Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 2
Il reato di lesioni lievissime aggravato ex art. 585 cod. pen., in quanto commesso in danno del coniuge, è procedibile a querela.
Non è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione al reato di lesioni personali lievi commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che il nesso teleologico necessario per la sussistenza della suddetta aggravante esige che le azioni esecutive dei due diversi reati che pone in relazione siano distinte.
Commentari • 3
- 1. Lesioni personali: sulla configurabilità dell'aggravante del nesso teleologicoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2023
La massima La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all' art. 61, n. 2, c.p. , è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della suddetta aggravante in un caso di condanna per il reato di lesioni personali, strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia - Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2020 , n. 14168). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza …
Leggi di più… - 2. La necessaria abitualità nei maltrattamenti e la contestata aggravante della c.d. violenza assistitaIvano Ragnacci · https://www.diritto.it/ · 7 maggio 2021
Con l'elaborato si commenta una recentissima Sentenza di merito emessa dal Tribunale di Roma che assolveva l'imputato arrestato per maltrattamenti e lesioni in danno della moglie ed alla presenza del figlio minorenne. SOMMARIO_1.Introduzione 2. La vicenda. 3. L'abitualità nei maltrattamenti. 4. L'interpretazione a contrario della c.d. violenza assistita. 5. Conclusioni. Con la Sentenza n. 859 del 2021, depositata lo scorso 2 aprile 2021, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Roma – Ufficio 40° -, nel predisporre il provvedimento giurisdizionale in commento, oltre a ribadire la necessità di riscontrare l'irrinuciabile requisito dell'abitualità – a prescindere dalla gravità …
Leggi di più… - 3. Autolesionismo può essere reato (Cass., 6803/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2013, n. 23827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23827 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 07/05/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 878
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 20198/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.M. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 13/10/2011 della Corte d'appello dell'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MURA Antonio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di lesioni personali, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 perché estinto per remissione di querela e l'eliminazione della relativa pena, con rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello dell'Aquila con sentenza del 13/10/2011 ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 16/10/2009 che aveva affermato la responsabilità di M..A. per il reato di maltrattamenti e lesioni in danno della moglie, aggravate queste ultime ai sensi dell'art. 577 c.p., comma 2 e art. 61 c.p., n. 2. 2. Con un primo motivo di ricorso la difesa deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di elementi di prova sul delitto di maltrattamenti pur in assenza di elementi concreti sull'abitualità della condotta caratteristica del reato, poiché al di là dell'occasione in relazione alla quale risultano refertate delle lesioni, la parte offesa ha fornito indicazioni generiche su altri atti riconducibili allo schema legale, in relazione ai quali l'assenza di elementi circostanziali sulle modalità e sui tempi delle azioni aggressive, ha impedito all'interessato di difendersi. Si rileva inoltre che dagli stessi riferimenti operati dalla vittima emerge la presenza di un rapporto conflittuale reciproco, non subito dalla donna, mentre nessun chiarimento è stato fornito dai figli, non escussi, o da testimoni estranei al nucleo familiare, che hanno potuto riferire solo quanto da loro acquisito tramite i racconti della moglie, ed hanno offerto indicazioni riguardo alla verificazione di episodi saltuari, che non permettono la ricostruzione dei fatti nei termini rilevanti per la sussistenza del reato.
La debolezza degli elementi acquisiti rispetto a quelli costitutivi del reato è ulteriormente avvalorata dalla ripresa della convivenza tra i coniugi, che conferma la mancanza della situazione di sopraffazione descritta.
3. Con il secondo motivo si rileva violazione di legge quanto alla ritenuta perseguibilità d'ufficio delle lesioni lievi, per effetto dell'aggravante contestata, di cui all'art. 577 c.p., comma 2 che invece prevede solo l'aumento di pena, non diverse conseguenze in punto di procedibilità rispetto all'ipotesi non aggravata. Si deduce inoltre insussistenza dell'aggravante teleologia, poiché le lesioni costituiscono esse stesse maltrattamenti e non possono connettersi finalisticamente con volizione autonoma alla consumazione di quest'ultimo reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo.
2. Le osservazioni su cui si basa il primo motivo si limitano a riproporre i rilievi di fatto formulati in atto d'appello. L'ambito del ricorso di legittimità delineato dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) consente di sottoporre ad analisi le argomentazioni che sorreggono la decisione del giudice di merito, al fine di esaminarne la completezza e la tenuta sul piano logico argomentativo, e la sentenza sottoposta ad impugnazione, illustra, sotto tale profilo, un'esposizione completa e coerente degli accadimenti. In particolare il provvedimento impugnato contiene un'analisi approfondita di quanto riferito dalla parte lesa, che ha ricostruito plurimi episodi aggressivi, connessi alle difficoltà economiche vissute dalla coppia, oltre che di quanto direttamente rilevato dalla vicina, e da un'assistente sociale cui la donna si era rivolta in più occasioni per percepire dei sussidi, e direttamente dall'interessato che, sia pure fornendo una giustificazione minimizzatrice, ha ammesso di aver potuto colpire o offendere la moglie.
Nell'atto introduttivo di questo giudizio, dopo aver ignorato quanto espresso dalla Corte sui rilievi proposti a sostegno del gravame di merito, il ricorrente si limita a riproporre le medesime osservazioni difensive, così formulando un motivo con il quale si sollecita un'inammissibile nuova valutazione di merito, in luogo che censurare la decisione nel suo aspetto argomentativo, come previsto dalla disposizione richiamata.
Ne consegue che tale motivo di ricorso debba valutarsi inammissibile, poiché fondato su motivi non consentiti.
3. Risulta invece fondato il secondo motivo di ricorso. Preliminarmente si rileva che questa Corte ha già escluso in precedenti pronunce (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 19700 del 03/05/2011, dep. 19/05/2011, imp. Rossi, Rv. 249799) che possa riconoscersi l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 nell'ipotesi in cui la lesione sia realizzi in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia. Nella specie sia dall'indicazione contenuta nel capo di imputazione, che dalla narrativa riportata in sentenza, è dato ricavare che la condotta lesiva ha costituito uno degli elementi caratterizzanti l'azione di maltrattamenti, con la conseguenza che i due reati risultano integrati dalla medesima condotta esecutiva. Rispetto a tale ricostruzione in fatto non è possibile ravvisare la presenza di un collegamento teleologia), la cui esistenza presuppone la presenza di due attività distinte, da connettersi sul piano finalistico. Deve inoltre escludersi la procedibilità d'ufficio delle lesioni contestate, in quanto la disposizione di cui all'art. 582 c.p., comma 2, in senso opposto a quanto ritenuto in sentenza, prevede nell'ipotesi di lesioni lievissime cui sia applicabile l'art. 585 cod. pen. la procedibilità d'ufficio, contestualmente chiarendo che la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 577 c.p.p., comma 2, richiamata dall'art. 585 cod. pen., costituisce un'eccezione a tale previsione. Ciò è reso evidente dalla lettera della norma che individua tale ipotesi, in contrapposizione alla regola appena fissata della procedibilità di ufficio attribuita al caso della presenza delle altre circostanze aggravanti di cui all'art. 585 cod. pen. genericamente richiamate.
Per l'effetto, deve prendersi atto che il delitto di lesioni è divenuto improcedibile per la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di merito, ed conseguentemente annullarsi la sentenza impugnata sul punto, senza rinvio, in quanto la determinazione autonoma della sanzione quantificata in aumento per il reato di lesioni consente di escludere la relativa pena di giorni quindici di reclusione, rigettando nel resto il ricorso. Non risultando la presenza di una diversa pattuizione tra le parti, ai sensi dell'art. 340 c.p.p., comma 4, le spese del procedimento devono porsi a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni di cu. al capo b) esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 perché estinto per remissione di querela ed elimina la relativa pena di giorni quindici di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013