TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona della Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2671/2020 di Ruolo Generale il 07.08.2020 vertente t r a
) - Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato in calce, all'atto di citazione, dall'avv. BERTONI
MARCELLA ) e con domicilio eletto presso LARGO C.F._1
MARTIRI DELLA LIBERTA', 3 46100 MANTOVA;
- parte attrice -
e
) – rappresentata e difesa, per mandato in calce alla CP_1 P.IVA_2 comparsa di costituzione, dall'avv. CAMBIERI CLAUDIO PAOLO
) e dall'avv. DE PALMA FURIO ( ) e C.F._2 C.F._3
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. DI LULLO PAOLO in VIA
D'ARONCO, 2 33100 UDINE;
- parte convenuta -
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Causa assunta in decisione all'udienza del 27/09/2022 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“NEL MERITO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza, deduzione e difesa avversa disattesa;
In via principale: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla società nella causazione del sinistro occorso in data 19/11/2019 e CP_1
conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni materiali tutti arrecati al semirimorchio tg. FN 896 SV di proprietà della società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, quantificati nella somma di
[...]
euro 51.845,36 o la diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme.
In via subordinata: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c in capo alla società nella causazione del sinistro occorso in data 19/11/2019 e CP_1
conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni materiali tutti arrecati al semirimorchio tg. FN 896 SV di proprietà della società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, quantificati nella somma di
[...]
euro 51.845,36 o la diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche ragione della mancata adesione di parte convenuta all'invito alla negoziazione assistita.”
Per parte convenuta:
“NEL MERITO rigettare le domande formulate dalla società , Parte_1
nei confronti della deducente poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in atti e a verbale.
IN VIA SUBORDINATA
Limitare l'accoglimento della domanda nei confronti della scrivente secondo quanto emerso dall'esperita istruttoria, tenuto, altresì, conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, accertato in corso di causa in capo alla società attrice.
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste, comunque, nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie così come articolate e formulate in atti e a verbale e che devono intendersi qui ritrascritte e comunque non rinunciate.
Con il favore delle spese processuali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice chiede Parte_1
accertarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla convenuta per i danni occorsi al proprio mezzo in data 19.11.2019 mentre si trovava nell'area di deposito e trattamento della convenuta;
conseguentemente chiede condannarsi la stessa al risarcimento dei danni per totali euro 51.845,36.
2 In subordine, parte attrice chiede di accertare la responsabilità della convenuta ex art. 2043 c.c.
Parte convenuta chiede invece il rigetto delle domande attoree in CP_1
quanto infondate.
La causa è stata istruita con l'escussione di due testi di parte attrice,
[...]
e , e due testi di parte convenuta, Testimone_1 Testimone_2 CP_2
ed .
[...] Controparte_3
Con ordinanza di data 17/2/2023 la causa è stata rimessa in istruttoria necessitando di c.t.u. sul seguente quesito “Il c.t.u., letti gli atti e i documenti di causa, eseguiti tutti gli opportuni sopralluoghi, esaminato il veicolo di parte attrice, acquisita tutta la documentazione pubblica che ritenga necessaria 1. Descriva i danni riscontrati dall'attrice sul suo veicolo;
2. Precisi se, in considerazione della natura dei danni riscontrati (rottura coppa dell'olio e danno al motore), della posizione della pozzanghera che avrebbe nascosto alla vista il pezzo di legno, dell'uscita del veicolo dal piazzale di e di ogni altro elemento che ritenga utile, si possa CP_1
affermare che i danni o parte di essi – e in tal caso ne quantifichi l'ammontare - siano stati cagionati esclusivamente all'interno del piazzale nella disponibilità di CP_1
.
[...]
In data 29.2.2024 è stata depositata c.t.u. a firma dell'ing. Controparte_4
Sulla domanda ex art. 2051 c.c.
Parte attrice allega di avere subìto un danno alla pompa dell'olio del trattore stradale marca IVECO modello Stralis NP 460 la quale sarebbe stata bucata a causa dell'urto con dei pezzi di legno galleggianti nel piazzale di deposito e trattamento delle materie prime di proprietà della società e avrebbe così provocato danni CP_1
all'intero motore.
Si deve premettere che nel giorno in cui si verificò il fatto, il 19/11/2019, detto piazzale risultava completamente allagato da acqua piovana caduta in abbondanza e non regolarmente defluita negli scarichi.
Come è stato appurato in sede di istruttoria testimoniale (cfr. escussione teste
), il conducente del mezzo attoreo, appunto, Testimone_1 Testimone_1
faceva ingresso nello stabilimento in maniera del tutto autonoma e una volta effettuata la pesatura ed uscito dal cancello per la copertura del semirimorchio, si avvedeva della
3 comparsa di numerose spie gialle che segnalavano problemi tecnici. In seguito a ciò il veicolo rimaneva fermo nello spazio antistante il cancello di entrata della CP_1 sino all'arrivo dei soccorsi.
Ebbene, sostiene parte attrice che la rottura della coppa dell'olio e la conseguente rottura del motore sia imputabile all'impatto con uno dei pezzi di legno che, uscendo dalla catasta e fluttuando, sommerso, nell'abbondante acqua piovana, andava ad urtare con tale parte del trattore stradale.
Di qui la responsabilità oggettiva della quale custode del piazzale. CP_1
Sostiene invece la mancanza di prova di quanto solo allegato e CP_1
comunque l'inidoneità degli ipotetici pezzo di legno a provocare il lamentato danno.
La domanda è infondata.
Parte attrice, infatti, non ha affatto dimostrato il nesso causale tra il lamentato danno e il piazzale custodito da in quanto non ha mai allegato documenti CP_1
(es. fotografie) sul presunto pezzo di legno o simili e non ha mai nemmeno offerto prove testimoniali sul punto, tanto meno sull'impatto tra legno e coppa, impatto che, in ipotesi, avrebbe dovuto essere ben evidente ed udibile dato che la pompa dell'olio è di duro metallo.
Secondo Cass. Sez. Un. Ord. 30.6.2022 n. 20943 “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”.
Il nesso di causalità doveva essere quindi provato e non solo allegato dalla parte danneggiata.
Ciò solo è sufficiente quindi per il rigetto della domanda.
In ogni caso, anche qualora parte attrice avesse dimostrato l'esistenza di pezzi di legno galleggianti nell'acqua piovana ristagnata, soccorre la c.t.u. a firma dell'ing. il quale a pag. 12 della sua relazione ha ben spiegato: “In merito al presunto Per_1
danneggiamento a causa di legname in galleggiamento, lo scrivente riferisce quanto
4 segue.
Essendo il peso specifico dell'acqua superiore a quello di gran parte delle tipologie di legname, i pezzi di legno non avrebbero potuto opporre resistenza e quindi provocare alcun danno grave al motore. Si sarebbero comportati, cioè, come corpi galleggianti in balia della corrente.
Vieppiù, anche valutando il caso improbabile in cui il pezzo di legno per la sua conformazione (di particolare densità o intriso di acqua) o per il basso livello di allagamento presente in un determinato punto del piazzale, non avesse potuto galleggiare, non avrebbe comunque potuto causare alcun danneggiamento al motore compatibile con i guasti evidenziati nelle fotografie allegate (doc. 12).
Vieppiù, se la dimensione del tronco/pezzo fosse stata maggiore dell'altezza da terra del paraurti del trattore stradale, allora sarebbe stato sospinto in avanti e con buona probabilità avrebbe danneggiato il paraurti (fatto mai riportato in alcun atto e quindi privo di consistenza logica).
Se invece fosse stato di dimensioni inferiori, potendo quindi oltrepassare il paraurti, non avrebbe comunque potuto causare danneggiamenti al motore, in quanto lo stesso ha il punto più basso, contenuto entro l'estremità inferiore del paraurti, di cui non si hanno notizie di danneggiamento per urto.”.
L'allegazione di parte attrice (impatto con pezzi di legno galleggianti e/o sommersi) è quindi priva di fondamento a priori in quanto inidonea, sul piano della causalità materiale, a cagionare il danno lamentato.
La domanda risulta quindi infondata anche per questo motivo.
Il c.t.u. infatti, in risposta al quesito postogli, da un lato conclude: “I danneggiamenti rinvenuti dall'officina “BRENNERO” (che ricoverava e provvedeva a riparare il trattore stradale) sono compatibili con un difetto dell'impianto di lubrificazione, ad esempio livello insufficiente/mancante dell'olio, rottura della pompa dell'olio o mancato pescaggio dello stesso.” (pag. 20 c.t.u.) ma nel contempo esclude di poter affermare che il danneggiamento sia avvenuto all'interno della CP_1
“Poiché vi è prova documentale (Bindelle di pesata e analisi dei report GPS) che il mezzo abbia transitato in ingresso ed in uscita dall'area della non si può CP_1 riferire che il danneggiamento sia avvenuto all'interno della stessa.” (pag. 20 c.t.u.).
Ed invero, le cause ipotizzate dal c.t.u. ben potevano essere presenti prima della
5 entrata del mezzo nell'area di ma essersi manifestate solo dopo l'uscita del CP_1
mezzo dall'area in questione.
Nessun elemento di valutazione il c.t.u. ha potuto trarre dall'esame diretto delle parti danneggiate sia perché il trattore stradale in questione è stato subito riparato senza conservare i pezzi alterati, sia perché comunque non sono stati allegati documenti fotografici o video relativi alle parti danneggiate, tanto che il c.t.u. ha evidenziato una incongruenza di base: “Sui vari atti esiste un'incongruenza su quale sia/siano stati i componenti danneggiati.
Insistentemente si parla di “COPPA dell'OLIO”, talvolta confondendola in più documenti con la pompa dell'olio, ma nelle fotografie non viene mai riportata.” (pag.
11 c.t.u.), incongruenza sulla base della quale ha poi concluso: “Appare evidente quindi come lo scrivente sia impossibilitato ad eseguire un'analisi su dei componenti danneggiati di cui non si conosce effettivamente l'entità e di cui non sono state allegate immagini.” (pag. 12 c.t.u.). Peraltro, nemmeno sulla fattura della riparazione eseguita dall'officina BRENNERO è stato indicato il componente/i danneggiato/i (pag. 12
c.t.u.).
Parte attrice, allora, insta per l'acquisizione delle fotografie relative alla coppa dell'olio già offerte al c.t.u. dal c.t.p. attoreo ing. e dal primo non Persona_2
ammesse.
Secondo l'insegnamento di Cass civ., Se Un., 1.2.2022 n. 3086 “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti
i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.”.
La domanda di risarcimento dei danni arrecati alla pompa (o alla coppa) dell'olio implica inevitabilmente la prova del danno quale fatto dedotto a fondamento della domanda e come tale spetta alla parte che lo richiede.
Era onere di parte attrice, dunque, allegare alla domanda i documenti atti a
6 dimostrare il danno lamentato e quindi, in primis, le fotografie riferite alle parti di motore danneggiate.
Inammissibile è quindi la richiesta attorea di acquisizione delle foto relative alla parte di motore in questione dal momento che tale produzione rientrava tra gli oneri probatori posti a suo carico.
Inconferente sul punto è la citata sentenza Cass. civ., ord. 21.2.2023 n. 5370 in quanto essa non solo riguarda il diverso caso della consulenza tecnica contabile disciplinata espressamente dall'art. 198 c.p.c., ma anche perché comunque presuppone anch'essa il consenso delle parti alla acquisizione di documenti non prodotti in giudizio.
La domanda va dunque respinta.
Sulla domanda ex art. 2043 c.c.
Per le stesse ragioni neppure la responsabilità ex art. 2043 c.c. risulta provata posto che non è stata fornita alcuna dimostrazione del nesso causale tra il danno subìto e la condotta colposa della convenuta per non avere evitato il galleggiamento dei pezzi di legno.
Anche tale domanda è dunque infondata e pertanto va respinta.
La soccombenza di parte attrice legittima la sua condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
Le spese di c.t.u., che ha appurato la soccombenza di parte attrice, vanno definitivamente poste a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2671/2020 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Udine, il 07/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
7