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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/07/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 1803/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 12/10/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F. ) e CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) rappresentati e difesi in giudizio Parte_4 CodiceFiscale_4 dall' Avv.to Prof. Alberto Tedoldi con domicilio eletto presso il suo studio, sito in
Milano, Via Podgora, n. 12/A, come da procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
appellanti contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in Controparte_1 P.IVA_1 giudizio dagli avv.ti Alessandro Villani e Manuela Caccialanza, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Milano, Via Fatebenefratelli n.14, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza sommaria ex art 702 ter c.p.c. pubblicata il
31/7/2023 dal Tribunale di Vicenza – Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).-
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
-1- “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, in riforma dell'ordinanza impugnata, così giudicare:
Nel merito:
1. rilevare, accertare e dichiarare la nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga interpretato nel senso voluto da ) del contratto di mutuo, in CP_1 relazione al calcolo degli “INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO”;
2. per l'effetto, escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio CHF/EURO e ricalcolare il debito e il piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia, per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via gradata, a rata costante;
3. accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito degli appellanti verso la e, CP_2 per l'effetto, condannare , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., a rimborsare e/o restituire e/o riaccreditare agli appellanti quanto percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati, ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi compensativi e di mora dai singoli addebiti sino al saldo effettivo;
4. in ogni caso, condannare la a rimborsare e/o a risarcire agli appellanti tutte CP_2 le somme addebitate in eccesso, per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga interpretato nel senso voluto da ) del contratto di mutuo, oltre a rivalutazione CP_1 monetaria e interessi compensativi e moratori sino al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Disporre CTU per il ricalcolo dei debiti e dei piani di ammortamento dei mutui per cui
è causa, espunto ogni riferimento al tasso di cambio CHF/EURO e con applicazione del tasso BOT ovvero del tasso convenzionale o del diverso tasso che parrà di giustizia.
Si richiamano inoltre le istanze istruttorie tutte formulate negli atti di prime cure”.
Per parte appellata:
“IN VIA PREGIUDIZIALE
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dai Signori Parte_1
-2- , e per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Parte_2 Parte_5 Parte_4
- Dichiarare l'inammissibilità della produzione dei documenti avversari sub nn. 2 e 3, allegati all'atto di citazione avversario, per tutti i motivi dedotti in narrativa.
NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello promosso dai Signori , Parte_1
, e e le domande dai medesimi Parte_2 Parte_5 Parte_4 formulate nei confronti di , in quanto totalmente infondate Controparte_1 in fatto ed in diritto, e confermare integralmente le statuizioni dell'Ordinanza ex art.
702-ter c.p.c., resa dal Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, G.U. Dott.ssa
Stefania Capparello, pubblicata in data 31 luglio 2023 (R.G. 3936/2022), per tutti i motivi dedotti in narrativa.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento e del precedente grado di giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno convenuto in giudizio davanti il Tribunale di Vicenza Pt_3 Parte_4 la (d'ora in avanti: anche solo ), esponendo di Controparte_1 CP_1 avere sottoscritto con tale banca, rispettivamente nel febbraio 2008 e nel settembre
2008, un mutuo fondiario, garantito da ipoteca per €140.000,00 ( e Pt_1 Pt_2 indicizzato al franco svizzero e, analogo mutuo per €175.000,00 ( e e di Pt_3 Pt_4 aver stipulato questi contratti nella qualità di consumatori, ma a delle condizioni non chiare e trasparenti, soprattutto per quanto atteneva all'effetto della variabilità dei tassi connessa all'indicizzazione al franco svizzero, meccanismo attraverso il quale si giungeva ad un significativo squilibrio economico ai loro danni.
I predetti attori hanno altresì sostenuto la natura di prodotto finanziario del contratto concluso con e ricordato che tale banca era stata condannata dalle Autorità CP_1 di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea ad una sanzione di € 450 milioni per aver manipolato l'indice Libor (cd. Libor Scandal), subendo, inoltre, una multa di 2,4 miliardi di dollari per aver manipolato tassi di interesse e di cambio sul mercato delle
-3- valute (c.d. Forex Scandal).
Sulla scorta di tali premesse, gli attori hanno chiesto di: - dichiarare la nullità degli artt. 4, 4bis, 7 e 7 bis del contratto in relazione al calcolo degli interessi sulla somma concessa a mutuo;
- di escludere ogni computo collegato al tasso di cambio
CHF/EURO e per l'effetto di ricalcolare il debito e il piano di ammortamento degli interessi applicando il tasso ritenuto di giustizia;
- di accertare il minor debito verso la banca e per l'effetto condannare a restituire quanto Controparte_1 percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati.
Infine, hanno chiesto di condannare la banca a rimborsare o risarcire le somme addebitate in eccesso per effetto della illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7bis.
2. Si è costituita in giudizio , chiedendo nel merito Controparte_1 il rigetto delle pretese averse.
3. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 31/7/2023, il Tribunale di Vicenza ha respinto il ricorso, ritenendo le domande infondate, con compensazione fra le parti delle spese di lite.
4. Avverso l'ordinanza gli allora ricorrenti hanno proposto appello, affidato a sette motivi, in via di necessaria sintesi compendiabili come in appresso.
4.1. Con il primo motivo si sottopone a censura la decisione del giudice per aver
“giudicato a posteriori, anziché esaminare le clausole dei mutui prima casa secondo il paradigma del mutuatario-consumatore mediamente informato al momento della stipula e alla stregua dei principi di chiarezza e piena comprensibilità imposti dal diritto UE e dalla consolidata giurisprudenza della CGUE”.
4.2. Con il secondo motivo si deduce il difetto di chiarezza, trasparenza e comprensibilità in concreto delle clausole legate all'indice valutario circa gli effetti economici e finanziari del mutuo in valuta estera offerto e fatto sottoscrivere al consumatore senza la somministrazione di alcuna informazione chiara circa le possibili oscillazioni dei cambi e la rivalutazione del franco svizzero sull'euro.
4.3. Il terzo motivo sostiene la “manifesta erroneità” dell'ordinanza per avere il giudice violato gli artt.33, 34, 35, 36 e 37 bis cod. cons, in relazione alla direttiva
93/13/CEE, pervenendo a una decisione che si è discostata dal significato e dalla valutazione dei requisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole dei contratti con
-4- i consumatori.
4.4. Con il quarto motivo di gravame, si denuncia la violazione degli artt. 34, 35, 36 e
37-bis cod. cons. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione alla non pertinente richiamo alla disciplina sulla trasparenza bancaria e sulle comunicazioni periodiche che, ad avviso degli appellanti, non varrebbero a sanare, a posteriori, il difetto di chiarezza delle clausole contenenti i meccanismi di doppia indicizzazione dei mutui . CP_1
4.5. Con il quinto motivo di appello si lamenta un difetto di chiarezza e trasparenza sia in sede di pubblic enforcement con provvedimento dell'AG, che in sede di private enforcement da sanzionare con la nullità delle clausole oggetto di causa, rilevabile anche d'ufficio e a protezione della parte più debole del rapporto contrattuale;
4.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione, falsa od omessa applicazione degli artt. 34,35 e 36 cod. cons., in relazione agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva
1993/13/CEE, degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337,1343, 1344,1366,
1375 e 1418 c.c. e degli artt. 21, 23 e 30 TUF e regolamenti Consob.
4.7. Il settimo motivo lamenta la violazione, falsa e omessa applicazione “degli artt.
1421 c.c., 34, 35, 36, 37 e 37-bis cod. cons., in relazione agli artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, nonché in relazione agli artt. 10 e 117, comma 1, Cost., al TUE, al TFUE (art. 169) e alla CDFUE (artt. 38 e 47) sui principii di primauté, effettività ed equivalenza del diritto europeo nei rapporti di consumo e sul difetto di chiarezza e piena comprensibilità delle clausole per un consumatore mediamente informato al tempo della proposta e della conclusione del contratto”, con rinvio anche ai precedenti motivi di appello in relazione ai capi dell'ordinanza impugnata sull'interpretatio favorabilior ex art. 35, comma 2, cod. cons. e all'art.
7-bis del mutuo circa il diritto di conversione.
5. Si è costituita in giudizio con richiesta, in via Controparte_1 pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e dei documenti avversari nn.
2 e 3, allegati all'atto di citazione. Nel merito la banca ha contrastato la pretesa avversaria, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di lite.
6. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 29 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, previo deposito dalle parti delle scritture difensive
-5- conclusionali nei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
a.) La decisione del tribunale
Con l'ordinanza impugnata, il primo giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze:
- relative alla nullità dei contratti per violazione della normativa sugli investimenti finanziari, in ragione della totale mancanza di un negozio rientrante nella disciplina degli strumenti finanziari con alto grado di rischio posto che, richiamando quanto statuito dalla Corte di Cassazione, “Non è … possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato.”. Del resto,
“Diversamente ragionando, si finirebbe con l'assimilare a uno strumento finanziario derivato qualsiasi contratto di scambio caratterizzato da clausole di carattere aleatorio intrinsecamente rischiose.” (pag. 6, ordinanza impugnata);
- relativa al difetto di causa in concreto, ritenendo la causa di mutuo sottesa ai prestiti indicizzati ad una valuta estera meritevole di tutela, osservando che rientra nella normale alea del negozio di prestito in valuta estera il fenomeno delle oscillazioni, quand'anche rilevanti, nel rapporto di cambio, le quali, a seconda della direzione dell'oscillazione, possono tornare favorevoli al creditore o al debitore (Cass. civ. n.
11200 del 17/7/2003), con conseguente produzione di vantaggi o svantaggi per entrambe le parti del contratto;
- relativa alla violazione delle regole di trasparenza e chiarezza e alla conseguente pretesa nullità parziale del contratto a causa della vessatorietà delle clausole, in quanto le clausole di un contratto fra professionista e consumatore redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate come vessatorie se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.
-6- - relativa alla mancata conoscibilità delle conseguenze economiche dei meccanismi operativi dei contratti, trattandosi di effetto naturale dello strumento contrattuale scelto e volutamente stipulato;
- relativa alla vessatorietà delle clausole in discussione, in quanto “l'alea è reciproca e bilaterale e quindi lo svantaggio economico dovuto alle fluttuazioni del mercato può gravare indifferentemente sull'una o sull'altra parte” (pag. 15, ordinanza impugnata).
Inoltre, il tribunale, analizzate le varie clausole, ha ritenuto la chiarezza del testo contrattuale e dei meccanismi di calcolo che risultavano chiaramente rappresentati nei contratti e richiamati nel Foglio informativo che i clienti avevano ricevuto prima di stipulare il mutuo oltre al documento di sintesi allegato ai rispettivi contratti di mutuo, dal quale si evinceva il meccanismo di operatività del negozio;
in proposito il tribunale ha osservato che “le clausole oggetto di scrutinio contemplano in modo analitico: a) i criteri di
c.d. doppia indicizzazione, relativa al tasso di interesse convenzionale e al tasso di cambio, sotto la duplice analisi al momento di conclusione del contratto e nel corso della sua esecuzione;
b) i criteri da applicare per i
“conguagli semestrali” con l'accreditamento o addebitamento, sul conto speciale fruttifero accessorio al contratto;
c) il meccanismo di estinzione del contratto totale o parziale;
d) la conversione del contratto, concluso in franchi svizzeri, in altra valuta” (pag. 13, ordinanza appellata).
Sulla base di queste argomentazioni, il giudice ha ritenuto che il contratto in esame e gli allegati documenti di sintesi contenevano un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni economiche del contratto, senza alcun nocumento dei diritti dei mutuatari;
Il tribunale, infine, ha ritenuto non esaminabili le ulteriori doglianze (indeterminatezza degli interessi;
nullità delle penali per estinzione anticipata del mutuo) formulate dai ricorrenti con la nota autorizzata del 5/4/23, perché tardive.
Il primo giudice ha quindi respinto il ricorso e, considerata la complessità della materia trattata, ha dichiarato la compensazione fra le parti delle spese di lite.
b.) Motivi di appello.
1. Con il primo motivo di appello, parte appellante chiede che la sentenza venga riformata stante l'“errore prospettico” che avrebbe commesso il giudice di prime cure decidendo senza “esaminare e valutare a posteriori, su un piano meramente formale e astratto, i requisiti di trasparenza, chiarezza e piena comprensibilità delle clausole de quibus e degli inerenti meccanismi di calcolo degli “INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO” (questa la rubrica dell'art. 4, di per sé decettiva), mediante doppia indicizzazione finanziaria e valutaria, anziché porsi ex ante e in allora nella posizione propria di un consumatore-mutuatario prima casa mediamente informato, cui dovevano essere fornite informazioni
-7- complete, chiare, trasparenti e pienamente comprensibili nei loro effetti economici e finanziari, a pena di nullità radicale del meccanismo congegnato dalla Banca.” (pag. 10, atto di citazione in appello, sottolineatura nel testo).
2. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta il discostarsi del giudice dal contesto normativo europeo e la violazione – nel testo delle clausole dei mutui prima casa indicizzati al franco svizzero relativamente agli effetti economico- finanziari e valutari a carico del consumatore – dei principi di chiarezza e comprensibilità in concreto (artt. 4, 5, 6, 7) per un consumatore mediamente informato sanciti dalla Direttiva 93/13 e dagli artt. 33 ss. cod. cons. e della giurisprudenza della CGUE, vincolante per il Giudice nazionale quale giudice comune europeo “chiamato finanche a disapplicare le norme di diritto interno, ove contrastanti con le norme europee, come interpretate, sempre in modo vincolante, dalla CGUE, come sancito da ultimo dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479, emessa sui decreti ingiuntivi non opposti da debitori qualificabili come consumatori.” (pag. 18, atto di citazione in appello). Sostiene, inoltre, la possibilità di interpretare gli effetti economici – finanziari e valutati del mutuo solo grazie all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di analisi finanziaria.
2.1. Richiamando, in appello, la c.t.u. di analisi finanziaria, disposta dal Tribunale di
Busto Arsizio, nella causa che poi è stata posta dinanzi alla Suprema Corte di cassazione e conclusasi con la sentenza n. 23655/2021 (più volte richiamata da parte appellante), volta a dare una spiegazione ai meccanismi di calcolo, parte appellante sostiene anche in questa sede, la complessità del contenuto effettivo del mutuo e degli effetti economico-finanziari-valutari da esso derivanti, evidenziando come questi non fossero affatto chiari, comprensibili e trasparenti per un consumatore mediamente informato al momento della sottoscrizione del contratto.
3. Con il terzo motivo, l'appellante chiede la riforma dell'ordinanza sostenendone la
“manifesta erroneità” per avere il giudice violato gli artt.33, 34, 35, 36 e 37 bis cod. cons., in relazione alla direttiva 93/13/CEE e statuito discostandosi dal significato e dalla valutazione dei requisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole dei contratti con i consumatori.
3.1.Si sostiene l'erroneità di quanto deciso in ordinanza circa il difetto di vessatorietà dei meccanismi di doppia indicizzazione (finanziaria e valutaria) dei mutui in questione frutto di un ragionamento imperniato “soggettivamente” sulle personali
-8- convinzioni e letture del giudice “anziché sulla disciplina e sulla giurisprudenza europee, vincolanti per il Giudice nazionale, in quanto Giudice dell'ordinamento eurounitario, come ribadito da ultimo da Cass., sez. un.,
9479/2023 cit.” ( pag. 42, atto di citazione in appello).
3.2. Secondo parte appellante, l'ordinanza si discosta dal provvedimento dell'AG
(delibera del 9 luglio 2018), chiamata quest'ultima a far osservare la direttiva 93/13 e a prendere in esame, in via comparativa, i modelli contrattuali adottati dai professionisti nei rapporti con i consumatori senza “richiamare né prendere minimamente in considerazione o altrimenti confrontarsi con la copiosa giurisprudenza europea della CGUE, che più e più volte ha sancito il difetto di chiarezza e di comprensibilità per un consumatore mediamente informato dei mutui prima casa indicizzati al franco svizzero, indicando con assoluta precisione i rigorosi parametri valutativi di tutela del consumatore mediante i quali tale giudizio va compiuto, parametri ai quali l'AG, nel suo provvedimento del
2018, si è puntualmente attenuta” (pag. 42, atto di citazione in appello).
3.3. Si sostiene l'erroneità dell'ordinanza laddove, fraintesa la prima massima della. sentenza n. 23655/2021 della s. Corte, esclude la sussistenza di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a danno dei consumatori.
La parte appellante ritiene, invece, che i rischi e i costi nel mutuo non CP_1 fossero compiutamente esplicitati al momento della stipula, nel modo prescritto dalla disciplina comunitaria. Pertanto, questa carenza di trasparenza determinerebbe per ciò solo un significativo squilibrio e la vessatorietà delle clausole e dei meccanismi di doppia indicizzazione da sanzionare con la nullità.
4. Con il quarto motivo di gravame, si chiede la riforma dell'ordinanza per avere il giudice violato artt. 34, 35, 36 e 37-bis cod. cons. e violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione alla non pertinente disciplina sulla trasparenza bancaria e sulle comunicazioni periodiche che, secondo parte appellante, non sanano, a posteriori, il difetto di chiarezza delle clausole contenenti i meccanismi di doppia indicizzazione dei mutui per un consumatore mediamente informato al tempo della CP_1 proposta e della sottoscrizione del contratto di mutuo.
4.1. Si sostiene la mancanza, nelle comunicazioni inviate ai consumatori, di alcun riferimento al tasso di cambio, precludendo, quindi, ai clienti di comprendere l'andamento della parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento - che in funzione della variazione di tasso di cambio, può comportare conseguenze sfavorevoli nei confronti degli obblighi finanziari - e di comprendere il rischio reale al quale si espongono nel corso di tutta la durata del contratto.
-9- 4.2. Secondo gli appellanti le risultanze probatorie sulle quali il tribunale ha fondato la motivazione sono contradditorie e viene sottoposto a critica il ragionamento del giudice secondo cui “non appare che allo stato vi sia un eccessivo svantaggio economico a carico dei mutuatari, anche alla luce del fatto che l'estinzione anticipata
è una loro facoltà e che ben è possibile che ulteriori fluttuazioni del tasso di cambio rendano l'operazione più vantaggiosa” (pag.14, ordinanza impugnata), sul rilievo che la fluttuazione del tasso di cambio a favore degli appellanti di cui parla il giudice sarebbe “finanziariamente e storicamente” impossibile che si avverasse.
Soggiungono gli appellanti che il saldo sul conto deposito di cui all'art.
4-bis sarebbe solo una illusione posto che non rientrerebbe mai nella disponibilità del mutuatario.
5. Con il quinto motivo di gravame, parte appellante chiede la riforma della sentenza laddove il giudice ha disatteso il provvedimento del 9 luglio 2018 con il quale l'AG aveva censurato e sanzionato l'illegittimità delle clausole contrattuali dei mutui indicizzati al franco svizzero, accertando altresì la mancanza di CP_1 chiarezza, in sede precontrattuale, e di una doverosa, trasparente e chiara informativa da parte della come avrebbe poi confermato anche la Corte di CP_2
Cassazione nella sentenza n. 23655/2021.
6.Con il sesto motivo di appello, si chiede la riforma della sentenza, stante la
“Violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 34, 35 e 36 cod. cons., in relazione agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1344, 1366, 1375 e 1418
c.c. e degli artt. 21, 23 e 30 TUF e relativi regolamenti Consob, dacché i meccanismi di indicizzazione finanziaria
e, soprattutto, valutaria contenuti negli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del mutuo , implicano un prodotto CP_1 finanziario derivato e, comunque, un'alea, mai doverosamente né effettivamente esplicati ai mutuatari consumatori, nella più completa inosservanza non solo delle norme poste a tutela del consumatore, ma anche di quelle previste a protezione dell'investitore, violando altresì i principii sulla causa contrattuale in concreto, specialmente nei contratti con i consumatori, nonché i doveri di buona fede e correttezza e di diligenza professionale della Banca, che ha predisposto i contratti” (pag. 74-75, atto di citazione in appello)
6.1. L'appellante sostiene un difetto di correttezza, trasparenza e chiarezza dell'art. 4
e 4 bis e del contratto di mutuo (oltre che del degli artt. 7 e 7 bis) volta a generare
“una situazione falsata agli occhi del mutuatario consumatore, poiché il tasso di interesse convenzionale, notevolmente superiore al tasso di interesse variabile semestralmente rilevato, genera in apparenza conguagli favorevoli, che coprono l'andamento negativo del differenziale tra tasso di cambio CHF/EURO convenzionale e reale” (pag. 76, atto di citazione in appello), ingenerando nel mutuatario una percezione di andamento favorevole del mutuo a rate costanti, ma celando allo
-10- stesso, che il capitale residuo dovuto era diverso e superiore rispetto a quanto ottenuto a mutuo anni prima.
6.2. Si sostiene che il giudice avrebbe erratamente basato la sua decisione anche sui fogli informativi dei contratti di mutuo che altro non sono se non prestampati “generici e in nessun modo riferibili ai contratti conclusi dagli odierni appellanti, ma privi di data e meno che mai di firma per ricezione” nella quale, secondo quanto sostenuto da parte appellante e contrariamente a ciò che ha statuito il giudice, non vengono fedelmente rappresentati gli incomprensibili meccanismi contrattuali, ma soltanto riportata una comunicazione generica e astratta - «il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al si Controparte_3 riferisce alla possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e » - che nulla di più aggiungerebbe ad una circostanza Controparte_3 nota e cioè che il mutuo siglato è a tasso variabile.
Secondo parte appellante, si rivelano poco utili a spiegare il meccanismo del mutuo anche le comunicazioni inviate dalla banca ai mutuatari nel corso dell'ammortamento e richiamate nell'ordinanza in quanto “non rimuovono né sanano affatto, tanto meno a posteriori, il difetto di chiarezza e piena comprensibilità in concreto, per un consumatore mediamente informato al tempo della proposta e della sottoscrizione del contratto” (pag. 80, atto di citazione in appello).
7. Con il settimo motivo, parte appellante chiede la riforma dell'ordinanza “con riguardo all'interpretatio favorevole al consumatore, di cui all'art. 35, comma 2, cod. cons., e all'art.
7-bis del mutuo circa il diritto di conversione”, compiendo integrale rinvio ai precedenti motivi di appello.
c) Ammissibilità dell'appello.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto da esso è dato chiaramente comprendere le parti dell'ordinanza sottoposte a censura e le motivate argomentazioni critiche che gli appellanti credono di poter muovere all'iter logico- giuridico seguito dal tribunale, come è desumibile anche dalla riportata esposizione dei motivi di appello svolta.
d) Disamina dei motivi di appello.
1. Non è inopportuno muovere dal rilievo che la controversia oggetto del presente appello fa parte di un più ampio contenzioso avviato dai consumatori nei confronti di relativo ai contratti di mutuo indicizzati in franchi svizzeri e che tali CP_1 controversie hanno originato decisioni sia di merito che di legittimità dell'autorità
-11- giudiziaria ordinaria, ma anche di quella amministrativa.
È dunque inevitabile, nell'individuare il quadro interpretativo alla luce del quale censire i termini della vicenda sottoposta a questa corte, fare richiamo agli arresti più significativi che sono stati pronunciati in consimili controversie.
Vanno, in particolare, ricordate le sentenze n. 23655/21 e n. 30556/23 della Corte di cassazione, la sentenza n. 1699/25 del Consiglio di Stato (che ha annullato il provvedimento n. 27214/18 dell'AG) e, in particolare, mette conto richiamare la motivazione della sentenza n. 1580/2025 del giudice di legittimità.
2. Con questa recente pronuncia, le cui motivazioni questa corte condivide e fa proprie, si è chiarito, anche richiamando principi in precedenza espressi, che:
- il difetto di chiarezza-comprensibilità del testo contrattuale con il consumatore non determina per ciò solo la nullità per vessatorietà della clausola e la sua nullità ai sensi dell'art. 36, co. 1, codice del consumo;
- le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, solo se e in quanto determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi negoziati;
- l'accertamento dell'Autorità garante della concorrenza per il mercato (AG) non riveste, nelle controversie aventi a oggetto, la nullità delle clausole per asserita loro abusività alcuna valenza di prova “privilegiata”;
- i mutui, come quelli per cui è causa, con c.d. “doppia indicizzazione” non integrano derivati finanziari ai quali applicare la normativa in tema di intermediazione finanziaria.
Su tale importante pronuncia del giudice di legittimità la parte appellante non svolge alcuna motivata analisi critica, dedicandovi unicamente un “rapido cenno” (peraltro parendo attribuirla a “codesta Ecc.ma Corte”: comparsa conclusionale, pag.8), senza offrire un'effettiva motivazione per superare i principi in quell'arresto espressi.
Alla luce, pertanto, di tali principi vanno scrutinate le domande formulate con l'appello e i motivi di doglianza a loro sostegno.
3. In tale precisata prospettiva va considerato che la tesi difensiva dei primi tre
-12- motivi di appello, pur variamente declinata e illustrata con diversi richiami dottrinari e con una lunga teoria di arresti giurisprudenziali, si incentra, in sintesi, sul presupposto che il difetto di chiarezza e trasparenza (o comprensibilità) “comporta di per sé un significativo squilibrio nel momento stesso in cui il consumatore non sia stato reso previamente, effettivamente, pienamente e concretamente edotto della portata e delle conseguenze economico-finanziarie, anche di lunga durata, del mutuo fondiario prima casa (ventennale o trentennale) indicizzato al franco svizzero”
(appello, pag. 34; assunto poi ribadito a pag. 41 e 48, ove si critica l'opposta valutazione espressa dall'ordinanza impugnata).
L'assunto è destituito di fondamento, in quanto non tiene conto della diversità di piani, puntualmente rimarcata dalla sentenza n. 1580 cit., tra assenza di trasparenza della clausola e abusività della stessa (v. la ricordata sentenza in motivazione:
“l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons..
Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti”).
L'essere i primi tre motivi incentrati su tale non condivisibile omologazione tra il piano della carenza di trasparenza e l'abusività delle clausole ne comporta l'infondatezza.
Né risulta efficacemente attinta la valutazione espressa dal tribunale – e che va in questa sede integralmente condivisa – circa la piena intellegibilità delle clausole denunciate dagli appellanti, che esplicitano in modo del tutto comprensibile le due operazioni matematiche da effettuare per individuare il capitale da restituire indicizzato.
Il capitale residuo va, innanzi tutto, convertito in franchi svizzeri, secondo il tasso di cambio convenzionalmente stabilito al momento della stipulazione del contratto
(conseguenza del fatto che la provvista viene acquistata dalla banca in franchi svizzeri), e, quindi, ottenuto il residuo dovuto in franchi svizzeri tale importo va ricalcolato in euro, al tasso di cambio al momento dell'estinzione.
Pari chiarezza è poi rinvenibile nella indicazione delle modalità di calcolo della
-13- conversione del tasso di interesse riferito al franco svizzero ad un tasso di interesse riferito all'euro (v. la clausola testualmente riportata a pag. 10 s. della sentenza gravata). Il meccanismo di calcolo delle somme di volta in volta dovute risulta – come opinato dal tribunale, sulla scorta di un precedente di merito (App. Perugia, n.
1104/22) – “concettualmente semplice”.
Anche il profilo del rischio connesso a una tale operazione di conversione dei tassi risulta chiaramente esplicitato, come osservato dal tribunale (a pagina 12 della sentenza), laddove ha rilevato che nel foglio informativo alla voce “Rischi tipici” viene a chiare lettere esplicato che “Il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al si riferisce alla possibilità di variazioni anche Controparte_3 significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e ”. Controparte_3
Quanto alla conformità della soluzione adottata alla disciplina unionale, il punto è stato chiarito dalla già menzionata sentenza della s. Corte;
“secondo la Corte di giustizia, infatti, in base all'articolo 4, par. 2, della dir. 93/13/CE, le clausole che vertono sull'oggetto principale del contratto,
o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, pur rientrando nel settore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente dovesse considerare, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (Corte giust. UE
30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, 41; Corte giust. UE 9 luglio 2015, , C‑348/14, 50; Corte Per_1 giust. UE 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, 62; Corte giust. UE 21 dicembre 2021, DP, C‑243/20, 59)”
(Cass. 1580/25, pag. 8).
4. Il quarto motivo, lamentando che il difetto di chiarezza e piena comprensibilità non potrebbe essere sanato “tanto meno a posteriori” in virtù della “disciplina sulla trasparenza bancaria e sulle comunicazioni periodiche ai mutuatari”, a ben vedere, è anch'esso incentrato sul presupposto che quella carenza di chiarezza dovrebbe condurre alla nullità nonostante le comunicazioni periodiche, onde anch'esso sconta l'equivoco di fondo sotteso alla prospettazione già censurata dalla decisione del giudice di legittimità n. 1580/2025 sopra richiamata e risulta, pertanto, privo di pregio.
5. La confutazione del quinto e del sesto motivo si ritrova per entrambi nelle argomentazioni in proposito espresse nella sentenza n. 1580/2025 già citata.
Invero, il quinto motivo e il lamentato “non cale” nel quale il tribunale avrebbe
-14- erroneamente fatto cadere il provvedimento di “public enforcement” dell'AG, che
– secondo la parte appellante – dovrebbe invece far “presumere il difetto di trasparenza e chiarezza dei contratti de quibus, così come statuito dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 23655/2021” risulta smentito dalla motivazione spesa in proposito dal menzionato arresto.
Invero, quanto alla valenza probatoria del provvedimento dell'AG (nelle more peraltro annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1699/2025), la s. Corte ha osservato che “L'esistenza della presunzione legale non emerge dalla disciplina normativa di settore, la quale, nel far salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole contrattuali, non prevede che
l'accertamento dell'Autorità garante ― o dei giudici amministrativi, in sede di impugnazione del provvedimento dell'AG ― abbia un qualche effetto sulla cognizione del giudice civile (art. 37-bis, comma 4, cod. cons.).
Né è da credere che la detta presunzione possa ricavarsi dal sistema, avendo particolare riguardo all'orientamento giurisprudenziale delineatosi in tema di illeciti antitrust.
In base a detto orientamento, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990 per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, i provvedimenti assunti dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e le decisioni del giudice amministrativo, che eventualmente abbiano confermato o riformato quei provvedimenti, costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso (Cass. 5 luglio 2019, n. 18176; Cass.
13 febbraio 2009, n. 3640; ma cfr. pure, ad es.: Cass. 22 maggio 2019, n. 13846; Cass. 23 aprile 2014, n. 9116;
Cass. 9 maggio 2012, n. 7039).
L'idea che public enforcement e private enforcement siano destinati ad operare nella controversia civile in modo sinergico è stata spiegata, quanto alle intese restrittive, facendosi riferimento, da un lato, al principio di effettività e unitarietà dell'ordinamento, che non consente di ritenere irrilevante il provvedimento del Garante avanti al giudice ordinario, e, dall'altro, all'asimmetria informativa tra l'impresa partecipe all'accordo anticoncorrenziale e il singolo consumatore (Cass. 28 maggio 2014, n. 11904, richiamata, in motivazione, dalla cit. Cass. 31 agosto 2021, n.
23655).
A ben vedere, la considerazione sull'asimmetria informativa vale a giustificare l'indicata soluzione giurisprudenziale, basata sulla «prova privilegiata» da assegnare alla decisione dell'AG, anche per l'abuso di posizione dominante: è innegabile che pure nel caso di tale illecito concorrenziale il presunto danneggiato disponga, per regola, di dati informativi, circa la condotta contra ius dell'incumbent, non comparabili a quelli di cui dispone quest'ultimo.
La stessa conclusione non vale, invece, per l'ipotesi della declaratoria delle vessatorietà delle clausole inserite nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, di cui all'art. 37-bis cod. cons.: in questo caso, difatti, si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte. D'altro canto, nella tutela amministrativa contro le clausole abusive non è implicata una attività di accertamento probatorio, quanto, semmai, un'attività di giudizio circa la vessatorietà delle dette disposizioni pattizie;
assegnare il rango di «prova privilegiata» all'accertamento dell'AG avrebbe pertanto l'effetto di attribuire portata condizionante, per il giudice civile, a una valutazione giuridica espressa da una, pur qualificata, autorità amministrativa: il che mal si concilia col proprium dell'attività giurisdizionale. Se infatti può concepirsi, a mente dell'art. 116 c.p.c., che il giudice civile basi il proprio giudizio su prove raccolte da una p.a. (e del resto l'art.
-15- 213 c.p.c. contempla espressamente l'acquisizione di informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni), si stenta a credere che l'intera decisione su di una domanda giudiziale (quale quella sulla validità o invalidità di clausole negoziali) possa scontare, in sede giudiziale, alcuna presunzione quanto alla sua fondatezza o infondatezza. Ciò è tanto vero che quando il legislatore ha inteso sottomettere il giudice ordinario a pregnanti obblighi conformativi rispetto agli accertamenti dell'autorità amministrativa lo ha fatto espressamente (si veda, infatti, proprio in tema di illecito antitrust, l'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 3 del 2017, secondo cui, ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'AG non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato).
La nominata presunzione non può dirsi imposta nemmeno dall'esigenza di assicurare effettività e unitarietà all'ordinamento. In presenza di una decisione che non vede direttamente coinvolta una delle parti del giudizio risarcitorio (il consumatore), il punto di equilibrio tra i nominati valori e l'autonomia della giurisdizione, quanto al giudizio di validità delle clausole, può dirsi assicurato dalla facoltà, da parte del giudice civile, di tener conto dell'accertamento dell'Autorità antitrust e di far propri i rilievi espressi nel provvedimento pronunciato in sede amministrativa o nelle decisioni giudiziali emesse in sede di impugnazione del medesimo. Di talché, nel giudizio di legittimità la pronuncia del giudice investito della domanda di nullità potrà essere censurata non per il suo mancato conformarsi agli accertamenti dell'AG e dei giudici amministrativi, ma per vizi suoi propri, ancorché questi siano posti in risalto dalle contrarie argomentazioni spese da quegli organi.
13. ― Quanto dedotto con riguardo al valore dell'accertamento dell'AG va quindi disatteso, posto che il provvedimento con il quale la detta Autorità accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali non assume valore di presunzione legale nel giudizio civile promosso ex art. 37-bis, comma 4, cod. cons., non essendo tale valore desumibile dalla disciplina di settore e nemmeno ricavabile dal sistema, dovendosi negare, in particolare, che la detta presunzione possa ricavarsi dal regime della prova privilegiata operante in materia di illecito antitrust».
6. Il sesto motivo, basato sulla natura di prodotto “finanziario derivato” che gli appellanti credono di ravvisare nel mutuo con clausole di indicizzazione finanziaria, trova diretta e compiuta smentita nella motivazione della ricordata decisione del 2025 della Corte di cassazione più volte menzionata.
In merito alla natura di “derivato finanziario” i giudici di legittimità hanno osservato che “come già rilevato da questa Corte in giudizi vertenti sulla medesima questione oggetto del presente motivo, la previsione di doppia indicizzazione del mutuo non dà luogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito: infatti, manca nella struttura contrattuale che qui viene in esame “l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato” (Cass. 31 agosto 2021, n. 23655, cit., in motivazione) e, del resto, Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso possano qualificarsi derivati i negozi così congegnati “non per l'atteggiarsi del contratto, quale contratto derivato, bensì per effetto di singole clausole” (Cass. 3 novembre 2023, n. 30556, cit., in motivazione)».
A tali argomentazioni - che questa corte condivide e fa proprie - è, pertanto,
-16- sufficiente fare richiamo per evidenziare l'inconsistenza del quinto e sesto motivo.
7. Il settimo motivo è dichiaratamente posto in connessione con i precedenti “ai quali conviene, per brevità, compiere integrale rinvio” (appello, pag. 106), ragion per cui il rigetto dei precedenti motivi non può non comportare la reiezione anche di tale motivo.
8. La disamina della domanda formulata dai qui appellanti nelle conclusioni tenorizzate fornisce conferma che si tratta di domanda diretta all'accertamento della nullità delle clausole di cui agli articoli 4, 4bis, 7 e 7bis del contratto, venendo le ulteriori richieste formulate in termini consequenziali a tale accertamento.
Si veda la conclusione n. 2 “per l'effetto, escludere ogni computo … e ricalcolare al tasso di cambio CHF/Euro e ricalcolare …”; la conclusione n. 3: “accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito degli appellanti verso la …”. CP_2
Anche la conclusione n. 4, pur recando la premessa “in ogni caso”, chiede il rimborso e/o il risarcimento di “tutte le somme addebitate in eccesso per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli art. 4, 4bis, 7 e 7bis”, dando cioè per presupposto l'invalidità di quelle pattuizioni.
Esce pertanto confermato, anche sotto tale angolo visuale, che l'impostazione della domanda formulata dagli attori, qui appellanti, si basa sull'assunto – direttamente smentito dalla giurisprudenza della s. Corte – che il deficit di chiarezza-trasparenza comporti per ciò solo la natura vessatoria della clausola e, per tal via, la sua nullità.
Si è già esposto che l'orientamento di legittimità è al contrario chiaro nel ritenere che
“l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons..
Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti”.
9. In definitiva, l'appello è completamente infondato e va respinto.
10.
Considerato che
l'orientamento di legittimità si è venuto a consolidare soltanto in corso di causa, così come la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha annullato
-17- il provvedimento dell'AG 27214/18 è intervenuta il 20 febbraio 2025 (n. 1699), sussistono ancora i presupposti per la dichiarazione di integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
Va dato della sussistenza a carico delle parti appellanti del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
1. definendo l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del tribunale Pt_3 Parte_4 di Vicenza nella causa n. 3936/2022 r.g. e pubblicata in data 31 luglio 2023, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali;
3. dà atto della sussistenza a carico degli appellanti , Parte_1 [...]
e del presupposto procedimentale Pt_2 Parte_3 Parte_4 di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2022.
Venezia, 3 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-18-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 12/10/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F. ) e CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) rappresentati e difesi in giudizio Parte_4 CodiceFiscale_4 dall' Avv.to Prof. Alberto Tedoldi con domicilio eletto presso il suo studio, sito in
Milano, Via Podgora, n. 12/A, come da procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
appellanti contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in Controparte_1 P.IVA_1 giudizio dagli avv.ti Alessandro Villani e Manuela Caccialanza, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Milano, Via Fatebenefratelli n.14, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza sommaria ex art 702 ter c.p.c. pubblicata il
31/7/2023 dal Tribunale di Vicenza – Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).-
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
-1- “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, in riforma dell'ordinanza impugnata, così giudicare:
Nel merito:
1. rilevare, accertare e dichiarare la nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga interpretato nel senso voluto da ) del contratto di mutuo, in CP_1 relazione al calcolo degli “INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO”;
2. per l'effetto, escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio CHF/EURO e ricalcolare il debito e il piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia, per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via gradata, a rata costante;
3. accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito degli appellanti verso la e, CP_2 per l'effetto, condannare , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., a rimborsare e/o restituire e/o riaccreditare agli appellanti quanto percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati, ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi compensativi e di mora dai singoli addebiti sino al saldo effettivo;
4. in ogni caso, condannare la a rimborsare e/o a risarcire agli appellanti tutte CP_2 le somme addebitate in eccesso, per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga interpretato nel senso voluto da ) del contratto di mutuo, oltre a rivalutazione CP_1 monetaria e interessi compensativi e moratori sino al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Disporre CTU per il ricalcolo dei debiti e dei piani di ammortamento dei mutui per cui
è causa, espunto ogni riferimento al tasso di cambio CHF/EURO e con applicazione del tasso BOT ovvero del tasso convenzionale o del diverso tasso che parrà di giustizia.
Si richiamano inoltre le istanze istruttorie tutte formulate negli atti di prime cure”.
Per parte appellata:
“IN VIA PREGIUDIZIALE
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dai Signori Parte_1
-2- , e per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Parte_2 Parte_5 Parte_4
- Dichiarare l'inammissibilità della produzione dei documenti avversari sub nn. 2 e 3, allegati all'atto di citazione avversario, per tutti i motivi dedotti in narrativa.
NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello promosso dai Signori , Parte_1
, e e le domande dai medesimi Parte_2 Parte_5 Parte_4 formulate nei confronti di , in quanto totalmente infondate Controparte_1 in fatto ed in diritto, e confermare integralmente le statuizioni dell'Ordinanza ex art.
702-ter c.p.c., resa dal Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, G.U. Dott.ssa
Stefania Capparello, pubblicata in data 31 luglio 2023 (R.G. 3936/2022), per tutti i motivi dedotti in narrativa.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento e del precedente grado di giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno convenuto in giudizio davanti il Tribunale di Vicenza Pt_3 Parte_4 la (d'ora in avanti: anche solo ), esponendo di Controparte_1 CP_1 avere sottoscritto con tale banca, rispettivamente nel febbraio 2008 e nel settembre
2008, un mutuo fondiario, garantito da ipoteca per €140.000,00 ( e Pt_1 Pt_2 indicizzato al franco svizzero e, analogo mutuo per €175.000,00 ( e e di Pt_3 Pt_4 aver stipulato questi contratti nella qualità di consumatori, ma a delle condizioni non chiare e trasparenti, soprattutto per quanto atteneva all'effetto della variabilità dei tassi connessa all'indicizzazione al franco svizzero, meccanismo attraverso il quale si giungeva ad un significativo squilibrio economico ai loro danni.
I predetti attori hanno altresì sostenuto la natura di prodotto finanziario del contratto concluso con e ricordato che tale banca era stata condannata dalle Autorità CP_1 di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea ad una sanzione di € 450 milioni per aver manipolato l'indice Libor (cd. Libor Scandal), subendo, inoltre, una multa di 2,4 miliardi di dollari per aver manipolato tassi di interesse e di cambio sul mercato delle
-3- valute (c.d. Forex Scandal).
Sulla scorta di tali premesse, gli attori hanno chiesto di: - dichiarare la nullità degli artt. 4, 4bis, 7 e 7 bis del contratto in relazione al calcolo degli interessi sulla somma concessa a mutuo;
- di escludere ogni computo collegato al tasso di cambio
CHF/EURO e per l'effetto di ricalcolare il debito e il piano di ammortamento degli interessi applicando il tasso ritenuto di giustizia;
- di accertare il minor debito verso la banca e per l'effetto condannare a restituire quanto Controparte_1 percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati.
Infine, hanno chiesto di condannare la banca a rimborsare o risarcire le somme addebitate in eccesso per effetto della illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7bis.
2. Si è costituita in giudizio , chiedendo nel merito Controparte_1 il rigetto delle pretese averse.
3. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 31/7/2023, il Tribunale di Vicenza ha respinto il ricorso, ritenendo le domande infondate, con compensazione fra le parti delle spese di lite.
4. Avverso l'ordinanza gli allora ricorrenti hanno proposto appello, affidato a sette motivi, in via di necessaria sintesi compendiabili come in appresso.
4.1. Con il primo motivo si sottopone a censura la decisione del giudice per aver
“giudicato a posteriori, anziché esaminare le clausole dei mutui prima casa secondo il paradigma del mutuatario-consumatore mediamente informato al momento della stipula e alla stregua dei principi di chiarezza e piena comprensibilità imposti dal diritto UE e dalla consolidata giurisprudenza della CGUE”.
4.2. Con il secondo motivo si deduce il difetto di chiarezza, trasparenza e comprensibilità in concreto delle clausole legate all'indice valutario circa gli effetti economici e finanziari del mutuo in valuta estera offerto e fatto sottoscrivere al consumatore senza la somministrazione di alcuna informazione chiara circa le possibili oscillazioni dei cambi e la rivalutazione del franco svizzero sull'euro.
4.3. Il terzo motivo sostiene la “manifesta erroneità” dell'ordinanza per avere il giudice violato gli artt.33, 34, 35, 36 e 37 bis cod. cons, in relazione alla direttiva
93/13/CEE, pervenendo a una decisione che si è discostata dal significato e dalla valutazione dei requisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole dei contratti con
-4- i consumatori.
4.4. Con il quarto motivo di gravame, si denuncia la violazione degli artt. 34, 35, 36 e
37-bis cod. cons. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione alla non pertinente richiamo alla disciplina sulla trasparenza bancaria e sulle comunicazioni periodiche che, ad avviso degli appellanti, non varrebbero a sanare, a posteriori, il difetto di chiarezza delle clausole contenenti i meccanismi di doppia indicizzazione dei mutui . CP_1
4.5. Con il quinto motivo di appello si lamenta un difetto di chiarezza e trasparenza sia in sede di pubblic enforcement con provvedimento dell'AG, che in sede di private enforcement da sanzionare con la nullità delle clausole oggetto di causa, rilevabile anche d'ufficio e a protezione della parte più debole del rapporto contrattuale;
4.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione, falsa od omessa applicazione degli artt. 34,35 e 36 cod. cons., in relazione agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva
1993/13/CEE, degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337,1343, 1344,1366,
1375 e 1418 c.c. e degli artt. 21, 23 e 30 TUF e regolamenti Consob.
4.7. Il settimo motivo lamenta la violazione, falsa e omessa applicazione “degli artt.
1421 c.c., 34, 35, 36, 37 e 37-bis cod. cons., in relazione agli artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, nonché in relazione agli artt. 10 e 117, comma 1, Cost., al TUE, al TFUE (art. 169) e alla CDFUE (artt. 38 e 47) sui principii di primauté, effettività ed equivalenza del diritto europeo nei rapporti di consumo e sul difetto di chiarezza e piena comprensibilità delle clausole per un consumatore mediamente informato al tempo della proposta e della conclusione del contratto”, con rinvio anche ai precedenti motivi di appello in relazione ai capi dell'ordinanza impugnata sull'interpretatio favorabilior ex art. 35, comma 2, cod. cons. e all'art.
7-bis del mutuo circa il diritto di conversione.
5. Si è costituita in giudizio con richiesta, in via Controparte_1 pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e dei documenti avversari nn.
2 e 3, allegati all'atto di citazione. Nel merito la banca ha contrastato la pretesa avversaria, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di lite.
6. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 29 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, previo deposito dalle parti delle scritture difensive
-5- conclusionali nei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
a.) La decisione del tribunale
Con l'ordinanza impugnata, il primo giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze:
- relative alla nullità dei contratti per violazione della normativa sugli investimenti finanziari, in ragione della totale mancanza di un negozio rientrante nella disciplina degli strumenti finanziari con alto grado di rischio posto che, richiamando quanto statuito dalla Corte di Cassazione, “Non è … possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato.”. Del resto,
“Diversamente ragionando, si finirebbe con l'assimilare a uno strumento finanziario derivato qualsiasi contratto di scambio caratterizzato da clausole di carattere aleatorio intrinsecamente rischiose.” (pag. 6, ordinanza impugnata);
- relativa al difetto di causa in concreto, ritenendo la causa di mutuo sottesa ai prestiti indicizzati ad una valuta estera meritevole di tutela, osservando che rientra nella normale alea del negozio di prestito in valuta estera il fenomeno delle oscillazioni, quand'anche rilevanti, nel rapporto di cambio, le quali, a seconda della direzione dell'oscillazione, possono tornare favorevoli al creditore o al debitore (Cass. civ. n.
11200 del 17/7/2003), con conseguente produzione di vantaggi o svantaggi per entrambe le parti del contratto;
- relativa alla violazione delle regole di trasparenza e chiarezza e alla conseguente pretesa nullità parziale del contratto a causa della vessatorietà delle clausole, in quanto le clausole di un contratto fra professionista e consumatore redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate come vessatorie se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.
-6- - relativa alla mancata conoscibilità delle conseguenze economiche dei meccanismi operativi dei contratti, trattandosi di effetto naturale dello strumento contrattuale scelto e volutamente stipulato;
- relativa alla vessatorietà delle clausole in discussione, in quanto “l'alea è reciproca e bilaterale e quindi lo svantaggio economico dovuto alle fluttuazioni del mercato può gravare indifferentemente sull'una o sull'altra parte” (pag. 15, ordinanza impugnata).
Inoltre, il tribunale, analizzate le varie clausole, ha ritenuto la chiarezza del testo contrattuale e dei meccanismi di calcolo che risultavano chiaramente rappresentati nei contratti e richiamati nel Foglio informativo che i clienti avevano ricevuto prima di stipulare il mutuo oltre al documento di sintesi allegato ai rispettivi contratti di mutuo, dal quale si evinceva il meccanismo di operatività del negozio;
in proposito il tribunale ha osservato che “le clausole oggetto di scrutinio contemplano in modo analitico: a) i criteri di
c.d. doppia indicizzazione, relativa al tasso di interesse convenzionale e al tasso di cambio, sotto la duplice analisi al momento di conclusione del contratto e nel corso della sua esecuzione;
b) i criteri da applicare per i
“conguagli semestrali” con l'accreditamento o addebitamento, sul conto speciale fruttifero accessorio al contratto;
c) il meccanismo di estinzione del contratto totale o parziale;
d) la conversione del contratto, concluso in franchi svizzeri, in altra valuta” (pag. 13, ordinanza appellata).
Sulla base di queste argomentazioni, il giudice ha ritenuto che il contratto in esame e gli allegati documenti di sintesi contenevano un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni economiche del contratto, senza alcun nocumento dei diritti dei mutuatari;
Il tribunale, infine, ha ritenuto non esaminabili le ulteriori doglianze (indeterminatezza degli interessi;
nullità delle penali per estinzione anticipata del mutuo) formulate dai ricorrenti con la nota autorizzata del 5/4/23, perché tardive.
Il primo giudice ha quindi respinto il ricorso e, considerata la complessità della materia trattata, ha dichiarato la compensazione fra le parti delle spese di lite.
b.) Motivi di appello.
1. Con il primo motivo di appello, parte appellante chiede che la sentenza venga riformata stante l'“errore prospettico” che avrebbe commesso il giudice di prime cure decidendo senza “esaminare e valutare a posteriori, su un piano meramente formale e astratto, i requisiti di trasparenza, chiarezza e piena comprensibilità delle clausole de quibus e degli inerenti meccanismi di calcolo degli “INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO” (questa la rubrica dell'art. 4, di per sé decettiva), mediante doppia indicizzazione finanziaria e valutaria, anziché porsi ex ante e in allora nella posizione propria di un consumatore-mutuatario prima casa mediamente informato, cui dovevano essere fornite informazioni
-7- complete, chiare, trasparenti e pienamente comprensibili nei loro effetti economici e finanziari, a pena di nullità radicale del meccanismo congegnato dalla Banca.” (pag. 10, atto di citazione in appello, sottolineatura nel testo).
2. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta il discostarsi del giudice dal contesto normativo europeo e la violazione – nel testo delle clausole dei mutui prima casa indicizzati al franco svizzero relativamente agli effetti economico- finanziari e valutari a carico del consumatore – dei principi di chiarezza e comprensibilità in concreto (artt. 4, 5, 6, 7) per un consumatore mediamente informato sanciti dalla Direttiva 93/13 e dagli artt. 33 ss. cod. cons. e della giurisprudenza della CGUE, vincolante per il Giudice nazionale quale giudice comune europeo “chiamato finanche a disapplicare le norme di diritto interno, ove contrastanti con le norme europee, come interpretate, sempre in modo vincolante, dalla CGUE, come sancito da ultimo dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479, emessa sui decreti ingiuntivi non opposti da debitori qualificabili come consumatori.” (pag. 18, atto di citazione in appello). Sostiene, inoltre, la possibilità di interpretare gli effetti economici – finanziari e valutati del mutuo solo grazie all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di analisi finanziaria.
2.1. Richiamando, in appello, la c.t.u. di analisi finanziaria, disposta dal Tribunale di
Busto Arsizio, nella causa che poi è stata posta dinanzi alla Suprema Corte di cassazione e conclusasi con la sentenza n. 23655/2021 (più volte richiamata da parte appellante), volta a dare una spiegazione ai meccanismi di calcolo, parte appellante sostiene anche in questa sede, la complessità del contenuto effettivo del mutuo e degli effetti economico-finanziari-valutari da esso derivanti, evidenziando come questi non fossero affatto chiari, comprensibili e trasparenti per un consumatore mediamente informato al momento della sottoscrizione del contratto.
3. Con il terzo motivo, l'appellante chiede la riforma dell'ordinanza sostenendone la
“manifesta erroneità” per avere il giudice violato gli artt.33, 34, 35, 36 e 37 bis cod. cons., in relazione alla direttiva 93/13/CEE e statuito discostandosi dal significato e dalla valutazione dei requisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole dei contratti con i consumatori.
3.1.Si sostiene l'erroneità di quanto deciso in ordinanza circa il difetto di vessatorietà dei meccanismi di doppia indicizzazione (finanziaria e valutaria) dei mutui in questione frutto di un ragionamento imperniato “soggettivamente” sulle personali
-8- convinzioni e letture del giudice “anziché sulla disciplina e sulla giurisprudenza europee, vincolanti per il Giudice nazionale, in quanto Giudice dell'ordinamento eurounitario, come ribadito da ultimo da Cass., sez. un.,
9479/2023 cit.” ( pag. 42, atto di citazione in appello).
3.2. Secondo parte appellante, l'ordinanza si discosta dal provvedimento dell'AG
(delibera del 9 luglio 2018), chiamata quest'ultima a far osservare la direttiva 93/13 e a prendere in esame, in via comparativa, i modelli contrattuali adottati dai professionisti nei rapporti con i consumatori senza “richiamare né prendere minimamente in considerazione o altrimenti confrontarsi con la copiosa giurisprudenza europea della CGUE, che più e più volte ha sancito il difetto di chiarezza e di comprensibilità per un consumatore mediamente informato dei mutui prima casa indicizzati al franco svizzero, indicando con assoluta precisione i rigorosi parametri valutativi di tutela del consumatore mediante i quali tale giudizio va compiuto, parametri ai quali l'AG, nel suo provvedimento del
2018, si è puntualmente attenuta” (pag. 42, atto di citazione in appello).
3.3. Si sostiene l'erroneità dell'ordinanza laddove, fraintesa la prima massima della. sentenza n. 23655/2021 della s. Corte, esclude la sussistenza di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a danno dei consumatori.
La parte appellante ritiene, invece, che i rischi e i costi nel mutuo non CP_1 fossero compiutamente esplicitati al momento della stipula, nel modo prescritto dalla disciplina comunitaria. Pertanto, questa carenza di trasparenza determinerebbe per ciò solo un significativo squilibrio e la vessatorietà delle clausole e dei meccanismi di doppia indicizzazione da sanzionare con la nullità.
4. Con il quarto motivo di gravame, si chiede la riforma dell'ordinanza per avere il giudice violato artt. 34, 35, 36 e 37-bis cod. cons. e violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione alla non pertinente disciplina sulla trasparenza bancaria e sulle comunicazioni periodiche che, secondo parte appellante, non sanano, a posteriori, il difetto di chiarezza delle clausole contenenti i meccanismi di doppia indicizzazione dei mutui per un consumatore mediamente informato al tempo della CP_1 proposta e della sottoscrizione del contratto di mutuo.
4.1. Si sostiene la mancanza, nelle comunicazioni inviate ai consumatori, di alcun riferimento al tasso di cambio, precludendo, quindi, ai clienti di comprendere l'andamento della parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento - che in funzione della variazione di tasso di cambio, può comportare conseguenze sfavorevoli nei confronti degli obblighi finanziari - e di comprendere il rischio reale al quale si espongono nel corso di tutta la durata del contratto.
-9- 4.2. Secondo gli appellanti le risultanze probatorie sulle quali il tribunale ha fondato la motivazione sono contradditorie e viene sottoposto a critica il ragionamento del giudice secondo cui “non appare che allo stato vi sia un eccessivo svantaggio economico a carico dei mutuatari, anche alla luce del fatto che l'estinzione anticipata
è una loro facoltà e che ben è possibile che ulteriori fluttuazioni del tasso di cambio rendano l'operazione più vantaggiosa” (pag.14, ordinanza impugnata), sul rilievo che la fluttuazione del tasso di cambio a favore degli appellanti di cui parla il giudice sarebbe “finanziariamente e storicamente” impossibile che si avverasse.
Soggiungono gli appellanti che il saldo sul conto deposito di cui all'art.
4-bis sarebbe solo una illusione posto che non rientrerebbe mai nella disponibilità del mutuatario.
5. Con il quinto motivo di gravame, parte appellante chiede la riforma della sentenza laddove il giudice ha disatteso il provvedimento del 9 luglio 2018 con il quale l'AG aveva censurato e sanzionato l'illegittimità delle clausole contrattuali dei mutui indicizzati al franco svizzero, accertando altresì la mancanza di CP_1 chiarezza, in sede precontrattuale, e di una doverosa, trasparente e chiara informativa da parte della come avrebbe poi confermato anche la Corte di CP_2
Cassazione nella sentenza n. 23655/2021.
6.Con il sesto motivo di appello, si chiede la riforma della sentenza, stante la
“Violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 34, 35 e 36 cod. cons., in relazione agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1344, 1366, 1375 e 1418
c.c. e degli artt. 21, 23 e 30 TUF e relativi regolamenti Consob, dacché i meccanismi di indicizzazione finanziaria
e, soprattutto, valutaria contenuti negli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del mutuo , implicano un prodotto CP_1 finanziario derivato e, comunque, un'alea, mai doverosamente né effettivamente esplicati ai mutuatari consumatori, nella più completa inosservanza non solo delle norme poste a tutela del consumatore, ma anche di quelle previste a protezione dell'investitore, violando altresì i principii sulla causa contrattuale in concreto, specialmente nei contratti con i consumatori, nonché i doveri di buona fede e correttezza e di diligenza professionale della Banca, che ha predisposto i contratti” (pag. 74-75, atto di citazione in appello)
6.1. L'appellante sostiene un difetto di correttezza, trasparenza e chiarezza dell'art. 4
e 4 bis e del contratto di mutuo (oltre che del degli artt. 7 e 7 bis) volta a generare
“una situazione falsata agli occhi del mutuatario consumatore, poiché il tasso di interesse convenzionale, notevolmente superiore al tasso di interesse variabile semestralmente rilevato, genera in apparenza conguagli favorevoli, che coprono l'andamento negativo del differenziale tra tasso di cambio CHF/EURO convenzionale e reale” (pag. 76, atto di citazione in appello), ingenerando nel mutuatario una percezione di andamento favorevole del mutuo a rate costanti, ma celando allo
-10- stesso, che il capitale residuo dovuto era diverso e superiore rispetto a quanto ottenuto a mutuo anni prima.
6.2. Si sostiene che il giudice avrebbe erratamente basato la sua decisione anche sui fogli informativi dei contratti di mutuo che altro non sono se non prestampati “generici e in nessun modo riferibili ai contratti conclusi dagli odierni appellanti, ma privi di data e meno che mai di firma per ricezione” nella quale, secondo quanto sostenuto da parte appellante e contrariamente a ciò che ha statuito il giudice, non vengono fedelmente rappresentati gli incomprensibili meccanismi contrattuali, ma soltanto riportata una comunicazione generica e astratta - «il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al si Controparte_3 riferisce alla possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e » - che nulla di più aggiungerebbe ad una circostanza Controparte_3 nota e cioè che il mutuo siglato è a tasso variabile.
Secondo parte appellante, si rivelano poco utili a spiegare il meccanismo del mutuo anche le comunicazioni inviate dalla banca ai mutuatari nel corso dell'ammortamento e richiamate nell'ordinanza in quanto “non rimuovono né sanano affatto, tanto meno a posteriori, il difetto di chiarezza e piena comprensibilità in concreto, per un consumatore mediamente informato al tempo della proposta e della sottoscrizione del contratto” (pag. 80, atto di citazione in appello).
7. Con il settimo motivo, parte appellante chiede la riforma dell'ordinanza “con riguardo all'interpretatio favorevole al consumatore, di cui all'art. 35, comma 2, cod. cons., e all'art.
7-bis del mutuo circa il diritto di conversione”, compiendo integrale rinvio ai precedenti motivi di appello.
c) Ammissibilità dell'appello.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto da esso è dato chiaramente comprendere le parti dell'ordinanza sottoposte a censura e le motivate argomentazioni critiche che gli appellanti credono di poter muovere all'iter logico- giuridico seguito dal tribunale, come è desumibile anche dalla riportata esposizione dei motivi di appello svolta.
d) Disamina dei motivi di appello.
1. Non è inopportuno muovere dal rilievo che la controversia oggetto del presente appello fa parte di un più ampio contenzioso avviato dai consumatori nei confronti di relativo ai contratti di mutuo indicizzati in franchi svizzeri e che tali CP_1 controversie hanno originato decisioni sia di merito che di legittimità dell'autorità
-11- giudiziaria ordinaria, ma anche di quella amministrativa.
È dunque inevitabile, nell'individuare il quadro interpretativo alla luce del quale censire i termini della vicenda sottoposta a questa corte, fare richiamo agli arresti più significativi che sono stati pronunciati in consimili controversie.
Vanno, in particolare, ricordate le sentenze n. 23655/21 e n. 30556/23 della Corte di cassazione, la sentenza n. 1699/25 del Consiglio di Stato (che ha annullato il provvedimento n. 27214/18 dell'AG) e, in particolare, mette conto richiamare la motivazione della sentenza n. 1580/2025 del giudice di legittimità.
2. Con questa recente pronuncia, le cui motivazioni questa corte condivide e fa proprie, si è chiarito, anche richiamando principi in precedenza espressi, che:
- il difetto di chiarezza-comprensibilità del testo contrattuale con il consumatore non determina per ciò solo la nullità per vessatorietà della clausola e la sua nullità ai sensi dell'art. 36, co. 1, codice del consumo;
- le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, solo se e in quanto determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi negoziati;
- l'accertamento dell'Autorità garante della concorrenza per il mercato (AG) non riveste, nelle controversie aventi a oggetto, la nullità delle clausole per asserita loro abusività alcuna valenza di prova “privilegiata”;
- i mutui, come quelli per cui è causa, con c.d. “doppia indicizzazione” non integrano derivati finanziari ai quali applicare la normativa in tema di intermediazione finanziaria.
Su tale importante pronuncia del giudice di legittimità la parte appellante non svolge alcuna motivata analisi critica, dedicandovi unicamente un “rapido cenno” (peraltro parendo attribuirla a “codesta Ecc.ma Corte”: comparsa conclusionale, pag.8), senza offrire un'effettiva motivazione per superare i principi in quell'arresto espressi.
Alla luce, pertanto, di tali principi vanno scrutinate le domande formulate con l'appello e i motivi di doglianza a loro sostegno.
3. In tale precisata prospettiva va considerato che la tesi difensiva dei primi tre
-12- motivi di appello, pur variamente declinata e illustrata con diversi richiami dottrinari e con una lunga teoria di arresti giurisprudenziali, si incentra, in sintesi, sul presupposto che il difetto di chiarezza e trasparenza (o comprensibilità) “comporta di per sé un significativo squilibrio nel momento stesso in cui il consumatore non sia stato reso previamente, effettivamente, pienamente e concretamente edotto della portata e delle conseguenze economico-finanziarie, anche di lunga durata, del mutuo fondiario prima casa (ventennale o trentennale) indicizzato al franco svizzero”
(appello, pag. 34; assunto poi ribadito a pag. 41 e 48, ove si critica l'opposta valutazione espressa dall'ordinanza impugnata).
L'assunto è destituito di fondamento, in quanto non tiene conto della diversità di piani, puntualmente rimarcata dalla sentenza n. 1580 cit., tra assenza di trasparenza della clausola e abusività della stessa (v. la ricordata sentenza in motivazione:
“l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons..
Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti”).
L'essere i primi tre motivi incentrati su tale non condivisibile omologazione tra il piano della carenza di trasparenza e l'abusività delle clausole ne comporta l'infondatezza.
Né risulta efficacemente attinta la valutazione espressa dal tribunale – e che va in questa sede integralmente condivisa – circa la piena intellegibilità delle clausole denunciate dagli appellanti, che esplicitano in modo del tutto comprensibile le due operazioni matematiche da effettuare per individuare il capitale da restituire indicizzato.
Il capitale residuo va, innanzi tutto, convertito in franchi svizzeri, secondo il tasso di cambio convenzionalmente stabilito al momento della stipulazione del contratto
(conseguenza del fatto che la provvista viene acquistata dalla banca in franchi svizzeri), e, quindi, ottenuto il residuo dovuto in franchi svizzeri tale importo va ricalcolato in euro, al tasso di cambio al momento dell'estinzione.
Pari chiarezza è poi rinvenibile nella indicazione delle modalità di calcolo della
-13- conversione del tasso di interesse riferito al franco svizzero ad un tasso di interesse riferito all'euro (v. la clausola testualmente riportata a pag. 10 s. della sentenza gravata). Il meccanismo di calcolo delle somme di volta in volta dovute risulta – come opinato dal tribunale, sulla scorta di un precedente di merito (App. Perugia, n.
1104/22) – “concettualmente semplice”.
Anche il profilo del rischio connesso a una tale operazione di conversione dei tassi risulta chiaramente esplicitato, come osservato dal tribunale (a pagina 12 della sentenza), laddove ha rilevato che nel foglio informativo alla voce “Rischi tipici” viene a chiare lettere esplicato che “Il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al si riferisce alla possibilità di variazioni anche Controparte_3 significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e ”. Controparte_3
Quanto alla conformità della soluzione adottata alla disciplina unionale, il punto è stato chiarito dalla già menzionata sentenza della s. Corte;
“secondo la Corte di giustizia, infatti, in base all'articolo 4, par. 2, della dir. 93/13/CE, le clausole che vertono sull'oggetto principale del contratto,
o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, pur rientrando nel settore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente dovesse considerare, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (Corte giust. UE
30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, 41; Corte giust. UE 9 luglio 2015, , C‑348/14, 50; Corte Per_1 giust. UE 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, 62; Corte giust. UE 21 dicembre 2021, DP, C‑243/20, 59)”
(Cass. 1580/25, pag. 8).
4. Il quarto motivo, lamentando che il difetto di chiarezza e piena comprensibilità non potrebbe essere sanato “tanto meno a posteriori” in virtù della “disciplina sulla trasparenza bancaria e sulle comunicazioni periodiche ai mutuatari”, a ben vedere, è anch'esso incentrato sul presupposto che quella carenza di chiarezza dovrebbe condurre alla nullità nonostante le comunicazioni periodiche, onde anch'esso sconta l'equivoco di fondo sotteso alla prospettazione già censurata dalla decisione del giudice di legittimità n. 1580/2025 sopra richiamata e risulta, pertanto, privo di pregio.
5. La confutazione del quinto e del sesto motivo si ritrova per entrambi nelle argomentazioni in proposito espresse nella sentenza n. 1580/2025 già citata.
Invero, il quinto motivo e il lamentato “non cale” nel quale il tribunale avrebbe
-14- erroneamente fatto cadere il provvedimento di “public enforcement” dell'AG, che
– secondo la parte appellante – dovrebbe invece far “presumere il difetto di trasparenza e chiarezza dei contratti de quibus, così come statuito dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 23655/2021” risulta smentito dalla motivazione spesa in proposito dal menzionato arresto.
Invero, quanto alla valenza probatoria del provvedimento dell'AG (nelle more peraltro annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1699/2025), la s. Corte ha osservato che “L'esistenza della presunzione legale non emerge dalla disciplina normativa di settore, la quale, nel far salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole contrattuali, non prevede che
l'accertamento dell'Autorità garante ― o dei giudici amministrativi, in sede di impugnazione del provvedimento dell'AG ― abbia un qualche effetto sulla cognizione del giudice civile (art. 37-bis, comma 4, cod. cons.).
Né è da credere che la detta presunzione possa ricavarsi dal sistema, avendo particolare riguardo all'orientamento giurisprudenziale delineatosi in tema di illeciti antitrust.
In base a detto orientamento, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990 per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, i provvedimenti assunti dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e le decisioni del giudice amministrativo, che eventualmente abbiano confermato o riformato quei provvedimenti, costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso (Cass. 5 luglio 2019, n. 18176; Cass.
13 febbraio 2009, n. 3640; ma cfr. pure, ad es.: Cass. 22 maggio 2019, n. 13846; Cass. 23 aprile 2014, n. 9116;
Cass. 9 maggio 2012, n. 7039).
L'idea che public enforcement e private enforcement siano destinati ad operare nella controversia civile in modo sinergico è stata spiegata, quanto alle intese restrittive, facendosi riferimento, da un lato, al principio di effettività e unitarietà dell'ordinamento, che non consente di ritenere irrilevante il provvedimento del Garante avanti al giudice ordinario, e, dall'altro, all'asimmetria informativa tra l'impresa partecipe all'accordo anticoncorrenziale e il singolo consumatore (Cass. 28 maggio 2014, n. 11904, richiamata, in motivazione, dalla cit. Cass. 31 agosto 2021, n.
23655).
A ben vedere, la considerazione sull'asimmetria informativa vale a giustificare l'indicata soluzione giurisprudenziale, basata sulla «prova privilegiata» da assegnare alla decisione dell'AG, anche per l'abuso di posizione dominante: è innegabile che pure nel caso di tale illecito concorrenziale il presunto danneggiato disponga, per regola, di dati informativi, circa la condotta contra ius dell'incumbent, non comparabili a quelli di cui dispone quest'ultimo.
La stessa conclusione non vale, invece, per l'ipotesi della declaratoria delle vessatorietà delle clausole inserite nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, di cui all'art. 37-bis cod. cons.: in questo caso, difatti, si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte. D'altro canto, nella tutela amministrativa contro le clausole abusive non è implicata una attività di accertamento probatorio, quanto, semmai, un'attività di giudizio circa la vessatorietà delle dette disposizioni pattizie;
assegnare il rango di «prova privilegiata» all'accertamento dell'AG avrebbe pertanto l'effetto di attribuire portata condizionante, per il giudice civile, a una valutazione giuridica espressa da una, pur qualificata, autorità amministrativa: il che mal si concilia col proprium dell'attività giurisdizionale. Se infatti può concepirsi, a mente dell'art. 116 c.p.c., che il giudice civile basi il proprio giudizio su prove raccolte da una p.a. (e del resto l'art.
-15- 213 c.p.c. contempla espressamente l'acquisizione di informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni), si stenta a credere che l'intera decisione su di una domanda giudiziale (quale quella sulla validità o invalidità di clausole negoziali) possa scontare, in sede giudiziale, alcuna presunzione quanto alla sua fondatezza o infondatezza. Ciò è tanto vero che quando il legislatore ha inteso sottomettere il giudice ordinario a pregnanti obblighi conformativi rispetto agli accertamenti dell'autorità amministrativa lo ha fatto espressamente (si veda, infatti, proprio in tema di illecito antitrust, l'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 3 del 2017, secondo cui, ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'AG non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato).
La nominata presunzione non può dirsi imposta nemmeno dall'esigenza di assicurare effettività e unitarietà all'ordinamento. In presenza di una decisione che non vede direttamente coinvolta una delle parti del giudizio risarcitorio (il consumatore), il punto di equilibrio tra i nominati valori e l'autonomia della giurisdizione, quanto al giudizio di validità delle clausole, può dirsi assicurato dalla facoltà, da parte del giudice civile, di tener conto dell'accertamento dell'Autorità antitrust e di far propri i rilievi espressi nel provvedimento pronunciato in sede amministrativa o nelle decisioni giudiziali emesse in sede di impugnazione del medesimo. Di talché, nel giudizio di legittimità la pronuncia del giudice investito della domanda di nullità potrà essere censurata non per il suo mancato conformarsi agli accertamenti dell'AG e dei giudici amministrativi, ma per vizi suoi propri, ancorché questi siano posti in risalto dalle contrarie argomentazioni spese da quegli organi.
13. ― Quanto dedotto con riguardo al valore dell'accertamento dell'AG va quindi disatteso, posto che il provvedimento con il quale la detta Autorità accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali non assume valore di presunzione legale nel giudizio civile promosso ex art. 37-bis, comma 4, cod. cons., non essendo tale valore desumibile dalla disciplina di settore e nemmeno ricavabile dal sistema, dovendosi negare, in particolare, che la detta presunzione possa ricavarsi dal regime della prova privilegiata operante in materia di illecito antitrust».
6. Il sesto motivo, basato sulla natura di prodotto “finanziario derivato” che gli appellanti credono di ravvisare nel mutuo con clausole di indicizzazione finanziaria, trova diretta e compiuta smentita nella motivazione della ricordata decisione del 2025 della Corte di cassazione più volte menzionata.
In merito alla natura di “derivato finanziario” i giudici di legittimità hanno osservato che “come già rilevato da questa Corte in giudizi vertenti sulla medesima questione oggetto del presente motivo, la previsione di doppia indicizzazione del mutuo non dà luogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito: infatti, manca nella struttura contrattuale che qui viene in esame “l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato” (Cass. 31 agosto 2021, n. 23655, cit., in motivazione) e, del resto, Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso possano qualificarsi derivati i negozi così congegnati “non per l'atteggiarsi del contratto, quale contratto derivato, bensì per effetto di singole clausole” (Cass. 3 novembre 2023, n. 30556, cit., in motivazione)».
A tali argomentazioni - che questa corte condivide e fa proprie - è, pertanto,
-16- sufficiente fare richiamo per evidenziare l'inconsistenza del quinto e sesto motivo.
7. Il settimo motivo è dichiaratamente posto in connessione con i precedenti “ai quali conviene, per brevità, compiere integrale rinvio” (appello, pag. 106), ragion per cui il rigetto dei precedenti motivi non può non comportare la reiezione anche di tale motivo.
8. La disamina della domanda formulata dai qui appellanti nelle conclusioni tenorizzate fornisce conferma che si tratta di domanda diretta all'accertamento della nullità delle clausole di cui agli articoli 4, 4bis, 7 e 7bis del contratto, venendo le ulteriori richieste formulate in termini consequenziali a tale accertamento.
Si veda la conclusione n. 2 “per l'effetto, escludere ogni computo … e ricalcolare al tasso di cambio CHF/Euro e ricalcolare …”; la conclusione n. 3: “accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito degli appellanti verso la …”. CP_2
Anche la conclusione n. 4, pur recando la premessa “in ogni caso”, chiede il rimborso e/o il risarcimento di “tutte le somme addebitate in eccesso per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli art. 4, 4bis, 7 e 7bis”, dando cioè per presupposto l'invalidità di quelle pattuizioni.
Esce pertanto confermato, anche sotto tale angolo visuale, che l'impostazione della domanda formulata dagli attori, qui appellanti, si basa sull'assunto – direttamente smentito dalla giurisprudenza della s. Corte – che il deficit di chiarezza-trasparenza comporti per ciò solo la natura vessatoria della clausola e, per tal via, la sua nullità.
Si è già esposto che l'orientamento di legittimità è al contrario chiaro nel ritenere che
“l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons..
Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti”.
9. In definitiva, l'appello è completamente infondato e va respinto.
10.
Considerato che
l'orientamento di legittimità si è venuto a consolidare soltanto in corso di causa, così come la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha annullato
-17- il provvedimento dell'AG 27214/18 è intervenuta il 20 febbraio 2025 (n. 1699), sussistono ancora i presupposti per la dichiarazione di integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
Va dato della sussistenza a carico delle parti appellanti del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
1. definendo l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del tribunale Pt_3 Parte_4 di Vicenza nella causa n. 3936/2022 r.g. e pubblicata in data 31 luglio 2023, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali;
3. dà atto della sussistenza a carico degli appellanti , Parte_1 [...]
e del presupposto procedimentale Pt_2 Parte_3 Parte_4 di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2022.
Venezia, 3 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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