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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan ConIGliere rel./est dott. Francesco Petrucco Toffolo ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 337/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 13.2.2023, vertente
TRA
(già Parte_1
, C.F. e P.I. con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
, Via Battaglione Framarin, n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori, dott. Pt_1
, dott. avv. Giustino Di Cecco, Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Malavasi e Roberto Perrone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina, in NE (VE), via
Mestrina n. 6, appellante/convenuta in primo grado
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_3 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio De Blasio e Antonio Romeo, con domicilio eletto presso l'avv.to Arturo Mazza, in NE, Galleria Teatro Vecchio n. 15, appellati/attori in primo grado avente ad oggetto: appello avverso le seguenti sentenze del Tribunale di NE,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa: A) sentenza non definitiva n. 1528/2019, pubblicata il 2.7.2019; B) sentenza definitiva n. 62/2023, pubblicata il 10.1.2023;
1 causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante [ : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione, ivi comprese le questioni ex adverso riproposte, in riforma della sentenza n. 62/2023, pronunciata dal Tribunale di NE, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 6924/2017, in data 23 dicembre 2022, pubblicata in data 10 gennaio 2023 (rep. n. 110/2023), notificata in data 13 gennaio
2023, nonché della sentenza non definitiva n. 1528/2019, pronunciata dal Tribunale di NE, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub R.G.
6924/2017, in data 12 giugno 2019, pubblicata in data 2 luglio 2019 (rep.
3211/2019), non notificata, oggetto di riserva d'appello da parte di - in via CP_3 preliminare, dichiarare l'inammissibilità di domande, pretese e doglianze tardivamente proposte in atti da controparte;
- in via preliminare, in rito, dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di NZ, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità di eventuali domande avversarie (anche implicite) volte alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla spiegate in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- in via Pt_1 preliminare, rigettare le domande avversarie per intervenuta prescrizione, nei limiti
e per le ragioni esposte in atti;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti istruttori assunti in corso di causa: (a) rigettare le istanze istruttorie avversarie;
(b) dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale attorea nei limiti e per le ragioni esposte in atti oltrechè
l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale assunta in giudizio nei termini e per le ragioni esposte in atti e che verranno esposte in corso di giudizio;
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore di parte attrice odierna appellata: (a) in via principale, con condanna di controparte alla corresponsione alla delle spese Pt_1 liquidande per il doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla (b) in subordine, con compensazione integrale delle Pt_1
2 spese del doppio grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla banca;
(c) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei motivi di impugnazione, con compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio, accertamento che nulla è dovuto a titolo di spese di lite per il primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente in relazione a tale grado di giudizio”; conclusioni di parte appellata [ + 2]: Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di NE, rigettata ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in via principale rigettare l'appello proposto da
[...]
per le ragioni di fatto e diritto esposte Parte_1 in atti e per l'effetto confermare la sentenza n. 62/2023 nonché la sentenza non definitiva n. 1528/2019, emesse dal Tribunale di NE, sezione specializzata imprese, all'esito della causa di I grado n. 6924/2017 R.G. In in via subordinata, in caso di riforma per qualsivoglia motivo delle impugnate sentenze, accertate e dichiarate le violazioni di cui ai fatti di causa da parte di
[...]
: A1) accertare e dichiarare la nullità: Parte_1 del negozio di acquisto in capo alla IG.ra di n. 10.000 azioni Controparte_1 di in contropartita diretta da Parte_1 Parte_1
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 625.000,00,
[...] effettuato in data 13-28.12.2012; dei relativi ordini e di ogni successivo atto e negozio;
nonché del finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00; del negozio di acquisto in capo alla IG.ra CP_1
di n.
4.800 di azioni di di nuova emissione
[...] Parte_1
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.7.2013; dei relativi ordini e di ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché del finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00; dei negozi di acquisto in capo ai IGg.ri e Parte_3
di n. 597 azioni di (al prezzo di € 62,50, Parte_4 Parte_1 per azione) per un controvalore complessivo di € 74.625,00 (ovvero € 37.312,50 ciascuno), effettuati in data 27.08.2014; dei relativi ordini e di ogni successivo atto
e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché dei due finanziamenti “denaro caldo” alla IG.ra , contabilizzati in data Controparte_1
31.03.2014 per l'importo di € 36.575,34 ciascuno;
A2) in subordine rispetto al punto
A1, annullare: il negozio di acquisto in capo alla IG.ra di n. Controparte_1
10.000 azioni di in contropartita diretta da Parte_1 Pt_1 [...]
[...
[...] (al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € Controparte_4
625.000,00 effettuato in data 13 -28.12.2012; i relativi ordini e ogni successivo atto
e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00; il negozio di acquisto in capo alla IG.ra CP_1
di n.
4.800 azioni di di nuova emissione
[...] Parte_1
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per
l'importo di € 600.000,00; i negozi di acquisto in capo ai IGg.ri e Parte_3 Pt_4
di n. 597 azioni di (al prezzo di € 62,50, per
[...] Parte_1 azione) per un controvalore complessivo di € 74.625,00 (ovvero € 37.312,50 ciascuno), effettuati in data 27.08.2014; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché i due finanziamenti “denaro caldo” alla IG.ra , contabilizzati in data Controparte_1
31.03.2014 per l'importo di € 36.575,34 ciascuno;
A3) in subordine rispetto ai punti
A1 e A2, dichiarare giudizialmente risolti: il negozio di acquisto in capo alla IG.ra
di n. 10.000 azioni di in Controparte_1 Pt_1 Parte_1 contropartita diretta da (al prezzo di € 62,50 per Pt_1 Parte_1 azione) per un controvalore di € 625.000,00 effettuato in data 13-28.12.2012; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00; il negozio di acquisto in capo alla IG.ra di n.
4.800 di azioni di Controparte_1 [...] di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per azione) per Parte_1 un controvalore di € 300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00; i negozi di acquisto in capo ai IGg.ri e di n. 597 azioni di Parte_3 Parte_4 [...]
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore complessivo Parte_1 di € 74.625,00 (ovvero € 37.312,50 ciascuno), effettuati in data 27.08.2014; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché i due finanziamenti “denaro caldo” alla IG.ra CP_1
, contabilizzati in data 31.03.2014 per l'importo di € 36.575,34 ciascuno;
[...]
B) in conseguenza di quanto previsto nei punti A1, A2 o A3, e in ogni caso accertare
e dichiarare che gli odierni convenuti appellati nulla devono a
[...]
[...
[...] ; in ogni caso, con vittoria di Controparte_5 spese, compensi professionali e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Il giudizio prende le mosse dall'iniziativa processuale assunta dalla IG.ra
[...]
per contestare l'invalidità (sub specie di nullità) delle operazioni c.d. Controparte_1
“baciate” predisposte dalla (poi Parte_2 Parte_1
e quindi ) consistite
[...] Controparte_6 nell'erogazione di tre finanziamenti del tipo “denaro caldo”, rispettivamente di
650.000 € + 600.000 € + 74.625 €, e nel loro utilizzo per gli acquisti di 10.000 + Con Con 4.800 + 597 x 2 azioni di e di 4.800 obbligazioni convertibili, sempre di , effettuati su indicazione della stessa banca finanziatrice, che aveva proposto e sollecitato alla cliente l'esecuzione delle operazioni rappresentandole la possibilità di
“chiuderle” comunque entro 12 mesi tramite il riacquisto dei titoli da parte della stessa banca, con l'aggiunta di un premio in azioni o di obbligazioni convertibili.
2. Nello specifico, la IG.ra e i suoi due figli, e Controparte_1 Parte_3
(soggetti interposti con riguardo alla terza delle operazioni di riferimento), Parte_4 con atto di citazione rispettivamente notificato in data 23 giugno 2017 e in data 4 luglio 2017, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di NE, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, la e Parte_1 CP_7
(funzionario con la quale la prima si era interfacciata per le operazioni di
[...] cui si tratta) chiedendo, in via gradata, accertarsi e pronunciarsi:
a) la nullità, ovvero l'annullamento, ovvero ancora, la risoluzione, di tutti gli
Con acquisti di titoli dagli stessi acquistati nelle riferite circostanze e di tutti i collegati finanziamenti concessi dalla banca alla IG.ra ; CP_1
Con b) la condanna di “operate le dovute compensazioni, all'esecuzione degli obblighi restitutori conseguenti all'invalidità dei negozi o alla loro risoluzione” e comunque “al ripristino della situazione quo ante”;
Con c) la condanna di , in solido con il IG. , al risarcimento dei AR danni patiti dalla sola IG.ra , quantificati in euro 1.350.190,28, Controparte_1
Con
o nella diversa somma che dovesse risultare dovuta;
la ulteriore condanna di , in solido con il IG. , al risarcimento del danno patito dalla sola IG.ra AR
, determinato in “tutti i costi sopportati nella fase pregiudiziale Controparte_1 della presente causa per l'accertamento delle violazioni compiute dalla banca convenuta” pari ad Euro 10.000,00 salvo migliore quantificazione in corso di causa;
5 d) la compensazione dei controcrediti restitutori e/o risarcitori con gli importi dovuti in conseguenza della stipulazione dei finanziamenti per cui è causa, dichiarando estinto ogni finanziamento “denaro caldo” contabilizzato sul conto corrente n. 137570998166 della IG.ra e, per l'effetto, che Controparte_1
l'attrice “nulla deve” alla banca “in relazione a tale titolo”.
3. A fondamento delle riassunte domande esponevano:
A) in fatto:
i) che in data 11 dicembre 2012 la IG.ra aveva ricevuto Controparte_1 presso gli uffici della società il IG. , Controparte_8 AR capo area di su richiesta del medesimo. In tale Parte_1 occasione il funzionario le aveva proposto l'acquisto di azioni di BPV S.c.p.a. da effettuarsi mediante un finanziamento concesso dalla stessa banca, prospettandolo come un'operazione del tutto sicura e priva di rischi, dal momento che la banca avrebbe certamente provveduto al riacquisto delle azioni, quantomeno allo stesso prezzo e nell'arco temporale di un anno, massimo due;
ii) che due giorni dopo la IG. , nonostante l'esito negativo delle verifiche CP_1 Con di appropriatezza, provvedeva ad acquistare n. 10.000 azioni di (“il primo
Acquisto Azioni”). Nello specifico, l'operazione di collocamento veniva attuata attraverso le seguenti operazioni contabili: a) apertura del conto deposito n.
137/2244103; b) apertura del conto corrente dedicato n. 137/0998166; c) acquisto Con di n. 10.000 azioni di in contropartita diretta della banca al prezzo di € 62,50 ciascuna, per un controvalore complessivo di € 625.000, con addebito sul conto corrente n. 137/0001536 della IG.ra , già in titolarità di Controparte_1 questa;
d) giroconto dell'importo di € 650.000 dal conto n. 137/0998166, in totale assenza di provvista, al conto n. 137/0001536;
iii) che in seguito, il 4 luglio 2013, la IG.ra incontrava nuovamente CP_1 presso gli uffici della il funzionario , il quale le Controparte_9 CP_7 proponeva un nuovo investimento, in azioni e obbligazioni convertibili in azioni della banca, per complessivi € 600.000, prospettando nuovamente il riacquisto delle stesse a distanza di 12 mesi al prezzo di euro 62,50 per azione con un premio aggiuntivo in azioni del 20% sulla parte azionaria e del 10% su quella obbligazionaria;
iv) che la IG.ra , accondiscendendo alle sollecitazioni del , CP_1 CP_7 Con acquistava in data 11 luglio 2013 n. 4800 azioni e obbligazioni convertibili per €
300.000,00 (“il secondo Acquisto Azioni”). Nello specifico, l'operazione venne eseguita secondo le seguenti modalità: a) versamento della provvista di € 600.000, con la dicitura “denaro caldo” sul conto corrente n. 137/0998166 della IG.ra
6 in precedenza appositamente aperto;
b) giroconto della somma sul conto CP_1
n 137/0001536, con contestuale acquisto dei titoli;
v) che il 26 giugno 2014 il si recava nuovamente presso gli uffici della CP_7 proponendo alla IG.ra un ulteriore investimento Controparte_9 CP_1 dello stesso tipo di quelli precedenti, che avrebbe avuto una durata triennale, con Con l'unica differenza che le azioni avrebbero dovuto, in questo caso, essere formalmente acquistate dai figli di quest'ultima (IG.ri e ) con Parte_3 Parte_4 provvista tuttavia fornita dalla IG.ra , che l'avrebbe tratta dall'affidamento CP_1 in conto corrente del 16 luglio 2014 per € 200.000; vi) che successivamente, con operazione del 27 agosto 2014, e Parte_3 Pt_4 Con
acquistavano, rispettivamente, n. 597 azioni (rispettivamente “il terzo
[...]
Acquisto Azioni” ed “il quarto Acquisto Azioni”);
B) in diritto: vii) che tali operazioni dovevano ritenersi nulle siccome realizzate in violazione: Con a) del disposto di cui all'art. 2358 c.c., per avere accordato prestiti per l'acquisto di azioni proprie in violazione del divieto di assistenza finanziaria;
b) dell'art. 30 TUF per omessa indicazione del diritto di recesso nelle schede di adesione agli investimenti, concordati e sottoscritti al di fuori degli uffici della banca;
c) degli obblighi informativi di cui all'art. 21 del TUF e del Regolamento Consob
16190/2007 (c.d. “Reg. Intermediari”), e segnatamente degli obblighi specifici in tema di collocamento di prodotti illiquidi e degli obblighi imposti all'intermediario in caso di operazioni di investimento effettuate in conflitto di interessi;
viii) che le operazioni risultavano inoltre, e comunque, annullabili per errore o dolo;
ix) che le operazioni avevano una struttura tale per cui si sarebbero sempre e comunque risolte in una perdita per il cliente e che il valore dei titoli e i relativi prospetti informativi erano stati falsati, donde la sussistenza delle condizioni per la loro risoluzione e per il conseguente risarcimento del danno.
4. Prima ancora della scadenza del termine per la costituzione in giudizio, la
[...] veniva sottoposta al procedimento di liquidazione coatta Parte_1 amministrativa (disposto con decreto Legge n. 99/2017, emanato il 25 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121, e con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 186 di pari data), all'udienza del 6 dicembre 2017
l'istruttore dichiarava l'interruzione del processo.
5. Successivamente alla dichiarazione di interruzione del giudizio gli attori Con depositavano ricorso in riassunzione nei confronti di , di e di AR
(quest'ultima quale supposta cessionaria dei rapporti bancari Controparte_10
7 e finanziari oggetto di causa di cui chiedevano l'autorizzazione alla chiamata), mantenendo, nello specifico, ferme nei confronti di tutte le Controparte_11 domande di accertamento della nullità, di annullamento e di risoluzione dei contratti già formulate in citazione, ma rinunciando a quelle propriamente di condanna;
proponendo nei confronti di tutte le domande di condanna e CP_10 CP_10 Con di accertamento già formulate nei confronti di;
riproponendo nei confronti del
Baruffato le domande di condanna già proposte (in dettaglio: “NEL MERITO: - accertate e dichiarate le violazioni di cui ai fatti di causa da parte di
[...]
(ora in ): A1) accertare e Parte_1 Parte_1 dichiarare la nullità: del negozio di acquisto in capo alla IG.ra CP_1 di n. 10.000 azioni di in
[...] Parte_1 contropartita diretta da (al prezzo di € 62,50 Parte_1 per azione) per un controvalore di € 625.000,00, effettuato in data 13-28.12.2012; dei relativi ordini e di ogni successivo atto e negozio;
nonché del finanziamento
“denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00; del negozio di acquisto in capo alla IG.ra di n.
4.800 di azioni Controparte_1 di di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per Parte_1 azione) per un controvalore di € 300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; dei relativi ordini e di ogni successivo atto
e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché del finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di €
600.000,00; dei negozi di acquisto in capo ai IGg.ri e di Parte_3 Parte_4
n. 597 azioni di (al prezzo di € 62,50, per Parte_1 azione) per un controvalore complessivo di € 74.625,00 (ovvero € 37.312,50 ciascuno), effettuati in data 27.08.2014; dei relativi ordini e di ogni successivo atto
e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché dei due finanziamenti “denaro caldo” alla IG.ra , contabilizzati in Controparte_1 data 31.03.2014 per l'importo di € 36.575,34 ciascuno;
A2) in subordine rispetto al punto A1, annullare: il negozio di acquisto in capo alla IG.ra CP_1 di n. 10.000 azioni di in
[...] Parte_1 contropartita diretta da (al prezzo di € 62,50 Parte_1 per azione) per un controvalore di € 625.000,00 effettuato in data 13-28.12.2012; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00; il negozio di acquisto in capo alla IG.ra di n.
4.800 azioni di Controparte_1 [...]
di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per azione) Parte_1
8 per un controvalore di € 300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00; i negozi di acquisto in capo ai IGg.ri e di n. 597 azioni di Parte_3 Parte_4 [...]
(al prezzo di € 62,50, per azione) per un controvalore Parte_1 complessivo di € 74.625,00 (ovvero € 37.312,50 ciascuno), effettuati in data
27.08.2014; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché i due finanziamenti “denaro caldo” alla IG.ra , contabilizzati in data 31.03.2014 per l'importo Controparte_1 di € 36.575,34 ciascuno;
A3) in subordine rispetto ai punti A1 e A2, dichiarare giudizialmente risolti: il negozio di acquisto in capo alla IG.ra CP_1 di n. 10.000 azioni in
[...] Parte_1 contropartita diretta da (al prezzo di € 62,50 Parte_1 per azione) per un controvalore di € 625.000,00 effettuato in data 13-28.12.2012; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00; il negozio di acquisto in capo alla IG.ra di n.
4.800 di azioni di Controparte_1 [...] di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per azione) Parte_1 per un controvalore di € 300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00; i negozi di acquisto in capo ai IGg.ri e di n. 597 azioni di Parte_3 Parte_4 [...]
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore Parte_1 complessivo di € 74.625,00 (ovvero € 37.312,50 ciascuno), effettuati in data
27.08.2014; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché i due finanziamenti “denaro caldo” alla IG.ra , contabilizzati in data 31.03.2014 per l'importo Controparte_1 di € 36.575,34 ciascuno;
B) in conseguenza di quanto previsto nei punti A1, A2 o A3, condannare (in qualità di cessionaria di Controparte_10 [...]
), operate le dovute Controparte_5 compensazioni, all'esecuzione degli obblighi restitutori conseguenti all'invalidità dei negozi o alla loro risoluzione, ivi inclusi interessi e spese, e, in ogni caso, condannare
al ripristino della situazione quo ante;
C) condannare in Controparte_10 solido (in qualità di cessionaria di Controparte_10 [...]
[...
[...] ) e il IG. Controparte_12 CP_7
a risarcire il danno cagionato alla IG.ra , da
[...] Controparte_1 quantificarsi – anche in via equitativa – in € 1.350.190,28 (un milione trecentocinquantamilacentonovanta virgola ventotto) o nella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria e a seconda dell'accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti A1, A2 o A3; D) condannare in solido (in qualità di cessionaria di Controparte_10 [...]
) e il IG. Controparte_5
a rimborsare alla IG.ra , sempre a titolo AR Controparte_1 di risarcimento del danno, tutti i costi da essa sopportati nella fase pregiudiziale della presente causa per l'accertamento delle violazioni compiute, costi pari ad €
10.000,00, salvo miglior quantificazione in corso di causa;
E) per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub A1, A2 o A3 con riferimento ai contratti di finanziamento “denaro caldo”, operare la compensazione con i controcrediti restitutori e/o risarcitori di cui ai punti B, C e D e conseguentemente, accertare e dichiarare estinto ogni finanziamento “denaro caldo” contabilizzato sul conto corrente della IG.ra n. 137570998166 e quindi, accertare che la Controparte_1 IG.ra nulla deve a (in qualità Controparte_1 Controparte_10 di cessionaria di Controparte_5
) in relazione a tale titolo;
F) in ogni caso accertare e dichiarare che
[...] la IG.ra , in ragione di quanto dedotto ed operata Controparte_1 eventualmente la compensazione con i controcrediti vantati a titolo di restituzione
e/o risarcimento del danno, nulla deve a (in qualità di Controparte_10 cessionaria di Controparte_5
); - in ogni caso, accertare e dichiarare che i IGg.ri
[...] CP_1
e nulla devono a
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
; IN VIA ISTRUTTORIA con Controparte_5 ogni più ampia riserva istruttoria;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali e accessori di legge”).
6. Nel giudizio riassunto si costituivano e Controparte_11 AR
deducendo, in estrema sintesi: Controparte_10
A) l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3, TUB, Controparte_11 delle domande attoree volte ad accertare un credito nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, e comunque la loro inammissibilità, ex artt. 87 e ss. TUB, per violazione delle norme sul rito applicabile all'accertamento del passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
nel merito, l'infondatezza delle
10 domande (nello specifico: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria: - in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83
TUB; - in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del
Tribunale di NZ, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e
87 TUB;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in narrativa;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in narrativa e quanto sarà provato in corso di giudizio. Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese”);
B) , l'improcedibilità del giudizio ex art. 83 TUB;
l'incompetenza AR del giudice adito;
l'infondatezza, nel merito, delle domande attoree (nello specifico:
“Per tutte queste ragioni si chiede che in conclusione: - venga dichiarata
l'improcedibilità delle azioni svolte verso l'esponente; - venga dichiarata
l'incompetenza del Tribunale adito e la competenza della sezione ordinaria di NZ;
- venga dichiarata l'improcedibilità delle domande avanzate;
- vengano comunque rigettate tutte le domande rivolte nei confronti del convenuto esponente perché infondate in fatto e diritto e per tutte le ragioni ed eccezioni dedotte in atti. Con vittoria di spese, anche forfettarie in ragione del 15%, diritti ed onorari di causa”);
C) la propria carenza di legittimazione passiva per non Controparte_10 essersi resa cessionaria, né delle eventuali passività a qualsiasi titolo derivanti da, o connesse con, le operazioni di commercializzazione dei titoli oggetto di causa, CP_3 né di alcuno dei finanziamenti conclusi dalla IG.ra con chiedendo CP_1 CP_3 comunque il rigetto, nel merito, delle domande attoree poiché infondate (nello specifico: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - per tutte le ragioni, eccezioni e istanze formulate in atti da - respinta ogni avversa deduzione, Controparte_10 eccezione ed istanza anche istruttoria;
- premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
1) respingere integralmente tutte le domande formulate dagli attori;
2) condannare gli attori in solido fra loro a rifondere ad
[...] le spese ed i compensi di causa, oltre Iva (non deducibile per la CP_10 banca convenuta), Cpa e rimborso forfetario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge”).
7. Precisate le conclusioni, il Tribunale, con sentenza n. 1528 del 2019, pubblicata in data 27 giugno 2019, respinta l'eccezione di incompetenza, rigettava le domande
11 proposte dagli attori nei confronti dei convenuti e AR Controparte_10
definendo il giudizio nei confronti di questi, mentre nei confronti di
[...] CP_11 dichiarava improcedibili le sole domande di condanna e quelle di accertamento
[...] presupponenti il previo accoglimento della domanda di compensazione, disponendo la prosecuzione del giudizio per l'espletamento dell'attività istruttoria funzionale alla decisione sulle residue domande proposte: di accertamento della nullità o, in subordine, di annullamento o di risoluzione: a) degli acquisti azionari effettuati dalla IG.ra nel 2012 e nel 2013; b) dell'acquisto di obbligazioni Controparte_1 Con convertibili dalla medesima effettuato nel 2013; c) degli acquisti azionari effettuati dai IGnori e;
d) dei relativi finanziamenti;
di declaratoria che gli Pt_3 Pt_4 attori nulla devono alla Pt_1
8. La sentenza veniva fatta oggetto di riserva d'appello da Controparte_11 mentre non veniva gravata dalle altre parti.
9. Esaurita l'istruttoria (svoltasi con l'assunzione dei testi di riferimento indicati da parte attrice sui capitoli di prova da 9 a 23 della seconda memoria istruttoria e l'acquisizione della documentazione oggetto di ordine di esibizione, e segnatamente dell'estratto del “Tableau de Bord” predisposto dalla società di revisione
[...] su incarico della Controparte_13 Parte_1
del 24 luglio 2015, limitatamente alla nota metodologica sulla
[...] determinazione del capitale finanziato e alla parte relativa all'analisi della posizione della IGnora , e dell'elenco dei nominativi dei titolari dei Controparte_1 finanziamenti indicati nel bilancio 2015 di per l'importo Parte_1 complessivo di € 1.086.000, con indicazione degli importi per nominativo, previo oscuramento dei nominativi dei soggetti terzi estranei al giudizio), la causa è stata decisa con la sentenza n. 62/2023, con la quale il Tribunale di NE, definitivamente pronunciando, ha così disposto: “
1. accerta la nullità dei collegati negozi del 2012 di affidamento per complessivi € 625.000,00 e di acquisto azioni e dichiara che nulla è dovuto dall'attrice, IGnora , alla convenuta Controparte_1
a titolo di adempimento di obblighi contrattuali derivanti dal suddetto contratto di affidamento utilizzato per l'importo di € 625.000,00 per i suddetti acquisti;
2. accerta la nullità dei collegati negozi del 2013 di affidamento per complessivi € 600.000,00 e di acquisto azioni e di obbligazioni convertibili e dichiara che nulla è dovuto dall'attrice, IGnora , alla convenuta a titolo di adempimento di Controparte_1 obblighi contrattuali derivanti dal suddetto contratto di affidamento utilizzato per
l'importo di € 600.000,00 per il suddetto acquisto;
3. accerta la nullità dei collegati negozi del 2014 di affidamento per complessivi € 74.625,00 e di acquisto azioni da
12 parte dei IGnori e e dichiara che nulla è dovuto dall'attrice, IGnora Pt_4 Pt_3 [...]
, alla convenuta a titolo di adempimento di obblighi contrattuali Controparte_1 derivanti dal suddetto contratto di affidamento utilizzato per l'importo di € 74.625,00 per i suddetti acquisti;
4. condanna la convenuta in Parte_1 liquidazione coatta amministrativa a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in euro 36.145,00= per compensi ed euro 3.399,00= per esborsi, oltre accessori di legge”.
10. Avverso la sentenza n. 1528/2019 (non definitiva quanto alla posizione di
[...]
e la sentenza n. 62/2023 (definitiva) ha proposto appello CP_11 Controparte_11 sulla base di undici motivi, contestando le decisioni assunte dal Tribunale, sia in rito
(con riferimento all'inammissibilità e all'improcedibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti di alla incompetenza del Tribunale di NE;
CP_11 alla violazione delle norme sul rito applicabile;
alla pretesa insanabile contraddittorietà delle statuizioni assunte), sia nel merito (con riferimento alla pretesa violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c. e alle conseguenti statuizioni contenute nella sentenza definitiva), sia, infine, in punto di spese, nello specifico deducendo:
i) con il primo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate, e vanno per l'effetto riformate, nella parte in cui hanno ritenuto che l'art. 83, comma
3, del T.U.B. non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, considerato che i criteri di interpretazione della legge non consentono una lettura restrittiva dell'art. 83, commi
1 e 3, T.U.B. e che la giurisprudenza di merito formatasi in materia di liquidazione coatta amministrativa delle cc.dd. “banche venete” rigetta l'interpretazione restrittiva dell'art. 83, comma 3, T.U.B.;
ii) con il secondo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto procedibili parte delle domande proposte dagli attori sulla base dell'errato presupposto che le stesse fossero di mero accertamento negativo e sussistesse, pertanto, un legittimo interesse ad agire;
iii) con il terzo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di NE
e hanno conseguentemente statuito sul merito delle domande attoree;
iv) con il quarto motivo, che la sentenza non definitiva è nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione;
v) con il quinto motivo, che la sentenza definitiva è nulla perché contraddittoria con la sentenza non definitiva;
13 vi) con il sesto motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto – con motivazione in ogni caso non adeguata – assolto l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale;
vii) con il settimo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c. alle società cooperative, considerato che: - la condizione di “non incompatibilità” non è soddisfatta dall'art. 2358 c.c., né tantomeno dall'art. 2529 c.c.; - il disposto dell'art. 150-bis T.U.B. non consente di affermare che l'art. 2358 c.c. trovi applicazione alle banche popolari;
- l'applicabilità dell'art. 2358
c.c. alle società cooperative e alle banche popolari è stata esclusa da un recentissimo precedente di merito;
viii) con l'ottavo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dei contratti di acquisto delle azioni e di finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c., considerato che: a) non sussiste alcuna violazione dell'art. 2358 c.c.; b) è infondata la tesi della nullità per violazione dell'art. 2358 c.c., che in sé considerato, non comporta la nullità dei contratti posti in essere dalla banca con il socio;
c) la giurisprudenza invocata in materia di nullità del contratto per violazione di norme imperative c.d. “di validità” è stata fraintesa ed è inconferente nel caso di specie;
d) la tardiva iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358, comma 6, c.c., non incide, né direttamente, né indirettamente, sulla validità dell'acquisto; e) in ogni caso, la violazione dell'art. 2358 c.c. non comporta la nullità dell'acquisto azionario;
ix) con il nono motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto di obbligazioni convertibili e dei finanziamenti;
x) con il decimo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto da parte attrice;
xi) con l'undicesimo motivo, che le sentenze sono errate in punto di spese di lite, concludendo nei termini trascritti in epigrafe.
11. Gli attori si sono costituiti nel presente secondo grado prendendo posizione sui motivi di impugnazione, di cui hanno chiesto il rigetto, concludendo a propria volta come trascritto in epigrafe.
12. Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 31.10.2024, le parti hanno concluso come sopra e la Corte ha riservato la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi effettivamente depositati da entrambe le parti, e l'ha quindi decisa come di seguito esposto, assorbita ogni diversa considerazione.
14 II
Ragioni della decisione.
1. Il primo motivo (v. atto d'appello, pag. 13 – 28) denuncia l'erroneità delle sentenze (non definitiva e definitiva) nella parte in cui, male interpretando l'art. 83, comma 3, T.U.B., hanno ritenuto che tale previsione normativa lasci ambiti “residui” di procedibilità con riferimento a domande giudiziali non finalizzate all'accertamento di crediti nei confronti della banca in l.c.a., trascurando in tal modo il dato che le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa delle banche escludono in realtà in toto la proponibilità e la procedibilità di “qualsiasi tipo” di domanda
“individuale”. L'interesse all'impugnazione in parte qua risiederebbe nel fatto che la richiesta riforma della sentenza non definitiva comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità di tutte le domande attoree e, per effetto espansivo, la conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi alla sentenza medesima, ivi inclusa la sentenza definitiva, in tesi inammissibilmente pronunciatasi sul merito delle domande attoree così come definitivamente precisate.
1.1 La soluzione offerta dal Tribunale (v. sentenza non definitiva, pag. 12 e ss.) è corretta e va confermata. Non è per contro condivisibile – e ne va pertanto ribadito il rigetto – la tesi sostenuta dalla banca in primo grado, qui riproposta.
1.2 L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni “debt sensitive”), da esercitarsi
– queste sì – solo in sede concorsuale.
Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sarebbero comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo
15 dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non potrebbero essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, diverrebbero inevitabilmente improcedibili.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Invero, mentre, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento, o a liquidazione coatta amministrativa, dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa “sine die” per chi ha intrattenuto rapporti con la banca la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il Testo Unico Bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione.
In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma IGnifica logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicchè la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12.1 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta
16 e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, nella sostanza, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria, o risarcitoria, non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo invece avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi, ad es., a un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di “ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in generale, a un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, complessivamente ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto “nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria.
In tale prospettiva, pertanto, non può ritenersi condivisibile la tesi secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe un'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione, perché la possibilità di far accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato sarebbe solo differita, se, e al momento in cui, gli organi della procedura dovessero decidere di far valere nei suoi confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una (per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi.
Deve quindi confermarsi la decisione per cui sono procedibili, non potendo trovare legittima cognizione in altra sede, e non incidendo comunque sullo stato passivo della banca insolvente, le domande proposte dall'attrice volte all'accertamento negativo dei crediti vantati nei suoi confronti da scaturiti dalle operazioni Controparte_11 in esame, previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti
17 apparentemente scaturiscono: contratti di investimento azionario e obbligazionario e collegati contratti di affidamento complessivamente intesi (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello NE, sentenza n. 1817/2023; Appello NE, sentenza n.
1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
1.3 E' poi da escludere – con ciò anticipandosi l'esame del secondo motivo – che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dall'attrice presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale concorsuale (e cioè a quella del Tribunale di
NZ), poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di NE (che, anzi, l'ha espressamente esclusa), e dall'altro il venire meno del debito dell'istante è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che:
i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni apparentemente acquistate dall'attrice (direttamente, o per il tramite dei figli) sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso a-tecnico si potrebbe discorrere di compensazione per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice, la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito.
1.4 In definitiva, può dunque ribadirsi che l'improponibilità, o la improseguibilità, delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono”, cioè, sull'accertamento del “passivo”, anche qualora dette domande siano costitutive, o di accertamento, ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio, o restitutorio, da far valere verso la Procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Rimangono, per contro, escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e sono volte a conseguire un “quid” ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della Procedura di riconoscere alla parte.
18 2. Il secondo motivo (v. atto d'appello, pag. 28 – 38) denuncia l'erroneità della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva nella parte in cui hanno ritenuto procedibili le domande proposte dall'attrice sul presupposto che questa avrebbe conclusivamente proposto solo domande di mero accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti dalla banca in l.c.a. e non anche domande comunque incidenti sulla distribuzione concorsuale del patrimonio della banca. Risulterebbe, in particolare, trascurato il dato che le domande attoree non sarebbero volte solo al mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, posto che le domande volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni di BPV S.c.p.a. non possono in realtà produrre alcun “accertamento negativo” del credito della banca, che deriva, piuttosto, dal finanziamento. L'effetto tipico della caducazione dell'acquisto delle azioni (che si produce peraltro ope legis) è, infatti, la perdita dell'efficacia (o della “apparente efficacia”) del titolo giuridico in forza del quale la banca ha trasferito le azioni e ricevuto, in contropartita, il relativo “pretium”, donde, ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., l'obbligo della banca di restituire il prezzo. Poiché non potrebbe dubitarsi del fatto che un simile obbligo restitutorio si traduca in una passività in capo alla banca, ne conseguirebbe l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la caducazione dell'acquisto delle azioni, e questo perché: i) da un lato, tali domande producono l'effetto di far sorgere, ope legis, un obbligo restitutorio (i.e. un debito pecuniario) in capo alla banca (effetto che peraltro si produrrebbe comunque, a prescindere dalla “concreta volontà” dell'attrice, poiché gli effetti della nullità di un contratto non sono nella disponibilità della parte che formula la domanda); ii) dall'altro, se anche si volesse ipotizzare l'ammissibilità di una pronuncia di nullità che non comporti al contempo l'insorgere di obblighi restitutori (ma il nostro ordinamento non prevede in realtà tale possibilità), le domande attoree sarebbero comunque inammissibili per carenza di interesse ad agire, in quanto dall'accoglimento delle stesse non potrebbe derivarne alcun effetto in concreto utile in capo all'attrice.
2.1 L'appellante sostiene, in buona sostanza, che il Tribunale avrebbe errato nel considerare le domande dalla stessa formulate come domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, discendendo inevitabilmente dal loro accoglimento ulteriori conseguenze potenzialmente incidenti sulle regole del concorso, la cui sola possibilità renderebbe inammissibile l'intera pretesa esercitata in causa.
2.2 La tesi è infondata e non può essere accolta. Invero, ciò che rileva nella prospettiva in esame è quello che la parte istante ha chiesto al giudice e che questi
19 ha ritenuto ammissibile, e quindi accoglibile, discendendo da ciò la delimitazione del perimetro della statuizione, e quindi la valutazione della sua correttezza.
Ora, di tutte le domande proposte da parte attrice, quelle in concreto accolte dal
Tribunale lo sono state in quanto previamente ritenute ammissibili, siccome di accertamento della nullità dei contratti di riferimento e di mero accertamento negativo (senza ulteriori implicazioni) di qualsiasi obbligo verso la banca in l.c.a. gravante sulla medesima società attrice.
Così stando le cose, le sentenze impugnate non potrebbero mai essere utilizzate, o anche solo interpretate, al fine di far insorgere una passività in capo alla banca, e questo proprio in quanto “ontologicamente” inidonee a tale fine, dovendo ribadirsi che la regola del concorso non può trovare applicazione quando la domanda abbia finalità estranee alla partecipazione al concorso stesso, o quando non sia strumentale all'ammissione al passivo del credito che ne discende, ma sia volta ad ottenere (solo,
o anche) ulteriori declaratorie o adempimenti che esorbitano dai poteri, e/o dalla competenza, della Procedura di l.c.a e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla Procedura stessa, tra cui, in primis – come nella specie – le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso la banca in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non può essere ottenuta nell'ambito concorsuale.
Va inoltre sottolineato, come già anticipato, che l'accertamento negativo del credito richiesto dall'attrice non presuppone alcuna compensazione.
Il venire meno del debito è, invero, la conseguenza diretta della nullità del contratto di affidamento e, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione oggetto di causa. Ed infatti, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come non mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e le azioni ed obbligazioni apparentemente da questi acquistate sono rimaste nella titolarità della banca.
Ne deriva, per l'effetto, che non essendosi verificato alcun fenomeno compensativo l'accoglimento della domanda attorea non può incidere sullo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, donde l'insussistenza delle condizioni determinanti l'attrazione al foro concorsuale del presente procedimento.
3. Il terzo motivo (v. atto d'appello, pag. 38 – 41) denuncia l'erroneità di entrambe le sentenze (non definitiva e definitiva) nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di NE (Sezione Specializzata in Materia di Impresa) in luogo di quella del Tribunale di NZ (foro concorsuale), escludendo (la sentenza non definitiva) la violazione delle norme di rito applicabili al procedimento di
20 formazione dello stato passivo, e conseguentemente statuendo (la sentenza definitiva) sul merito delle domande attoree. Nello specifico, viene censurato che il
Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che le domande attoree, anche se precisate e limitate dopo l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa: i) avrebbero l'effetto di incidere sul patrimonio della banca, effetto che si produrrebbe inammissibilmente in una sede diversa da quella concorsuale e per effetto della pronuncia di un foro diverso da quello competente per la Procedura;
ii) andrebbero comunque lette come propositive di una domanda di compensazione, per la quale pure varrebbe la competenza del foro della procedura, i.e. del Tribunale di NZ.
Alla luce di quanto si è osservato esaminando i primi due motivi l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di NE, Sezione Specializzata in Materia di
Impresa, in favore del Tribunale di NZ quale giudice del concorso, deve ritenersi infondata, non trovando applicazione l'art. 83, co. 3, T.U.B., secondo cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”.
La domanda proposta dagli attori non si può infatti considerare come azione
“derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis e che la domanda di accertamento della nullità delle operazioni contestate, e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito (della banca), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, con la conseguenza che la norma citata non è applicabile alla fattispecie in esame.
Con l'ulteriore considerazione che l'eventuale azione della banca in l.c.a. per ottenere il pagamento del credito di cui l'attrice ha negato l'esistenza sarebbe devoluta alla competenza del Tribunale ordinario, e non già a quello del concorso.
Va in definitiva affermato, con riguardo all'eccezione di incompetenza del Tribunale di NE, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, per essere (in tesi) competente in via funzionale ed inderogabile il Tribunale di NZ quale giudice del luogo in cui ha sede la banca in liquidazione, a norma dell'art. 83, comma 3, ultima parte, che le domande ritenute proseguibili, e quindi esaminate nel merito dal Pt_5
Tribunale, non traggono origine, né sono derivanti, dalla liquidazione coatta amministrativa della banca, sicché non può trovare per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta.
4. Il quarto motivo (v. atto d'appello, pag. 41 – 42) denuncia la nullità della sentenza non definitiva in quanto intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui
21 ha ritenuto che, non solo le domande volte alla caducazione del finanziamento, ma anche quelle volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili fossero procedibili. Si sostiene che laddove l'attrice avesse chiesto il mero accertamento negativo del credito di fonte contrattuale vantato dalla banca in forza dei finanziamenti concessi, tale risultato sarebbe stato ottenibile attraverso la caducazione del solo finanziamento, mentre, per contro, la caducazione dell'acquisto delle azioni non produrrebbe alcun effetto sul debito contrattuale e determinerebbe semmai l'insorgere di un credito restitutorio ex indebito in capo alla stessa (in relazione al prezzo di acquisto delle azioni e obbligazioni), che il Tribunale di NE ha affermato, però, di non poter accertare in quanto riservato alla sede concorsuale.
La sentenza non definitiva sarebbe pertanto nulla perché contraddittoria nella parte in cui, dopo aver premesso chiaramente che le sole domande di accertamento negativo del credito sono procedibili, ha poi fatto salva la procedibilità delle domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni. Ne conseguirebbe la nullità anche della stessa sentenza definitiva poiché la cognizione in merito alla validità dell'acquisto delle azioni doveva ritenersi esclusa.
5. Il quinto motivo (v. atto d'appello, pag. 43 – 44) denuncia invece l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha – in tesi inammissibilmente – pronunciato sul merito della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni di Nello CP_6 specifico, per il caso in cui la sentenza non definitiva non dovesse essere ritenuta intrinsecamente contraddittoria, come sostenuto col quarto motivo, l'unica possibile interpretazione alternativa sarebbe quella di ritenere che la sentenza non definitiva nel fare salve le domande attoree abbia in realtà inteso “salvare” la procedibilità solo di quelle riferite al finanziamento. Ove tale lettura della sentenza non definitiva fosse ritenuta corretta la sentenza definitiva sarebbe in ogni caso nulla nella parte in cui ha comunque deciso la domanda di accertamento della nullità dell'acquisto delle azioni di Infatti, laddove la sentenza non definitiva avesse escluso la CP_6 Con procedibilità delle domande caducatorie aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni da parte degli attori (reputando “procedibili” le sole domande relative al finanziamento), il Tribunale di NE non sarebbe potuto tornare sulla questione nella sentenza definitiva, essendosi ormai esaurita la sua potestas iudicandi sul punto. Ne consegue, necessariamente, la caducazione di tutti gli ulteriori capi delle sentenze impugnate, connessi, dipendenti e/o consequenziali alle predette statuizioni.
5.1 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, presentano concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza – siccome, nella
22 sostanza, basati su un'interpretazione dei fatti distonica rispetto alla realtà di quanto effettivamente avvenuto e accertato in causa – e vanno pertanto respinti.
5.2 Sostiene la banca che la sentenza non definitiva sarebbe nulla in quanto intrinsecamente contraddittoria nella sua motivazione ed altresì, in una prospettiva relazionale, che sarebbe ravvisabile un'ulteriore contraddittorietà tra la sentenza definitiva e quella non definitiva. Tali distonie risiederebbero nel fatto che la sentenza definitiva avrebbe dichiarato procedibili le sole domande relative alla caducazione del finanziamento, mentre poi la stessa sentenza non definitiva, ed altresì la sentenza definitiva, avrebbero deciso anche le domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni.
5.2.1 Va in primo luogo rilevato il difetto di specificità di entrambi i motivi.
L'appellante deduce, invero, un profilo di nullità della sentenza non definitiva, e in via derivata di quella definitiva, senza però in alcun modo specificarne la fonte, né le ragioni e i limiti dell'affermato effetto espansivo.
5.2.2 La tesi è comunque infondata, basandosi su una (peraltro ingiustificata) considerazione e valutazione atomistica (incompatibile con le evidenze di causa) dei contratti di riferimento (e cioè quello di assistenza finanziaria, sub specie di mutuo Con chirografario, e quello di acquisto delle azioni di pagate con la provvista oggetto Con dei finanziamenti a tal fine appositamente concessi dalla stessa ), che vanno invece considerati unitariamente come un'unica operazione negoziale, atteso che il risultato perseguito è unitario sul piano economico-funzionale, come emerge dalla previsione normativa ex art. 2358.1 c.c., sicché l'invalidità colpisce inevitabilmente l'operazione negoziale nel suo complesso, e quindi, sia nella parte relativa all'assistenza finanziaria, che a quella dell'acquisto dei titoli azionari della stessa banca in funzione del quale l'assistenza venne prestata (v., ex multis: Cass. n.
20726/2014; Cass. n. 21417/2014; Cass. n. 7255/2013).
L'art. 2358 c.c. prevede, invero, il divieto per le società per azioni di accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, se non alle condizioni indicate dalla norma.
Tenuto conto delle difese della banca si pone il problema di stabilire se il divieto di assistenza finanziaria comporti una mera violazione di norme di comportamento, dalla quale non consegue la nullità degli atti negoziali inerenti all'operazione, oppure se si tratti di nullità inerente ad un vizio genetico del contratto e la violazione riguardi i suoi elementi costitutivi.
A tale proposito va sottolineato che seppure il legislatore abbia previsto a talune condizioni l'assistenza finanziaria, è pur vero che la natura imperativa del divieto si
23 può desumere dalla ratio sottesa a tale disposizione, con la quale il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci, con ricaduta sul patrimonio netto. (Cass. n. 25005/2006).
Così qualificato il divieto di assistenza finanziaria, deve altresì escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del negozio, dovendosi ritenere tali anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza, o in difetto, di determinate condizioni, vietano la conclusione stessa del contratto, sicché laddove il contratto venga stipulato nonostante il divieto imposto dalla legge è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa. In tal senso si sono espresse le SS.UU. della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 26724 del 19.12.2007, secondo cui “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo. Vi sono ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalle legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo. Neppure in tali casi, tuttavia, si tratta di norme di comportamento afferenti alla concreta modalità delle trattative prenegoziali o al modo in cui è stata data di volta in volta attuazione agli obblighi contrattuali gravanti su una delle parti, bensì del fatto che il contratto è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovuto impedire”. Ne consegue che, ove la vendita delle azioni avvenga, come nella specie, in violazione del disposto dell'art. 2358 c.c., la sanzione comminata dall'ordinamento è quella della nullità.
5.2.3 In definitiva, deve ritenersi corretta la valutazione fatta dal Tribunale (cfr. sentenza definitiva, pag. 10 e ss.) nella parte in cui ha ritenuto sussistente, nei termini rappresentati dall'attrice, il dedotto collegamento negoziale tra la concessione Con dei finanziamenti di riferimento e l'acquisto delle azioni e obbligazioni di , e conseguentemente viziati da nullità, per violazione di norma imperativa, i contratti
24 collegati nell'operazione vietata, e conseguentemente dichiarato che Controparte_1
nulla deve a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dai
[...] finanziamenti oggetto di lite in concreto utilizzati per gli acquisti azionari e obbligazionari assistiti in sorte capitale e relativi accessori.
6. Il sesto motivo (v. atto d'appello, pag. 44 – 49) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla affermata sussistenza di un collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c. tra il finanziamento erogato dalla banca e l'acquisto delle azioni e obbligazioni convertibili del medesimo istituto di credito sulla base di elementi presuntivi di fonte documentale da ritenersi in realtà privi dell'efficacia probatoria necessaria per potersi ritenere provato lo specifico nesso giuridicamente rilevante tra i negozi in parola, sia sotto il profilo soggettivo della comune volontà delle parti, sia sotto il profilo oggettivo, non avendo previsto i contratti di finanziamento alcun vincolo di utilizzo all'acquisto dei titoli della banca, acquisto che costituirebbe esclusivamente il frutto di autonome scelte di investimento della IG.ra . CP_1
6.1 Il motivo – incentrato su una lettura critica delle evidenze probatorie esaminate dal Tribunale e ritenute rilevanti al fine del decidere e sulla conseguente erroneità della sentenza per aver posto a fondamento della decisione le risultanze di un'attività istruttoria insufficiente a sostenere la tesi attorea in relazione alla pretesa sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti oggetto di causa – presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può essere accolto.
6.2 In particolare, quanto al primo aspetto, si osserva come le contestazioni della l.c.a. dirette a negare l'unitarietà delle singole operazioni di cui si tratta, comprensive di finanziamento e di investimento, siano all'evidenza formulate in termini generici, limitati all'affermazione – decontestualizzata, e nella sostanza apodittica – per cui la vicinanza/contiguità temporale tra acquisti e finanziamenti, così come la pressoché totale coincidenza tra importi investiti e importi finanziati, non costituirebbero argomenti sufficienti per poter fondatamente sostenere, e ritenere quindi provato, il contestato collegamento negoziale.
Si tratta di censure all'evidenza inammissibili in quanto non prendono specifica posizione sulle ragioni della decisione in esame, potendo attagliarsi a una qualsiasi delle centinaia di controversie analoghe relative alle c.d. “operazioni baciate” Con realizzate da al fine di incrementare illecitamente il proprio patrimonio di vigilanza.
6.3 Nel merito, la valutazione del Tribunale è comunque corretta e va confermata.
25 Nello specifico, il Tribunale ha così ritenuto con riguardo alla prova dell'esistenza del collegamento negoziale sostenuto da parte attrice a fondamento delle nullità delle tre Con allegate operazioni di acquisto finanziato di titoli : “(omissis) La prima questione da esaminare riguarda l'accertamento del preteso collegamento negoziale tra i contratti di acquisto di azioni/obbligazioni convertibili e la concessione del fido per elasticità di cassa. 1) Prima operazione. La prima operazione di collocamento titoli fu attuata dalla tra il 13 e il 28 dicembre 2012 e si è articolata nei seguenti Pt_1 passaggi: (i) l'apertura del conto deposito titoli n. 137/2244103 (doc. 1); (ii)
l'apertura del conto corrente n. 137/0998166 c.d. “denaro caldo” (doc. 2); (iii)
l'acquisto di n. 10.000 azioni della in contropartita diretta dalla al Pt_1 Pt_1 prezzo di euro 62,50 per un controvalore di euro 625.000,00 con addebito sul conto corrente n. 137/0001536 della IG.ra (conto in titolarità della Controparte_1 IGnora ed aperto prima dell'operazione in esame); (iv) il giroconto CP_1 dell'importo di euro 650.000,00 dal conto n. 137/0998166, in totale assenza di qualsivoglia provvista, al conto corrente n. 137/0001536 (doc. 5 e doc. 6). All'esito di tale operazione, dunque, la IG.ra disponeva del conto titoli n. CP_1
137/2244103 con 10.000 azioni della Banca (doc. 7), del conto corrente n.
137/0998166 con un saldo negativo di euro 650.055,93 (doc. 8) e del conto corrente
n. 137/0001536 con un saldo negativo di euro 15.759,61 (doc. 9). Occorre evidenziare che l'erogazione sul conto denaro caldo di € 650.000 è stata effettuata in data 27.12.2012 e il giroconto sul conto corrente ordinario n. 137/0998166 veniva eseguito in pari data 27.12.2012 in totale assenza di qualsivoglia provvista sul conto
n. 137/0998166. L'addebito per “acquisto a contanti Banca Pop. NZ OP.” sul conto corrente ordinario per l'importo di € 625.020 porta la medesima data del
27.12.2012. La disposizione di bonifico per l'acquisto dei titoli è stata fatta sottoscrivere alla IG.ra ex post il 12.02.2013, parecchio tempo dopo la CP_1 conclusione dell'operazione. In tale occasione veniva fatto sottoscrivere anche il contratto di affidamento in conto corrente, per l'importo di euro 650.000 utilizzati per
l'acquisto. La sottoscrizione postuma della distinta di bonifico e del contratto di affidamento, volta evidentemente a preservare la formale regolarità dell'operazione, non elide il dato IGnificativo ai fini della ricostruzione del collegamento, della contestualità dell'affidamento a valere sul conto corrente aperto a servizio dell'operazione e dell'utilizzo di tale provvista mediante giroconto sul conto corrente preesistente per il pagamento del prezzo delle azioni. 2) Seconda operazione. In data
11.7.2013 la IGnora acquistava n. 4800 azioni di nuova emissione, per un CP_1 controvalore di € 300.000, oltre ad un pari importo di obbligazioni convertibili. La
26 addebitò la somma necessaria (euro 600.000,00) con la dicitura “denaro caldo” Pt_1 sul conto n. 137/0998166 della IG.ra , senza alcuna richiesta Controparte_1 di erogazione da parte di quest'ultima, e contestualmente girò la suddetta somma sul conto corrente n. 13757001536 dove venne simultaneamente addebitato
l'acquisto dei titoli (doc. 17). A tale data il saldo negativo del conto “denaro caldo” ammontava quindi ad euro 1.250.000. Significativo che, anche in questo caso, la data del contratto di affidamento in conto corrente (16.10.2013 cfr. doc. 14) fosse successiva di un mese rispetto alla erogazione del relativo importo (2/4.9.2013 cfr. doc. 65). A febbraio 2015 la ha deliberato l'esercizio della facoltà di riscatto Pt_1 delle obbligazioni, convertendole in azioni, nel maggio del medesimo anno, per il prezzo di 48 euro ad azione. 3) Terza operazione. La addebitò sul conto Pt_1 corrente n. 137/0998166 ulteriore “denaro caldo” per due tranche, ciascuna di euro
37.312,50 e tale provvista fu utilizzata per la sottoscrizione di ulteriori azioni della formalmente a nome dei figli della IG.ra , e Pt_1 CP_1 Parte_3 Parte_4
(doc. 18). In particolare la Banca aprì (i) a nome del IG. il conto corrente Parte_3
n. 137/1169262 ed il conto deposito titoli n. 137/2293315 (doc. 19) e (ii) a nome del IG. il conto corrente n. 137/1169224 ed il conto deposito titoli n. Parte_4
137/2293309 (doc. 20); a favore di ciascuno dei due fratelli furono quindi collocate, con operazione del 27.08.2014, n. 597 azioni della al Parte_1 prezzo di euro 62,50 per azione con un controvalore complessivo di euro 37.312,50 ciascuno (docc. 21-24). La liquidità per tali sottoscrizioni fu fornita dalla IG.ra
tramite due bonifici di euro 37.312,50 ai figli (docc. 25-28), sulla base della CP_1 provvista erogata dalla Il saldo negativo del già citato “denaro caldo” Pt_1 ammontava a questo punto ad euro 1.324.625. Preme osservare che l'erogazione sul conto denaro caldo di complessivi € 74.625,00 è datata 27.8.2014 e sempre in data
27.8.2014 l'importo è stato girato sul conto corrente ordinario della IGnora . CP_1
In pari data il suddetto importo è stato trasferito sui conti correnti intestati ai figli della IGnora e sempre in tale data sono registrate sui suddetti due conti le CP_1 operazioni di “Sottoscrizione operazioni titoli Banca Po. 14”, con Controparte_14 relativo addebito dell'importo di 37.312,50 ciascuno. Già detti elementi documentali fanno emergere innanzitutto la strettissima “contiguità” temporale, sia per le operazioni del 2012, 2013 e 2014 tra le rispettive acquisizioni titoli e i relativi finanziamenti, risultando le acquisizioni dei titoli rese possibili solo in ragione della concessione dell'affidamento: sui conti correnti in esame del resto, alla data degli addebiti di ciascun acquisto azionario sopra menzionato non vi era neppure autonoma adeguata provvista per farvi fronte, di tal che risulta utilizzata la linea di credito. Né
27 ai fini di elidere la connessione tra detti negozi - desumibile dai chiari dati documentali– connessione esistente in ragione dell'intenzionale coordinamento tra i finanziamenti concessi e i correlati acquisti, può assumere rilievo nella terza operazione il fatto che gli acquisti titoli siano avvenuti anche in favore de IGnori Pt_4
e nel mentre i finanziamenti siano stati poggiati su conto intestato alla sola Pt_3 IGnora : sul fatto che vi può esservi rilevante collegamento negoziale anche CP_1 se i singoli negozi siano stati formalmente conclusi ad opera di soggetti parzialmente diversi (cfr Cass. Civile n. 12454 del 19.7.2012). Il vero e proprio collegamento negoziale, voluto dalle parti, è risultato poi pienamente comprovato all'esito delle ulteriori prove documentali acquisite in giudizio, ossia il doc. 96 prodotto dalla Pt_1 in attuazione dell'ordine di esibizione e l'estratto del “Tableau de Bord” redatto da E
& Y su incarico conferito dalla 24 luglio 2015. Il doc. 59 Pt_1 Parte_1 consta di file estrapolato dai sistemi informatici di in LCA contenente l'elenco CP_3 dei nominativi di titolari di finanziamenti con relativi importi, sulla base dei quali è stato determinato dalla l'importo di 1.086,9 milioni di euro quale riserva Pt_1 indisponibile prevista dall'art. 2358, comma 6 c.c. iscritta a bilancio 2015. Gli amministratori della Banca, nell'iscrivere per la prima volta nel bilancio relativo all'esercizio 2015 una riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 2358, 6° comma cc per un ammontare pari al capitale oggetto di finanziamento, hanno riconosciuto espressamente che i suddetti finanziamenti sono stati concessi in funzione dell'acquisto sottoscrizione di azioni della Banca medesima, in assenza delle condizioni richieste dall'art. 2358 cc. Nella Relazione degli amministratori prodotta sub doc. 35 prodotto da parte attrice si legge: “il ConIGlio di Amministrazione della
Capogruppo fin dalla seduta del 7 luglio ha incaricato il nuovo management, coadiuvato da consulenti legali, finanziari, contabili e fiscali di primario standing, di avviare un'approfondita attività di ricognizione patrimoniale, che ha fatto emergere
l'esistenza di operazioni di finanziamento, per un totale di 1.087 milioni di euro, i quali, in applicazione dei criteri individuati dalla BCE, sono stati considerati “correlati” all'acquisto di azioni della Banca”. Tra i suddetti finanziamenti sono ricompresi anche quelli accordati dalla Banca agli odierni attori per rendere possibile l'acquisto delle azioni da parte loro. Nell'estratto del “Tableau de Bord” prodotto da Ernst and Young, che ha ricevuto in data 24 luglio 2015 dall'Amministratore Delegato di
[...]
l'incarico di individuare la platea dei soggetti rispetto ai quali è Parte_1 possibile ravvisare una potenziale correlazione tra l'erogazione di finanziamenti e
l'acquisto sottoscrizione di azioni al 31 dicembre 2014, sulla base della stessa documentazione messa a disposizione della figurano le due operazioni di Pt_1
28 acquisto di azioni/obbligazioni effettuate dalla IGnora nel 2012 e nel 2013. CP_1
La ha contestato l'idoneità probatoria del documento 96, sostenendo che Pt_1
l'iscrizione della riserva era stata costituita a fini meramente prudenziali, nel caso in cui l'art. 2358 cc fosse ritenuta in concreto applicabile alla e alle operazioni Pt_1 dalla stessa censite e che le operazioni ivi censite presentassero profili di criticità. Le conclusioni che si ricavano dai due documenti succitati non risultano superate da alcuna prova che dimostri l'erroneità dei dati inseriti a bilancio 2015. Ancorché non possano essere valorizzate le testimonianze assunte, in quanto i testi e Tes_1
non hanno assistito agli incontri tra la IG.ra e il funzionario della Tes_2 CP_1
Banca e il teste ha riferito circostanze de relato ex parte actoris, i dati Tes_3 documentali testé illustrati letti unitariamente e tenuto conto della contestualità degli acquisti azionari e dei finanziamenti, operazioni per vari aspetti anomale, reiterate nel tempo e fra loro analoghe, danno conto della esistenza di un inequivoco collegamento obiettivo e funzionale, oltre che intenzionale e teleologico, tra la concessione dei finanziamenti e le correlate acquisizioni di titoli e ciò su richiesta e proposta della Banca, accettata da controparte. In argomento, è opportuno ricordare che, affinché ricorra il collegamento negoziale, sono necessari sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur manifestato in forma non espressa, di volere, non solo
l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. civ. 22216/2018; Corte d'Appello di Milano 08/01/2020 n. 40).
L'oggettivato assetto di interessi che i contraenti hanno perseguito attraverso il collegamento negoziale è stato dunque proprio quello di piegare l'operazione all'acquisto finanziato dalla Banca di azioni/obbligazioni convertibili della Banca stessa, non venendo invece in rilievo l'utilizzo su mera iniziativa autonoma del cliente di un affidamento concesso senza finalità specifica e in periodo non sospetto”.
Si tratta di rilievi e considerazioni fondati, autonomamente idonei a sostenere la motivazione e soprattutto non smentiti da alcuna evidenza contraria acquisita agli atti. In dettaglio:
a) quanto alla contestualità delle operazioni, gli elementi documentali non fanno emergere una mera “contiguità temporale”, intesa come “vicinanza” tra investimenti e finanziamenti, ma evidenziano l'assoluta contestualità di ciascun finanziamento con
29 il rispettivo acquisto correlato, e questo per tutte e tre le operazioni finanziarie di riferimento, nonché la perfetta corrispondenza tra importi finanziati e importi investiti;
b) quanto alla mancanza di provvista, non risulta a ben vedere neppure contestato il rilievo che le acquisizioni dei titoli da parte della IG.ra (e in Controparte_1 parte, per essa, dai suoi figli) furono rese possibili solo in ragione della concessione degli affidamenti di cui si tratta, non essendovi sui conti correnti in esame, alla data degli addebiti di ciascun acquisto, una giacenza minimamente adeguata per potervi fare fronte, di talché le concesse linee di credito furono indispensabili per gli acquisti, di cui hanno rappresentato l'antecedente imprescindibile, non esistendo d'altra parte un diverso modo per poter giustificare contabilmente le uscite per il pagamento del prezzo degli investimenti, di complessivi € 1.324.625, somma notevolmente superiore alle disponibilità reddituali della IG.ra , dalla stessa CP_1 ragionevolmente non ripagabile. Per l'effetto, non essendo razionalmente spiegabile la concessione da parte della banca di un affidamento su conto corrente ad una persona come la IG.ra per gli importi indicati, appare evidente come l'unica CP_1 spiegazione possibile sia quella sostenuta dall'attrice, e cioè che la destinazione del prestito era l'acquisto correlato delle azioni emesse dalla banca. In altri termini,
l'ammontare del prestito rappresenta una chiara prova della correlazione;
c) quanto alla documentazione acquisita a seguito di ordine di esibizione, questa conferma ulteriormente la correlazione acquisti/finanziamenti di cui si tratta. In particolare: il “Tableau de Bord”, predisposto dalla società di consulenza Ernst &
Young su incarico dell'Amministratore Delegato di al fine Parte_1 di individuare la platea dei soggetti rispetto ai quali risultava possibile ravvisare una potenziale correlazione tra l'erogazione di finanziamenti e l'acquisto/sottoscrizione di azioni al 31 dicembre 2014, riconosce come “correlate” le due operazioni di acquisto di azioni/obbligazioni effettuate dalla IGnora nel 2012 e nel 2013. Circa le CP_1 risultanze del bilancio di il doc. 59 consta di file estrapolato dai sistemi CP_11 Con informatici di contenente l'elenco dei nominativi di titolari di finanziamenti con i relativi importi sulla base dei quali è stato determinato dalla l'importo di Pt_1
1.086,9 milioni di euro quale riserva indisponibile prevista dall'art. 2358, comma 6
c.c. iscritta a bilancio 2015. Gli amministratori della Banca, nell'iscrivere per la prima volta nel bilancio relativo all'esercizio 2015 una riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 2358, comma 6 c.c., per un ammontare pari al capitale oggetto di finanziamento, hanno riconosciuto espressamente che i suddetti finanziamenti sono stati concessi in funzione dell'acquisto sottoscrizione di azioni della Banca medesima, in assenza delle
30 condizioni richieste dall'art. 2358 c.c. Nella Relazione degli amministratori prodotta sub doc. 35 di parte attrice si legge: “il ConIGlio di Amministrazione della
Capogruppo fin dalla seduta del 7 luglio ha incaricato il nuovo management, coadiuvato da consulenti legali, finanziari, contabili e fiscali di primario standing, di avviare un'approfondita attività di ricognizione patrimoniale, che ha fatto emergere
l'esistenza di operazioni di finanziamento, per un totale di 1.087 milioni di euro, i quali, in applicazione dei criteri individuati dalla BCE, sono stati considerati “correlati” all'acquisto di azioni della Banca”. Ebbene, tra i suddetti finanziamenti sono ricompresi anche quelli accordati dalla banca agli attori per rendere possibile l'acquisto delle azioni da parte loro;
d) quanto alla condotta tenuta dal funzionario con il quale la IG.ra ha CP_1 trattato le tre operazioni di riferimento, IG. , è in atti (doc. 73 di AR parte attrice) la registrazione della discussione intercorsa tra il predetto e la IG.ra in data 9 novembre 2015, alle ore 14:15, presso gli uffici della Controparte_1
nel corso della quale il funzionario ha ammesso di essere Controparte_8 Con stato “inviato” dalla banca ( ); di aver assunto lui l'iniziativa; che acquisto titoli e finanziamento erano parti di una medesima operazione unitariamente costruita ed eseguita;
di non essere a conoscenza del fatto che le operazioni baciate avessero un importo così elevato: “01:37 MGC [ ] “e cioè che tu sei venuto Controparte_1
a chiedermi di fare l'operazione”02:00 MB [ ]: “la direzione, mi ha AR dato mandato di contattare i clienti così detti finanziati ok?, di fare quel colloquio che abbiamo fatto”. 02:43 MGC “sono convinta che mi chiederanno o comunque io vorrò dire come sono nate queste operazioni. Io non sono venuta a chiedere a te di fare questi investimenti. Tu mi hai chiamato, sei venuto qua, mi hai chiesto, mi hai anche detto che le operazioni si sarebbero chiuse con il riacquisto della Banca delle azioni”.
MB: “te l'ho anche, te l'ho anche, nel corso del colloquio che abbiamo fatto secondo me te ho go anca ribadio io sta cosa qua!”. 03:29 MGC: “tu mi hai detto anche no guarda tranquilla che queste operazioni sono blindate tu mi hai sempre detto […]”
MB: “si che teo go tido”; MGC: “hai usato questo aggettivo, sono operazioni blindate che si aprono e si chiudono” MB: “ erano nate così”. 04:16 MB: “sappi che Persona_3 queste operazioni sono tutte censite e sono tutte alla luce del sole nella loro genesi effettiva di come sono nate”. 6:05 MB: “e se te ricordi mi te gho risposto si xe vero, in un nasceva l'operazione finanziata dall'altra parte c'erano le azioni perché il contesto di quel momento era quello, te gho dito xe cambià il contesto non xe stà più possibile chiuderle […]. 6:38 MB: “se gà un po' bloccà la negoziazione delle azioni che di fatto non ga consentio di chiudere quelle operazioni che erano nate”. 11:33
31 MB: “poteva essere sta qualche d'un che lo ha fatto di iniziativa sua, per carità”.
MGC: “Non sono stata certo mi che son venù in cerca di fare un investimento. MB: assolutamente no”. 19:27 MB: “a parte che nessuno aveva la consapevolezza di questa dimensione no? Sembrava che tu va tre quattro clienti abbiamo bisogno, ci manca un… gheto capio? La dimensione non potevo saperla” “Se avessi saputo la dimensione col piffero che sarei venuto da te a proporti e rovinarmi la vita”. 24:32
MB: “perché qua i podaria dire no, scarico su chi è venuto a proporre l'operazione, beh fermi tutti, si mi rappresento la banca, voglio dire si xe vero che son vegnù mi” Contr
“a eseguire degli ordini”. 31:23 MB: “ma scoltame un attimo, e mi non me sento mia in colpa per essere vegnù qua da ti? […] in questo momento me sento sporco, me sento come un peso, non ghe dormo de note”. 32:27 MB: “c'è gente che me gha registrà […] non mi sono mica arricchito […] certo g'ho rappresentà la banca, son vegnù proporre l'operazione…”. 34:53 MB: “invece a noi altri scusa il termine ne
o gha messo in c…”.
In definitiva risulta condivisibile e non altrimenti smentita dalla appellante la conclusione tratta dal Tribunale secondo cui “i dati documentali testé illustrati letti unitariamente e tenuto conto della contestualità degli acquisti azionari e dei finanziamenti, operazioni per vari aspetti anomale, reiterate nel tempo e fra loro analoghe, danno conto della esistenza di un inequivoco collegamento obiettivo e funzionale, oltre che intenzionale e teleologico, tra la concessione dei finanziamenti
e le correlate acquisizioni di titoli e ciò su richiesta e proposta della Banca, accettata da controparte”.
7. Il settimo motivo (v. atto d'appello, pag. 50 – 60) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, sia applicabile anche alle società cooperative, e specificamente a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la all'epoca dei fatti, e quindi, per Parte_2
l'effetto, di tutti gli ulteriori capi della sentenza definitiva, connessi, dipendenti, e/o consequenziali. Si sostiene, nello specifico, che non sarebbe stato adeguatamente considerato e valutato: i) che l'art. 2358 c.c. non è applicabile alle società cooperative, e in particolare alle banche popolari, perché non rientra tra le norme dettate in materia di società per azioni richiamate dalla disciplina in materia di società cooperative;
inoltre, in quanto detta disposizione non supera il vaglio di compatibilità
“tipologica”, sotto il profilo: a) della finalità mutualistica delle società cooperative, non compatibile con una disciplina che, invece, precluda l'adozione di meccanismi di incentivo all'acquisto di azioni da parte di nuovi soci;
b) della razionalità complessiva
32 del sistema normativo, che nelle società cooperative, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, consente l'attribuzione diretta agli amministratori delle società di competenze proprie in materia di operazioni sul capitale sociale senza necessità di autorizzazione assembleari (laddove l'art. 2358 c.c. postula una competenza esclusiva e diretta dell'assemblea ad autorizzare operazioni di financial assistance); ii) che anche laddove si ravvisassero profili di compatibilità tipologica tra l'art. 2358 c.c. e la disciplina delle operazioni sul capitale nelle società cooperative, le uniche parti “compatibili” della prima disposizione sarebbero quelle relative ai limiti quantitativi: aspetto, questo, sul quale, tuttavia, il Tribunale di NE non avrebbe condotto alcuna analisi.
7.1 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato in senso favorevole all'applicazione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, e quindi alle banche popolari, qual era la all'epoca dei fatti, affermando: “(omissis) L'art. 2358 cc, Parte_1 nel testo vigente dal 2008, prevede un divieto in generale per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, consentendo alla società di concedere “assistenza finanziaria” solo alle condizioni specificate nella norma stessa tra cui vi è la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Ritiene il Tribunale che l'art 2598 cc. sia applicabile anche alle società cooperative per azioni. La disposizione normativa in esame prevede che l'operazione di assistenza finanziaria debba essere preventivamente autorizzata dall'assemblea straordinaria dovendo essa essere illustrata nella relazione accompagnatoria degli amministratori indicante le relative condizioni, quali il prezzo delle azioni, l'interesse praticato, la valutazione del merito creditizio dell'acquirente, nonché indicante la convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che essa comporta per la solvibilità e la liquidità della società, dovendo il verbale dell'assemblea e la relazione degli amministratori essere iscritti nel registro delle imprese. Da detta disciplina emerge che l'interesse preminente tutelato dal legislatore è quello della società e dei creditori all'integrità del capitale sociale, interesse rilevante anche per le società cooperative per azioni, quale era all'epoca dei fatti di causa. Come da Parte_1 precedenti di questo Tribunale “la disciplina rammentata che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l'art. 2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di proprie azioni, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Così non può dirsi incompatibile con la natura delle società cooperative la
33 necessità di delibera assembleare autorizzativa di cui si è fatto cenno, posto che se
è esclusivo compito degli amministratori l'ammissione di nuovi soci, non è possibile escludere di per ciò stesso la necessità di delibera assembleare per autorizzare gli amministratori a collocare azioni mediante l'operazione di assistenza finanziaria…”.
Con l'entrata in vigore del Testo Unico Bancario, giusta art. 161, è stato abrogato il
D.L.gs. n. 105/1948 che, al suo art. 9, prevedeva la possibilità per la società di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per Legge era demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potevano in ogni caso eccedere il 40 % delle riserve legali. Inoltre, il nuovo testo unico bancario, introdotto con il D.L.gs. n. 310/2004, al proprio art. 150 bis, indica espressamente quali norme del codice civile non si applicano alle banche popolari, prevedendosi in tal senso gli artt. 2346 comma 6, 2349 comma 2, 2513,
2514 comma 2, nonché gli artt. 2512, 2514 e 2530 comma 1, norme del codice civile antecedenti e successive all'art. 2358 cc che così il legislatore non ha ritenuto di escludere dal novero di applicabilità. In altre parole, l'abrogazione del citato art. 9
D.L.gs. n. 105/1948 ed il disposto dell'art. 150 bis TUB, autorizzano a ritenere che sussista anche per le banche popolari il divieto di finanziare l'acquisto di proprie azioni secondo il paradigma dell'art. 2358 cc.”.
7.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo di impugnazione è per contro infondato e non merita accoglimento.
Depone invero nel senso dell'applicazione dell'art. 2358 c.c. anche alle società cooperative, e alle banche popolari in particolare (qual era l'odierna appellante, che all'epoca dei fatti rivestiva tale forma societaria), innanzitutto il dato letterale, e segnatamente il richiamo “aperto” dell'art. 2519 c.c., il quale, stabilendo che “Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”, induce a ritenere che l'art. 2358 c.c. debba trovare diretta applicazione anche nei riguardi delle società cooperative in quanto non in contrasto con la natura e le finalità delle medesime. Non si ritrova, infatti, nella norma in esame, volta a tutelare il capitale sociale nell'interesse della società, oltre che dei soci e dei creditori, alcuna specifica ragione di incompatibilità con la natura e la finalità delle società cooperative.
A favore dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari opera inoltre (come correttamente osservato dal Tribunale) la disciplina del TUB.
Nello specifico, prima della riforma operata al diritto societario dal T.U.B. vi era una norma (l'art. 9 del D.L.gs. 10 febbraio 1948, n. 105) contenente disposizioni
34 sull'ordinamento delle banche popolari, che in deroga al divieto vigente per le società per azioni di prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, consentiva espressamente alle banche popolari (e solo ad esse) di “accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge
è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”. Ebbene, l'art. 161 T.U.B. ha soppresso tale deroga (norma speciale), sicché la regola generale che impone il divieto di cd. assistenza finanziaria deve ritenersi ora senza margini di dubbio operante senza limiti differenziali anche per le cooperative, e tra esse anche alle banche popolari.
Va poi richiamato l'art. 150-bis, comma 2, del T.U.B., che elenca quali norme dettate dal codice civile non si applicano alle banche popolari, tra cui l'art. 2349, comma 2,
c.c., dettato in tema di società per azioni.
Ora, appare evidente che qualora il legislatore avesse inteso escludere l'applicazione alle banche popolari costituite in forma di società cooperative anche dell'art. 2358
c.c. lo avrebbe previsto esplicitamente. Il fatto, invece, che l'elenco inizi con un articolo antecedente l'art. 2358 e continui con articoli ad esso susseguenti, senza includere la norma in esame [“Art. 150-bis Disposizioni in tema di banche cooperative.
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma,
2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,
2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,
((2534, 2535, secondo comma, primo periodo,)) 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma,
2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545- octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545- quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies”], conferma indirettamente l'applicabilità di essa alle banche popolari.
A ciò si aggiunga che l'attuale formulazione dell'art. 2358 c.c. è il risultato dell'intervento operato dal D.L.gs n. 142/2008, attuativo della direttiva comunitaria
2006/68/CE, che ha attenuato il divieto di operazioni di concessione di prestiti o di garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, aprendo un'esenzione dal divieto purché vengano rispettate specifiche condizioni ed effettuati gli adempimenti previsti dalla norma. Il descritto intervento di modifica del 2008 ha ulteriormente privato di capacità di convincimento la tesi dell'incompatibilità della norma de quo alle cooperative, che si fondava per lo più sull'inadeguatezza per le società cooperative del carattere ineludibile del divieto.
35 La compatibilità della disciplina dettata dall'art. 2358 c.c. con la normativa delle banche popolari è stata riconosciuta, e ripetutamente affermata, dalla giurisprudenza di merito in vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio (cfr. Tribunale
NE, sentenza n. 175/2022 del 7.2.2022; Tribunale NE, sentenza n.
2430/2021 del 28.12.2021; Tribunale NE, sentenza n. 1786/2021 del
20.9.2021; Tribunale NE, sentenza n. 541/2021 del 6.5.2021; Tribunale
NE, sentenza n. 797/2021 del 3.5.2021; Tribunale NE, sentenza n. 1359/21 del 2.7.2021; Tribunale NE, sentenza n. 834/2021 del 5.5.2021; Corte d'Appello
NE, sentenza n. 505/2023 del 6.3.2023), nonché, proprio con riferimento alla posizione della , dalla , che nella propria relazione Parte_1 CP_16 del 23.12.2016 ha affermato: “Le operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione/acquisto di azioni proprie sono espressamente vietate dall'ordinamento se non poste in essere in osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 2358 del cod. civ. (omissis) Quanto all'applicabilità di tale disposizione alle società cooperative, è sufficiente rilevare che l'art. 2519 c.c. prevede che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni
e che in giurisprudenza e dottrina non si rinvengono convincenti argomenti volti a far ritenere che il divieto in questioni non si applichi alle predette società cooperative.
Del resto, la stessa scelta di fondo del legislatore in materia di banche cooperative, quale risulta dall'art. 150-bis del D.L.gs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
Bancario) è nel senso di una loro assimilazione alle società per azioni in misura anche maggiore rispetto a quella che può aversi per società cooperative di diritto comune in forza del rinvio operato dall'art. 2519 c.c.”.
Deve in ogni caso rilevarsi che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. nella versione vigente a partire dal 2008, e quindi, al momento dell'esecuzione dell'operazione oggetto di causa [“La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico,
l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato
36 per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante
i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese”] avrebbe potuto essere superato solo se fossero state rispettate specifiche condizioni (regole procedimentali e pubblicitarie e limiti patrimoniali), non sussistenti, però, nel caso di specie. In disparte la notazione che l'onere della prova circa il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 2358 c.c. grava sulla banca e non già sull'acquirente (cfr. artt. 1218 e 2697 c.c.).
La violazione dell'art. 2358 c.c. per avere la banca operato l'assistenza finanziaria all'acquisto delle proprie azioni in violazione dell'art. 2358 c.c., e senza il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla norma, è comunque circostanza ammessa dalla stessa banca, che ne ha dato atto nella sua Relazione Finanziaria
Consolidata al 30 giugno 2015, nella quale risulta nella sostanza ammesso che in violazione della previsione dell'art. 2358 c.c. l'assemblea dei soci della banca non ebbe mai ad autorizzare i finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie dell'istituto e che gli amministratori non provvidero mai a redigere la relazione prescritta dal terzo comma della medesima disposizione.
La banca, quindi, ha riconosciuto che solo a seguito degli accertamenti ispettivi della
Banca EN RO (e pertanto successivamente al perfezionamento della transazione di cui è causa) e delle gravi censure in merito alle operazioni di acquisto e finanziamento dei titoli della banca, si è vista costretta, seppur tardivamente, all'iscrizione della riserva indisponibile obbligatoria ai sensi dell'art. 2358, comma 6,
c.c., inserita per la prima volta nella semestrale al 30 giugno 2015 e mai appostata nei bilanci precedenti.
In definitiva, non vi sono ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358
c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'eIGenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al suddetto divieto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è infatti la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa. In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.
37 Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo, l'acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
8. L'ottavo motivo (v. atto d'appello, pag. 60 – 79) denuncia l'erroneità della Con sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto di azioni effettuato dagli attori e del correlati finanziamenti (di 600.000, 650.000, 74.625 €) per violazione dell'art. 2358 c.c.; nello specifico viene contestato che: i) non può sostenersi, in relazione alle operazioni oggetto di causa, alcuna violazione dell'art. 2358 c.c., la cui applicazione sarebbe comunque limitata alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori;
ii) la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. (a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia dovuta alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori) non comporta comunque la nullità dei contratti;
iii) in ogni caso, l'eventuale nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. non potrebbe estendersi anche al contratto di acquisto delle azioni, che resterebbe comunque valido ed efficace.
8.1 Il motivo è infondato.
8.2 Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE
e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto.
Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche eIGenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea.
Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
38 È perciò irrilevante il fatto, asserito dall'appellante, che la banca disponesse al tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno omesso di rendere tali riserve
(la cui sorte negli esercizi successivi, che hanno preceduto la messa in liquidazione, non è indicata) indisponibili, iscrivendo parimenti al passivo dello stato patrimoniale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi.
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
Quanto all'argomento per cui la nullità pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere, perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie, che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue dalla nullità causata dalla violazione del divieto in esame, bensì dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione e l'acquisto di azioni proprie. In altri termini,
l'argomento contiene un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta invece la sanzione di una condotta illegittima.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di BPV s.c.p.a. non ebbe mai ad autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero ad illustrare a questo proposito all'assemblea. Con Vi è dunque stata da parte degli amministratori di la violazione dell'art. 2358 c.c.
Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti, e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr.
Cass. n. 25005/2006) – è nulla per violazione della norma imperativa.
Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità di ciascuna operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come correttamente affermato dal Tribunale
39 (cfr. sentenza definitiva, pag. 18 – 20: “(omissis) Va ulteriormente rilevato che l'art.
2358 cc che vieta in difetto dei presupposti di legge il finanziamento per l'acquisto di azioni proprie non è mera norma “interna” relativa all'agire amministrativo e tale quindi da non incidere sugli atti negoziali posti in essere con i terzi. Come già riconosciuto dalla Suprema Corte sia pure in tutt'altro settore (tematica della concessione abusiva del credito da parte di Istituti Bancari) l'ordinamento ha predisposto una serie di norme principi, controlli e regole, nell'intento di gestire i rischi specifici del settore bancario attese le possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della Banca, ma ben oltre di questa potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonché, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti. In particolare poi l'art. 2358 cc che prevede le condizioni che rendono possibile l'assistenza finanziaria, afferma nel suo principio generale un divieto che ha carattere imperativo, posto che detto divieto laddove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'assistenza finanziaria è diretto ad impedire operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse anche dei creditori della società (v. pronuncia Corte Cass. n. 15398/2013 ancorché riferita al solo contratto di finanziamento posto che solo della nullità del contratto di finanziamento colà si discuteva). Come già affermato da questo Tribunale “l'imperatività del divieto di assistenza finanziaria si scorge nel fatto che il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci al tempo dell'aumento di capitale, con ricaduta sul patrimonio netto, stante il rischio di inadempimento del socio entrante, inadempimento che sarà riferito all'obbligazione del rimborso del finanziamento, non a quella del conferimento, già adempiuta con i mezzi finanziari messi a disposizione della società (Cass. n. 25005/2006). Detto ciò
e considerato il divieto di assistenza finanziaria imposto da norma imperativa, deve escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscano alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti. L'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418, comma
1, c.c., è più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo, dovendosi ricomprendere anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni, oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto, per cui ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa e non
40 par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto (Cass. Sez.
Un. n. 26724/2007)”. In conclusione, la violazione dell'art. 2358 cc, che prevede obblighi comportamentali aventi come destinatari gli organi sociali, produce effetti non solo in ambito “endosocietario” ma determina anche la nullità negoziale nel rapporto tra e cliente laddove ricorra un collegamento tra negozi volto al Pt_1 perseguimento di quello specifico comune interesse costituito dall'acquisto finanziato dalla Banca delle azioni proprie della stessa con ciò integrandosi sul piano negoziale la violazione della norma imperativa comportante nullità negoziale. Necessita insomma che vi sia la prova che l'assetto di interessi che i contraenti hanno perseguito con i negozi collegati fosse per l'appunto quello di conseguire gli acquisti finanziati vietati dalla normativa imperativa de qua, non essendo invece sufficiente che il cliente, una volta ottenuto un finanziamento, abbia deciso, in autonomia e senza averlo preventivamente concordato, l'impiego della somma per l'acquisto delle azioni. Conclusivamente per tutto quanto esposto il collegamento negoziale rilevato nelle fattispecie esaminate in violazione dell'art 2358 c.c. conduce a nullità negoziale”).
9. Il nono motivo (v. atto d'appello, pag. 79 – 84) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni convertibili e della relativa porzione di finanziamento (sentenza
Definitiva, pp. 16 e ss.) omettendo sul punto di svolgere una adeguata valutazione circa l'effettiva applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle obbligazioni, da ritenersi invece inapplicabile in considerazione del fatto che: a) nel caso delle obbligazioni convertibili il problema dell'effettività dell'aumento di capitale non si pone al momento dell'emissione del prestito obbligazionario, ma al momento del successivo (eventuale e unilaterale) esercizio del diritto di conversione;
b) la nullità non può che essere dichiarata in presenza di una patologia causale chiaramente e inequivocabilmente riscontrabile ex ante, i.e. di un “vizio genetico” dell'operazione contrattuale;
c) nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto non sulla base di un vizio genetico, ma unicamente sulla base di un fatto (i.e. la conversione delle obbligazioni in azioni) che all'epoca della sottoscrizione non sussisteva, ma era meramente successivo ed eventuale, certamente non previsto o prevedibile, e si presentava comunque come il frutto di un'iniziativa unilaterale delle parti. In ogni caso, il riscatto o la conversione delle obbligazioni si presentavano come eventi meramente eventuali e successivi alla sottoscrizione del contratto, né vi sarebbe
41 alcuna prova dell'intenzione originaria della banca di convertire le predette obbligazioni.
9.1 Il motivo è infondato alla luce delle considerazioni svolte dal Tribunale, che non risultano adeguatamente affrontate dall'appellante e comunque non superate.
9.2 Giova in proposito ricordare che per il disposto dell'art. 12 T.U.B. si applica alle banche cooperative, con riguardo alla emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, anche l'art. 2420-bis c.c., il quale prescrive: al primo comma, che l'emissione di tali obbligazioni sia deliberata dalla assemblea straordinaria, la quale deve determinare il rapporto di cambio e il periodo e le modalità di conversione;
al secondo comma, che contestualmente l'assemblea deve deliberare un aumento del capitale sociale per un importo corrispondente alle azioni da attribuire in conversione;
al terzo comma, le modalità di emissione delle azioni in conseguenza dell'esercizio della conversione, semestre per semestre, prevedendo che gli amministratori dovranno anche depositare ogni semestre al Registro delle Imprese una attestazione dell'aumento di capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse;
al quarto comma, il divieto per la società di adottare talune decisioni
– fra cui la riduzione volontaria del capitale – fino alla scadenza del termine di conversione.
Appare evidente nella disciplina lo scopo di presidiare fin da subito l'effetto della conversione, che pure al momento dell'emissione è una mera possibilità, mediante una delibera di aumento di capitale, che deve farsi anticipatamente, anche se poi l'aumento diviene effettivo man mano, a seguito delle singole conversioni. All'atto della conversione, infatti, che si sostanzia nell'esercizio di un diritto di opzione, il rapporto di finanziamento sottostante l'acquisto obbligazionario si trasforma in rapporto sociale, e la somma versata dall'obbligazionista viene annoverata al capitale.
Anche questo aumento di capitale, così come quello che si realizza da subito con un'emissione di azioni, deve dunque essere un aumento effettivo, e deve essere presidiato contro ogni atto che comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti. Poiché per legge va deliberato da subito un aumento di capitale per l'ammontare intero delle azioni da attribuire, e da subito sono operanti alcune preclusioni ad operazioni (2420-bis, commi 2 e 4), l'effettività dell'aumento di capitale è tutelata fin da quando l'aumento è ancora solo potenziale.
Il collocamento di obbligazioni convertibili su provvista fornita dalla banca, una volta che manchi il rispetto delle regole dettate dall'art. 2358 c.c. mina allora, così come per l'analogo caso del collocamento azionario assistito, l'effettività del conferimento,
42 e ciò vale, sia per il caso che la conversione sia rimessa integralmente nella disponibilità dell'obbligazionista, sia per il caso che essa sia rimessa anche a discrezione dell'emittente, e anche per il caso che la conversione in azioni – anziché in denaro o altro – sia solo una delle possibili forme previste dal regolamento di emissione.
La natura ancipite dell'emissione obbligazionaria di questo tipo, e la necessità di apprestare immediato presidio all'aumento effettivo, si riflettono sul trattamento contabile della posta.
Il principio IAS 32 al par. 29 stabilisce infatti che “Un'entità rileva separatamente le componenti di uno strumento finanziario che a) fa sorgere una passività finanziaria per l'entità e b) attribuisce un'opzione al possessore dello strumento per convertirlo in uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità. Per esempio, un'obbligazione o uno strumento simile convertibile dal possessore in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'entità corrisponde a uno strumento finanziario composto. Dal punto di vista dell'entità, tale strumento comprende due componenti: una passività finanziaria
(un accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria)
e uno strumento rappresentativo di capitale (un'opzione call che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'entità) L'effetto economico dell'emissione di tale strumento è sostanzialmente simile all'emissione contemporanea di un titolo di debito con una clausola di rimborso anticipato e warrant di acquisto di azioni ordinarie o all'emissione di un titolo di debito con warrant staccabili per l'acquisto di azioni. Di conseguenza, in tutti questi casi, l'entità presenta le componenti di passività e di capitale distintamente nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria”.
Anche il principio OIC 3 qualifica le obbligazioni convertibili come “la fattispecie più diffusa di strumento finanziario che incorpora sia uno strumento di debito e sia uno strumento di patrimonio netto”. Come si esprime Cass. SSUU 1611/1989 c.c. in materia di contratto in frode alla legge (1344 c.c.) “E' il risultato perseguito che giustifica il divieto di legge, non i mezzi impiegati, con la conseguenza che la nullità non deriva dalla natura di questi, ma costituisce l'effetto imposto dalla legge, dell'impiego fattone, al fine di realizzare il risultato vietato”.
Il “perseguimento” che viene in questione nel caso di finanziamento per l'acquisto di obbligazioni convertibili in azioni proprie non è tanto l'intento soggettivo e la previsione della banca di procedere al riscatto delle obbligazioni mediante consegna di azioni proprie – cosa peraltro avvenuta – ma la predisposizione di uno strumento,
l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, che, in quanto collocato
43 mediante provvista fornita dalla banca, è in sé idoneo a eludere la disciplina cogente dettata per assicurare l'effettività degli aumenti di capitale, e i divieti in essa previsti a tutela della effettività del capitale. Si realizza dunque un complesso negoziale in frode alla legge, sanzionato da nullità ex art. 1344 c.c.; l'ipotesi della frode alla legge non necessita, peraltro, per essere ravvisata e riconosciuta, di una specifica invocazione da parte dell'interessato, volta che le circostanze di fatto e le difese sviluppate dallo stesso già contengano una invocazione della applicazione della sanzione di nullità quale comminata dalla legge per una ipotesi (collocazione azionaria finanziata) ritenuta sovrapponibile. Con Nel caso di specie ha esercitato il diritto di riscatto delle obbligazioni convertibili fatte acquistare, oltre che all'attrice, a migliaia di clienti all'uopo finanziati a breve distanza dalla collocazione, convertendole per l'effetto in azioni che, come tutti gli altri titoli scambiati mediante operazioni baciate, non trovano corrispondenza con un reale versamento di capitale. Correttamente, pertanto, la sentenza ha dichiarato nullo anche l'acquisto obbligazionario, nonché il corrispondente affidamento in conto corrente in quanto specificamente concesso per finanziarlo.
10. Il decimo motivo (v. atto d'appello, pag. 85 – 92) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto dall'attrice a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dai finanziamenti oggetto di lite, interamente utilizzati per gli acquisti azionari e obbligazionari assistiti. In tesi, tale conclusione, oltre a essere stata dedotta in termini immotivati e in contrasto con quanto già rilevato con i precedenti motivi, presupporrebbe necessariamente l'implicita compensazione tra asseriti crediti e controcrediti (altrimenti, l'attrice sarebbe stata del tutto priva di un concreto ed effettivo interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.), compensazione da ritenersi tuttavia preclusa (tra poste attive e passive) perché la banca è certo non abbia fatto valere propri crediti verso la controparte, sicché non potevano neppure ritenersi sussistenti i presupposti per derogare alla regola secondo cui i crediti vantati dall'attore devono essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo e nel rispetto del principio della par condicio creditorum. Risulterebbe, inoltre, del tutto omessa la valutazione del comportamento tenuto dalla cliente successivamente alla sottoscrizione dei contratti per cui è causa, di per sé idoneo a comportare il rigetto delle relative pretese. Infine, non adeguatamente considerato sarebbe pure il profilo dell'assenza di colpa della banca nella perdita di valore delle sue azioni.
10.1 Il motivo è infondato.
44 10.2 Richiamato quanto si è detto in merito al fatto che solo nella Relazione finanziaria consolidata al 30.6.2015 gli amministratori della Parte_1
hanno provveduto ad iscrivere al patrimonio netto le riserve indisponibili ex
[...] art. 2358, comma 6, c.c., risulta evidente che al momento delle operazioni di cui si tratta (realizzate nel dicembre 2012, luglio 2013 e giugno 2014) non era stata certamente attuata alcuna formalità necessaria per il legittimo compimento dell'operazione di assistenza finanziaria.
Per l'effetto, i contratti collegati oggetto di causa, per quanto si è detto, integrano un'operazione ex lege vietata, donde la correttezza della sentenza impugnata che ne ha dichiarato la nullità per violazione della norma imperativa di ordine generale di cui all'art. 2358 c.c., con la conseguenza della nullità dell'acquisto dei titoli azionari e obbligazionari r la liberazione dell'attrice (acquirente finanziata) dagli obblighi non ancora adempiuti discendenti dai contratti di finanziamento oggetto di lite utilizzati per gli acquisto azionario/obbligazionari assistiti, posto che ciò che è nullo non è idoneo a produrre effetti.
Invero, proprio perché riferita all'intera operazione di assistenza finanziaria la sanzione di nullità si propaga necessariamente anche al contratto di acquisto delle azioni. Nell'operazione restano, cioè, avvinti entrambi gli atti, di finanziamento e di cessione delle azioni, giacché evidente ne è la connessione funzionale, essendo entrambi tesi al perseguimento dell'unico risultato economico integrato dall'acquisto della partecipazione.
Il rischio tutelato è peraltro anche quello della non effettività del conferimento dei nuovi soci e del conseguente aumento del capitale societario, con le già considerate ricadute sul patrimonio netto in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, per cui non è sostenibile che la violazione del divieto possa portare alla invalidazione del solo contratto di finanziamento e non anche di quello relativo all'acquisto delle azioni (cfr. Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 28148 del 6.10.2023, Rv. 669287 - 01)
Va inoltre considerato, in relazione a quanto dedotto dalla banca sub §§ 222 – 2224:
a) che la censura per cui il Tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente conto del comportamento tenuto dalla IG.ra successivamente alla sottoscrizione CP_1 dei contratti di riferimento – e segnatamente il non aver contestato la nullità Con dell'operazione se non quando le azioni avevano ormai perso quasi totalmente il loro valore – ne va esclusa la fondatezza, facendo a ben vedere riferimento ad eventi e comportamenti successivi alla stipulazione dei negozi di cui si tratta e che pertanto non incidono sulla loro invalidità ex art. 2358 c.c.;
45 b) che parimenti irrilevanti, oltre che non corrette, sono le ulteriori deduzioni circa l'assenza di colpa della banca per la perdita di valore delle sue azioni, bastando al riguardo richiamare le risultanze contrarie degli accertamenti svolti dall'Autorità di
Vigilanza, dalla e dal giudice penale nell'ambito del richiamato processo CP_16 svoltosi a carico del management della banca;
c) che le somme incassate dalla a titolo di dividendi, cedole e premio CP_1 fedeltà (v. atto d'appello, pag. 87) non possono trovare regolamentazione in questa causa, nella quale la non ha proposto alcuna domanda restitutoria nei Controparte_2 confronti della correntista finanziata.
11. L'undicesimo motivo (v. atto d'appello, pag. 92 – 93), infine, denuncia l'erroneità della sentenza definitiva in punto di regolamentazione delle spese di lite, non essendo stata adeguatamente valorizzata: la circostanza che l'attrice è risultata totalmente soccombente in relazione a tutte le domande non accolte indicate nella sentenza non definitiva e in quella definitiva;
l'assoluta novità delle questioni e la notevole complessità in fatto e in diritto del giudizio, resa palese dal fatto che per addivenire all'accoglimento delle domande attoree il Tribunale ha fondato la motivazione su prove orali inammissibili (ed indebitamente ammesse) volte a provare l'esistenza di un preteso “patto aggiunto” volto a stabilire un collegamento negoziale non altrimenti evincibile dall'esame dei contratti per cui è causa e proceduto ad una
(pure inammissibile) applicazione analogica di norme (applicazione alle banche popolari di norme dettate per le società per azioni e incompatibili con le società cooperative).
Il motivo è infondato.
Nei confronti di gli attori sono limitati a chiedere l'accertamento della CP_11 nullità dei contratti di riferimento e l'accertamento, e la dichiarazione, che nulla è dagli stessi dovuto in relazione alle richiamate tre operazioni finanziarie su titoli di Con
.
Ebbene, tali domande sono state accolte, mentre non appare valorizzabile nel senso auspicato dalla appellante la circostanza che nelle conclusioni riportate nel preambolo della sentenza n. 1528/2019 sia stato fatto a tal fine riferimento anche alla compensabilità degli eventuali crediti della banca con i controcrediti restitutori o risarcitori dell'attrice, essendo stata la relativa questione altrimenti risolta dal
Tribunale, risultando vittoriosa la parte attrice e soccombente la banca in l.c.a.
La mancata compensazione, poi, costituisce oggetto di una valutazione che oltre ad essere ampiamente discrezionale, non risulta irragionevole, tenuto appunto conto del fatto che le domande principali di parte attrice hanno trovato pieno accoglimento.
46 Quanto alle ulteriori questioni che secondo l'appellante giustificherebbero un trattamento diverso delle spese, neppure queste risultano in concreto valorizzabili per la variazione dell'imputazione, e comunque del carico, delle spese processuali rispetto a quanto già deciso in merito dal Tribunale, in particolare considerato che nella specie hanno assunto rilievo quali problematiche IGnificative solo quelle dell'interpretazione degli artt. 83 T.U.B. e 2358 c.c. e del collegamento negoziale, che non presentano tuttavia alcun apprezzabile elemento di novità, inserendosi la vertenza in esame in un filone che conta ormai decine e decine di precedenti (non a caso citati anche dal patrocinio della banca in l.c.a.), in cui sono parti in causa sempre le due banche venete in liquidazione coatta amministrativa ( Parte_1
e Veneto Banca), aventi analogo oggetto e involgenti questioni
[...] sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte nel presente giudizio.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante Parte_1
e a favore degli attori ( , e
[...] Controparte_1 Parte_3 Pt_4
) con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di
[...] riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: “da € 1.000.0001 a € 2.000.0000”.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 337/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, conferma la impugnate sentenze (n. Controparte_2
1528/2019 e 62/2023) del Tribunale di NE, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa;
47 b) condanna l'appellante, Parte_1
, a rimborsare agli attori-appellati ( ,
[...] Controparte_1 Pt_3
e ) le spese di lite del secondo grado, che liquida, per compensi,
[...] Parte_4 in € 24.064, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante Parte_1 dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. Controparte_11
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in NE nella camera di conIGlio del 23 gennaio 2025
Il ConIGliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
48
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan ConIGliere rel./est dott. Francesco Petrucco Toffolo ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 337/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 13.2.2023, vertente
TRA
(già Parte_1
, C.F. e P.I. con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
, Via Battaglione Framarin, n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori, dott. Pt_1
, dott. avv. Giustino Di Cecco, Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Malavasi e Roberto Perrone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina, in NE (VE), via
Mestrina n. 6, appellante/convenuta in primo grado
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_3 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio De Blasio e Antonio Romeo, con domicilio eletto presso l'avv.to Arturo Mazza, in NE, Galleria Teatro Vecchio n. 15, appellati/attori in primo grado avente ad oggetto: appello avverso le seguenti sentenze del Tribunale di NE,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa: A) sentenza non definitiva n. 1528/2019, pubblicata il 2.7.2019; B) sentenza definitiva n. 62/2023, pubblicata il 10.1.2023;
1 causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante [ : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione, ivi comprese le questioni ex adverso riproposte, in riforma della sentenza n. 62/2023, pronunciata dal Tribunale di NE, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 6924/2017, in data 23 dicembre 2022, pubblicata in data 10 gennaio 2023 (rep. n. 110/2023), notificata in data 13 gennaio
2023, nonché della sentenza non definitiva n. 1528/2019, pronunciata dal Tribunale di NE, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub R.G.
6924/2017, in data 12 giugno 2019, pubblicata in data 2 luglio 2019 (rep.
3211/2019), non notificata, oggetto di riserva d'appello da parte di - in via CP_3 preliminare, dichiarare l'inammissibilità di domande, pretese e doglianze tardivamente proposte in atti da controparte;
- in via preliminare, in rito, dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di NZ, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità di eventuali domande avversarie (anche implicite) volte alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla spiegate in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- in via Pt_1 preliminare, rigettare le domande avversarie per intervenuta prescrizione, nei limiti
e per le ragioni esposte in atti;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti istruttori assunti in corso di causa: (a) rigettare le istanze istruttorie avversarie;
(b) dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale attorea nei limiti e per le ragioni esposte in atti oltrechè
l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale assunta in giudizio nei termini e per le ragioni esposte in atti e che verranno esposte in corso di giudizio;
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore di parte attrice odierna appellata: (a) in via principale, con condanna di controparte alla corresponsione alla delle spese Pt_1 liquidande per il doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla (b) in subordine, con compensazione integrale delle Pt_1
2 spese del doppio grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla banca;
(c) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei motivi di impugnazione, con compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio, accertamento che nulla è dovuto a titolo di spese di lite per il primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente in relazione a tale grado di giudizio”; conclusioni di parte appellata [ + 2]: Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di NE, rigettata ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in via principale rigettare l'appello proposto da
[...]
per le ragioni di fatto e diritto esposte Parte_1 in atti e per l'effetto confermare la sentenza n. 62/2023 nonché la sentenza non definitiva n. 1528/2019, emesse dal Tribunale di NE, sezione specializzata imprese, all'esito della causa di I grado n. 6924/2017 R.G. In in via subordinata, in caso di riforma per qualsivoglia motivo delle impugnate sentenze, accertate e dichiarate le violazioni di cui ai fatti di causa da parte di
[...]
: A1) accertare e dichiarare la nullità: Parte_1 del negozio di acquisto in capo alla IG.ra di n. 10.000 azioni Controparte_1 di in contropartita diretta da Parte_1 Parte_1
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 625.000,00,
[...] effettuato in data 13-28.12.2012; dei relativi ordini e di ogni successivo atto e negozio;
nonché del finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00; del negozio di acquisto in capo alla IG.ra CP_1
di n.
4.800 di azioni di di nuova emissione
[...] Parte_1
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.7.2013; dei relativi ordini e di ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché del finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00; dei negozi di acquisto in capo ai IGg.ri e Parte_3
di n. 597 azioni di (al prezzo di € 62,50, Parte_4 Parte_1 per azione) per un controvalore complessivo di € 74.625,00 (ovvero € 37.312,50 ciascuno), effettuati in data 27.08.2014; dei relativi ordini e di ogni successivo atto
e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché dei due finanziamenti “denaro caldo” alla IG.ra , contabilizzati in data Controparte_1
31.03.2014 per l'importo di € 36.575,34 ciascuno;
A2) in subordine rispetto al punto
A1, annullare: il negozio di acquisto in capo alla IG.ra di n. Controparte_1
10.000 azioni di in contropartita diretta da Parte_1 Pt_1 [...]
[...
[...] (al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € Controparte_4
625.000,00 effettuato in data 13 -28.12.2012; i relativi ordini e ogni successivo atto
e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00; il negozio di acquisto in capo alla IG.ra CP_1
di n.
4.800 azioni di di nuova emissione
[...] Parte_1
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per
l'importo di € 600.000,00; i negozi di acquisto in capo ai IGg.ri e Parte_3 Pt_4
di n. 597 azioni di (al prezzo di € 62,50, per
[...] Parte_1 azione) per un controvalore complessivo di € 74.625,00 (ovvero € 37.312,50 ciascuno), effettuati in data 27.08.2014; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché i due finanziamenti “denaro caldo” alla IG.ra , contabilizzati in data Controparte_1
31.03.2014 per l'importo di € 36.575,34 ciascuno;
A3) in subordine rispetto ai punti
A1 e A2, dichiarare giudizialmente risolti: il negozio di acquisto in capo alla IG.ra
di n. 10.000 azioni di in Controparte_1 Pt_1 Parte_1 contropartita diretta da (al prezzo di € 62,50 per Pt_1 Parte_1 azione) per un controvalore di € 625.000,00 effettuato in data 13-28.12.2012; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00; il negozio di acquisto in capo alla IG.ra di n.
4.800 di azioni di Controparte_1 [...] di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per azione) per Parte_1 un controvalore di € 300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00; i negozi di acquisto in capo ai IGg.ri e di n. 597 azioni di Parte_3 Parte_4 [...]
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore complessivo Parte_1 di € 74.625,00 (ovvero € 37.312,50 ciascuno), effettuati in data 27.08.2014; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché i due finanziamenti “denaro caldo” alla IG.ra CP_1
, contabilizzati in data 31.03.2014 per l'importo di € 36.575,34 ciascuno;
[...]
B) in conseguenza di quanto previsto nei punti A1, A2 o A3, e in ogni caso accertare
e dichiarare che gli odierni convenuti appellati nulla devono a
[...]
[...
[...] ; in ogni caso, con vittoria di Controparte_5 spese, compensi professionali e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Il giudizio prende le mosse dall'iniziativa processuale assunta dalla IG.ra
[...]
per contestare l'invalidità (sub specie di nullità) delle operazioni c.d. Controparte_1
“baciate” predisposte dalla (poi Parte_2 Parte_1
e quindi ) consistite
[...] Controparte_6 nell'erogazione di tre finanziamenti del tipo “denaro caldo”, rispettivamente di
650.000 € + 600.000 € + 74.625 €, e nel loro utilizzo per gli acquisti di 10.000 + Con Con 4.800 + 597 x 2 azioni di e di 4.800 obbligazioni convertibili, sempre di , effettuati su indicazione della stessa banca finanziatrice, che aveva proposto e sollecitato alla cliente l'esecuzione delle operazioni rappresentandole la possibilità di
“chiuderle” comunque entro 12 mesi tramite il riacquisto dei titoli da parte della stessa banca, con l'aggiunta di un premio in azioni o di obbligazioni convertibili.
2. Nello specifico, la IG.ra e i suoi due figli, e Controparte_1 Parte_3
(soggetti interposti con riguardo alla terza delle operazioni di riferimento), Parte_4 con atto di citazione rispettivamente notificato in data 23 giugno 2017 e in data 4 luglio 2017, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di NE, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, la e Parte_1 CP_7
(funzionario con la quale la prima si era interfacciata per le operazioni di
[...] cui si tratta) chiedendo, in via gradata, accertarsi e pronunciarsi:
a) la nullità, ovvero l'annullamento, ovvero ancora, la risoluzione, di tutti gli
Con acquisti di titoli dagli stessi acquistati nelle riferite circostanze e di tutti i collegati finanziamenti concessi dalla banca alla IG.ra ; CP_1
Con b) la condanna di “operate le dovute compensazioni, all'esecuzione degli obblighi restitutori conseguenti all'invalidità dei negozi o alla loro risoluzione” e comunque “al ripristino della situazione quo ante”;
Con c) la condanna di , in solido con il IG. , al risarcimento dei AR danni patiti dalla sola IG.ra , quantificati in euro 1.350.190,28, Controparte_1
Con
o nella diversa somma che dovesse risultare dovuta;
la ulteriore condanna di , in solido con il IG. , al risarcimento del danno patito dalla sola IG.ra AR
, determinato in “tutti i costi sopportati nella fase pregiudiziale Controparte_1 della presente causa per l'accertamento delle violazioni compiute dalla banca convenuta” pari ad Euro 10.000,00 salvo migliore quantificazione in corso di causa;
5 d) la compensazione dei controcrediti restitutori e/o risarcitori con gli importi dovuti in conseguenza della stipulazione dei finanziamenti per cui è causa, dichiarando estinto ogni finanziamento “denaro caldo” contabilizzato sul conto corrente n. 137570998166 della IG.ra e, per l'effetto, che Controparte_1
l'attrice “nulla deve” alla banca “in relazione a tale titolo”.
3. A fondamento delle riassunte domande esponevano:
A) in fatto:
i) che in data 11 dicembre 2012 la IG.ra aveva ricevuto Controparte_1 presso gli uffici della società il IG. , Controparte_8 AR capo area di su richiesta del medesimo. In tale Parte_1 occasione il funzionario le aveva proposto l'acquisto di azioni di BPV S.c.p.a. da effettuarsi mediante un finanziamento concesso dalla stessa banca, prospettandolo come un'operazione del tutto sicura e priva di rischi, dal momento che la banca avrebbe certamente provveduto al riacquisto delle azioni, quantomeno allo stesso prezzo e nell'arco temporale di un anno, massimo due;
ii) che due giorni dopo la IG. , nonostante l'esito negativo delle verifiche CP_1 Con di appropriatezza, provvedeva ad acquistare n. 10.000 azioni di (“il primo
Acquisto Azioni”). Nello specifico, l'operazione di collocamento veniva attuata attraverso le seguenti operazioni contabili: a) apertura del conto deposito n.
137/2244103; b) apertura del conto corrente dedicato n. 137/0998166; c) acquisto Con di n. 10.000 azioni di in contropartita diretta della banca al prezzo di € 62,50 ciascuna, per un controvalore complessivo di € 625.000, con addebito sul conto corrente n. 137/0001536 della IG.ra , già in titolarità di Controparte_1 questa;
d) giroconto dell'importo di € 650.000 dal conto n. 137/0998166, in totale assenza di provvista, al conto n. 137/0001536;
iii) che in seguito, il 4 luglio 2013, la IG.ra incontrava nuovamente CP_1 presso gli uffici della il funzionario , il quale le Controparte_9 CP_7 proponeva un nuovo investimento, in azioni e obbligazioni convertibili in azioni della banca, per complessivi € 600.000, prospettando nuovamente il riacquisto delle stesse a distanza di 12 mesi al prezzo di euro 62,50 per azione con un premio aggiuntivo in azioni del 20% sulla parte azionaria e del 10% su quella obbligazionaria;
iv) che la IG.ra , accondiscendendo alle sollecitazioni del , CP_1 CP_7 Con acquistava in data 11 luglio 2013 n. 4800 azioni e obbligazioni convertibili per €
300.000,00 (“il secondo Acquisto Azioni”). Nello specifico, l'operazione venne eseguita secondo le seguenti modalità: a) versamento della provvista di € 600.000, con la dicitura “denaro caldo” sul conto corrente n. 137/0998166 della IG.ra
6 in precedenza appositamente aperto;
b) giroconto della somma sul conto CP_1
n 137/0001536, con contestuale acquisto dei titoli;
v) che il 26 giugno 2014 il si recava nuovamente presso gli uffici della CP_7 proponendo alla IG.ra un ulteriore investimento Controparte_9 CP_1 dello stesso tipo di quelli precedenti, che avrebbe avuto una durata triennale, con Con l'unica differenza che le azioni avrebbero dovuto, in questo caso, essere formalmente acquistate dai figli di quest'ultima (IG.ri e ) con Parte_3 Parte_4 provvista tuttavia fornita dalla IG.ra , che l'avrebbe tratta dall'affidamento CP_1 in conto corrente del 16 luglio 2014 per € 200.000; vi) che successivamente, con operazione del 27 agosto 2014, e Parte_3 Pt_4 Con
acquistavano, rispettivamente, n. 597 azioni (rispettivamente “il terzo
[...]
Acquisto Azioni” ed “il quarto Acquisto Azioni”);
B) in diritto: vii) che tali operazioni dovevano ritenersi nulle siccome realizzate in violazione: Con a) del disposto di cui all'art. 2358 c.c., per avere accordato prestiti per l'acquisto di azioni proprie in violazione del divieto di assistenza finanziaria;
b) dell'art. 30 TUF per omessa indicazione del diritto di recesso nelle schede di adesione agli investimenti, concordati e sottoscritti al di fuori degli uffici della banca;
c) degli obblighi informativi di cui all'art. 21 del TUF e del Regolamento Consob
16190/2007 (c.d. “Reg. Intermediari”), e segnatamente degli obblighi specifici in tema di collocamento di prodotti illiquidi e degli obblighi imposti all'intermediario in caso di operazioni di investimento effettuate in conflitto di interessi;
viii) che le operazioni risultavano inoltre, e comunque, annullabili per errore o dolo;
ix) che le operazioni avevano una struttura tale per cui si sarebbero sempre e comunque risolte in una perdita per il cliente e che il valore dei titoli e i relativi prospetti informativi erano stati falsati, donde la sussistenza delle condizioni per la loro risoluzione e per il conseguente risarcimento del danno.
4. Prima ancora della scadenza del termine per la costituzione in giudizio, la
[...] veniva sottoposta al procedimento di liquidazione coatta Parte_1 amministrativa (disposto con decreto Legge n. 99/2017, emanato il 25 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121, e con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 186 di pari data), all'udienza del 6 dicembre 2017
l'istruttore dichiarava l'interruzione del processo.
5. Successivamente alla dichiarazione di interruzione del giudizio gli attori Con depositavano ricorso in riassunzione nei confronti di , di e di AR
(quest'ultima quale supposta cessionaria dei rapporti bancari Controparte_10
7 e finanziari oggetto di causa di cui chiedevano l'autorizzazione alla chiamata), mantenendo, nello specifico, ferme nei confronti di tutte le Controparte_11 domande di accertamento della nullità, di annullamento e di risoluzione dei contratti già formulate in citazione, ma rinunciando a quelle propriamente di condanna;
proponendo nei confronti di tutte le domande di condanna e CP_10 CP_10 Con di accertamento già formulate nei confronti di;
riproponendo nei confronti del
Baruffato le domande di condanna già proposte (in dettaglio: “NEL MERITO: - accertate e dichiarate le violazioni di cui ai fatti di causa da parte di
[...]
(ora in ): A1) accertare e Parte_1 Parte_1 dichiarare la nullità: del negozio di acquisto in capo alla IG.ra CP_1 di n. 10.000 azioni di in
[...] Parte_1 contropartita diretta da (al prezzo di € 62,50 Parte_1 per azione) per un controvalore di € 625.000,00, effettuato in data 13-28.12.2012; dei relativi ordini e di ogni successivo atto e negozio;
nonché del finanziamento
“denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00; del negozio di acquisto in capo alla IG.ra di n.
4.800 di azioni Controparte_1 di di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per Parte_1 azione) per un controvalore di € 300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; dei relativi ordini e di ogni successivo atto
e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché del finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di €
600.000,00; dei negozi di acquisto in capo ai IGg.ri e di Parte_3 Parte_4
n. 597 azioni di (al prezzo di € 62,50, per Parte_1 azione) per un controvalore complessivo di € 74.625,00 (ovvero € 37.312,50 ciascuno), effettuati in data 27.08.2014; dei relativi ordini e di ogni successivo atto
e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché dei due finanziamenti “denaro caldo” alla IG.ra , contabilizzati in Controparte_1 data 31.03.2014 per l'importo di € 36.575,34 ciascuno;
A2) in subordine rispetto al punto A1, annullare: il negozio di acquisto in capo alla IG.ra CP_1 di n. 10.000 azioni di in
[...] Parte_1 contropartita diretta da (al prezzo di € 62,50 Parte_1 per azione) per un controvalore di € 625.000,00 effettuato in data 13-28.12.2012; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00; il negozio di acquisto in capo alla IG.ra di n.
4.800 azioni di Controparte_1 [...]
di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per azione) Parte_1
8 per un controvalore di € 300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00; i negozi di acquisto in capo ai IGg.ri e di n. 597 azioni di Parte_3 Parte_4 [...]
(al prezzo di € 62,50, per azione) per un controvalore Parte_1 complessivo di € 74.625,00 (ovvero € 37.312,50 ciascuno), effettuati in data
27.08.2014; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché i due finanziamenti “denaro caldo” alla IG.ra , contabilizzati in data 31.03.2014 per l'importo Controparte_1 di € 36.575,34 ciascuno;
A3) in subordine rispetto ai punti A1 e A2, dichiarare giudizialmente risolti: il negozio di acquisto in capo alla IG.ra CP_1 di n. 10.000 azioni in
[...] Parte_1 contropartita diretta da (al prezzo di € 62,50 Parte_1 per azione) per un controvalore di € 625.000,00 effettuato in data 13-28.12.2012; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00; il negozio di acquisto in capo alla IG.ra di n.
4.800 di azioni di Controparte_1 [...] di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per azione) Parte_1 per un controvalore di € 300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00; i negozi di acquisto in capo ai IGg.ri e di n. 597 azioni di Parte_3 Parte_4 [...]
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore Parte_1 complessivo di € 74.625,00 (ovvero € 37.312,50 ciascuno), effettuati in data
27.08.2014; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché i due finanziamenti “denaro caldo” alla IG.ra , contabilizzati in data 31.03.2014 per l'importo Controparte_1 di € 36.575,34 ciascuno;
B) in conseguenza di quanto previsto nei punti A1, A2 o A3, condannare (in qualità di cessionaria di Controparte_10 [...]
), operate le dovute Controparte_5 compensazioni, all'esecuzione degli obblighi restitutori conseguenti all'invalidità dei negozi o alla loro risoluzione, ivi inclusi interessi e spese, e, in ogni caso, condannare
al ripristino della situazione quo ante;
C) condannare in Controparte_10 solido (in qualità di cessionaria di Controparte_10 [...]
[...
[...] ) e il IG. Controparte_12 CP_7
a risarcire il danno cagionato alla IG.ra , da
[...] Controparte_1 quantificarsi – anche in via equitativa – in € 1.350.190,28 (un milione trecentocinquantamilacentonovanta virgola ventotto) o nella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria e a seconda dell'accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti A1, A2 o A3; D) condannare in solido (in qualità di cessionaria di Controparte_10 [...]
) e il IG. Controparte_5
a rimborsare alla IG.ra , sempre a titolo AR Controparte_1 di risarcimento del danno, tutti i costi da essa sopportati nella fase pregiudiziale della presente causa per l'accertamento delle violazioni compiute, costi pari ad €
10.000,00, salvo miglior quantificazione in corso di causa;
E) per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub A1, A2 o A3 con riferimento ai contratti di finanziamento “denaro caldo”, operare la compensazione con i controcrediti restitutori e/o risarcitori di cui ai punti B, C e D e conseguentemente, accertare e dichiarare estinto ogni finanziamento “denaro caldo” contabilizzato sul conto corrente della IG.ra n. 137570998166 e quindi, accertare che la Controparte_1 IG.ra nulla deve a (in qualità Controparte_1 Controparte_10 di cessionaria di Controparte_5
) in relazione a tale titolo;
F) in ogni caso accertare e dichiarare che
[...] la IG.ra , in ragione di quanto dedotto ed operata Controparte_1 eventualmente la compensazione con i controcrediti vantati a titolo di restituzione
e/o risarcimento del danno, nulla deve a (in qualità di Controparte_10 cessionaria di Controparte_5
); - in ogni caso, accertare e dichiarare che i IGg.ri
[...] CP_1
e nulla devono a
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
; IN VIA ISTRUTTORIA con Controparte_5 ogni più ampia riserva istruttoria;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali e accessori di legge”).
6. Nel giudizio riassunto si costituivano e Controparte_11 AR
deducendo, in estrema sintesi: Controparte_10
A) l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3, TUB, Controparte_11 delle domande attoree volte ad accertare un credito nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, e comunque la loro inammissibilità, ex artt. 87 e ss. TUB, per violazione delle norme sul rito applicabile all'accertamento del passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
nel merito, l'infondatezza delle
10 domande (nello specifico: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria: - in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83
TUB; - in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del
Tribunale di NZ, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e
87 TUB;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in narrativa;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in narrativa e quanto sarà provato in corso di giudizio. Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese”);
B) , l'improcedibilità del giudizio ex art. 83 TUB;
l'incompetenza AR del giudice adito;
l'infondatezza, nel merito, delle domande attoree (nello specifico:
“Per tutte queste ragioni si chiede che in conclusione: - venga dichiarata
l'improcedibilità delle azioni svolte verso l'esponente; - venga dichiarata
l'incompetenza del Tribunale adito e la competenza della sezione ordinaria di NZ;
- venga dichiarata l'improcedibilità delle domande avanzate;
- vengano comunque rigettate tutte le domande rivolte nei confronti del convenuto esponente perché infondate in fatto e diritto e per tutte le ragioni ed eccezioni dedotte in atti. Con vittoria di spese, anche forfettarie in ragione del 15%, diritti ed onorari di causa”);
C) la propria carenza di legittimazione passiva per non Controparte_10 essersi resa cessionaria, né delle eventuali passività a qualsiasi titolo derivanti da, o connesse con, le operazioni di commercializzazione dei titoli oggetto di causa, CP_3 né di alcuno dei finanziamenti conclusi dalla IG.ra con chiedendo CP_1 CP_3 comunque il rigetto, nel merito, delle domande attoree poiché infondate (nello specifico: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - per tutte le ragioni, eccezioni e istanze formulate in atti da - respinta ogni avversa deduzione, Controparte_10 eccezione ed istanza anche istruttoria;
- premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
1) respingere integralmente tutte le domande formulate dagli attori;
2) condannare gli attori in solido fra loro a rifondere ad
[...] le spese ed i compensi di causa, oltre Iva (non deducibile per la CP_10 banca convenuta), Cpa e rimborso forfetario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge”).
7. Precisate le conclusioni, il Tribunale, con sentenza n. 1528 del 2019, pubblicata in data 27 giugno 2019, respinta l'eccezione di incompetenza, rigettava le domande
11 proposte dagli attori nei confronti dei convenuti e AR Controparte_10
definendo il giudizio nei confronti di questi, mentre nei confronti di
[...] CP_11 dichiarava improcedibili le sole domande di condanna e quelle di accertamento
[...] presupponenti il previo accoglimento della domanda di compensazione, disponendo la prosecuzione del giudizio per l'espletamento dell'attività istruttoria funzionale alla decisione sulle residue domande proposte: di accertamento della nullità o, in subordine, di annullamento o di risoluzione: a) degli acquisti azionari effettuati dalla IG.ra nel 2012 e nel 2013; b) dell'acquisto di obbligazioni Controparte_1 Con convertibili dalla medesima effettuato nel 2013; c) degli acquisti azionari effettuati dai IGnori e;
d) dei relativi finanziamenti;
di declaratoria che gli Pt_3 Pt_4 attori nulla devono alla Pt_1
8. La sentenza veniva fatta oggetto di riserva d'appello da Controparte_11 mentre non veniva gravata dalle altre parti.
9. Esaurita l'istruttoria (svoltasi con l'assunzione dei testi di riferimento indicati da parte attrice sui capitoli di prova da 9 a 23 della seconda memoria istruttoria e l'acquisizione della documentazione oggetto di ordine di esibizione, e segnatamente dell'estratto del “Tableau de Bord” predisposto dalla società di revisione
[...] su incarico della Controparte_13 Parte_1
del 24 luglio 2015, limitatamente alla nota metodologica sulla
[...] determinazione del capitale finanziato e alla parte relativa all'analisi della posizione della IGnora , e dell'elenco dei nominativi dei titolari dei Controparte_1 finanziamenti indicati nel bilancio 2015 di per l'importo Parte_1 complessivo di € 1.086.000, con indicazione degli importi per nominativo, previo oscuramento dei nominativi dei soggetti terzi estranei al giudizio), la causa è stata decisa con la sentenza n. 62/2023, con la quale il Tribunale di NE, definitivamente pronunciando, ha così disposto: “
1. accerta la nullità dei collegati negozi del 2012 di affidamento per complessivi € 625.000,00 e di acquisto azioni e dichiara che nulla è dovuto dall'attrice, IGnora , alla convenuta Controparte_1
a titolo di adempimento di obblighi contrattuali derivanti dal suddetto contratto di affidamento utilizzato per l'importo di € 625.000,00 per i suddetti acquisti;
2. accerta la nullità dei collegati negozi del 2013 di affidamento per complessivi € 600.000,00 e di acquisto azioni e di obbligazioni convertibili e dichiara che nulla è dovuto dall'attrice, IGnora , alla convenuta a titolo di adempimento di Controparte_1 obblighi contrattuali derivanti dal suddetto contratto di affidamento utilizzato per
l'importo di € 600.000,00 per il suddetto acquisto;
3. accerta la nullità dei collegati negozi del 2014 di affidamento per complessivi € 74.625,00 e di acquisto azioni da
12 parte dei IGnori e e dichiara che nulla è dovuto dall'attrice, IGnora Pt_4 Pt_3 [...]
, alla convenuta a titolo di adempimento di obblighi contrattuali Controparte_1 derivanti dal suddetto contratto di affidamento utilizzato per l'importo di € 74.625,00 per i suddetti acquisti;
4. condanna la convenuta in Parte_1 liquidazione coatta amministrativa a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in euro 36.145,00= per compensi ed euro 3.399,00= per esborsi, oltre accessori di legge”.
10. Avverso la sentenza n. 1528/2019 (non definitiva quanto alla posizione di
[...]
e la sentenza n. 62/2023 (definitiva) ha proposto appello CP_11 Controparte_11 sulla base di undici motivi, contestando le decisioni assunte dal Tribunale, sia in rito
(con riferimento all'inammissibilità e all'improcedibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti di alla incompetenza del Tribunale di NE;
CP_11 alla violazione delle norme sul rito applicabile;
alla pretesa insanabile contraddittorietà delle statuizioni assunte), sia nel merito (con riferimento alla pretesa violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c. e alle conseguenti statuizioni contenute nella sentenza definitiva), sia, infine, in punto di spese, nello specifico deducendo:
i) con il primo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate, e vanno per l'effetto riformate, nella parte in cui hanno ritenuto che l'art. 83, comma
3, del T.U.B. non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, considerato che i criteri di interpretazione della legge non consentono una lettura restrittiva dell'art. 83, commi
1 e 3, T.U.B. e che la giurisprudenza di merito formatasi in materia di liquidazione coatta amministrativa delle cc.dd. “banche venete” rigetta l'interpretazione restrittiva dell'art. 83, comma 3, T.U.B.;
ii) con il secondo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto procedibili parte delle domande proposte dagli attori sulla base dell'errato presupposto che le stesse fossero di mero accertamento negativo e sussistesse, pertanto, un legittimo interesse ad agire;
iii) con il terzo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di NE
e hanno conseguentemente statuito sul merito delle domande attoree;
iv) con il quarto motivo, che la sentenza non definitiva è nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione;
v) con il quinto motivo, che la sentenza definitiva è nulla perché contraddittoria con la sentenza non definitiva;
13 vi) con il sesto motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto – con motivazione in ogni caso non adeguata – assolto l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale;
vii) con il settimo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c. alle società cooperative, considerato che: - la condizione di “non incompatibilità” non è soddisfatta dall'art. 2358 c.c., né tantomeno dall'art. 2529 c.c.; - il disposto dell'art. 150-bis T.U.B. non consente di affermare che l'art. 2358 c.c. trovi applicazione alle banche popolari;
- l'applicabilità dell'art. 2358
c.c. alle società cooperative e alle banche popolari è stata esclusa da un recentissimo precedente di merito;
viii) con l'ottavo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dei contratti di acquisto delle azioni e di finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c., considerato che: a) non sussiste alcuna violazione dell'art. 2358 c.c.; b) è infondata la tesi della nullità per violazione dell'art. 2358 c.c., che in sé considerato, non comporta la nullità dei contratti posti in essere dalla banca con il socio;
c) la giurisprudenza invocata in materia di nullità del contratto per violazione di norme imperative c.d. “di validità” è stata fraintesa ed è inconferente nel caso di specie;
d) la tardiva iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358, comma 6, c.c., non incide, né direttamente, né indirettamente, sulla validità dell'acquisto; e) in ogni caso, la violazione dell'art. 2358 c.c. non comporta la nullità dell'acquisto azionario;
ix) con il nono motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto di obbligazioni convertibili e dei finanziamenti;
x) con il decimo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto da parte attrice;
xi) con l'undicesimo motivo, che le sentenze sono errate in punto di spese di lite, concludendo nei termini trascritti in epigrafe.
11. Gli attori si sono costituiti nel presente secondo grado prendendo posizione sui motivi di impugnazione, di cui hanno chiesto il rigetto, concludendo a propria volta come trascritto in epigrafe.
12. Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 31.10.2024, le parti hanno concluso come sopra e la Corte ha riservato la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi effettivamente depositati da entrambe le parti, e l'ha quindi decisa come di seguito esposto, assorbita ogni diversa considerazione.
14 II
Ragioni della decisione.
1. Il primo motivo (v. atto d'appello, pag. 13 – 28) denuncia l'erroneità delle sentenze (non definitiva e definitiva) nella parte in cui, male interpretando l'art. 83, comma 3, T.U.B., hanno ritenuto che tale previsione normativa lasci ambiti “residui” di procedibilità con riferimento a domande giudiziali non finalizzate all'accertamento di crediti nei confronti della banca in l.c.a., trascurando in tal modo il dato che le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa delle banche escludono in realtà in toto la proponibilità e la procedibilità di “qualsiasi tipo” di domanda
“individuale”. L'interesse all'impugnazione in parte qua risiederebbe nel fatto che la richiesta riforma della sentenza non definitiva comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità di tutte le domande attoree e, per effetto espansivo, la conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi alla sentenza medesima, ivi inclusa la sentenza definitiva, in tesi inammissibilmente pronunciatasi sul merito delle domande attoree così come definitivamente precisate.
1.1 La soluzione offerta dal Tribunale (v. sentenza non definitiva, pag. 12 e ss.) è corretta e va confermata. Non è per contro condivisibile – e ne va pertanto ribadito il rigetto – la tesi sostenuta dalla banca in primo grado, qui riproposta.
1.2 L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni “debt sensitive”), da esercitarsi
– queste sì – solo in sede concorsuale.
Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sarebbero comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo
15 dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non potrebbero essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, diverrebbero inevitabilmente improcedibili.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Invero, mentre, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento, o a liquidazione coatta amministrativa, dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa “sine die” per chi ha intrattenuto rapporti con la banca la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il Testo Unico Bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione.
In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma IGnifica logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicchè la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12.1 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta
16 e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, nella sostanza, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria, o risarcitoria, non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo invece avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi, ad es., a un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di “ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in generale, a un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, complessivamente ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto “nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria.
In tale prospettiva, pertanto, non può ritenersi condivisibile la tesi secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe un'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione, perché la possibilità di far accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato sarebbe solo differita, se, e al momento in cui, gli organi della procedura dovessero decidere di far valere nei suoi confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una (per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi.
Deve quindi confermarsi la decisione per cui sono procedibili, non potendo trovare legittima cognizione in altra sede, e non incidendo comunque sullo stato passivo della banca insolvente, le domande proposte dall'attrice volte all'accertamento negativo dei crediti vantati nei suoi confronti da scaturiti dalle operazioni Controparte_11 in esame, previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti
17 apparentemente scaturiscono: contratti di investimento azionario e obbligazionario e collegati contratti di affidamento complessivamente intesi (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello NE, sentenza n. 1817/2023; Appello NE, sentenza n.
1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
1.3 E' poi da escludere – con ciò anticipandosi l'esame del secondo motivo – che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dall'attrice presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale concorsuale (e cioè a quella del Tribunale di
NZ), poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di NE (che, anzi, l'ha espressamente esclusa), e dall'altro il venire meno del debito dell'istante è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che:
i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni apparentemente acquistate dall'attrice (direttamente, o per il tramite dei figli) sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso a-tecnico si potrebbe discorrere di compensazione per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice, la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito.
1.4 In definitiva, può dunque ribadirsi che l'improponibilità, o la improseguibilità, delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono”, cioè, sull'accertamento del “passivo”, anche qualora dette domande siano costitutive, o di accertamento, ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio, o restitutorio, da far valere verso la Procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Rimangono, per contro, escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e sono volte a conseguire un “quid” ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della Procedura di riconoscere alla parte.
18 2. Il secondo motivo (v. atto d'appello, pag. 28 – 38) denuncia l'erroneità della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva nella parte in cui hanno ritenuto procedibili le domande proposte dall'attrice sul presupposto che questa avrebbe conclusivamente proposto solo domande di mero accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti dalla banca in l.c.a. e non anche domande comunque incidenti sulla distribuzione concorsuale del patrimonio della banca. Risulterebbe, in particolare, trascurato il dato che le domande attoree non sarebbero volte solo al mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, posto che le domande volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni di BPV S.c.p.a. non possono in realtà produrre alcun “accertamento negativo” del credito della banca, che deriva, piuttosto, dal finanziamento. L'effetto tipico della caducazione dell'acquisto delle azioni (che si produce peraltro ope legis) è, infatti, la perdita dell'efficacia (o della “apparente efficacia”) del titolo giuridico in forza del quale la banca ha trasferito le azioni e ricevuto, in contropartita, il relativo “pretium”, donde, ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., l'obbligo della banca di restituire il prezzo. Poiché non potrebbe dubitarsi del fatto che un simile obbligo restitutorio si traduca in una passività in capo alla banca, ne conseguirebbe l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la caducazione dell'acquisto delle azioni, e questo perché: i) da un lato, tali domande producono l'effetto di far sorgere, ope legis, un obbligo restitutorio (i.e. un debito pecuniario) in capo alla banca (effetto che peraltro si produrrebbe comunque, a prescindere dalla “concreta volontà” dell'attrice, poiché gli effetti della nullità di un contratto non sono nella disponibilità della parte che formula la domanda); ii) dall'altro, se anche si volesse ipotizzare l'ammissibilità di una pronuncia di nullità che non comporti al contempo l'insorgere di obblighi restitutori (ma il nostro ordinamento non prevede in realtà tale possibilità), le domande attoree sarebbero comunque inammissibili per carenza di interesse ad agire, in quanto dall'accoglimento delle stesse non potrebbe derivarne alcun effetto in concreto utile in capo all'attrice.
2.1 L'appellante sostiene, in buona sostanza, che il Tribunale avrebbe errato nel considerare le domande dalla stessa formulate come domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, discendendo inevitabilmente dal loro accoglimento ulteriori conseguenze potenzialmente incidenti sulle regole del concorso, la cui sola possibilità renderebbe inammissibile l'intera pretesa esercitata in causa.
2.2 La tesi è infondata e non può essere accolta. Invero, ciò che rileva nella prospettiva in esame è quello che la parte istante ha chiesto al giudice e che questi
19 ha ritenuto ammissibile, e quindi accoglibile, discendendo da ciò la delimitazione del perimetro della statuizione, e quindi la valutazione della sua correttezza.
Ora, di tutte le domande proposte da parte attrice, quelle in concreto accolte dal
Tribunale lo sono state in quanto previamente ritenute ammissibili, siccome di accertamento della nullità dei contratti di riferimento e di mero accertamento negativo (senza ulteriori implicazioni) di qualsiasi obbligo verso la banca in l.c.a. gravante sulla medesima società attrice.
Così stando le cose, le sentenze impugnate non potrebbero mai essere utilizzate, o anche solo interpretate, al fine di far insorgere una passività in capo alla banca, e questo proprio in quanto “ontologicamente” inidonee a tale fine, dovendo ribadirsi che la regola del concorso non può trovare applicazione quando la domanda abbia finalità estranee alla partecipazione al concorso stesso, o quando non sia strumentale all'ammissione al passivo del credito che ne discende, ma sia volta ad ottenere (solo,
o anche) ulteriori declaratorie o adempimenti che esorbitano dai poteri, e/o dalla competenza, della Procedura di l.c.a e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla Procedura stessa, tra cui, in primis – come nella specie – le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso la banca in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non può essere ottenuta nell'ambito concorsuale.
Va inoltre sottolineato, come già anticipato, che l'accertamento negativo del credito richiesto dall'attrice non presuppone alcuna compensazione.
Il venire meno del debito è, invero, la conseguenza diretta della nullità del contratto di affidamento e, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione oggetto di causa. Ed infatti, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come non mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e le azioni ed obbligazioni apparentemente da questi acquistate sono rimaste nella titolarità della banca.
Ne deriva, per l'effetto, che non essendosi verificato alcun fenomeno compensativo l'accoglimento della domanda attorea non può incidere sullo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, donde l'insussistenza delle condizioni determinanti l'attrazione al foro concorsuale del presente procedimento.
3. Il terzo motivo (v. atto d'appello, pag. 38 – 41) denuncia l'erroneità di entrambe le sentenze (non definitiva e definitiva) nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di NE (Sezione Specializzata in Materia di Impresa) in luogo di quella del Tribunale di NZ (foro concorsuale), escludendo (la sentenza non definitiva) la violazione delle norme di rito applicabili al procedimento di
20 formazione dello stato passivo, e conseguentemente statuendo (la sentenza definitiva) sul merito delle domande attoree. Nello specifico, viene censurato che il
Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che le domande attoree, anche se precisate e limitate dopo l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa: i) avrebbero l'effetto di incidere sul patrimonio della banca, effetto che si produrrebbe inammissibilmente in una sede diversa da quella concorsuale e per effetto della pronuncia di un foro diverso da quello competente per la Procedura;
ii) andrebbero comunque lette come propositive di una domanda di compensazione, per la quale pure varrebbe la competenza del foro della procedura, i.e. del Tribunale di NZ.
Alla luce di quanto si è osservato esaminando i primi due motivi l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di NE, Sezione Specializzata in Materia di
Impresa, in favore del Tribunale di NZ quale giudice del concorso, deve ritenersi infondata, non trovando applicazione l'art. 83, co. 3, T.U.B., secondo cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”.
La domanda proposta dagli attori non si può infatti considerare come azione
“derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis e che la domanda di accertamento della nullità delle operazioni contestate, e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito (della banca), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, con la conseguenza che la norma citata non è applicabile alla fattispecie in esame.
Con l'ulteriore considerazione che l'eventuale azione della banca in l.c.a. per ottenere il pagamento del credito di cui l'attrice ha negato l'esistenza sarebbe devoluta alla competenza del Tribunale ordinario, e non già a quello del concorso.
Va in definitiva affermato, con riguardo all'eccezione di incompetenza del Tribunale di NE, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, per essere (in tesi) competente in via funzionale ed inderogabile il Tribunale di NZ quale giudice del luogo in cui ha sede la banca in liquidazione, a norma dell'art. 83, comma 3, ultima parte, che le domande ritenute proseguibili, e quindi esaminate nel merito dal Pt_5
Tribunale, non traggono origine, né sono derivanti, dalla liquidazione coatta amministrativa della banca, sicché non può trovare per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta.
4. Il quarto motivo (v. atto d'appello, pag. 41 – 42) denuncia la nullità della sentenza non definitiva in quanto intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui
21 ha ritenuto che, non solo le domande volte alla caducazione del finanziamento, ma anche quelle volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili fossero procedibili. Si sostiene che laddove l'attrice avesse chiesto il mero accertamento negativo del credito di fonte contrattuale vantato dalla banca in forza dei finanziamenti concessi, tale risultato sarebbe stato ottenibile attraverso la caducazione del solo finanziamento, mentre, per contro, la caducazione dell'acquisto delle azioni non produrrebbe alcun effetto sul debito contrattuale e determinerebbe semmai l'insorgere di un credito restitutorio ex indebito in capo alla stessa (in relazione al prezzo di acquisto delle azioni e obbligazioni), che il Tribunale di NE ha affermato, però, di non poter accertare in quanto riservato alla sede concorsuale.
La sentenza non definitiva sarebbe pertanto nulla perché contraddittoria nella parte in cui, dopo aver premesso chiaramente che le sole domande di accertamento negativo del credito sono procedibili, ha poi fatto salva la procedibilità delle domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni. Ne conseguirebbe la nullità anche della stessa sentenza definitiva poiché la cognizione in merito alla validità dell'acquisto delle azioni doveva ritenersi esclusa.
5. Il quinto motivo (v. atto d'appello, pag. 43 – 44) denuncia invece l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha – in tesi inammissibilmente – pronunciato sul merito della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni di Nello CP_6 specifico, per il caso in cui la sentenza non definitiva non dovesse essere ritenuta intrinsecamente contraddittoria, come sostenuto col quarto motivo, l'unica possibile interpretazione alternativa sarebbe quella di ritenere che la sentenza non definitiva nel fare salve le domande attoree abbia in realtà inteso “salvare” la procedibilità solo di quelle riferite al finanziamento. Ove tale lettura della sentenza non definitiva fosse ritenuta corretta la sentenza definitiva sarebbe in ogni caso nulla nella parte in cui ha comunque deciso la domanda di accertamento della nullità dell'acquisto delle azioni di Infatti, laddove la sentenza non definitiva avesse escluso la CP_6 Con procedibilità delle domande caducatorie aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni da parte degli attori (reputando “procedibili” le sole domande relative al finanziamento), il Tribunale di NE non sarebbe potuto tornare sulla questione nella sentenza definitiva, essendosi ormai esaurita la sua potestas iudicandi sul punto. Ne consegue, necessariamente, la caducazione di tutti gli ulteriori capi delle sentenze impugnate, connessi, dipendenti e/o consequenziali alle predette statuizioni.
5.1 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, presentano concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza – siccome, nella
22 sostanza, basati su un'interpretazione dei fatti distonica rispetto alla realtà di quanto effettivamente avvenuto e accertato in causa – e vanno pertanto respinti.
5.2 Sostiene la banca che la sentenza non definitiva sarebbe nulla in quanto intrinsecamente contraddittoria nella sua motivazione ed altresì, in una prospettiva relazionale, che sarebbe ravvisabile un'ulteriore contraddittorietà tra la sentenza definitiva e quella non definitiva. Tali distonie risiederebbero nel fatto che la sentenza definitiva avrebbe dichiarato procedibili le sole domande relative alla caducazione del finanziamento, mentre poi la stessa sentenza non definitiva, ed altresì la sentenza definitiva, avrebbero deciso anche le domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni.
5.2.1 Va in primo luogo rilevato il difetto di specificità di entrambi i motivi.
L'appellante deduce, invero, un profilo di nullità della sentenza non definitiva, e in via derivata di quella definitiva, senza però in alcun modo specificarne la fonte, né le ragioni e i limiti dell'affermato effetto espansivo.
5.2.2 La tesi è comunque infondata, basandosi su una (peraltro ingiustificata) considerazione e valutazione atomistica (incompatibile con le evidenze di causa) dei contratti di riferimento (e cioè quello di assistenza finanziaria, sub specie di mutuo Con chirografario, e quello di acquisto delle azioni di pagate con la provvista oggetto Con dei finanziamenti a tal fine appositamente concessi dalla stessa ), che vanno invece considerati unitariamente come un'unica operazione negoziale, atteso che il risultato perseguito è unitario sul piano economico-funzionale, come emerge dalla previsione normativa ex art. 2358.1 c.c., sicché l'invalidità colpisce inevitabilmente l'operazione negoziale nel suo complesso, e quindi, sia nella parte relativa all'assistenza finanziaria, che a quella dell'acquisto dei titoli azionari della stessa banca in funzione del quale l'assistenza venne prestata (v., ex multis: Cass. n.
20726/2014; Cass. n. 21417/2014; Cass. n. 7255/2013).
L'art. 2358 c.c. prevede, invero, il divieto per le società per azioni di accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, se non alle condizioni indicate dalla norma.
Tenuto conto delle difese della banca si pone il problema di stabilire se il divieto di assistenza finanziaria comporti una mera violazione di norme di comportamento, dalla quale non consegue la nullità degli atti negoziali inerenti all'operazione, oppure se si tratti di nullità inerente ad un vizio genetico del contratto e la violazione riguardi i suoi elementi costitutivi.
A tale proposito va sottolineato che seppure il legislatore abbia previsto a talune condizioni l'assistenza finanziaria, è pur vero che la natura imperativa del divieto si
23 può desumere dalla ratio sottesa a tale disposizione, con la quale il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci, con ricaduta sul patrimonio netto. (Cass. n. 25005/2006).
Così qualificato il divieto di assistenza finanziaria, deve altresì escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del negozio, dovendosi ritenere tali anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza, o in difetto, di determinate condizioni, vietano la conclusione stessa del contratto, sicché laddove il contratto venga stipulato nonostante il divieto imposto dalla legge è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa. In tal senso si sono espresse le SS.UU. della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 26724 del 19.12.2007, secondo cui “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo. Vi sono ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalle legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo. Neppure in tali casi, tuttavia, si tratta di norme di comportamento afferenti alla concreta modalità delle trattative prenegoziali o al modo in cui è stata data di volta in volta attuazione agli obblighi contrattuali gravanti su una delle parti, bensì del fatto che il contratto è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovuto impedire”. Ne consegue che, ove la vendita delle azioni avvenga, come nella specie, in violazione del disposto dell'art. 2358 c.c., la sanzione comminata dall'ordinamento è quella della nullità.
5.2.3 In definitiva, deve ritenersi corretta la valutazione fatta dal Tribunale (cfr. sentenza definitiva, pag. 10 e ss.) nella parte in cui ha ritenuto sussistente, nei termini rappresentati dall'attrice, il dedotto collegamento negoziale tra la concessione Con dei finanziamenti di riferimento e l'acquisto delle azioni e obbligazioni di , e conseguentemente viziati da nullità, per violazione di norma imperativa, i contratti
24 collegati nell'operazione vietata, e conseguentemente dichiarato che Controparte_1
nulla deve a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dai
[...] finanziamenti oggetto di lite in concreto utilizzati per gli acquisti azionari e obbligazionari assistiti in sorte capitale e relativi accessori.
6. Il sesto motivo (v. atto d'appello, pag. 44 – 49) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla affermata sussistenza di un collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c. tra il finanziamento erogato dalla banca e l'acquisto delle azioni e obbligazioni convertibili del medesimo istituto di credito sulla base di elementi presuntivi di fonte documentale da ritenersi in realtà privi dell'efficacia probatoria necessaria per potersi ritenere provato lo specifico nesso giuridicamente rilevante tra i negozi in parola, sia sotto il profilo soggettivo della comune volontà delle parti, sia sotto il profilo oggettivo, non avendo previsto i contratti di finanziamento alcun vincolo di utilizzo all'acquisto dei titoli della banca, acquisto che costituirebbe esclusivamente il frutto di autonome scelte di investimento della IG.ra . CP_1
6.1 Il motivo – incentrato su una lettura critica delle evidenze probatorie esaminate dal Tribunale e ritenute rilevanti al fine del decidere e sulla conseguente erroneità della sentenza per aver posto a fondamento della decisione le risultanze di un'attività istruttoria insufficiente a sostenere la tesi attorea in relazione alla pretesa sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti oggetto di causa – presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può essere accolto.
6.2 In particolare, quanto al primo aspetto, si osserva come le contestazioni della l.c.a. dirette a negare l'unitarietà delle singole operazioni di cui si tratta, comprensive di finanziamento e di investimento, siano all'evidenza formulate in termini generici, limitati all'affermazione – decontestualizzata, e nella sostanza apodittica – per cui la vicinanza/contiguità temporale tra acquisti e finanziamenti, così come la pressoché totale coincidenza tra importi investiti e importi finanziati, non costituirebbero argomenti sufficienti per poter fondatamente sostenere, e ritenere quindi provato, il contestato collegamento negoziale.
Si tratta di censure all'evidenza inammissibili in quanto non prendono specifica posizione sulle ragioni della decisione in esame, potendo attagliarsi a una qualsiasi delle centinaia di controversie analoghe relative alle c.d. “operazioni baciate” Con realizzate da al fine di incrementare illecitamente il proprio patrimonio di vigilanza.
6.3 Nel merito, la valutazione del Tribunale è comunque corretta e va confermata.
25 Nello specifico, il Tribunale ha così ritenuto con riguardo alla prova dell'esistenza del collegamento negoziale sostenuto da parte attrice a fondamento delle nullità delle tre Con allegate operazioni di acquisto finanziato di titoli : “(omissis) La prima questione da esaminare riguarda l'accertamento del preteso collegamento negoziale tra i contratti di acquisto di azioni/obbligazioni convertibili e la concessione del fido per elasticità di cassa. 1) Prima operazione. La prima operazione di collocamento titoli fu attuata dalla tra il 13 e il 28 dicembre 2012 e si è articolata nei seguenti Pt_1 passaggi: (i) l'apertura del conto deposito titoli n. 137/2244103 (doc. 1); (ii)
l'apertura del conto corrente n. 137/0998166 c.d. “denaro caldo” (doc. 2); (iii)
l'acquisto di n. 10.000 azioni della in contropartita diretta dalla al Pt_1 Pt_1 prezzo di euro 62,50 per un controvalore di euro 625.000,00 con addebito sul conto corrente n. 137/0001536 della IG.ra (conto in titolarità della Controparte_1 IGnora ed aperto prima dell'operazione in esame); (iv) il giroconto CP_1 dell'importo di euro 650.000,00 dal conto n. 137/0998166, in totale assenza di qualsivoglia provvista, al conto corrente n. 137/0001536 (doc. 5 e doc. 6). All'esito di tale operazione, dunque, la IG.ra disponeva del conto titoli n. CP_1
137/2244103 con 10.000 azioni della Banca (doc. 7), del conto corrente n.
137/0998166 con un saldo negativo di euro 650.055,93 (doc. 8) e del conto corrente
n. 137/0001536 con un saldo negativo di euro 15.759,61 (doc. 9). Occorre evidenziare che l'erogazione sul conto denaro caldo di € 650.000 è stata effettuata in data 27.12.2012 e il giroconto sul conto corrente ordinario n. 137/0998166 veniva eseguito in pari data 27.12.2012 in totale assenza di qualsivoglia provvista sul conto
n. 137/0998166. L'addebito per “acquisto a contanti Banca Pop. NZ OP.” sul conto corrente ordinario per l'importo di € 625.020 porta la medesima data del
27.12.2012. La disposizione di bonifico per l'acquisto dei titoli è stata fatta sottoscrivere alla IG.ra ex post il 12.02.2013, parecchio tempo dopo la CP_1 conclusione dell'operazione. In tale occasione veniva fatto sottoscrivere anche il contratto di affidamento in conto corrente, per l'importo di euro 650.000 utilizzati per
l'acquisto. La sottoscrizione postuma della distinta di bonifico e del contratto di affidamento, volta evidentemente a preservare la formale regolarità dell'operazione, non elide il dato IGnificativo ai fini della ricostruzione del collegamento, della contestualità dell'affidamento a valere sul conto corrente aperto a servizio dell'operazione e dell'utilizzo di tale provvista mediante giroconto sul conto corrente preesistente per il pagamento del prezzo delle azioni. 2) Seconda operazione. In data
11.7.2013 la IGnora acquistava n. 4800 azioni di nuova emissione, per un CP_1 controvalore di € 300.000, oltre ad un pari importo di obbligazioni convertibili. La
26 addebitò la somma necessaria (euro 600.000,00) con la dicitura “denaro caldo” Pt_1 sul conto n. 137/0998166 della IG.ra , senza alcuna richiesta Controparte_1 di erogazione da parte di quest'ultima, e contestualmente girò la suddetta somma sul conto corrente n. 13757001536 dove venne simultaneamente addebitato
l'acquisto dei titoli (doc. 17). A tale data il saldo negativo del conto “denaro caldo” ammontava quindi ad euro 1.250.000. Significativo che, anche in questo caso, la data del contratto di affidamento in conto corrente (16.10.2013 cfr. doc. 14) fosse successiva di un mese rispetto alla erogazione del relativo importo (2/4.9.2013 cfr. doc. 65). A febbraio 2015 la ha deliberato l'esercizio della facoltà di riscatto Pt_1 delle obbligazioni, convertendole in azioni, nel maggio del medesimo anno, per il prezzo di 48 euro ad azione. 3) Terza operazione. La addebitò sul conto Pt_1 corrente n. 137/0998166 ulteriore “denaro caldo” per due tranche, ciascuna di euro
37.312,50 e tale provvista fu utilizzata per la sottoscrizione di ulteriori azioni della formalmente a nome dei figli della IG.ra , e Pt_1 CP_1 Parte_3 Parte_4
(doc. 18). In particolare la Banca aprì (i) a nome del IG. il conto corrente Parte_3
n. 137/1169262 ed il conto deposito titoli n. 137/2293315 (doc. 19) e (ii) a nome del IG. il conto corrente n. 137/1169224 ed il conto deposito titoli n. Parte_4
137/2293309 (doc. 20); a favore di ciascuno dei due fratelli furono quindi collocate, con operazione del 27.08.2014, n. 597 azioni della al Parte_1 prezzo di euro 62,50 per azione con un controvalore complessivo di euro 37.312,50 ciascuno (docc. 21-24). La liquidità per tali sottoscrizioni fu fornita dalla IG.ra
tramite due bonifici di euro 37.312,50 ai figli (docc. 25-28), sulla base della CP_1 provvista erogata dalla Il saldo negativo del già citato “denaro caldo” Pt_1 ammontava a questo punto ad euro 1.324.625. Preme osservare che l'erogazione sul conto denaro caldo di complessivi € 74.625,00 è datata 27.8.2014 e sempre in data
27.8.2014 l'importo è stato girato sul conto corrente ordinario della IGnora . CP_1
In pari data il suddetto importo è stato trasferito sui conti correnti intestati ai figli della IGnora e sempre in tale data sono registrate sui suddetti due conti le CP_1 operazioni di “Sottoscrizione operazioni titoli Banca Po. 14”, con Controparte_14 relativo addebito dell'importo di 37.312,50 ciascuno. Già detti elementi documentali fanno emergere innanzitutto la strettissima “contiguità” temporale, sia per le operazioni del 2012, 2013 e 2014 tra le rispettive acquisizioni titoli e i relativi finanziamenti, risultando le acquisizioni dei titoli rese possibili solo in ragione della concessione dell'affidamento: sui conti correnti in esame del resto, alla data degli addebiti di ciascun acquisto azionario sopra menzionato non vi era neppure autonoma adeguata provvista per farvi fronte, di tal che risulta utilizzata la linea di credito. Né
27 ai fini di elidere la connessione tra detti negozi - desumibile dai chiari dati documentali– connessione esistente in ragione dell'intenzionale coordinamento tra i finanziamenti concessi e i correlati acquisti, può assumere rilievo nella terza operazione il fatto che gli acquisti titoli siano avvenuti anche in favore de IGnori Pt_4
e nel mentre i finanziamenti siano stati poggiati su conto intestato alla sola Pt_3 IGnora : sul fatto che vi può esservi rilevante collegamento negoziale anche CP_1 se i singoli negozi siano stati formalmente conclusi ad opera di soggetti parzialmente diversi (cfr Cass. Civile n. 12454 del 19.7.2012). Il vero e proprio collegamento negoziale, voluto dalle parti, è risultato poi pienamente comprovato all'esito delle ulteriori prove documentali acquisite in giudizio, ossia il doc. 96 prodotto dalla Pt_1 in attuazione dell'ordine di esibizione e l'estratto del “Tableau de Bord” redatto da E
& Y su incarico conferito dalla 24 luglio 2015. Il doc. 59 Pt_1 Parte_1 consta di file estrapolato dai sistemi informatici di in LCA contenente l'elenco CP_3 dei nominativi di titolari di finanziamenti con relativi importi, sulla base dei quali è stato determinato dalla l'importo di 1.086,9 milioni di euro quale riserva Pt_1 indisponibile prevista dall'art. 2358, comma 6 c.c. iscritta a bilancio 2015. Gli amministratori della Banca, nell'iscrivere per la prima volta nel bilancio relativo all'esercizio 2015 una riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 2358, 6° comma cc per un ammontare pari al capitale oggetto di finanziamento, hanno riconosciuto espressamente che i suddetti finanziamenti sono stati concessi in funzione dell'acquisto sottoscrizione di azioni della Banca medesima, in assenza delle condizioni richieste dall'art. 2358 cc. Nella Relazione degli amministratori prodotta sub doc. 35 prodotto da parte attrice si legge: “il ConIGlio di Amministrazione della
Capogruppo fin dalla seduta del 7 luglio ha incaricato il nuovo management, coadiuvato da consulenti legali, finanziari, contabili e fiscali di primario standing, di avviare un'approfondita attività di ricognizione patrimoniale, che ha fatto emergere
l'esistenza di operazioni di finanziamento, per un totale di 1.087 milioni di euro, i quali, in applicazione dei criteri individuati dalla BCE, sono stati considerati “correlati” all'acquisto di azioni della Banca”. Tra i suddetti finanziamenti sono ricompresi anche quelli accordati dalla Banca agli odierni attori per rendere possibile l'acquisto delle azioni da parte loro. Nell'estratto del “Tableau de Bord” prodotto da Ernst and Young, che ha ricevuto in data 24 luglio 2015 dall'Amministratore Delegato di
[...]
l'incarico di individuare la platea dei soggetti rispetto ai quali è Parte_1 possibile ravvisare una potenziale correlazione tra l'erogazione di finanziamenti e
l'acquisto sottoscrizione di azioni al 31 dicembre 2014, sulla base della stessa documentazione messa a disposizione della figurano le due operazioni di Pt_1
28 acquisto di azioni/obbligazioni effettuate dalla IGnora nel 2012 e nel 2013. CP_1
La ha contestato l'idoneità probatoria del documento 96, sostenendo che Pt_1
l'iscrizione della riserva era stata costituita a fini meramente prudenziali, nel caso in cui l'art. 2358 cc fosse ritenuta in concreto applicabile alla e alle operazioni Pt_1 dalla stessa censite e che le operazioni ivi censite presentassero profili di criticità. Le conclusioni che si ricavano dai due documenti succitati non risultano superate da alcuna prova che dimostri l'erroneità dei dati inseriti a bilancio 2015. Ancorché non possano essere valorizzate le testimonianze assunte, in quanto i testi e Tes_1
non hanno assistito agli incontri tra la IG.ra e il funzionario della Tes_2 CP_1
Banca e il teste ha riferito circostanze de relato ex parte actoris, i dati Tes_3 documentali testé illustrati letti unitariamente e tenuto conto della contestualità degli acquisti azionari e dei finanziamenti, operazioni per vari aspetti anomale, reiterate nel tempo e fra loro analoghe, danno conto della esistenza di un inequivoco collegamento obiettivo e funzionale, oltre che intenzionale e teleologico, tra la concessione dei finanziamenti e le correlate acquisizioni di titoli e ciò su richiesta e proposta della Banca, accettata da controparte. In argomento, è opportuno ricordare che, affinché ricorra il collegamento negoziale, sono necessari sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur manifestato in forma non espressa, di volere, non solo
l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. civ. 22216/2018; Corte d'Appello di Milano 08/01/2020 n. 40).
L'oggettivato assetto di interessi che i contraenti hanno perseguito attraverso il collegamento negoziale è stato dunque proprio quello di piegare l'operazione all'acquisto finanziato dalla Banca di azioni/obbligazioni convertibili della Banca stessa, non venendo invece in rilievo l'utilizzo su mera iniziativa autonoma del cliente di un affidamento concesso senza finalità specifica e in periodo non sospetto”.
Si tratta di rilievi e considerazioni fondati, autonomamente idonei a sostenere la motivazione e soprattutto non smentiti da alcuna evidenza contraria acquisita agli atti. In dettaglio:
a) quanto alla contestualità delle operazioni, gli elementi documentali non fanno emergere una mera “contiguità temporale”, intesa come “vicinanza” tra investimenti e finanziamenti, ma evidenziano l'assoluta contestualità di ciascun finanziamento con
29 il rispettivo acquisto correlato, e questo per tutte e tre le operazioni finanziarie di riferimento, nonché la perfetta corrispondenza tra importi finanziati e importi investiti;
b) quanto alla mancanza di provvista, non risulta a ben vedere neppure contestato il rilievo che le acquisizioni dei titoli da parte della IG.ra (e in Controparte_1 parte, per essa, dai suoi figli) furono rese possibili solo in ragione della concessione degli affidamenti di cui si tratta, non essendovi sui conti correnti in esame, alla data degli addebiti di ciascun acquisto, una giacenza minimamente adeguata per potervi fare fronte, di talché le concesse linee di credito furono indispensabili per gli acquisti, di cui hanno rappresentato l'antecedente imprescindibile, non esistendo d'altra parte un diverso modo per poter giustificare contabilmente le uscite per il pagamento del prezzo degli investimenti, di complessivi € 1.324.625, somma notevolmente superiore alle disponibilità reddituali della IG.ra , dalla stessa CP_1 ragionevolmente non ripagabile. Per l'effetto, non essendo razionalmente spiegabile la concessione da parte della banca di un affidamento su conto corrente ad una persona come la IG.ra per gli importi indicati, appare evidente come l'unica CP_1 spiegazione possibile sia quella sostenuta dall'attrice, e cioè che la destinazione del prestito era l'acquisto correlato delle azioni emesse dalla banca. In altri termini,
l'ammontare del prestito rappresenta una chiara prova della correlazione;
c) quanto alla documentazione acquisita a seguito di ordine di esibizione, questa conferma ulteriormente la correlazione acquisti/finanziamenti di cui si tratta. In particolare: il “Tableau de Bord”, predisposto dalla società di consulenza Ernst &
Young su incarico dell'Amministratore Delegato di al fine Parte_1 di individuare la platea dei soggetti rispetto ai quali risultava possibile ravvisare una potenziale correlazione tra l'erogazione di finanziamenti e l'acquisto/sottoscrizione di azioni al 31 dicembre 2014, riconosce come “correlate” le due operazioni di acquisto di azioni/obbligazioni effettuate dalla IGnora nel 2012 e nel 2013. Circa le CP_1 risultanze del bilancio di il doc. 59 consta di file estrapolato dai sistemi CP_11 Con informatici di contenente l'elenco dei nominativi di titolari di finanziamenti con i relativi importi sulla base dei quali è stato determinato dalla l'importo di Pt_1
1.086,9 milioni di euro quale riserva indisponibile prevista dall'art. 2358, comma 6
c.c. iscritta a bilancio 2015. Gli amministratori della Banca, nell'iscrivere per la prima volta nel bilancio relativo all'esercizio 2015 una riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 2358, comma 6 c.c., per un ammontare pari al capitale oggetto di finanziamento, hanno riconosciuto espressamente che i suddetti finanziamenti sono stati concessi in funzione dell'acquisto sottoscrizione di azioni della Banca medesima, in assenza delle
30 condizioni richieste dall'art. 2358 c.c. Nella Relazione degli amministratori prodotta sub doc. 35 di parte attrice si legge: “il ConIGlio di Amministrazione della
Capogruppo fin dalla seduta del 7 luglio ha incaricato il nuovo management, coadiuvato da consulenti legali, finanziari, contabili e fiscali di primario standing, di avviare un'approfondita attività di ricognizione patrimoniale, che ha fatto emergere
l'esistenza di operazioni di finanziamento, per un totale di 1.087 milioni di euro, i quali, in applicazione dei criteri individuati dalla BCE, sono stati considerati “correlati” all'acquisto di azioni della Banca”. Ebbene, tra i suddetti finanziamenti sono ricompresi anche quelli accordati dalla banca agli attori per rendere possibile l'acquisto delle azioni da parte loro;
d) quanto alla condotta tenuta dal funzionario con il quale la IG.ra ha CP_1 trattato le tre operazioni di riferimento, IG. , è in atti (doc. 73 di AR parte attrice) la registrazione della discussione intercorsa tra il predetto e la IG.ra in data 9 novembre 2015, alle ore 14:15, presso gli uffici della Controparte_1
nel corso della quale il funzionario ha ammesso di essere Controparte_8 Con stato “inviato” dalla banca ( ); di aver assunto lui l'iniziativa; che acquisto titoli e finanziamento erano parti di una medesima operazione unitariamente costruita ed eseguita;
di non essere a conoscenza del fatto che le operazioni baciate avessero un importo così elevato: “01:37 MGC [ ] “e cioè che tu sei venuto Controparte_1
a chiedermi di fare l'operazione”02:00 MB [ ]: “la direzione, mi ha AR dato mandato di contattare i clienti così detti finanziati ok?, di fare quel colloquio che abbiamo fatto”. 02:43 MGC “sono convinta che mi chiederanno o comunque io vorrò dire come sono nate queste operazioni. Io non sono venuta a chiedere a te di fare questi investimenti. Tu mi hai chiamato, sei venuto qua, mi hai chiesto, mi hai anche detto che le operazioni si sarebbero chiuse con il riacquisto della Banca delle azioni”.
MB: “te l'ho anche, te l'ho anche, nel corso del colloquio che abbiamo fatto secondo me te ho go anca ribadio io sta cosa qua!”. 03:29 MGC: “tu mi hai detto anche no guarda tranquilla che queste operazioni sono blindate tu mi hai sempre detto […]”
MB: “si che teo go tido”; MGC: “hai usato questo aggettivo, sono operazioni blindate che si aprono e si chiudono” MB: “ erano nate così”. 04:16 MB: “sappi che Persona_3 queste operazioni sono tutte censite e sono tutte alla luce del sole nella loro genesi effettiva di come sono nate”. 6:05 MB: “e se te ricordi mi te gho risposto si xe vero, in un nasceva l'operazione finanziata dall'altra parte c'erano le azioni perché il contesto di quel momento era quello, te gho dito xe cambià il contesto non xe stà più possibile chiuderle […]. 6:38 MB: “se gà un po' bloccà la negoziazione delle azioni che di fatto non ga consentio di chiudere quelle operazioni che erano nate”. 11:33
31 MB: “poteva essere sta qualche d'un che lo ha fatto di iniziativa sua, per carità”.
MGC: “Non sono stata certo mi che son venù in cerca di fare un investimento. MB: assolutamente no”. 19:27 MB: “a parte che nessuno aveva la consapevolezza di questa dimensione no? Sembrava che tu va tre quattro clienti abbiamo bisogno, ci manca un… gheto capio? La dimensione non potevo saperla” “Se avessi saputo la dimensione col piffero che sarei venuto da te a proporti e rovinarmi la vita”. 24:32
MB: “perché qua i podaria dire no, scarico su chi è venuto a proporre l'operazione, beh fermi tutti, si mi rappresento la banca, voglio dire si xe vero che son vegnù mi” Contr
“a eseguire degli ordini”. 31:23 MB: “ma scoltame un attimo, e mi non me sento mia in colpa per essere vegnù qua da ti? […] in questo momento me sento sporco, me sento come un peso, non ghe dormo de note”. 32:27 MB: “c'è gente che me gha registrà […] non mi sono mica arricchito […] certo g'ho rappresentà la banca, son vegnù proporre l'operazione…”. 34:53 MB: “invece a noi altri scusa il termine ne
o gha messo in c…”.
In definitiva risulta condivisibile e non altrimenti smentita dalla appellante la conclusione tratta dal Tribunale secondo cui “i dati documentali testé illustrati letti unitariamente e tenuto conto della contestualità degli acquisti azionari e dei finanziamenti, operazioni per vari aspetti anomale, reiterate nel tempo e fra loro analoghe, danno conto della esistenza di un inequivoco collegamento obiettivo e funzionale, oltre che intenzionale e teleologico, tra la concessione dei finanziamenti
e le correlate acquisizioni di titoli e ciò su richiesta e proposta della Banca, accettata da controparte”.
7. Il settimo motivo (v. atto d'appello, pag. 50 – 60) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, sia applicabile anche alle società cooperative, e specificamente a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la all'epoca dei fatti, e quindi, per Parte_2
l'effetto, di tutti gli ulteriori capi della sentenza definitiva, connessi, dipendenti, e/o consequenziali. Si sostiene, nello specifico, che non sarebbe stato adeguatamente considerato e valutato: i) che l'art. 2358 c.c. non è applicabile alle società cooperative, e in particolare alle banche popolari, perché non rientra tra le norme dettate in materia di società per azioni richiamate dalla disciplina in materia di società cooperative;
inoltre, in quanto detta disposizione non supera il vaglio di compatibilità
“tipologica”, sotto il profilo: a) della finalità mutualistica delle società cooperative, non compatibile con una disciplina che, invece, precluda l'adozione di meccanismi di incentivo all'acquisto di azioni da parte di nuovi soci;
b) della razionalità complessiva
32 del sistema normativo, che nelle società cooperative, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, consente l'attribuzione diretta agli amministratori delle società di competenze proprie in materia di operazioni sul capitale sociale senza necessità di autorizzazione assembleari (laddove l'art. 2358 c.c. postula una competenza esclusiva e diretta dell'assemblea ad autorizzare operazioni di financial assistance); ii) che anche laddove si ravvisassero profili di compatibilità tipologica tra l'art. 2358 c.c. e la disciplina delle operazioni sul capitale nelle società cooperative, le uniche parti “compatibili” della prima disposizione sarebbero quelle relative ai limiti quantitativi: aspetto, questo, sul quale, tuttavia, il Tribunale di NE non avrebbe condotto alcuna analisi.
7.1 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato in senso favorevole all'applicazione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, e quindi alle banche popolari, qual era la all'epoca dei fatti, affermando: “(omissis) L'art. 2358 cc, Parte_1 nel testo vigente dal 2008, prevede un divieto in generale per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, consentendo alla società di concedere “assistenza finanziaria” solo alle condizioni specificate nella norma stessa tra cui vi è la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Ritiene il Tribunale che l'art 2598 cc. sia applicabile anche alle società cooperative per azioni. La disposizione normativa in esame prevede che l'operazione di assistenza finanziaria debba essere preventivamente autorizzata dall'assemblea straordinaria dovendo essa essere illustrata nella relazione accompagnatoria degli amministratori indicante le relative condizioni, quali il prezzo delle azioni, l'interesse praticato, la valutazione del merito creditizio dell'acquirente, nonché indicante la convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che essa comporta per la solvibilità e la liquidità della società, dovendo il verbale dell'assemblea e la relazione degli amministratori essere iscritti nel registro delle imprese. Da detta disciplina emerge che l'interesse preminente tutelato dal legislatore è quello della società e dei creditori all'integrità del capitale sociale, interesse rilevante anche per le società cooperative per azioni, quale era all'epoca dei fatti di causa. Come da Parte_1 precedenti di questo Tribunale “la disciplina rammentata che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l'art. 2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di proprie azioni, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Così non può dirsi incompatibile con la natura delle società cooperative la
33 necessità di delibera assembleare autorizzativa di cui si è fatto cenno, posto che se
è esclusivo compito degli amministratori l'ammissione di nuovi soci, non è possibile escludere di per ciò stesso la necessità di delibera assembleare per autorizzare gli amministratori a collocare azioni mediante l'operazione di assistenza finanziaria…”.
Con l'entrata in vigore del Testo Unico Bancario, giusta art. 161, è stato abrogato il
D.L.gs. n. 105/1948 che, al suo art. 9, prevedeva la possibilità per la società di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per Legge era demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potevano in ogni caso eccedere il 40 % delle riserve legali. Inoltre, il nuovo testo unico bancario, introdotto con il D.L.gs. n. 310/2004, al proprio art. 150 bis, indica espressamente quali norme del codice civile non si applicano alle banche popolari, prevedendosi in tal senso gli artt. 2346 comma 6, 2349 comma 2, 2513,
2514 comma 2, nonché gli artt. 2512, 2514 e 2530 comma 1, norme del codice civile antecedenti e successive all'art. 2358 cc che così il legislatore non ha ritenuto di escludere dal novero di applicabilità. In altre parole, l'abrogazione del citato art. 9
D.L.gs. n. 105/1948 ed il disposto dell'art. 150 bis TUB, autorizzano a ritenere che sussista anche per le banche popolari il divieto di finanziare l'acquisto di proprie azioni secondo il paradigma dell'art. 2358 cc.”.
7.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo di impugnazione è per contro infondato e non merita accoglimento.
Depone invero nel senso dell'applicazione dell'art. 2358 c.c. anche alle società cooperative, e alle banche popolari in particolare (qual era l'odierna appellante, che all'epoca dei fatti rivestiva tale forma societaria), innanzitutto il dato letterale, e segnatamente il richiamo “aperto” dell'art. 2519 c.c., il quale, stabilendo che “Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”, induce a ritenere che l'art. 2358 c.c. debba trovare diretta applicazione anche nei riguardi delle società cooperative in quanto non in contrasto con la natura e le finalità delle medesime. Non si ritrova, infatti, nella norma in esame, volta a tutelare il capitale sociale nell'interesse della società, oltre che dei soci e dei creditori, alcuna specifica ragione di incompatibilità con la natura e la finalità delle società cooperative.
A favore dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari opera inoltre (come correttamente osservato dal Tribunale) la disciplina del TUB.
Nello specifico, prima della riforma operata al diritto societario dal T.U.B. vi era una norma (l'art. 9 del D.L.gs. 10 febbraio 1948, n. 105) contenente disposizioni
34 sull'ordinamento delle banche popolari, che in deroga al divieto vigente per le società per azioni di prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, consentiva espressamente alle banche popolari (e solo ad esse) di “accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge
è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”. Ebbene, l'art. 161 T.U.B. ha soppresso tale deroga (norma speciale), sicché la regola generale che impone il divieto di cd. assistenza finanziaria deve ritenersi ora senza margini di dubbio operante senza limiti differenziali anche per le cooperative, e tra esse anche alle banche popolari.
Va poi richiamato l'art. 150-bis, comma 2, del T.U.B., che elenca quali norme dettate dal codice civile non si applicano alle banche popolari, tra cui l'art. 2349, comma 2,
c.c., dettato in tema di società per azioni.
Ora, appare evidente che qualora il legislatore avesse inteso escludere l'applicazione alle banche popolari costituite in forma di società cooperative anche dell'art. 2358
c.c. lo avrebbe previsto esplicitamente. Il fatto, invece, che l'elenco inizi con un articolo antecedente l'art. 2358 e continui con articoli ad esso susseguenti, senza includere la norma in esame [“Art. 150-bis Disposizioni in tema di banche cooperative.
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma,
2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,
2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,
((2534, 2535, secondo comma, primo periodo,)) 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma,
2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545- octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545- quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies”], conferma indirettamente l'applicabilità di essa alle banche popolari.
A ciò si aggiunga che l'attuale formulazione dell'art. 2358 c.c. è il risultato dell'intervento operato dal D.L.gs n. 142/2008, attuativo della direttiva comunitaria
2006/68/CE, che ha attenuato il divieto di operazioni di concessione di prestiti o di garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, aprendo un'esenzione dal divieto purché vengano rispettate specifiche condizioni ed effettuati gli adempimenti previsti dalla norma. Il descritto intervento di modifica del 2008 ha ulteriormente privato di capacità di convincimento la tesi dell'incompatibilità della norma de quo alle cooperative, che si fondava per lo più sull'inadeguatezza per le società cooperative del carattere ineludibile del divieto.
35 La compatibilità della disciplina dettata dall'art. 2358 c.c. con la normativa delle banche popolari è stata riconosciuta, e ripetutamente affermata, dalla giurisprudenza di merito in vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio (cfr. Tribunale
NE, sentenza n. 175/2022 del 7.2.2022; Tribunale NE, sentenza n.
2430/2021 del 28.12.2021; Tribunale NE, sentenza n. 1786/2021 del
20.9.2021; Tribunale NE, sentenza n. 541/2021 del 6.5.2021; Tribunale
NE, sentenza n. 797/2021 del 3.5.2021; Tribunale NE, sentenza n. 1359/21 del 2.7.2021; Tribunale NE, sentenza n. 834/2021 del 5.5.2021; Corte d'Appello
NE, sentenza n. 505/2023 del 6.3.2023), nonché, proprio con riferimento alla posizione della , dalla , che nella propria relazione Parte_1 CP_16 del 23.12.2016 ha affermato: “Le operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione/acquisto di azioni proprie sono espressamente vietate dall'ordinamento se non poste in essere in osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 2358 del cod. civ. (omissis) Quanto all'applicabilità di tale disposizione alle società cooperative, è sufficiente rilevare che l'art. 2519 c.c. prevede che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni
e che in giurisprudenza e dottrina non si rinvengono convincenti argomenti volti a far ritenere che il divieto in questioni non si applichi alle predette società cooperative.
Del resto, la stessa scelta di fondo del legislatore in materia di banche cooperative, quale risulta dall'art. 150-bis del D.L.gs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
Bancario) è nel senso di una loro assimilazione alle società per azioni in misura anche maggiore rispetto a quella che può aversi per società cooperative di diritto comune in forza del rinvio operato dall'art. 2519 c.c.”.
Deve in ogni caso rilevarsi che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. nella versione vigente a partire dal 2008, e quindi, al momento dell'esecuzione dell'operazione oggetto di causa [“La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico,
l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato
36 per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante
i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese”] avrebbe potuto essere superato solo se fossero state rispettate specifiche condizioni (regole procedimentali e pubblicitarie e limiti patrimoniali), non sussistenti, però, nel caso di specie. In disparte la notazione che l'onere della prova circa il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 2358 c.c. grava sulla banca e non già sull'acquirente (cfr. artt. 1218 e 2697 c.c.).
La violazione dell'art. 2358 c.c. per avere la banca operato l'assistenza finanziaria all'acquisto delle proprie azioni in violazione dell'art. 2358 c.c., e senza il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla norma, è comunque circostanza ammessa dalla stessa banca, che ne ha dato atto nella sua Relazione Finanziaria
Consolidata al 30 giugno 2015, nella quale risulta nella sostanza ammesso che in violazione della previsione dell'art. 2358 c.c. l'assemblea dei soci della banca non ebbe mai ad autorizzare i finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie dell'istituto e che gli amministratori non provvidero mai a redigere la relazione prescritta dal terzo comma della medesima disposizione.
La banca, quindi, ha riconosciuto che solo a seguito degli accertamenti ispettivi della
Banca EN RO (e pertanto successivamente al perfezionamento della transazione di cui è causa) e delle gravi censure in merito alle operazioni di acquisto e finanziamento dei titoli della banca, si è vista costretta, seppur tardivamente, all'iscrizione della riserva indisponibile obbligatoria ai sensi dell'art. 2358, comma 6,
c.c., inserita per la prima volta nella semestrale al 30 giugno 2015 e mai appostata nei bilanci precedenti.
In definitiva, non vi sono ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358
c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'eIGenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al suddetto divieto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è infatti la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa. In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.
37 Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo, l'acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
8. L'ottavo motivo (v. atto d'appello, pag. 60 – 79) denuncia l'erroneità della Con sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto di azioni effettuato dagli attori e del correlati finanziamenti (di 600.000, 650.000, 74.625 €) per violazione dell'art. 2358 c.c.; nello specifico viene contestato che: i) non può sostenersi, in relazione alle operazioni oggetto di causa, alcuna violazione dell'art. 2358 c.c., la cui applicazione sarebbe comunque limitata alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori;
ii) la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. (a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia dovuta alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori) non comporta comunque la nullità dei contratti;
iii) in ogni caso, l'eventuale nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. non potrebbe estendersi anche al contratto di acquisto delle azioni, che resterebbe comunque valido ed efficace.
8.1 Il motivo è infondato.
8.2 Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE
e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto.
Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche eIGenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea.
Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
38 È perciò irrilevante il fatto, asserito dall'appellante, che la banca disponesse al tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno omesso di rendere tali riserve
(la cui sorte negli esercizi successivi, che hanno preceduto la messa in liquidazione, non è indicata) indisponibili, iscrivendo parimenti al passivo dello stato patrimoniale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi.
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
Quanto all'argomento per cui la nullità pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere, perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie, che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue dalla nullità causata dalla violazione del divieto in esame, bensì dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione e l'acquisto di azioni proprie. In altri termini,
l'argomento contiene un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta invece la sanzione di una condotta illegittima.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di BPV s.c.p.a. non ebbe mai ad autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero ad illustrare a questo proposito all'assemblea. Con Vi è dunque stata da parte degli amministratori di la violazione dell'art. 2358 c.c.
Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti, e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr.
Cass. n. 25005/2006) – è nulla per violazione della norma imperativa.
Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità di ciascuna operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come correttamente affermato dal Tribunale
39 (cfr. sentenza definitiva, pag. 18 – 20: “(omissis) Va ulteriormente rilevato che l'art.
2358 cc che vieta in difetto dei presupposti di legge il finanziamento per l'acquisto di azioni proprie non è mera norma “interna” relativa all'agire amministrativo e tale quindi da non incidere sugli atti negoziali posti in essere con i terzi. Come già riconosciuto dalla Suprema Corte sia pure in tutt'altro settore (tematica della concessione abusiva del credito da parte di Istituti Bancari) l'ordinamento ha predisposto una serie di norme principi, controlli e regole, nell'intento di gestire i rischi specifici del settore bancario attese le possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della Banca, ma ben oltre di questa potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonché, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti. In particolare poi l'art. 2358 cc che prevede le condizioni che rendono possibile l'assistenza finanziaria, afferma nel suo principio generale un divieto che ha carattere imperativo, posto che detto divieto laddove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'assistenza finanziaria è diretto ad impedire operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse anche dei creditori della società (v. pronuncia Corte Cass. n. 15398/2013 ancorché riferita al solo contratto di finanziamento posto che solo della nullità del contratto di finanziamento colà si discuteva). Come già affermato da questo Tribunale “l'imperatività del divieto di assistenza finanziaria si scorge nel fatto che il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci al tempo dell'aumento di capitale, con ricaduta sul patrimonio netto, stante il rischio di inadempimento del socio entrante, inadempimento che sarà riferito all'obbligazione del rimborso del finanziamento, non a quella del conferimento, già adempiuta con i mezzi finanziari messi a disposizione della società (Cass. n. 25005/2006). Detto ciò
e considerato il divieto di assistenza finanziaria imposto da norma imperativa, deve escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscano alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti. L'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418, comma
1, c.c., è più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo, dovendosi ricomprendere anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni, oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto, per cui ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa e non
40 par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto (Cass. Sez.
Un. n. 26724/2007)”. In conclusione, la violazione dell'art. 2358 cc, che prevede obblighi comportamentali aventi come destinatari gli organi sociali, produce effetti non solo in ambito “endosocietario” ma determina anche la nullità negoziale nel rapporto tra e cliente laddove ricorra un collegamento tra negozi volto al Pt_1 perseguimento di quello specifico comune interesse costituito dall'acquisto finanziato dalla Banca delle azioni proprie della stessa con ciò integrandosi sul piano negoziale la violazione della norma imperativa comportante nullità negoziale. Necessita insomma che vi sia la prova che l'assetto di interessi che i contraenti hanno perseguito con i negozi collegati fosse per l'appunto quello di conseguire gli acquisti finanziati vietati dalla normativa imperativa de qua, non essendo invece sufficiente che il cliente, una volta ottenuto un finanziamento, abbia deciso, in autonomia e senza averlo preventivamente concordato, l'impiego della somma per l'acquisto delle azioni. Conclusivamente per tutto quanto esposto il collegamento negoziale rilevato nelle fattispecie esaminate in violazione dell'art 2358 c.c. conduce a nullità negoziale”).
9. Il nono motivo (v. atto d'appello, pag. 79 – 84) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni convertibili e della relativa porzione di finanziamento (sentenza
Definitiva, pp. 16 e ss.) omettendo sul punto di svolgere una adeguata valutazione circa l'effettiva applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle obbligazioni, da ritenersi invece inapplicabile in considerazione del fatto che: a) nel caso delle obbligazioni convertibili il problema dell'effettività dell'aumento di capitale non si pone al momento dell'emissione del prestito obbligazionario, ma al momento del successivo (eventuale e unilaterale) esercizio del diritto di conversione;
b) la nullità non può che essere dichiarata in presenza di una patologia causale chiaramente e inequivocabilmente riscontrabile ex ante, i.e. di un “vizio genetico” dell'operazione contrattuale;
c) nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto non sulla base di un vizio genetico, ma unicamente sulla base di un fatto (i.e. la conversione delle obbligazioni in azioni) che all'epoca della sottoscrizione non sussisteva, ma era meramente successivo ed eventuale, certamente non previsto o prevedibile, e si presentava comunque come il frutto di un'iniziativa unilaterale delle parti. In ogni caso, il riscatto o la conversione delle obbligazioni si presentavano come eventi meramente eventuali e successivi alla sottoscrizione del contratto, né vi sarebbe
41 alcuna prova dell'intenzione originaria della banca di convertire le predette obbligazioni.
9.1 Il motivo è infondato alla luce delle considerazioni svolte dal Tribunale, che non risultano adeguatamente affrontate dall'appellante e comunque non superate.
9.2 Giova in proposito ricordare che per il disposto dell'art. 12 T.U.B. si applica alle banche cooperative, con riguardo alla emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, anche l'art. 2420-bis c.c., il quale prescrive: al primo comma, che l'emissione di tali obbligazioni sia deliberata dalla assemblea straordinaria, la quale deve determinare il rapporto di cambio e il periodo e le modalità di conversione;
al secondo comma, che contestualmente l'assemblea deve deliberare un aumento del capitale sociale per un importo corrispondente alle azioni da attribuire in conversione;
al terzo comma, le modalità di emissione delle azioni in conseguenza dell'esercizio della conversione, semestre per semestre, prevedendo che gli amministratori dovranno anche depositare ogni semestre al Registro delle Imprese una attestazione dell'aumento di capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse;
al quarto comma, il divieto per la società di adottare talune decisioni
– fra cui la riduzione volontaria del capitale – fino alla scadenza del termine di conversione.
Appare evidente nella disciplina lo scopo di presidiare fin da subito l'effetto della conversione, che pure al momento dell'emissione è una mera possibilità, mediante una delibera di aumento di capitale, che deve farsi anticipatamente, anche se poi l'aumento diviene effettivo man mano, a seguito delle singole conversioni. All'atto della conversione, infatti, che si sostanzia nell'esercizio di un diritto di opzione, il rapporto di finanziamento sottostante l'acquisto obbligazionario si trasforma in rapporto sociale, e la somma versata dall'obbligazionista viene annoverata al capitale.
Anche questo aumento di capitale, così come quello che si realizza da subito con un'emissione di azioni, deve dunque essere un aumento effettivo, e deve essere presidiato contro ogni atto che comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti. Poiché per legge va deliberato da subito un aumento di capitale per l'ammontare intero delle azioni da attribuire, e da subito sono operanti alcune preclusioni ad operazioni (2420-bis, commi 2 e 4), l'effettività dell'aumento di capitale è tutelata fin da quando l'aumento è ancora solo potenziale.
Il collocamento di obbligazioni convertibili su provvista fornita dalla banca, una volta che manchi il rispetto delle regole dettate dall'art. 2358 c.c. mina allora, così come per l'analogo caso del collocamento azionario assistito, l'effettività del conferimento,
42 e ciò vale, sia per il caso che la conversione sia rimessa integralmente nella disponibilità dell'obbligazionista, sia per il caso che essa sia rimessa anche a discrezione dell'emittente, e anche per il caso che la conversione in azioni – anziché in denaro o altro – sia solo una delle possibili forme previste dal regolamento di emissione.
La natura ancipite dell'emissione obbligazionaria di questo tipo, e la necessità di apprestare immediato presidio all'aumento effettivo, si riflettono sul trattamento contabile della posta.
Il principio IAS 32 al par. 29 stabilisce infatti che “Un'entità rileva separatamente le componenti di uno strumento finanziario che a) fa sorgere una passività finanziaria per l'entità e b) attribuisce un'opzione al possessore dello strumento per convertirlo in uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità. Per esempio, un'obbligazione o uno strumento simile convertibile dal possessore in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'entità corrisponde a uno strumento finanziario composto. Dal punto di vista dell'entità, tale strumento comprende due componenti: una passività finanziaria
(un accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria)
e uno strumento rappresentativo di capitale (un'opzione call che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'entità) L'effetto economico dell'emissione di tale strumento è sostanzialmente simile all'emissione contemporanea di un titolo di debito con una clausola di rimborso anticipato e warrant di acquisto di azioni ordinarie o all'emissione di un titolo di debito con warrant staccabili per l'acquisto di azioni. Di conseguenza, in tutti questi casi, l'entità presenta le componenti di passività e di capitale distintamente nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria”.
Anche il principio OIC 3 qualifica le obbligazioni convertibili come “la fattispecie più diffusa di strumento finanziario che incorpora sia uno strumento di debito e sia uno strumento di patrimonio netto”. Come si esprime Cass. SSUU 1611/1989 c.c. in materia di contratto in frode alla legge (1344 c.c.) “E' il risultato perseguito che giustifica il divieto di legge, non i mezzi impiegati, con la conseguenza che la nullità non deriva dalla natura di questi, ma costituisce l'effetto imposto dalla legge, dell'impiego fattone, al fine di realizzare il risultato vietato”.
Il “perseguimento” che viene in questione nel caso di finanziamento per l'acquisto di obbligazioni convertibili in azioni proprie non è tanto l'intento soggettivo e la previsione della banca di procedere al riscatto delle obbligazioni mediante consegna di azioni proprie – cosa peraltro avvenuta – ma la predisposizione di uno strumento,
l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, che, in quanto collocato
43 mediante provvista fornita dalla banca, è in sé idoneo a eludere la disciplina cogente dettata per assicurare l'effettività degli aumenti di capitale, e i divieti in essa previsti a tutela della effettività del capitale. Si realizza dunque un complesso negoziale in frode alla legge, sanzionato da nullità ex art. 1344 c.c.; l'ipotesi della frode alla legge non necessita, peraltro, per essere ravvisata e riconosciuta, di una specifica invocazione da parte dell'interessato, volta che le circostanze di fatto e le difese sviluppate dallo stesso già contengano una invocazione della applicazione della sanzione di nullità quale comminata dalla legge per una ipotesi (collocazione azionaria finanziata) ritenuta sovrapponibile. Con Nel caso di specie ha esercitato il diritto di riscatto delle obbligazioni convertibili fatte acquistare, oltre che all'attrice, a migliaia di clienti all'uopo finanziati a breve distanza dalla collocazione, convertendole per l'effetto in azioni che, come tutti gli altri titoli scambiati mediante operazioni baciate, non trovano corrispondenza con un reale versamento di capitale. Correttamente, pertanto, la sentenza ha dichiarato nullo anche l'acquisto obbligazionario, nonché il corrispondente affidamento in conto corrente in quanto specificamente concesso per finanziarlo.
10. Il decimo motivo (v. atto d'appello, pag. 85 – 92) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto dall'attrice a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dai finanziamenti oggetto di lite, interamente utilizzati per gli acquisti azionari e obbligazionari assistiti. In tesi, tale conclusione, oltre a essere stata dedotta in termini immotivati e in contrasto con quanto già rilevato con i precedenti motivi, presupporrebbe necessariamente l'implicita compensazione tra asseriti crediti e controcrediti (altrimenti, l'attrice sarebbe stata del tutto priva di un concreto ed effettivo interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.), compensazione da ritenersi tuttavia preclusa (tra poste attive e passive) perché la banca è certo non abbia fatto valere propri crediti verso la controparte, sicché non potevano neppure ritenersi sussistenti i presupposti per derogare alla regola secondo cui i crediti vantati dall'attore devono essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo e nel rispetto del principio della par condicio creditorum. Risulterebbe, inoltre, del tutto omessa la valutazione del comportamento tenuto dalla cliente successivamente alla sottoscrizione dei contratti per cui è causa, di per sé idoneo a comportare il rigetto delle relative pretese. Infine, non adeguatamente considerato sarebbe pure il profilo dell'assenza di colpa della banca nella perdita di valore delle sue azioni.
10.1 Il motivo è infondato.
44 10.2 Richiamato quanto si è detto in merito al fatto che solo nella Relazione finanziaria consolidata al 30.6.2015 gli amministratori della Parte_1
hanno provveduto ad iscrivere al patrimonio netto le riserve indisponibili ex
[...] art. 2358, comma 6, c.c., risulta evidente che al momento delle operazioni di cui si tratta (realizzate nel dicembre 2012, luglio 2013 e giugno 2014) non era stata certamente attuata alcuna formalità necessaria per il legittimo compimento dell'operazione di assistenza finanziaria.
Per l'effetto, i contratti collegati oggetto di causa, per quanto si è detto, integrano un'operazione ex lege vietata, donde la correttezza della sentenza impugnata che ne ha dichiarato la nullità per violazione della norma imperativa di ordine generale di cui all'art. 2358 c.c., con la conseguenza della nullità dell'acquisto dei titoli azionari e obbligazionari r la liberazione dell'attrice (acquirente finanziata) dagli obblighi non ancora adempiuti discendenti dai contratti di finanziamento oggetto di lite utilizzati per gli acquisto azionario/obbligazionari assistiti, posto che ciò che è nullo non è idoneo a produrre effetti.
Invero, proprio perché riferita all'intera operazione di assistenza finanziaria la sanzione di nullità si propaga necessariamente anche al contratto di acquisto delle azioni. Nell'operazione restano, cioè, avvinti entrambi gli atti, di finanziamento e di cessione delle azioni, giacché evidente ne è la connessione funzionale, essendo entrambi tesi al perseguimento dell'unico risultato economico integrato dall'acquisto della partecipazione.
Il rischio tutelato è peraltro anche quello della non effettività del conferimento dei nuovi soci e del conseguente aumento del capitale societario, con le già considerate ricadute sul patrimonio netto in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, per cui non è sostenibile che la violazione del divieto possa portare alla invalidazione del solo contratto di finanziamento e non anche di quello relativo all'acquisto delle azioni (cfr. Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 28148 del 6.10.2023, Rv. 669287 - 01)
Va inoltre considerato, in relazione a quanto dedotto dalla banca sub §§ 222 – 2224:
a) che la censura per cui il Tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente conto del comportamento tenuto dalla IG.ra successivamente alla sottoscrizione CP_1 dei contratti di riferimento – e segnatamente il non aver contestato la nullità Con dell'operazione se non quando le azioni avevano ormai perso quasi totalmente il loro valore – ne va esclusa la fondatezza, facendo a ben vedere riferimento ad eventi e comportamenti successivi alla stipulazione dei negozi di cui si tratta e che pertanto non incidono sulla loro invalidità ex art. 2358 c.c.;
45 b) che parimenti irrilevanti, oltre che non corrette, sono le ulteriori deduzioni circa l'assenza di colpa della banca per la perdita di valore delle sue azioni, bastando al riguardo richiamare le risultanze contrarie degli accertamenti svolti dall'Autorità di
Vigilanza, dalla e dal giudice penale nell'ambito del richiamato processo CP_16 svoltosi a carico del management della banca;
c) che le somme incassate dalla a titolo di dividendi, cedole e premio CP_1 fedeltà (v. atto d'appello, pag. 87) non possono trovare regolamentazione in questa causa, nella quale la non ha proposto alcuna domanda restitutoria nei Controparte_2 confronti della correntista finanziata.
11. L'undicesimo motivo (v. atto d'appello, pag. 92 – 93), infine, denuncia l'erroneità della sentenza definitiva in punto di regolamentazione delle spese di lite, non essendo stata adeguatamente valorizzata: la circostanza che l'attrice è risultata totalmente soccombente in relazione a tutte le domande non accolte indicate nella sentenza non definitiva e in quella definitiva;
l'assoluta novità delle questioni e la notevole complessità in fatto e in diritto del giudizio, resa palese dal fatto che per addivenire all'accoglimento delle domande attoree il Tribunale ha fondato la motivazione su prove orali inammissibili (ed indebitamente ammesse) volte a provare l'esistenza di un preteso “patto aggiunto” volto a stabilire un collegamento negoziale non altrimenti evincibile dall'esame dei contratti per cui è causa e proceduto ad una
(pure inammissibile) applicazione analogica di norme (applicazione alle banche popolari di norme dettate per le società per azioni e incompatibili con le società cooperative).
Il motivo è infondato.
Nei confronti di gli attori sono limitati a chiedere l'accertamento della CP_11 nullità dei contratti di riferimento e l'accertamento, e la dichiarazione, che nulla è dagli stessi dovuto in relazione alle richiamate tre operazioni finanziarie su titoli di Con
.
Ebbene, tali domande sono state accolte, mentre non appare valorizzabile nel senso auspicato dalla appellante la circostanza che nelle conclusioni riportate nel preambolo della sentenza n. 1528/2019 sia stato fatto a tal fine riferimento anche alla compensabilità degli eventuali crediti della banca con i controcrediti restitutori o risarcitori dell'attrice, essendo stata la relativa questione altrimenti risolta dal
Tribunale, risultando vittoriosa la parte attrice e soccombente la banca in l.c.a.
La mancata compensazione, poi, costituisce oggetto di una valutazione che oltre ad essere ampiamente discrezionale, non risulta irragionevole, tenuto appunto conto del fatto che le domande principali di parte attrice hanno trovato pieno accoglimento.
46 Quanto alle ulteriori questioni che secondo l'appellante giustificherebbero un trattamento diverso delle spese, neppure queste risultano in concreto valorizzabili per la variazione dell'imputazione, e comunque del carico, delle spese processuali rispetto a quanto già deciso in merito dal Tribunale, in particolare considerato che nella specie hanno assunto rilievo quali problematiche IGnificative solo quelle dell'interpretazione degli artt. 83 T.U.B. e 2358 c.c. e del collegamento negoziale, che non presentano tuttavia alcun apprezzabile elemento di novità, inserendosi la vertenza in esame in un filone che conta ormai decine e decine di precedenti (non a caso citati anche dal patrocinio della banca in l.c.a.), in cui sono parti in causa sempre le due banche venete in liquidazione coatta amministrativa ( Parte_1
e Veneto Banca), aventi analogo oggetto e involgenti questioni
[...] sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte nel presente giudizio.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante Parte_1
e a favore degli attori ( , e
[...] Controparte_1 Parte_3 Pt_4
) con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di
[...] riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: “da € 1.000.0001 a € 2.000.0000”.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 337/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, conferma la impugnate sentenze (n. Controparte_2
1528/2019 e 62/2023) del Tribunale di NE, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa;
47 b) condanna l'appellante, Parte_1
, a rimborsare agli attori-appellati ( ,
[...] Controparte_1 Pt_3
e ) le spese di lite del secondo grado, che liquida, per compensi,
[...] Parte_4 in € 24.064, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante Parte_1 dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. Controparte_11
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in NE nella camera di conIGlio del 23 gennaio 2025
Il ConIGliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
48