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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 342/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 342/2025 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Capaccio Paest Graecia n. 147/A, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Miranda che li rappresenta e difende, congiuntamente all'avv. Loreta Senatore, in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 11 febbraio 2025, e Giudice Parte_1
Vincenza avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 4 ulativa di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Eboli (SA) in data 20 ottobre 2002 e che dalla loro unione era nato un figlio, Per_1
(04.05.2004). Con sentenza n. 217/2025 pubblicata in data 18.03.2025, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava, con separata ordinanza, una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla udienza del giorno 18 novembre 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate, parzialmente modificate, e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. n. 217/2025 pubblicata in data 18.03.2025, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, modificate con note, che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- La casa coniugale di proprietà della signora , sita nel Comune di Controparte_1
Eboli (SA) alla via Leonardo Da Vinci n. 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla stessa, che vi abiterà con il figlio Per_1
- il sig. verserà direttamente al fig tramite Parte_1 Persona_2 accred cabile BCC recante n. 516499 l giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento la somma di € 300,00, tale somma annualmente sarà rivalutata secondo l'indice Istat;
- Le spese straordinarie nell'interesse, del figlio maggiorenne, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
- la rata del prestito personale pari ad € 398,00 mensili, resta a carico del sig.
fino all'estinzione dello stesso;
Parte_1 - Il sig. si impegna a versare alla sig.ra , a titolo Parte_1 Controparte_1 di ma a di € 200,00, mensili con accr ostapay recante n. 5333175806803760; tale somma annualmente sarà rivalutata secondo l'indice Istat. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 20 ottobre 2002 nel Comune di Eboli (SA) tra nato a [...] il Parte_1
12.08.1974, C.F.: nata a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
06.03.1973, C.F.: t tro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di E o n.132, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 342/2025 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Capaccio Paest Graecia n. 147/A, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Miranda che li rappresenta e difende, congiuntamente all'avv. Loreta Senatore, in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 11 febbraio 2025, e Giudice Parte_1
Vincenza avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 4 ulativa di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Eboli (SA) in data 20 ottobre 2002 e che dalla loro unione era nato un figlio, Per_1
(04.05.2004). Con sentenza n. 217/2025 pubblicata in data 18.03.2025, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava, con separata ordinanza, una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla udienza del giorno 18 novembre 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate, parzialmente modificate, e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. n. 217/2025 pubblicata in data 18.03.2025, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, modificate con note, che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- La casa coniugale di proprietà della signora , sita nel Comune di Controparte_1
Eboli (SA) alla via Leonardo Da Vinci n. 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla stessa, che vi abiterà con il figlio Per_1
- il sig. verserà direttamente al fig tramite Parte_1 Persona_2 accred cabile BCC recante n. 516499 l giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento la somma di € 300,00, tale somma annualmente sarà rivalutata secondo l'indice Istat;
- Le spese straordinarie nell'interesse, del figlio maggiorenne, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
- la rata del prestito personale pari ad € 398,00 mensili, resta a carico del sig.
fino all'estinzione dello stesso;
Parte_1 - Il sig. si impegna a versare alla sig.ra , a titolo Parte_1 Controparte_1 di ma a di € 200,00, mensili con accr ostapay recante n. 5333175806803760; tale somma annualmente sarà rivalutata secondo l'indice Istat. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 20 ottobre 2002 nel Comune di Eboli (SA) tra nato a [...] il Parte_1
12.08.1974, C.F.: nata a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
06.03.1973, C.F.: t tro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di E o n.132, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi