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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4647 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice designato dott.ssa
Alessandra Imposimato, all'udienza del 26 marzo 2025, all'esito della discussione orale ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 34392 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto
“altri istituti e leggi speciali”, e pendente tra
, in persona del direttore Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato, con domicilio digitale: Email_1 appellante
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'Avv. Antonio Strillacci, con domicilio digitale:
Email_2 appellata
Fatto e Diritto
1. Con ricorso al Giudice di Pace, ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 09720226004641082000 (v. all. nn. 1 e 2 del fascicolo di parte appellante) con la quale le era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa di € 100,00, per la violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del d.l. n.
44/2021.
1 2
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n.1155/2024, depositata il
05.02.2024 nella causa r.g. 9323/2023, ha accolto l'opposizione.
Nell'atto di appello, introduttivo del presente grado, la parte soccombente, , ha impugnato la citata Parte_2 sentenza, censurando il provvedimento del giudice di pace sotto diversi profili.
La parte appellata si è costituta in giudizio, contestando le ragioni d'impugnazione e chiedendo di dichiararsi l'estinzione dell'intero giudizio in forza dell'art. 21, comma 5, d.l. 202/2024 (decreto milleproroghe), convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, a termini del quale i procedimenti pendenti aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi dell'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (quale giustappunto quello in contestazione), “sono estinti di diritto a spese compensate”, essendo al contempo abrogata la norma sanzionatoria della violazione dell'obbligo vaccinale, di cui all'art. 4-sexies d.l. n. 44/2021.
Il giudizio è pervenuto all'odierna udienza, ove le parti venivano invitate alla discussione orale della lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.; all'esito, il Tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. Atteso il chiaro ed inequivoco tenore della norma indicata dalla difesa di parte appellata, l'istanza di declaratoria di estinzione del presente giudizio deve essere accolta.
Invero, a termini dell'art. 21, d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. milleproroghe, in Gazz. Uff. 27 dicembre 2024, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,
«L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale, è abrogato»
(comma 4)
«I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l
[...]
[...] [..
[...]
trasmette in via telematica al Ministero della Controparte_2 salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto» (comma 5).
In breve, con tali disposizioni si è prevista l'abrogazione, con effetto retroattivo, della sanzione comminata dall'art. 4-sexies d.l. n. 44/2021 in caso di violazione dell'obbligo vaccinale (fatta salva l'impossibilità di ripetere le somme eventualmente già acquisite al bilancio dello Stato a titolo di sanzione, fattispecie questa che non ricorre, nel caso di specie); correlativamente si è disposta l'estinzione ipso iure dei giudizi di opposizione alla sanzione già irrogata, «a spese compensate».
Tale la voluntas legis, è il caso di evidenziare che l'estinzione di diritto sia suscettiva di travolgere l'intero giudizio, sin dall'origine, ivi ovviamente inclusa la sentenza di prime cure, essendo stata espunta dall'ordinamento, con effetto retroattivo, la stessa norma impositiva della sanzione;
altrimenti ragionando, ossia supponendo che la declaratoria di estinzione dovesse essere circoscritta al grado di appello, si perverrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere consolidata la sentenza resa dal giudice impugnato (art. 338 c.p.c.), in palese contrasto con la ratio delle disposizioni su riportate, chiaramente intese a produrre non solo l'elisione dei contenziosi originati dalla violazione degli obblighi vaccinali
COVID, bensì la cessazione ipso iure della stessa materia del contendere, con l'abolizione della sanzione in precedenza comminata dalla legge.
Ragione per cui, si ritiene opportuno esplicitare, come in dispositivo, che anche la sentenza emessa dal giudice di primo grado sia divenuta, per l'effetto, inefficace, così come inefficace dovrà dirsi il provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione all'odierna appellata.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 4
- visto e applicato l'art. 21, comma 4 e comma 5, d.lgs. 202/2024, così come convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15:
(a) preso atto della sopravvenuta inefficacia dell'avviso di addebito n.
09720226004641082000, per intervenuta abrogazione retroattiva dell'art. 4-sexies d.l. n. 44/2021, dichiara l'estinzione dell'intero giudizio;
(b) per l'effetto, dichiara l'inefficacia della sentenza n.1155/2024, depositata il 05.02.2024, del Giudice di Pace di Roma;
(c) dichiara le spese del doppio grado integralmente compensate tra le parti.
Roma, 26 marzo 2025
Il Giudice
Alessandra Imposimato
4
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice designato dott.ssa
Alessandra Imposimato, all'udienza del 26 marzo 2025, all'esito della discussione orale ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 34392 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto
“altri istituti e leggi speciali”, e pendente tra
, in persona del direttore Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato, con domicilio digitale: Email_1 appellante
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'Avv. Antonio Strillacci, con domicilio digitale:
Email_2 appellata
Fatto e Diritto
1. Con ricorso al Giudice di Pace, ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 09720226004641082000 (v. all. nn. 1 e 2 del fascicolo di parte appellante) con la quale le era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa di € 100,00, per la violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del d.l. n.
44/2021.
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Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n.1155/2024, depositata il
05.02.2024 nella causa r.g. 9323/2023, ha accolto l'opposizione.
Nell'atto di appello, introduttivo del presente grado, la parte soccombente, , ha impugnato la citata Parte_2 sentenza, censurando il provvedimento del giudice di pace sotto diversi profili.
La parte appellata si è costituta in giudizio, contestando le ragioni d'impugnazione e chiedendo di dichiararsi l'estinzione dell'intero giudizio in forza dell'art. 21, comma 5, d.l. 202/2024 (decreto milleproroghe), convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, a termini del quale i procedimenti pendenti aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi dell'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (quale giustappunto quello in contestazione), “sono estinti di diritto a spese compensate”, essendo al contempo abrogata la norma sanzionatoria della violazione dell'obbligo vaccinale, di cui all'art. 4-sexies d.l. n. 44/2021.
Il giudizio è pervenuto all'odierna udienza, ove le parti venivano invitate alla discussione orale della lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.; all'esito, il Tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. Atteso il chiaro ed inequivoco tenore della norma indicata dalla difesa di parte appellata, l'istanza di declaratoria di estinzione del presente giudizio deve essere accolta.
Invero, a termini dell'art. 21, d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. milleproroghe, in Gazz. Uff. 27 dicembre 2024, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,
«L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale, è abrogato»
(comma 4)
«I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l
[...]
[...] [..
[...]
trasmette in via telematica al Ministero della Controparte_2 salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto» (comma 5).
In breve, con tali disposizioni si è prevista l'abrogazione, con effetto retroattivo, della sanzione comminata dall'art. 4-sexies d.l. n. 44/2021 in caso di violazione dell'obbligo vaccinale (fatta salva l'impossibilità di ripetere le somme eventualmente già acquisite al bilancio dello Stato a titolo di sanzione, fattispecie questa che non ricorre, nel caso di specie); correlativamente si è disposta l'estinzione ipso iure dei giudizi di opposizione alla sanzione già irrogata, «a spese compensate».
Tale la voluntas legis, è il caso di evidenziare che l'estinzione di diritto sia suscettiva di travolgere l'intero giudizio, sin dall'origine, ivi ovviamente inclusa la sentenza di prime cure, essendo stata espunta dall'ordinamento, con effetto retroattivo, la stessa norma impositiva della sanzione;
altrimenti ragionando, ossia supponendo che la declaratoria di estinzione dovesse essere circoscritta al grado di appello, si perverrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere consolidata la sentenza resa dal giudice impugnato (art. 338 c.p.c.), in palese contrasto con la ratio delle disposizioni su riportate, chiaramente intese a produrre non solo l'elisione dei contenziosi originati dalla violazione degli obblighi vaccinali
COVID, bensì la cessazione ipso iure della stessa materia del contendere, con l'abolizione della sanzione in precedenza comminata dalla legge.
Ragione per cui, si ritiene opportuno esplicitare, come in dispositivo, che anche la sentenza emessa dal giudice di primo grado sia divenuta, per l'effetto, inefficace, così come inefficace dovrà dirsi il provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione all'odierna appellata.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
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- visto e applicato l'art. 21, comma 4 e comma 5, d.lgs. 202/2024, così come convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15:
(a) preso atto della sopravvenuta inefficacia dell'avviso di addebito n.
09720226004641082000, per intervenuta abrogazione retroattiva dell'art. 4-sexies d.l. n. 44/2021, dichiara l'estinzione dell'intero giudizio;
(b) per l'effetto, dichiara l'inefficacia della sentenza n.1155/2024, depositata il 05.02.2024, del Giudice di Pace di Roma;
(c) dichiara le spese del doppio grado integralmente compensate tra le parti.
Roma, 26 marzo 2025
Il Giudice
Alessandra Imposimato
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