Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1969, n. 1003
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 aprile 1970
Art. 2.
Il possessore di una bolletta vincente un importo non superiore a lire 100.000, che il ricevitore non ha potuto pagare per mancanza di fondi, puo' incaricare della riscossione della vincita il ricevitore, il quale curera' l'incasso della vincita a nome e per conto del vincitore.
A tal fine il ricevitore ritira la bolletta vincente e rilascia al vincitore ricevuta staccata da apposito modello a ricalco, composta da una figlia, da una copia e da una matrice.
Il ricevitore, sotto la sua personale responsabilita', deve controllare la corrispondenza della bolletta vincente col copiagiuochi e deve apporre sulla ricevuta la seguente annotazione:
"Visto regolare al confronto col copiagiuochi".
Il ricevitore e' responsabile dell'esattezza della compilazione del copiagiuochi.
Le bollette vincenti, riguardanti anche vincitori diversi, ma relative alla stessa estrazione, con la copia della ricevuta, debbono essere racchiuse in una busta di prescrizione ed elencate su appositi modelli a ricalco in quadruplice esemplare, uno dei quali rimane nella ricevitoria. Le spedizioni, in piego assicurato, sono fatte settimanalmente all'intendenza di finanza sede di archivio. Per le bollette vincenti, presentate nel penultimo o ultimo giorno della prescrizione, il piego deve essere trasmesso all'intendenza di finanza il giorno stesso della presentazione o al massimo il giorno immediatamente successivo.
Previo accertamento dell'esattezza della liquidazione delle vincite fatta dal ricevitore, l'intendenza di finanza dispone a favore di quest'ultimo il pagamento delle vincite stesse con ordine di pagamento cumulativo speciale sulla sezione di tesoreria provinciale, disposto sullo stesso modello con cui il ricevitore ha trasmesso le bollette vincenti. Un esemplare di tale modello, che costituisce l'ordinativo di pagamento, viene trasmesso alla sezione di tesoreria provinciale. All'atto del pagamento il ricevitore quietanza il titolo a discarico della amministrazione, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 45 del regolamento, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 .
L'intendenza di finanza conserva il quarto esemplare corredato delle copie delle ricevute.
Dopo l'emissione dell'ordine di pagamento, la commissione di archivio con l'ausilio se occorra, delle commissioni sussidiarie, procede al confronto delle bollette di ogni modello con le rispettive matrici nei modi stabiliti.
Qualora sia rilevata discordanza tra la bolletta e la matrice, tale che dia luogo all'inesistenza o alla riduzione della vincita, l'importo della vincita non dovuta e addebitato al ricevitore che ha rilasciato la ricevuta.
Un esemplare del modello con il quale e' stato disposto il pagamento delle vincite, con le rispettive bollette verificate, e' inviato alla Corte dei conti.
La riscossione delle vincite e' fatta presso la ricevitoria dai singoli aventi diritto i quali debbono produrre le ricevute in loro possesso, che, debitamente confrontate con le rispettive matrici, sono ritirate dal ricevitore e allegate all'esemplare del modello con il quale le bollette vincenti sono state inoltrate all'intendenza di finanza.
Il vincitore deve ritirare l'importo della vincita nel termine di quattro mesi dall'estrazione. Nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, il ricevitore ha l'obbligo di consegnare all'intendenza di finanza il modello sopra indicato corredato delle ricevute ritirate ai vincitori.
L'importo delle vincite eventualmente non richieste dagli aventi diritto nel termine prescritto sara' versato a cura del ricevitore nel capitolo delle entrate eventuali del bilancio dello Stato riguardante la Direzione generale per le entrate speciali.
Nessun compenso e' dovuto dal vincitore al ricevitore per la riscossione della vincita per suo conto presso le sezioni di tesoreria provinciale.
Entrata in vigore il 5 aprile 1970