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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 6095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6095 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8024/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di BE, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8024/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. MANCIAGLI NUNZIO ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti BONAVENTURA MARCELLO e LA MALFA ROSARIO
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso non abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del maggio 2025, , premesso il contratto di locazione ad uso Parte_1 non abitativo stipulato con parte convenuta in data 1.7.2022 e registrato il 15.7.2022, avente ad oggetto l'immobile sito in Acireale ed ivi meglio descritto per il canone mensile di € 1000,00, riferiva che parte conduttrice aveva maturato una morosità pari ad € 4.250,00 al 31.5.2025; chiedeva, pertanto, convalidarsi lo sfratto per morosità , con vittoria di spese e compensi.
Nella resistenza ed opposizione di parte convenuta, veniva emessa ordinanza di mutamento del rito “ .. rilevato che parte intimante ha chiesto emettersi ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc;
ritenuto in linea generale ed astratta la valutazione della gravità dell'inadempimento va effettuata in relazione agli interessi concretamente perseguiti dalle parti, in relazione allo specifico rapporto di volta in volta considerato;
considerato che
, in relazione alle caratteristiche del rapporto locativo in oggetto, alla durata dello stesso ed riferite modalità di esecuzione del contratto, va riservata al merito la valutazione in ordine all'affermata gravità dell'inadempimento dedotto con l'atto introduttivo;
ritenuto pagina 1 di 3 che in pendenza del presente giudizio, parte conduttrice è tenuta all'integrale e puntuale pagamento del canone di locazione, costituendo l'eventuale futuro inadempimento comportamento rilevante ai fini della decisione della controversia ( Cass. Civ. sent. n. 3549472023: “…l'indagine sull'importanza dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. (alla cui stregua va apprezzato
l'inadempimento del conduttore nelle locazioni non abitative), deve essere unitaria, in relazione al complessivo comportamento del debitore, desumibile dalla durata della mora e dall'eventuale suo protrarsi in corso di causa... con la conseguenza che anche un inadempimento iniziale di scarso rilievo può successivamente evidenziarsi come grave, per la sua durata e persistenza, malgrado il ricorso del creditore alle vie giudiziarie": Cass. 11/01/2011, n. 446;”); ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per disporre il rilascio del bene immobile, ostandovi gravi motivi in senso contrario;
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 665 c.p.c.; Visti gli artt. 667 e 426 c.p.c., dispone che il giudizio prosegua nelle forme dello speciale rito locatizio..”).
La causa è stata posta in decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 25.11.2025.
Con memoria integrativa del 16.10.2025 parte attrice ha riferito che il convenuto non aveva più corrisposto i canoni di locazione dal 1.7.2025, che il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo e che in esito ad altro procedimento di sfratto per morosità successivamente esperito ed iscritto al Rg n. 9924/25, era stato convalidato lo sfratto ed era stata emessa ingiunzione di pagamento della somma di € 4.000,00 per i canoni di locazione non pagati dal 1.7.2025 al 30.10.2025. non ha svolto attività difensiva nella presente fase di merito. CP_2
All'udienza del 25.11.2025, parte attrice ha chiesto prendersi atto della risoluzione contrattuale dichiarata nel procedimento n. 9924/2025, dichiararsi la validità del contratto del 1.7.2022 e dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna del convenuto al pagamento dei canoni scaduti come quantificati in memoria integrativa del 16.10.2025 in € 2.600,00.
Tenuto conto dell'avvenuta risoluzione del contratto del 1.7.2022, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con assorbimento di ogni questione inerente l'interpretazione del detto contratto;
posto che, tuttavia, parte attrice domanda la condanna del convenuto al pagamento dei canoni di locazione sino al 1.7.2025 , su cui vi era contestazione da parte del convenuto, si osserva che in ogni caso, l'importo del canone di locazione convenuto nel contratto del 28.6.2016 in € 900,00, secondo gli aggiornamenti Istat documentati dall'attore e non contestati dal convenuto, è aumentato ad € 1007,10 ovvero alla stessa somma concordata tra le parti a titolo di canone di locazione nel contratto del
1.7.2022.
Concludendo, l'attore ha diritto al pagamento del complessivo importo di € 2600,00.
pagina 2 di 3 Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno liquidate per la fase sommaria tenendo conto dei compensi minimi delle fasi di studio e introduttiva del II scaglione della tabella n. allegata al DM n. 55/2014 ( € 512,00) e per la presente fase tenendo conto di quanto previsto dal II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 ( € 852,00), senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta;
parte convenuta va inoltre condannata al rimborso degli esborsi ( CU e
Marca ) ed alle spese del procedimento di mediazione come documentate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al contratto del 1.7.2022;
- condanna al pagamento dei canoni di locazione pari ad € 2600,00 oltre interessi CP_2 dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1364,00 per compensi, € 276,00 per esborsi, oltre IVA , CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di BE
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di BE, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8024/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. MANCIAGLI NUNZIO ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti BONAVENTURA MARCELLO e LA MALFA ROSARIO
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso non abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del maggio 2025, , premesso il contratto di locazione ad uso Parte_1 non abitativo stipulato con parte convenuta in data 1.7.2022 e registrato il 15.7.2022, avente ad oggetto l'immobile sito in Acireale ed ivi meglio descritto per il canone mensile di € 1000,00, riferiva che parte conduttrice aveva maturato una morosità pari ad € 4.250,00 al 31.5.2025; chiedeva, pertanto, convalidarsi lo sfratto per morosità , con vittoria di spese e compensi.
Nella resistenza ed opposizione di parte convenuta, veniva emessa ordinanza di mutamento del rito “ .. rilevato che parte intimante ha chiesto emettersi ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc;
ritenuto in linea generale ed astratta la valutazione della gravità dell'inadempimento va effettuata in relazione agli interessi concretamente perseguiti dalle parti, in relazione allo specifico rapporto di volta in volta considerato;
considerato che
, in relazione alle caratteristiche del rapporto locativo in oggetto, alla durata dello stesso ed riferite modalità di esecuzione del contratto, va riservata al merito la valutazione in ordine all'affermata gravità dell'inadempimento dedotto con l'atto introduttivo;
ritenuto pagina 1 di 3 che in pendenza del presente giudizio, parte conduttrice è tenuta all'integrale e puntuale pagamento del canone di locazione, costituendo l'eventuale futuro inadempimento comportamento rilevante ai fini della decisione della controversia ( Cass. Civ. sent. n. 3549472023: “…l'indagine sull'importanza dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. (alla cui stregua va apprezzato
l'inadempimento del conduttore nelle locazioni non abitative), deve essere unitaria, in relazione al complessivo comportamento del debitore, desumibile dalla durata della mora e dall'eventuale suo protrarsi in corso di causa... con la conseguenza che anche un inadempimento iniziale di scarso rilievo può successivamente evidenziarsi come grave, per la sua durata e persistenza, malgrado il ricorso del creditore alle vie giudiziarie": Cass. 11/01/2011, n. 446;”); ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per disporre il rilascio del bene immobile, ostandovi gravi motivi in senso contrario;
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 665 c.p.c.; Visti gli artt. 667 e 426 c.p.c., dispone che il giudizio prosegua nelle forme dello speciale rito locatizio..”).
La causa è stata posta in decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 25.11.2025.
Con memoria integrativa del 16.10.2025 parte attrice ha riferito che il convenuto non aveva più corrisposto i canoni di locazione dal 1.7.2025, che il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo e che in esito ad altro procedimento di sfratto per morosità successivamente esperito ed iscritto al Rg n. 9924/25, era stato convalidato lo sfratto ed era stata emessa ingiunzione di pagamento della somma di € 4.000,00 per i canoni di locazione non pagati dal 1.7.2025 al 30.10.2025. non ha svolto attività difensiva nella presente fase di merito. CP_2
All'udienza del 25.11.2025, parte attrice ha chiesto prendersi atto della risoluzione contrattuale dichiarata nel procedimento n. 9924/2025, dichiararsi la validità del contratto del 1.7.2022 e dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna del convenuto al pagamento dei canoni scaduti come quantificati in memoria integrativa del 16.10.2025 in € 2.600,00.
Tenuto conto dell'avvenuta risoluzione del contratto del 1.7.2022, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con assorbimento di ogni questione inerente l'interpretazione del detto contratto;
posto che, tuttavia, parte attrice domanda la condanna del convenuto al pagamento dei canoni di locazione sino al 1.7.2025 , su cui vi era contestazione da parte del convenuto, si osserva che in ogni caso, l'importo del canone di locazione convenuto nel contratto del 28.6.2016 in € 900,00, secondo gli aggiornamenti Istat documentati dall'attore e non contestati dal convenuto, è aumentato ad € 1007,10 ovvero alla stessa somma concordata tra le parti a titolo di canone di locazione nel contratto del
1.7.2022.
Concludendo, l'attore ha diritto al pagamento del complessivo importo di € 2600,00.
pagina 2 di 3 Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno liquidate per la fase sommaria tenendo conto dei compensi minimi delle fasi di studio e introduttiva del II scaglione della tabella n. allegata al DM n. 55/2014 ( € 512,00) e per la presente fase tenendo conto di quanto previsto dal II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 ( € 852,00), senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta;
parte convenuta va inoltre condannata al rimborso degli esborsi ( CU e
Marca ) ed alle spese del procedimento di mediazione come documentate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al contratto del 1.7.2022;
- condanna al pagamento dei canoni di locazione pari ad € 2600,00 oltre interessi CP_2 dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1364,00 per compensi, € 276,00 per esborsi, oltre IVA , CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di BE
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