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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30593 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per annullamento con rinvio in relazione alla procedibilità per il capo T); per il capo S) chiede valutarsi sussistenza di "bis in idem"; .igetto nel resto. letta la nota dell'Avvocato ALFONSO MARRA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore che in udienza ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. BA EN, per il tramite dei propri difensori, impugna la sentenza in data 26/11/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 19/04/2016 del Tribunale di Bologna, riconoscendo la continuazione con altre sentenze e rideterminando la pena inflitta per i plurimi fatti di truffa e ricettazione per cui ha riportato condanna. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30593 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/04/2023 Deduce: 1.1. Violazione dell'art. 649 cod.pen.. A tale proposito il ricorrente sostiene di essere stato condannato per due volte dal Tribunale di Forlì e dal Tribunale di Bologna per lo stesso fatto, ossia per la truffa commessa il 30/04/2013, a Cesena, in danno dell'esercizio commerciale MO e GA. Precisa che la Corte di appello, anziché prosciogliere l'imputato per la condanna più grave, ha ritenuto la continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze del Tribunale di Forlì e del Tribunale di Bologna, così effettuando un indebito aumento di pena nonostante la duplicazione dell'azione penale per lo stesso fatto. 1.2. Erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod.pen., contestata ai capi b), i), n), t) e u). Motivazione illogica in riferimento alla gravità del fatto in relazione allo stipendio medio di un impiegato. Mancato proscioglimento per il capo T), per tardività della querela, previa esclusione dell'aggravante di cui al n. 7 dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen.. Si deduce la non configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen. con riguardo alle truffe perpetrate in danno di negozi con fatturati molto elevati, con particolare riguardo al capo T, contestato in danno di Sephora. Secondo la difesa i giudici di merito avrebbero dovuto valutare le condizioni soggettive delle persone offese. Aggiunge che in relazione al capo T) la querela è tardiva, con la conseguenza che l'esclusione dell'aggravante provocherebbe l'improcedibilità del giudizio. 1.3. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 333, comma 2, cod.proc.pen. e /o dell'art. 337, comma 3, cod.proc.pen.. A tal proposito si deduce che la querela relativa al capo Q) non è stata presentata dal Procuratore speciale. Precisa che la querela è stata sporta da un delegato della persona offesa e in nome e per conto di questa, così che doveva essere investito da apposita procura speciale, per come previsto dall'art. 333, cod.proc.pen.. 1.4. Erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen.. In questo caso il ricorrente deduce la disomogeneità delle recidive contestate nelle varie sentenze per cui ha riportato condanna. Con le memorie aggiuntive deduce che la recidiva reiterata è stata erroneamente applicata pur in assenza di un precedente riconoscimento della recidiva semplice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il ricorrente deduce la violazione del divieto di bis in idem in relazione al fatto contestato al capo S), per il quale aveva già riportato condanna definitiva per essere 2 D stato giudicato davanti al Tribunale di Forlì. A tale riguardo va annotato che la giurisprudenza di legittimità, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha affermato che l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, evento, nesso causale - e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387-01; Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 , P.G. in proc. AT ed altro, Rv. 231799) nello stesso senso Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518-01). Sulla base di tale assetto ermeneutico e secondo principi ormai consolidati in giurisprudenza, ai fini del giudizio di identità del fatto si deve effettuare un confronto tra quanto coperto dal precedente giudicato e quanto descritto nel capo di imputazione del successivo processo penale, e ciò alla luce del criterio della triade condotta - nesso causale - evento. Alla luce di tali coordinate, nel caso in esame si rinviene un'esatta sovrapposizione tra il fatto per cui BA ha riportato condanna davanti al Tribunale di Forlì e quello oggetto dell'odierno giudizio, trattandosi in entrambi i casi di una truffa perpetrata il 30 aprile 2013, in danno dell'ottica SA e GA di Cesena, acquistando 41 paia di occhiali da sole e un paio di occhiali da vista, rilasciando in pagamento il medesimo assegno non negoziabile, identificato con il numero di serie B7.312.389.382-12, risultato falso. La censura difensiva è, dunque, fondata, perché la condanna di BA per il fatto contestato al capo S) è stata pronunciata in violazione dell'art. 649 cod .proc.pen.. La sentenza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio relativamente al capo S), con eliminazione della porzione di pena per esso inflitta in continuazione. 2. I restanti motivi sono inammissibili. 2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in relazione a entrambe le questioni sollevate. 2.1.1. Quanto alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7 cod.pen., la censura si risolve in argomentazioni di merito antagoniste a quelle dei giudici della doppia sentenza conforme, che hanno ritenuto la sussistenza di tale circostanza con motivazione logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto fissati in materia. A fronte di ciò, il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un 3 improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.1.2. Sempre con il secondo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la tardività della querela. La censura, però, non era stata sollevata davanti al giudice dell'appello e non può essere presentata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione. Va ribadito, infatti, che «la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio», (Sez. 2 - , Sentenza n. 8653 del 23/11/2022 Ud., dep. il 2023, Papais, Rv. 284438 — 02). 3. Identica ragione di inammissibilità riguarda il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'irregolarità della querela proposta in relazione al capo Q). Anche in questo caso l'eccezione non è stata devoluta al giudice dell'appello e non può essere proposta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, in quanto pretende accertamenti in fatto preclusi al giudice della legittimità. 4. Anche la questione relativa alla recidiva contenuta nel quarto motivo di ricorso non risulta sollevata con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). 5. La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente al capo S), con eliminazione della relativa pena, nella misura mesi uno di reclusione ed euro trenta 4 di multa. Il ricorso è inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata capo S), per precedente giudicato, ed elimina continuazione, nella misura di mesi uno di reclu inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore limitatamente al reato di cui al il relativo aumento di pena in Juoto sione trenta di multa. Dichiara Il Pr sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per annullamento con rinvio in relazione alla procedibilità per il capo T); per il capo S) chiede valutarsi sussistenza di "bis in idem"; .igetto nel resto. letta la nota dell'Avvocato ALFONSO MARRA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore che in udienza ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. BA EN, per il tramite dei propri difensori, impugna la sentenza in data 26/11/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 19/04/2016 del Tribunale di Bologna, riconoscendo la continuazione con altre sentenze e rideterminando la pena inflitta per i plurimi fatti di truffa e ricettazione per cui ha riportato condanna. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30593 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/04/2023 Deduce: 1.1. Violazione dell'art. 649 cod.pen.. A tale proposito il ricorrente sostiene di essere stato condannato per due volte dal Tribunale di Forlì e dal Tribunale di Bologna per lo stesso fatto, ossia per la truffa commessa il 30/04/2013, a Cesena, in danno dell'esercizio commerciale MO e GA. Precisa che la Corte di appello, anziché prosciogliere l'imputato per la condanna più grave, ha ritenuto la continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze del Tribunale di Forlì e del Tribunale di Bologna, così effettuando un indebito aumento di pena nonostante la duplicazione dell'azione penale per lo stesso fatto. 1.2. Erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod.pen., contestata ai capi b), i), n), t) e u). Motivazione illogica in riferimento alla gravità del fatto in relazione allo stipendio medio di un impiegato. Mancato proscioglimento per il capo T), per tardività della querela, previa esclusione dell'aggravante di cui al n. 7 dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen.. Si deduce la non configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen. con riguardo alle truffe perpetrate in danno di negozi con fatturati molto elevati, con particolare riguardo al capo T, contestato in danno di Sephora. Secondo la difesa i giudici di merito avrebbero dovuto valutare le condizioni soggettive delle persone offese. Aggiunge che in relazione al capo T) la querela è tardiva, con la conseguenza che l'esclusione dell'aggravante provocherebbe l'improcedibilità del giudizio. 1.3. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 333, comma 2, cod.proc.pen. e /o dell'art. 337, comma 3, cod.proc.pen.. A tal proposito si deduce che la querela relativa al capo Q) non è stata presentata dal Procuratore speciale. Precisa che la querela è stata sporta da un delegato della persona offesa e in nome e per conto di questa, così che doveva essere investito da apposita procura speciale, per come previsto dall'art. 333, cod.proc.pen.. 1.4. Erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen.. In questo caso il ricorrente deduce la disomogeneità delle recidive contestate nelle varie sentenze per cui ha riportato condanna. Con le memorie aggiuntive deduce che la recidiva reiterata è stata erroneamente applicata pur in assenza di un precedente riconoscimento della recidiva semplice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il ricorrente deduce la violazione del divieto di bis in idem in relazione al fatto contestato al capo S), per il quale aveva già riportato condanna definitiva per essere 2 D stato giudicato davanti al Tribunale di Forlì. A tale riguardo va annotato che la giurisprudenza di legittimità, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha affermato che l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, evento, nesso causale - e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387-01; Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 , P.G. in proc. AT ed altro, Rv. 231799) nello stesso senso Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518-01). Sulla base di tale assetto ermeneutico e secondo principi ormai consolidati in giurisprudenza, ai fini del giudizio di identità del fatto si deve effettuare un confronto tra quanto coperto dal precedente giudicato e quanto descritto nel capo di imputazione del successivo processo penale, e ciò alla luce del criterio della triade condotta - nesso causale - evento. Alla luce di tali coordinate, nel caso in esame si rinviene un'esatta sovrapposizione tra il fatto per cui BA ha riportato condanna davanti al Tribunale di Forlì e quello oggetto dell'odierno giudizio, trattandosi in entrambi i casi di una truffa perpetrata il 30 aprile 2013, in danno dell'ottica SA e GA di Cesena, acquistando 41 paia di occhiali da sole e un paio di occhiali da vista, rilasciando in pagamento il medesimo assegno non negoziabile, identificato con il numero di serie B7.312.389.382-12, risultato falso. La censura difensiva è, dunque, fondata, perché la condanna di BA per il fatto contestato al capo S) è stata pronunciata in violazione dell'art. 649 cod .proc.pen.. La sentenza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio relativamente al capo S), con eliminazione della porzione di pena per esso inflitta in continuazione. 2. I restanti motivi sono inammissibili. 2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in relazione a entrambe le questioni sollevate. 2.1.1. Quanto alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7 cod.pen., la censura si risolve in argomentazioni di merito antagoniste a quelle dei giudici della doppia sentenza conforme, che hanno ritenuto la sussistenza di tale circostanza con motivazione logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto fissati in materia. A fronte di ciò, il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un 3 improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.1.2. Sempre con il secondo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la tardività della querela. La censura, però, non era stata sollevata davanti al giudice dell'appello e non può essere presentata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione. Va ribadito, infatti, che «la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio», (Sez. 2 - , Sentenza n. 8653 del 23/11/2022 Ud., dep. il 2023, Papais, Rv. 284438 — 02). 3. Identica ragione di inammissibilità riguarda il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'irregolarità della querela proposta in relazione al capo Q). Anche in questo caso l'eccezione non è stata devoluta al giudice dell'appello e non può essere proposta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, in quanto pretende accertamenti in fatto preclusi al giudice della legittimità. 4. Anche la questione relativa alla recidiva contenuta nel quarto motivo di ricorso non risulta sollevata con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). 5. La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente al capo S), con eliminazione della relativa pena, nella misura mesi uno di reclusione ed euro trenta 4 di multa. Il ricorso è inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata capo S), per precedente giudicato, ed elimina continuazione, nella misura di mesi uno di reclu inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore limitatamente al reato di cui al il relativo aumento di pena in Juoto sione trenta di multa. Dichiara Il Pr sidente