Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/12/2024, n. 32303
CASS
Sentenza 13 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 11 giugno 2024, con numero di registro generale 9699/2016. Le parti in causa sono una società contribuente e l'Agenzia delle Entrate. La società ha impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia, contestando la deduzione di interessi passivi su un prestito obbligazionario, ritenuta abusiva. La società sosteneva che non vi fosse abuso del diritto, poiché gli interessi erano stati effettivamente corrisposti e tassati dai soci, e che l'operazione avesse una giustificazione economica.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che l'operazione era caratterizzata da un vantaggio fiscale indebito, in quanto la somma effettivamente transitata nelle casse della società era irrisoria rispetto al prestito complessivo. La Corte ha sottolineato che l'abusività si configura quando l'operazione ha come scopo predominante l'elusione della norma tributaria, e ha evidenziato l'assenza di valide ragioni economiche alternative. Inoltre, ha chiarito che la mera configurabilità di un vantaggio fiscale non è sufficiente a escludere l'abuso, richiedendo una valutazione complessiva delle circostanze. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che considera l'abuso del diritto come un principio antielusivo, confermando la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate.

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Massime1

In tema di redditi d'impresa, l'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sostituito dall'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, non contiene un'elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta che trova applicazione, alla stregua del generale principio antielusivo rinvenibile nella Costituzione e nelle indicazioni della raccomandazione n. 2012/772/UE, in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, realizzate al fine di eludere l'imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto elusiva la trasformazione di un prestito infruttifero in prestito obbligazionario, avendo consentito alla società di dedurre gli interessi passivi, prima non deducibili, ed ai soci di conseguire l'utile finanziario derivante dagli interessi attivi, sottoposti ad un trattamento fiscale più favorevole rispetto ai dividendi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/12/2024, n. 32303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32303
    Data del deposito : 13 dicembre 2024

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