Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 6589/2024 R.G.
All'udienza del 11.3.2025, davanti al Giudice dr.ssa Liana Pernice, chiamata la causa promossa da e Parte_1 Parte_2 contro
, Controparte_1
sono comparsi: per gli attori, l'avv. Francesco Menallo;
per il convenuto, l'avv. Carlo Vaccaro. CP_1
I procuratori discutono la causa, richiamandosi alle conclusioni in atti, e chiedono che sia decisa. Dichiarano altresì di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. e si ritira in camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice G.O.T.
Dalle ore 10.45 alle ore 13.30 viene sospesa la camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
1
dr.ssa Liana Pernice – G.O.P.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana
Pernice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6589 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione e decisa l'11.3.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ. avente ad oggetto “impugnativa delibera condominiale“
TRA
(cod.fisc. ) e (cod.fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in presso lo studio dell'avv. C.F._2 CP_1
Francesco Menallo (indirizzo digitale: che li rappresenta e Email_1 difende per procura ad litem in atti,
ATTORI
E
(cod. fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore l. r. pro tempore, elettivamente domiciliato in presso lo studio CP_1 dall'avv. Carlo Vaccaro (domicilio digitale: , che lo rappresenta e Email_2 difende, per procura ad litem in atti
CONVENUTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato il 14.5.2024 i signori e Parte_1 Parte_2
, nel convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il
[...] Controparte_1
[d'ora in avanti, più semplicemente, anche solo “ ”], impugnavano,
[...] CP_1 nella loro qualità di condomini del predetto stabile la delibera condominiale adottata in seconda convocazione il 28.12.2022, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento per le ragioni indicate in citazione, con condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. in ragione del comportamento tenuto dal convenuto in sede di mediazione ex d. lgs n. 28/2010 e ss. mm. e
2 ii., e la rifusione delle spese.
Nello specifico, censuravano la delibera nella parte in cui si stabiliva la ripartizione del costo del riscaldamento sulla base dei valori millesimali anziché tenendo conto dei consumi effettivi di ciascun condomino, come quantificati mediante apposito contabilizzatore di calore.
Soggiungevano, quale ulteriore profilo di illegittimità della delibera, che nel corso del procedimento di mediazione era stata formulata una proposta conciliativa, che tuttavia non era stata sottoposta all'esame dell'assemblea, la quale pertanto non ne aveva potuto deliberare al riguardo.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 20.7.2024, il CP_1 contestava la domanda in uno con la ricostruzione dei fatti operata dagli attori e ne chiedeva il rigetto unitamente alla richiesta di inibitoria.
Eccepiva in primo luogo la decadenza dell'opposizione ex art. 1137 c.c., per avere gli attori proposto la domanda oltre il termine di gg. 30 dalla conclusione del procedimento di mediazione avvenuto, dopo un iter durato oltre il termine massimo previsto dal d. lgs n. 28/2010 e ss. mm. e ii., a seguito di verbale negativo del 22.3.2024.
Adduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda sul rilievo che la ripartizione del costo del riscaldamento era avvenuto sulla base dei valori millesimali, proprio per l'impossibilità di determinare i singoli consumi a carico di ciascun condomino, posto che il sistema di contabilizzazione del calore, seppur installato, non era mai stato correttamente funzionante, e di tale circostanza si era dato atto sia in sede di deliberazione del 28.12.2022, sia in sede di procedimento di mediazione (come poteva ricavarsi dalla proposta di conciliazione in quella circostanza formulata) ed era ricavabile altresì dal contenzioso instaurato nei confronti della ditta installatrice dell'impianto e il direttore dei lavori.
1.3.- La causa, respinta la richiesta di sospensione, era istruita con la documentazione offerta in comunicazione dalle parti. Indi, era rinviata per discussione all'udienza dell'11.3.2025 e all'esito della camera di consiglio decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
2.- Merito.
2.1.- L'opposizione è infondata.
Costituisce, invero, circostanza non contestata, emergente peraltro dalla documentazione in atti, quella allegata dal convenuto, secondo cui il sistema di contabilizzazione del calore, di cui
è dotato il non è stato correttamente funzionante – con riferimento al periodo di CP_1 esercizio 2021 e 2022, oggetto dei rendiconti approvati con la delibera del 28.12.2022 - e che solo per tale motivo, e nelle more della sistemazione dell'impianto di contabilizzazione del calore, l'assemblea ha deciso di ripartire i consumi per millesimi della tabella di riscaldamento e non sulla base dei consumi effettivi perché in concreto non determinabili. Il mancato corretto funzionamento dell'impianto di contabilizzazione è poi ricavabile dalla stessa proposta di conciliazione formulata in seno alla mediazione, nonché dal contenzioso 3 intercorso tra il Condominio, la ditta installatrice dell'impianto di contabilizzazione del calore, e il direttore dei lavori (cfr. verbale di conciliazione del 19.1.2022). La suddetta situazione, che non ha pacificamente consentito l'accertamento effettivo del consumo del riscaldamento da parte di ciascuna unità immobiliare, può ritenersi assimilabile a quella della mancanza del sistema di misurazione del calore, in presenza della quale le spese del riscaldamento centralizzato possono essere validamente ripartite in base al valore millesimale delle singole unità immobiliari (arg. Ex Cass. N. 22573/2016; n.
19651/2017; n. 6128/2017).
3.- Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale assorbiti, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4.- Spese.
Gli attori, quali soccombenti, vanno condannati alle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, comprensive della inibitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
.- rigetta l'opposizione;
.- condanna gli attori a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida in €. 2.500,00 oltre spese generali iva e cpa.
Palermo, li 11.3.2025.
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice G.O.T.
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