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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2024, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1379/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...],
e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Giovanna Schembri, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
13.11.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio co ncordatario a TO (RG) il 30.07.1980, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 169, parte II, serie A, dell'anno 1980, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale non sono nati Per_ figli e nell'anno 2003 hanno adottato una bambina di anni dieci, , oggi maggiorenne, convivente e madre di due bambine;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 25.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La casa già adibita a residenza comune e condotta in locazione per il canone mensile di €
300,00, resterà in uso abitativo alla Sig.ra con tutti i mobili che l'arredano, Parte_2 così come a suo carico sarà il canone di locazione;
3. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
4. Il fondo agricolo di C/da Arcerito, agro di TO, NCT del comune di TO al foglio 222, particelle 89, 90, 1521 rimane in comunione e nel momento in cui verrà messo in vendita, i coniugi, detratte le spese, divideranno il ricavato al 50%.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”; che l'udienza di comparizione del dì 13.11.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, di tal che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che, per il resto, sugli ulteriori accordi patrimoniali raggiunti in occasione della separazione, gli stessi non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimoni o concord atario a TO (RG) in data 30.07.1980, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di TO, al n. 169, parte II, Serie A, anno
1980;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di TO (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.12.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1379/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...],
e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Giovanna Schembri, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
13.11.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio co ncordatario a TO (RG) il 30.07.1980, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 169, parte II, serie A, dell'anno 1980, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale non sono nati Per_ figli e nell'anno 2003 hanno adottato una bambina di anni dieci, , oggi maggiorenne, convivente e madre di due bambine;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 25.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La casa già adibita a residenza comune e condotta in locazione per il canone mensile di €
300,00, resterà in uso abitativo alla Sig.ra con tutti i mobili che l'arredano, Parte_2 così come a suo carico sarà il canone di locazione;
3. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
4. Il fondo agricolo di C/da Arcerito, agro di TO, NCT del comune di TO al foglio 222, particelle 89, 90, 1521 rimane in comunione e nel momento in cui verrà messo in vendita, i coniugi, detratte le spese, divideranno il ricavato al 50%.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”; che l'udienza di comparizione del dì 13.11.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, di tal che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che, per il resto, sugli ulteriori accordi patrimoniali raggiunti in occasione della separazione, gli stessi non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimoni o concord atario a TO (RG) in data 30.07.1980, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di TO, al n. 169, parte II, Serie A, anno
1980;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di TO (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.12.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti