Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod.pen., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive. Pertanto, con riguardo alla infrazione consistente nella circolazione di veicolo che non abbia superato la revisione periodica, la suddetta esimente può essere invocata ove detto veicolo sia stato usato per il trasporto di persone che si trovino in uno stato di pericolo fisico, anche putativo, purché si sia in presenza di circostanze concrete (nella specie, una caduta accidentale della proprietaria del veicolo, che aveva indotto la conducente, nuora della prima, ad accompagnarla d'urgenza presso un ambulatorio medico, nel convincimento, pur erroneo, della sussistenza di un effettivo pericolo imminente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 4710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4710 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTO pro tempore de L'AQUILA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PI EN CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MORDINI 14, presso l'avvocato L. RANUZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato FERDINANDO MARGUTTI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 91/96 della Pretura di AVEZZANO, Sezione distaccata di CELANO, depositata il 30/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VI IN e AF SS si opponevano con citazione davanti al Pretore di Avezzano, sezione di Celano, alla ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di L'Aquila per la somma di L. 880.000 a fronte della infrazione all'art. 80 comm. 140 CdS, per avere, la prima quale conducente e la seconda quale proprietaria, messo in circolazione un autovettura che non aveva superato la revisione periodica. La IN deduceva di essere stata costretta a soccorrere la suocera SS, infortunata a seguito di una caduta accidentale, conducendola presso un ambulatorio medico di urgenza. Resisteva il prefetto di L'Aquila.
Il Pretore accoglieva l'opposizione. Riteneva provata dalla certificazione prodotta, la ricorrenza dello stato di necessità che aveva indotto le donne ad usufruire del predetto mezzo solo per raggiungere al più presto un medico.
Contro questa sentenza ricorre in Cassazione con un motivo il Prefetto di L'Aquila. Resiste con controricorso VI IN. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981. Sostiene che nella specie non può essere riconosciuta la esclusione della punibilità conseguente allo stato di necessità giacché l'incidente occorso alla SS oggettivamente non era tale da preoccupare, e non richiedeva alcuna urgenza di soccorso, avendo il medito riscontrato un semplice trauma contusivo. Ritiene che la legge non consente una interpretazione estensiva di un elemento scriminante il cui carattere deve essere la incontrovertibilità.
2) Osserva la Corte che non è esatto ciò che sostiene il ricorrente circa la necessità di una oggettiva esistenza della circostanza costituente stato di necessità. La legge penale infatti, portatrice del principio generale della materia, all'art. 59 up, precisa che: "Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena queste sono sempre valutate a favore di lui".
È dunque la legge che prevede la rilevanza dell'errore in questione, ed ammette che l'esclusione della punibilità possa darsi ancorché lo stato di necessità non sussista affatto oggettivamente. Peraltro la Corte Suprema proprio nella sentenza n. 5710 dell'85, citata dal ricorrente, equipara alla effettiva situazione di pericolo imminente, la erronea persuasione di trovarvisi, provocata da circostanze oggettive.
2a) Ciò premesso nella specie è certo che l'incidente alla SS vi fu e che per questa ragione le due donne si rivolsero ad un ambulatorio medico per gli opportuni accertamenti. Tale circostanza oggettiva dunque, se pure pericolo imminente non si realizzò, come il ricorrente afferma, potette, in astratto, giustificare l'insorgere di un errore nel senso precisato. La sentenza impugnata, dunque, la cui motivazione alquanto ellittica sul punto deve essere integrata, è comunque esatta nella sua statuizione, giacché sulla base degli elementi entrati nel dibattito processuale, ha fatto buon governo della norma invocata dal ricorrente.
Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in L.40.500=, oltre a L. 600.000 per onorari di difensore.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999