Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 , recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n.719, 25 febbraio 1995, n. 48, e 29 aprile 1995, n. 132 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 8.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n.719, 25 febbraio 1995, n. 48, e 29 aprile 1995, n. 132 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 8.