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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/10/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1958/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Revocazione ex art. 395 c.p.c. n. r.g. 1958/2023 CC promosso da:
Arch. (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Gabriele Maso (c.f. CP_1 C.F._1
) del Foro di Treviso, giusta procura in atti;
C.F._2 contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Gabriele Alessio Controparte_2 C.F._3
(c.f. del Foro di Vicenza, giusta procura in atti;
C.F._4
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Silvestri (c.f. Parte_1 C.F._5
) del Foro di Vicenza, giusta procura in atti. C.F._6
Oggetto: Revocazione ex art. 395 c.p.c. della Sentenza N° 1882/2023 pronunciata dalla Corte
d'Appello di Venezia – IV Sezione Civile – in data 21.09.2023, pubblicata in data 25.09.2023, notificata in data 26.09.2023, emessa nel giudizio R.G. 1488/2022.
1 In punto: pagamento prestazione d'opera intellettuale / credito per compenso professionale – errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : CP_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e fatto salvo l'esito del proposto ricorso per cassazione, e così i maggiori importi che potranno venire riconosciuti dal Giudice del rinvio nell'ipotesi d'accoglimento del ricorso.
Nella fase rescindente: pronunciarsi la revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia –
IV Sezione Civile – n. 1882/2023, datata 21.09.2023, pubblicata in data 25.09.2023, notificata dal patrocinio del Sig. in data 26.09.2023, emessa nel giudizio R.G. 1488/2022. Parte_1
Condannarsi il signor alla restituzione dell'importo di € 43.877,69, relativo alle Controparte_2 spese liquidate e conseguenti alla sentenza oggetto della domanda di revocazione, oltre agli interessi legali dal 28.06.2024 al saldo.
Disporsi altresì la restituzione di ogni ulteriore somma che venisse corrisposta alle controparti sulla base della sentenza oggetto della richiesta di revocazione.
Nella fase rescissoria: Respingersi per inammissibilità ed infondatezza gli avversari appelli incidentali.
In parziale riforma della sentenza n. 1108/2022 del Tribunale Civile di Vicenza, pubblicata in data
27.06.2022, notificata dal Sig. in data 29.06.2022: Parte_1
Dichiararsi la nullità parziale della CTU 27.08.2020 dell'Ing. per violazione del Per_1 contraddittorio e del disposto dell'art. 195, comma 3, c.p.c., in accoglimento della corrispondente eccezione formulata in primo grado a verbale d'udienza del 05.03.2021;
Accertata la qualità di eredi in capo agli opponenti e rispetto ai Parte_1 Controparte_2 genitori e , quanto a quest'ultimo anche in virtù dell'accettazione Controparte_3 Controparte_4 dell'eredità risultante dal contratto preliminare 15.02.2019, n. 48.876 di rep. Notaio dott. Per_2 respingersi le avversarie richieste di revoca/nullità/inefficacia dell'opposta ingiunzione di pagamento, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo di pagamento n. 3044/2017 emesso dal Tribunale di Vicenza, o, comunque, datosi atto che nell'impugnata sentenza il Tribunale ha condannato gli appellati al pagamento, pro quota, dell'importo capitale di Euro 58.862,35, oltre accessori di legge, condannarsi gli appellati, ciascuno per la quota del 50%, quali eredi legittimi dei condebitori solidali e Controparte_4 [...]
[...
[...] [
, al pagamento dell'ulteriore importo di € 216.627,85, oltre ad accessori, e così al CP_5 pagamento dell'importo complessivo pari ad imponibili € 275.490,20, ovvero al pagamento della diversa somma, anche maggiore ritenuta di giustizia, oltre ad accessori di legge ed interessi legali ex art. 9 L. 143/1949 dalla data di messa in mora (10/10/2009), nonché agli interessi ex art. 1284, comma
4 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo pagamento.
In denegato subordine: accertata la qualità di eredi in capo agli opponenti e Parte_1
rispetto alla madre - e, ciò, in ragione di atto di accettazione Controparte_2 Controparte_3 espressa dell'eredità intervenuto in data 13/07/2011 - confermarsi il decreto ingiuntivo n. 3044/2017 emesso nei confronti di e quali eredi della condebitrice solidale Parte_1 Controparte_2
, o, comunque, datosi atto che nell'impugnata sentenza il Tribunale ha condannato Controparte_3 gli appellati al pagamento, pro quota, dell'importo capitale di Euro 58.862,35, oltre accessori di legge, condannarsi gli appellati, ciascuno per la quota del 50%, al pagamento dell'ulteriore importo di
€ 216.627,85, oltre ad accessori, e così al pagamento dell'importo complessivo pari ad imponibili €
275.490,20, quali eredi legittimi della condebitrice solidale , ovvero al pagamento Controparte_3 della diversa somma, anche maggiore ritenuta di giustizia, oltre ad accessori di legge ed interessi legali ex art. 9 L. 143/1949 dalla data di messa in mora (10/10/2009), nonché agli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo pagamento.
Condannarsi gli appellati alla integrale rifusione delle spese di primo grado e così alla rifusione del compenso professionale, e delle spese, anche forfetarie, sia della fase monitoria che del giudizio di merito, delle spese di CTU e del procedimento cautelare in corso di causa, oltre ad accessori di legge, del grado d'appello e del presente giudizio di revocazione.
Condannarsi il signor alla restituzione dell'importo di € 43.877,69, relativo alle Controparte_2 spese liquidate e conseguenti alla sentenza oggetto della domanda di revocazione, oltre agli interessi legali dal 28.06.2024 al saldo.
Disporsi altresì la restituzione di ogni ulteriore somma che venisse corrisposta alle controparti sulla base della sentenza oggetto della richiesta di revocazione.
In via istruttoria:
Previa revoca, per quanto occorra, delle ordinanze 14.12.2022 e 1.2.2023, ordinarsi al CTU ing. di depositare o rendere disponibili i documenti acquisiti ed utilizzati per la redazione della Per_1 consulenza, già dal medesimo resi disponibili condividendoli a mezzo del seguente link (cfr. doc. 7), ora non più attivo https://1drv.ms/u/s! e=AtFgcQ, affinché i CodiceFiscale_7 medesimi documenti possano essere messi a disposizione del Collegio e del nominando nuovo CTU.
3 Disporsi la rinnovazione della CTU, siccome affetta da nullità per violazione del contraddittorio e dell'art. 195 c.p.c., caratterizzata da errori, lacune, mancato esame delle osservazioni dell'opposto, e non condivisibile, per quanto esposto nelle osservazioni 10.02.2022 dell'Arch. di Persona_3
Venezia, e, per quanto occorra, altresì per quanto esposto nelle osservazioni dedotte a verbale d'udienza del 05.03.2021, nonché nella consulenza tecnica di parte con osservazioni alla CTU
03.03.2021 dell'Arch. , disponendosi la sostituzione del Consulente, sia in ragione della CP_1 cessazione dell'attività professionale da parte dell'Ing. sia perché sussistono gravi motivi, Per_1 anche per quanto osservato in primo grado a verbale d'udienza del 05.03.2021; disporsi l'ammissione delle istanze istruttorie contenute nella memoria 24.04.2018 ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c. dei precedenti difensori avv.ti Luigi Binda e Barbara Binda.
Al fine di rendere utilizzabile la lettera raccomandata A.R. del 29/01/2007 disconosciuta (solo) dall'opponente ex art 214 co II cpc, in via istruttoria, per quanto occorra si reitera la Parte_1 già proposta istanza di verificazione affinché il Giudice abbia a disporre perizia calligrafica finalizzata ad accertare - previa comparazione con le scritture di seguito indicate - l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella lettera disconosciuta, confermando la riconducibilità delle stesse ai sigg.ri e . Controparte_4 Controparte_3
Si indicano quali scritture di comparazione, di cui pertanto si chiede l'ammissione per consentire l'espletamento della procedura di verificazione chiedendo l'autorizzazione al deposito degli originali in Cancelleria, i seguenti documenti:
> busta del 13/08/2007 (doc. 19 in primo grado)
>preavviso di parcella 11/08/2007 (doc. 20 in primo grado).
Si precisa che, laddove le scritture indicate ai fini della comparazione non dovessero essere ammesse, non sussistendo sul punto accordo tra le parti, potrà disporsi all'uopo l'acquisizione dei seguenti atti pubblici, siglati dai sigg.ri e : Controparte_4 Controparte_3
=) verbale di registrazione di testamento pubblico ed accettazione di eredità 13/07/2011 Rep 196,642
Notaio ; Per_4
=) testamento pubblico della sig.ra ricevuto il 25/02/2009 al n. 169 di Rep atti di Controparte_3 ultima volontà allegato sub B) al suddetto verbale di registrazione, Notaio . Per_4
Si richiamano infine le istanze e le opposizioni tutte formulate dal precedente difensore nella memoria
15.05.2018 ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., nonché nel verbale d'udienza dell'8 febbraio 2019.”;
per : Controparte_2
4 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria e diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione, argomentazione disattesa, per i motivi di cui in narrativa,
In via preliminare: ai sensi e per gli effetti degli art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile o comunque manifestamente infondata, in fatto e in diritto l'azione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. proposta da , per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2023. CP_1
Nel merito: nella fase rescindente: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della azione proposta da parte attrice ex art. 395 n. 4 c.p.c., rigettarla in toto.
In subordine, nella non creduta ed eventuale fase rescissoria: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'arch. ex art. CP_1
395 n. 4 c.p.c., confermarsi la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1108/2022 depositata in data
27.06.2022 dando però luogo alle necessarie compensazioni e, in particolare, tenendo conto di tutti gli importi già versati dai signori per complessivi € 50.000,16. CP_2
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compenso professionale di tutti i gradi di giudizio;
- spese di CTU di primo grado interamente a carico dell'arch. . CP_1
In via istruttoria: si chiede l'integrale acquisizione del fascicolo d'Appello R.G. 1488/2022 della Corte d'Appello di
Venezia; si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutte le ragioni già esposte nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, in particolare, ci si oppone alla prova per testi in quanto inammissibile ed alle istanze di rinnovazione della C.T.U. formulate da parte attrice per le ragioni tutte esposte in atto”;
per : Parte_1
“in via preliminare a), ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c. e 348-bis c.p.c., dichiarare inammissibile o comunque manifestamente infondata, in fatto e in diritto l'azione per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. proposta da , per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.11.2023; CP_1 nel merito nella fase rescindente
5 c) rigettarsi l'azione per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. proposta da avverso la CP_1 sentenza n. 1882/2023 pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia – IV Sezione Civile – in data
21.09.2023, pubblicata in data 25.09.2023, notificata in data 26.09.2023, emessa nel giudizio R.G.
1488/2022, per tutti i motivi in fatto e in diritto indicati in comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.11.2023;
d) respingere la domanda proposta dall'architetto perché infondata in fatto ed in diritto e CP_1 comunque non provata per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.11.2023 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
nella eventuale fase rescissoria:
e) in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. all'arch. Parte_1 CP_1
;
[...]
- in via subordinata f) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'arch. , limitare le CP_1 stessa all'ammontare effettivamente dovuto sulla base delle risultanze di causa, tenuto conto delle eccezioni e contestazioni effettuate;
In ogni caso g) con vittoria di spese e competenze legali di tutti i gradi del giudizio;
h) spese di CTU del primo grado di giudizio integralmente a carico dell'appellante .”. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 24.08.2017, l'arch. aveva adito il Tribunale di CP_1
Vicenza per l'emissione nei confronti di ed - in qualità di eredi dei coniugi CP_2 Parte_1
e - di ingiunzione di pagamento della somma di € 275.490,20, Controparte_4 Controparte_3 oltre accessori ed interessi di legge, a titolo di corrispettivo di attività professionali.
Aveva Spiegato di avere avanzato la pretesa poiché i coniugi , pur avendo riconosciuto con CP_2 scrittura privata del 13.08.2007 di essere debitori verso il professionista per una somma pari ad €
300.000 per la progettazione edile-urbanistica afferente un lotto immobiliare sito in Campolongo sul
Brenta, avevano provveduto unicamente al versamento di un acconto di € 30.000,00 (v. fattura n.
01/2007).
Aveva aggiunto che, a seguito della richiesta di pagamento datata 22.01.2007 recante analitica indicazione delle prestazioni svolte, i committenti con missiva del 29.01.2007 si erano già impegnati a corrispondere il dovuto, chiedendo una dilazione, ma senza pagare alcunché.
6 2. In opposizione al provvedimento monitorio n. 3044\17, R.G. 6398\17, si era costituito
[...]
contrastando quanto ex adverso addotto. CP_2
Aveva affermato di avere accettato unicamente l'eredità della madre;
aveva disconosciuto la scrittura privata del 13.08.2007, evidenziando la manomissione della stessa;
aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza della pretesa creditoria oppure la riduzione nell'ammontare.
3. Si era costituito altresì , disconoscendo la scrittura privata del 13.08.2007 e Parte_1 contestando sia l'esecuzione che la quantificazione delle prestazioni professionali allegate dall'arch.
. CP_1
4. All'udienza dell'11.02.2019, era stata disposta CTU tecnico-contabile a mezzo dell'ing. Per_5
[...]
5. Il perito aveva depositato l'elaborato in data 28.08.2021, precisando “ai fini della valutazione della congruità, l'importo di € 300.000,00.= indicato nella scrittura privata del 13.8.2007 è da confrontare:
* con l'importo di € 83.372,15.= quantificato dal sottoscritto nel caso si considerino solo le prestazioni professionali relative agli immobili in Campolongo sul Brenta;
* con l'importo di € 83.372,15 + € 6.000,00 = € 89.372,15.= quantificato dal sottoscritto nel caso si considerino le prestazioni professionali relative agli immobili in Campolongo sul Brenta e Cassola”.
6. All'udienza del 05.03.2022, immediatamente successiva al deposito della perizia, l'arch. aveva CP_1 eccepito la nullità parziale della medesima, per violazione del contraddittorio in relazione all'art. 195
c.p.c..
7. Il Giudice istruttore aveva fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, nel corso della quale aveva riproposto l'eccezione di nullità della CTU. CP_1
8. Il Tribunale, con Sentenza N° 1108/2022 pubblicata in data 27.06.2022, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando i al pagamento pro quota nei confronti di di € CP_2 CP_1
58.862,35, oltre ad accessori di legge e ad interessi legali dalla costituzione di mora (10.10.2009) al saldo;
aveva posto le spese di CTU per ¾ a carico di , mentre le spese legali erano state CP_1 interamente compensate fra le parti.
❖❖❖
9. aveva proposto Appello (v. R.G. 1488\2022, iscritto in data 28.07.22) deducendo CP_1
l'erroneità della decisione e chiedendo che i fossero condannati, ciascuno per la quota del CP_2
50%, al pagamento dell'ulteriore somma di € 216.627,85, oltre interessi ex art. 9 L. 134/49.
10. In data 17.11.2022, , costituendosi in II Grado, aveva chiesto il rigetto Parte_1 dell'Appello principale ed aveva proposto Appello Incidentale, formulando due motivi di doglianza.
7 11. In data 21.11.2022, si era costituito anche , resistendo al gravame ed Controparte_2 articolando tre motivi di Appello Incidentale.
12. La Corte d'Appello di Venezia, IV Sezione Civile (v. Sentenza N° 1882\2023 depositata in data 25.09.2023), così aveva statuito:
“a) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma,
1. Rigetta la domanda di pagamento del compenso proposta dall'arch. ; CP_1
2. Pone le spese della CTU in via definitiva a carico dell'arch. ; CP_1
3. Condanna l'arch. al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_1 Controparte_2 [...]
, liquidate per ciascuna delle due parti nella somma di euro 14.103,00 per compensi, oltre Parte_1 spese generali (15%), iva e cpa. Dispone che il pagamento del compenso liquidato in favore di
[...]
avvenga in favore dell'erario; Parte_1
b) condanna la parte appellante arch. al pagamento, in favore di e CP_1 Controparte_2
, delle spese del presente giudizio, liquidate per ciascuna parte nella somma di euro Parte_1
9.991,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. Dispone che il pagamento del compenso liquidato in favore di avvenga in favore dell'erario; Parte_1
c) è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_1 dovuto per l'appello principale ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115”.
Il Giudice del gravame, stabilito - preliminarmente - che l'oggetto del giudizio era stato correttamente circoscritto in I Grado alle prestazioni professionali relative agli immobili di proprietà dei coniugi ubicati a Campolongo sul Brenta, aveva puntualizzato che, in relazione alla scrittura del CP_2
13.08.2007, a seguito del disconoscimento della stessa, il professionista avrebbe dovuto depositare l'originale, dato che il processo di verificazione non era consentito sulle copie per l'inattendibilità di un esame grafico non condotto sul documento in originale.
Aveva evidenziato che l'alterazione del documento aveva assunto valenza dirimente per ritenere non attendibile il rapporto contrattuale così come ricostruito da . CP_1
Aveva reputato assorbente l'Appello Incidentale di entrambi gli appellati circa il mancato assolvimento dell'onere della prova delle prestazioni rese - ex art. 2697 c.c. - in capo all'architetto, per un valore di gran lunga superiore alle somme già percepite dal professionista.
Aveva considerato che, in I Grado, la determinazione del compenso del professionista era stata data, una volta negato il valore all'asserito riconoscimento di debito, solo per il tramite di quanto valutato nella CTU;
quindi, il compenso professionale era stato calcolato esclusivamente con la documentazione che aveva depositato tardivamente o che era stata acquisita dal CTU tramite l'accesso agli uffici CP_1
8 comunali (v. eccezione di nullità della CTU sollevata dai in I Grado e riproposta in II CP_2
Grado).
Aveva concluso affermando che, anche ritenendo sanata tale nullità, la documentazione utilizzata per descrivere l'attività svolta da parte appellante fosse - comunque - inidonea a dimostrare che le attività fossero state svolte su incarico e nell'interesse di e Controparte_4 Controparte_3
Aveva confermato la revoca del decreto ingiuntivo ed aveva posto a carico dell'appellante principale le spese di entrambi i gradi di giudizio e della CTU.
13. Avverso la decisione della Corte, ha ritenuto di proporre impugnazione CP_1 straordinaria ex art. 395 c.p.c. mediante ricorso iscritto in data 03.11.2023 formulando cinque specifici motivi di Revocazione.
I - “Errore di fatto, in relazione all'affermazione di inesistenza agli atti di un documento recante la descrizione delle prestazioni professionali concordate e svolte”
E' stata censurata la decisione di II Grado per avere escluso l'esistenza della missiva datata 22.01.2007, contenente la richiesta di pagamento con ivi allegate le prestazioni professionali svolte;
da tale errore è derivata la mancata percezione del carattere confessorio della raccomandata del 29.01.2007 di risposta alla precedente.
II- “Errore di fatto, in relazione alla ritenuta inesistenza agli atti di documentazione tempestivamente depositata relativa alla prova delle prestazioni svolte dall'architetto”
E' stata contestata l'affermazione relativa all'incertezza dell'oggetto dell'incarico professionale, dovuta alla mancata percezione dei documenti di cui ai nn. da 28 a 31 della memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c. dimessa in primo grado da , documenti rappresentativi dell'incarico e dello svolgimento delle CP_1 prestazioni.
III- “Errore di fatto, in relazione alla ritenuta proposizione di eccezione di nullità della CTU da parte degli opponenti”
E' stata rilevata l'inesattezza dell'affermazione della Corte secondo cui l'eccezione di nullità relativa della CTU sarebbe stata sollevata dai all'udienza del 05.03.2021, immediatamente CP_2 successiva al deposito dell'elaborato peritale, quando - invece - era stata sollevata da costoro l'eccezione d'inutilizzabilità della documentazione acquisita dal CTU e non depositata nei termini ex art. 183 c.p.c.
IV- “Errore di fatto, in relazione all'affermazione per cui gli elaborati progettuali non prodotti sarebbero rimasti nella disponibilità del professionista”
E' stata individuata la presenza di errore di fatto nella statuizione secondo cui il CTU avrebbe acquisito irritualmente la documentazione volta a provare le prestazioni professionali, sia per essersi rivolto agli
9 uffici dei vari Enti competenti per le istanze urbanistiche, quando - invece - doveva avere la CP_1 disponibilità materiale di tali pratiche, sia per i file inviati tardivamente al consulente dal medesimo
, in violazione delle preclusioni di rito della fase istruttoria. CP_1
E' stato eccepito che l'accesso del CTU agli uffici comunali, svolto nel pieno rispetto dei poteri previsti dall'art. 194 c.p.c., era stato indispensabile per valutare il contenuto dei progetti presentati, tenuto conto che il professionista possedeva solo i frontespizi delle istanze ivi presentate e non era legittimato ad esperire un accesso agli atti essendo terminato il rapporto con i committenti del progetto.
V- “Errore di fatto viziante la statuizione per cui le prestazioni non sarebbero state svolte nell'interesse dei clienti”
E' stato lamentato il fatto che la Sentenza ha escluso che le prestazioni svolte da siano avvenute CP_1 univocamente nell'interesse e secondo i desiderata dei . CP_2
E' stato stigmatizzato il ragionamento presuntivo della Corte, secondo cui la contemporaneità fra lo svolgimento delle prestazioni professionali e la redazione della bozza di un contratto preliminare di compravendita fra tutte le parti, concernente i beni immobiliari oggetto di tali prestazioni, porterebbe a concludere che il professionista avrebbe svolto l'incarico anche per un proprio tornaconto economico.
Nell'ottica dell'accoglimento dei suddetti motivi di l'arch. , in relazione all'ipotesi Parte_2 CP_1 di un instaurando giudizio rescissorio, ha altresì ripresentato i motivi di Appello rimasti assorbiti nel giudizio innanzi alla IV Sezione della Corte.
14. ed si sono costituiti il 15.11.2023, ma con separati atti difensivi, Pt_1 Controparte_2 resistendo alle pretese avversarie, chiedendo entrambi di respingere la domanda di revocazione in quanto infondata in fatto e diritto, ripresentando tutte le domande ed eccezioni già svolte nel precedente giudizio di Appello, in speculare opposizione ai ripresentati motivi di Appello avversari assorbiti nella
Sentenza di II Grado.
15. Con provvedimento depositato in data 22.01.2024, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione formulata dall'arch. per carenza dei presupposti. CP_1
16. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 28.04.2025.
17. L'impugnazione straordinaria non può trovare accoglimento.
Ai fini della presente decisione, s'impone con effetti assorbenti l'approfondimento - in diritto - dell'ammissibilità o meno del Ricorso per Revocazione proposto da . CP_1
Pertanto, va delineato il concetto di errore di fatto, previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione.
Recentemente, le Sezioni Unite della Cassazione (v. n. 15876/2024) si sono espresse sul punto, affermando che tale errore fattuale si configura come “come una falsa percezione della realtà, una
10 svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell' errore di giudizio”.
Riprendendo in maniera puntuale e schematica i concetti appena delineati, l'errore - per assumere finalità revocatoria - deve (v. Cass. Civ. 14942/2025):
a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il Giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione fra le parti;
b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che - in sua assenza - la decisione sarebbe stata diversa;
si talché va ravvisato un errore di percezione da parte del Giudicante;
d) non attenersi alla valutazione della prova (da parte del Giudice), bensì al suo contenuto oggettivo, con assoluta impossibilità di riesaminare - alla luce degli elementi acquisiti al giudizio - la valutazione ad essi data dal Giudice nella previa pronuncia.
Tale ultimo aspetto assume rilievo dirimente nel caso che ci interessa, in quanto è da evitare che un utilizzo strumentale del mezzo d'impugnazione speciale dia luogo ad una tecnica elusiva per far valere non un errore fattuale sussumibile nella fattispecie dell'errore di fatto revocatorio, bensì un errore di giudizio rilevabile in sede di legittimità.
Nella pronuncia a Sezioni Unite n. 5792/2024, la Cassazione ha inoltre enunciato il principio secondo cui “il travisamento del contenuto oggettivo della prova che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento
11 rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”.
Ne consegue che, se il Giudice accoglie - anche erroneamente - la prospettazione di una delle parti nella lettura del dato probatorio, non si può parlare di errore “percettivo”, ma solo “valutativo”, avendo il Giudicante provveduto alla valutazione delle posizioni espresse dalle parti, accogliendone una a discapito dell'altra (v. Cass. Civ. 24784/2025, dep. 08.09.2025).
In generale, dunque, sulla base del combinato disposto dell'art. 391 bis c.p.c. e dell'art. 395 n. 4 c.p.c., non è mai previsto come causa di Revocazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e tanto meno l'errore di giudizio o di valutazione (v. Cass. S.U. n. 29569/2024).
La falsa rappresentazione - in capo al Giudice - della realtà processuale in cui consiste l'allegazione di un decisivo error facti addotto a fondamento dell'Azione Revocatoria deve - già in astratto, sulla base, cioè, delle mere deduzioni del ricorrente in Revocazione, alla stregua di una prospettazione che è suo onere esplicitare e supportare documentalmente - costituire l'antecedente di un preciso determinismo causale rispetto alla concreta statuizione adottata dal Giudicante sulla base di tale errore (v. Cass. n.
23469/2024).
Delineato il quadro giurisprudenziale, nel caso di specie l'asserito errore di fatto - enucleato nei cinque profili di revocazione di cui al punto n. 13 - verte su temi espressamente controversi fra le parti nei precedenti gradi di giudizio.
Difatti, il ricorso appare volto ad ottenere, più che una nuova ed asseritamente corretta percezione dei fatti, una loro valutazione “nuova”, implicante un'inammissibile rilettura dell'iter logico seguito da questa Corte che ha già vagliato tutte le circostanze dedotte dall'arch. . CP_1
D'altro canto, se un dato aspetto non è stato espressamente considerato dal Giudice, non significa - per ciò solo - che sia stato “negato” nella sua materiale esistenza, potendo - invece - esserne stata implicitamente negata soltanto la rilevanza ai fini del giudizio.
Agendo diversamente, si ricondurrebbe all'ambito della Revocazione, piuttosto che nell'ordinario giudizio d'impugnazione, ogni fatto che non sia stato espressamente e sufficientemente considerato nella motivazione giudiziale;
tanto più che - come già detto - l'art. 111 Cost. non impone di prevedere quale causa di Revocazione l'errore di giudizio o di valutazione (v. Cass. n. 3200/2017).
18. Quanto esposto depone per l'inammissibilità della tutela fatta valere da , non CP_1 riscontrandosi alcun elemento che consenta di ravvisare la presenza di errori di fatto revocatori nella fattispecie per cui è causa.
19. Dovendo dichiarare inammissibile il ricorso, resta precluso l'esame delle censure ivi formulate in via rescissoria.
12 20. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazione, rispetto allo scaglione “€ 260.000,01 - 520.000,00”, in relazione alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1- DICHIARA inammissibile la Revocazione proposta da . CP_1
2- CONDANNA a rifondere ad e ad le spese CP_1 Controparte_2 Parte_1 del giudizio liquidate in € 14.239,00 per ciascuno, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3- DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera del ricorrente soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22.09.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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