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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6833/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Patti ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6833/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Grosso, in forza di procura in calce all'atto di precetto notificato il 14-18/12/2018, elettivamente domiciliata in Corso Umberto I, n. 22 (Monteleone di Puglia), presso il difensore;
- attore contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. Carlo Marseglia, con domicilio C.F._3
digitale all'indirizzo PEC: Email_1
- convenuti
-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, riportandosi ai rispetti scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'avv. Antonio Grosso - qualificatosi difensore di in forza di procura alle liti in calce al precetto del 05.12.2018 (notificato Parte_1
pagina 1 di 8 il 14-18/12/2018) - ha riassunto la fase di merito del giudizio oppositivo promosso da e nell'ambito del procedimento espropriativo immobiliare CP_1 CP_2
n. R.G.Es. 123/2019 pendente ai loro danni.
Nel dettaglio, con “atto di costituzione con istanza di improcedibilità del processo esecutivo ed opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi”, gli esecutati – premesso che con sentenza n. R.G. 2358/2021, passata in giudicato, è stata accertata la falsità delle firme apparentemente apposte da sui seguenti atti: procura alle liti conferita Parte_1 all'avv. Antonio Grosso in calce all'atto di intervento depositato in data 24.02.1999 nel giudizio n. 1903/1997 R.G. dinanzi al Pretore di Foggia;
procura speciale conferita all'avv.
Antonio Grosso in calce al controricorso notificato in data 29.01.2018 nel giudizio n.
1140/2018 dinanzi alla Corte di Cassazione;
procura speciale in calce all'atto di precetto del 05.12.2018 – hanno invocato in via principale l'improcedibilità del procedimento esecutivo promosso da per difetto di ius postulandi dell'avv. Antonio Parte_1
Grosso.
In subordine, hanno spiegato formale opposizione agli atti esecutivi, invocando l'insanabile nullità dell'atto di precetto e conseguentemente dell'atto di pignoramento (contenente richiamo alla procura apposta al precetto e della quale è stata accertata la falsità), non suscettibile di sanatoria a norma dell'art. 182 c.p.c.
Gli esecutati hanno, altresì, sollevato motivi di opposizione all'esecuzione, dal momento che la sentenza n. 2358/2021 R.G. avrebbe accertato la falsità della procura alle liti contenuta nell'atto di intervento spiegato nel giudizio n. 1903/1997 R.G. e richiamata nell'atto di appello, con conseguente propagazione della nullità agli atti successivi ed in specie alla sentenza n. 1059/2016 R.G. resa a definizione del giudizio di secondo grado e costituente il titolo esecutivo posto a fondamento della procedura immobiliare.
Per tutte le suindicate ragioni, hanno chiesto - in via principale - la declaratoria di improcedibilità del giudizio e la revoca dell'ordinanza del 21.07.2021, avente ad oggetto la nomina del custode e l'apprensione dei canoni di locazione dell'immobile pignorato, con cancellazione del pignoramento, svincolo delle somme incamerate e condanna dell'avv.
Grosso alle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 96, III co. c.p.c.; in subordine, hanno invocato la sospensione cautelare a norma dell'art. 624 c.p.c. e l'accertamento nella fase di merito della nullità del precetto e del pignoramento nonché dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, previo accertamento in via incidentale della nullità del titolo esecutivo, con condanna dell'avv. Grosso al risarcimento di tutti i danni patiti in pagina 2 di 8 conseguenza dell'esecuzione illegittimamente intrapresa e condanna ai sensi dell'art. 96, III co. c.p.c.
Il G.E., con ordinanza del 23.09.2022, ha accolto l'istanza di sospensione cautelare della procedura immobiliare in ragione della accertata nullità della procura alle liti apposta in calce all'atto di precetto e richiamata nel pignoramento, assegnando termine per l'introduzione della fase di merito e condannando l'avv. Antonio Grosso in proprio alle spese di giudizio.
L'avv. Antonio Grosso, qualificandosi difensore di in virtù della Parte_1
menzionata procura alle liti, ha incardinato la fase di merito del giudizio oppositivo contestando l'avversa opposizione.
Nel dettaglio, ha eccepito l'irrevocabilità della sentenza n. 1059/2016 R.G., dal momento che la stessa sarebbe passata in giudicato in forza di ordinanza della S.C. n. 24530/2022
R.G., deducendo che eventuali vizi della pronuncia avrebbero dovuto essere fatti valere con ricorso in cassazione a norma dell'art. 161 c.p.c.
Ha, altresì, eccepito la nullità della sentenza n. 2358/2021 R.G., in quanto l'atto di citazione introduttivo, trattandosi di querela di falso in corso di causa (essendo pendenti al momento della sua proposizione il giudizio in Cassazione e la procedura immobiliare), avrebbe dovuto essere notificato presso il domicilio eletto nella procura.
Ha, poi, dedotto la nullità della detta pronuncia per violazione del litisconsorzio necessario, non avendo l'avv. Antonio Grosso ricevuto la notifica dell'atto introduttivo e considerato che a tale giudizio non avrebbe partecipato il pubblico ministero.
Per tutte le ragioni che precedono, ha chiesto di rigettare l'opposizione all'esecuzione,
l'eccezione di improcedibilità e l'avversa eccezione di nullità del titolo esecutivo nonché di dichiarare la nullità della sentenza n. 2358/2021 R.G. ed in via subordinata di applicare l'art. 182 c.p.c. nonché di revocare l'ordinanza di sospensione.
Si sono costituiti e i quali si sono riportati ai motivi del CP_1 CP_2
ricorso oppositivo deducendo, altresì, il difetto di ius postulandi anche in relazione alla presente fase di merito e l'inammissibilità della richiesta di sanatoria a norma dell'art. 182
c.p.c.
Gli opponenti - odierni convenuti nella presente fase di merito – hanno, altresì, contestato le avverse eccezioni, rappresentando che le doglianze sollevate avverso la sentenza n.
2358/2021 R.G. sono state disattese dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
24530/2022 R.G., mentre quanto al motivo di opposizione sollevato relativo alla nullità del pagina 3 di 8 titolo non si sarebbe formato alcun giudicato sulla legittimazione della per effetto Pt_1
della anzidetta pronuncia della S.C.
Per tutto quanto esposto, hanno chiesto in via preliminare di “Dichiarare la nullità assoluta, per difetto di ius postulandi, della costituzione e dell'attività difensiva svolta dall'avv. Antonio Grosso nella presente fase di merito”, con condanna del medesimo alle spese di lite nonché ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c.
Nel merito, quanto all'opposizione agli atti esecutivi, hanno chiesto di “dichiarare la nullità assoluta, per difetto di ius postulandi, del precetto, del pignoramento, e di tutti gli atti della procedura esecutiva, e di conseguenza l'improcedibilità del processo esecutivo, ordinando la cancellazione del pignoramento” e per l'effetto condannare “l'avv. Antonio
Grosso, o di chi di dovere, al risarcimento ex art.96, 2° comma c.p.c., in favore di
[...]
, del danno cagionato in virtù dell'esecuzione illegittimamente intrapresa (…), per CP_1 il mancato utilizzo delle somme già acquisite alla procedura (…)”.
In via subordinata, hanno chiesto di condannare l'avv. Antonio Grosso “al pagamento di una somma equitativamente liquidata ex art.96, 3° comma c.p.c.”, oltre alle spese di giudizio quale falsus procurator, od eventualmente in solido con la Pt_1
Quanto all'opposizione all'esecuzione, hanno chiesto - previo accertamento incidentale della nullità della sentenza della Corte di Appello n.1059/2016 R.G. - di dichiarare il difetto di titolo esecutivo, l'inesistenza del diritto di credito e del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte della con conseguente inefficacia e/o nullità del precetto, del Pt_1
pignoramento e di tutti gli atti della procedura esecutiva, ordinando la cancellazione del pignoramento e per l'effetto la condanna dell'avv. Antonio Grosso al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. per aver agito e resistito nel giudizio contenzioso e per aver intrapreso l'azione esecutiva in forza di una procura falsa, oltre al danno cagionato a , CP_1
ex art.96 II comma c.p.c. per il mancato utilizzo delle somme acquisite alla procedura, invocando - in via subordinata - l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della produzione documentale depositata dalle parti, quindi, è stata rinviata all'udienza del 30.01.2025 a norma dell'art. 281 sexies
c.p.c., essendo state disattese le richieste istruttorie avanzate nelle memorie autorizzate a norma dell'art. 183 comma VI c.p.c.
**********
La sentenza n. 2358/2021 R.G., passata in giudicato, ha accertato la falsità, tra le altre, della firma apparentemente apposta da alla procura conferita all'avv. Antonio Parte_1
pagina 4 di 8 Grosso in calce all'atto di precetto del 05.12.2018.
Sulla scorta di detta procura, l'avv. Antonio Grosso ha incardinato - nell'interesse della sig.
- il procedimento esecutivo n. R.G.Es. 123/2019 nonché riassunto la fase Parte_1
di merito del giudizio oppositivo promosso dagli esecutati, atteso il richiamo ad essa contenuto, rispettivamente, nell'atto di pignoramento e nell'atto di citazione introduttivo della presente causa.
Dalla statuizione contenuta nella sentenza n. R.G. 2358/2021, discende il difetto di ius postulandi in capo all'avv. Antonio Grosso e conseguentemente la nullità della costituzione nella presente fase di merito di per mezzo del detto difensore. Parte_1
Per le medesime ragioni, deve altresì accogliersi il motivo di opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto dichiararsi l'illegittimità del pignoramento (e degli atti consequenziali) da cui
è scaturito il procedimento esecutivo n. R.G.Es. 123/2019 intrapreso ai danni di CP_2
e in quanto incardinato dall'avv. Antonio Grosso in forza di procura
[...] CP_1
della quale è stata accertata la falsità.
Così come già evidenziato dalla S.C. nell'ordinanza n. 24530/2022, “l'accertata falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile (come detto) anche
d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto giudiziale, che incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria (cfr. Cass. n.
20511/2019 e, da ultimo, Cass. n. 38735/2021)”.
Sulla scorta di quanto innanzi, non può accogliersi la domanda volta a conseguire la sanatoria dell'evidenziato difetto di ius postulandi, mediante assegnazione del termine ex art. 182 c.p.c., venendo in rilievo la fattispecie della falsità materiale e dunque della invalidità assoluta della procura, senza alcuna possibilità di sanatoria.
Né si reputa possibile, così come pretende l'avv. Antonio Grosso, procedere in questa sede, avente ad oggetto l'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione promossa dagli esecutati, all'esame dei profili di illegittimità della sentenza n. 2358/2021 R.G. come dedotti in atti, questione pure sottoposta al vaglio della S.C., la quale - con statuizione che si condivide - ha evidenziato che “gli eventuali vizi processuali interessanti il giudizio di falso definito con la sentenza irrevocabile in precedenza richiamata non possono avere alcun rilievo sul presente giudizio di cassazione, dovendo essere fatti valere dalla parte interessata con altri rimedi giudiziali eventualmente ammissibili, ma certamente non
pagina 5 di 8 possono essere valutati in via incidentale con la presente sentenza”.
Dunque, non è ammissibile in sede di opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione invocare la nullità di una pronuncia (peraltro passata in giudicato), alla stregua dei generali principi processuali attinenti ai mezzi di impugnazione a norma dell'art. 161 c.p.c.
A ciò si aggiunga che - contrariamente a quanto argomentato dall'avv. Antonio Grosso - nella specie si trattava di giudizio di querela di falso proposta in via principale (e non già in via incidentale al giudizio pendente), nell'ambito del quale non riveste qualità di litisconsorte necessario il procuratore cui sia stato rilasciato il mandato impugnato e che ai fini della validità di detto procedimento non occorre la partecipazione alle udienza o la formulazione delle conclusioni da parte del P.M., essendo sufficiente che quest'ultimo sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (cfr.
Cass. Civ. 27402/2018).
Va, invece, disatteso il motivo di opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. avanzato da volto a conseguire una pronuncia di Parte_2 CP_2
accertamento del difetto del titolo esecutivo e dell'inesistenza del diritto di agire in executivis della previo accertamento della nullità della sentenza n. 1059/2016 R.G. Pt_1
A tal proposito non può ignorarsi che la proprio in ragione della eccepita nullità Pt_1
insanabile della procura alle liti apposta in calce al precetto e sulla scorta del quale è stato incardinato il pignoramento ed è stata riassunta la fase di merito, non risulta ritualmente costituita in giudizio, pertanto la domanda volta a conseguire una pronuncia di difetto di titolo e di insussistenza del diritto di procedere ad azione esecutiva in ragione della invalidità della sentenza n. 1059/2016 R.G. non è ammissibile.
Ad ogni buon conto, tale domanda non avrebbe potuto accogliersi sulla scorta del condiviso indirizzo della S.C. in forza del quale “La procura al difensore, mancante della sottoscrizione della parte - ovvero con sottoscrizione falsa - determina l'inesistenza di tale atto, non dell'atto di citazione, di cui non costituisce requisito essenziale, e pertanto questo
è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere - dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che l'atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nulla per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell'“actio e dell'exceptio nullitatis”, consentiti nel diverso caso di inesistenza della sentenza” (cfr. in termini Cass. Civ.
7186/2002 e Cass. Civ. 22292/2004), senza considerare che nel corso del giudizio dinanzi pagina 6 di 8 alla Corte di Cassazione non è stata eccepita né è stata oggetto di rilievo officioso la nullità della sentenza n. 1059/2016 R.G.
Sulla scorta dei menzionati principi, non si reputano ammissibili le dedotte eccezioni di nullità del titolo esecutivo giudiziale, peraltro passato in giudicato, tantomeno mediante lo strumento dell'opposizione esecutiva.
In conseguenza della illegittimità del pignoramento, per effetto dell'accoglimento del motivo di opposizione agli atti, dovrà essere ordinata ex art. 632 c.p.c. la cancellazione del vincolo pignoratizio nonché la restituzione delle somme incamerate a titolo di frutti civili e a norma dell'art. 495 c.p.c. in favore degli opponenti per quanto di rispettiva spettanza, oltre agli eventuali interessi maturati sul c/c aperto in seno al giudizio esecutivo, a cura degli organi della procedura esecutiva immobiliare medesima, attesa la competenza funzionale del G.E.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, l'esito complessivo della lite ed in specie il parziale accoglimento delle domande formulate dagli opponenti, giustifica la compensazione delle spese di giudizio nella misura di 1/3, mentre i residui 2/3 vanno posti a carico dell'avv. Antonio Grosso ex D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00.
A tale riguardo si osserva che secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (cfr. in arg.
Cass. Civ. 29209/2024).
Vanno, invece, disattese le domande avanzate dagli opponenti a norma dell'art. 96 c.p.c., dal momento che la norma invocata presuppone la soccombenza totale nel giudizio (cfr.
Cass. Civ. 4212/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara nulla la costituzione nel presente giudizio di con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Antonio Grosso, in ragione della falsità della firma apposta alla procura alle liti in calce all'atto di precetto e richiamata nell'atto introduttivo del presente giudizio, così come pagina 7 di 8 accertato con sentenza n. 2358/2021 R.G.;
-accoglie l'opposizione agli atti esecutivi avanzata da e e CP_1 CP_2 per l'effetto dichiara l'illegittimità del pignoramento e degli atti consequenziali da cui è scaturito il procedimento esecutivo immobiliare n. R.G.Es. 123/2019, mentre dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c.;
- condanna l'avv. Antonio Grosso al pagamento in favore di e CP_2 CP_1
(considerati unitariamente quale unica parte processuale), con distrazione in favore
[...]
del procuratore dichiaratosi antistatario, dei 2/3 delle spese di lite che si liquidano nel loro complessivo ammontare (1/1) nella misura di € 5.077,00, oltre rimborso spese al 15%, Cap ed Iva, compensando il residuo 1/3.
Foggia, addì 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Patti
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