Sentenza 4 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/01/2023, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2023
N. 00100/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04182/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4182 del 2018, proposto da WA FF e HI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Giampietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Domenico Oliva 46;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Matteotti 1;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, Ispra, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento in parte qua:
1) del Resoconto della riunione tecnica del 18 luglio 2018 presso il MATTM trasmesso con Nota del 30 luglio 2018, prot. n. 0015726 dello stesso Ministero,
2) del Decreto del MATTM Prot. n. 0000387 del 30 luglio 2018 “con determinazione motivata di conclusione positiva ex art. 14-bis, comma 5, legge n. 241/1990, della Conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 13 giugno 2018 con Prot. n. 11954/STA in merito all'elaborato tecnico Addendum al progetto di bonifica dei suoli dei siti di proprietà WA di Napoli – Area esterna Via del Pezzo – Proponente WA”,
3) di ogni altro atto conseguente e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Città Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 6 dicembre 2022, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, WA FF e HI S.p.A. ha impugnato il resoconto della riunione tecnica, tenutasi il 18 luglio 2018, presso il Ministero dell’Ambiente, nonché il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Prot. n. 0000387 del 30 luglio 2018, “con determinazione motivata di conclusione positiva ex art. 14-bis, comma 5, legge n. 241/1990, della Conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 13 giugno 2018 con Prot. n. 11954/STA in merito all’elaborato tecnico Addendum al progetto di bonifica dei suoli dei siti di proprietà WA di Napoli – Area esterna Via del Pezzo – Proponente WA”.
Con il primo dei due atti impugnati è stato esaminato il seguente quesito sottoposto da WA FF e HI S.p.A. in ordine alle modalità di esecuzione della propria attività bonifica del suolo individuato in atti: “ può l’Azienda applicare la stessa metodologia di valutazione della incertezza di misura (che prevede la sottrazione della ‘guard band’ dal c.d. Risultato di misura1) che viene applicata dall’Ente di controllo ARPA Campania nelle attività di verifica del 20% dei volumi di terreno, durante il collaudo interno eseguito dalla stessa KRC, sul restante 80% di terreno trattato? ”. Nel corso di tale tavolo tecnico il Ministero dell’Ambiente si è riportato alla risposta data con atto del 1.6.18 “… nel ribadire quanto già formalmente comunicato alla Azienda con le precedenti note di prot n. 10412/STA del 23.05.2018 (gestione delle eccedenze del parametro Tallio nei suoli) e n. 11174/STA del 01.06.2018 (chiarimenti in merito all’applicazione della Linea guida ISPRA) ”.
Il secondo atto impugnato integra l’approvazione dell’’elaborato tecnico “ Addendum al progetto definitivo di bonifica dei suoli dei siti di proprietà WA di Napoli. Area esterna Via del Pezzo ” trasmesso dalla WA FF e HI SpA con nota del 9 marzo 2018 con protocollo n. 10, così come integrato dalla documentazione trasmessa da WA FF e HI SpA con nota del 23 luglio 2018 con protocollo n. 27, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, tra cui il fatto che KW non può invocare l’applicazione delle Linee guida ISPRA.
Le doglianze di parte ricorrente vertono su due profili.
In primo luogo parte ricorrente ha sostenuto che il fondo di via del Pezzo nonché gli altri fondi individuati in atti non siano inquinati, e che le analisi effettuate dall’amministrazione siano errate in quanto basate su risultati di analisi effettuate molti anni prima, risultando così inattendibili.
In secondo luogo parte ricorrente, a differenza del Ministero dell’Ambiente, ha sostenuto, di poter applicare la stessa metodologia di valutazione della incertezza di misura, con la sottrazione della ‘guard band’ dal c.d. Risultato di misura, impiegando cioè il criterio che viene applicato anche dall’Ente di controllo ARPA Campania, e ciò al fine di eseguire la bonifica e il collaudo applicando tale ‘guard band’, da cui conseguirebbe la necessità di collocamento in discarica di una minor parte di suolo e di materiale.
Contumaci l’ARPA e l’ISPRA, si è costituita la Città Metropolitana di Napoli per resistere al ricorso.
Si è costituito altresì il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, che ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità del ricorso, in quanto con Decreto prot. n. 66 del 9 giugno 2020 è stata approvata l’Analisi di Rischio sito specifica disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 con riferimento alla gestione delle eccedenze del Tallio e dei metalli senza più porre la questione dell’applicazione della “guard band” relativa all’incertezza di misura, e in quanto con Decreto del Ministero dell’Ambiente prot. n. 202 del 26.10.2021 è stata approvata la proposta della ricorrente di “Variante al Progetto Definitivo di Bonifica dei suoli dei siti di proprietà WA di Napoli” basata appunto sulla citata Analisi di Rischio sito specifica disciplinata dal D.Lgs. 152/2006. Inoltre, nel merito, il Ministero dell’ambiente ha dedotto l’infondatezza del ricorso.
All’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 6 dicembre 2022, tenuta da remoto, il Collegio ha riservato la decisione in camera di consiglio.
2. Il Collegio ritiene di esaminare preliminarmente il rilievo di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, formulato dal Ministero dell’Ambiente con memoria depositata in data 2.12.2022.
Nella pendenza del presente giudizio, nell’anno 2019 l’odierna ricorrente, nell’ambito del procedimento di bonifica in corso, ha presentato una “Analisi di rischio sanitario ed ambientale per tallio ed altri metalli nei suoli delle aree dismesse” nella quale la modalità di gestione delle eccedenze del Tallio e dei metalli è basata sulla applicazione della Analisi di Rischio sito specifica disciplinata dal D.Lgs. 152/2006, e tale proposta, acquisiti i pareri di ISPRA e ARPA, è stata approvata con Decreto prot. n. 66 del 9 giugno 2020, non impugnato. Rileva evidenziare che nella citata Analisi di Rischio le eccedenze del parametro Tallio e degli altri metalli presenti nel suolo sono gestite prendendo in considerazione tutte le sorgenti e tutti i percorsi di esposizione e le vie di migrazione presenti e/o attivabili e quindi, in sostanza, senza più porre la questione dell’applicazione della “guard band” relativa all’incertezza di misura. Risulta così di fatto superata, sulla base della stessa Analisi presentata dalla ricorrente e approvata con Decreto prot. n. 66 del 9 giugno 2020, la questione della applicazione del criterio di guard band invocata dalla ricorrente posta a fondamento dei motivi di ricorso.
Inoltre, nel 2020 la ricorrente ha presentato la proposta di “Variante al Progetto Definitivo di Bonifica dei suoli dei siti di proprietà WA di Napoli”, il cui Progetto originario era stato approvato con il precedente Decreto prot. n. 314 del 23 luglio 2015. In tale proposta di variante l’odierna ricorrente ha peraltro richiamato anche la citata Analisi di rischio sanitario ed ambientale per il tallio approvata nel giugno del 2020. La proposta di variante è stata poi approvata con Decreto prot. n. 202 del 26.10.2021, non impugnato, nel quale sono richiamati i parametri di analisi indicati nel d.lgs. 152/06, e non anche il criterio di guard band invocato dalla ricorrente.
Alla luce di tali sopravvenienze intervenute in corso di giudizio, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., sia sotto il profilo dell’effettiva contaminazione dei suoli per cui è causa, sia sotto il profilo della inapplicabilità del criterio di guard band invocato dalla ricorrente. È infatti dirimente che la ricorrente, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio aveva lamentato l’illegittimità degli atti impugnati nel punto in cui avevano escluso l’applicazione del criterio di guard band, in corso di giudizio ha poi predisposto l’Analisi di rischio sanitario ed ambientale per il parametro tallio e degli altri metalli adeguandosi agli uniformi pareri espressi dagli enti e dal Ministero, e di fatto non facendo applicazione del criterio di guard band relativamente all’incertezza di misura. Tale Analisi di rischio è stata poi approvata con il citato Decreto prot. n. 66 del 9 giugno 2020, non impugnato. La citata Analisi del rischio è stata poi posta a fondamento della proposta di “Variante al Progetto Definitivo di Bonifica dei suoli dei siti di proprietà WA di Napoli” approvato con il richiamato Decreto n. 202/2021, non impugnato.
Ne consegue che, alla luce delle prescrizioni contenute nel Decreto prot. n. 66 del 9 giugno 2020 e nel Decreto prot. n. 202 del 26.10.2021, non solo è confermata la pericolosità dei suoli per cui è causa e la necessità di bonifica, ma è esclusa l’applicazione del criterio di guard band relativamente all’incertezza di misura.
Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non emergendo, e non avendo parte ricorrente dimostrato, la sussistenza della permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso alla luce delle descritte sopravvenienze.
3. In ragione della complessità e novità delle questioni esaminate sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente FF
Rita Luce, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO