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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1548/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1548/2023 promossa da:
nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Borgomanero in via G. Marconi n. 58, presso lo studio dell'avv. MARTINETTI MAURIZIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Borgomanero in via G. Marconi n. 58, presso lo studio dell'avv. MARTINETTI MAURIZIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati e per l'effetto pronunciare lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio e che essi allegano al presente atto l'istanza di rinuncia di comparizione avanti ai Giudici aditi, (doc. 11), b) che la sig.ra e i figli e Controparte_1 Per_1 Per_2 continueranno a vivere nella predetta casa coniugale alla via Carmine 6 a Oleggio (NO) ove manterranno la loro residenza;
c) che la sig.ra attualmente inoccupata rinuncia Controparte_1
a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento in quanto pienamente soddisfatta dall' accordo definito bonariamente con il sig. ; d) che i coniugi hanno stabilito in € 250,00 cadauno Parte_1 il mantenimento della figlia da versarsi su iban intestato alla di lei persona entro il giorno Per_1
9 di ogni mese, che parteciperanno a concorrere per il 50% delle spese ordinarie di istruzione, salute, sportive, e acquisto eventuale di mezzo di locomozione dopo aver acquisito il titolo di abilitazione alla conduzione di veicoli o motoveicoli, e il 50% di spese straordinarie su previo accordo di entrambi i genitori, che tale mantenimento verrà meno solo dopo un eventuale ritiro scolastico e dopo almeno due anni di ricerca di prima occupazione e) che la sig.ra è proprietaria della CP_1 vettura Dacia tg EZ498KJ, e di un conto corrente bancario, (docc. 6 e 7); f) che il sig. è Pt_1 proprietario della seguente vettura kia Venga tg FD811HD e di un conto corrente bancario, (docc.8
e 9); g) che è di fatto trascorso il termine previsto dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 dal passaggio in giudicato della sentenza, (doc. 12), e per l'effetto dichiarare lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Oleggio in data 29/09/2002 Spese legali interamente compensate”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
OLEGGIO (NO) in data 29/09/2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 48, parte II, serie A, anno 2002.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (11/01/2003) e (05/01/2004), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni.
La domanda cumulativa di separazione consensuale e di divorzio congiunto è stata proposta congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c..
La domanda merita accoglimento, risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
In data 25/01/2024 è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi.
La domanda di divorzio è divenuta procedibile ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, nella versione ratione temporis applicabile in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022 così come modificato dalla L. n. 197/2022, atteso che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 17/09/2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da ed , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
Pag. 2 di 3 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in OLEGGIO
(NO) in data 29/09/2002 da e con atto trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 48, parte II, serie A, anno 2002;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OLEGGIO (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1548/2023 promossa da:
nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Borgomanero in via G. Marconi n. 58, presso lo studio dell'avv. MARTINETTI MAURIZIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Borgomanero in via G. Marconi n. 58, presso lo studio dell'avv. MARTINETTI MAURIZIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati e per l'effetto pronunciare lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio e che essi allegano al presente atto l'istanza di rinuncia di comparizione avanti ai Giudici aditi, (doc. 11), b) che la sig.ra e i figli e Controparte_1 Per_1 Per_2 continueranno a vivere nella predetta casa coniugale alla via Carmine 6 a Oleggio (NO) ove manterranno la loro residenza;
c) che la sig.ra attualmente inoccupata rinuncia Controparte_1
a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento in quanto pienamente soddisfatta dall' accordo definito bonariamente con il sig. ; d) che i coniugi hanno stabilito in € 250,00 cadauno Parte_1 il mantenimento della figlia da versarsi su iban intestato alla di lei persona entro il giorno Per_1
9 di ogni mese, che parteciperanno a concorrere per il 50% delle spese ordinarie di istruzione, salute, sportive, e acquisto eventuale di mezzo di locomozione dopo aver acquisito il titolo di abilitazione alla conduzione di veicoli o motoveicoli, e il 50% di spese straordinarie su previo accordo di entrambi i genitori, che tale mantenimento verrà meno solo dopo un eventuale ritiro scolastico e dopo almeno due anni di ricerca di prima occupazione e) che la sig.ra è proprietaria della CP_1 vettura Dacia tg EZ498KJ, e di un conto corrente bancario, (docc. 6 e 7); f) che il sig. è Pt_1 proprietario della seguente vettura kia Venga tg FD811HD e di un conto corrente bancario, (docc.8
e 9); g) che è di fatto trascorso il termine previsto dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 dal passaggio in giudicato della sentenza, (doc. 12), e per l'effetto dichiarare lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Oleggio in data 29/09/2002 Spese legali interamente compensate”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
OLEGGIO (NO) in data 29/09/2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 48, parte II, serie A, anno 2002.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (11/01/2003) e (05/01/2004), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni.
La domanda cumulativa di separazione consensuale e di divorzio congiunto è stata proposta congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c..
La domanda merita accoglimento, risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
In data 25/01/2024 è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi.
La domanda di divorzio è divenuta procedibile ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, nella versione ratione temporis applicabile in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022 così come modificato dalla L. n. 197/2022, atteso che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 17/09/2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da ed , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
Pag. 2 di 3 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in OLEGGIO
(NO) in data 29/09/2002 da e con atto trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 48, parte II, serie A, anno 2002;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OLEGGIO (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
Pag. 3 di 3