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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati: Dott. Carlo Errico PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Evangelista CONSIGLIERE Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE EST. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 69/2019 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21 gennaio 2025
TRA
per sé e per i propri figli conviventi e Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Romano;
CP_1
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo di Punzio e Debora Controparte_2 D'Ippolito del foro di Bologna;
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
Conclusioni: come da note scritte depositare dal difensore di Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 marzo 2014, chiedeva al Tribunale di Controparte_2
Brindisi: 1) di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 27 ottobre 1990; 2) di confermare l'affidamento condiviso dei due Parte_1 figli ancora minori, ed , a entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 CP_1 presso la madre e conseguente assegnazione alla medesima della casa coniugale, come già disposto in sede di separazione consensuale omologata con decreto del 9 febbraio 2009; 3) di prevedere a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei due figli minori di
400,00 euro (200,00 ciascuno), dando atto del raggiungimento della autosufficienza Per_ economica degli altri due figli e;
4) di non prevedere alcun assegno per il Per_2 mantenimento della moglie, in quanto autonoma.
si costituiva in giudizio, non opponendosi alla domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore (essendo nelle more divenuta maggiorenne), CP_1 Per_1 l'assegnazione a sé della casa coniugale e la previsione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore dei figli ed di 600,00 euro mensili Per_1 CP_1
(300,00 euro ciascuno) e di un assegno divorzile in suo favore di 850,00 euro. Chiedeva inoltre accertarsi e dichiararsi che essa resistente era creditrice nei confronti del ricorrente della somma pari al 40% del TFR percepito dallo stesso a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la CIET Impianti s.p.a., nonché del 40% del TFR maturato o a maturarsi in relazione al rapporto di lavoro con la , Alcaltel spa e con Sifel spa, CP_3 oltre ad avanzare domande di tipo patrimoniale relative alla proprietà di immobili nonché ad una polizza vita incassata dal ricorrente.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza del 18 luglio 2018, dichiarava lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, prevedeva a carico di e in favore di un assegno Controparte_2 Parte_1 mensile di 550,00 euro quale contributo per il mantenimento dei figli ed Per_1 CP_1
(275,00 euro ciascuno) e un assegno divorzile di 300,00 euro mensili, con decorrenza da luglio 2018; poneva a carico del 'obbligo di pagare, in ragione della metà, le CP_2 spese straordinarie necessarie per i figli;
assegnava la casa coniugale a Pt_1
e condannava il ricorrente al pagamento in favore di quest'ultima ai sensi
[...] dell'art. 12 bis della legge 898/1970 del 40% del TFR relativo al rapporto di lavoro con CIET Impianti srl, per una somma pari a 8245,28. Compensava integralmente le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza il difensore di ha proposto appello, Parte_1 sulla scorta dei seguenti motivi: 1) l'illegittima determinazione dell'assegno di divorzio.
- La quantificazione dell'assegno divorzile nella misura di 300,00 euro sarebbe il frutto di un errore di calcolo dovuto ad un'errata valutazione del reddito netto mediamente percepito dal Il Tribunale, infatti, aveva erroneamente ritenuto che il CP_2 aveva un reddito mensile netto di circa 1600,00 euro e che le indennità di CP_2 trasferta da lui percepite in misura pari a 1000,00 euro erano utilizzate “per sostenere i costi di vitto e alloggio durante le trasferte di lavoro”; tale assunto sarebbe sconfessato dalle buste paga esibite dal ricorrente, relative agli anni 2015 e 2016, da cui risulterebbe che il reddito mensile netto del pari, mediamente, a 3460,00 euro (oscillando CP_2 tra l'importo di 2850,00 euro e l'importo di 4070,00 euro), attestandosi la sola retribuzione ordinaria sull'importo di 1800,00 euro (e non 1600,00 euro) e l'indennità di trasferta sull'importo di 1350,00 euro (e non 1000,00 euro); che l'indennità di trasferta, inoltre, non è affatto un mero rimborso spese, ma un'entrata fissa erogata sotto tale forma esclusivamente per ragioni fiscali, tanto evincendosi dalle stesse buste paga, in cui si registrano con voci distinte la trasferta (“trasferta Italia intera con codice 100) e il rimborso delle spese documentate (“rimborso spese documentate” con codice 134). Inoltre il avrebbe visto accrescere le proprie disponibilità, sia perché non era più CP_2 Per_ gravato dell'onere di mantenimento dei figli e , ormai divenuti autosufficienti, Per_2 sia perché aveva percepito cospicue somme di danaro, a titolo di TFR (27.827,83 euro) e a seguito dell'incasso di una polizza INA (30.000,00 euro).
- Il Tribunale avrebbe determinato l'assegno considerando unicamente il criterio assistenziale – alimentare (liquidando una somma con cui è oggettivamente difficile vivere) e non avrebbe considerato che lo stato di debolezza economica della moglie e l'impossibilità di procurarsi mezzi propri, anche in futuro, erano dipesi dall'organizzazione della famiglia imposta dal che aveva obbligato la moglie a CP_2 dedicarsi esclusivamente alla cura dei quattro figli, costringendola a rinunciare ad un incarico di assistente di infanzia presso l'asilo nido di Mesagne, che aveva ottenuto nel 1991; il Tribunale non aveva considerato, inoltre, il contributo personale ed economico fornito dalla alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del Pt_1 patrimonio comune e di quello del marito: ella infatti durante i ventotto anni di matrimonio si era dovuta occupare esclusivamente della casa, dei quattro figli e del marito e ciò aveva consentito al di preoccuparsi soltanto del suo lavoro e di CP_2 accumulare beni e denaro che aveva tenuto per sé, essendo stato sempre unico intestatario del conto corrente bancario di famiglia;
- Il Tribunale, infine, nel liquidare l'assegno divorzile non aveva tenuto conto delle
“ragioni” che avevano portato alla rottura del matrimonio, da ricercarsi nel comportamento “patriarcale e vessatorio” del marito, che, subito dopo il matrimonio, aveva abbandonato la casa familiare quando i figli erano molto piccoli, interrompendo ogni rapporto con loro.
2) Omessa pronuncia sulla domanda relativa agli interessi sulla quota del TFR erogato dalla CIET IMPIANTI Spa: il Tribunale aveva omesso ogni pronuncia sulla domanda relativa agli interessi, che erano stati richiesti con apposita domanda reiterata in sede di precisazione di conclusioni, da liquidarsi in misura pari agli interessi commerciali, ai sensi dell'art. 1284 commi 4 e 5, ovvero, subordinatamente, al tasso legale.
3) Illegittima esclusione della quota del TFR relativo al rapporto di lavoro con la
SIFEL Spa: non era stato accertato se il rapporto con la SIFEL spa fosse ancora in corso o se, invece, vesse incassato il relativo TFR;
a tal fine la aveva
CP_2 Pt_1 richiesto uno specifico ordine di esibizione nei confronti della SIEL spa, del
CP_2 degli enti previdenziali perché controparte non aveva fornito la documentazione in suo possesso;
inoltre, come precisato dalla Suprema Corte, nella ordinanza n. 7239 del 22 marzo 2018, il diritto alla quota del TFR matura alla data di cessazione del rapporto di lavoro e la domanda del coniuge di vedersi riconosciuta la quota del TFR può essere avanzata solo prima della maturazione del diritto;
4) Illegittima esclusione dei mezzi di prova indispensabili per quantificare l'assegno divorzile. Illegittimamente il Tribunale aveva deciso la causa senza ammettere alcuni mezzi di prova indispensabili per accertare gli effettivi redditi del per
CP_2 delineare il complessivo quadro familiare, segnatamente l'ordine di esibizione documentale nei confronti del e verso i terzi, le indagini patrimoniali e
CP_2 reddituali, nonché la prova testi e l'interrogatorio formale del sui capitoli
CP_2 articolati nelle memorie ex art. 183 nn. 2 e 3 c.p.c..
Il difensore appellante chiedeva pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata: 1) di condannare l'appellato a corrispondere alla un assegno divorzile mensile Pt_1 di 850,00 euro rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) di condannare a corrispondere alla gli interessi sulla somma di 8245,28 euro, CP_2 Pt_1 già riconosciuta a titolo di quota spettante sul TFR erogato dalla CIET Impianti Spa, con decorrenza dalla data della domanda e, in subordine, dal 7 maggio 2015, da liquidarsi in misura pari agli interessi commerciali ai sensi dell'art. 1284 commi 4 e 5 ovvero, subordinatamente, al tasso legale;
3) di accertare e dichiarare che la ha diritto Pt_1 al 40% del TFR e/o delle relative anticipazioni che a percepito o percepirà da CP_2 SIFEL Spa, nella misura dovuta, con l'aggiunta di interessi in misura pari a quelli commerciali ex art. 1284 commi 4 e 5 ovvero, subordinatamente, al tasso legale, condannando al versamento dei relativi importi;
con vittoria di spese. In via CP_2 istruttoria, reiterava i mezzi di prova già richiesti in primo grado.
Si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_2 l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della richiesta di aumento dell'assegno divorzile;
quanto al motivo di appello relativo all'omessa pronuncia sulla domanda relativa agli interessi sulla quota di
TFR erogato ad CIET Impianti SPA ha dedotto che la richiesta di interessi commerciali sugli importi dovuti a titolo di quota del TFR era stata avanzata per la prima volta in appello e che gli interessi legali non erano dovuti, in quanto la somma stabilita dal
Tribunale era stata immediatamente corrisposta alla;
ha dedotto, infine, che, Pt_1 allo stato, non erano sussistenti i presupposti per accogliere la domanda di liquidazione della quota del TFR in ordine al rapporto di lavoro con SIFEL spa, avendo egli dato piena prova, nel giudizio di primo grado, del fatto che il rapporto con SIFEL spa era ancora in corso e che non aveva percepito il TFR, non avendo la fornito prova Pt_2 contraria;
ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c.
Il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con ordinanza del 20 aprile 2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 febbraio 2021, questa Corte ha richiesto all' , ai sensi dell'art. 213 c.p.c., di CP_4 trasmettere informazioni scritte in ordine alla posizione lavorativa del D'AMURI, nonché in ordine alla avvenuta percezione o meno da parte del predetto del TFR, anche sotto forma di acconti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con SIFEL Spa. Il processo veniva più volte rinviato per la necessità di sollecitare all' la CP_4 trasmissione delle informazioni richieste.
Con ordinanza del 15 febbraio 2024, la Corte, preso atto del decesso di CP_2 in data 29 gennaio 2024, attestato da certificato di morte depositato dal suo
[...] difensore, dichiarava l'interruzione del processo.
Con istanza depositata il 19 novembre 2024, il difensore di ha Parte_1 chiesto dichiararsi l'estinzione del processo, stante la mancata riassunzione della causa nei termini di legge.
Con decreto del 20 novembre 2023, veniva fissata l'udienza del 21 gennaio 2025 per la comparizione delle parti, ai fini della declaratoria di estinzione.
Disposta la trattazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata all'esito dello spirare del termine concesso per il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 20494/2022, secondo cui “nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso”. Nella specie, trova applicazione tale principio, in quanto: 1) con la sentenza di primo grado il Tribunale ha statuito sullo status e ha pronunciato condanna di CP_2 l pagamento in favore di dell'assegno divorzile e di un
[...] Parte_1 assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli con lei conviventi;
2) Pt_1
ha impugnato tale sentenza solo sulle statuizioni patrimoniali chiedendo
[...] l'aumento dell'importo dell'assegno divorzile e il riconoscimento di ulteriori importi a titolo di quota a lei spettante sul TFR erogato a favore dell'ex coniuge;
3) per effetto dell'impugnazione della sentenza totale solo per i profili patrimoniali, la pronuncia sullo status è passata in giudicato. Il processo è stato, pertanto, dichiarato interrotto.
La mancata riassunzione del processo nel termine di tre mesi decorrente dall'interruzione impone la declaratoria di estinzione del processo di appello per inattività delle parti a norma degli artt. 305 e 307 commi 3 e 4 c.p.c., cui conseguono gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.. A norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Lecce, decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 14 giugno 2021, così provvede:
[...]
- dichiara l'estinzione del processo per inattività delle parti;
- nulla per le spese.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Carlo Errico