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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/07/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1052/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1052/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 9.7.2025, e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.11.1956, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti ANNA BADALAMENTI
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._3 alla via Isca del Pioppo n. 94 presso lo studio del primo difensore, pec:
Email_1
Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._4
14.5.1949, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO MARIA MOLINARI (C.F.: , C.F._5 giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via del Popolo n. 62 presso lo studio del difensore, pec: Email_3
-RESISTENTE-
1 R.G. N. 1052/2025
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 9.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie (Potenza, Persona_1
12.9.1985) e (Potenza, 22.7.1980), che la casa coniugale in comproprietà Per_2 dei coniugi era sita in Potenza alla via Tirreno n. 31, e che «la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa del comportamento del Sig. […]», il CP_1 quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale e aveva utilizzato somme di denaro appartenenti al patrimonio familiare per sostenere economicamente detta relazione, nonché violato gli obblighi di assistenza materiale e morale, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito, addebitandola a quest'ultimo. Nonché, assegnarsi in suo favore la casa coniugale, sita in Potenza alla via Tirreno n. 31, porsi a carico del marito l'obbligo di corrisponderle l'assegno mensile di mantenimento di € 500,00, oltre al 50% del canone di locazione percepito (€ 200/250,00 mensili), disporsi -ai sensi dell'art. 193 c.c.- la separazione giudiziale dei beni, attribuirle il 50% della proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale a titolo di risarcimento del danno morale e patrimoniale subito, con vittoria di spese e compensi di causa.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 9.7.2025, il resistente si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 9.6.2025, nella quale ha contestato i motivi addotti dalla ricorrente a sostegno della domandata pronuncia di separazione personale.
In particolare, il resistente ha rappresentato che durante la vita matrimoniale si era dedicato «[…] non solo al ménage familiare ma anche al lavoro come dipendente di Ferrovie dello Stato procacciando il sostentamento economico ed assicurando alla famiglia un buon tenore di vita provvedendo ad acquistare con i proventi del suo lavoro
l'abitazione familiare, una bella e grande casa ed anche un piccolo locale commerciale, ad uso deposito», e che « […] l'unità ed armonia anche affettiva con la moglie era purtroppo mancata prima con la cura di quest'ultima al Pt_1
2 R.G. N. 1052/2025
“ménage” familiare e, poi, con l'incedere dell'età era cessata ogni “intesa” ormai da tempo immemore».
E ha così concluso:
«il Tribunale di Potenza voglia così provvedere, in via provvisoria e successivamente in via definitiva:
- Pronunciare la separazione dei coniugi e , senza CP_1 Parte_1 alcun addebito all'uno o all'altro coniuge;
- Rigettare, per l'effetto la richiesta di addebito nei confronti del CP_1
- Assegnare la casa coniugale, sita in Potenza alla Via Tirreno, di comproprietà dei coniugi, in diritto di abitazione alla sig.ra , a far tempo dal 30 agosto Parte_1
2025, unitamente al 50 % dei mobili, degli arredi, elettrodomestici e suppellettili, autorizzando a portare con sé il restante 50 % presso il nuovo CP_1 domicilio;
- Statuire che il corrisponda alla Sig.ra CP_1 Parte_3 il 50 % del canone di locazione percepito dagli immobili di comune proprietà sito in
Potenza alla Via Tirreno n. 67;
- Rigettare la richiesta della sig.ra di risarcimento del danno siccome Parte_1 assolutamente infondata».
III All'udienza del 9.7.2025, sentite le parti congiuntamente, il Giudice relatore ha formulata una proposta conciliativa della controversia, la quale è stata accettata dalle parti che, a tal fine, hanno sottoscritto il verbale di udienza. Sicché, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alla detta proposta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Orbene, i coniugi hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore e hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni, per l'effetto rinunciando a ogni ulteriore e diversa domanda esulante dalle stesse:
«1) la moglie godrà dell'immobile sito in Potenza alla via Tirreno n. 31 in via esclusiva
(identificato in catasto al foglio 68, particella 1937, sub 141, vani 8, mq 131), attesa la comproprietà del detto immobile in capo ad entrambi i coniugi, a titolo gratuito e dunque senza nulla a pretendere a titolo di godimento di contitolarità da parte del marito;
3 R.G. N. 1052/2025
2) il resistente si allontanerà dalla casa coniugale nel termine di 30 giorni da oggi;
3) il marito corrisponderà alla moglie euro 200,00 al mese a decorrere da agosto 2025
e sino a febbraio 2026, allorquando sarà estinto il finanziamento A Pt_4 decorrere da marzo 2026 il marito corrisponderà alla moglie euro 300,00 al mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
4) spetta alla moglie il 50% del canone di locazione del locale a uso commerciale sito in Potenza alla via Tirreno n. 67, somma (50% del canone di locazione mensile) che verrà corrisposta dal marito alla moglie a decorrere da agosto 2025, attesa la contitolarità tra i coniugi del detto locale;
5) rinuncia alla domanda di addebito;
6) spese compensate».
V La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione in merito (cfr. punto 6 delle condizioni di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1052 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 [...]
C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali CP_1 C.F._4 hanno contratto matrimonio concordatario in NTCA (PZ) il 2.8.1979;
4 R.G. N. 1052/2025
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di NTCA in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979, atto N. 18, P. II, S.A.);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione, che omologa;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 12.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1052/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 9.7.2025, e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.11.1956, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti ANNA BADALAMENTI
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._3 alla via Isca del Pioppo n. 94 presso lo studio del primo difensore, pec:
Email_1
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-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._4
14.5.1949, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO MARIA MOLINARI (C.F.: , C.F._5 giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via del Popolo n. 62 presso lo studio del difensore, pec: Email_3
-RESISTENTE-
1 R.G. N. 1052/2025
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 9.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie (Potenza, Persona_1
12.9.1985) e (Potenza, 22.7.1980), che la casa coniugale in comproprietà Per_2 dei coniugi era sita in Potenza alla via Tirreno n. 31, e che «la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa del comportamento del Sig. […]», il CP_1 quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale e aveva utilizzato somme di denaro appartenenti al patrimonio familiare per sostenere economicamente detta relazione, nonché violato gli obblighi di assistenza materiale e morale, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito, addebitandola a quest'ultimo. Nonché, assegnarsi in suo favore la casa coniugale, sita in Potenza alla via Tirreno n. 31, porsi a carico del marito l'obbligo di corrisponderle l'assegno mensile di mantenimento di € 500,00, oltre al 50% del canone di locazione percepito (€ 200/250,00 mensili), disporsi -ai sensi dell'art. 193 c.c.- la separazione giudiziale dei beni, attribuirle il 50% della proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale a titolo di risarcimento del danno morale e patrimoniale subito, con vittoria di spese e compensi di causa.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 9.7.2025, il resistente si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 9.6.2025, nella quale ha contestato i motivi addotti dalla ricorrente a sostegno della domandata pronuncia di separazione personale.
In particolare, il resistente ha rappresentato che durante la vita matrimoniale si era dedicato «[…] non solo al ménage familiare ma anche al lavoro come dipendente di Ferrovie dello Stato procacciando il sostentamento economico ed assicurando alla famiglia un buon tenore di vita provvedendo ad acquistare con i proventi del suo lavoro
l'abitazione familiare, una bella e grande casa ed anche un piccolo locale commerciale, ad uso deposito», e che « […] l'unità ed armonia anche affettiva con la moglie era purtroppo mancata prima con la cura di quest'ultima al Pt_1
2 R.G. N. 1052/2025
“ménage” familiare e, poi, con l'incedere dell'età era cessata ogni “intesa” ormai da tempo immemore».
E ha così concluso:
«il Tribunale di Potenza voglia così provvedere, in via provvisoria e successivamente in via definitiva:
- Pronunciare la separazione dei coniugi e , senza CP_1 Parte_1 alcun addebito all'uno o all'altro coniuge;
- Rigettare, per l'effetto la richiesta di addebito nei confronti del CP_1
- Assegnare la casa coniugale, sita in Potenza alla Via Tirreno, di comproprietà dei coniugi, in diritto di abitazione alla sig.ra , a far tempo dal 30 agosto Parte_1
2025, unitamente al 50 % dei mobili, degli arredi, elettrodomestici e suppellettili, autorizzando a portare con sé il restante 50 % presso il nuovo CP_1 domicilio;
- Statuire che il corrisponda alla Sig.ra CP_1 Parte_3 il 50 % del canone di locazione percepito dagli immobili di comune proprietà sito in
Potenza alla Via Tirreno n. 67;
- Rigettare la richiesta della sig.ra di risarcimento del danno siccome Parte_1 assolutamente infondata».
III All'udienza del 9.7.2025, sentite le parti congiuntamente, il Giudice relatore ha formulata una proposta conciliativa della controversia, la quale è stata accettata dalle parti che, a tal fine, hanno sottoscritto il verbale di udienza. Sicché, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alla detta proposta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Orbene, i coniugi hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore e hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni, per l'effetto rinunciando a ogni ulteriore e diversa domanda esulante dalle stesse:
«1) la moglie godrà dell'immobile sito in Potenza alla via Tirreno n. 31 in via esclusiva
(identificato in catasto al foglio 68, particella 1937, sub 141, vani 8, mq 131), attesa la comproprietà del detto immobile in capo ad entrambi i coniugi, a titolo gratuito e dunque senza nulla a pretendere a titolo di godimento di contitolarità da parte del marito;
3 R.G. N. 1052/2025
2) il resistente si allontanerà dalla casa coniugale nel termine di 30 giorni da oggi;
3) il marito corrisponderà alla moglie euro 200,00 al mese a decorrere da agosto 2025
e sino a febbraio 2026, allorquando sarà estinto il finanziamento A Pt_4 decorrere da marzo 2026 il marito corrisponderà alla moglie euro 300,00 al mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
4) spetta alla moglie il 50% del canone di locazione del locale a uso commerciale sito in Potenza alla via Tirreno n. 67, somma (50% del canone di locazione mensile) che verrà corrisposta dal marito alla moglie a decorrere da agosto 2025, attesa la contitolarità tra i coniugi del detto locale;
5) rinuncia alla domanda di addebito;
6) spese compensate».
V La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione in merito (cfr. punto 6 delle condizioni di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1052 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 [...]
C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali CP_1 C.F._4 hanno contratto matrimonio concordatario in NTCA (PZ) il 2.8.1979;
4 R.G. N. 1052/2025
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di NTCA in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979, atto N. 18, P. II, S.A.);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione, che omologa;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 12.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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