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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1144/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6717/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta - Via P. Harris N.21 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 5781/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 13 e pubblicata il 20/10/2023
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 5781 2023 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiara che la sentenza è stata ottemperata ma che permane la richiesta di liquidazione dellee spese del giudizio di ottemperanza, in quanto il pagamento è avvenuto dopo la proposizione del ricorso
Resistente/Appellato: evidenzia l'anteriorità della richiesta dei dati di pagamento rispetto alla proposizione del giudizio di otteperanza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 6717/2025, Ricorrente_1, in proprio nella qualità di difensore anticipatario del contribuente originariamente ricorrente, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 5781/2023 di questa Corte di
Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 600,00 oltre accessori, richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio, anche con riferimento all'art. 96, 3 comma,
c.p.c
Si è costituita la Segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, ripercorrendo l'iter processuale de qua e sostenendo di avere in corso le verifiche sulla situazione dei pagamenti eventualmente disposti in favore del Ricorrente_1 da parte dell'Ufficio VIII della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, atteso che detto Ufficio ha comunicato che, con nota prot. n. 53428 del 14/10/2025 ha avviato l'istruttoria per il pagamento delle somme de quo.
In sede di udienza le parti hanno concordemente riferito che la sentenza in questione è stata ottemperata, sia pure dopo l'instaurazione del giudizio, permanendo solo la domanda sul capo relativo alle spese e competenze del giudizio di ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva che in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso.
Ancora va esclusa la necessità della preventiva emissione di fattura da parte del professionista quale presupposto per l'emissione del mandato di pagamento.
La avvenuta ottemperanza comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Permane il capo relativo alle spese e competenze della procedura di ottemperanza, dovute dalla
Amministrazione in ragione del momento dell'avvenuto pagamento, e che, stante la minima complessità delle questione ed il comportamento processuale di controparte, vanno liquidate nei minimi tariffari e complessivamente in Euro 230,00 oltre accessori di legge ed Iva se dovuta
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente in ottemperanza, delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in Euro 230,00 oltre accessori ed iva se dovuta.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6717/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta - Via P. Harris N.21 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 5781/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 13 e pubblicata il 20/10/2023
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 5781 2023 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiara che la sentenza è stata ottemperata ma che permane la richiesta di liquidazione dellee spese del giudizio di ottemperanza, in quanto il pagamento è avvenuto dopo la proposizione del ricorso
Resistente/Appellato: evidenzia l'anteriorità della richiesta dei dati di pagamento rispetto alla proposizione del giudizio di otteperanza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 6717/2025, Ricorrente_1, in proprio nella qualità di difensore anticipatario del contribuente originariamente ricorrente, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 5781/2023 di questa Corte di
Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 600,00 oltre accessori, richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio, anche con riferimento all'art. 96, 3 comma,
c.p.c
Si è costituita la Segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, ripercorrendo l'iter processuale de qua e sostenendo di avere in corso le verifiche sulla situazione dei pagamenti eventualmente disposti in favore del Ricorrente_1 da parte dell'Ufficio VIII della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, atteso che detto Ufficio ha comunicato che, con nota prot. n. 53428 del 14/10/2025 ha avviato l'istruttoria per il pagamento delle somme de quo.
In sede di udienza le parti hanno concordemente riferito che la sentenza in questione è stata ottemperata, sia pure dopo l'instaurazione del giudizio, permanendo solo la domanda sul capo relativo alle spese e competenze del giudizio di ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva che in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso.
Ancora va esclusa la necessità della preventiva emissione di fattura da parte del professionista quale presupposto per l'emissione del mandato di pagamento.
La avvenuta ottemperanza comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Permane il capo relativo alle spese e competenze della procedura di ottemperanza, dovute dalla
Amministrazione in ragione del momento dell'avvenuto pagamento, e che, stante la minima complessità delle questione ed il comportamento processuale di controparte, vanno liquidate nei minimi tariffari e complessivamente in Euro 230,00 oltre accessori di legge ed Iva se dovuta
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente in ottemperanza, delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in Euro 230,00 oltre accessori ed iva se dovuta.