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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4684/2023 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 6.3.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 4684/2023 R.G., vertente tra:
Rispoli CP_1
Il n. 18 Controparte_2 CP_3 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Francesco Procaccini che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, gli Avvocati Marcello e Felice D'Avino che si riportano agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.to Procaccini si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
Gli Avv.ti D'Avino si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
Dopo discussione in ordine alla portata della pronuncia di annullamento in favore di , Controparte_4 la Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 1 di 9
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4684/2023 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 2922/2023 del 20.3.2023, emessa nel procedimento R.G. n.
26537/2019 dal Tribunale di Napoli - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_4 C.F._1
Francesco Procaccini, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in
Corso Vittorio Emanuele, n. 670; CP_3 appellante
e C (C.F. ), in Controparte_6 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Felice
D'Avino e Marcello D'Avino, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Via Onofrio Fragnito, n. 54; CP_3 appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione a decreto ingiuntivo esponendo che: a) il Controparte_4
sito in Vico Santa Maria ad Agnone n.18, aveva Controparte_7 CP_3 sostenuto di essere creditore dell'opponente, proprietaria di immobili siti nel fabbricato condominiale (scala A, int.4, e int. PT), della somma complessiva di euro 13.647,82, per oneri condominiali;
b) con decreto immediatamente esecutivo del 23/24.5.2019, n.
3972/2019, il Tribunale aveva ingiunto alla sig.ra il pagamento delle somme CP_4 pagina 2 di 9 indicate;
c) con sentenza del 28.3.2008, n. 3529/2008, emessa nel giudizio di opposizione avverso la delibera Condominiale del 14.10.2004, il Tribunale di Napoli, in accoglimento del terzo motivo di opposizione, aveva dichiarato che l'opponente era tenuta a corrispondere le quote condominiali per la pulizia e l'illuminazione della scala da calcolare esclusivamente in riferimento a 25 millesimi, per l'unità al primo piano int.4, in luogo dei millesimi 100,110 per tale unità immobiliare e dei 19,065 millesimi per l'unità immobiliare int. PT, che invece non erano dovuti;
d) la decisione era stata confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4499/2015; e) in presenza del giudicato formatosi, ogni delibera successiva presa in violazione del criterio di imputazione della spesa stabilito giudizialmente (appunto la quota di 25 millesimi per le spese di pulizia), era da considerare nulla, “con la conseguente illegittimità del decreto ingiuntivo opposto in questa sede per essere stato richiesto in virtù di tali delibere” (cfr. pag. 4 dell'opposizione); f) andava altresì rilevata l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso, tra l'altro provvisoriamente esecutivo, in carenza della documentazione prescritta dagli artt. 663 e segg. c.p.c. e dall'art.67 disp. att. c.c., poiché non risultava allegato agli atti il rendiconto dell'anno 2015-2016, approvato in sede di assemblea del 13.7.2017; g) inoltre, in tale assemblea, non era stato comunque approvato il piano di riparto e pertanto ogni credito in virtù del predetto rendiconto era comunque inesigibile;
h) il Condominio aveva fondato parte del proprio credito sul rendiconto 2016-2017 il cui totale, però, era costituito dalla somma delle spese relative a tale annualità con le spese relative alle annualità precedenti, pari ad euro 3.574,26, per l'unità al primo piano int.4, ed euro 2.670,41, per quella al distinta con int. PT;
i) veniva indicata una colonna denominata “morosità cong. 2015-2016” in cui erano riassunte anche le morosità relative ad annualità precedenti;
l) il aveva omesso di CP_2 indicare e di documentare le voci che avevano contribuito a formare le somme oggetto della detta “morosità cong. 2015-2016”; m) nel bilancio consuntivo dell'anno 2015-
2016, così come in quello delle annualità precedenti (2014-2015 e 2013-2014) erano state inserite, nella tabella B, importi non dovuti, giacché calcolati in applicazione di millesimi errati e contrastanti con il giudicato richiamato con il primo motivo di opposizione;
n) andava operato un ricalcolo in applicazione del 25 millesimi da lei dovuti per le scale, in forza del quale l'importo dall'istante dovuto ammontava ad €
11.873,88; i) in ogni caso, andava operata la compensazione con il proprio credito nei confronti dell'Ente, di € 12.685,60, complessivamente dovuto in forza delle sentenze n.
8301/2017 del Tribunale di Napoli e n. 4499/2015 della Corte d'Appello di Napoli, già richiamate.
L'opponente chiedeva: “1) preliminarmente revocare e, comunque, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero sospendere qualsivoglia esecuzione che dovesse essere intrapresa in forza del decreto ingiuntivo stesso;
2) pagina 3 di 9 dichiarare, quindi, nullo, annullare e, comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per ogni causale innanzi esposta, dichiarando inammissibile, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, rigettando, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda proposta col ricorso di cui al predetto decreto ingiuntivo opposto, con ogni pronuncia conseguenziale;
3) in accoglimento della proposta eccezione di compensazione, dichiarare la compensazione di ogni credito della sig.ra CP_4 di cui innanzi con ogni eventuale credito vantato dal convenuto in
[...] CP_2 virtù del decreto ingiuntivo opposto in questa sede…”.
Si costituiva il , contestando l'avverso dedotto, ed evidenziando che “tutti CP_2 gli oneri condominiali di cui all'impugnato decreto ingiuntivo furono oggetto di rituale approvazione assembleare. Ed, infatti: =il conguaglio per l'anno 2016/2017 risulta dal riparto del relativo rendiconto approvato con delibera assembleare del 28.02.2018; =le quote ordinarie relative all'anno 2017/2018 risultano dal preventivo e relativo riparto approvati dall'assemblea del 13.07.2017; =le quote ordinarie per l'anno 2018/2019 risultano dal preventivo e relativo riparto approvati nell'assemblea del 28.02.2018 =
Orbene, avverso tali delibere, l'odierna opponente non ha mai proposto alcuna opposizione ex-art. 1137 c.c.”.
Il Tribunale ha accolto in parte l'opposizione, negando che le delibere in forza delle quali era stato reso il decreto fossero nulle, ed evidenziando: “non è stata proposta, unitamente all'atto di opposizione, alcuna impugnativa delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci posti a fondamento dell'ingiunzione, né tantomeno di quella di approvazione delle tabelle millesimali, che gli opponenti hanno allegato essere errate sulla base di intervenuto giudicato, avente ad oggetto i bilanci condominiali approvati nel corso dell'assemblea condominiale del 14.10.2004”.
Il Tribunale ha riconosciuto un debito complessivo del condominio nei confronti di di € 5.874,63 e ha detratto questa somma da quella di € 13.647,82, oltre Controparte_4 accessori, determinando, così, il quantum, in euro 8.237,29 (rectius, euro 8.237,19).
Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 20.10.2023, la Signora ha promosso CP_4 appello, costituendosi in data 30.10.2023.
Si è costituito il Condominio, contestando l'avverso dedotto.
In via preliminare va chiarito che l'oggetto dell'appello sarà necessariamente delimitato dai motivi di impugnazione, ex art. 342 cpc.
L'istante, in primo luogo, ha dedotto che, nella specie, viene in rilievo non la semplice annullabilità delle delibere ma la loro nullità per violazione del giudicato, per cui, in applicazione dei principi riportati nell'impugnazione, relativi al giudicato esterno
(pagine 7-9), nonché alla non necessità di impugnazione della delibera nulla (pagine 9 e
10), “l'attuale opponente sig.ra non ha avuto alcun onere di impugnare Controparte_4 le delibere assembleari del 13.7.2017 e del 28.2.2018 dal momento che la loro nullità pagina 4 di 9 sarebbe stata sempre rilevabile anche d'ufficio prima dal Tribunale ed attualmente da codesta Ecc.ma Corte” (pag. 10 dell'appello).
In via preliminare, va detto che l'amministratore è legittimato ad agire in giudizio (ed in particolare per ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo) senza necessità di previa autorizzazione dell'assemblea, come previsto dal primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c., in tema riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato in sede assembleare.
Nel merito, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha avuto cura di chiarire: “il giudicato formatosi in forza delle sentenze del Tribunale di Napoli n. 3529/2008 del
28.03.2008 e della Corte di Appello di Napoli n. 4499/2015 del 19.11.2015 ha ad oggetto il mero annullamento della delibera adottata dall'assemblea del in CP_2 data 14.10.2004, il fondamento logico giuridico della decisione attiene, in forza della richiamata giurisprudenza di legittimità, ad un motivo di annullabilità della stessa, in quanto sarebbe stato operato un riparto millesimale delle spese concernenti le scale condominiali in contrasto con l'art. 1123 c.c.
Ove tale criterio errato di ripartizione delle spese fosse stato adottato anche nell'approvare bilanci successivi, quindi, l'opponente avrebbe dovuto impugnare le relative delibere ma, non avendovi provveduto, non può invocarne, in via d'eccezione,
l'annullabilità, chiedendo, così come ha fatto con l'atto di opposizione, il ricalcolo degli importi da lei dovuti. Né, per le ragioni predette, può ritenersi che le delibere poste a fondamento della richiesta monitoria siano nulle, con nullità accertabile in via incidentale anche nel presente giudizio”.
Non è più contestabile, anche in applicazione dell'art. 342 cpc, la mancata impugnazione delle delibere, mentre la conclusione del Tribunale è condivisa dal Collegio.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, in quanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione dell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 29/01/2021, n. 2127).
In motivazione si legge: “…viceversa, si spiega in giurisprudenza come l'annullamento, con sentenza passata in giudicato, di una deliberazione dell'assemblea, impugnata da un condomino per violazione di una norma del regolamento condominiale, non determina, al di fuori dei casi e dei modi previsti dall'art. 34 c.p.c., nemmeno il giudicato sulla validità della stessa disposizione regolamentare, la cui conformità, o meno, a norme imperative di legge può essere oggetto di un successivo giudizio tra le medesime parti
(Cass. Sez. 2, 29/11/2017, n. 28620; Cass. Sez. 2, 11/05/2012, n. 7405).
Ne consegue che la pronuncia relativa alla validità della deliberazione dell'assemblea dei condomini concernente la costituzione in giudizio del non costituisce CP_2 pagina 5 di 9 giudicato esterno con riguardo a distinte delibere del medesimo consesso aventi analogo oggetto (sicché essa non è assimilabile ad un elemento normativo, che fissa la regola del caso concreto, obbligando il giudice davanti al quale venga invocata ad accertarne, in ogni stato e grado, l'esistenza e la portata), ma vale, al più, come precedente giurisprudenziale, del quale il giudice non deve dimostrare esplicitamente
l'infondatezza o la non pertinenza rispetto al nuovo caso da decidere, poiché i motivi della decisione in tanto possono essere viziati, in quanto siano di per sé erronei, in fatto
o in diritto, in relazione alla fattispecie concreta, non già perché eventualmente in contrasto con quelli addotti in decisioni riguardanti altre fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche”.
Così come si condivide l'impostazione del Tribunale secondo cui “non ogni violazione dell'art. 1123 c.c. comporta nullità della delibera condominiale, giacché se il criterio legale di riparto delle spese è violato in un caso singolo, come nel caso di approvazione di un rendiconto annuale che contempli un errato riparto millesimale delle spese, la delibera è da reputarsi annullabile, essendo affetta da nullità quella sola delibera il quale stabilisca, per il futuro, una regola di riparto delle spese contrastante con il disposto dell'art. 1123 c.c. e che, quindi, sia idonea a produrre effetti contra legem non in una sola occasione, ma anche per una serie di rapporti futuri”.
Le Sezioni Unite, con pronuncia richiamata dal Tribunale, in primo luogo, hanno avuto cura di chiarire che “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 14/04/2021, n. 9839).
Inoltre, hanno stabilito che “l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da pagina 6 di 9 valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2,
c.c.”. (Cass. civ., Sez. Unite, cit.).
I Giudici di legittimità, in maniera ancora più significativa, hanno stabilito che la dichiarazione di nullità della delibera dell'assemblea condominiale con cui si approva a maggioranza un criterio derogatorio al regime legale di ripartizione delle spese non genera una nullità per propagazione dei rendiconti successivi ad essa che abbiano fatto applicazione di tale criterio. Piuttosto, una volta conseguita la dichiarazione di invalidità di un rendiconto che abbia suddiviso le spese facendo applicazione di un criterio convenzionale illegittimo, sorge in sede di predisposizione dei rendiconti per gli esercizi successivi l'onere per l'amministratore di tener conto delle ragioni di detta invalidità, ovvero di correggere i bilanci successivi a quello annullato, sottoponendo quelli rettificati nuovamente all'approvazione dell'assemblea (come può argomentarsi dall'art. 2434-bis c.c., dettato in tema di società) (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/07/2023, n.
20888).
Il Tribunale, poi, alle pagine da 9) a 11) della pronuncia, ha esaminato le ulteriori doglianze e ha accolto, per quanto di ragione, l'eccezione di compensazione.
Parte appellante, ad avviso della Corte, alle pagine 10 e ss. dell'appello, si è limitata a riproporre le deduzioni contenute nell'atto di opposizione, senza confutare, in maniera specifica e analitica, le motivazioni del Giudice di prime cure, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 342 cpc.
Ed infatti, il Giudice di primo grado ha richiamato la giurisprudenza che abilita l'amministratore ad agire anche in difetto del piano di riparto e ha scritto: “come evincibile dalla lettura dell'atto di opposizione, peraltro, le somme richieste a titolo di conguaglio per precedenti gestioni erano state inserite in bilanci pregressi, approvati con i relativi riparti, non impugnate dall'opponente, sicché non vi era mancata approvazione dei riparti delle spese la quale ostasse alla concessione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo” (pag. 9).
Il Tribunale ha poi richiamato la giurisprudenza sulla validità del rendiconto che comprenda le morosità per gli anni pregressi e ha ancora una volta sottolineato la mancanza di impugnazione della delibera che contenga morosità per annualità pregresse, evidenziando che “anche gli importi richiesti a titolo di conguaglio devono ritenersi dovuti e non contestabili. Anche il secondo motivo di opposizione è, quindi, infondato e pagina 7 di 9 deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale dell'obbligazione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto”.
Vi è stato quindi rigetto del secondo motivo, complessivamente valutato.
Va pertanto richiamato l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d'impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale (Cass. civ. Sez. II, 27/01/2011, n. 1924).
Ancora, come statuito anche di recente dalla Suprema Corte, la formulazione ratione temporis dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma
è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso
Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e
Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n.
4541).
L'appello, quindi, in questa parte va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una pagina 8 di 9 nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Va aggiunto che il Tribunale, come visto, ha accolto l'eccezione di compensazione e ha accertato un importo in favore della Signora pari ad euro 5.874,63, somma che CP_4 appare leggermente superiore a quella indicata in appello (5.868,19: cfr. pag. 13).
Ma in ogni caso e comunque, ogni questione relativa alla rielaborazione dei conteggi andava fatta nella sua sede propria.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, in applicazione del DM 55/14 e successive modifiche, con applicazione della riduzione massima, stante la minima complessità della causa. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Le spese vanno distratte in favore dei difensori del , come richiesto. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2922/2023 del 20.3.2023, emessa nel procedimento R.G. n. 26537/2019 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e cpa come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore dei difensori;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 6.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore pagina 9 di 9
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 6.3.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 4684/2023 R.G., vertente tra:
Rispoli CP_1
Il n. 18 Controparte_2 CP_3 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Francesco Procaccini che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, gli Avvocati Marcello e Felice D'Avino che si riportano agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.to Procaccini si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
Gli Avv.ti D'Avino si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
Dopo discussione in ordine alla portata della pronuncia di annullamento in favore di , Controparte_4 la Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 1 di 9
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4684/2023 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 2922/2023 del 20.3.2023, emessa nel procedimento R.G. n.
26537/2019 dal Tribunale di Napoli - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_4 C.F._1
Francesco Procaccini, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in
Corso Vittorio Emanuele, n. 670; CP_3 appellante
e C (C.F. ), in Controparte_6 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Felice
D'Avino e Marcello D'Avino, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Via Onofrio Fragnito, n. 54; CP_3 appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione a decreto ingiuntivo esponendo che: a) il Controparte_4
sito in Vico Santa Maria ad Agnone n.18, aveva Controparte_7 CP_3 sostenuto di essere creditore dell'opponente, proprietaria di immobili siti nel fabbricato condominiale (scala A, int.4, e int. PT), della somma complessiva di euro 13.647,82, per oneri condominiali;
b) con decreto immediatamente esecutivo del 23/24.5.2019, n.
3972/2019, il Tribunale aveva ingiunto alla sig.ra il pagamento delle somme CP_4 pagina 2 di 9 indicate;
c) con sentenza del 28.3.2008, n. 3529/2008, emessa nel giudizio di opposizione avverso la delibera Condominiale del 14.10.2004, il Tribunale di Napoli, in accoglimento del terzo motivo di opposizione, aveva dichiarato che l'opponente era tenuta a corrispondere le quote condominiali per la pulizia e l'illuminazione della scala da calcolare esclusivamente in riferimento a 25 millesimi, per l'unità al primo piano int.4, in luogo dei millesimi 100,110 per tale unità immobiliare e dei 19,065 millesimi per l'unità immobiliare int. PT, che invece non erano dovuti;
d) la decisione era stata confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4499/2015; e) in presenza del giudicato formatosi, ogni delibera successiva presa in violazione del criterio di imputazione della spesa stabilito giudizialmente (appunto la quota di 25 millesimi per le spese di pulizia), era da considerare nulla, “con la conseguente illegittimità del decreto ingiuntivo opposto in questa sede per essere stato richiesto in virtù di tali delibere” (cfr. pag. 4 dell'opposizione); f) andava altresì rilevata l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso, tra l'altro provvisoriamente esecutivo, in carenza della documentazione prescritta dagli artt. 663 e segg. c.p.c. e dall'art.67 disp. att. c.c., poiché non risultava allegato agli atti il rendiconto dell'anno 2015-2016, approvato in sede di assemblea del 13.7.2017; g) inoltre, in tale assemblea, non era stato comunque approvato il piano di riparto e pertanto ogni credito in virtù del predetto rendiconto era comunque inesigibile;
h) il Condominio aveva fondato parte del proprio credito sul rendiconto 2016-2017 il cui totale, però, era costituito dalla somma delle spese relative a tale annualità con le spese relative alle annualità precedenti, pari ad euro 3.574,26, per l'unità al primo piano int.4, ed euro 2.670,41, per quella al distinta con int. PT;
i) veniva indicata una colonna denominata “morosità cong. 2015-2016” in cui erano riassunte anche le morosità relative ad annualità precedenti;
l) il aveva omesso di CP_2 indicare e di documentare le voci che avevano contribuito a formare le somme oggetto della detta “morosità cong. 2015-2016”; m) nel bilancio consuntivo dell'anno 2015-
2016, così come in quello delle annualità precedenti (2014-2015 e 2013-2014) erano state inserite, nella tabella B, importi non dovuti, giacché calcolati in applicazione di millesimi errati e contrastanti con il giudicato richiamato con il primo motivo di opposizione;
n) andava operato un ricalcolo in applicazione del 25 millesimi da lei dovuti per le scale, in forza del quale l'importo dall'istante dovuto ammontava ad €
11.873,88; i) in ogni caso, andava operata la compensazione con il proprio credito nei confronti dell'Ente, di € 12.685,60, complessivamente dovuto in forza delle sentenze n.
8301/2017 del Tribunale di Napoli e n. 4499/2015 della Corte d'Appello di Napoli, già richiamate.
L'opponente chiedeva: “1) preliminarmente revocare e, comunque, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero sospendere qualsivoglia esecuzione che dovesse essere intrapresa in forza del decreto ingiuntivo stesso;
2) pagina 3 di 9 dichiarare, quindi, nullo, annullare e, comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per ogni causale innanzi esposta, dichiarando inammissibile, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, rigettando, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda proposta col ricorso di cui al predetto decreto ingiuntivo opposto, con ogni pronuncia conseguenziale;
3) in accoglimento della proposta eccezione di compensazione, dichiarare la compensazione di ogni credito della sig.ra CP_4 di cui innanzi con ogni eventuale credito vantato dal convenuto in
[...] CP_2 virtù del decreto ingiuntivo opposto in questa sede…”.
Si costituiva il , contestando l'avverso dedotto, ed evidenziando che “tutti CP_2 gli oneri condominiali di cui all'impugnato decreto ingiuntivo furono oggetto di rituale approvazione assembleare. Ed, infatti: =il conguaglio per l'anno 2016/2017 risulta dal riparto del relativo rendiconto approvato con delibera assembleare del 28.02.2018; =le quote ordinarie relative all'anno 2017/2018 risultano dal preventivo e relativo riparto approvati dall'assemblea del 13.07.2017; =le quote ordinarie per l'anno 2018/2019 risultano dal preventivo e relativo riparto approvati nell'assemblea del 28.02.2018 =
Orbene, avverso tali delibere, l'odierna opponente non ha mai proposto alcuna opposizione ex-art. 1137 c.c.”.
Il Tribunale ha accolto in parte l'opposizione, negando che le delibere in forza delle quali era stato reso il decreto fossero nulle, ed evidenziando: “non è stata proposta, unitamente all'atto di opposizione, alcuna impugnativa delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci posti a fondamento dell'ingiunzione, né tantomeno di quella di approvazione delle tabelle millesimali, che gli opponenti hanno allegato essere errate sulla base di intervenuto giudicato, avente ad oggetto i bilanci condominiali approvati nel corso dell'assemblea condominiale del 14.10.2004”.
Il Tribunale ha riconosciuto un debito complessivo del condominio nei confronti di di € 5.874,63 e ha detratto questa somma da quella di € 13.647,82, oltre Controparte_4 accessori, determinando, così, il quantum, in euro 8.237,29 (rectius, euro 8.237,19).
Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 20.10.2023, la Signora ha promosso CP_4 appello, costituendosi in data 30.10.2023.
Si è costituito il Condominio, contestando l'avverso dedotto.
In via preliminare va chiarito che l'oggetto dell'appello sarà necessariamente delimitato dai motivi di impugnazione, ex art. 342 cpc.
L'istante, in primo luogo, ha dedotto che, nella specie, viene in rilievo non la semplice annullabilità delle delibere ma la loro nullità per violazione del giudicato, per cui, in applicazione dei principi riportati nell'impugnazione, relativi al giudicato esterno
(pagine 7-9), nonché alla non necessità di impugnazione della delibera nulla (pagine 9 e
10), “l'attuale opponente sig.ra non ha avuto alcun onere di impugnare Controparte_4 le delibere assembleari del 13.7.2017 e del 28.2.2018 dal momento che la loro nullità pagina 4 di 9 sarebbe stata sempre rilevabile anche d'ufficio prima dal Tribunale ed attualmente da codesta Ecc.ma Corte” (pag. 10 dell'appello).
In via preliminare, va detto che l'amministratore è legittimato ad agire in giudizio (ed in particolare per ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo) senza necessità di previa autorizzazione dell'assemblea, come previsto dal primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c., in tema riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato in sede assembleare.
Nel merito, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha avuto cura di chiarire: “il giudicato formatosi in forza delle sentenze del Tribunale di Napoli n. 3529/2008 del
28.03.2008 e della Corte di Appello di Napoli n. 4499/2015 del 19.11.2015 ha ad oggetto il mero annullamento della delibera adottata dall'assemblea del in CP_2 data 14.10.2004, il fondamento logico giuridico della decisione attiene, in forza della richiamata giurisprudenza di legittimità, ad un motivo di annullabilità della stessa, in quanto sarebbe stato operato un riparto millesimale delle spese concernenti le scale condominiali in contrasto con l'art. 1123 c.c.
Ove tale criterio errato di ripartizione delle spese fosse stato adottato anche nell'approvare bilanci successivi, quindi, l'opponente avrebbe dovuto impugnare le relative delibere ma, non avendovi provveduto, non può invocarne, in via d'eccezione,
l'annullabilità, chiedendo, così come ha fatto con l'atto di opposizione, il ricalcolo degli importi da lei dovuti. Né, per le ragioni predette, può ritenersi che le delibere poste a fondamento della richiesta monitoria siano nulle, con nullità accertabile in via incidentale anche nel presente giudizio”.
Non è più contestabile, anche in applicazione dell'art. 342 cpc, la mancata impugnazione delle delibere, mentre la conclusione del Tribunale è condivisa dal Collegio.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, in quanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione dell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 29/01/2021, n. 2127).
In motivazione si legge: “…viceversa, si spiega in giurisprudenza come l'annullamento, con sentenza passata in giudicato, di una deliberazione dell'assemblea, impugnata da un condomino per violazione di una norma del regolamento condominiale, non determina, al di fuori dei casi e dei modi previsti dall'art. 34 c.p.c., nemmeno il giudicato sulla validità della stessa disposizione regolamentare, la cui conformità, o meno, a norme imperative di legge può essere oggetto di un successivo giudizio tra le medesime parti
(Cass. Sez. 2, 29/11/2017, n. 28620; Cass. Sez. 2, 11/05/2012, n. 7405).
Ne consegue che la pronuncia relativa alla validità della deliberazione dell'assemblea dei condomini concernente la costituzione in giudizio del non costituisce CP_2 pagina 5 di 9 giudicato esterno con riguardo a distinte delibere del medesimo consesso aventi analogo oggetto (sicché essa non è assimilabile ad un elemento normativo, che fissa la regola del caso concreto, obbligando il giudice davanti al quale venga invocata ad accertarne, in ogni stato e grado, l'esistenza e la portata), ma vale, al più, come precedente giurisprudenziale, del quale il giudice non deve dimostrare esplicitamente
l'infondatezza o la non pertinenza rispetto al nuovo caso da decidere, poiché i motivi della decisione in tanto possono essere viziati, in quanto siano di per sé erronei, in fatto
o in diritto, in relazione alla fattispecie concreta, non già perché eventualmente in contrasto con quelli addotti in decisioni riguardanti altre fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche”.
Così come si condivide l'impostazione del Tribunale secondo cui “non ogni violazione dell'art. 1123 c.c. comporta nullità della delibera condominiale, giacché se il criterio legale di riparto delle spese è violato in un caso singolo, come nel caso di approvazione di un rendiconto annuale che contempli un errato riparto millesimale delle spese, la delibera è da reputarsi annullabile, essendo affetta da nullità quella sola delibera il quale stabilisca, per il futuro, una regola di riparto delle spese contrastante con il disposto dell'art. 1123 c.c. e che, quindi, sia idonea a produrre effetti contra legem non in una sola occasione, ma anche per una serie di rapporti futuri”.
Le Sezioni Unite, con pronuncia richiamata dal Tribunale, in primo luogo, hanno avuto cura di chiarire che “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 14/04/2021, n. 9839).
Inoltre, hanno stabilito che “l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da pagina 6 di 9 valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2,
c.c.”. (Cass. civ., Sez. Unite, cit.).
I Giudici di legittimità, in maniera ancora più significativa, hanno stabilito che la dichiarazione di nullità della delibera dell'assemblea condominiale con cui si approva a maggioranza un criterio derogatorio al regime legale di ripartizione delle spese non genera una nullità per propagazione dei rendiconti successivi ad essa che abbiano fatto applicazione di tale criterio. Piuttosto, una volta conseguita la dichiarazione di invalidità di un rendiconto che abbia suddiviso le spese facendo applicazione di un criterio convenzionale illegittimo, sorge in sede di predisposizione dei rendiconti per gli esercizi successivi l'onere per l'amministratore di tener conto delle ragioni di detta invalidità, ovvero di correggere i bilanci successivi a quello annullato, sottoponendo quelli rettificati nuovamente all'approvazione dell'assemblea (come può argomentarsi dall'art. 2434-bis c.c., dettato in tema di società) (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/07/2023, n.
20888).
Il Tribunale, poi, alle pagine da 9) a 11) della pronuncia, ha esaminato le ulteriori doglianze e ha accolto, per quanto di ragione, l'eccezione di compensazione.
Parte appellante, ad avviso della Corte, alle pagine 10 e ss. dell'appello, si è limitata a riproporre le deduzioni contenute nell'atto di opposizione, senza confutare, in maniera specifica e analitica, le motivazioni del Giudice di prime cure, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 342 cpc.
Ed infatti, il Giudice di primo grado ha richiamato la giurisprudenza che abilita l'amministratore ad agire anche in difetto del piano di riparto e ha scritto: “come evincibile dalla lettura dell'atto di opposizione, peraltro, le somme richieste a titolo di conguaglio per precedenti gestioni erano state inserite in bilanci pregressi, approvati con i relativi riparti, non impugnate dall'opponente, sicché non vi era mancata approvazione dei riparti delle spese la quale ostasse alla concessione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo” (pag. 9).
Il Tribunale ha poi richiamato la giurisprudenza sulla validità del rendiconto che comprenda le morosità per gli anni pregressi e ha ancora una volta sottolineato la mancanza di impugnazione della delibera che contenga morosità per annualità pregresse, evidenziando che “anche gli importi richiesti a titolo di conguaglio devono ritenersi dovuti e non contestabili. Anche il secondo motivo di opposizione è, quindi, infondato e pagina 7 di 9 deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale dell'obbligazione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto”.
Vi è stato quindi rigetto del secondo motivo, complessivamente valutato.
Va pertanto richiamato l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d'impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale (Cass. civ. Sez. II, 27/01/2011, n. 1924).
Ancora, come statuito anche di recente dalla Suprema Corte, la formulazione ratione temporis dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma
è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso
Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e
Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n.
4541).
L'appello, quindi, in questa parte va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una pagina 8 di 9 nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Va aggiunto che il Tribunale, come visto, ha accolto l'eccezione di compensazione e ha accertato un importo in favore della Signora pari ad euro 5.874,63, somma che CP_4 appare leggermente superiore a quella indicata in appello (5.868,19: cfr. pag. 13).
Ma in ogni caso e comunque, ogni questione relativa alla rielaborazione dei conteggi andava fatta nella sua sede propria.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, in applicazione del DM 55/14 e successive modifiche, con applicazione della riduzione massima, stante la minima complessità della causa. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Le spese vanno distratte in favore dei difensori del , come richiesto. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2922/2023 del 20.3.2023, emessa nel procedimento R.G. n. 26537/2019 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e cpa come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore dei difensori;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 6.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore pagina 9 di 9