Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5243 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via Alberto C.F._1
Mario 32, presso lo studio dell'avv. AMORE CONCETTA (C.F.:
), pec: C.F._2 Email_1
fax 095/6173711, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
residente in [...]
elettivamente domiciliata in Messina, Via F. Todaro n. 11, presso lo studio dell'avv. DE GIGLIO MARIA (C.F.: ), pec: C.F._4
Fax: 090.713789, che la rappresenta e difende per Email_2
procura in atti;
RESISTENTE
E
1
speciale del minore nato a [...] il [...], giusto Persona_1
provvedimento di nomina del 09.10.2023, da se stessa rappresentata e difesa, essendo in possesso di qualità e titolo, ed elettivamente domiciliata nel proprio studio in Messina, via XXIV maggio n. 5; pec.: Email_3
INTERVENIENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
15.11.2021, nato a [...] il [...] premesso di Parte_1
avere contratto in data 21/09/2002, nel Comune di Catania, matrimonio con nata a [...] il [...], con atto iscritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 296 parte 1 anno 2002; che dall'unione erano nati due figli, in data 02.12.2004 ed in data Persona_2
05.06.2015 che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale con Per_1
sentenza del Tribunale di Catania pubblicata il 02.09.2020; che la separazione si era protratta ininterrottamente per il tempo necessario alla proponibilità della domanda di divorzio;
che in sede di separazione i figli minori erano stati affidati in modo condiviso con collocamento presso la madre mentre era stato posto a carico del deducente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 350,00; che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio confermando, con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della prole quanto già stabilito in sede di separazione.
2 Instaurato il contraddittorio, la resistente non si costituiva e, all'udienza presidenziale del 30.05.2022, il Presidente delegato procedeva all'audizione del solo ricorrente, il quale dichiarava di non vedere i figli in quanto gli stessi non erano nati dalla unione coniugale. Il Presidente delegato, preso atto della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, confermava le statuizioni vigenti nel regime della separazione e dava le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore.
Con comparsa tempestivamente depositata il 19.01.2023 si costituiva davanti al Giudice Istruttore DI STEFANO Michela Alfia, la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio ed alla conferma delle statuizioni vigenti relative al mantenimento della prole, ma lamentava che il marito si era disinteressato del figlio minore e chiedeva che il minore fosse Per_1
affidato in modo “superesclusivo” alla istante, anche in considerazione del fatto che le parti vivevano in diverse città e non vi era tra loro alcun tipo di rapporto.
Rilevava, inoltre, che il Tribunale per i minorenni di Messina, con decreto n.
507/2022 emesso in via d'urgenza in data 15.03/26.04.2022, aveva sospeso dalla responsabilità genitoriale mentre, in limitazione della Parte_1
responsabilità genitoriale della deducente, aveva affidato i minori al Servizio
Sociale del Comune di Messina con prescrizione di avviare opportuni interventi di sostegno anche al fine di una regolare frequenza delle lezioni scolastiche, ma la Corte di Appello di Messina, con decreto del 03.11.2022 aveva annullato il predetto provvedimento disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni perché fosse integrato il contraddittorio nei confronti dei minori interessati e fosse effettuato un nuovo esame della controversia.
Con note di udienza depositate in data 22.05.2023 dal procuratore di parte ricorrente e in data 18.05.2023 dal procuratore di parte resistente, le parti concordemente richiedevano, all'udienza cartolare del 25.05.2023, il mutamento del rito da contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'istanza datata
3 12.04.2023, separatamente sottoscritta da entrambe le parti e dai rispettivi difensori e depositata telematicamente in data 12 e 17 aprile 2023. Veniva, quindi, fissata l'udienza collegiale camerale del 04.07.2023 per la comparizione delle parti, che veniva sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza collegiale del 05.07.2023 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo istruttorio davanti al G.I. dott. Bonanzinga, al fine di acquisire dal
Tribunale per i minorenni di Messina copia degli atti compiuti nell'ambito del procedimento a protezione del minore nato a Catania in [...] Persona_1
05.06.2015, posto che detta documentazione appariva indispensabile per verificare la compatibilità dell'accordo raggiunto dai coniugi con gli interessi della prole.
In data 09.10.2023 il Tribunale per i minorenni di Messina trasmetteva il fascicolo del proc. 10000049/22 min. “per competenza” a seguito di provvedimento emesso il 19.09.2023. Il Giudice Istruttore, rilevato che, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. il suddetto procedimento doveva “proseguire” davanti al Tribunale ordinario, previa riunione;
che il Tribunale per i minorenni di
Messina, con provvedimento in data 16.05.2023, aveva già nominato l'avv.to curatore speciale dei minori nato a Controparte_4 Persona_1
Catania il 25.06.2015 e , nata a [...] il [...]; che Persona_3
non vi fosse motivo per modificare tale decisione;
tutto ciò rilevato, disponeva la riunione al presente procedimento di quello trasmesso dal Tribunale per i minorenni di Messina proc. N. 10000049/22 min.; confermava la nomina dell'avv. curatore speciale dei minori Controparte_4 Persona_1
nato a [...] il [...] e di , nata a [...] il 2-12 Persona_3
2004; rinviava la causa per consentire al curatore speciale dei minori di costituirsi nel presente procedimento.
4 Con memoria depositata il 03.11.2023 l'avv. Controparte_4
quale curatore speciale dei minori nato a [...] il 25 6- Persona_1
2015 e di , nata a [...] il [...], si costituiva in Persona_3
giudizio, evidenziando che il padre dei minori non si era mai curato dei figli e non aveva mai provveduto alle loro esigenze, mentre la madre dei minori aveva mostrato buona volontà nell'occuparsi della prole e, seguita dai Servizi, aveva raggiunto degli obiettivi ed aveva avuto dei miglioramenti, come appariva confermato dal fatto che erano diminuite le assenze del minore a Per_1
scuola e che anche il rendimento scolastico della figlia ormai Persona_4
maggiorenne, era migliorato. Osservava che la criticità rimasta atteneva alla mancata frequentazione del SERD da parte della , circostanza che CP_1
aveva impedito al Consultorio Familiare di effettuare la chiesta valutazione delle capacità genitoriali. Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
e che il predetto minore fosse affidato, in limitazione della Per_1
responsabilità genitoriale di al Servizio sociale, Persona_5
mantenendo il collocamento dello stesso presso la madre.
All'udienza del 21.03.2024, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori dei coniugi precisavano le conclusioni chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni stabilite nell'accordo del 12.04.2023, mentre il curatore speciale del minore Persona_1
insisteva per l'accoglimento della domanda formulata nella comparsa di costituzione di decadenza di dalla responsabilità genitoriale e Parte_1
chiedeva la revoca del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni in limitazione della responsabilità genitoriale della madre, con affidamento esclusivo del figlio alla madre. Per_1
Con sentenza non definitiva n. 732/2024 del 22.03.2024 pubblicata il
25.03.2024, il Tribunale pronunciava il divorzio dei coniugi e dichiarava
5 l'improcedibilità della domanda con la quale le parti avevano chiesto il recepimento delle condizioni di divorzio nelle forme camerali previste dall'art. 4 comma 13 legge 898/1970, ritenendo che l'accordo delle parti fosse contrario all'interesse della prole.
Con ordinanza resa in pari data il Tribunale in composizione collegiale rimetteva, quindi, la causa davanti al Giudice Istruttore dott. Corrado
Bonanzinga, affinché il giudizio proseguisse con le forme contenziose;
richiedeva al Servizio Sociale del Comune di Messina di trasmettere entro il termine di tre mesi relazione di aggiornamento sulle condizioni socio familiari di vita del minore nato a [...] il [...], sulla qualità Persona_1
della relazione con entrambi i genitori, sulle capacità genitoriali delle parti, sulla eventuale sussistenza di situazioni di potenziale pregiudizio per il minore, anche in relazione alle dipendenze riscontrate in passato nella;
CP_1
autorizzava le parti a depositare memorie nel termine di quindici giorni dall'acquisizione della relazione dei Servizi nel fascicolo telematico.
Con ordinanza del 12.07.2024, il Giudice Istruttore, preso atto delle note di udienza depositate in data 09.07.2024 dal procuratore di parte resistente e in data 10.07.2024 dal procuratore di parte interveniente e rilevato che non era ancora pervenuta la relazione richiesta al Servizio Sociale del Comune di
Messina, rinviava la causa all'udienza del 05.11.2024 mandando alla Cancelleria di sollecitare il Servizio Sociale del Comune di Messina alla trasmissione della relazione richiesta con ordinanza del 22.03.2024.
Con ordinanza del 27.11.2024, il Giudice Istruttore, vista la relazione trasmessa dal Servizio Sociale del Comune di Messina in data 11.11.2024, nella quale veniva rappresentato che aveva trasferito il Persona_5
proprio domicilio da alcuni mesi a Catania in via S.M. Salette n. 203 ed aveva iscritto il figlio minore presso l'istituto Circolo didattico Persona_1
Cesare TI sito a Catania via S.M. Salette n. 76 e rilevato che il Servizio
6 Sociale del Comune di Messina aveva chiesto, conseguentemente, che fosse avviata “una collaborazione professionale” con il Servizio Sociale del Comune di Catania, autorizzava il Servizio Sociale del Comune di Messina ad avvalersi della collaborazione del Servizio Sociale del Comune di Catania per completare l'incarico affidato e disponeva che il Servizio Sociale del Comune di Catania compiesse le indagini di sua competenza per acquisire le informazioni richieste da questo Tribunale con ordinanza del 22.03.2024.
Con ordinanza del 26.02.2025, il Giudice Istruttore, rilevato che i procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., giorni 20 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica;
disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Avendo il Tribunale già emesso sentenza non definitiva sulla domanda relativa allo stato coniugale, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulle altre domande ed in particolare con riferimento alle domande concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole.
Sul punto entrambi i coniugi hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto in data 12.04.2023, con il quale le parti avevano chiesto quanto segue: “2) Disporre l'affido superesclusivo del figlio alla madre;
3) Disporre l'onere per il sig. di Per_1 Parte_1
versare alla sig.ra entro il 5 di ogni mese l'importo di € Persona_5
350,00 per il mantenimento dei figli e , con rivalutazione Istat, Per_1 Per_3
oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) il padre potrà vedere e Per_1
tenerlo con sé un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola fino alle ore
20.00; i fine settimana alternati dalle 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo alternativamente dal 16 al 31 luglio o dall'1 al 15 agosto;
5 giorni durante le vacanze natalizie ad anni alterni
7 comprendendo il giorno di Natale o quello di Capodanno;
alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per quanto sopra esposto, la Sig.ra ed il Sig. congiuntamente”. Viceversa, Persona_5 Parte_1
il curatore speciale del minore ha chiesto che fosse pronunciata la Per_1
decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sul figlio.
Secondo quanto previsto dall'art. 330 c.c., primo comma, il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. La norma citata sanziona, pertanto, le ipotesi in cui i genitori non esercitano la responsabilità sui figli in modo conforme alle intenzioni del legislatore e, in particolare, al principio di realizzazione degli interessi dei figli;
pertanto, la decadenza non è che la logica conseguenza dell'esercizio distorto dei poteri che la legge conferisce ai genitori.
Il diritto dei figli a crescere, essere amati, educati ed istruiti, nonché mantenuti, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai genitori, è riconosciuto anche dalla Carta Costituzionale, ove viene sottolineato che ai diritti della prole corrispondono specifici doveri in capo ai genitori (cfr. art. 30:
"E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità"). Gli artt. 330 e 333 c.c., poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore, riconoscono, pertanto, al Giudice - ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori sia pregiudizievole per la crescita serena del minore – il potere di intervenire affinché a tali obblighi genitoriali si provveda in sostituzione di chi non adempie, ovvero il potere di escludere uno o entrambi i genitori dall'esercizio dei poteri – doveri nei quali si compendia la
8 responsabilità genitoriale, quando tale esercizio possa arrecare alla prole grave pregiudizio, tenendo presente che il rimedio in questione ha funzione
“preventiva” e non repressiva, sicché il pregiudizio da prendere in considerazione non è quello già verificatosi in forza degli atti compiuti dal genitore, ma il pregiudizio futuro, che potrebbe derivare dalla reiterazione di atti dello stesso genere. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno grave.
Perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario, allora, che la condotta del genitore abbia cagionato il pericolo di un grave pregiudizio al minore, ma poiché tale provvedimento costituisce una misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto giuridico tra genitore e figlio, è necessaria, altresì, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, che tale rimedio non incontri un limite nella esigenza di evitare un danno allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio (Cass. civ. 24.03.2022
n. 9691) e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo minore. La ratio della norma è, infatti, quella di assicurare al minore di crescere ed essere educato in un ambito familiare sereno, affidando al Giudice il compito di constatare la possibilità di recupero del ruolo genitoriale, caratterizzato da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ. 08.04.2019 n. 9763). In ogni caso, lo strumento della decadenza dalla responsabilità genitoriale non va inteso come sanzione contro il genitore, ma come ulteriore mezzo per venire in aiuto ai figli che dovessero essere messi in situazioni di serio disagio psicofisico a causa di gravi e puntuali mancanze di uno dei genitori e dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330 c.c. («il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa
9 dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio») e 333 c.c. («Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore»), si desume chiaramente che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine.
Nella situazione in esame, allora, pur dovendosi riconoscere che il comportamento del , palesemente poco interessato al figlio Per_1 Per_1
costituisce violazione dei doveri gravanti sui genitori nei confronti della prole e che esso è idoneo ad arrecare pregiudizio al figlio, si deve nondimeno prendere atto che un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale non appare né necessario né utile, tenuto conto del fatto che con l'accordo raggiunto tra le parti il si è comunque impegnato a riavvicinarsi al figlio e ad Per_1
assumersi le responsabilità derivanti dal ruolo genitoriale, mentre le carenze sino ad oggi registrate possono essere idoneamente contrastate con un intervento limitato sul piano dell'affidamento.
Per quanto concerne l'affidamento del minore (la figlia Per_1 [...]
ha infatti già raggiunto la maggiore età), va osservato che la riforma Per_6
sull'affidamento del 2006 (L. n. 54/2006) ha avviato un cambio di prospettiva, atteso che le regole basate sull'affidamento monogenitoriale avevano costituito, dal 1975 sino alla l. n. 54/2006, il quadro normativo di riferimento sia della dottrina che della giurisprudenza, mentre la riforma, in attuazione dei principi
10 sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (l. 27 maggio
1991, n. 176) e della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (l. 20 marzo 2003, n. 77), ha introdotto l'affidamento condiviso come regola ordinaria
(nel caso di separazione dei coniugi e di divorzio), riducendo i casi di affido esclusivo alle ipotesi in cui ciò sia nell'interesse del minore (art. 337 quater
c.c.). Tale rivoluzione ha visto poi il suo compimento con la riforma sulla filiazione (L. m. 219/2012 e D. lgs. N. 154/2013), che ha esteso la disciplina dell'affido condiviso a tutti i figli a prescindere dalla nascita all'interno o fuori dal matrimonio. Oggi, invero, l'art. 337 ter c.c., nel consacrare il diritto del minore alla bigenitorialità, sancisce al comma IV, che “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” e stabilisce che nei procedimenti di cui all'art. 337 bis c.c. (separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio o altresì nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio), il giudice, nell'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, deve valutare prioritariamente il regime dell'affidamento condiviso, avendo sempre a mente ovviamente il preminente ed esclusivo interesse dei minori.
Il legislatore non ha chiarito, invece, in via generale in quali casi l'affidamento condiviso possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione. Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto non solo quando, per qualsiasi motivo
(conflittualità insuperabile tra i genitori, incomunicabilità, incomprensioni), non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché
l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, ma anche quando, a prescindere
11 dall'esistenza o meno di un'armonia tra i genitori, uno di questi appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo (avversione del minore nei confronti di un genitore, gravi carenze nella capacità genitoriale eventualmente desumibili anche dalla condotta tenuta dissoluta, immorale o irresponsabile o caratterizzata da disinteresse affettivo) ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo.
Orbene, nel caso in esame ricorre proprio quest'ultima ipotesi, poiché sono emersi nel corso del procedimento inequivocabili elementi idonei a comprovare l'inidoneità del all'esercizio della responsabilità Per_1
genitoriale, stante l'atteggiamento di totale disinteresse nei confronti dei figli, confermato, altresì, durante il presente giudizio, nell'ambito del quale lo stesso ha dichiarato all'udienza del 30.05.2022 “Non verso il mantenimento disposto con la sentenza di separazione;
non vedo i miei figli perché non sono nati dalla nostra unione”. Invero, il non ha mai manifestato l'intenzione di Per_1
assumere un ruolo attivo nell'educazione, evoluzione e crescita dei figli e non ha mai assolto ai suoi obblighi di genitore, ad esempio all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli. Integrano, d'altronde, comportamenti altamente sintomatici della inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (Cass. civ. 17.12.2009 n. 26587).
Da tale contegno, dunque, non possono che ravvisarsi tutti i presupposti per ritenere accertata l'inidoneità educativa del padre e aderire alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio alla madre.
Dalla relazione del 04.12.2024 depositata dai Servizi Sociali di Catania in collaborazione con i Servizi Sociali di Messina, è emerso, poi, che “non si
12 riscontrano allo stato corrente condizioni di pregiudizio in capo al minore
ed alla giovane ”. Persona_1 Persona_2
Negli incontri con i Servizi Sociali, la ha riferito che la CP_1
figlia di anni 20, durante gli anni scolastici ha usufruito Persona_2
dell'insegnante di sostegno in quanto affetta da ritardo cognitivo grave ma che non era in possesso di nessuna certificazione. La figlia , dal canto Persona_2
suo, ha raccontato di aver conseguito la licenza media, di essersi successivamente iscritta presso un istituto professionale come operatore informatico fino al IV anno, ma di avere successivamente interrotto gli studi, di trascorrere quindi le giornate prevalentemente a casa, collaborando con la madre nelle faccende domestiche e andando a trovare la nonna, gli zii ed altri componenti della famiglia di origine.
Con riferimento al minore di anni 9, i Servizi hanno riferito Per_1
che durante gli incontri il bambino è apparso “ben curato nell'aspetto e dai modi educati”; dall'insegnante referente della dispersione scolastica si apprende che
“la frequenza del minore è regolare, così come la condotta ed il rapporto con i docenti ed il gruppo dei pari”; la ha riferito che il bambino al CP_1
momento non stava svolgendo nessuna attività extrascolastica in quanto impegnato con la scuola fino alle ore 16 con l'intenzione, tuttavia, di inserirlo nei prossimi mesi in qualche associazione. La stessa Assistente Sociale, Dott.ssa
, al termine della relazione si è impegnata a “fornire alla Testimone_1
sig.ra informazioni utili all'inserimento dei due figli presso iniziative CP_1
ludico-formative, promosse dal terzo settore, nell'ambito territoriale attinente la residenza dell'intero nucleo”.
Non vi sono, pertanto, elementi ostativi all'affidamento c.d. “rafforzato” del minore alla madre (“affidamento super-esclusivo”), alla Persona_1
quale competerà, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue
13 aspirazioni. Si tratta di un modello di affido di elaborazione giurisprudenziale, che si differenzia dal modello classico di affidamento monogenitoriale in cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di loro ma “le decisioni di maggiore interesse per i figli vengono adottate da entrambi i genitori”, ai sensi dell'art. 337 quater c.c..
Invero, in casi come quello oggetto del presente giudizio, l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti per i figli (ad esempio salute, educazione, istruzione) subisce la deroga giudiziale “salvo che non sia diversamente stabilito” (art. 337 quater c.c.), in quanto occorre rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Occorre precisare, tuttavia, che il genitore i cui figli non sono affidati, ha in ogni caso il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione, potendo ricorrere al giudice nel caso in cui ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Per quanto esposto, questo Collegio ritiene di potere recepire l'accordo delle parti che prevede l'affidamento c.d. “super-esclusivo” del figlio Per_1
alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti al minore, con esclusione da tali scelte del padre. Riguardo, invece, alla disciplina le visite del padre ritiene il collegio che gli incontri previsti nel menzionato accordo dovranno svolgersi nel rispetto della volontà del figlio e con un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, poiché, a causa della lunga assenza del padre, sarà necessario costruire da zero il rapporto padre-figlio verificando l'idoneità del padre ad approcciarsi in modo corretto ed adeguato.
Infine, l'accordo raggiunto dalle parti in data 12.04.2023 può essere recepito anche con riferimento al mantenimento del figlio minore e Per_1
della figlia maggiorenne , non ancora autosufficiente e affetta da handicap Per_3
14 psichico con connotazione di particolare gravità. Infatti, il si è Per_1
obbligato a contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile pari a € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'importo di tale assegno appare congruo alle esigenze della prole, anche in considerazione del fatto che il ha dichiarato di non svolgere attività Per_1
lavorativa, pur non avendo dimostrato l'oggettiva impossibilità di adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli. D'altronde, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al
Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n.
11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli.
Tenuto conto della natura della controversia e della circostanza che essa è stata definita in larga parte sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equo, infine, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15.11.2021, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, provvede come segue:
1) rigetta la domanda di decadenza di dalla responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio Per_1
2) dispone l'affidamento c.d. “super-esclusivo” del minore
[...]
alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità Per_1
15 genitoriale per tutte le questioni, ivi comprese quelle di maggiore rilevanza attinenti al minore;
3) dispone che il padre possa esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio minore con le modalità indicate nell'accordo sottoscritto Per_1
dalle parti il 12.04.2023, con la precisazione che gli incontri previsti nel menzionato accordo dovranno svolgersi nel rispetto della volontà del figlio e con un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
4) ordina a di corrispondere a Parte_1 Persona_5
entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile di € 350,00 mensile, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli e Per_1 Per_2
, da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50%
[...]
delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli;
5) dichiara interamente compensate le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
15/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
16