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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 87/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 87/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Biondo;
appellante
e
. SAV. (P.I.: ), in persona del legale rappresentante CP_1 Pt_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Osso;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 423/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 05.06.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si riporta agli scritti difensivi in atti, impugna e contesta ogni avversa deduzione ed eccezione in quanto infondate in fatto e in diritto, precisa le
1 conclusioni riportandosi a quelle di cui in atti da intendersi quivi riportate e trascritte”.
Per l'appellata: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta del 6.5.2019, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 180/2009, emesso dal Tribunale di Paola, su richiesta della . Sav. veniva ingiunto alla il CP_1 Pt_1 Parte_1 pagamento della complessiva somma di €9.314,90 quale residuo prezzo dei lavori oggetto del contratto di appalto per opere private sottoscritto in data 29.07.2008, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione, notificato il 27.11.2009 la Parte_1
proponeva opposizione avverso il predetto decreto esponendo che la società opposta si era obbligata ad eseguire, in favore di essa opponente, la realizzazione di lavori di
“ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione con annessi spazi commerciali da costruire in via Mannarino del Comune di Paola, comprendenti n. 2 solai ed il solaio di copertura”; che la pretesa azionata in monitorio era infondata stante, in primo luogo, la mancata revisione del prezzo pattuito ex art. 1664 c.c. in ragione dell'avvenuta diminuzione, nella misura del 40% circa, del costo dei materiali impiegati dalla società appaltatrice (nella specie, il ferro), come espressamente previsto nell'art. 5 del predetto contratto;
che inoltre la società opposta non aveva consegnato i certificati di qualità dei materiali utilizzati e non aveva completato le opere appaltate, attesa l'omessa realizzazione del solaio di copertura del fabbricato;
circostanza che aveva, altresì, determinato un ritardo di almeno sei mesi nell'ultimazione dei lavori con l'impossibilità di disporre, in tale periodo, del medesimo immobile, traendone utili economici (anche mediante la sua locazione in favore di terzi soggetti). Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale: - la pronuncia di risoluzione del contratto di appalto del
29.07.2008 per grave inadempimento della società appaltatrice e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni (quantificati nella somma di €30.000,00 o in quella diversa ritenuta dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria) conseguiti al mancato godimento dell'immobile per il ritardo nell'ultimazione dei lavori;
-
l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo della società appaltatrice di rilasciare i
2 certificati di qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera con condanna della stessa o alla loro consegna o al risarcimento dei relativi danni
(quantificati nella somma di € 20.000,00 o in quella diversa ritenuta dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria); - l'accertamento e la declaratoria del diritto della stessa opponente ad ottenere la revisione del prezzo dei materiali (nella specie, il ferro) utilizzati in corso d'opera secondo il disposto di cui all'art. 5 del contratto di appalto, determinando il minor importo risultante da tale revisione;
- con vittoria delle spese e competenze di lite.
Si costituiva la società la quale, impugnando e contestando CP_2 Pt_1
quanto ex adverso dedotto, rilevava la fondatezza del credito oggetto di ingiunzione, chiedendo, pertanto, la conferma del decreto monitorio. In particolare, contestava l'avversa pretesa volta ad ottenere la revisione dei prezzi ai sensi del richiamato art. 5 del contratto di appalto, in quanto: le parti non avrebbero concluso un accordo successivo in tale senso;
alcuna variazione nel costo del materiale si era verificata;
la stessa società opposta aveva provveduto all'acquisto di tutto il ferro occorrente per la realizzazione delle opere appaltate subito dopo la stipula del relativo contratto, con l'irrilevanza, pertanto, di presunte variazioni del costo di tale materiale intervenute successivamente. In ordine, poi, al parziale adempimento dell'obbligazione di esecuzione dei lavori posta a suo carico, la società appaltatrice rilevava di non aver potuto ultimare detti lavori a causa di disguidi burocratici afferenti il permesso di costruire, ad essa non imputabili;
rappresentava infatti che vi era stata la revoca parziale della concessione edilizia relativa all'esecuzione di una parte dei lavori e, nell'attesa della definizione del giudizio proposto dinnanzi al Tar, aveva assunto ulteriori impegni lavorativi con terzi;
sicché, concluso il predetto giudizio (con esito favorevole per la committente), la realizzazione delle ulteriori opere – ivi compreso il solaio di copertura dell'intero fabbricato – poteva essere eseguita in un periodo successivo, mentre la società opponente aveva interesse a completare i lavori il prima possibile. Riguardo, poi, alla mancata consegna dei certificati di qualità dei materiali utilizzati, deduceva l'infondatezza delle pretese avanzate dalla controparte, trattandosi di oneri non posti a carico dell'appaltatore.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di prova orale (interrogatorio formale e prova testimoniale) e di c.t.u..
Con sentenza n. 423/18 il Tribunale così decideva: “1. revoca il decreto ingiuntivo n. 180/09, emesso, in data 28.09.2009, dal Tribunale di Paola;
2.
3 accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dalla società e, per l'effetto, pronuncia, ai sensi degli Parte_1
artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto stipulato, in data 29.07.2008, tra le società ed Parte_1
. Sav. 3. condanna la società al pagamento, CP_1 Pt_1 Parte_1
in favore della società . Sav. per la causale indicata in motivazione, CP_1 Pt_1
della somma di € 9.314,80, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
4. rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla società 5. rigetta la domanda riconvenzionale con Parte_1
cui la società ha richiesto la condanna della società Parte_1 CP_1
[...
. Sav. alla consegna dei certificati di qualità dei materiali utilizzati per la Pt_1
realizzazione delle opere appaltate o al risarcimento dei danni subiti dalla mancata consegna dei medesimi certificati;
6. rigetta la domanda riconvenzionale con cui la società ha richiesto la revisione del prezzo di appalto;
7. Parte_1
dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
8. pone definitivamente a carico della società le spese della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio, liquidate nella complessiva somma di € 1.824,78, oltre iva e cpa, come per legge se dovuti”.
Segnatamente il giudice di primo grado ravvisava l'inadempimento della società opposta in ragione del mancato completamento delle opere oggetto del contratto di appalto stipulato in data 29.07.2008; rilevava in proposito che nel contratto era stata prevista, tra l'altro, la realizzazione del solaio di copertura della parte del fabbricato interessata dai lavori appaltati e che detta opera non era stata eseguita;
che costituiva circostanza pacifica ed incontestata che il solaio di copertura della parte del fabbricato, già contrattualmente previsto, non era stato realizzato dalla società opposta la quale, prima di portare a termine l'opera commissionata, si era allontanata dal cantiere, rimuovendo tutte le attrezzature ivi istallate, con ciò rendendosi inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto, a nulla rilevando il mancato raggiungimento di un ulteriore accordo concernente differenti lavori aggiuntivi. Tale inadempimento era valutato dal giudice di non scarsa importanza e come tale idoneo a giustificare la risoluzione del contratto.
Il Tribunale escludeva, invece, l'ulteriore inadempimento imputato alla società opposta e rappresentato dalla mancata consegna dei certificati di qualità dei materiali
4 utilizzati nella realizzazione delle opere eseguite, trattandosi di competenze di spettanza del direttore dei lavori.
Il giudice di primo grado accoglieva poi la domanda della società appaltatrice avente ad oggetto il pagamento del prezzo ancora dovuto per le opere eseguite.
Osservava che alcuna contestazione era stata mossa dall'opponente rispetto all'effettiva e regolare esecuzione delle opere e che la suddetta domanda era suscettibile di accoglimento in termini di restitutio in integrum a mezzo di equivalente pecuniario (trattandosi, in ogni caso, di prestazioni non suscettibili di restituzione in forma specifica) secondo i principi vigenti in tema di risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica. Determinava, quindi, in €9.314,80 il credito residuo della società appaltatrice.
Rigettava, invece, la domanda con cui l'opponente aveva richiesto la revisione del prezzo pattuito in ragione della diminuzione del costo del ferro utilizzato dalla società appaltatrice, come previsto dall'art. 5 del contratto, presupponendo la stessa la perdurante vigenza del contratto.
Infine, il Tribunale rigettava l'ulteriore domanda con cui la società opponente aveva richiesto il risarcimento dei danni, asseritamente, subiti a causa del ritardo (di almeno sei mesi) nell'ultimazione dei lavori conseguito all'inadempimento dell'appaltatrice, nonché del maggior costo dei medesimi lavori. Rilevava, in proposito, che il c.t.u. nominato in corso di causa aveva accertato la persistente mancata ultimazione dei lavori appaltati, rappresentando che “il fabbricato in oggetto permane allo stato di rustico e di conseguenza non agibile”, che dunque non poteva essere riconosciuto alla società opponente alcun danno collegato al mancato godimento e disponibilità di un bene, in realtà, allo stato rustico ed inagibile, né era stato dimostrato un danno, asseritamente, conseguito al ritardo nell'ultimazione dei lavori (e, quindi, al ritardo dell'esercizio della facoltà di godimento e disposizione del bene per cui è causa), dal momento che, come accertato dal c.t.u., detti lavori non erano stati, poi, effettivamente, realizzati (con conseguente infondatezza anche delle ulteriori pretese collegate ad un asserito maggior costo della realizzazione delle medesime opere, comunque, rimasto del tutto indimostrato).
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
07.01.2019, la sulla base dei seguenti motivi: 1) Parte_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art.115 c.p.c, rilevando, rispettivamente, che la domanda principale di condanna in relazione ai certificati di
5 qualità dei materiali corrisponde ad un obbligo di facere ma sul punto il Giudice di
Prime cure non si era pronunciato, e inoltre nella decisione si era tenuto conto solo della bozza del ctu non di quella definitiva nella quale, infatti, a pag. 20 si leggeva:” in base alla determinazione del danno subito dalla ditta in riferimento al Pt_1
mancato rilascio delle certificazioni sui materiali, questo per tutto quanto relazionato nel presente quesito può essere applicato ed attribuito alla ditta appaltatrice in percentuale minore, ovvero , pari al 50% per un totale CP_3 di euro 1484,80 oltre iva 22”; 2) erroneità e contraddittorietà della motivazione in quanto il giudice di prime cure riteneva che le prestazioni non erano suscettibili di restituzione in forma specifica per cui riconosceva alla ditta appaltatrice una restitutio in integrum a mezzo di equivalente pecuniario mediante la condanna della al pagamento della somma ingiunta, tuttavia contemporaneamente non Pt_1
accoglieva la domanda con cui quest'ultima chiedeva la revisione del prezzo del ferro utilizzato nella costruzione. Invero, Il giudice avrebbe dovuto, con riferimento alla accertata diminuzione del prezzo del ferro, procedere ad una restitutio in
Par integrum anche in favore delle riconoscendo alla stessa la Parte_1 somma di € 1405,77 oltre iva 22% importo come determinato dal c.t.u. a pag. 12 dell'elaborato peritale, con condanna di parte avversa al pagamento di detto importo oltre interessi legali oppure decurtando detto importo dalla somma ingiunta o comunque compensarla con il credito di parte appellata;
in ogni caso il Giudice era incorso in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. per aver disposto la condanna di essa appellante al pagamento della somma di euro 9.314,80, nonostante la proposta eccezione di inadempimento;
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1667 c.c. e 1668 c.c., errata e/o insufficiente motivazione in quanto il Giudice aveva rigettato la domanda risarcitoria sulla base di una errata ricostruzione fattuale nonché sul presupposto che dalla c.t.u. risultava che all'epoca del sopralluogo del consulente il fabbricato non era stato ancora terminato ed era quindi inagibile;
il
Giudice aveva inoltre errato laddove in sentenza aveva affermato che dopo l'abbandono del cantiere da parte della . Sav. S.r.l. la si sarebbe CP_1 Parte_1
rivolta ad altra ditta per completare i lavori del solaio non realizzato dalla ditta appaltatrice, poiché ciò non risultava dagli atti e il solaio in questione non era stato ancora realizzato, non potendo al società appellante dare incarico ad altra ditta finchè non si fosse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto, la società appellante non poteva;
4) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in quanto, essendo
6 le domande di parte opponente fondate, le spese e competenze della c.t.u. andavano poste a carico di parte opposta.
Si costituiva con comparsa depositata in data 13.05.2019 la . Sav. CP_1 Pt_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza di trattazione del 14.05.2019 la Corte rinviava al
10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato previsto dall'art.112 c.p.c.. La domanda principale, in relazione ai certificati di qualità dei materiali era ed è quella di condanna della società appellata ad un obbligo di facere, ossia quello della consegna dei detti certificati e, sul punto, il giudice non si sarebbe pronunciato. Il giudicante, inoltre, avrebbe violato l'art 115 c.p.c. poiché nella sua decisione avrebbe tenuto conto solo della bozza di c.t.u. del 15.2.2016 e non dell'elaborato peritale definitivo.
Il motivo è infondato.
Come rilevato dal c.t.u. nella relazione definitiva, in base alla normativa antisismica, “l'onere e la responsabilità della mancata certificazione dei materiali non possono essere attribuiti alla ditta . SAV. bensì all' incaricato CP_1
Direttore dei Lavori, il quale non ha eseguito i controlli previsti dalla legge” (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale). Sul punto nessuna censura è stata sollevata dall'appellante la quale si è limitata a rilevare che il giudice, nel rigettare la domanda risarcitoria, non avrebbe tenuto conto di quanto affermato dal c.t.u. nella relazione
7 definitiva laddove in sede di determinazione del danno aveva posto lo stesso a carico della appaltatrice in ragione della metà. Invero tale doglianza si fonda su una lettura atomistica della c.t.u. in quanto trascura di considerare che l'ausiliario alle pagg. 12-
15 della propria relazione ha diffusamente chiarito che “la responsabilità della mancata certificazione della qualità dei materiali, attraverso gli opportuni controlli di accettazione in cantiere e prove di laboratorio, non è imputabile all'impresa appaltatrice . SAV.”, bensì al Direttore dei lavori. Il c.t.u. ha comunque CP_1
proceduto alla quantificazione del danno al fine di rispondere al quesito postogli.
Se dunque nessun obbligo era configurabile in capo alla società appellata, non vi
è spazio neppure per l'accoglimento della domanda di condanna alla consegna dei certificati.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante denuncia la erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata “per aver riconosciuto alla ditta appaltatrice una restitutio in integrum a mezzo di equivalente pecuniario mediante la condanna della Pt_1
al pagamento della somma ingiunta, e nello stesso tempo per non aver accolto la domanda della società volta alla revisione del prezzo del ferro Parte_1 utilizzato nella costruzione”.
Anche tale motivo è privo di pregio.
In ordine alla domanda di revisione del prezzo dell'appalto ai sensi dell'art. 5 del contratto inter partes per essersi verificata una diminuzione del prezzo del ferro superiore al 10%, osserva il Collegio che la disposizione dell'art. 1664 c.c., richiamata nel predetto art. 5, disciplina l'onerosità sopravvenuta nei contratti d'appalto, costituendo regola speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 1467
c.c. La specialità è, infatti, ravvisabile sin dai presupposti applicativi della fattispecie richiamata, per la cui operatività è necessario che si verifichino eventi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, per effetto dei quali il costo dei materiali o della manodopera subisca un aumento o una diminuzione superiore a 1/10 del prezzo complessivamente pattuito. In questi casi, tanto il committente, quanto l'appaltatore, possono chiedere una revisione del prezzo originariamente pattuito per la differenza che ecceda il decimo.
Accanto ai presupposti espliciti della disposizione in esame, vi è un ulteriore fondamentale presupposto che deve sussistere al momento della richiesta di revisione del prezzo: si tratta della perdurante esecuzione del contratto di appalto.
L'art. 1664 c.c., infatti, nel dettare una regola speciale rispetto alla risoluzione per
8 eccessiva onerosità sopravvenuta, contiene un rimedio conservativo del contratto, a differenza dell'art. 1467 c.c. che prevede un rimedio caducatorio dell'accordo tra le parti. La possibilità di modificare l'originaria pattuizione relativa al prezzo dell'appalto sottende dunque ad un rapporto contrattuale che si trova ancora in una fase esecutiva, proprio perché la revisione del prezzo, eliminando la sproporzione venutasi a creare per cause imprevedibili, consente alle parti di proseguire nell'esecuzione del contratto, riequilibrando il sinallagma.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, precludendo la possibilità di accogliere la domanda di revisione del prezzo dell'appalto nel caso in cui sia già intervenuta la risoluzione dello stesso, in quanto la revisione costituisce una modalità di esecuzione del contratto che, pertanto, deve essere ancora vigente tra le parti (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5951 del 05/03/2008: "In materia di appalto, una volta che sia intervenuta la pronuncia di risoluzione del contratto, non
è più ravvisabile (neppure astrattamente) la possibilità di dare accoglimento alla domanda di revisione dei prezzi, la quale presuppone la vigenza del rapporto anzidetto e ne costituisce esecuzione, laddove la risoluzione ha effetti restitutori e liberatori, postulando il venir meno del contratto quale causa giustificativa delle prestazioni che già siano state eseguite e di quelle che, a titolo di corrispettivo, debbano ancora essere eseguite, nel cui novero va inclusa la corresponsione dei compensi revisionali").
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure non ha accolto la domanda di revisione del prezzo dell'appalto.
Quanto al riconoscimento, in favore della del diritto al corrispettivo CP_2
per i lavori eseguiti, deve evidenziarsi che per la giurisprudenza della Suprema Corte,
"in tema di risoluzione del contratto di appalto, trova applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti e i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum" (da ultimo Cass. n.
3962/2023; Cass. n. 22065/2022; Cass. n. 4225/2022; cfr. anche Cass. n. 6181/2011, per cui la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi "abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate
e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato"; in senso
9 conforme, Cass. 21/06/2013, n. 15705; Cass. 20/02/2015, n. 3455; Cass. 30/06/2015,
n. 13405; Cass. 30/10/2018, n. 27640).
2.3. Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'ingiustizia della sentenza gravata per non aver riconosciuto alcun danno collegato al mancato godimento e disponibilità del bene in dipendenza dell'accertato inadempimento della ditta appaltatrice per mancato completamento dei lavori.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Il giudice di prime cure ha fondato il rigetto della domanda sul rilievo che “il c.t.u. nominato in corso di causa ha accertato la persistente mancata ultimazione dei lavori appaltati, rappresentando che “il fabbricato in oggetto permane allo stato di rustico
e di conseguenza non agibile”, che dunque “non può di certo essere riconosciuto alla società opponente alcun danno collegato al mancato godimento e disponibilità di un bene, in realtà, allo stato rustico ed inagibile”, né “è stato dimostrato un danno, asseritamente, conseguito al ritardo nell'ultimazione dei lavori (e, quindi, al ritardo dell'esercizio della facoltà di godimento e disposizione del bene per cui è causa), dal momento che, come accertato dal c.t.u., detti lavori non sono stati, poi, effettivamente, realizzati”.
In tema di danno da mancata disponibilità di bene immobile, va dato atto che la più recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, relativa allo specifico caso di occupazione illegittima di un immobile, ritiene che il danno subito dal proprietario sia oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene;
presunzione che, tuttavia, essendo basata sull'id quod plerumque accidit, ha carattere relativo, iuris tantum, e quindi ammette la prova contraria. Non si configura, quindi, un danno la cui sussistenza sia irrefutabile, e di conseguenza la locuzione
"danno in re ipsa" va tradotta come "danno normale" o "danno presunto", per tale intendendosi il pregiudizio normalmente collegato all'indisponibilità del bene fruttifero (cfr. Cass. n. 4936/22; n. 39/2021). Pertanto, al fine di poter ipotizzare, in favore del danneggiato, l'alleggerimento probatorio derivante dalla presunzione, occorre che il predetto alleghi in modo specifico il danno del quale invoca il ristoro, indicando le circostanze dalle quali far discendere, appunto in via presuntiva,
l'esistenza del pregiudizio lamentato.
Tale impostazione è stata fatta propria da Cass. S.U. n. 33645/2022 e n.
33659/2022 le quali hanno aderito alla prospettiva che ammette sì una presunzione, ma basata su specifiche circostanze, dalle quali desumere il pregiudizio. In tal modo,
10 anche in presenza di una lesione di quella componente statica del diritto di proprietà costituita dalla facoltà di godimento, si rispetta la concezione di danno risarcibile, inteso come perdita patrimoniale subita a causa di un fatto illecito altrui.
E' dunque necessario che il danneggiato alleghi le circostanze dalle quali far discendere in via presuntiva l'esistenza del danno richiesto. Così, se in relazione alle caratteristiche del bene immobile, alle qualità soggettive del titolare dello stesso ovvero ad altre rilevanti circostanze fattuali, si è in presenza di un bene normalmente fruttifero, il danno subito dal proprietario diviene oggetto di una presunzione relativa, che onera il danneggiante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile, non potendo, in caso di mancato superamento di tale presunzione, non essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario (così da ultimo Cass. n. 19848/24).
Orbene, nel caso in esame, in base al progetto approvato, la destinazione d'uso del fabbricato prevedeva l'utilizzo dell'edificio nel seguente modo: - piano Terra, n.
3 unità di circa 90,00 mq destinate ad attività commerciali;
- piano Primo, n. 3 unità di circa 90,00 mq destinate ad uffici.
Attesa la natura di bene intrinsecamente fruttifero, in applicazione dei suesposti principi, il danno da mancato godimento è da ritenersi "presunto" e, quindi, risarcibile ex se, discendendo fisiologicamente dalla perdita della disponibilità del bene e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile.
Né può ostare alla sua risarcibilità il fatto che l'immobile, alla data del sopralluogo del c.t.u., fosse ancora inagibile, posto che il suo mancato completamento è imputabile alla società appellata.
Trattandosi di danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, può procedersi alla sua liquidazione in via equitativa, determinandolo in €8.000,00, non potendo sul punto aderirsi alla quantificazione operata dal c.t.u. atteso il valore di massima delle quotazioni OMI.
Ne deriva che la somma riconosciuta a saldo alla . Sav. per le CP_1 Pt_1 lavorazioni eseguite, pari ad €9.314,90 può essere compensata giudizialmente con il credito della derivante dal danno da mancato godimento Parte_1 dell'immobile, pari ad €8.000,00 (“Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il
11 giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale"; così Cass., n. 4825/2019; nello stesso Cass. n.
6700/2024).
Conseguentemente, l'appellante deve essere condannata al pagamento della somma residua in favore dell'appellata, pari ad €1.314,90, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In tal senso va riformata l'impugnata decisione.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, attesa la reciproca soccombenza delle parti, le spese di entrambi i gradi vanno integralmente compensate.
Le spese di c.t.u. vanno, invece, poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione Parte_1
notificata il 07.01.2019, nei confronti di Sav. in persona del legale CP_1 Pt_1
rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 423/2018, pubblicata il 05.06.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, in favore Parte_1 della . Sav. della somma di €1.314,9, oltre interessi legali dalla CP_1 Pt_1
domanda al saldo;
b) conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
c) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
12 c) pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in ragione della metà.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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