile nell'ordinanza impugnata, e sostanzialmente pacifiche - non potevano considerarsi semplici "punti di ormeggio", se non altro perché di difficile rimozione (sicché la competenza al rilascio della concessione demaniale non era trasferita all'autorità regionale, che infatti non è stata assolutamente attivata), mentre rientravano nella categorie di "porto" o "approdo turistico" anche perché erano apprestati servizi complementari all'approdo, quali la fornitura di acqua ed energia elettrica (sicché per essi doveva seguirsi la procedura della conferenza dei servizi): se si considera tutto questo, una prima conseguenza si impone. Ed è che la concessione rilasciata dal comandante del porto di Trieste, se poteva valere come concessione del demanio marittimo e del mare territoriale, non poteva certamente comprendere la concessione edilizia e l'autorizzazione paesaggistica e ambientale, che la normativa applicabile ha sostituito a ogni effetto con le determinazioni adottate nella conferenza di servizi, nella fattispecie non attivata. Del tutto correttamente, quindi, il tribunale triestino ha ritenuto mancante sia la concessione edilizia che il nullaosta ambientale e paesaggistico. Va notato che, nella specie, non si tratta di disapplicare da parte del giudice penale la concessione demaniale rilasciata dall'autorità marittima;
ma piuttosto di verificare l'inesistenza dei necessari titoli urbanistici e ambientali, o perché formalmente non rilasciati (come ha argomentato la ordinanza impugnata) o perché non valutati e assentiti nella (mancata) conferenza dei servizi. Anche in quest'ultimo caso, insomma, il giudice penale non procede a una disapplicazione della concessione demaniale, che non è ammessa quando la concessione è affetta solo da un vizio procedurale;
ma si limita piuttosto a verificare l'esatto contenuto dispositivo della concessione stessa, che, nella fattispecie concreta, ha per oggetto soltanto il demanio marittimo e il mare territoriale, senza comprendere anche gli aspetti urbanistici o paesaggistici, proprio perché ha precisato in motivazione che i costruendi pontili per imbarcazioni da diporto non necessitavano di "formalità edilizie" e non erano "assoggettabili a licenza/autorizzazione edilizia comunale". in altri termini, il giudice penale non disapplica un atto amministrativo dell'autorità marittima affetto da vizi procedurali, ma accerta che l'atto è privo di un requisito essenziale, quale la volontà di rilasciare titoli di abilitazione edilizia/urbanistica e ambientale/paesaggistica, sicché sotto questi ultimi profili l'atto è inesistente.
6.1 - Ma una seconda considerazione si rende opportuna. Ed è che proprio il citato D.P.R.
2.12.1997 n. 509 chiarisce in modo irrefutabile l'insostenibilità di quelle tesi giurisprudenziali, secondo cui la costruzione di pontili in acque territoriali non richiede ne' concessione edilizia ne' autorizzazione paesaggistica. Per la verità la giurisprudenza penale di questa corte non sembra aver mai espressamente aderito a simili tesi. Si possono anzi citare in senso contrario Cass. Sez. III n. 498 del 28.4.1993, c.c. 26.2.1993, Lotti, rv. 194145, secondo cui la costruzione di un pontile realizzato sottraendo terraferma al mare viola il vincolo sui territori costieri imposto dall'art. 1 della legge 8.8.1985 n. 431;
nonché Cass. Sez. III, n. 5326 del 6.5.1994, ud. 25.2.1994, Alzetta, rv. 197451 e 197452, secondo cui l'installazione di un pontone galleggiante nello spazio acqueo del territorio comunale di Venezia senza preventiva concessione sindacale integra il reato di cui all'art. 20 legge 47/1985. 6.1.1 - Quanto alla giurisprudenza amministrativa, è vero che il TAR Lazio in più occasioni ha avuto modo di statuire che i vincoli paesaggistici imposti ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e il vincolo di inedificabilità imposto dall'art. 1 quinquies della legge n. 431 del 1985 non si estendono allo specchio di mare antistante la costa (sent. n. 272 del 9.2.1988, Soc. Porto Turistico Riva di Troiano c/ Ministero dei beni culturali e ambientali, P.D. 8900066, in I Trib. Amm. Reg. 1988, I, 734; sent. n. 1316 del 30.7.1987 fra le stesse parti, P.D. 8800613 e 8901588, in I Trib. Amm. Reg., 1987, I, 2716, nonché in Foro Amm. 1988, I, 639).
Ma è anche vero che secondo il TAR Liguria è necessaria la concessione edilizia comunale per ogni attività che comporti trasformazione edilizia e urbanistica del territorio comunale, in cui rientra indubbiamente anche l'attività diretta a realizzare manufatti galleggianti (come edifici, battelli, chiatte, ecc.) saldamente assicurati alla riva, allorquando siano destinati stabilmente ad uso abitativo ovvero ad usi diversi (di riparazione e manutenzione natanti, commerciale, di ristorazione, parco divertimenti, dancing, ecc.)", sicché è stato escluso in concreto il regime concessorio per un pontile galleggiante destinato all'ormeggio di 26 barche solo perché trattavasi di "un manufatto di non eccessiva consistenza (..) privo di strutture murarie ancorate al suolo e che non comporta alcun maggior carico insediativo" (sent. n. 337 del 26.6.1997, dep. il 27.9.1997, Soc. Cantieri Sant'Orsola di IA AT & C. c/Comune di Santa Margherita Ligure). Sul tema però si deve soprattutto rilevare che se un'interpretazione strettamente letterale della lettera a) del quinto comma dell'art. 82 D.P.R. 24.7.1977 n. 616, aggiunto dall'art. 1 della legge 431/1985,
porta a limitare il vincolo paesaggistico ai territori costieri compresi in una fascia di trecento metri dalla battigia del mare, escludendo gli specchi d'acqua antistanti;
per contro, una interpretazione logica e teleologica, e ora anche un'interpretazione sistematica in relazione al D.P.R.
2.12.1997 n. 509, portano invece alla conclusione opposta. Sarebbe infatti assurdo e sicuramente contrastante con la ratio legis che la competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali, per tutelare il vincolo paesaggistico, potesse intervenire solo sulle opere realizzate sul territorio costiero, ma non su quelle realizzate sullo specchio d'acqua antistante, che possono essere altrettanto o maggiormente lesive dell'interesse sostanziale protetto (si pensi per esempio a un albergo-grattacielo costruito su palafitte di cemento infisse sul fondo del mare).
In secondo luogo, i beni soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 1497 del 1939, a cui rinvia espressamente l'art. 1 quinquies della legge 431/1985 in relazione all'art. 2 del decreto ministeriale 21.9.1984 (c.d. decreto Galasso), comprendono sia le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, sia le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali (nn. 1 e 4 dell'art. 1): e in entrambi queste categorie possono rientrare non solo le zone costiere, ma anche il mare antistante, che è un bene immobile e può essere elemento integrante di una bellezza panoramica: sicché per tutelare la bellezza naturale è necessario assoggettare a controllo sia gli interventi sulla costa che gli interventi sul mare.
6.1.2 - Quanto infine alla giurisprudenza civile è vero che le sezioni unite, con sentenza n. 3659 dell'8.4.1991, s.r.l. Marina di Castellone c/ Comune di Formia, rv. 471578, hanno precisato che "in ordine alle opere da costruirsi su aree demaniali, compreso il demanio marittimo, la concessione edilizia del sindaco è necessaria soltanto se la costruzione è fatta da privati", aggiungendo che "secondo la giurisprudenza, ai fini della esenzione dall'obbligo di richiedere la concessione, all'opera pubblica da eseguirsi su area demaniale da un'amministrazione statale è equiparabile l'opera pubblica da eseguirsi su area demaniale da un concessionario dello Stato (cfr. S.U. n. 2118/1983, in un'ipotesi di ampliamento di stazione aeroportuale)".
Quello che lascia perplessi in questa pronuncia non è certo l'affermazione di principio, ma l'applicazione del principio al caso concreto, nel quale una società privata aveva chiesto e ottenuto dal ministero della marina mercantile la concessione trentennale di una zona demaniale con specchio acqueo al fine di realizzare un approdo per imbarcazioni da diporto. Mentre del tutto diverso appare il caso oggetto della sentenza citata a sostegno (n. 2118 del 1983), dove la società privata SEA, che aveva ampliato l'aeroporto, era verosimilmente concessionaria del servizio pubblico dell'aeroporto statale, e non semplicemente concessionaria del bene del demanio aeronautico per fini privati. Siffatta equiparazione di casi diversi porta in sostanza a vanificare la differenziata disciplina stabilita in materia dall'art. 3 1, commi 2 e 3, della legge urbanistica. Queste norme - com'è noto - stabiliscono che per le opere da eseguire su terreno demaniale, compreso il demanio marittimo, compete all'amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentito il comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono (comma 2); mentre per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza (ora concessione edilizia) del sindaco (comma 3).La regola generale secondo cui per ogni opera eseguita nel territorio comunale si deve chiedere la licenza (concessione) al sindaco, è perciò derogata dalla legge solo per le opere costruite su terreno demaniale da un'amministrazione statale, e non per quelle costruite da un privato. L'equiparazione tra amministrazione statale che esegue direttamente l'opera pubblica e il concessionario dello Stato ha senso perché anche il concessionario privato esegue un opera strumentale al servizio pubblico (per es. portuale, aeroportuale, ferroviario, di trasporto automobilistico di linea, ecc.) di cui è concessionario, sicché può essere sempre l'amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con l'amministrazione concedente e sentito il comune, ad accertare la compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti. Ma l'equiparazione non ha più senso quando il privato costruisce per fini privati su demanio pubblico (per es. per costruire uno stabilimento balneare, oppure un porticciolo turistico) dopo aver ottenuto all'uopo la concessione dell'area demaniale: in tal caso infatti il privato non è concessionario di un servizio pubblico, ma solo del terreno demaniale che gli è necessario per costruire un'opera a fini privati;
non opera cioè come sostituto dello Stato, ma come soggetto di interesse meramente privato. Sostenere un'interpretazione contraria (come fa la sentenza n. 3659 dei 1991, ma non la sentenza n. 2118 del 1983) significa consentire a qualsiasi privato che costruisca su terreno demaniale, in quanto concessionario dell'area demaniale. di sfuggire alla regola della licenza/concessione da parte del sindaco, significa cioè vanificare la norma di cui al terzo comma dell'art. 31.
6.2 - Alla luce dei principi su esposti va affermata la sussistenza nel caso di specie del fumus degli ipotizzati reati di cui all'art.20 lett. c) della legge 47/1985 e all'art. 1 sexies della legge 431/1985.
Infatti, per quanto riguarda il primo reato, la costruzione dei cinque pontili per imbarcazioni da diporto è stata realizzata senza la necessaria valutazione sindacale della conformità ai parametri urbanistici ed edilizi, che doveva essere effettuata o attraverso una formale concessione edilizia sottoscritta dal sindaco o, più correttamente, attraverso la prevista procedura della conferenza di servizi.
Per quanto riguarda il secondo reato, invece, è mancata la preventiva valutazione della compatibilità col vincolo paesaggistico esistente nella zona, che doveva essere effettuata o con atto formale di autorizzazione dalla competente sovrintendenza regionale ai beni culturali o ambientali o, più correttamente, attraverso la detta procedura per la conferenza di servizi.
Nè può essere accolta al riguardo la tesi dei ricorrenti, secondo cui in sostanza il vincolo sulla zona non era validamente costituito. Al contrario, il decreto ministeriale del 29.5.198 1, che ha decretato il notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29.6.1939 n. 1497, della zona costiera sita nel territorio comunale di Duino-Aurisina, compresi gli abitati di Duino ed Aurisina, è perfettamente valido ed efficace, in quanto emanato dal ministero allora competente, quello per i beni culturali e ambientali, di concerto col ministero della marina mercantile. Infatti, la competenza generale a disporre il vincolo paesaggistico ex art. 2 della legge 1497 del 1939, che apparteneva al ministero della educazione nazionale, poi ministero della pubblica istruzione in virtù del R.D. 29.5.1944 n. 142, era stata trasferita al ministero per i beni culturali e ambientali per effetto del D.L. 14.12.1974 n. 657, convertito in legge 29.1.1975 n. 5, (art. 2 lett.
a) [solo in seguito quest'ultimo ministero è stato sostituito dal ministero per i beni e le attività culturali, per effetto del D.Lgs.20.10.1998 n. 368]. Per quanto riguarda i beni compresi nell'ambito del demanio pubblico marittimo - come, almeno in parte, era la zona costiera di cui trattasi - l'art. 13 della stessa legge 1497 stabiliva che il decreto del ministero dei beni culturali e ambientali fosse emesso di concerto con quello per le comunicazioni, che ora, per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. P.S. 31.3.1947, è diventato il ministero della marina mercantile (e non dei trasporti, come sostengono i ricorrenti). Vero è che lo stesso articolo richiedeva anche il concerto del ministero dei lavori pubblici, quando il provvedimento impositivo del vincolo si riferisse ad opere portuali. Ma ne' dallo stesso decreto ministeriale del 29.5.198 1, nè da altri elementi processuali, risulta che la zona costiera vincolata comprendesse - al momento del decreto impositivo - anche opere portuali.
Peraltro, va ancora sottolineato che, in forza delle interpretazione teleologica e sistematica sopra sostenuta, la conca di Sistiana in cui sono stati costruiti i cinque pontili de quibus,
indipendentemente dal decreto ministeriale richiamato, era sottoposta ex lege al vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1 della legge 431/1985, che ha aggiunto vari commi alla fine dell'art. 82 del DPR 616/1977, includendo tra i beni tutelati anche i territori costieri.
7 - Con ulteriori motivi specifici (n.
3.1.4 e n. 3.2.5) i ricorrenti lamentano mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico dei reati, sostenendo il legittimo affidamento degli indagati nella superfluità della concessione edilizia. Ma è questo un profilo che compete tipicamente al giudice di merito, e che non può essere approfondito in sede cautelare: peraltro, anche in questa sede, l'astratta sussistenza della buona fede invocata appare esclusa sia dalla circostanza che le società diportiste rappresentate dagli indagati nel maggio 1998 avevano richiesto al comune di esprimere favorevole sul progetto dei pontili già presentato alla capitaneria di porto, sia dalla clausola contenuta nella concessione demaniale del marzo 1999, secondo cui la concessione stessa non esimeva il concessionario "dal munirsi di autorizzazioni o nullaosta di altre amministrazioni eventualmente prescritti per attività cui l'esercizio della presente licenza è finalizzata".
8 - Va infine respinta anche l'ultima censura formulata dai ricorrenti (nn.
3.1.5 e 3.2.6), secondo cui l'esigenza cautelare perseguita col sequestro preventivo sarebbe venuta meno per effetto dell'ultimazione delle opere.
In proposito sono perfettamente condivisibili le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, che richiamano una giurisprudenza ormai ritenuta prevalente. Invero, una tesi giurisprudenziale ritiene che il periculum in mora richiesto dall'art. 321 c.p.p. sussista anche quando il reato sia già perfezionato, ma soltanto nel caso in cui la libera disponibilità della cosa possa agevolare la commissione di altri specifici reati. Un'altra tesi, che appunto sembra ormai prevalente soprattutto nella giurisprudenza non massimata, ritiene invece che il periculum in mora sussista anche dopo il perfezionamento del reato ipotizzato, non solo quando - per riprendere la formulazione letterale della norma - la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa "agevolare la commissione di altri reati", ma anche quando possa "aggravare o protrarre le conseguenze" del reato contestato e già perfezionato (reato istantaneo, o reato permanente di cui sia cessata la permanenza). "Ciò perché le "conseguenze" che il legislatore intende neutralizzare attraverso il sequestro preventivo non sono identificabili con lo "evento" del reato: sicuramente non possono identificarsi con l'evento in senso giuridico, ovverosia con la lesione del bene giuridico tutelato, che in genere cessa col cessare della permanenza;
ma neppure sono identificabili tout court con l'evento in senso naturalistico, che integra la consumazione dei reati materiali, perché può darsi il caso che, causato l'evento naturalistico, si possano produrre ulteriori conseguenze antigiuridiche attraverso la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato già consumato. " (Cass. Sez. III, del 24.9.1994, c.c. 13.4.1994, Fiorillo, in Cass. pen., 1995, n. 987. Sulla stessa linea argomentativa cfr. Cass. Sez. III, n. 562 del 30.6.1995, c.c. 23.2.1995, Forti, rv. 202059; Cass. Sez. III, n. 78 del 3.3.1997, c.c. 15.1.1997, Messina, rv. 207884; Cass. Sez. III, n. 2530 dell'8.9.1999, c.c. 8.7.1999, Nisticò, rv. 214349). Se ne deve concludere che le conseguenze antigiuridiche che il legislatore vuole prevenire con la misura cautelare reale non sono solo quelle coincidenti con gli elementi materiali che perfezionano il reato, ma sono tutte quelle che ledono direttamente o indirettamente gli interessi tutelati dalla noma incriminatrice. Il che, del resto, è in linea con l'interpretazione corrente che si dava dell'art. 219 c.p.p. 1930, che in certo senso è la matrice storica del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. 1988, e che - com'è noto - prevedeva il potere della polizia giudiziaria, che fosse venuta a conoscenza della commissione di reati, di impedire che venissero "portati a conseguenze ulteriori".
Orbene, se per i reati urbanistici e per quelli ambientali gli interessi immediatamente protetti dalla norma (interessi formali) consistono nell'esigenza di un previo controllo amministrativo sulla compatibilità urbanistica e ambientale dell'opera intrapresa, gli interessi mediati e finali (interessi sostanziali) coincidono con la tutela dell'integrità e dell'equilibrio degli assetti territoriali. Sicché il sequestro cautelare di un'opera urbanisticamente o ambientalmente abusiva, anche se ultimata, tende appunto ad evitare che la libera disponibilità dell'opera stessa possa aggravare o protrarre le lesione dell'assetto territoriale.
Una evidente dimostrazione della esattezza di questa interpretazione è data proprio dal caso di specie, giacché la libera disponibilità e l'utilizzo dei pontili abusivamente costruiti per l'ormeggio delle barche da diporto e per tutti i servizi connessi (con conseguente sovraccarico urbanistico), avrebbe aggravato il negativo impatto territoriale dell'opera, sia sotto il profilo ambientale che sotto quello urbanistico.
9 - I ricorsi vanno quindi respinti. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2000