Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 3833/2024 promosso da:
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. GIOVANNI BATTISTA LATILLA per procura alle liti in atti;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
MARTINA RECANATINI per procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero.
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad Ancona in data 09.05.1992, tra la Sig.ra ed il Sig. , ordinando Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Essendo attualmente entrambi i figli economicamente autosufficienti (anche se ha Per_1 tutt'ora stabile residenza e dimora presso la casa coniugale e , nonostante il mast ità Pt_2 lavorativa svolta all'estero, ha sempre residenza presso la casa coniugale e sovente vi fa ritorno nei
3) Nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile in quanto i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti;
4) I Signori e dichiarano che la soluzione bonaria della crisi Controparte_1 Parte_1 coniugale, non e u nciliazione dopo la separazione, contempla imprescindibilmente l'accordo (sospensivamente condizionato all'integrale accoglimento del presente ricorso) del trasferimento della quota del 50% della casa coniugale di proprietà del Sig. , a fini Pt_1 compensativi e transattivi, alla Signora In base a tale accordo (sospensivamente Controparte_1 condizionato all'integrale accoglimento rso) il Sig. si impegna a Parte_1 trasferire la quota di sua proprietà della casa coniugale (appartamento posto al primo piano composto da ingresso-soggiorno, cucina, disimpegno, una camera, due camerette, bagno, gabinetto, nonché locale garage al piano seminterrato e parti condominiali, distinto al N.C.E.U. del Comune di Ancona alla Partita 1023033 Foglio 96 Part. 860 Sub. 33 e 54 sito in Via Sparapani n.32 – confini appartamento ragioni ai mappali 860 sub 32 e sub 26, vano scale, confini garage mappali 860 sub 53, 55 e 11 – concessione edilizia n. 89 rilasciata dal Comune di Ancona in data 26 settembre 1989 vedasi All.n.08) alla Sig.ra che ne diverrà pertanto proprietaria per l'intero (compresi Controparte_1 ovviamente i beni mobili ivi presenti), al prezzo concordato di € 73.000,00= (settantatremila/00); tale somma dovrà essere versata al Sig. al momento del rogito notarile di compravendita, Parte_1 rogito che entrambi i coniugi si obbligano a stipulare entro e non oltre sessanta giorni dal deposito della sentenza di divorzio;
tutte le spese e le imposte relative alla compravendita ed agli atti inerenti e conseguenti saranno a carico della parte acquirente.
I coniugi dichiarano che il predetto immobile è conforme allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie e che è ad essi pervenuto tramite atto di assegnazione alloggi cooperativi, notaio rogante Dott. atto registrato in Ancona il 2 luglio 1993 al 919 serie 2 - Repertorio Persona_2
214606 Rogito 30778 (all.8). Il trasferimento verrà eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte e che comprende tutti i diritti accessori, CP_1 servitù attive e passive, pertinenze e quota propor egli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi;
5) Per quanto sopra al punto 4, viene espressamente richiesta l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 19, L. 6 marzo 1987, n. 74;
6) I signori e dichiarano che con il presente accordo di divorzio Controparte_1 Parte_1
e con tutte le con q tarile registrato e trascritto (vedi punto 4) hanno provveduto a regolamentare tra di loro ogni reciproca pendenza economica e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa, anche di carattere risarcitorio, l'una nei confronti dell'altro, che trovi il proprio presupposto nel rapporto di coniugio, nella separazione personale e nelle relative vicende;
7) Le spese e le competenze legali del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti”.
* * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona in data 09/05/1992.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto del 20/04/2022, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 12/04/2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge n. 898/1970 cit.; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona in data 09/05/1992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 54, parte 2, serie A dell'anno 1992.
5. Le condizioni di divorzio, che prevedono un'operazione di trasferimento immobiliare della quota parte della già casa familiare di spettanza del in favore CP_2 della sono conformi alla situazione economica delle parti. CP_1
Nulla deve disporsi con riferimento ai figli della coppia, divenuti entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso e secondo l'accordo intercorso tra le parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 ad Ancona in data 09/05/1992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Controparte_1 detto Comune al n. 54, parte 2, serie A dell'anno 1992; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi