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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1910/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15026/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezzar N. 9 00160 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120240109866664000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22226/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, riferita a bolli del 2017, notificata in data 8.5.2025 deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del debito per il decorso del termine triennale ex art. 5, commi 51 e- 56 della Legge 935/1982, convertito con modificazioni nella L. 28.02.1983 nr. 53.
Si è costituita l'ADER rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva e chiededno, comunque, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato e va accolto poichè in mancanza di prova circa la notifica del presupposto avviso di accertamento, devev ritenersi che la cartella impugnata sia stata notifica oltre il termine di prescrizione triennale.
Spese compensate tenuto conto della minima rilevanza giuridica delle questioni dedotte che non attengono assolutamene al merito della controversia
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15026/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezzar N. 9 00160 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120240109866664000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22226/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, riferita a bolli del 2017, notificata in data 8.5.2025 deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del debito per il decorso del termine triennale ex art. 5, commi 51 e- 56 della Legge 935/1982, convertito con modificazioni nella L. 28.02.1983 nr. 53.
Si è costituita l'ADER rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva e chiededno, comunque, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato e va accolto poichè in mancanza di prova circa la notifica del presupposto avviso di accertamento, devev ritenersi che la cartella impugnata sia stata notifica oltre il termine di prescrizione triennale.
Spese compensate tenuto conto della minima rilevanza giuridica delle questioni dedotte che non attengono assolutamene al merito della controversia
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese