Sentenza 19 marzo 1999
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Ai fini del riparto di giurisdizione in tema di controversie relative a contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto la revisione dei prezzi, non può assurgere a valido ed efficace riconoscimento del diritto dell'appaltatore alla revisione (fondante - in quanto tale - la giurisdizione del giudice ordinario) il provvedimento pur espressamente attributivo della revisione stessa, adottato dal Sindaco e dalla Giunta municipale in via d'urgenza, ove la delibera non sia stata ratificata dal Consiglio Comunale. Ai fini - poi - del cosiddetto riconoscimento implicito di un tal diritto alla revisione, esso può configurarsi solo in presenza di comportamenti che, in tanto possano essere assunti, in quanto - per lo meno secondo la prospettiva normativa - siano stati preceduti dall'esercizio positivo del potere discrezionale in ordine alla concessione della revisione (ad esempio, il pagamento di acconti sul futuro compenso revisionale). In un tale ordine prospettico si rivela del tutto inidonea l'indicazione delle spettanze a titolo di revisione contenuta nella relazione di accompagnamento del conto finale e nel certificato di ultimazione dei lavori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/03/1999, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Antonio SENSALE - Primo Presidente
Dott. SC AMIRANTE - Pres. di Sez.
Dott. Vincenzo CARBONE - Pres. di Sez.
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 13998 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1997, proposto da
COMUNE DI CORCIANO, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio con delibera della Giunta Municipale n. 563 del 29 settembre 1997, elettivamente domiciliato in Roma, Via Maria Cristina n. 8 presso lo studio legale Gobbi, rappresentato dall'avvocato Alarico Mariani Marini in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione e dallo stesso difeso,
ricorrente contro
GRIFOFACTOR, società per azioni,
intimata e contro
SP CE, titolare della IT IL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pasubio n. 4 presso lo studio dell'avvocato De Sanctis Mangelli, rappresentato dall'avvocato Manlio Manglio in virtù di procura speciale a rogito del Notaio Bortoluzzi, n. 63528 di repertorio, resistente avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 189 del 10 luglio 1997. Udita, nella pubblica udienza del 19 novembre 1998, la relazione del consigliere dottor Giovanni Olla;
udito, per il ricorrente, l'avvocato Mariani Marini;
udito, per il resistente SA, l'avvocato Maglio;
udito, per il Pubblico Ministero, l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione dottor Franco Morozzo della Rocca, il quale ha concluso per il rigetto del secondo motivo e la restituzione degli atti alla Sezione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di citazione notificato al Comune di Corciano il 5 luglio 1988, SC SA, titolare della IT IL, dopo aver esposto che, con contratto 18 gennaio 1982, quell'ente locale gli aveva affidato in appalto la realizzazione di opere edili di urbanizzazione primaria in località Taverne, dedusse di essere rimasto creditore - per il saldo del corrispettivo dovutogli e della revisione prezzi - della somma complessiva di L. 163.515.450, oltre che degli interessi di mora, pari a L. 182.000.000; pertanto, con lo stesso atto convenne detto Comune davanti al Tribunale di Perugia perché fosse condannato a corrispondergli, per i titoli già richiamati, la somma di L. 345.515.450, oltre alla rivalutazione ed agli ulteriori interessi.
Il Comune di Corciano, costituitosi in giudizio, contestò radicalmente la domanda.
Nel corso del giudizio di primo grado, con atto pubblico 28 maggio 1990 regolarmente notificato al debitore, l'attore SA cedette il credito in contestazione alla società OF, che intervenne in causa ai sensi dell'art. 111 comma 3 Cod. proc. civ.;
il SA, peraltro, non fu estromesso dal giudizio. Il Tribunale adito, pronunciando con sentenza depositata il 22 agosto 1994 accolse parzialmente la domanda e condannò il Comune di Corciano a pagare alla OF la somma complessiva di L. 128.503.925, oltre interessi e rivalutazione dal 23 aprile 1983 al saldo.
2.- L'ente locale soccombente propose appello convenendo la società OF ed il SA davanti alla Corte d'appello di Perugia. Nell'atto di impugnazione contestò in ogni sua parte la pronuncia di primo grado ed eccepì il difetto della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla pretesa a titolo di revisione prezzi, in quanto il contratto escludeva in radice la possibilità di detta revisione e, comunque, mai aveva riconosciuto, anche soltanto per implicito, il relativo diritto della appaltatrice IT IL. L'appellata società OF, costituitasi in giudizio, resistette all'impugnazione; l'appellato SA, invece, rimase contumace.
La Corte di Perugia decidendo con sentenza depositata il 10 luglio 1997, ha respinto l'appello ed ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado.
Per quanto attiene, in particolare, alla pretesa a titolo di revisione prezzi, la Corte territoriale ha escluso che alcuna delle eccezioni e delle difese formulate dall'appellante nei suoi confronti fosse meritevole di accoglimento. Infatti, da un canto, le risultanze processuali non dimostrano l'asserita sussistenza di un divieto pattizio o normativo alla relativa attribuzione. Dall'altro, il Comune di Corciano aveva riconosciuto quel diritto, come si deve desumere da più elementi processuali: in tutto il corso del giudizio di primo grado aveva ammesso la sussistenza di quel diritto e s'era limitato a contestare la fondatezza della somma pretesa a quel titolo;
inoltre, nella relazione di accompagnamento della contabilità finale a firma del direttore dei lavori - qualificato "plenipotenziario" del committente - tra "le somme a disposizione della Amministrazione comunale" per il corrispettivo spettante all'appaltatore, era inserita quella di L. 10.892.878 "per revisione prezzi"; analoga enunciazione era contenuta nel certificato di ultimazione lavori.
3.1.- Il Comune di Corciano propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi di annullamento.
a) Il primo investe la sentenza d'appello nel punto in cui ha affermato che la IT IL aveva diritto al compenso richiesto per i lavori definiti come extracontrattuali perché di fatto erano previsti nel contratto d'appalto; perché, comunque erano stati richiesti dalla direzione lavori;
e perché erano stati accettati dalla Amministrazione appaltante.
Secondo il ricorrente, la statuizione è viziata: I) per violazione e falsa applicazione degli artt. 119 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, dell'art. 20 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, degli artt. 342 e
343 L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F., del Capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n.1063, dell'art. 1665 Cod. civ. e dei principi in materia di esecuzione di opere pubbliche;
II) per omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.
Tanto, dato che le acquisizioni istruttorie escludono la sussistenza dell'affermato affidamento dell'esecuzione delle opere in questione;
e che, in ogni caso, a mente delle disposizioni normative della quali è denunciata la violazione, la volontà del committente di accettare le opere eseguite dall'appaltatore in carenza di uno specifico ordine, deve essere manifestata in atti formali diversi da quelli valorizzati dalla Corte territoriale.
b) Il secondo motivo attiene alla pronuncia sulla domanda diretta alla revisione prezzi ed alla declaratoria circa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla stessa domanda.
Col mezzo, il ricorrente denuncia che la conclusione del giudice d'appello secondo cui esso Comune aveva riconosciuto il diritto della appaltatrice IT IL alla revisione dei prezzi contrattuali (con le connesse implicazioni in ordine alla questione sulla giurisdizione) è inficiata da violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, dell'art. 2 della L.22 febbraio 1973 n. 37 e dell'art. 1 L. 19 febbraio 1970 n. 76,
nonché da insufficiente motivazione su un punto deciso della controversia.
Infatti, si sostiene nel mezzo, le circostanze dalle quali la Corte territoriale ha tratto il proprio convincimento o non sussistono nella loro realtà fenomenica posto che nessun riconoscimento è contenuto nella comparsa di risposta in primo grado, nel certificato di ultimazione dei lavori o nella relazione sul collaudo finale;
o, comunque, non integrano un riconoscimento del diritto della IT IL alla revisione dei prezzi contrattuali valido e vincolante per l'amministrazione appaltante. c) Il terzo motivo denuncia che la statuizione con cui la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di rinnovazione della Consulente Tecnica d'ufficio viola gli artt. 191 e ss. Cod. proc. civ. ed è sorretta da una motivazione illogica ed insufficiente.
3.2. L'intimata società OF non ha sviluppato attività difensiva.
L'intimato SC SA si è limitato a depositare il mandato al proprio difensore per la partecipazione all'udienza di discussione.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 Cod. proc. civ.. 4.- Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite in ordine alla sola questione di giurisdizione sollevata col secondo motivo di annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In tema di revisione dei prezzi dell'appalto per la realizzazione di opere pubbliche e nel regime del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 150 come della L. 10 dicembre 1981 n. 741, le controversie relative a tali pretese appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto afferenti a posizioni di interessi legittimi, quando incidano sul potere discrezionale della pubblica amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, essendo quel potere correlato a preminenti interesse di ordine pubblicistico;
appartengono, invece, al giudice ordinario, quando attengano esclusivamente al quantum della pretesa a tale titolo, ossia siano limitate alla determinazione del relativo ammontare, dato che la revisione stessa o è obbligatoria in forza di apposita clausola contrattuale legittimamente apposta, ovvero è stata concessa dalla Amministrazione con un provvedimento espresso o implicito.
Nel secondo motivo di annullamento il ricorrente aderisce esplicitamente al principio appena enunciato, in realtà ormai consolidato a livello di diritto vivente;
e si limita a contestare la sussistenza dei presupposti di fatto per la devoluzione al giudice ordinario della pretesa della IT IL.
Il thema della decisione sul punto demandata a questa Corte, pertanto, rimane circoscritto alla risoluzione della questione se il Comune di Corciano abbia riconosciuto in modo espresso od implicito il diritto della IL alla revisione prezzi.
2.- Ai fini della relativa indagine assumono rilevanza due regole che costituiscono diretti corollari del richiamato principio. Per la prima, il riconoscimento in tanto può comportare l'insorgere di una valida obbligazione dell'Amministrazione committente alla revisione dei prezzi, in quanto la corrispondente manifestazione volontà - che può essere anche implicita - provenga dall'organo deliberativo del soggetto pubblico appaltante. In tale senso, del resto, si sono già espresse queste Sezioni Unite nelle sentenze 28 ottobre 1995 n. 11312 e 6 maggio 1994 n. 4388 traendone, con riferimento alle controversie relative a contratti di appalto di opere pubbliche commesse da Comuni, che non può assurgere a valido ed efficace riconoscimento del diritto dell'appaltatore alla revisione, il provvedimento pur espressamente attributivo della revisione stessa adottato dal Sindaco o anche dalla Giunta municipale in via d'urgenza ove la delibera non sia stata ratificata dal Consiglio Comunale, dato che il Comune ha il proprio organo deliberativo nel Consiglio comunale.
Per la seconda regola, il riconoscimento implicito si può configurare solo in presenza di un comportamento del committente che presupponga la volontà del suo organo deliberativo di accordare la revisione prezzi:; ossia solo in presenza di comportamenti che in tanto possono essere assunti, in quanto - perlomeno secondo la prospettiva normativa - siano stati preceduti dall'esercizio positivo dei potere discrezionale in ordine alla concessione della revisione. In questo prospettiva, è stato ritenuto che il riconoscimento sia implicito in presenza del pagamento di acconti sul futuro compenso revisionale globalmente considerato (cfr. Cass. S.U. 7 novembre 1997 n. 10931, 2 giugno 1997 n. 4097, 17 dicembre 1991 n. 13606); ma è stato escluso che possa essere dedotto dalla mera previsione delle spettanze a titolo di revisione prezzi nella determinazione contrattuale delle "quote di incidenza" dei vari fattori del costo dell'opera (cfr. Cass. S.U. 6 maggio 1994 n. 4388). 3.- Ora, ove valutati in connessione alle regole appena enunciate, gli atti processuali (che questa Corte di legittimità può apprezzare direttamente dovendo pronunciare su una questione di giurisdizione, rispetto alla quale è giudice anche del fatto) escludono, innanzitutto, che la revisione prezzi sia stata pattiziamente concordata sin dall'origine. Anzi, l'ultimo comma della clausola n. 81 del capitolato speciale d'appalto prevede in modo espresso, da un canto, l'invariabilità dei prezzi pattuiti in presenza di qualsiasi eventualità e, dall'altro, la riserva per l'Amministrazione appaltante, del potere di rivedere i prezzi d'appalto.
Nel contempo, le acquisizioni istruttorie non forniscono la prova - e dunque escludono - che il Comune di Corciano, sciogliendo l'anzidetta riserva, abbia consentito di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, posto che da esse non emerge alcun fatto idoneo ad essere qualificato come riconoscimento formale od implicito. Nè, in contrario possono essere valorizzati i fatti e le circostanze sui quali il giudice del merito ha fondato il contrario convincimento.
Infatti, l'indicazione delle spettanze della IT IL a titolo di revisione prezzi contenuta nella relazione di accompagnamento del conto finale e nel certificato di ultimazione dei lavori non può assurgere a riconoscimento in senso proprio per una duplice ragione. Non proviene dall'organo deliberativo del soggetto appaltante, ma dal Direttore dei lavori che, in ordine ai prezzi, e diversamente da quanto ritenuto dal giudice d'appello, non ha alcun potere rappresentativo del committente;
infatti, i suoi compiti attengono in modo esclusivo alla accettazione dei materiali ed alla vigilanza sulla buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattualì ed alle prescrizioni tecniche (art. 3 R.D. 25 maggio 1895 n. 350) nonché alla formulazione di proposte e di relazioni in ordine ai predetti temi (v. artt. 13, 14, 21, 22, 62, 63, 65 R.D. n. 350/1895). In ogni caso consiste nella mera enunciazione dell'importo che dovrebbe essere attribuito all'appaltatore a titolo di revisione prezzi ove la sua domanda fosse accolta dall'Amministrazione Comunale, sicché, manifestamente, non sottintende in alcun modo l'esercizio in senso affermativo del potere discrezionale dell'Amministrazione appaltante sulla materia. È da escludere, infine, che il riconoscimento sia contenuto nella comparsa con la quale il Comune di Corciano si è costituito nel giudizio davanti al Tribunale di Perugia. Tanto a definitiva ragione, una volta che questo atto si conclude sottolineando come dai suoi argomenti ivi esposti emerga "l'assoluta infondatezza della domanda attrice, che dovrà quindi essere respinta con condanna dell'avventata IT IL al pagamento delle spese, funzioni ed onorari del giudizio".
4.- Escluso, così, che il Comune di Corciano abbia riconosciuto il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi contrattuali, ne consegue che la IT IL ha un mero interesse legittimo alla revisione stessa e che la controversia connessa alla relativa pretesa esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e compete a quella del giudice amministrativo.
La censura formulata nel motivo in esame, pertanto, risulta fondata e deve essere accolta con la connessa statuizione del difetto della giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a conoscere della controversia avente ad oggetto la pretesa della IT IL alla revisione del prezzo del contratto d'appalto 18 gennaio 1982; e la cassazione senza rinvio del capo della sentenza d'appello che ha pronunciato su tale pretesa.
5.- il ricorso dovrà essere quindi rimesso al Primo Presidente di questa Corte per l'assegnazione alle Sezioni semplici per la pronuncia sugli altri motivi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - accoglie il secondo motivo del ricorso per cassazione proposto dal
Comune di Corciano avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 189 del 10 luglio 1997; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di SC SA, titolare della IT IL, avente ad oggetto il credito per la revisione dei prezzi del contratto d'appalto 18 gennaio 1982; e cassa senza rinvio, sul relativo capo, la sentenza d'appello;
- rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Semplici per la pronuncia sugli altrì motivi del ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, il 19 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999.