TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/05/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3518/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Gianni Paltrinieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mirandola (MO), Via Agnini, 61/A6
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: parte attrice all'udienza del 06.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio per ivi sentire Parte_1 CP_1
condannarlo alla potatura di tutti i rami delle essenze arboree di sua proprietà sporgenti e condannarlo al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di € 1.177,00=, o nella diversa somma di giustizia, per spese sostenute per la pulizia delle grondaie di scolo e canaline, nonché per la tinteggiatura dei vani della sua abitazione interessati dalle infiltrazioni.
Nessuno si costituiva per che rimaneva, così, contumace. CP_1 Nelle more veniva richiesto ed accolto provvedimento ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto l'obbligo di fare, consistente appunto nella potatura dei rami sporgenti, alla quale provvedeva lo stesso attore, stante il mancato spontaneo adempimento da parte del convenuto.
In diritto giova evidenziare che la responsabilità per la mancata potatura ricade sul proprietario degli alberi, in quanto egli è tenuto a mantenere le piante in modo da non causare danni al vicino.
Trova, pertanto, applicazione l'art. 896 c.c., al cui comma 1, si statuisce che “quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali”.
Principio recepito dalla Suprema Corte “…riconoscendo espressamente
l'art. 896 cod. civ. al proprietario del fondo, sul quale, essi (rami) protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Ne consegue che non rileva la sussistenza di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell'art. 892 cod. civ., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro stesso” (Cass. Civ. n. 14632/2012).
Orbene, nel caso de quo parte attrice ha dimostrato come in effetti i rami delle essenze arboree del suo vicino Roveda abbiano invaso la sua proprietà e cagionato danni, atteso che i rami sporgenti e la caduta di essi a causa degli eventi atmosferici hanno ostruito le grondaie e le canaline, provocando, altresì, delle infiltrazioni nell'immobile.
Le risultanze istruttorie hanno confermato le deduzioni attoree e l'inerzia del convenuto a porre rimedio ai problemi cagionati al suo vicino.
Al riguardo, il teste , abitante nel medesimo Testimone_1 complesso immobiliare, precisa: “…si è vero, confermo la circostanza e le foto rammostratemi ed oggi la situazione è peggiorata nel senso che
i rami invadono ancora di più la proprietà dell'attore…”.
Pag. 2 di 3 Ed anche la teste dichiara: “…lui ha solo Testimone_2 tagliato dei rami che non c'entravano nulla…è vera la circostanza, anzi siamo messi peggio”.
Viepiù che il convenuto ha preferito non costituirsi nel presente CP_1
giudizio, né contestare le deduzioni e pretese attoree, né dare adempimento all'obbligo di fare, oggetto dell'espletato procedimento ex art. 700 c.p.c.
Con riferimento al quantum, tenuto conto delle spese affrontate dall'attore che ha dato esecuzione alla potatura dei rami sporgenti e pulizia, stante lo spontaneo adempimento da parte del convenuto, e del preventivo rilasciato per la tinteggiatura dei vani (doc. n. 31 atto di citazione), pare equo determinarlo nella somma complessiva di €
1.114,80=, di cui € 414,80, ritenuti congrui dall'Ufficiale giudiziario, per interventi di potatura eseguiti da ditta NA NA
RA (doc. n. 3), ed € 700,00=, ritenuti congrui, per tinteggiatura, che il è tenuto a corrispondere all'attore. CP_1
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle per la procedura cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3518/2022 R.G.:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna a CP_1
corrispondere a la somma di € 1.114,80= oltre interessi Parte_1
dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni;
2) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.098,45=, di cui €
183,45= per spese vive, oltre accessori, nonché in € 575,00=, oltre accessori, per la fase cautelare.
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3518/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Gianni Paltrinieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mirandola (MO), Via Agnini, 61/A6
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: parte attrice all'udienza del 06.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio per ivi sentire Parte_1 CP_1
condannarlo alla potatura di tutti i rami delle essenze arboree di sua proprietà sporgenti e condannarlo al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di € 1.177,00=, o nella diversa somma di giustizia, per spese sostenute per la pulizia delle grondaie di scolo e canaline, nonché per la tinteggiatura dei vani della sua abitazione interessati dalle infiltrazioni.
Nessuno si costituiva per che rimaneva, così, contumace. CP_1 Nelle more veniva richiesto ed accolto provvedimento ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto l'obbligo di fare, consistente appunto nella potatura dei rami sporgenti, alla quale provvedeva lo stesso attore, stante il mancato spontaneo adempimento da parte del convenuto.
In diritto giova evidenziare che la responsabilità per la mancata potatura ricade sul proprietario degli alberi, in quanto egli è tenuto a mantenere le piante in modo da non causare danni al vicino.
Trova, pertanto, applicazione l'art. 896 c.c., al cui comma 1, si statuisce che “quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali”.
Principio recepito dalla Suprema Corte “…riconoscendo espressamente
l'art. 896 cod. civ. al proprietario del fondo, sul quale, essi (rami) protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Ne consegue che non rileva la sussistenza di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell'art. 892 cod. civ., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro stesso” (Cass. Civ. n. 14632/2012).
Orbene, nel caso de quo parte attrice ha dimostrato come in effetti i rami delle essenze arboree del suo vicino Roveda abbiano invaso la sua proprietà e cagionato danni, atteso che i rami sporgenti e la caduta di essi a causa degli eventi atmosferici hanno ostruito le grondaie e le canaline, provocando, altresì, delle infiltrazioni nell'immobile.
Le risultanze istruttorie hanno confermato le deduzioni attoree e l'inerzia del convenuto a porre rimedio ai problemi cagionati al suo vicino.
Al riguardo, il teste , abitante nel medesimo Testimone_1 complesso immobiliare, precisa: “…si è vero, confermo la circostanza e le foto rammostratemi ed oggi la situazione è peggiorata nel senso che
i rami invadono ancora di più la proprietà dell'attore…”.
Pag. 2 di 3 Ed anche la teste dichiara: “…lui ha solo Testimone_2 tagliato dei rami che non c'entravano nulla…è vera la circostanza, anzi siamo messi peggio”.
Viepiù che il convenuto ha preferito non costituirsi nel presente CP_1
giudizio, né contestare le deduzioni e pretese attoree, né dare adempimento all'obbligo di fare, oggetto dell'espletato procedimento ex art. 700 c.p.c.
Con riferimento al quantum, tenuto conto delle spese affrontate dall'attore che ha dato esecuzione alla potatura dei rami sporgenti e pulizia, stante lo spontaneo adempimento da parte del convenuto, e del preventivo rilasciato per la tinteggiatura dei vani (doc. n. 31 atto di citazione), pare equo determinarlo nella somma complessiva di €
1.114,80=, di cui € 414,80, ritenuti congrui dall'Ufficiale giudiziario, per interventi di potatura eseguiti da ditta NA NA
RA (doc. n. 3), ed € 700,00=, ritenuti congrui, per tinteggiatura, che il è tenuto a corrispondere all'attore. CP_1
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle per la procedura cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3518/2022 R.G.:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna a CP_1
corrispondere a la somma di € 1.114,80= oltre interessi Parte_1
dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni;
2) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.098,45=, di cui €
183,45= per spese vive, oltre accessori, nonché in € 575,00=, oltre accessori, per la fase cautelare.
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3