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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1447-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il giudice rel. dott.ssa Valentina Frongia ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista l'istanza formulata ex art. 35-bis, comma 4, D.lgs. n. 25/2008 tesa ad ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 20.02.2025, notificato il 26.02.2025, che ha rigettato per manifesta infondatezza il ricorso proposto da nato il [...] in [...] Parte_1
(CUI: 072PQJ1);
visto l'art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal D.L. n. 145 del 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 2024;
ritenuto preliminarmente che la competenza in relazione all'istanza di sospensione ex art. 35 bis c. 4 del D.lgs. n. 25 del 2008 sia del giudice relatore, e non invece del tribunale in composizione collegiale,
e ciò in ragione, oltreché della formulazione letterale della norma in discorso, altresì della dirimente circostanza che il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre
2024, n. 187, ha previsto al c. 4 bis la possibilità di reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria;
rilevato che il non ha depositato note difensive;
Controparte_1
rilevato che il ricorso è tempestivo;
rilevato che la Commissione territoriale ha applicato al caso di specie la procedura accelerata di cui all'art. 28 ter d.lgs. n. 25 del 2008, provenendo il ricorrente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'art. 2 bis del medesimo decreto legislativo;
1 rilevato che secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (v. sent. Cass. Civ.
S.U. 11399 del 2024) “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”;
osservato che la Corte di Cassazione nella sentenza citata ha invero spiegato che: “Deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (in termini Cass. n.
6745/2021; Cass. n. 30515/2023)”;
ricordato che l'art. 28 bis D.Lvo n. 25/2008 sancisce che la Commissione territoriale, ricevuta dalla
Questura la necessaria documentazione, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni;
osservato che nel caso di specie a fronte di un'istanza di protezione internazionale formalizzata in data 11.02.2025, l'audizione è stata svolta in data 18.02.2025 e la decisione è stata adottata il
20.02.2025;
rilevato che dunque sono stati rispettati i termini di cui all'art. 28 bis sopra citato;
ritenuto che, tuttavia, ai fini di una corretta adozione della procedura accelerata occorre verificare anche il momento in cui il richiedente ha manifestato la volontà di domandare la protezione internazionale e il tempo intercorso tra detta manifestazione di volontà e la successiva formalizzazione della domanda presso la competente Questura. Ebbene, le tempistiche che intercorrono tra la manifestazione di volontà e la formalizzazione della domanda sono disciplinate
2 dall'art. 26 del D.Lgs. 25/2008. La norma, recependo le disposizioni di cui all'art. 6 della direttiva
2013/32/UE30, stabilisce che la domanda è presentata presso la Questura ovvero la polizia di frontiera competenti per luogo di dimora del richiedente (art. 26, comma 1, del citato decreto), e che il verbale di formalizzazione della domanda (il c.d. modello C/3) deve essere redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione se la domanda è presentata presso la competente Questura, ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini possono essere prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti (art. 26, comma 2-bis, del D.Lgs. 25/2008);
osservato che, nel caso di specie, il ricorrente ha manifestato la propria volontà di domandare la protezione internazionale in data 24.11.2024 presso la Polizia di Stato - Sottosezione FERNETTI -
Località Fernetti, Monrupino (TS), la quale lo invitava a “presentarsi presso lo sportello Ufficio
Immigrazione della Questura di Trieste, il giorno 27.12.2024 alle ore 09:00 per formalizzare la richiesta di protezione internazionale” (si veda sul punto doc. 3), allegato al ricorso introduttivo), così violando palesemente i termini previsti dal citato art. 26, il quale, giova ribadirlo, impone alla competente Questura di formalizzare la domanda entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione, mentre nella specie il ricorrente veniva invitato a formalizzarla oltre un mese dopo rispetto alla predetta manifestazione di volontà; che, ad ogni modo, la domanda di protezione internazionale veniva formalizzata in data 11.02.2025;
rilevato che dunque non sono stati rispettati i termini di cui all'art. 26, comma 2-bis, del decreto sopra citato;
p.q.m.
dichiara che il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 20.02.2025, notificato il 26.02.2025, che ha rigettato per manifesta infondatezza il ricorso proposto da nato il [...] in [...] Parte_1
(CUI: 072PQJ1), è sospeso ex lege.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Cagliari in data 27.03.2025.
Il giudice rel.
Valentina Frongia
3
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il giudice rel. dott.ssa Valentina Frongia ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista l'istanza formulata ex art. 35-bis, comma 4, D.lgs. n. 25/2008 tesa ad ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 20.02.2025, notificato il 26.02.2025, che ha rigettato per manifesta infondatezza il ricorso proposto da nato il [...] in [...] Parte_1
(CUI: 072PQJ1);
visto l'art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal D.L. n. 145 del 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 2024;
ritenuto preliminarmente che la competenza in relazione all'istanza di sospensione ex art. 35 bis c. 4 del D.lgs. n. 25 del 2008 sia del giudice relatore, e non invece del tribunale in composizione collegiale,
e ciò in ragione, oltreché della formulazione letterale della norma in discorso, altresì della dirimente circostanza che il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre
2024, n. 187, ha previsto al c. 4 bis la possibilità di reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria;
rilevato che il non ha depositato note difensive;
Controparte_1
rilevato che il ricorso è tempestivo;
rilevato che la Commissione territoriale ha applicato al caso di specie la procedura accelerata di cui all'art. 28 ter d.lgs. n. 25 del 2008, provenendo il ricorrente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'art. 2 bis del medesimo decreto legislativo;
1 rilevato che secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (v. sent. Cass. Civ.
S.U. 11399 del 2024) “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”;
osservato che la Corte di Cassazione nella sentenza citata ha invero spiegato che: “Deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (in termini Cass. n.
6745/2021; Cass. n. 30515/2023)”;
ricordato che l'art. 28 bis D.Lvo n. 25/2008 sancisce che la Commissione territoriale, ricevuta dalla
Questura la necessaria documentazione, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni;
osservato che nel caso di specie a fronte di un'istanza di protezione internazionale formalizzata in data 11.02.2025, l'audizione è stata svolta in data 18.02.2025 e la decisione è stata adottata il
20.02.2025;
rilevato che dunque sono stati rispettati i termini di cui all'art. 28 bis sopra citato;
ritenuto che, tuttavia, ai fini di una corretta adozione della procedura accelerata occorre verificare anche il momento in cui il richiedente ha manifestato la volontà di domandare la protezione internazionale e il tempo intercorso tra detta manifestazione di volontà e la successiva formalizzazione della domanda presso la competente Questura. Ebbene, le tempistiche che intercorrono tra la manifestazione di volontà e la formalizzazione della domanda sono disciplinate
2 dall'art. 26 del D.Lgs. 25/2008. La norma, recependo le disposizioni di cui all'art. 6 della direttiva
2013/32/UE30, stabilisce che la domanda è presentata presso la Questura ovvero la polizia di frontiera competenti per luogo di dimora del richiedente (art. 26, comma 1, del citato decreto), e che il verbale di formalizzazione della domanda (il c.d. modello C/3) deve essere redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione se la domanda è presentata presso la competente Questura, ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini possono essere prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti (art. 26, comma 2-bis, del D.Lgs. 25/2008);
osservato che, nel caso di specie, il ricorrente ha manifestato la propria volontà di domandare la protezione internazionale in data 24.11.2024 presso la Polizia di Stato - Sottosezione FERNETTI -
Località Fernetti, Monrupino (TS), la quale lo invitava a “presentarsi presso lo sportello Ufficio
Immigrazione della Questura di Trieste, il giorno 27.12.2024 alle ore 09:00 per formalizzare la richiesta di protezione internazionale” (si veda sul punto doc. 3), allegato al ricorso introduttivo), così violando palesemente i termini previsti dal citato art. 26, il quale, giova ribadirlo, impone alla competente Questura di formalizzare la domanda entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione, mentre nella specie il ricorrente veniva invitato a formalizzarla oltre un mese dopo rispetto alla predetta manifestazione di volontà; che, ad ogni modo, la domanda di protezione internazionale veniva formalizzata in data 11.02.2025;
rilevato che dunque non sono stati rispettati i termini di cui all'art. 26, comma 2-bis, del decreto sopra citato;
p.q.m.
dichiara che il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 20.02.2025, notificato il 26.02.2025, che ha rigettato per manifesta infondatezza il ricorso proposto da nato il [...] in [...] Parte_1
(CUI: 072PQJ1), è sospeso ex lege.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Cagliari in data 27.03.2025.
Il giudice rel.
Valentina Frongia
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