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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18628/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18628/2021 R.G. avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Polizzy Parte_1 C.F._1
) presso lo studio del quale, in Napoli, via dei Mille n. 1, è elettivamente C.F._2
domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Rosita Leone ( ), elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Matteotti n. C.F._3
2, presso la filiale di Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 30.12.2024.
La convenuta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 23.12.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio al fine di sentirla condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno (quantificato in euro 15.000,00) patito a causa della violazione degli obblighi informativi gravanti sulla convenuta al momento del collocamento degli otto buoni postali acquistati il 26 ottobre 2006 (di valore nominale pari, complessivamente, ad euro 15.000,00). L'attrice ha in particolare pagina 1 di 3 dedotto che, in occasione dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi richiamati nell'atto di citazione (recanti sola indicazione della serie -18N- e della data di emissione, ma non, anche, della data di scadenza) non le è stato consegnato (nonostante la previsione dell'art. 3, del decreto del Ministero del tesoro del 19 dicembre
Co 2000) il c.d. ” e (anche a fronte di successivi accessi presso l'ufficio postale) non le sono state fornite informazioni in ordine alla scadenza dei buoni il cui rimborso è stato dalla convenuta rifiutato in data 10 marzo 2021 a causa della maturata prescrizione. ha chiesto il rigetto della domanda deducendo l'adempimento degli obblighi Controparte_1
informativi sulla stessa gravanti mediante la pubblicazione (in conformità all'art. 6 del d. m. 19 dicembre
2000) delle condizioni praticate tanto presso gli uffici postali aperti al pubblico, quanto sul sito internet proprio e di Cassa depositi e prestiti s.p.a. Ancora, secondo la convenuta, avendo i buoni postali oggetto di causa una durata massima di 18 mesi, a far data dal 26.04.2008 ha iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso secondo quanto la stessa attrice poteva facilmente valutare risultando indicata su ciascun buono la serie di riferimento.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie articolate dall'attrice
(ritenute “ininfluenti ai fini della decisione” -cfr. ordinanza in data 11 ottobre 2022) è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni;
mutato il Giudice istruttore, con provvedimento del 7.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Inconferenti i precedenti di legittimità richiamati dalla convenuta nella memoria di replica (Cass., sez. 1, ord. 20 dicembre 2024, n. 33631 è, infatti, relativa a buoni postali fruttiferi collocati prima dell'entrata in vigore del d. m. 19 dicembre 2000, mentre Cass., sez. 1, ordd. 19 novembre 2024, n. 29662 e 13 giugno
2024, n. 16459 hanno esaminato la sola questione della decorrenza del termine di prescrizione), ritiene questo Giudice che, secondo quanto del resto risulta dall'art. 3 del richiamato decreto ministeriale, sussistesse, a carico di l'obbligo di consegnare un documento (c.d. “FIA”) contenente Controparte_1
-tra l'altro- l'informazione in ordine alla scadenza dei buoni e che l'adempimento di un simile obbligo non possa ritenersi provato.
Ritiene altresì questo Giudice che un simile inadempimento non possa tuttavia essere valutato in diretto rapporto di causalità con il lamentato danno (consistente nella mancata possibilità -stante la pacificamente maturata prescrizione- di riscuotere i buoni) atteso che ciascuno dei buoni oggetto di causa riporta, in modo chiaro, la serie (18N) sì che agevolmente l'attrice (il cui comportamento non può non essere apprezzato ai sensi dell'art. 1227 c.c.) avrebbe potuto (rectius, dovuto) attivarsi per prendere conoscenza della data di scadenza dei buoni. In definitiva, l'impiego dell'ordinaria diligenza avrebbe consentito pagina 2 di 3 all'attrice di non patire alcun danno a fronte della mancata consegna del foglio informativo (in termini, tra le altre, oltre alla sentenza resa da questo Tribunale nel procedimento avente R. G. n. 10587/2023 prodotta dalla convenuta, si veda pure la sentenza resa da questo Tribunale nel procedimento avente R. G. n.
12448/2021).
Né a diversa conclusione è possibile pervenire sull'assunto per il quale gli stessi impiegati dell'ufficio postale (in tempi ben successivi rispetto al relativo collocamento) avrebbero fornito informazioni fuorvianti in ordine alla scadenza dei buoni. Le istanze istruttorie a riguardo formulate non sono infatti state accolte dal precedente Giudice istruttore e la non le ha reiterate in sede di precisazione delle Pt_1
conclusioni, sì che le stesse devono intendersi rinunziate (in questo senso depongono tanto il contenuto della nota depositata in funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni -ove l'attrice ha precisato le domande proposte ritrascrivendole in corsivo senza fare alcun riferimento, appunto, alle istanze istruttorie-, quanto il contenuto della comparsa conclusionale ove pure risultano ritrascritte le domande formulate senza alcun riferimento alle istanze istruttorie).
3. Tenuto conto che il presente giudizio è stato instaurato in un momento nel quale sussistevano ancora profondi contrasti nella giurisprudenza di merito (contrasti che vanno assopendosi come confermano le decisioni -di legittimità e di merito- richiamate dalla convenuta) e dell'esistenza di un inadempimento (pur, come detto, non valutabile quale causa del danno) della convenuta, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 5 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18628/2021 R.G. avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Polizzy Parte_1 C.F._1
) presso lo studio del quale, in Napoli, via dei Mille n. 1, è elettivamente C.F._2
domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Rosita Leone ( ), elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Matteotti n. C.F._3
2, presso la filiale di Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 30.12.2024.
La convenuta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 23.12.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio al fine di sentirla condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno (quantificato in euro 15.000,00) patito a causa della violazione degli obblighi informativi gravanti sulla convenuta al momento del collocamento degli otto buoni postali acquistati il 26 ottobre 2006 (di valore nominale pari, complessivamente, ad euro 15.000,00). L'attrice ha in particolare pagina 1 di 3 dedotto che, in occasione dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi richiamati nell'atto di citazione (recanti sola indicazione della serie -18N- e della data di emissione, ma non, anche, della data di scadenza) non le è stato consegnato (nonostante la previsione dell'art. 3, del decreto del Ministero del tesoro del 19 dicembre
Co 2000) il c.d. ” e (anche a fronte di successivi accessi presso l'ufficio postale) non le sono state fornite informazioni in ordine alla scadenza dei buoni il cui rimborso è stato dalla convenuta rifiutato in data 10 marzo 2021 a causa della maturata prescrizione. ha chiesto il rigetto della domanda deducendo l'adempimento degli obblighi Controparte_1
informativi sulla stessa gravanti mediante la pubblicazione (in conformità all'art. 6 del d. m. 19 dicembre
2000) delle condizioni praticate tanto presso gli uffici postali aperti al pubblico, quanto sul sito internet proprio e di Cassa depositi e prestiti s.p.a. Ancora, secondo la convenuta, avendo i buoni postali oggetto di causa una durata massima di 18 mesi, a far data dal 26.04.2008 ha iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso secondo quanto la stessa attrice poteva facilmente valutare risultando indicata su ciascun buono la serie di riferimento.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie articolate dall'attrice
(ritenute “ininfluenti ai fini della decisione” -cfr. ordinanza in data 11 ottobre 2022) è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni;
mutato il Giudice istruttore, con provvedimento del 7.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Inconferenti i precedenti di legittimità richiamati dalla convenuta nella memoria di replica (Cass., sez. 1, ord. 20 dicembre 2024, n. 33631 è, infatti, relativa a buoni postali fruttiferi collocati prima dell'entrata in vigore del d. m. 19 dicembre 2000, mentre Cass., sez. 1, ordd. 19 novembre 2024, n. 29662 e 13 giugno
2024, n. 16459 hanno esaminato la sola questione della decorrenza del termine di prescrizione), ritiene questo Giudice che, secondo quanto del resto risulta dall'art. 3 del richiamato decreto ministeriale, sussistesse, a carico di l'obbligo di consegnare un documento (c.d. “FIA”) contenente Controparte_1
-tra l'altro- l'informazione in ordine alla scadenza dei buoni e che l'adempimento di un simile obbligo non possa ritenersi provato.
Ritiene altresì questo Giudice che un simile inadempimento non possa tuttavia essere valutato in diretto rapporto di causalità con il lamentato danno (consistente nella mancata possibilità -stante la pacificamente maturata prescrizione- di riscuotere i buoni) atteso che ciascuno dei buoni oggetto di causa riporta, in modo chiaro, la serie (18N) sì che agevolmente l'attrice (il cui comportamento non può non essere apprezzato ai sensi dell'art. 1227 c.c.) avrebbe potuto (rectius, dovuto) attivarsi per prendere conoscenza della data di scadenza dei buoni. In definitiva, l'impiego dell'ordinaria diligenza avrebbe consentito pagina 2 di 3 all'attrice di non patire alcun danno a fronte della mancata consegna del foglio informativo (in termini, tra le altre, oltre alla sentenza resa da questo Tribunale nel procedimento avente R. G. n. 10587/2023 prodotta dalla convenuta, si veda pure la sentenza resa da questo Tribunale nel procedimento avente R. G. n.
12448/2021).
Né a diversa conclusione è possibile pervenire sull'assunto per il quale gli stessi impiegati dell'ufficio postale (in tempi ben successivi rispetto al relativo collocamento) avrebbero fornito informazioni fuorvianti in ordine alla scadenza dei buoni. Le istanze istruttorie a riguardo formulate non sono infatti state accolte dal precedente Giudice istruttore e la non le ha reiterate in sede di precisazione delle Pt_1
conclusioni, sì che le stesse devono intendersi rinunziate (in questo senso depongono tanto il contenuto della nota depositata in funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni -ove l'attrice ha precisato le domande proposte ritrascrivendole in corsivo senza fare alcun riferimento, appunto, alle istanze istruttorie-, quanto il contenuto della comparsa conclusionale ove pure risultano ritrascritte le domande formulate senza alcun riferimento alle istanze istruttorie).
3. Tenuto conto che il presente giudizio è stato instaurato in un momento nel quale sussistevano ancora profondi contrasti nella giurisprudenza di merito (contrasti che vanno assopendosi come confermano le decisioni -di legittimità e di merito- richiamate dalla convenuta) e dell'esistenza di un inadempimento (pur, come detto, non valutabile quale causa del danno) della convenuta, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 5 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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