Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 26/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5774/2021 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: trattenute irpef su arretrati pensione;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Emma Parte_1
Vecchione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nola (NA), via Fontanarosa n.
33;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale 7 bis;
CP_1
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) Dichiarare il diritto della Sig.ra alla somma di Parte_1 euro 7.078,90, per le motivazioni di cui sopra, oltre che il diritto alla somma di euro 552,57 trattenuta indebitamente a titolo di PE, per un totale di euro 7.631,47; 2) Per l'effetto, CP_ condannare l' in p.l.r.pt., alla restituzione della somma euro 7.631,47 e/o della diversa somma da determinarsi secondo giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo CP_ soddisfo;
3) Condannare l' in p.l.r.pt al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo. 4) Manlevare parte ricorrente nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui di seguito nonché della dichiarazione allegata in produzione.
PER L' : Disporre il rigetto del ricorso siccome infondato sia in fatto che in diritto. CP_1
Condannare il ricorrente al pagamento di diritti e onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 09.11.2021, la ricorrente in epigrafe deduceva:
- che, con provvedimento del 09.03.2018, l' le aveva comunicato la liquidazione della CP_1 pensione n. 13462360 cat. VO decorrenza 01.10.2013, quantificando l'importo degli arretrati in €
33.033,34 periodo 2013 – 2018;
− che dalla comunicazione mensile del pensionato del mese di giugno 2018 era emerso che l' aveva indebitamente trattenuto la somma di € 7.078,90 a titolo di “PE anni precedenti da CP_1 conguaglio arretrati”;
− che, in data 19.04.2021 l' le aveva comunicato il provvedimento di riliquidazione sulla CP_1 pensione n. 13462360 cat. VO decorrenza 01.10.2013 quantificando un credito in suo favore di €
2.602,24 periodo 2016-2021;
− che, dalla comunicazione mensile del pensionato del mese di giugno 2021, era emerso che l' , sul predetto importo, aveva trattenuto indebitamente a titolo di “PE anni precedenti da CP_1 conguaglio arretrati” la somma di € 552,57;
− di aver presentato in data 27.04.2021 ricorso amministrativo, senza esito alcuno.
Tanto premesso, evidenziata l'illegittimità delle trattenute PE operate dall' sugli CP_1 arretrati di pensione per avere lo stesso applicato il c.d. criterio di competenza, invece che quello corretto c.d. criterio di competenza, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. La domanda è infondata.
Come rilevato dall' , il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione invocato CP_1 dalla parte ricorrente fa riferimento al diverso caso della determinazione del reddito annuale rilevante ai fini dell'erogazione di una prestazione previdenziale o assistenziale, collegata appunto al reddito.
Invero, secondo il richiamato pronunciamento (cfr. Cass. civ., sez. un., 15/06/2005, n. 12796),
“Nei casi in cui l'erogazione di benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito (eccettuati quelli in cui sia prevista un'esplicita esclusione da specifiche norme di legge, come nel caso dell'assegno sociale), la determinazione di tale limite si effettua considerando anche gli emolumenti arretrati percepiti in ritardo e soggetti a tassazione separata, ma non nel loro importo complessivo (criterio di cassa), bensì nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
Nella fattispecie, si discute della tassazione degli arretrati di pensione che, secondo la Suprema
Corte, seguono invece il criterio c.d. di cassa.
3. Secondo la Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ., sez. trib., 18/04/2019, n.
10887), gli arretrati dell'assegno o della pensione (di invalidità ma anche di vecchiaia) sono soggetti a tassazione separata in base al principio di cassa qualora corrisposti in ritardo per motivi indipendenti dalla volontà delle parti. L'applicazione del principio di cassa comporta che le somme corrisposte quali arretrati sono tassate nel periodo di erogazione, anche se qualora corrisposte per competenza sarebbero rientrate nel regime di esenzione PE (no tax area) (in termini richiama
Cass. civ., sez. lav. 24.03.2004, n. 5936 e 13.05.1993, n. 5468).
La Corte di Cassazione è giunta a tale conclusione evidenziando che ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del TUIR, le pensioni di qualsiasi genere sono considerate redditi da lavoro dipendente, ne consegue che alle stesse si applica l'articolo 17, comma 1, lettera b) dello stesso Testo unico, che prevede la sottoposizione al regime della tassazione separata degli “… emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.”
La tassazione separata è lo strumento che consente di “attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati.”
L'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque competono al cittadino a giusta ragione, ma corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota magari più elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva (così
Corte d'Appello di Napoli sent. n. 2264/2021)
Pertanto, in relazione alle somme percepite dall'odierna istante a titolo di arretrati di pensione di vecchiaia (come risulta dal prospetto di liquidazione) correttamente, quindi, l' ha fatto CP_1 applicazione del principio di cassa, sottoponendole a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si è verificato il relativo pagamento.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
4. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 26/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno