Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01578/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2021, proposto da
DI OS GI, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Grazia Maraschio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto decisorio cronol. n. 1074/2020 del 18/06/2020 - RG n. 90/2020 V.G. della Corte di Appello di Lecce, depositato il 18.06.2020, munito di formula esecutiva in data 15.07.2020, notificato al Ministero in data 21.07.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 23 novembre 2021, la ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Lecce cronol. n. 1074/2020 del 18.06.2020 - RG n. 90/2020 V.G., con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001, al pagamento della somma di € 6592,00, oltre alle spese del procedimento, queste ultime liquidate in favore del difensore distrattario, in € 540,00 per compensi e € 137,80 per spese, oltre accessori di legge.
1.2. La ricorrente, pertanto, deducendo il mancato adempimento spontaneo da parte del Ministero della Giustizia, ha adito questo TAR, chiedendo di ordinare all’Amministrazione di ottemperare al giudicato formatosi sul suddetto decreto mediante pagamento delle somme riconosciute in suo favore, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ha richiesto, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione e il riconoscimento delle spese e competenze di lite del presente giudizio di ottemperanza.
1.3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio in data 29 novembre 2021 per resistere al ricorso.
1.4. Ad esito della camera di consiglio dell’8 gennaio 2025, la causa è stata introitata dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
2.1. Deve, in primo luogo, confermarsi la regolarità in rito del ricorso medesimo, avendo il decreto in parola natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia e non essendo stato opposto.
2.2. Come stabilito dall’art. 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo.
2.3. Parte ricorrente, inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24 marzo 2001, n. 89, ha inviato la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo.
2.4. Infine, così come previsto dall’art. 5 sexies, comma 7, l. n. 89/2001, è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione delle predette dichiarazioni senza che sia stato eseguito il pagamento in favore di parte ricorrente delle somme di cui al citato decreto.
2.5. Deve, quindi, essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto Corte di Appello di Lecce n. cronol. 1074/2020, avverso il quale non è stato proposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. ricorso in opposizione con conseguente passaggio in giudicato, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate e riconosciute in favore della parte ricorrente (euro 6592,00), se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3. Per il predetto adempimento si fissa il termine di giorni 90, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza.
4. Non sussistono, invece, i presupposti per riconoscere anche la rivalutazione delle somme dovute in base al decreto e, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata; ciò in quanto in presenza di un debito di valuta, come nella fattispecie di indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001 (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 21/12/2020, n. 6317; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 24/10/2018, n. 6163), la rivalutazione può essere accordata solo laddove venga allegato e provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi, onere che nel caso di specie non risulta essere stato assolto da parte ricorrente.
5. Può, infine, nominarsi fin da ora, per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione.
5.1. Non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. L’accoglimento solo parziale delle domande spiegate nel ricorso, unitamente alla natura dell’affare e alle caratteristiche dell’attività defensionale prestata, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio, fatto salvo comunque il diritto di parte ricorrente al rimborso delle spese vive ed accessorie sostenute successivamente all’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. VI, 03/05/2021, n. 3484; Cons. Stato, Sez. V, 31/03/2017, n. 1498; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10/01/2022, n. 153) e, segnatamente, quelle occorrenti per la richiesta di copie conformi del decreto, per la notificazione e la certificazione di passaggio in giudicato del medesimo decreto, nonché per la notificazione del ricorso in ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto indicato in epigrafe con riferimento alle somme riconosciute in favore della parte ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione di questa sentenza.
Rigetta il ricorso con riferimento alla domanda di rivalutazione monetaria.
Nomina quale commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificatamente indicato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Compensa le spese di lite del presente giudizio, fatto salvo il diritto di parte ricorrente al rimborso delle spese vive, successive ed accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO