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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2008/2023 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Gianluca Di Chiaro attrice contro
Controparte_1 contumace convenuta nonché contro
, rappresentata in Italia per la gestione Controparte_2 dei sinistri dalla DIO DEA SRL, con l'avv. Davide Di Marzio
OGGETTO: incidente stradale
MOTIVAZIONE
1. (nata il [...]) espone che il 22.06.2021 verso le ore 19.30, a Parte_1
Rubano (Pd), spingendo la propria bicicletta a mano, attraversava il passaggio pedonale lungo via Roma, incrocio con via Kennedy, all'altezza del civico 4, allorquando, proveniente dalla sua destra, sopraggiungeva l'autovettura Mini Cooper targata EX162JV di proprietà della convenuta contumace , guidata dalla stessa, assicurata con la convenuta Controparte_1 costituita : auto che non si avvedeva dell'attrice e, Controparte_2 quando quest'ultima aveva quasi portato a termine l'attraversamento pedonale, la investiva colpendola sul lato destro ed urtando la ruota posteriore della bicicletta. Le protagoniste dell'incidente redigevano la constatazione amichevole di incidente. A causa del sinistro,
1 l'attrice riportava varie lesioni. Di qui la sua domanda di risarcimento dei Parte_1 danni, indicati in complessivi euro 42.747,34.
Mentre - come accennato - è rimasta contumace, Controparte_1 [...]
, resiste. Controparte_2
La causa è stata istruita sia mediante l'assunzione della teste (unica Testimone_1 teste oculare del fatto, la quale aveva già sottoscritto la dichiarazione stragiudiziale di cui al doc. 2 att.); sia tramite l'espletamento di ctu medico legale, depositata dalla dott.ssa Per_1 il 3.10.2024.
[...]
Tentata invano la conciliazione;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Ciò premesso, questo tribunale ritiene che la responsabilità del sinistro debba attribuirsi integralmente alla convenuta , atteso che la versione dell'attrice ha Controparte_1 trovato integrale conferma nella deposizione della cit. testimone , oltre che nella Testimone_1 sua cit. dichiarazione stragiudiziale (doc. 2 att.). E' ben vero, peraltro, che dal verbale del pronto soccorso del 22.06.2021 risulta che l'attrice ha riferito che ella stava attraversando le strisce pedonali in sella della propria bicicletta;
ciò nondimeno, va osservato che si tratta di confessione stragiudiziale resa a terzi e quindi liberamente valutabile, e che le circostanze di luogo e di tempo in cui tale dichiarazione è stata verbalizzata, la rendono scarsamente attendibile. Oltre a ciò, va evidenziato che, come risulta anche dal modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle protagoniste, l'attrice è stata investita quando stava terminando l'attraversamento, sicché, in ogni caso, non si potrebbe ritenere che si sia trattato di un attraversamento improvviso, con la conseguenza che la colpa andrebbe comunque sempre attribuita integralmente alla convenuta . Controparte_1
3. Passando quindi alla quantificazione del danno, dalla ctu della dott.ssa C. - Per_1 alla quale nessuna parte ha mosso censure - risulta che “Nell'evento per cui è causa del giorno
22.06.2021 ha riportato le seguenti lesioni: trauma distorsivo del ginocchio Parte_1 destro con lesione parziale del ligamento crociato anteriore e del ligamento collaterale mediale;
trauma distorsivo della caviglia destra con lesione del ligamento peroneo-astragalico anteriore;
trauma contusivo-distorsivo della spalla destra in preesistente tendinopatia cronica della cuffia dei rotatori .Ne è derivato un danno biologico temporaneo quantificabile in 35 giorni a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 75%, 40 giorni a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 50% e 30 giorni a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 25%.
Residua un danno permanente alla persona quantificabile in misura pari al 12,5%
(dodicivirgolacinquecento). Sono pertinenti e congrue spese di ordine sanitario pari a Euro
1702,45”.
2 In applicazione delle attuali tabelle del tribunale di Milano, considerando che l'attrice all'epoca aveva 69 anni, risultano complessivi euro 36.794,70 (comprese le spese mediche), oltre accessori di legge.
Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 22.587,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 28.911,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.018,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.181,25
Spese mediche € 1.702,45
Totale generale: € 36.794,70
4. Le spese di giudizio, comprese quelle della fase della negoziazione assistita, di ctp e di ctu, seguono la soccombenza.
5. Può essere accolta anche la domanda di condanna della Compagnia al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo quest'ultima resistito quantomeno con colpa grave, considerando l'esito dell'istruttoria, il fatto che le protagoniste avevano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole e che alcuna somma era stata offerta prima del giudizio, essendosi la Compagnia limitata - apoditticamente - a rispondere che “i danni lamentati non erano riconducibili al sinistro come denunciato”. Ed inoltre, all'udienza successiva al deposito della ctu medico legale, questo tribunale, a fini conciliativi, aveva invitato le parti a depositare entro
14 giorni una nota scritta in merito all'ammontare del danno biologico chiesto dall'attrice: mentre quest'ultima aveva depositato la propria proposta, nulla è stato depositato dalla
Compagnia. I danni possono essere equitativamente liquidati in una somma pari al compenso professionale netto liquidato all'avvocato dell'attrice.
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna e Controparte_1 Controparte_2
, in solido, a pagare a la somma di euro 36.794,70 con interessi legali
[...] Parte_1
3 dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del 22.06.2021 e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat.
Condanna le medesime, sempre in solido, a rifonderle le spese di giudizio, liquidate in euro
570,35 per spese, euro 536,00 per compenso professionale per la fase di negoziazione assistita ed euro 7.616,00 per compenso professionale del presente giudizio, sempre oltre accessori di legge e spese generali, oltre alle spese di ctp, liquidate in euro 854,00, somme tutte con distrazione a favore dell'avv. Gianluca Di Chiaro.
Pone le spese di ctu a carico di . Controparte_2
Condanna la medesima a pagare all'attrice l'ulteriore Controparte_2 somma di euro 7.616,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti di
. Controparte_2
Dispone che, una volta passata in giudicato, copia della presente sentenza, con i dati dell'attrice oscurati, venga trasmessa all'Ivass ai sensi dell'art. 148, comma 10, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 9 gennaio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2008/2023 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Gianluca Di Chiaro attrice contro
Controparte_1 contumace convenuta nonché contro
, rappresentata in Italia per la gestione Controparte_2 dei sinistri dalla DIO DEA SRL, con l'avv. Davide Di Marzio
OGGETTO: incidente stradale
MOTIVAZIONE
1. (nata il [...]) espone che il 22.06.2021 verso le ore 19.30, a Parte_1
Rubano (Pd), spingendo la propria bicicletta a mano, attraversava il passaggio pedonale lungo via Roma, incrocio con via Kennedy, all'altezza del civico 4, allorquando, proveniente dalla sua destra, sopraggiungeva l'autovettura Mini Cooper targata EX162JV di proprietà della convenuta contumace , guidata dalla stessa, assicurata con la convenuta Controparte_1 costituita : auto che non si avvedeva dell'attrice e, Controparte_2 quando quest'ultima aveva quasi portato a termine l'attraversamento pedonale, la investiva colpendola sul lato destro ed urtando la ruota posteriore della bicicletta. Le protagoniste dell'incidente redigevano la constatazione amichevole di incidente. A causa del sinistro,
1 l'attrice riportava varie lesioni. Di qui la sua domanda di risarcimento dei Parte_1 danni, indicati in complessivi euro 42.747,34.
Mentre - come accennato - è rimasta contumace, Controparte_1 [...]
, resiste. Controparte_2
La causa è stata istruita sia mediante l'assunzione della teste (unica Testimone_1 teste oculare del fatto, la quale aveva già sottoscritto la dichiarazione stragiudiziale di cui al doc. 2 att.); sia tramite l'espletamento di ctu medico legale, depositata dalla dott.ssa Per_1 il 3.10.2024.
[...]
Tentata invano la conciliazione;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Ciò premesso, questo tribunale ritiene che la responsabilità del sinistro debba attribuirsi integralmente alla convenuta , atteso che la versione dell'attrice ha Controparte_1 trovato integrale conferma nella deposizione della cit. testimone , oltre che nella Testimone_1 sua cit. dichiarazione stragiudiziale (doc. 2 att.). E' ben vero, peraltro, che dal verbale del pronto soccorso del 22.06.2021 risulta che l'attrice ha riferito che ella stava attraversando le strisce pedonali in sella della propria bicicletta;
ciò nondimeno, va osservato che si tratta di confessione stragiudiziale resa a terzi e quindi liberamente valutabile, e che le circostanze di luogo e di tempo in cui tale dichiarazione è stata verbalizzata, la rendono scarsamente attendibile. Oltre a ciò, va evidenziato che, come risulta anche dal modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle protagoniste, l'attrice è stata investita quando stava terminando l'attraversamento, sicché, in ogni caso, non si potrebbe ritenere che si sia trattato di un attraversamento improvviso, con la conseguenza che la colpa andrebbe comunque sempre attribuita integralmente alla convenuta . Controparte_1
3. Passando quindi alla quantificazione del danno, dalla ctu della dott.ssa C. - Per_1 alla quale nessuna parte ha mosso censure - risulta che “Nell'evento per cui è causa del giorno
22.06.2021 ha riportato le seguenti lesioni: trauma distorsivo del ginocchio Parte_1 destro con lesione parziale del ligamento crociato anteriore e del ligamento collaterale mediale;
trauma distorsivo della caviglia destra con lesione del ligamento peroneo-astragalico anteriore;
trauma contusivo-distorsivo della spalla destra in preesistente tendinopatia cronica della cuffia dei rotatori .Ne è derivato un danno biologico temporaneo quantificabile in 35 giorni a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 75%, 40 giorni a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 50% e 30 giorni a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 25%.
Residua un danno permanente alla persona quantificabile in misura pari al 12,5%
(dodicivirgolacinquecento). Sono pertinenti e congrue spese di ordine sanitario pari a Euro
1702,45”.
2 In applicazione delle attuali tabelle del tribunale di Milano, considerando che l'attrice all'epoca aveva 69 anni, risultano complessivi euro 36.794,70 (comprese le spese mediche), oltre accessori di legge.
Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 22.587,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 28.911,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.018,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.181,25
Spese mediche € 1.702,45
Totale generale: € 36.794,70
4. Le spese di giudizio, comprese quelle della fase della negoziazione assistita, di ctp e di ctu, seguono la soccombenza.
5. Può essere accolta anche la domanda di condanna della Compagnia al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo quest'ultima resistito quantomeno con colpa grave, considerando l'esito dell'istruttoria, il fatto che le protagoniste avevano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole e che alcuna somma era stata offerta prima del giudizio, essendosi la Compagnia limitata - apoditticamente - a rispondere che “i danni lamentati non erano riconducibili al sinistro come denunciato”. Ed inoltre, all'udienza successiva al deposito della ctu medico legale, questo tribunale, a fini conciliativi, aveva invitato le parti a depositare entro
14 giorni una nota scritta in merito all'ammontare del danno biologico chiesto dall'attrice: mentre quest'ultima aveva depositato la propria proposta, nulla è stato depositato dalla
Compagnia. I danni possono essere equitativamente liquidati in una somma pari al compenso professionale netto liquidato all'avvocato dell'attrice.
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna e Controparte_1 Controparte_2
, in solido, a pagare a la somma di euro 36.794,70 con interessi legali
[...] Parte_1
3 dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del 22.06.2021 e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat.
Condanna le medesime, sempre in solido, a rifonderle le spese di giudizio, liquidate in euro
570,35 per spese, euro 536,00 per compenso professionale per la fase di negoziazione assistita ed euro 7.616,00 per compenso professionale del presente giudizio, sempre oltre accessori di legge e spese generali, oltre alle spese di ctp, liquidate in euro 854,00, somme tutte con distrazione a favore dell'avv. Gianluca Di Chiaro.
Pone le spese di ctu a carico di . Controparte_2
Condanna la medesima a pagare all'attrice l'ulteriore Controparte_2 somma di euro 7.616,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti di
. Controparte_2
Dispone che, una volta passata in giudicato, copia della presente sentenza, con i dati dell'attrice oscurati, venga trasmessa all'Ivass ai sensi dell'art. 148, comma 10, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 9 gennaio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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